In sintesi
- Gli impalcati, ponti di servizio, passerelle e andatoie posti a più di 2 m di altezza devono essere provvisti su tutti i lati verso il vuoto di robusto parapetto in buono stato di conservazione.
Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 126 D.Lgs. 81/2008 (SIC) – Parapetti
In vigore dal 15/05/2008
1. Gli impalcati e ponti di servizio, le passerelle, le andatoie, che siano posti ad un’altezza maggiore di 2 metri, devono essere provvisti su tutti i lati verso il vuoto di robusto parapetto e in buono stato di conservazione.
Stesso numero, altri codici
- Art. 126 Codice Civile: Separazione dei coniugi in pendenza del
- Articolo 126 Codice della Crisi d'Impresa e dell’Insolvenza
- Articolo 126 Codice del Consumo: Decadenza
- Articolo 126 Codice della Strada: Durata e conferma della validità della patente di guida
- Articolo 126 Codice di Procedura Civile: Contenuto del processo verbale
- Articolo 126 Codice di Procedura Penale: Assistenza al giudice
Avvertenza: il testo è pubblicato a fini informativi e divulgativi. Per casi specifici è sempre consigliato rivolgersi a un professionista abilitato.
Il parapetto normale: elemento essenziale della protezione collettiva
L’articolo 126 del D.Lgs. 81/2008 sancisce l’obbligo del parapetto su tutti i lati verso il vuoto degli impalcati, ponti di servizio, passerelle e andatoie che si trovino a un’altezza superiore a 2 metri rispetto al piano sottostante. Il parapetto è il sistema di protezione collettiva per eccellenza contro le cadute dall’alto in cantiere: la sua installazione è obbligatoria, a prescindere dalla durata dei lavori e dalla valutazione del rischio individuale. Non esiste deroga che consenta di sostituire il parapetto richiesto da questo articolo con soli DPI anticaduta, salvo le ipotesi specificamente previste dall’art. 115 SIC (impossibilità tecnica della protezione collettiva).
Caratteristiche del parapetto normale
L’allegato XVIII del D.Lgs. 81/2008, punto 2, definisce le caratteristiche minime del «parapetto normale»: altezza di almeno 100 cm dal piano di calpestio, corrente superiore, corrente intermedio a circa 60 cm e tavola fermapiede di almeno 15 cm di altezza. Il corrente intermedio serve a impedire il passaggio di persone scivolate sotto il corrente superiore (rischio di caduta dal basso del parapetto); la tavola fermapiede impedisce la caduta di materiali e attrezzi. Il parapetto deve essere robusto (capace di resistere a una forza orizzontale di almeno 300 N per metro lineare) e in buono stato di conservazione: un parapetto deteriorato, allentato o parzialmente rimosso non è un parapetto valido ai fini della norma.
La soglia dei 2 metri
La soglia di 2 metri di altezza è coerente con la definizione di «lavori in quota» dell’art. 107 SIC. Al di sotto di questa soglia l’obbligo di parapetto ex art. 126 non si applica, ma permane l’obbligo generale di valutazione del rischio caduta e di adozione delle misure adeguate. In molti cantieri, per semplicità gestionale, il parapetto viene installato su tutti i piani di lavoro indipendentemente dall’altezza.
Lati verso il vuoto: tutti, non solo il lato esterno
La norma specifica «su tutti i lati verso il vuoto»: non solo il lato esterno del ponteggio (verso la strada o l’area circostante) ma anche il lato interno verso la facciata dell’edificio se vi è un vuoto, le estremità laterali degli impalcati e qualsiasi apertura nel piano di calpestio. In pratica, i ponteggi devono avere parapetti sul lato esterno; le passerelle e i piani di lavoro interni agli edifici devono avere parapetti su tutti i lati aperti verso il basso.
Manutenzione e integrità del parapetto
L’obbligo di «buono stato di conservazione» implica che il datore di lavoro non può limitarsi a installare il parapetto all’inizio dei lavori e poi disinteressarsi. Le verifiche periodiche previste per il ponteggio (art. 137 SIC) devono includere lo stato dei parapetti. Un parapetto rimosso temporaneamente per necessità di lavoro (es. per far passare un elemento prefabbricato) deve essere ripristinato immediatamente dopo, e durante la fase di rimozione devono essere adottate misure alternative.
Caso pratico e sanzioni
In un cantiere di ristrutturazione, Alfa S.r.l. rimuove il parapetto sul lato esterno dell’impalcatura del secondo piano per agevolare il carico di materiali dall’esterno, senza ripristinarlo al termine dell’operazione. Il lavoratore Tizio, distratto, si avvicina al bordo e cade: 5 metri di altezza, frattura del bacino. Il datore di lavoro è sanzionato ai sensi dell’art. 159, comma 2, lettera a) con arresto fino a sei mesi o ammenda da 2.500 a 6.400 euro per la violazione dell’art. 126, comma 1.
Domande frequenti
Quali sono le dimensioni minime del parapetto normale?
Altezza minima 100 cm, corrente superiore, corrente intermedio a circa 60 cm e tavola fermapiede di almeno 15 cm, come stabilito dall’allegato XVIII del D.Lgs. 81/2008.
L’obbligo di parapetto vale anche per i piani di lavoro interni all’edificio?
Sì: qualsiasi impalcato o piano di lavoro posto a più di 2 m di altezza, con lati aperti verso il basso, deve avere il parapetto su tutti i lati verso il vuoto, anche se si trova all’interno dell’edificio.
Si può rimuovere temporaneamente il parapetto per operazioni di carico?
Solo se durante la rimozione vengono adottate misure alternative equivalenti (es. DPI anticaduta per tutti i lavoratori presenti, transennamento dell’area). Il parapetto deve essere ripristinato immediatamente al termine dell’operazione.
Per i ponteggi metallici il parapetto ha requisiti diversi?
L’art. 138, comma 5, lettera b) ammette che per i ponteggi metallici il parapetto possa avere altezza non inferiore a 95 cm (invece dei 100 cm standard) e la lettera c) ammette tavola fermapiede di almeno 15 cm.
Cosa si intende per parapetto 'robusto'?
Un parapetto capace di resistere alle sollecitazioni previste dall’allegato XVIII (forza orizzontale di almeno 300 N/m) senza cedimento o deformazione permanente. L’allegato XVIII descrive i criteri di resistenza strutturale minimi.