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Ultimo aggiornamento: 17 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
In sintesi
  • Il datore di lavoro redige il Pi.M.U.S. tramite persona competente, valutando le condizioni di sicurezza in ogni fase di lavoro prevista; lo rende disponibile al preposto e ai lavoratori.
  • Il ponteggio deve essere stabile, con appoggi sicuri e impalcati adeguati ai carichi; il montaggio deve garantire assenza di spazi vuoti pericolosi tra gli impalcati e i dispositivi di protezione collettiva.
  • Le parti di ponteggio non pronte all’uso devono essere segnalate con segnaletica di pericolo e delimitate fisicamente.
  • Il montaggio, smontaggio e trasformazione avvengono sotto diretta sorveglianza del preposto, ad opera di lavoratori con formazione specifica; la formazione è teorico-pratica con contenuti fissati dall’allegato XXI.
Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 136 D.Lgs. 81/2008 (SIC) – Montaggio e smontaggio

In vigore dal 15/05/2008

1. Nei lavori in quota il datore di lavoro provvede a redigere a mezzo di persona competente un piano di montaggio, uso e smontaggio (Pi.M.U.S.), in funzione della complessità del ponteggio scelto, con la valutazione delle condizioni di sicurezza realizzate attraverso l’adozione degli specifici sistemi utilizzati nella particolare realizzazione e in ciascuna fase di lavoro prevista. Tale piano può assumere la forma di un piano di applicazione generalizzata integrato da istruzioni e progetti particolareggiati per gli schemi speciali costituenti il ponteggio, ed è messo a disposizione del preposto addetto alla sorveglianza e dei lavoratori interessati.

2. Nel serraggio di più aste concorrenti in un nodo i giunti devono essere collocati strettamente l’uno vicino all’altro.

3. Per ogni piano di ponte devono essere applicati due correnti, di cui uno può fare parte del parapetto.

4. Il datore di lavoro assicura che: a) lo scivolamento degli elementi di appoggio di un ponteggio è impedito tramite fissaggio su una superficie di appoggio, o con un dispositivo antiscivolo, oppure con qualsiasi altra soluzione di efficacia equivalente; b) i piani di posa dei predetti elementi di appoggio hanno una capacità portante sufficiente; c) il ponteggio è stabile; d) ((LETTERA SOPPRESSA DAL D.LGS. 3 AGOSTO 2009, N. 106 )) ; e) le dimensioni, la forma e la disposizione degli impalcati di un ponteggio sono idonee alla natura del lavoro da eseguire, adeguate ai carichi da sopportare e tali da consentire un’esecuzione dei lavori e una circolazione sicure; f) il montaggio degli impalcati dei ponteggi è tale da impedire lo spostamento degli elementi componenti durante l’uso, nonché la presenza di spazi vuoti pericolosi fra gli elementi che costituiscono gli impalcati e i dispositivi verticali di protezione collettiva contro le cadute.

5. Il datore di lavoro provvede ad evidenziare le parti di ponteggio non pronte per l’uso, in particolare durante le operazioni di montaggio, smontaggio o trasformazione, mediante segnaletica di avvertimento di pericolo generico e delimitandole con elementi materiali che impediscono l’accesso alla zona di pericolo, ai sensi del titolo V.

6. Il datore di lavoro assicura che i ponteggi siano montati, smontati o trasformati sotto la diretta sorveglianza di un preposto, a regola d’arte e conformemente al Pi.M.U.S., ad opera di lavoratori che hanno ricevuto una formazione adeguata e mirata alle operazioni previste.

7. La formazione di cui al comma 6 ha carattere teorico-pratico e deve riguardare: a) la comprensione del piano di montaggio, smontaggio o trasformazione del ponteggio; b) la sicurezza durante le operazioni di montaggio, smontaggio o trasformazione del ponteggio con riferimento alla legislazione vigente; c) le misure di prevenzione dei rischi di caduta di persone o di oggetti; d) le misure di sicurezza in caso di cambiamento delle condizioni meteorologiche pregiudizievoli alla sicurezza del ponteggio; e) le condizioni di carico ammissibile; f) qualsiasi altro rischio che le suddette operazioni di montaggio, smontaggio o trasformazione possono comportare.

8. I soggetti formatori, la durata, gli indirizzi ed i requisiti minimi di validità dei corsi sono riportati nell’allegato XXI.

Il Pi.M.U.S.: articolazione e valore operativo

L’articolo 136 del D.Lgs. 81/2008 è la norma più dettagliata sull’uso dei ponteggi metallici prefabbricati nei cantieri. Il suo cuore è il Piano di Montaggio, Uso e Smontaggio (Pi.M.U.S.), che deve essere redatto da persona competente per ogni specifico cantiere. Il Pi.M.U.S. non è un documento standardizzato uguale per tutti i cantieri: deve essere personalizzato in funzione della complessità del ponteggio scelto e delle condizioni specifiche del cantiere (tipo di edificio, carichi previsti, condizioni del suolo, vicinanza a linee elettriche, ecc.). Il comma 1 precisa che il Pi.M.U.S. può «assumere la forma di un piano di applicazione generalizzata integrato da istruzioni e progetti particolareggiati per gli schemi speciali»: in pratica, si può partire dal Pi.M.U.S. tipo del fabbricante e integrarlo con le specificità del cantiere.

I requisiti strutturali del ponteggio

Il comma 4 elenca i requisiti che il datore di lavoro deve garantire per il ponteggio in uso: impedimento allo scivolamento degli elementi di appoggio tramite fissaggio o dispositivi antiscivolo; sufficiente capacità portante del piano di posa; stabilità della struttura; adeguatezza delle dimensioni, forma e disposizione degli impalcati alla natura del lavoro e ai carichi da sopportare; assenza di spazi vuoti pericolosi tra gli elementi degli impalcati e i dispositivi di protezione verticale. Quest'ultimo requisito è particolarmente importante: anche piccoli spazi tra le tavole dell’impalcato possono causare la caduta di oggetti o di piedi.

Segnalazione delle zone non pronte

Il comma 5 introduce un obbligo spesso trascurato: le parti di ponteggio che non sono ancora pronte per l’uso (in fase di montaggio, smontaggio o trasformazione) devono essere segnalate con segnaletica di avvertimento di pericolo generico e delimitate fisicamente per impedire l’accesso. Non è sufficiente che i lavoratori «sappiano» che quella parte non è pronta: la delimitazione fisica (nastri, transenne, sbarre) e la segnaletica (art. 163 e ss. SIC) sono obbligatorie.

Sorveglianza del preposto e formazione

Il comma 6 conferma che il montaggio, lo smontaggio e la trasformazione del ponteggio devono avvenire sotto la diretta sorveglianza del preposto, a regola d'arte e conformemente al Pi.M.U.S., ad opera di lavoratori specificamente formati. I commi 7 e 8 dettagliano i contenuti della formazione (comprensione del Pi.M.U.S., sicurezza nelle operazioni, prevenzione cadute di persone e oggetti, gestione delle condizioni meteorologiche avverse, carichi ammissibili) e rinviano all’allegato XXI per i requisiti minimi dei corsi.

Caso pratico

In un cantiere di Alfa S.r.l., una sezione del ponteggio è in fase di smontaggio parziale per un cambio di configurazione. Il capocantiere Tizio non delimita fisicamente l’area né appone la segnaletica. Il lavoratore Caio, non informato, sale su quel tratto credendolo stabile e cade attraverso un impalcato non completamente rimontato. Violazione dei commi 5 e 6 dell’art. 136, sanzionata ai sensi dell’art. 159, comma 2, lettera a) con arresto fino a sei mesi o ammenda da 2.500 a 6.400 euro.

Domande frequenti

Chi redige il Pi.M.U.S. per un cantiere?

Il datore di lavoro, tramite «persona competente». Nella pratica può essere il RSPP, il direttore tecnico di cantiere, o un professionista esterno con conoscenza specifica del sistema di ponteggio. Per ponteggi complessi è consigliabile coinvolgere il fabbricante o il noleggiatore.

Il Pi.M.U.S. deve essere aggiornato se il cantiere cambia?

Sì: qualsiasi variazione significativa al ponteggio (aggiunta di piani, modifica degli ancoraggi, cambio di configurazione) deve essere immediatamente riportata nel Pi.M.U.S. e nei disegni (art. 134, comma 2 SIC).

Qual è la durata minima della formazione per i lavoratori addetti al montaggio?

I requisiti minimi di durata sono fissati dall’allegato XXI del D.Lgs. 81/2008. Il corso deve avere carattere teorico-pratico e coprire tutti i temi elencati al comma 7 dell’art. 136.

Il Pi.M.U.S. è necessario anche per un semplice trabattello?

I trabattelli (ponti su ruote a torre) sono disciplinati dall’art. 140 SIC; il Pi.M.U.S. dell’art. 136 si applica specificamente ai ponteggi metallici fissi prefabbricati. Per i trabattelli le istruzioni del fabbricante e l’allegato XXIII sono i riferimenti principali.

Cosa sono gli 'spazi vuoti pericolosi' tra gli impalcati e i dispositivi di protezione?

Aperture tra le tavole dell’impalcato, o tra l’impalcato e il parapetto, abbastanza grandi da permettere la caduta di piedi, gambe o oggetti. L’allegato XVIII definisce le dimensioni massime tollerabili per le aperture negli impalcati.

Andrea Marton, Tax Advisor e Responsabile Editoriale di La Legge in Chiaro
A cura di
Dott. Andrea Marton — Tax Advisor, Consulente Fiscale
Responsabile editoriale di La Legge in Chiaro per i 17 codici e testi unici italiani (Costituzione, C.C., C.P., C.P.C., C.P.P., C.d.S., Codice del Consumo, TUIR, T.U.IVA, T.U.B., IRAP, CCII, Antiriciclaggio, Successioni, Accertamento, T.U. Edilizia, Legge di Bilancio 2026). Contenuti redatti con linguaggio chiaro, fonti ufficiali aggiornate e revisione professionale a cura della Redazione. Profilo completo →
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