Autore: Andrea Marton

  • Art. 35 octies TUF – (Scioglimento e liquidazione volontaria)

    Art. 35 octies TUF – (Scioglimento e liquidazione volontaria)

    Art. 35 octies D.Lgs. 58/1998 (TUF) – (Scioglimento e liquidazione volontaria)

    In vigore dal 01/07/1998

    1. Alle Sicav ((in gestione interna autorizzate)) non si applica l’ articolo 2484, primo comma, numeri 4) e 5), del codice civile . Quando il capitale della Sicav si riduce al di sotto della misura determinata ai sensi dell’articolo 35-bis, comma 1, lettera c), e permane tale per un periodo di sessanta giorni, la società si scioglie. Il termine è sospeso qualora sia iniziata una procedura di fusione con altra Sicav o una Sicaf. ((133))

    2. ((Per le Sicav in gestione interna autorizzate e le Sicaf in gestione interna autorizzate)) , gli atti per i quali è prevista la pubblicità dall’ articolo 2484, terzo e quarto comma, del codice civile , sono pubblicati anche con le modalità previste dallo statuto per la pubblicazione del valore patrimoniale della società e comunicati alla Banca d’Italia nel termine di dieci giorni dall’avvenuta iscrizione nel registro delle imprese. L’emissione ((e il rimborso)) di azioni sono sospesi, nel caso previsto dall’ articolo 2484, primo comma, numero 6), del codice civile , dalla data di assunzione della delibera, ((negli altri casi previsti dall’ articolo 2484 del codice civile )) e, per le Sicav ((in gestione interna autorizzate)) , dal comma 1 del presente articolo, dal momento dell’assunzione della delibera del consiglio di amministrazione ovvero dal momento dell’iscrizione presso il registro delle imprese del decreto del presidente del tribunale. La delibera del consiglio di amministrazione è trasmessa anche alla Consob nel medesimo termine. ((133))

    3. La nomina, la revoca e la sostituzione dei liquidatori spetta all’assemblea straordinaria. ((Si applica l’ articolo 2487 del codice civile , ad eccezione del comma 1, lettera c).)) ((133))

    4. Alla Banca d’Italia sono preventivamente comunicati il piano di smobilizzo e quello di riparto. I liquidatori provvedono a liquidare l’attivo della società nel rispetto delle disposizioni stabilite dalla Banca d’Italia.

    5. Il bilancio di liquidazione è sottoposto al giudizio del soggetto incaricato della revisione legale dei conti ed è pubblicato sui quotidiani indicati nello statuto.

    6. Il depositario procede, su istruzione dei liquidatori, al rimborso delle azioni nella misura prevista dal bilancio finale di liquidazione.

    7. Per quanto non previsto dal presente articolo ((alle Sicav in gestione interna autorizzate e alle Sicaf in gestione interna autorizzate)) si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del libro V, titolo V, capo VIII, del codice civile . ((133))

  • Art. 127 TUE – Certificazione delle opere e collaudo

    Art. 127 TUE – Certificazione delle opere e collaudo

    Art. 127 D.P.R. 380/2001 (TUE) – Certificazione delle opere e collaudo

    In vigore dal 30/06/2003

    gennaio 1999, n. 10, art 29) 1. Per la certificazione e il collaudo delle opere previste dal presente capo si applicano le corrispondenti disposizioni di cui al capo quinto della parte seconda.

  • Art. 74 SIC – Definizioni

    Art. 74 SIC – Definizioni

    Art. 74 D.Lgs. 81/2008 (SIC) – Definizioni

    In vigore dal 15/05/2008

    1. ((Ai fini del presente decreto si intende)) per dispositivo di protezione individuale, di seguito denominato “DPI”, qualsiasi attrezzatura destinata ad essere indossata e tenuta dal lavoratore allo scopo di proteggerlo contro uno o più rischi suscettibili di minacciarne la sicurezza o la salute durante il lavoro, nonché ogni complemento o accessorio destinato a tale scopo. ((Si tiene conto, inoltre, delle finalità, del campo di applicazione e delle definizioni di cui agli articoli 1 , 2 e 3, paragrafo 1, numero 1), del regolamento (UE) n. 2016/425 .))

    2. ((Ai fini del presente decreto non costituiscono DPI)) : a) gli indumenti di lavoro ordinari e le uniformi non specificamente destinati a proteggere la sicurezza e la salute del lavoratore; b) le attrezzature dei servizi di soccorso e di salvataggio; c) le attrezzature di protezione individuale delle forze armate, delle forze di polizia e del personale del servizio per il mantenimento dell’ordine pubblico; d) le attrezzature di protezione individuale proprie dei mezzi di trasporto; e) i materiali sportivi quando utilizzati a fini specificamente sportivi e non per attività lavorative; f) i materiali per l’autodifesa o per la dissuasione; g) gli apparecchi portatili per individuare e segnalare rischi e fattori nocivi.

  • Art. 312 Codice Civile: Accertamenti del tribunale

    Art. 312 Codice Civile: Accertamenti del tribunale

    Art. 312 c.c. – Accertamenti del tribunale

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    Il tribunale, assunte le opportune informazioni, verifica:

    1) se tutte le condizioni della legge sono state adempiute;

    2) se l’adozione conviene all’adottando .

  • Art. 42 SIC – Provvedimenti in caso di inidoneità alla mansione specifica

    Art. 42 SIC – Provvedimenti in caso di inidoneità alla mansione specifica

    Art. 42 D.Lgs. 81/2008 (SIC) – Provvedimenti in caso di inidoneità alla mansione specifica

    In vigore dal 15/05/2008

    ((

    1. Il datore di lavoro, anche in considerazione di quanto disposto dalla legge 12 marzo 1999, n. 68 , in relazione ai giudizi di cui all’articolo 41, comma 6, attua le misure indicate dal medico competente e qualora le stesse prevedano un’inidoneità alla mansione specifica adibisce il lavoratore, ove possibile, a mansioni equivalenti o, in difetto, a mansioni inferiori garantendo il trattamento corrispondente alle mansioni di provenienza. ))

    2. ((COMMA ABROGATO DAL D. LGS. 3 AGOSTO 2009, N. 106 )) .

  • Art. 40 ter TUF – Fusione transfrontaliera di OICVM

    Art. 40 ter TUF – Fusione transfrontaliera di OICVM

    Art. 40 ter D.Lgs. 58/1998 (TUF) – Fusione transfrontaliera di OICVM

    In vigore dal 01/07/1998

    1. Alle fusioni tra OICVM UE e OICVM italiani e a quelle che coinvolgono OICVM italiani le cui quote sono commercializzate in un altro Stato dell’UE ai sensi dell’articolo ((41, comma 2-bis,)) si applicano, oltre all’articolo 40-bis, le disposizioni contenute nel presente articolo. ((133))

    2. Nel caso in cui l’OICVM risultante dalla fusione o incorporante non sia un OICVM italiano, l’autorizzazione alla fusione è rilasciata dalla Banca d’Italia, secondo quanto previsto dalle disposizioni dell’Unione europea.

    3. Nel caso in cui l’OICVM risultante dalla fusione o incorporante sia un OICVM italiano, la Banca d’Italia può richiedere per tale OICVM la modifica dell’informativa ai partecipanti, secondo quanto previsto dalle disposizioni dell’Unione europea.

    4. La Banca d’Italia, sentita la Consob, definisce con regolamento le disposizioni di attuazione del presente articolo, nel rispetto delle disposizioni dell’Unione europea.

  • Art. 4 decies TUF – Articolo abrogato

    Art. 4 decies TUF – Articolo abrogato

    Art. 4 decies D.Lgs. 58/1998 (TUF) – Articolo abrogato

    In vigore dal 01/07/1998

    ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 25 NOVEMBRE 2019, N. 165 96

  • Art. 5 SIC – Comitato per l’indirizzo e la valutazione delle politiche attive e…

    Art. 5 SIC – Comitato per l’indirizzo e la valutazione delle politiche attive e…

    Art. 5 D.Lgs. 81/2008 (SIC) – Comitato per l’indirizzo e la valutazione delle politiche attive e per il coordinamento nazionale delle attività di vigilanza in materia di salute e sicurezza sul lavoro

    In vigore dal 15/05/2008

    1. Presso il Ministero della salute è istituito il Comitato per l’indirizzo e la valutazione delle politiche attive e per il coordinamento nazionale delle attività di vigilanza in materia di salute e sicurezza sul lavoro. Il Comitato è presieduto dal Ministro della salute ed è composto da: a) il Direttore Generale della competente Direzione Generale e i Direttori dei competenti uffici del Ministero della salute; b) due Direttori Generali delle competenti Direzioni Generali del Ministero del lavoro e delle politiche sociali; b-bis) ((il Direttore centrale della competente Direzione centrale dell’Ispettorato nazionale del lavoro)) ; c) il Direttore Centrale per la Prevenzione e la sicurezza tecnica del Dipartimento dei Vigili del fuoco e del soccorso pubblico del Ministero dell’interno; d) Il Direttore Generale della competente Direzione Generale del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti; e) il Coordinatore della Commissione Salute della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome; f) quattro rappresentanti delle regioni e province autonome di Trento e di Bolzano individuati per un quinquennio in sede di Conferenza delle regioni e delle province autonome.

    2. Al Comitato partecipano, con funzione consultiva, un rappresentante dell’INAIL, uno dell’ISPESL e uno dell’Istituto di previdenza per il settore marittimo (IPSEMA).

    3. Il Comitato di cui al comma 1, al fine di garantire la più completa attuazione del principio di leale collaborazione tra Stato e regioni, ha il compito di: a) stabilire le linee comuni delle politiche nazionali in materia di salute e sicurezza sul lavoro; b) individuare obiettivi e programmi dell’azione pubblica di miglioramento delle condizioni di salute e sicurezza dei lavoratori; c) definire la programmazione annuale in ordine ai settori prioritari di intervento dell’azione di vigilanza, i piani di attività e i progetti operativi a livello nazionale, tenendo conto delle indicazioni provenienti dai comitati regionali di coordinamento e dai programmi di azione individuati in sede comunitaria; d) programmare il coordinamento della vigilanza a livello nazionale in materia di salute e sicurezza sul lavoro; e) garantire lo scambio di informazioni tra i soggetti istituzionali al fine di promuovere l’uniformità dell’applicazione della normativa vigente; f) individuare le priorità della ricerca in tema di prevenzione dei rischi per la salute e sicurezza dei lavoratori.

    4. Ai fini delle definizioni degli obiettivi di cui al comma 3, lettere a), b), e), f), le parti sociali sono consultate preventivamente. Sull’attuazione delle azioni intraprese è effettuata una verifica con cadenza almeno annuale.

    5. Le riunioni del Comitato si svolgono presso la sede del Ministero della salute, con cadenza temporale e modalità di funzionamento fissate con regolamento interno, da adottare a maggioranza qualificata. Le funzioni di segreteria sono svolte da personale del Ministero della salute.

    6. ((Ai componenti del Comitato e ai soggetti invitati a partecipare ai sensi del comma 2 non spetta alcun compenso, gettone di presenza, rimborso di spese o altro emolumento comunque denominato)) .

  • Art. 86 SIC – (Verifiche e controlli)

    Art. 86 SIC – (Verifiche e controlli)

    Art. 86 D.Lgs. 81/2008 (SIC) – (Verifiche e controlli)

    In vigore dal 15/05/2008

    ((

    1. Ferme restando le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 22 ottobre 2001, n. 462 , in materia di verifiche periodiche, il datore di lavoro provvede affinchè gli impianti elettrici e gli impianti di protezione dai fulmini siano periodicamente sottoposti a controllo secondo le indicazioni delle norme di buona tecnica e la normativa vigente per verificarne lo stato di conservazione e di efficienza ai fini della sicurezza.

    2. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, adottato sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono stabilite le modalità ed i criteri per l’effettuazione delle verifiche e dei controlli di cui al comma

    1. 3. L’esito dei controlli di cui al comma 1 è verbalizzato e tenuto a disposizione dell’autorità di vigilanza. ))

  • Art. 196 SIC – Sorveglianza sanitaria

    Art. 196 SIC – Sorveglianza sanitaria

    Art. 196 D.Lgs. 81/2008 (SIC) – Sorveglianza sanitaria

    In vigore dal 15/05/2008

    1. Il datore di lavoro sottopone a sorveglianza sanitaria i lavoratori la cui esposizione al rumore eccede i valori superiori di azione. La sorveglianza viene effettuata periodicamente, di norma una volta l’anno o con periodicità diversa decisa dal medico competente, con adeguata motivazione riportata nel documento di valutazione dei rischi e resa nota ai rappresentanti per la sicurezza di lavoratori in funzione della valutazione del rischio. L’organo di vigilanza, con provvedimento motivato, può disporre contenuti e periodicità della sorveglianza diversi rispetto a quelli forniti dal medico competente.

    2. La sorveglianza sanitaria di cui al comma 1 è estesa ai lavoratori esposti a livelli superiori ai valori inferiori di azione, su loro richiesta e qualora il medico competente ne confermi l’opportunità.

  • Art. 79 SIC – Criteri per l’individuazione e l’uso

    Art. 79 SIC – Criteri per l’individuazione e l’uso

    Art. 79 D.Lgs. 81/2008 (SIC) – Criteri per l’individuazione e l’uso

    In vigore dal 15/05/2008

    1. Il contenuto dell’allegato VIII, costituisce elemento di riferimento per l’applicazione di quanto previsto all’articolo 77, commi 1 e

    4. 2. Con decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, sentita la Commissione consultiva permanente di cui all’articolo 6, tenendo conto della natura, dell’attività e dei fattori specifici di rischio sono indicati: a) i criteri per l’individuazione e l’uso dei DPI; b) le circostanze e le situazioni in cui, ferme restando le priorità delle misure di protezione collettiva, si rende necessario l’impiego dei DPI.

    2-bis. Fino alla adozione del decreto di cui al comma 2 restano ferme le disposizioni di cui al decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale in data 2 maggio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 126 del 1 ° giugno 2001 ((, aggiornato con le edizioni delle norme UNI più recenti)) .

  • Art. 127 SIC – Ponti a sbalzo

    Art. 127 SIC – Ponti a sbalzo

    Art. 127 D.Lgs. 81/2008 (SIC) – Ponti a sbalzo

    In vigore dal 15/05/2008

    1. Nei casi in cui particolari esigenze non permettono l’impiego di ponti normali, possono essere consentiti ponti a sbalzo purché la loro costruzione risponda a idonei procedimenti di calcolo e ne garantisca la solidità e la stabilità.