Autore: Andrea Marton

  • Art. 25 quater TUF – (Obbligazioni bancarie e altri strumenti di debito)

    Art. 25 quater TUF – (Obbligazioni bancarie e altri strumenti di debito)

    Art. 25 quater D.Lgs. 58/1998 (TUF) – (Obbligazioni bancarie e altri strumenti di debito)

    In vigore dal 01/07/1998

    ((

    1. Sono nulli i contratti sottoscritti dai clienti al dettaglio relativi alla prestazione dei servizi di investimento che hanno per oggetto strumenti di cui all’articolo 12-ter del Testo Unico bancario emessi dai soggetti indicati all’ articolo 2 del decreto legislativo 16 novembre 2015, n. 180 , dalle Sim indicate all’articolo 55-bis, comma 1, o da banche o imprese di investimento dell’Unione Europea o da società del gruppo di cui queste fanno parte, quando gli strumenti hanno un valore nominale unitario inferiore a quello stabilito dal medesimo articolo 12-ter del Testo Unico bancario e sono stati emessi dopo la data di entrata in vigore di quest’ultimo.

    2. La previsione del comma 1 si applica anche con riguardo ai contratti sottoscritti dai clienti al dettaglio relativi alla prestazione dei servizi di investimento che hanno per oggetto strumenti di cui all’articolo 12-ter del Testo Unico bancario emessi da soggetti aventi sede legale in un Paese terzo che, se avessero sede legale in Italia, sarebbero qualificabili come soggetti indicati all’ articolo 2 del decreto legislativo 16 novembre 2015, n. 180 , ovvero come Sim indicate all’articolo 55-bis, comma

    1. 3. La nullità prevista dal presente articolo può essere fatta valere solo dal cliente e può essere rilevata d’ufficio dal giudice. Si applica il comma 6 dell’articolo

    23. ))

  • Art. 53 TUF – Articolo abrogato

    Art. 53 TUF – Articolo abrogato

    Art. 53 D.Lgs. 58/1998 (TUF) – Articolo abrogato

    In vigore dal 01/07/1998

    ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 3 AGOSTO 2017, N. 129 73

  • Art. 129 SIC – Impalcature nelle costruzioni in conglomerato cementizio

    Art. 129 SIC – Impalcature nelle costruzioni in conglomerato cementizio

    Art. 129 D.Lgs. 81/2008 (SIC) – Impalcature nelle costruzioni in conglomerato cementizio

    In vigore dal 15/05/2008

    1. Nella esecuzione di opere a struttura in conglomerato cementizio, quando non si provveda alla costruzione da terra di una normale impalcatura con montanti, prima di iniziare la erezione delle casseforme per il getto dei pilastri perimetrali, deve essere sistemato, in corrispondenza al piano raggiunto, un regolare ponte di sicurezza a sbalzo, avente larghezza utile di almeno m 1,20.

    2. Le armature di sostegno del cassero per il getto della successiva soletta o della trave perimetrale, non devono essere lasciate sporgere dal filo del fabbricato più di 40 centimetri per l’affrancamento della sponda esterna del cassero medesimo. Come sotto ponte può servire l’impalcato o ponte a sbalzo costruito in corrispondenza al piano sottostante.

    3. In corrispondenza ai luoghi di transito o stazionamento deve essere sistemato, all’altezza del solaio di copertura del piano terreno, un impalcato di sicurezza (mantovana) a protezione contro la caduta di materiali dall’alto. Tale protezione può essere sostituita con una chiusura continua in graticci sul fronte del ponteggio, qualora presenti le stesse garanzie di sicurezza, o con la segregazione dell’area sottostante.

  • Art. 6 ter TUF – Poteri ispettivi

    Art. 6 ter TUF – Poteri ispettivi

    Art. 6 ter D.Lgs. 58/1998 (TUF) – Poteri ispettivi

    In vigore dal 01/07/1998

    1. La Banca d’Italia e la Consob possono, nell’ambito delle rispettive competenze e nel rispetto delle disposizioni normative europee, effettuare ispezioni e richiedere l’esibizione dei documenti e il compimento degli atti ritenuti necessari nei confronti dei soggetti abilitati e di coloro ai quali i soggetti abilitati abbiano esternalizzato funzioni aziendali essenziali o importanti e al loro personale. Si applicano i commi 9 e 10 dell’articolo

    6-bis. 2. Al fine di verificare l’osservanza da parte di un soggetto abilitato delle disposizioni di cui alla presente parte, la Consob, previa autorizzazione del procuratore della Repubblica, può esercitare il potere di cui al comma 1 anche nei confronti di soggetti, diversi da quelli ivi indicati, che abbiano intrattenuto rapporti di natura patrimoniale o professionale con il soggetto abilitato.

    3. La Consob può richiedere ai soggetti incaricati della revisione legale dei conti dei soggetti abilitati di fornire informazioni. Quando sussistono particolari necessità e non sia possibile provvedere con risorse proprie, la Consob può altresì autorizzare revisori legali o società di revisione legale a procedere a verifiche o ispezioni per suo conto. Il soggetto autorizzato a procedere alle predette verifiche ed ispezioni agisce in veste di Pubblico Ufficiale.

    4. Nei casi previsti dal comma 2 la Consob redige processo verbale dei dati e delle informazioni acquisite o dei fatti accertati e delle dichiarazioni rese dagli interessati, i quali sono invitati a firmare il processo verbale e hanno diritto di averne copia.

    5. Ciascuna autorità comunica le ispezioni disposte all’altra autorità, la quale può chiedere accertamenti su profili di propria competenza.

    6. La Banca d’Italia e la Consob possono chiedere alle autorità competenti di uno Stato UE di effettuare accertamenti presso succursali di Sim, di ((gestori autorizzati)) e di banche stabilite sul territorio di detto Stato ovvero concordare altre modalità per le verifiche.

    7. Le autorità competenti di uno Stato UE, dopo aver informato la Banca d’Italia e la Consob, possono ispezionare, anche tramite loro incaricati, le succursali di imprese di investimento UE, di banche UE, di società di gestione UE e di GEFIA UE dalle stesse autorizzate, stabilite nel territorio della Repubblica. Se le autorità di uno Stato dell’Unione europea lo richiedono, la Banca d’Italia e la Consob, nell’ambito delle rispettive competenze, procedono direttamente agli accertamenti ovvero concordano altre modalità per le verifiche.

    8. La Banca d’Italia e la Consob possono concordare, nell’ambito delle rispettive competenze, con le autorità competenti degli Stati non UE modalità per l’ispezione di succursali di Sim, banche italiane, e imprese di paesi terzi insediate nei rispettivi territori. (73)

  • Art. 105 SIC – Attività soggette

    Art. 105 SIC – Attività soggette

    Art. 105 D.Lgs. 81/2008 (SIC) – Attività soggette

    In vigore dal 15/05/2008

    1. Le norme del presente capo si applicano alle attività che, da chiunque esercitate e alle quali siano addetti lavoratori subordinati o autonomi, concernono la esecuzione dei lavori di costruzione, manutenzione, riparazione, demolizione, conservazione, risanamento, ristrutturazione o equipaggiamento, la trasformazione, il rinnovamento o lo smantellamento di opere fisse, permanenti o temporanee, in muratura, in cemento armato, in metallo, in legno o in altri materiali, comprese le linee e gli impianti elettrici, le opere stradali, ferroviarie, idrauliche, marittime, idroelettriche, di bonifica, sistemazione forestale e di sterro. Costituiscono, inoltre, lavori di costruzione edile o di ingegneria civile gli scavi, ed il montaggio e lo smontaggio di elementi prefabbricati utilizzati per la realizzazione di lavori edili o di ingegneria civile. Le norme del presente capo si applicano ai lavori in quota di cui al presente capo e ad in ogni altra attività lavorativa.

  • Art. 68 SIC – (Sanzioni per il datore di lavoro e il dirigente)

    Art. 68 SIC – (Sanzioni per il datore di lavoro e il dirigente)

    Art. 68 D.Lgs. 81/2008 (SIC) – (Sanzioni per il datore di lavoro e il dirigente)

    In vigore dal 15/05/2008

    ((

    1. Il datore di lavoro e il dirigente sono puniti: a) con l’arresto da tre a sei mesi o con l’ammenda da 2.500 a 6.400 euro per la violazione dell’articolo 66; b) con l’arresto da due a quattro mesi o con l’ammenda da 1.000 a 4.800 euro per la violazione degli articoli 64, comma 1, e 65, commi 1 e 2; c) con la sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 1.800 euro per la violazione dell’articolo 67, commi 1 e

    2. 2. La violazione di più precetti riconducibili alla categoria omogenea di requisiti di sicurezza relativi ai luoghi di lavoro di cui all’allegato IV, punti

    1. 1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 1.7, 1.8, 1.9,

    1. 10, 1.11, 1.12, 1.13, 1.14, 2.1, 2.2, 3, 4, 6.1, 6.2, 6.3, 6.4, 6.5, e 6.6, è considerata una unica violazione ed è punita con la pena prevista dal comma 1, lettera b). L’organo di vigilanza è tenuto a precisare in ogni caso, in sede di contestazione, i diversi precetti violati.” ))

  • Art. 56 bis TUF – (Rimozione collettiva dei componenti degli organi di amministrazion…

    Art. 56 bis TUF – (Rimozione collettiva dei componenti degli organi di amministrazion…

    Art. 56 bis D.Lgs. 58/1998 (TUF) – (Rimozione collettiva dei componenti degli organi di amministrazione e controllo e dell’alta dirigenza )

    In vigore dal 01/07/1998

    1. La Banca d’Italia, sentita la Consob può disporre la rimozione ((e ordinare il rinnovo)) di tutti i componenti degli organi con funzione di amministrazione e di controllo delle Sim, ((dei gestori autorizzati o)) delle relative società capogruppo, al ricorrere dei presupposti indicati all’articolo 56, comma 1, lettera a). ((Le misure sono adottate su proposta della Consob quando le violazioni riguardano disposizioni sul cui rispetto essa vigila.)) Il provvedimento è pubblicato per estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. (73)

    2. Il provvedimento fissa la data da cui decorre la rimozione dei componenti degli organi. La Banca d’Italia convoca l’assemblea ((della società di cui al comma 1)) o della società capogruppo con all’ordine del giorno il rinnovo degli organi con funzioni di amministrazione e controllo.

    2-bis. ((Ricorrendo i presupposti di cui al comma 1, la Banca d’Italia può, inoltre, ordinare la rimozione di uno o più componenti dell’alta dirigenza della società di cui al medesimo comma 1.))

    2-ter. ((La Banca d’Italia approva la nomina dei componenti dei nuovi organi o della nuova alta dirigenza effettuata dal competente organo della società.))

    3. Resta salva la possibilità di disporre in ogni momento l’amministrazione straordinaria nei casi previsti dall’articolo 56, secondo le modalità e con gli effetti previsti dal presente titolo.

    3-bis. ((Resta fermo il potere di rimuovere singoli esponenti aziendali ai sensi dell’articolo 7, commi 2-bis e 2-ter, e dell’articolo 12, comma 5-ter se sufficiente per porre rimedio alla situazione.))

  • Art. 165 SIC – (Sanzioni a carico del datore di lavoro e del dirigente)

    Art. 165 SIC – (Sanzioni a carico del datore di lavoro e del dirigente)

    Art. 165 D.Lgs. 81/2008 (SIC) – (Sanzioni a carico del datore di lavoro e del dirigente)

    In vigore dal 15/05/2008

    ((

    1. Il datore di lavoro ed il dirigente sono puniti: a) con l’arresto da tre a sei mesi o con l’ammenda da 2.500 a 6.400 euro per la violazione dell’articolo 163; b) con l’arresto da due a quattro mesi o con l’ammenda da 750 a 4.000 euro per la violazione dell’articolo

    164. 2. La violazione di più precetti riconducibili alla categoria omogenea di requisiti di sicurezza relativi alla segnaletica di sicurezza di cui agli allegati XXIV, punti 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 e 12, XXV, punti 1, 2 e 3, XXVI, per l’intero, XXVII, per l’intero, XXVIII, punti 1 e 2, XXIX, punti 1 e 2, XXX, punti 1 e 2, XXXI, punti 1 e 2, e XXXII, punti 1, 2 e 3 è considerata una unica violazione ed è punita con la pena prevista dal comma 1, lettera a). L’organo di vigilanza è tenuto a precisare in ogni caso, in sede di contestazione, i diversi precetti violati. ))

  • Art. 318 Codice Civile: Abbandono della casa del genitore

    Art. 318 Codice Civile: Abbandono della casa del genitore

    Art. 318 c.c. – Abbandono della casa del genitore

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    Abbandono della casa del genitore.

    Il figlio , sino alla maggiore età o all’emancipazione, non può abbandonare la casa dei genitori o del genitore che esercita su di lui la responsabilità genitoriale né la dimora da essi assegnatagli. Qualora se ne allontani senza permesso, i genitori possono richiamarlo ricorrendo, se necessario, al giudice tutelare.

  • Art. 128 SIC – Sottoponti

    Art. 128 SIC – Sottoponti

    Art. 128 D.Lgs. 81/2008 (SIC) – Sottoponti

    In vigore dal 15/05/2008

    1. Gli impalcati e ponti di servizio devono avere un sottoponte di sicurezza, costruito come il ponte, a distanza non superiore a m 2,50.

    2. La costruzione del sottoponte può essere omessa per i ponti sospesi, ((per le torri di carico,)) per i ponti a sbalzo e quando vengano eseguiti lavori di manutenzione e di riparazione di durata non superiore a cinque giorni.

  • Art. 7 undecies TUF – (Individuazione delle autorità nazionali competenti ai sensi del re…

    Art. 7 undecies TUF – (Individuazione delle autorità nazionali competenti ai sensi del re…

    Art. 7 undecies D.Lgs. 58/1998 (TUF) – (Individuazione delle autorità nazionali competenti ai sensi del regolamento (UE) 2019/2033 )

    In vigore dal 01/07/1998

    ((

    1. La Banca d’Italia e la Consob, secondo le rispettive attribuzioni e le finalità indicate dall’articolo 5, sono le autorità nazionali competenti ai sensi del regolamento (UE) 2019/2033 .

    2. La Banca d’Italia, nei limiti e secondo le modalità indicate all’articolo 6-bis del Testo Unico Bancario, è l’autorità competente ad adottare, sentita la Consob, la decisione prevista dall’articolo 4, paragrafo 1, punto 1), lettera b), numero iii), del regolamento (UE) n. 575/2013 .

    3. La Banca d’Italia è l’autorità competente a decidere, sentita la Consob, sull’applicazione alle Sim delle norme del regolamento (UE) n. 575/2013 e delle disposizioni nazionali di recepimento dei titoli VII e VIII della direttiva 2013/36/UE , secondo quanto previsto dall’ articolo 1, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2019/2033 .

    4. La Banca d’Italia, sentita la Consob, può decidere, sulla base dei criteri individuati nel regolamento adottato ai sensi dell’articolo 6, comma 1, lettera a), di applicare alle Sim le norme del regolamento (UE) n. 575/2013 e le disposizioni nazionali di recepimento dei titoli VII e VIII della direttiva 2013/36/UE , secondo quanto previsto dall’ articolo 1, paragrafo 2, lettera c), del regolamento (UE) 2019/2033 .

    5. La Consob è l’autorità competente a vigilare sul rispetto da parte delle Sim degli obblighi di comunicazione al pubblico previsti dall’ articolo 52 del regolamento (UE) 2019/2033 . ))

  • Art. 322 Codice Civile: Inosservanza delle disposizioni precedenti

    Art. 322 Codice Civile: Inosservanza delle disposizioni precedenti

    Art. 322 c.c. – Inosservanza delle disposizioni precedenti

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    Inosservanza delle disposizioni precedenti.

    Gli atti compiuti senza osservare le norme dei precedenti articoli del presente titolo possono essere annullati su istanza dei genitori esercenti la responsabilità genitoriale o del figlio o dei suoi eredi o aventi causa.