- Le armature provvisorie per archi, volte, solai e opere simili devono garantire la necessaria solidità in ogni fase del lavoro e consentire il progressivo abbassamento e disarmo a getto ultimato.
- Le armature per grandi opere (centine per ponti ad arco, coperture ad ampia luce) devono essere progettate da ingegnere o architetto con calcoli di stabilità; i disegni esecutivi firmati devono essere esibiti sul cantiere.
Art. 142 D.Lgs. 81/2008 (SIC) – Costruzioni di archi, volte e simili
In vigore dal 15/05/2008
1. Le armature provvisorie per la esecuzione di manufatti, quali archi, volte, architravi, piattabande, solai, scale e di qualsiasi altra opera sporgente dal muro, in cemento armato o in muratura di ogni genere, devono essere costruite in modo da assicurare, in ogni fase del lavoro, la necessaria solidità e con modalità tali da consentire, a getto o costruzione ultimata, il loro progressivo abbassamento e disarmo.
2. Le armature provvisorie per grandi opere, come centine per ponti ad arco, per coperture ad ampia luce e simili, che non rientrino negli schemi di uso corrente, devono essere eseguite su progetto redatto da un ingegnere o architetto, corredato dai relativi calcoli di stabilità.
3. I disegni esecutivi, firmati dal progettista di cui al comma precedente, devono essere esibiti sul posto di lavoro a richiesta degli organi di vigilanza.
Stesso numero, altri codici
- Art. 142 Codice Civile: Limiti d'applicazione delle precedenti
- Articolo 142 Codice della Crisi d'Impresa e dell’Insolvenza
- Art. 142 Codice del Consumo: Modifiche al codice civile
- Articolo 142 Codice della Strada: Limiti di velocità
- Articolo 142 Codice di Procedura Civile: Notificazione a persona non residente, né dimorante, né domiciliata nella Repubblica
- Articolo 142 Codice di Procedura Penale: Nullità dei verbali
Le centine e le armature di cassaforma: rischi specifici
L’articolo 142 del D.Lgs. 81/2008 disciplina le armature provvisorie per manufatti strutturali che richiedono un supporto durante la fase di costruzione: archi, volte, architravi, piattabande, solai, scale e qualsiasi altra opera sporgente in cemento armato o in muratura. Queste strutture reggono il peso del calcestruzzo o della muratura in fase di costruzione, carichi anche molto elevati, e dei lavoratori che vi operano sopra; devono farlo in sicurezza per tutta la durata della costruzione, fino a quando l’opera raggiunge la propria autoportanza.
Solidità in ogni fase e disarmo progressivo
Il comma 1 stabilisce due requisiti fondamentali: (a) le armature devono assicurare la necessaria solidità in ogni fase del lavoro, non solo a costruzione completata ma anche durante le fasi intermedie, quando i carichi possono variare significativamente (getto del primo strato di cls, maturazione parziale, completamento del getto); (b) devono consentire, a getto ultimato, il progressivo abbassamento e disarmo. Il «progressivo abbassamento» è una procedura tecnica che consente di ridurre gradualmente il supporto delle armature senza applicare sollecitazioni improvvise alla struttura appena completata: si usano zeppe di legno o cunei meccanici che vengono allentati in modo controllato, permettendo alla struttura di assumere progressivamente i propri carichi.
Grandi opere: l’obbligo di progetto
Il comma 2 introduce una soglia qualitativa: le armature provvisorie per «grandi opere», centine per ponti ad arco, coperture ad ampia luce e opere «che non rientrino negli schemi di uso corrente», devono essere progettate da ingegnere o architetto, con i relativi calcoli di stabilità. Questo obbligo riconosce che, oltre una certa complessità e dimensione, il giudizio empirico del capocantiere non è sufficiente per garantire la sicurezza. Il progettista deve calcolare i carichi (peso del calcestruzzo, carichi dei lavoratori, effetti dinamici del getto, azioni del vento) e dimensionare le centine in modo da avere un adeguato coefficiente di sicurezza in ogni fase.
I disegni esecutivi in cantiere
Il comma 3 prescrive che i disegni esecutivi firmati dal progettista siano presenti sul posto di lavoro e esibiti agli organi di vigilanza su richiesta. Questo obbligo documentale è funzionale al controllo: il preposto deve verificare che le armature montate corrispondano ai disegni; l’ispettore può verificare immediatamente se le armature hanno le caratteristiche prescritte.
Caso pratico
Alfa S.r.l. costruisce la copertura a volta di un edificio storico con luce di 18 m. Il responsabile di cantiere Tizio progetta empiricamente la centina in legno senza calcoli strutturali. Durante il getto del calcestruzzo, la centina si deforma eccessivamente per il peso del cls fresco e cede parzialmente, causando il crollo del getto e il ferimento di due lavoratori. Il datore di lavoro risponde per violazione dell’art. 142, comma 2, ai sensi dell’art. 159, comma 2, lettera a) (arresto fino a 6 mesi o ammenda da 2.500 a 6.400 euro).
Domande frequenti
Cosa si intende per 'schemi di uso correntè che non richiedono il progetto?
Sistemi di cassaforma e centine standardizzati, ampiamente usati in cantiere per luci e carichi ordinari (es. casseforme per solai piani in c.a. di luce fino a 5-6 m), per i quali esistono istruzioni del fabbricante che ne attestano la portata senza calcolo specifico.
Il 'progressivo abbassamento' è sempre obbligatorio?
Sì, per le armature delle opere in calcestruzzo: il disarmo brusco applica sollecitazioni impreviste alla struttura appena gettata e può causarne la rottura. Il progressivo abbassamento è una regola dell’arte per il disarmo delle casseforme.
Il calcolo delle centine per grandi opere deve essere timbrato dall’ordine professionale?
Il comma 2 richiede la firma di un ingegnere o architetto «abilitato a norma di legge». In Italia l’abilitazione all’esercizio professionale è attestata dall’iscrizione all’albo; la firma dell’iscritto è sufficiente; non è richiesta una specifica procedura di visto o timbratura aggiuntiva.
Il PSC deve prevedere le armature provvisorie per le grandi opere?
Sì: il piano di sicurezza e coordinamento deve descrivere le fasi costruttive critiche, inclusi il getto di strutture complesse e le armature provvisorie, con indicazione delle misure di sicurezza e delle procedure operative.
Chi controlla che il capocantiere esegua il disarmo correttamente?
Il direttore dei lavori (che deve autorizzare il disarmo ai sensi dell’art. 145, comma 1 SIC), il preposto presente sul cantiere e il coordinatore per la sicurezza in esecuzione (CSE) durante i sopralluoghi.