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Ultimo aggiornamento: 17 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
In sintesi
  • I ponti su ruote (trabattelli) devono avere base ampia per resistere a carichi, oscillazioni e ribaltamento; il piano di scorrimento delle ruote deve essere livellato e il carico ben distribuito.
  • Le ruote devono essere bloccate con cunei da entrambe le parti durante il lavoro; dispositivi appositi devono impedire lo spostamento involontario.
  • Il trabattello deve essere ancorato alla costruzione almeno ogni due piani, salvo deroga per trabattelli conformi all’allegato XXIII.
  • Il trabattello non deve essere spostato quando vi sono lavoratori o carichi sopra.
Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 140 D.Lgs. 81/2008 (SIC) – Ponti su ruote a torre

In vigore dal 15/05/2008

1. I ponti su ruote devono avere base ampia in modo da resistere, con largo margine di sicurezza, ai carichi ed alle oscillazioni cui possono essere sottoposti durante gli spostamenti o per colpi di vento e in modo che non possano essere ribaltati.

2. Il piano di scorrimento delle ruote deve risultare livellato; il carico del ponte sul terreno deve essere opportunamente ripartito con tavoloni o altro mezzo equivalente. ((

3. Le ruote del ponte in opera devono essere saldamente bloccate con cunei dalle due parti o con sistemi equivalenti. In ogni caso dispositivi appropriati devono impedire lo spostamento involontario dei ponti su ruote durante l’esecuzione dei lavori in quota. ))

4. I ponti su ruote devono essere ancorati alla costruzione almeno ogni due piani; è ammessa deroga a tale obbligo per i ponti su ruote a torre conformi all’allegato XXIII.

5. La verticalità dei ponti su ruote deve essere controllata con livello o con pendolino.

6. I ponti, esclusi quelli usati nei lavori per le linee elettriche di contatto, non devono essere spostati quando su di essi si trovano lavoratori o carichi.

Il trabattello (ponte su ruote a torre): caratteristiche e rischi specifici

L’articolo 140 del D.Lgs. 81/2008 disciplina i ponti su ruote a torre, comunemente detti «trabattelli». Il trabattello è un ponteggio mobile prefabbricato su ruote, usato soprattutto per lavori interni (tinteggiatura, illuminazione, manutenzione impianti) e per lavori esterni di breve durata. I rischi specifici del trabattello rispetto al ponteggio fisso sono: il ribaltamento per base insufficiente o piano di appoggio non livellato, lo spostamento involontario durante il lavoro per mancato blocco delle ruote, e il tentativo di spostamento con lavoratori o carichi sopra.

Stabilità strutturale e livellamento

Il comma 1 prescrive che il trabattello abbia base ampia per resistere con «largo margine di sicurezza» ai carichi e alle oscillazioni. Il rapporto tra larghezza della base e altezza del trabattello è il parametro critico per la stabilità: più il trabattello è alto, maggiore deve essere la larghezza della base per evitare il ribaltamento. I fabbricanti indicano nelle istruzioni il rapporto massimo altezza/larghezza consentito. Il comma 2 aggiunge che il piano di scorrimento delle ruote deve essere livellato e il carico sul terreno opportunamente distribuito con tavoloni o mezzi equivalenti: su terreni non compatti o non piani il trabattello può affossarsi o inclinarsi progressivamente.

Bloccaggio delle ruote e prevenzione degli spostamenti involontari

Il comma 3, aggiunto dal D.Lgs. 106/2009, introduce l’obbligo di bloccare saldamente le ruote con cunei da entrambe le parti o con sistemi equivalenti quando il trabattello è in uso. Non è sufficiente attivare il freno delle ruote (che può essere insufficiente o guastarsi): i cunei di blocco fisico sono la misura principale. Dispositivi aggiuntivi devono impedire lo spostamento involontario durante le lavorazioni in quota. Questa prescrizione risponde a un incidente tipico: il trabattello che scivola spontaneamente o sotto una piccola spinta mentre il lavoratore è sull’impalcato.

Ancoraggio e spostamento

Il comma 4 richiede l’ancoraggio del trabattello alla costruzione almeno ogni due piani, con deroga per i trabattelli conformi all’allegato XXIII del D.Lgs. 81/2008 (che stabilisce requisiti tecnici specifici che garantiscono la stabilità senza ancoraggio strutturale). Il comma 5 prescrive il controllo della verticalità con livello o pendolino. Il comma 6 sancisce un divieto assoluto: il trabattello non deve essere spostato quando vi sono lavoratori o carichi sopra, salvo i trabattelli usati per le linee elettriche di contatto (che hanno caratteristiche speciali).

Caso pratico

Alfa S.r.l. esegue lavori di manutenzione dell’illuminazione in un capannone industriale. Il lavoratore Tizio è sul piano di lavoro del trabattello a 4 m di altezza; Caio, a terra, spinge leggermente il trabattello per avvicinarlo a una lampada successiva senza far scendere Tizio. Il trabattello scivola sul pavimento levigato e Tizio cade. Il datore di lavoro è sanzionato per la violazione dell’art. 140, comma 6 (spostamento con lavoratore sopra), ai sensi dell’art. 159, comma 2, lettera b) (arresto da 2 a 4 mesi o ammenda 1.000-4.800 euro).

Domande frequenti

Come si calcola il rapporto massimo altezza/larghezza di un trabattello?

Il rapporto massimo è indicato nelle istruzioni del fabbricante e nell’allegato XXIII del D.Lgs. 81/2008 per i trabattelli conformi. In generale, per uso interno il rapporto altezza/larghezza minima della base non deve superare 3:1 senza ancoraggio.

I cunei di blocco delle ruote devono essere di un materiale specifico?

Non esiste una prescrizione su materiale specifico: devono essere adeguati a impedire lo spostamento involontario sul tipo di pavimento in uso (cemento, pavimento levigato, terra battuta). Cunei di legno, gomma o metallo sono tutti accettabili se efficaci nel contesto.

Un trabattello di 6 m di altezza deve essere ancorato alla costruzione?

Sì, se non è conforme all’allegato XXIII. Per i trabattelli conformi all’allegato XXIII, l’ancoraggio può non essere richiesto. Il fabbricante indica nelle istruzioni se il modello è conforme all’allegato XXIII e fino a quale altezza può essere usato senza ancoraggio.

È possibile salire sul trabattello mentre si trova su un pavimento non livellato?

No: il comma 2 richiede che il piano di scorrimento sia livellato prima dell’uso. In presenza di pavimento non piano, occorre intervenire con tavoloni o cunei di livellamento prima di montare il lavoratore.

Il trabattello deve avere il parapetto?

Sì: se il piano di lavoro è a più di 2 m di altezza, è richiesto il parapetto su tutti i lati verso il vuoto ai sensi dell’art. 126 SIC. L’allegato XXIII specifica le caratteristiche dei parapetti per i trabattelli conformi.

Andrea Marton, Tax Advisor e Responsabile Editoriale di La Legge in Chiaro
A cura di
Dott. Andrea Marton — Tax Advisor, Consulente Fiscale
Responsabile editoriale di La Legge in Chiaro per i 17 codici e testi unici italiani (Costituzione, C.C., C.P., C.P.C., C.P.P., C.d.S., Codice del Consumo, TUIR, T.U.IVA, T.U.B., IRAP, CCII, Antiriciclaggio, Successioni, Accertamento, T.U. Edilizia, Legge di Bilancio 2026). Contenuti redatti con linguaggio chiaro, fonti ufficiali aggiornate e revisione professionale a cura della Redazione. Profilo completo →
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