Autore: Andrea Marton

Autore

Andrea Marton

Dottore in Economia e Finanza · Divulgatore giuridico e fiscale

Cura Legge in Chiaro: la spiegazione in linguaggio chiaro dei testi normativi italiani, dal TUIR al Codice Civile, dai contratti collettivi alla Legge di Bilancio, sempre a partire dalle fonti ufficiali.

Metodo editoriale

  • Ogni scheda parte dal testo vigente pubblicato su Normattiva, non da rielaborazioni di terzi.
  • Le tabelle retributive CCNL sono ricostruite dai PDF ARAN e dai testi contrattuali depositati dalle parti firmatarie.
  • Vigenze e rinnovi sono verificati alla fonte e riportati con la data della verifica: quando un contratto viene rinnovato, le schede collegate vengono corrette.
  • Importi, aliquote e scadenze sono verificati sulle fonti primarie indicate in fondo a ogni scheda, con la data della verifica.
  • Gli errori segnalati vengono corretti e la correzione resta visibile nella pagina.

Fonti consultateNormattiva · Gazzetta Ufficiale · ARAN · Agenzia delle Entrate · INPS · INAIL · Banca d’Italia

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I contenuti pubblicati hanno finalità esclusivamente informativa e divulgativa: non costituiscono consulenza professionale e non sostituiscono il parere di un professionista abilitato. Per la valutazione del caso concreto occorre sempre rivolgersi a un professionista.

  • Art. 95 L. Fall. – Progetto di stato passivo e udienza di discussione

    Art. 95 L. Fall. – Progetto di stato passivo e udienza di discussione

    Art. 95 L. Fall. – Progetto di stato passivo e udienza di discussione

    Testo vigente (aggiornato da Normattiva)

    Il curatore esamina le domande di cui all’articolo 93 e predispone elenchi separati dei creditori e dei titolari di diritti su beni mobili e immobili di proprietà o in possesso del fallito, rassegnando per ciascuno le sue motivate conclusioni.

    Il curatore può eccepire i fatti estintivi, modificativi o impeditivi del diritto fatto valere, nonché l’inefficacia del titolo su cui sono fondati il credito o la prelazione, anche se è prescritta la relativa azione.

    Il curatore deposita il progetto di stato passivo corredato dalle relative domande nella cancelleria del tribunale almeno quindici giorni prima dell’udienza fissata per l’esame dello stato passivo e nello stesso termine lo trasmette ai creditori e ai titolari di diritti sui beni all’indirizzo indicato nella domanda di ammissione al passivo.

    I creditori, i titolari di diritti sui beni ed il fallito possono esaminare il progetto e presentare al curatore, con le modalità indicate dall’articolo 93, secondo comma, osservazioni scritte e documenti integrativi fino a cinque giorni prima dell’udienza.

    All’udienza fissata per l’esame dello stato passivo, il giudice delegato, anche in assenza delle parti, decide su ciascuna domanda, nei limiti delle conclusioni formulate ed avuto riguardo alle eccezioni del curatore, a quelle rilevabili d’ufficio ed a quelle formulate dagli altri interessati.

    Il giudice delegato può procedere ad atti di istruzione su richiesta delle parti, compatibilmente con le esigenze di speditezza del procedimento.

    In relazione al numero dei creditori e alla entità del passivo, il giudice delegato può stabilire che l’udienza sia svolta in via telematica con modalità idonee a salvaguardare il contraddittorio e l’effettiva partecipazione dei creditori, anche utilizzando le strutture informatiche messe a disposizione della procedura da soggetti terzi.

    Il fallito può chiedere di essere sentito.

    Delle operazioni si redige processo verbale.

    Norma superata, non abrogata. Su Normattiva questo articolo non risulta abrogato. Il Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14) è in vigore dal 15 luglio 2022 (art. 389) e disciplina le procedure aperte da quella data; l’art. 390 stabilisce però che i ricorsi e le domande depositati prima restano definiti secondo la legge fallimentare. Per una situazione attuale il riferimento è il Codice della crisi.

  • Art. 51 D.P.R. 600/1973 – Violazione degli obblighi relativi alla contabilità Se nel corso degli accessi di cui all’art (abrogato)

    Art. 51 D.P.R. 600/1973 – Violazione degli obblighi relativi alla contabilità Se nel corso degli accessi di cui all’art (abrogato)

    Art. 51 D.P.R. 600/1973 – Violazione degli obblighi relativi alla contabilità Se nel corso degli accessi di cui all’art

    D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 – Accertamento delle imposte sui redditi

    Articolo abrogato. Non è più in vigore. Il testo previgente è riportato qui sotto a fini di consultazione storica.

    Testo previgente

    32 viene rifiutata l’esibizione o comunque impedita l’ispezione delle scritture contabili e dei documenti la cui tenuta e conservazione è obbligatoria per legge o di cui risulta l’esistenza, si applica la pena pecuniaria da lire duecentomila a lire due milioni.

    La stessa pena si applica in caso di omessa tenuta o conservazione delle scritture contabili e dei documenti prescritti dagli articoli 14, 18, 19 e 21.

    Qualora le scritture contabili e i documenti di cui al precedente comma non siano tenuti in conformità alle disposizioni dell’art. 22, si applica la pena pecuniaria da lire centomila a lire un milione.

    Le pene previste nei precedenti commi sono irrogate anche se dai fatti non è derivato ostacolo all’accertamento, e sono raddoppiate se vengono accertate evasioni di imposta per un ammontare complessivo superiore a lire cinque milioni.

    Nell’ipotesi di cui al terzo comma la pena è ridotta al quinto del minimo se le irregolarità delle scritture contabili o i documenti mancanti sono di scarsa rilevanza.

    Gli amministratori e i componenti degli organi di controllo delle società e degli enti soggetti all’imposta sul reddito delle persone giuridiche che sottoscrivono la dichiarazione senza denunciare la mancanza delle scritture contabili prescritte dal presente decreto sono puniti con la multa da lire duecentomila a lire due milioni.

    Nelle ipotesi di cui all’articolo 75, comma 4, terzo periodo, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 , ferme restando le sanzioni previste dall’articolo 46, si applica la pena pecuniaria da uno a cinque decimi dell’ammontare delle spese ed oneri ammessi in deduzione

  • Art. 50 D.P.R. 600/1973 – Omessa denuncia della variazione dei redditi fondiari (abrogato)

    Art. 50 D.P.R. 600/1973 – Omessa denuncia della variazione dei redditi fondiari (abrogato)

    Art. 50 D.P.R. 600/1973 – Omessa denuncia della variazione dei redditi fondiari

    D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 – Accertamento delle imposte sui redditi

    Articolo abrogato. Non è più in vigore. Il testo previgente è riportato qui sotto a fini di consultazione storica.

    Testo previgente

    Omessa denuncia delle variazioni dei redditi fondiari In caso di omessa denuncia, nel termine stabilito dall’ articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597 , delle situazioni che danno luogo a variazioni in aumento del reddito dominicale dei terreni e del reddito agrario, si applica una pena pecuniaria da lire cinquecentomila a lire cinquemilioni

  • Art. 49 Accertamento – [Deduzioni e detrazioni indebite]

    Art. 49 Accertamento – [Deduzioni e detrazioni indebite]

    Art. 49 D.P.R. 600/1973 (Accertamento) – [Deduzioni e detrazioni indebite]

    In vigore dal 1/1/1974

    […] (1) Note: (1) Articolo abrogato dall’art. 16, comma 1, lett. b), DLgs. 18.12.1997 n. 471, pubblicato in G.U. 8.1.1998, n. 5, S.O. n. 4. Testo precedente: “(Deduzioni e detrazioni indebite) – Se il contribuente ha esposto nella dichiarazione indebite detrazioni dall’imposta ovvero indebite deduzioni dal reddito di cui agli artt. 17 e 24 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 598, e all’art. 7 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 599, si applica la pena pecuniaria da due a quattro volte la maggiore imposta dovuta. La stessa pena si applica se le indebite detrazioni o deduzioni sono state conseguite per causa imputabile al contribuente, in sede di ritenuta alla fonte. Si applica il quinto comma dell’art. 55.“

  • Art. 48 Accertamento – [Violazioni relative al contenuto e alla documentazione delle dichiarazioni] (1)

    Art. 48 Accertamento – [Violazioni relative al contenuto e alla documentazione delle dichiarazioni] (1)

    Art. 48 D.P.R. 600/1973 (Accertamento) – [Violazioni relative al contenuto e alla documentazione delle dichiarazioni] (1)

    In vigore dal 1/1/1974

    […] Note: (1) Articolo abrogato dall’art. 16, comma 1, lett. b), DLgs. 18.12.1997 n. 471, pubblicato in G.U. 8.1.1998, n. 5, S.O. n. 4. Testo precedente: “(Violazioni relative al contenuto e alla documentazione delle dichiarazioni) – Se la dichiarazione non è redatta in conformità al modello approvato dal Ministro per le finanze o se non contiene tutti i dati ed elementi prescritti dagli artt. 2, primo e terzo comma, 4 e 6 si applica, ove le infrazioni non integrino le fattispecie di omessa, incompleta o infedele dichiarazione, la pena pecuniaria da lire trecentomila a lire tre milioni. Se l’omissione o l’incompletezza riguarda gli elementi di cui al secondo comma dell’art. 2 e dell’art. 7, si applica la pena pecuniaria da lire seicentomila a lire sei milioni. La stessa pena si applica in caso di mancanza o incompletezza degli allegati di cui agli artt. 3, 5, 6, 7, 10 e 11. In caso di omessa presentazione della copia della dichiarazione destinata al comune di domicilio fiscale, ai sensi del quinto comma dell’art. 12, si applica la pena pecuniaria di lire centoventimila. La stessa pena si applica quando la copia non è conforme all’originale.“.

  • Art. 14-bis Rev. Leg. – Relazione di attestazione della conformi

    Art. 14-bis Rev. Leg. – Relazione di attestazione della conformi

    Art. 14 Bis Rev. Leg. – Relazione di attestazione della conformità della rendicontazione di sostenibilità

    D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39 – testo aggiornato

    1. Il revisore della rendicontazione di sostenibilità o la società di revisione legale, abilitati ai sensi del presente decreto, appositamente incaricati, esprimono con apposita relazione di attestazione le proprie conclusioni circa la conformità della rendicontazione di sostenibilità alle norme del decreto legislativo adottato in attuazione dell’articolo 13 della legge 21 febbraio 2024, n. 15, che ne disciplinano i criteri di redazione, la conformità all’obbligo di marcatura della rendicontazione di sostenibilità di cui agli articoli 3, comma 10, e 4, comma 9, del predetto decreto, nonchè circa la conformità all’osservanza degli obblighi di informativa previsti dall’articolo 8 del regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2020.

    2. La relazione di attestazione, redatta in conformità ai principi di attestazione di cui all’articolo 11, comprende: a) un paragrafo introduttivo che identifica la rendicontazione di sostenibilità sottoposta ad attestazione, la data e il periodo cui si riferisce, nonchè il quadro normativo di riferimento; b) una descrizione della portata delle attività di attestazione della conformità della rendicontazione di sostenibilità che indica almeno i principi di attestazione in base ai quali tali attività sono state svolte; c) le conclusioni di cui al comma 1.

    3. Qualora l’attestazione della conformità della rendicontazione di sostenibilità sia stata svolta da più revisori della sostenibilità o da più società di revisione legale, essi raggiungono un accordo sui risultati dell’attività di attestazione e presentano una relazione e delle conclusioni congiunte. In caso di disaccordo, ogni revisore della sostenibilità o società di revisione legale presenta le proprie conclusioni in un paragrafo distinto della relazione di attestazione, indicando i motivi del disaccordo.

    4. La relazione di attestazione è firmata e datata dal responsabile dell’incarico di attestazione della rendicontazione di sostenibilità. Quando l’attività di attestazione è svolta da una società di revisione legale, la relazione di attestazione reca almeno la firma del responsabile dell’incarico di attestazione della rendicontazione di sostenibilità che svolgono l’incarico per conto della società di revisione. Qualora l’incarico sia stato affidato congiuntamente a più revisori della sostenibilità o a più società di revisione legale, la relazione di attestazione è firmata da tutti i responsabili dell’incarico di attestazione della rendicontazione di sostenibilità.

    5. I soggetti incaricati della attestazione sulla rendicontazione di sostenibilità hanno diritto di ottenere dagli amministratori documenti e notizie utili all’attività di attestazione e possono procedere ad accertamenti, controlli ed esame di atti e documentazione.

    6. La relazione di attestazione della conformità della rendicontazione consolidata di sostenibilità rispetta i requisiti di cui ai commi 1, 2, 3, 4 e 5.

  • Art. 47 Accertamento – [Violazioni relative alla dichiarazione dei sostituti d’imposta]

    Art. 47 Accertamento – [Violazioni relative alla dichiarazione dei sostituti d’imposta]

    Art. 47 D.P.R. 600/1973 (Accertamento) – [Violazioni relative alla dichiarazione dei sostituti d’imposta] (1)

    In vigore dal 1/1/1974

    […] Note: (1) Articolo abrogato dall’art. 16, comma 1, lett. b), DLgs. 18.12.1997 n. 471, pubblicato in G.U. 8.1.1998, n. 5, S.O. n. 4. Testo precedente: “(Violazioni relative alla dichiarazione dei sostituti d’imposta) – Nel caso di omessa presentazione della dichiarazione prescritta dall’art. 7 si applica la pena pecuniaria da due a quattro volte l’ammontare complessivo delle ritenute relative ai compensi, interessi e altre somme non dichiarati. Se l’ammontare complessivo dei compensi, interessi e altre somme dichiarati è inferiore a quello definitivamente accertato, si applica la pena pecuniaria da due a quattro volte la differenza. Se la dichiarazione non comprende tutti i percipienti, si applica inoltre per ogni nominativo omesso la pena pecuniaria da lire trecentomila a lire tre milioni. Si applicano le disposizioni del sesto comma dell’art. 46.“.

  • Art. 92 L. Fall. – Avviso ai creditori ed agli altri interessati

    Art. 92 L. Fall. – Avviso ai creditori ed agli altri interessati

    Art. 92 L. Fall. – Avviso ai creditori ed agli altri interessati

    Testo vigente (aggiornato da Normattiva)

    Il curatore, esaminate le scritture dell’imprenditore ed altre fonti di informazione, comunica senza indugio ai creditori e ai titolari di diritti reali o personali su beni mobili e immobili di proprietà o in possesso del fallito, a mezzo posta elettronica certificata se il relativo indirizzo del destinatario risulta dal registro delle imprese ovvero dall’Indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata delle imprese e dei professionisti e, in ogni altro caso, a mezzo lettera raccomandata o telefax presso la sede dell’impresa o la residenza del creditore: 1) che possono partecipare al concorso trasmettendo domanda con le modalità indicate nell’articolo seguente; 2) la data fissata per l’esame dello stato passivo e quella entro cui vanno presentate le domande; 3) ogni utile informazione per agevolare la presentazione della domanda, con l’avvertimento delle conseguenze di cui all’articolo 31-bis, secondo comma, nonché della sussistenza dell’onere previsto dall’articolo 93, terzo comma, n. 5); 4) il suo indirizzo di posta elettronica certificata.

    Se il creditore ha sede o risiede all’estero, la comunicazione può essere effettuata al suo rappresentante in Italia, se esistente.

    Norma superata, non abrogata. Su Normattiva questo articolo non risulta abrogato. Il Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14) è in vigore dal 15 luglio 2022 (art. 389) e disciplina le procedure aperte da quella data; l’art. 390 stabilisce però che i ricorsi e le domande depositati prima restano definiti secondo la legge fallimentare. Per una situazione attuale il riferimento è il Codice della crisi.

  • Art. 46 Accertamento – [Omissione, incompletezza e infedeltà della dichiarazione]

    Art. 46 Accertamento – [Omissione, incompletezza e infedeltà della dichiarazione]

    Art. 46 D.P.R. 600/1973 (Accertamento) – [Omissione, incompletezza e infedeltà della dichiarazione] (1)

    In vigore dal 1/1/1974

    […] Note: (1) Articolo abrogato dall’art. 16, comma 1, lett. b), DLgs. 18.12.1997 n. 471, pubblicato in G.U. 8.1.1998, n. 5, S.O. n. 4. Testo precedente: “(Omissione, incompletezza e infedeltà della dichiarazione) – Nel caso di omessa presentazione della dichiarazione di cui agli artt. da 1 a 6, 10 e 11 si applica la pena pecuniaria da due a quattro volte l’ammontare delle imposte dovute e comunque non inferiore a lire trecentomila. Se non sono dovute imposte, la pena pecuniaria si applica nella misura di lire trecentomila, elevabile fino a lire tre milioni nei confronti dei soggetti obbligati alla tenuta di scritture contabili; la pena pecuniaria può essere ridotta fino a lire sessanta- DPR 29.9.1973 n. 600 – Art. 47-51 68 mila nei confronti dei lavoratori dipendenti di cui alla lettera d) del terzo comma dell’art. 1 che non hanno presentato il certificato ivi previsto. Se nella dichiarazione presentata non sono compresi tutti i singoli redditi posseduti, si applica la pena pecuniaria da due a quattro volte l’ammontare delle imposte e delle maggiori imposte dovute in relazione ai redditi non dichiarati. Se le omissioni previste nei precedenti commi riguardano anche redditi prodotti all’estero la pena pecuniaria è aumentata di un terzo. Se nella dichiarazione, al di fuori dell’ipotesi di cui al secondo comma, è indicato ai fini delle singole imposte un reddito netto inferiore a quello accertato si applica la pena pecuniaria da una a due volte l’ammontare della maggiore imposta o delle maggiori imposte dovute, anche se la differenza dipenda dalla indeducibilità di spese, passività e oneri. La pena pecuniaria, per la parte relativa a ciascuna imposta, è aumentata di un terzo se la differenza tra il reddito accertato e quello dichiarato riguarda anche i redditi prodotti all’estero, è ridotta alla metà se la maggiore imposta è inferiore a un quarto di quella accertata e non si applica quando la maggiore imposta accertata non è superiore a lire diecimila. Per maggiore imposta si intende la differenza tra l’imposta liquidata in base all’accertamento e quella liquidata in base alla dichiarazione ai sensi dell’art. 36-bis ovvero ai sensi dell’art. 36-ter. Se la dichiarazione è stata presentata con ritardo non superiore a un mese, si applicano le pene di cui al primo comma ridotte a un quarto.“.

  • Art. 214 ord. giud. – Segreteria del consiglio superiore della magistratura (abrogato)

    Art. 214 ord. giud. – Segreteria del consiglio superiore della magistratura

    R.D. 30 gennaio 1941, n. 12 – Ordinamento giudiziario

    Articolo abrogato. Non è più in vigore: l’abrogazione è stata disposta dal Regio D.Lgs. 31 maggio 1946, n. 511. Il testo previgente è riportato qui sotto a fini di consultazione storica.

    Testo previgente

    Al consiglio superiore sono addetti due magistrati che esercitano funzioni amministrative presso il Ministero di grazia e giustizia, uno dei quali, avente grado di consigliere di corte di appello o parificato, esercita le funzioni di segretario; l’altro, avente grado di consigliere di corte di appello, ovvero di giudice o gradi rispettivamente parificati, adempie le funzioni di vice segretario.

    La nomina è fatta per entrambi con decreto ministeriale per un biennio, può essere rinnovata ed è sempre revocabile.

    Sono nominati altresì, per la stessa durata e con le medesime modalità, due supplenti scelti tra i giudici e sostituti procuratori del Re Imperatore in servizio presso il Ministero

  • Art. 45 Accertamento – [Commissione per l’esame delle proposte del comune]

    Art. 45 Accertamento – [Commissione per l’esame delle proposte del comune]

    Art. 45 D.P.R. 600/1973 (Accertamento) – [Commissione per l’esame delle proposte del comune] (1)

    In vigore dal 1/1/1974

    […] Note: (1) Articolo abrogato dall’art. 18, comma 4, lett. e), DL 31.5.2010 n. 78, convertito, con modificazioni, dalla L. 30.7.2010 n. 122. Testo precedente: “(Commissione per l’esame delle proposte del comune). – La commissione di cui al sesto comma dell’art. 44 è unica per ogni ufficio delle imposte, è presieduta dal capo dello stesso ufficio o da un impiegato della carriera direttiva da lui delegato ed è composta per metà da impiegati dell’ufficio e per metà da persone designate dal consiglio comunale di ciascuno dei comuni compresi nel distretto. Non possono essere designati coloro che esercitano professionalmente funzioni di assistenza e rappresentanza in materia tributaria. Il numero dei componenti della commissione non può essere superiore, oltre al presidente, a otto per i comuni di prima classe, a sei per i comuni di seconda e terza classe e a quattro per i comuni di quarta e quinta classe. Non possono far parte della commissione gli impiegati dell’ufficio delle imposte che rivestono cariche elettive nei comuni del distretto e i componenti delle commissioni tributarie. Entro il 30 novembre di ciascun anno il sindaco comunica all’ufficio delle imposte i nominativi delle persone designate in rappresentanza del comune, le quali si intendono confermate di anno in anno qualora entro il detto termine il sindaco non abbia comunicato variazioni. La convocazione della commissione è fatta dal presidente, almeno cinque giorni prima di quello fissato per la riunione, con avviso a mezzo di raccomandata diretto al sindaco del comune del quale si esaminano le proposte. L’avviso deve contenere l’indicazione nominativa dei contribuenti ai quali si riferiscono le proposte medesime. La commissione determina l’ammontare dell’imponibile da accertare sulla base degli atti in suo possesso, deliberando a maggioranza di voti con l’intervento di almeno la metà più uno dei componenti; in caso di parità prevale il voto del presidente. Le sedute della commissione non sono pubbliche e ad esse non può intervenire il contribuente. Il segretario della commissione redige il verbale della seduta nel quale devono essere indicati i nominativi degli intervenuti, le proposte esaminate e le decisioni adottate. Il verbale è sottoscritto anche dal presidente. Ai compiti di segreteria della commissione provvede l’ufficio delle imposte. Le spese relative alla partecipazione dei rappresentanti dei comuni sono a carico dei comuni stessi.“. TITOLO V – Sanzioni

  • Art. 44 Accertamento – Partecipazione dei comuni all’accertamento

    Art. 44 Accertamento – Partecipazione dei comuni all’accertamento

    Art. 44 D.P.R. 600/1973 (Accertamento) – Partecipazione dei comuni all’accertamento

    In vigore dal 1/1/1974

    I comuni partecipano all’accertamento dei redditi delle persone fisiche secondo le disposizioni del presente articolo e di quello successivo. L’Agenzia delle entrate mette a disposizione dei comuni […] (1) le dichiarazioni di cui all’articolo 2 dei contribuenti in essi residenti; gli Uffici dell’Agenzia delle entrate, prima della emissione degli avvisi di accertamento, ai sensi dell’articolo 38, quarto comma e seguenti, inviano una segnalazione ai comuni di domicilio fiscale dei soggetti passivi […] (2) che abbiano stipulato convenzioni con l’Agenzia delle entrate (3). (4) Il comune di domicilio fiscale del contribuente […] (5) segnala (6) all’Agenzia delle entrate (7) qualsiasi integrazione degli elementi contenuti nelle dichiarazioni presentate dalle persone fisiche ai sensi dell’art. 2, indicando dati, fatti ed elementi rilevanti e fornendo ogni idonea documentazione atta a comprovarla. […] (8) Dati, fatti ed elementi rilevanti, provati da idonea documentazione, possono essere segnalati dal comune anche nel caso di omissione della dichiarazione. Il comune di domicilio fiscale del contribuente, con riferimento agli accertamenti di cui al secondo comma […] (9) comunica (10) entro trenta (11) giorni da quello del ricevimento della segnalazione ogni elemento in suo possesso utile alla determinazione del reddito complessivo. (12) […] (13) […] (14) […] (15) Il comune per gli adempimenti previsti dal terzo e quarto comma può (16) richiedere dati e notizie alle amministrazioni ed enti pubblici che hanno obbligo di rispondere gratuitamente. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell’economia e delle finanze, d’intesa con la Conferenza Stato-Città ed autonomie locali, sono stabiliti criteri e modalità per la pubblicazione, sul sito del comune, dei dati aggregati relativi alle dichiarazioni di cui al comma secondo, con riferimento a determinate categorie di contribuenti ovvero di reddito. Con il medesimo decreto sono altresì individuati gli ulteriori dati che l’Agenzia delle entrate mette a disposizione dei comuni […] (17) per favorire la partecipazione all’attività di accertamento, nonchè le modalità di trasmissione idonee a garantire la necessaria riservatezza. (18) Note: (1) Le parole “e dei consigli tributari” sono state soppresse dall’art. 11, comma 8, lett. a), DL 6.12.2011 n. 201, convertito, con modificazioni, dalla L. 22.12.2011 n. 214, pubblicata in G.U. 27.12.2011 n. 300, S.O. n. 276. In precedenza le medesime parole erano state inserite dall’art. 1, comma 12-ter, lett. a), DL 13.8.2011 n. 138, convertito, con modificazioni, dalla L. 14.9.2011 n. 148. (2) Le parole “nonchè ai relativi consigli tributari” sono state soppresse dall’art. 11, comma 8, lett. a), DL 6.12.2011 n. 201, convertito, con modificazioni, dalla L. 22.12.2011 n. 214, pubblicata in G.U. 27.12.2011 n. 300, S.O. n. 276. In precedenza le medesime parole erano state inserite dall’art. 1, comma 12-ter, lett. a), DL 13.8.2011 n. 138, convertito, con modificazioni, dalla L. 14.9.2011 n. 148. (3) Le parole “che abbiano stipulato convenzioni con l’Agenzia delle entrate” sono state inserite dall’art. 8, comma 8-bis, lett. a), DL 2.3.2012 n. 16, convertito, con modificazioni, dalla L. 26.4.2012 n. 44. (4) Comma sostituito dall’art. 18, comma 4, lett. a), DL 31.5.2010 n. 78, convertito, con modificazioni, dalla L. 30.7.2010 n. 122. Testo precedente: “I centri di servizio devono trasmettere ai comuni di domicilio fiscale dei soggetti passivi, entro il 31 dicembre dell’anno in cui sono pervenute, le copie delle dichiarazioni presentate dalle persone fisiche ai sensi dell’art. 2; gli uffici delle imposte devono trasmettere ai comuni di domicilio fiscale dei soggetti passivi, entro il 1 luglio dell’anno in cui scade il termine per l’accertamento, le proprie proposte di accertamento in rettifica o di ufficio a persone fisiche, nonchè quelle relative agli accertamenti integrativi o modificativi di cui al terzo comma dell’art. 43.“. (5) Le parole “, o il consorzio al quale lo stesso partecipa, ed il consiglio tributario” sono state soppresse dall’art. 11, comma 8, lett. a), DL 6.12.2011 n. 201, convertito, con modificazioni, dalla L. 22.12.2011 n. 214, pubblicata in G.U. 27.12.2011 n. 300, S.O. n. 276. Per le precedenti modifiche si vedano: – l’art. 1, comma 12-ter, lett. b), DL 13.8.2011 n. 138, convertito, con modificazioni, dalla L. 14.9.2011 n. 148; – l’art. 18, comma 4, lett. b), DL 31.5.2010 n. 78, convertito, con modificazioni, dalla L. 30.7.2010 n. 122. (6) La parola “segnala” è stata sostituita alla precedente “segnalano” dall’art. 11, comma 8, lett. a), DL 6.12.2011 n. 201, convertito, con modificazioni, dalla L. 22.12.2011 n. 214, pubblicata in G.U. 27.12.2011 n. 300, S.O. n. 276. (7) Le parole “Agenzia delle entrate” sono state sostituite alle precedenti “Ufficio delle imposte dirette” dall’art. 11, comma 8, lett. a), DL 6.12.2011 n. 201, convertito, con modificazioni, dalla L. 22.12.2011 n. 214, pubblicata in G.U. 27.12.2011 n. 300, S.O. n. 276. (8) Periodo abrogato dall’art. 18, comma 4, lett. b), DL 31.5.2010 n. 78, convertito, con modificazioni, dalla L. 30.7.2010 n. 122. Testo precedente: “A tal fine il comune può prendere visione presso gli uffici delle imposte degli allegati alle dichiarazioni già trasmessegli in copia dall’ufficio stesso.“. DPR 29.9.1973 n. 600 – Art. 45-46 67 (9) Le parole “, ed il consiglio tributario” sono state soppresse dall’art. 11, comma 8, lett. b), DL 6.12.2011 n. 201, convertito, con modificazioni, dalla L. 22.12.2011 n. 214, pubblicata in G.U. 27.12.2011 n. 300, S.O. n. 276. In precedenza le parole “ed il consiglio tributario comunicano” erano state sostituite alla precedente “comunica” dall’art. 1, comma 12-ter, lett. c), DL 13.8.2011 n. 138, convertito, con modificazioni, dalla L. 14.9.2011 n. 148. (10) La parola “comunica” è stata sostituita alla precedente “comunicano” dall’art. 11, comma 8, lett. b), DL 6.12.2011 n. 201, convertito, con modificazioni, dalla L. 22.12.2011 n. 214, pubblicata in G.U. 27.12.2011 n. 300, S.O. n. 276. (11) La parola “trenta” è stata sostituita alla precedente “sessanta” dall’art. 8, comma 8-bis, lett. b), DL 2.3.2012 n. 16, convertito, con modificazioni, dalla L. 26.4.2012 n. 44. (12) Comma sostituito dall’art. 18, comma 4, lett. c), DL 31.5.2010 n. 78, convertito, con modificazioni, dalla L. 30.7.2010 n. 122. Testo precedente: “Il comune di domicilio fiscale del contribuente per il quale l’ufficio delle imposte ha comunicato proposta di accertamento ai sensi del secondo comma può inoltre proporre l’aumento degli imponibili, indicando, per ciascuna categoria di redditi, dati, fatti ed elementi rilevanti per la determinazione del maggiore imponibile e fornendo ogni idonea documentazione atta a comprovarla. La proposta di aumento adottata con deliberazione della giunta comunale, sentito il consiglio tributario se istituito, deve pervenire all’ufficio delle imposte, a pena di decadenza, nel termine di novanta giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al secondo comma. La deliberazione della giunta comunale è immediatamente esecutiva.“. (13) Comma abrogato dall’art. 18, comma 4, lett. d), DL 31.5.2010 n. 78, convertito, con modificazioni, dalla L. 30.7.2010 n. 122. Testo precedente: “Le proposte di accertamento dell’ufficio delle imposte e le proposte di aumento del comune devono essere accompagnate da un elenco in duplice copia. Una delle copie, datata e sottoscritta, viene restituita in segno di ricevuta all’ufficio mittente.“. (14) Comma abrogato dall’art. 18, comma 4, lett. d), DL 31.5.2010 n. 78, convertito, con modificazioni, dalla L. 30.7.2010 n. 122. Testo precedente: “Decorso il termine di novanta giorni di cui al quarto comma l’ufficio delle imposte provvede alla notificazione degli accertamenti per i quali o non siano intervenute proposte di aumento da parte dei comuni o le proposte del comune siano state accolte dall’ufficio stesso.“. (15) Comma abrogato dall’art. 18, comma 4, lett. d), DL 31.5.2010 n. 78, convertito, con modificazioni, dalla L. 30.7.2010 n. 122. Testo precedente: “Le proposte di aumento non condivise dall’ufficio delle imposte devono essere trasmesse a cura dello stesso, con le proprie deduzioni, all’apposita commissione operante presso ciascun ufficio, la quale determina gli imponibili da accertare. Se la commissione non delibera entro quarantacinque giorni dalla trasmissione della proposta, l’ufficio delle imposte provvede all’accertamento dell’imponibile già determinato.“. (16) La parola “può“ è stata sostituita alle precedenti “ed il consiglio tributario possono” dall’art. 11, comma 8, lett. c), DL 6.12.2011 n. 201, convertito, con modificazioni, dalla L. 22.12.2011 n. 214, pubblicata in G.U. 27.12.2011 n. 300, S.O. n. 276. In precedenza le parole “ed il consiglio tributario possono” erano state sostituite alla precedente “può“ dall’art. 1, comma 12-ter, lett. d), DL 13.8.2011 n. 138, convertito, con modificazioni, dalla L. 14.9.2011 n. 148. (17) Le parole “e dei consigli tributari” sono state soppresse dall’art. 11, comma 8, lett. d), DL 6.12.2011 n. 201, convertito, con modificazioni, dalla L. 22.12.2011 n. 214, pubblicata in G.U. 27.12.2011 n. 300, S.O. n. 276. (18) Comma inserito dall’art. 1, comma 12-ter, lett. e), DL 13.8.2011 n. 138, convertito, con modificazioni, dalla L. 14.9.2011 n. 148.

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