Autore: Andrea Marton

  • Art. 287 SIC – Campo di applicazione

    Art. 287 SIC – Campo di applicazione

    Art. 287 D.Lgs. 81/2008 (SIC) – Campo di applicazione

    In vigore dal 15/05/2008

    1. Il presente titolo prescrive le misure per la tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori che possono essere esposti al rischio di atmosfere esplosive come definite all’articolo

    288. 2. Il presente titolo si applica anche nei lavori in sotterraneo ove è presente un’area con atmosfere esplosive, oppure è prevedibile, sulla base di indagini geologiche, che tale area si possa formare nell’ambiente.

    3. Il presente titolo non si applica: a) alle aree utilizzate direttamente per le cure mediche dei pazienti, nel corso di esse; b) all’uso di apparecchi a gas di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 novembre 1996, n. 661 ; c) alla produzione, alla manipolazione, all’uso, allo stoccaggio ed al trasporto di esplosivi o di sostanze chimicamente instabili; d) alle industrie estrattive a cui si applica il decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 624 ; e) all’impiego di mezzi di trasporto terrestre, marittimo, fluviale e aereo per i quali si applicano le pertinenti disposizioni di accordi internazionali tra i quali il Regolamento per il trasporto delle sostanze pericolose sul Reno (ADNR), l’Accordo europeo relativo al trasporto internazionale di merci pericolose per vie navigabili interne (ADN), l’Organizzazione per l’Aviazione civile internazionale (ICAO), l’Organizzazione marittima internazionale (IMO), nonché la normativa comunitaria che incorpora i predetti accordi. Il presente titolo si applica invece ai veicoli destinati ad essere utilizzati in atmosfera potenzialmente esplosiva. Note all’art. 287: – Il testo del decreto del Presidente della Repubblica 15 novembre 1996, n. 661 (Regolamento per l’attuazione della direttiva 90/396/CEE concernente gli apparecchi a gas), è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 27 dicembre 1996, n. 302, supplemento ordinario. – Il testo del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 624 (Attuazione della direttiva 92/91/CEE relativa alla sicurezza e salute dei lavoratori nelle industrie estrattive per trivellazione e della direttiva 92/104/CEE relativa alla sicurezza e salute dei lavoratori nelle industrie estrattive a cielo aperto o sotterranee), è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 14 dicembre 1996, n. 293, supplemento ordinario.

  • Art. 132 TUE – Sanzioni

    Art. 132 TUE – Sanzioni

    Art. 132 D.P.R. 380/2001 (TUE) – Sanzioni

    In vigore dal 30/06/2003

    34) 1. L’inosservanza dell’obbligo di cui al comma 1 dell’articolo 125 è punita con la sanzione amministrativa non inferiore a 516 euro e non superiore a 2582 euro. (1) 2. Il proprietario dell’edificio nel quale sono eseguite opere difformi dalla documentazione depositata ai sensi dell’articolo 125 e che non osserva le disposizioni degli articoli 123 e 124 è punito con la sanzione amministrativa in misura non inferiore al 5 per cento e non superiore al 25 per cento del valore delle opere. DPR 6.6.2001 n. 380 – Art. 133-135 bis 81 3. Il costruttore e il direttore dei lavori che omettono la certificazione di cui all’articolo 127, ovvero che rilasciano una certificazione non veritiera nonchè il progettista che rilascia la relazione di cui al comma 1 dell’articolo 126 non veritiera, sono puniti in solido con la sanzione amministrativa non inferiore all’1 per cento e non superiore al 5 per cento del valore delle opere, fatti salvi i casi di responsabilità penale. 4. Il collaudatore che non ottempera a quanto stabilito dall’articolo 127 è punito con la sanzione amministrativa pari al 50 per cento della parcella calcolata secondo la vigente tariffa professionale. 5. Il proprietario o l’amministratore del condominio, o l’eventuale terzo che se ne è assunta la responsabilità, che non ottempera a quanto stabilito dall’articolo 129, commi 1 e 2, è punito con la sanzione amministrativa non inferiore a 516 euro e non superiore a 2582 euro. Nel caso in cui venga sottoscritto un contratto nullo ai sensi del comma 4 dell’articolo 129, le parti sono punite ognuna con la sanzione amministrativa pari a un terzo dell’importo del contratto sottoscritto, fatta salva la nullità dello stesso. (1) 6. L’inosservanza delle prescrizioni di cui all’articolo 130 è punita con la sanzione amministrativa non inferiore a 2582 euro e non superiore a 25822 euro, fatti salvi i casi di responsabilità penale. (1) 7. Qualora soggetto della sanzione amministrativa sia un professionista, l’autorità che applica la sanzione deve darne comunicazione all’ordine professionale di appartenenza per i provvedimenti disciplinari conseguenti. 8. L’inosservanza, della disposizione che impone la nomina, ai sensi dell’articolo 19 della legge 9 gennaio 1991, n. 10, del tecnico responsabile per la conservazione e l’uso razionale dell’energia, è punita con la sanzione amministrativa non inferiore a 5164 euro e non superiore a 51645 euro. (1) Note: (1) Comma rettificato con comunicato 13.11.2001, pubblicato in G.U. 13.11.2001 n. 264.

  • Art. 45 SIC – Primo soccorso

    Art. 45 SIC – Primo soccorso

    Art. 45 D.Lgs. 81/2008 (SIC) – Primo soccorso

    In vigore dal 15/05/2008

    1. Il datore di lavoro, tenendo conto della natura della attività e delle dimensioni dell’azienda o della unità produttiva, sentito il medico competente ove nominato, prende i provvedimenti necessari in materia di primo soccorso e di assistenza medica di emergenza, tenendo conto delle altre eventuali persone presenti sui luoghi di lavoro e stabilendo i necessari rapporti con i servizi esterni, anche per il trasporto dei lavoratori infortunati.

    2. Le caratteristiche minime delle attrezzature di primo soccorso, i requisiti del personale addetto e la sua formazione, individuati in relazione alla natura dell’attività, al numero dei lavoratori occupati ed ai fattori di rischio sono individuati dal decreto ministeriale 15 luglio 2003, n. 388 e dai successivi decreti ministeriali di adeguamento acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

    3. Con appositi decreti ministeriali, acquisito il parere della Conferenza permanente, acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, vengono definite le modalità di applicazione in ambito ferroviario del decreto ministeriale 15 luglio 2003, n. 388 e successive modificazioni ((, nel rispetto della normativa dell’Unione europea in materia di sicurezza e di interoperabilità del trasporto ferroviario)) . ((3-bis. Entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, i gestori delle infrastrutture ferroviarie e le imprese ferroviarie, in coordinamento con i servizi pubblici di pronto soccorso, predispongono, sulla base di una determinazione e valutazione dei rischi, procedure operative per l’attuazione, nel rispetto della normativa dell’Unione europea in materia di sicurezza e di interoperabilità del trasporto ferroviario, di un piano di intervento recante le modalità operative del soccorso qualificato lungo la rete ferroviaria, incluso il trasporto degli infortunati. Ciascun datore di lavoro individua, sulla base di una specifica determinazione e valutazione dei rischi, i ruoli e le responsabilità da assegnare al personale, tenuto conto delle relative categorie di inquadramento, dei titoli formativi e delle mansioni))

  • Art. 7 bis TUF – (Poteri di intervento di cui al Titolo VII, Capo I, del regolamento…

    Art. 7 bis TUF – (Poteri di intervento di cui al Titolo VII, Capo I, del regolamento…

    Art. 7 bis D.Lgs. 58/1998 (TUF) – (Poteri di intervento di cui al Titolo VII, Capo I, del regolamento (UE) n. 600/2014 )

    In vigore dal 01/07/1998

    ((

    1. La Banca d’Italia e la Consob sono le autorità nazionali competenti ai fini dell’applicazione delle disposizioni di cui al Titolo VII, Capo I, del regolamento (UE) n. 600/2014 . Esse esercitano i poteri e adottano le misure di vigilanza previsti dall’ articolo 39, paragrafo 3 , dall’ articolo 42 e dall’ articolo 43, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 600/2014 , in conformità anche a quanto stabilito dagli atti delegati emanati ai sensi dell’articolo 42, paragrafo 7, del predetto regolamento.

    2. Ai fini di cui al comma 1, la Consob è competente per quanto riguarda la protezione degli investitori, l’ordinato funzionamento e integrità dei mercati finanziari o dei mercati delle merci, nonché per le finalità di cui all’articolo 42, paragrafo 2, lettera a), punto ii), del regolamento (UE) n. 600/2014 .

    3. Ai fini di cui al comma 1, la Banca d’Italia è competente per quanto riguarda la stabilità dell’insieme o di una parte del sistema finanziario.

    4. Al fine di coordinare l’esercizio delle funzioni di cui al comma 1, la Banca d’Italia e la Consob stabiliscono, anche sulla base di un apposito protocollo d’intesa, le modalità della cooperazione e del reciproco scambio di informazioni rilevanti ai fini dell’esercizio delle predette funzioni e dell’esercizio da parte della Consob delle funzioni di punto di contatto ai sensi dell’articolo 4 del presente decreto.

    5. Fermi restando i poteri previsti dall’ articolo 39, paragrafo 3 , dall’ articolo 42 e dall’ articolo 43, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 600/2014 , la Banca d’Italia e la Consob, nell’ambito delle rispettive competenze, possono altresì ordinare la sospensione per un periodo non superiore a 60 giorni per ciascuna volta della commercializzazione o della vendita di strumenti finanziari o di depositi strutturati qualora le condizioni di cui agli articoli 40, 41 o 42 del regolamento (UE) n. 600/2014 risultino soddisfatte.

    6. Ciascuna autorità esercita i poteri e adotta le misure di vigilanza in conformità ai commi 1 e 5 del presente articolo sentita l’altra autorità.)) ((73))

  • Art. 149 SIC – Paratoie e cassoni

    Art. 149 SIC – Paratoie e cassoni

    Art. 149 D.Lgs. 81/2008 (SIC) – Paratoie e cassoni

    In vigore dal 15/05/2008

    1. Paratoie e cassoni devono essere: a) ben costruiti, con materiali appropriati e solidi dotati di resistenza sufficiente; b) provvisti dell’attrezzatura adeguata per consentire ai lavoratori di ripararsi in caso di irruzione d’acqua e di materiali.

    2. La costruzione, la sistemazione, la trasformazione o lo smantellamento di una paratoia o di un cassone devono essere effettuati soltanto sotto la diretta sorveglianza di un preposto.

    3. Il datore di lavoro assicura che le paratoie e i cassoni vengano ispezionati ad intervalli regolari.

  • Art. 19 SIC – Obblighi del preposto

    Art. 19 SIC – Obblighi del preposto

    Art. 19 D.Lgs. 81/2008 (SIC) – Obblighi del preposto

    In vigore dal 15/05/2008

    1. In riferimento alle attività indicate all’articolo 3, i preposti, secondo le loro attribuzioni e competenze, devono: ((a) sovrintendere e vigilare sull’osservanza da parte dei singoli lavoratori dei loro obblighi di legge, nonché delle disposizioni aziendali in materia di salute e sicurezza sul lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di protezione individuale messi a loro disposizione e, in caso di rilevazione di comportamenti non conformi alle disposizioni e istruzioni impartite dal datore di lavoro e dai dirigenti ai fini della protezione collettiva e individuale, intervenire per modificare il comportamento non conforme fornendo le necessarie indicazioni di sicurezza. In caso di mancata attuazione delle disposizioni impartite o di persistenza dell’inosservanza, interrompere l’attività del lavoratore e informare i superiori diretti)) ; b) verificare affinchè soltanto i lavoratori che hanno ricevuto adeguate istruzioni accedano alle zone che li espongono ad un rischio grave e specifico; c) richiedere l’osservanza delle misure per il controllo delle situazioni di rischio in caso di emergenza e dare istruzioni affinchè i lavoratori, in caso di pericolo grave, immediato e inevitabile, abbandonino il posto di lavoro o la zona pericolosa; d) informare il più presto possibile i lavoratori esposti al rischio di un pericolo grave e immediato circa il rischio stesso e le disposizioni prese o da prendere in materia di protezione; e) astenersi, salvo eccezioni debitamente motivate, dal richiedere ai lavoratori di riprendere la loro attività in una situazione di lavoro in cui persiste un pericolo grave ed immediato; f) segnalare tempestivamente al datore di lavoro o al dirigente sia le deficienze dei mezzi e delle attrezzature di lavoro e dei dispositivi di protezione individuale, sia ogni altra condizione di pericolo che si verifichi durante il lavoro, delle quali venga a conoscenza sulla base della formazione ricevuta; ((f-bis) in caso di rilevazione di deficienze dei mezzi e delle attrezzature di lavoro e di ogni condizione di pericolo rilevata durante la vigilanza, se necessario, interrompere temporaneamente l’attività e, comunque, segnalare tempestivamente al datore di lavoro e al dirigente le non conformità rilevate)) ; g) frequentare appositi corsi di formazione secondo quanto previsto dall’articolo 37.

  • Art. 9 SIC – Enti pubblici aventi compiti in materia di salute e sicurezza nei l…

    Art. 9 SIC – Enti pubblici aventi compiti in materia di salute e sicurezza nei l…

    Art. 9 D.Lgs. 81/2008 (SIC) – Enti pubblici aventi compiti in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro

    In vigore dal 15/05/2008

    1. L’ISPESL, l’INAIL e l’IPSEMA sono enti pubblici nazionali con competenze in materia di salute e sicurezza sul lavoro che esercitano le proprie attività, anche di consulenza, in una logica di sistema con il ((Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali)) , il ((Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali)) , le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

    2. L’ISPESL, l’INAIL e l’IPSEMA operano in funzione delle attribuzioni loro assegnate dalla normativa vigente, svolgendo in forma coordinata, per una maggiore sinergia e complementarietà, le seguenti attività: a) elaborazione e applicazione dei rispettivi piani triennali di attività; b) interazione, per i rispettivi ruoli e competenze, in logiche di conferenza permanente di servizio, per assicurare apporti conoscitivi al sistema di sostegno ai programmi di intervento in materia di sicurezza e salute sul lavoro di cui all’articolo 2, comma 1, lettera p), per verificare l’adeguatezza dei sistemi di prevenzione e assicurativi e per studiare e proporre soluzioni normative e tecniche atte a ridurre il fenomeno degli infortuni e delle malattie professionali; c) consulenza alle aziende, in particolare alle medie, piccole e micro imprese, anche attraverso forme di sostegno tecnico e specialistico finalizzate sia al suggerimento dei più adatti mezzi, strumenti e metodi operativi, efficaci alla riduzione dei livelli di rischiosità in materia di salute e sicurezza sul lavoro, sia all’individuazione degli elementi di innovazione tecnologica in materia con finalità prevenzionali, raccordandosi con le altre istituzioni pubbliche operanti nel settore e con le parti sociali; d) progettazione ed erogazione di percorsi formativi in materia di salute e sicurezza sul lavoro tenuto conto ed in conformità ai criteri e alle modalità elaborati ai sensi degli articoli 6 e 11; e) formazione per i responsabili e gli addetti ai servizi di prevenzione e protezione di cui all’articolo 32; f) promozione e divulgazione, della cultura della salute e della sicurezza del lavoro nei percorsi formativi scolastici, universitari e delle istituzioni dell’alta formazione artistica, musicale e coreutica, previa stipula di apposite convenzioni con le istituzioni interessate; g) partecipazione, con funzioni consultive, al Comitato per l’indirizzo e la valutazione delle politiche attive e per il coordinamento nazionale delle attività di vigilanza in materia di salute e sicurezza del lavoro di cui all’articolo 5; h) consulenza alla Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza del lavoro di cui all’articolo 6; i) elaborazione, raccolta e diffusione delle buone prassi di cui all’articolo 2, comma 1, lettera v); l) predisposizione delle linee guida di cui all’articolo 2, comma 1, lettera z); m) contributo al Sistema informativo nazionale per la prevenzione nei luoghi di lavoro secondo quanto previsto dall’articolo

    8. 3. L’attività di consulenza di cui alla lettera c) del comma 2, non può essere svolta dai funzionari degli istituti di cui al presente articolo che svolgono attività di controllo e verifica degli obblighi nelle materie di competenza degli istituti medesimi. I soggetti che prestano tale attività non possono, per un periodo di tre anni dalla cessazione dell’incarico, esercitare attività di controllo e verifica degli obblighi nelle materie di competenza degli istituti medesimi. Nell’esercizio dell’attività di consulenza non vi è l’obbligo di denuncia di cui all’ articolo 331 del codice di procedura penale o di comunicazione ad altre Autorità competenti delle contravvenzioni rilevate ove si riscontrino violazioni alla normativa in materia di salute e sicurezza sul lavoro; in ogni caso, l’esercizio dell’attività di consulenza non esclude o limita la possibilità per l’ente di svolgere l’attività di controllo e verifica degli obblighi nelle materie di competenza degli istituti medesimi. Con successivo decreto del ((Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali)) , di concerto con il ((Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali)) per la parte concernente i funzionari dell’ISPESL, è disciplinato lo svolgimento dell’attività di consulenza e dei relativi proventi, fermo restando che i compensi percepiti per lo svolgimento dell’attività di consulenza sono devoluti in ragione della metà all’ente di appartenenza e nel resto al Fondo di cui all’articolo 52, comma

    1. 4. L’INAIL fermo restando quanto previsto dall’ articolo 12 della legge 11 marzo 1988, n. 67 , dall’ articolo 2, comma 6, della legge 28 dicembre 1995, n. 549 , e dall’ articolo 2, comma 130, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 , nonché da ogni altra disposizione previgente, svolge, con la finalità di ridurre il fenomeno infortunistico e ad integrazione delle proprie competenze quale gestore dell’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, i seguenti compiti oltre a quanto previsto negli altri articoli del presente decreto: a) raccoglie e registra, a fini statistici e informativi, i dati relativi agli infortuni sul lavoro che comportino un’assenza dal lavoro di almeno un giorno, escluso quello dell’evento; b) concorre alla realizzazione di studi e ricerche sugli infortuni e sulle malattie correlate al lavoro, coordinandosi con il ((Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali)) e con l’ISPESL; c) partecipa alla elaborazione, formulando pareri e proposte, della normazione tecnica in materia; d) eroga, previo trasferimento delle necessarie risorse da parte del ((Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali)) , le prestazioni del Fondo di cui all’ articolo 1, comma 1187, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 . In sede di prima applicazione, le relative prestazioni sono fornite con riferimento agli infortuni verificatisi a fare data dal 1° gennaio

    2007. ((Le somme eventualmente riversate all’entrata del bilancio dello Stato a seguito di economie di gestione realizzatesi nell’esercizio finanziario sono riassegnate al pertinente capitolo dello stato di previsione del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali. d-bis) può erogare prestazioni di assistenza sanitaria riabilitativa non ospedaliera, previo accordo quadro stipulato in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, su proposta del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze, sentito l’INAIL, che definisca le modalità di erogazione delle prestazioni da parte dell’INAIL, senza oneri aggiuntivi per la finanza pubblica.

    5. L’Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro – ISPESL è ente di diritto pubblico, nel settore della ricerca, dotato di autonomia scientifica, organizzativa, patrimoniale, gestionale e tecnica. L’ISPESL è organo tecnico-scientifico del Servizio sanitario nazionale di ricerca, sperimentazione, controllo, consulenza, assistenza, alta formazione, informazione e documentazione in materia di prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali, sicurezza sul lavoro e di promozione e tutela della salute negli ambienti di vita e di lavoro, del quale si avvalgono gli organi centrali dello Stato preposti ai settori della salute, dell’ambiente, del lavoro e della produzione e le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

    6. L’ISPESL, nell’ambito delle sue attribuzioni istituzionali, opera avvalendosi delle proprie strutture centrali e territoriali, garantendo unitarietà della azione di prevenzione nei suoi aspetti interdisciplinari e svolge le seguenti attività: a) svolge e promuove programmi di studio e ricerca scientifica e programmi di interesse nazionale nel campo della prevenzione degli infortuni, e delle malattie professionali, della sicurezza sul lavoro e della promozione e tutela della salute negli ambienti di vita e di lavoro; b) interviene nelle materie di competenza dell’Istituto, su richiesta degli organi centrali dello Stato e delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, nell’ambito dei controlli che richiedono un’elevata competenza scientifica. Ai fini della presente lettera, esegue, accedendo nei luoghi di lavoro, accertamenti e indagini in materia di salute e sicurezza del lavoro; c) è organo tecnico-scientifico delle Autorità nazionali preposte alla sorveglianza del mercato ai fini del controllo della conformità ai requisiti di sicurezza e salute di prodotti messi a disposizione dei lavoratori; d) svolge attività di organismo notificato per attestazioni di conformità relative alle Direttive per le quali non svolge compiti relativi alla sorveglianza del mercato; e) è titolare di prime verifiche e verifiche di primo impianto di attrezzature di lavoro sottoposte a tale regime; f) fornisce consulenza al ((Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali)) , agli altri Ministeri e alle regioni e alle province autonome in materia salute e sicurezza del lavoro; g) fornisce assistenza al ((Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali)) e alle regioni e alle province autonome per l’elaborazione del Piano sanitario nazionale, dei piani sanitari regionali e dei piani nazionali e regionali della prevenzione, per il monitoraggio delle azioni poste in essere nel campo salute e sicurezza del lavoro e per la verifica del raggiungimento dei livelli essenziali di assistenza in materia; h) supporta il Servizio sanitario nazionale, fornendo informazioni, formazione, consulenza e assistenza alle strutture operative per la promozione della salute, prevenzione e sicurezza negli ambienti di lavoro; i) ((può svolgere)) , congiuntamente ai servizi di prevenzione e sicurezza nei luoghi di lavoro delle ASL, l’attività di vigilanza sulle strutture sanitarie del Servizio sanitario nazionale; l) effettua il raccordo e la divulgazione dei risultati derivanti dalle attività di prevenzione nei luoghi di lavoro svolte dalle strutture del Servizio sanitario nazionale; m) partecipa alla elaborazione di norme di carattere generale e formula, pareri e proposte circa la congruità della norma tecnica non armonizzata ai requisiti di sicurezza previsti dalla legislazione nazionale vigente; n) assicura la standardizzazione tecnico-scientifica delle metodiche e delle procedure per la valutazione e la gestione dei rischi e per l’accertamento dello stato di salute dei lavoratori in relazione a specifiche condizioni di rischio e contribuisce alla definizione dei limiti di esposizione; o) diffonde, previa istruttoria tecnica, le buone prassi di cui all’articolo 2, comma 1, lettera v); p) coordina il network nazionale in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, in qualità di focal point italiano nel network informativo dell’Agenzia europea per la salute e sicurezza nei luoghi di lavoro; q) supporta l’attività di monitoraggio del ((Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali)) sulla applicazione dei livelli essenziali di assistenza relativi alla sicurezza nei luoghi di lavoro.

    7. L’IPSEMA svolge, con la finalità di ridurre il fenomeno infortunistico ed ad integrazione delle proprie competenze quale gestore dell’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali del settore marittimo, i seguenti compiti oltre a quanto previsto negli altri articoli del presente decreto: a) raccoglie e registra, a fini statistici ed informativi, i dati relativi agli infortuni sul lavoro che comportino un’assenza dal lavoro di almeno un giorno, escluso quello dell’evento; b) concorre alla realizzazione di studi e ricerche sugli infortuni e sulle malattie correlate al lavoro, raccordandosi con il ((Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali)) e con l’ISPESL; c) finanzia, nell’ambito e nei limiti delle proprie spese istituzionali, progetti di investimento e formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro; d) supporta, in raccordo con le amministrazioni competenti in materia di salute per il settore marittimo, anche mediante convenzioni con l’INAIL, le prestazioni di assistenza sanitaria riabilitativa per i lavoratori marittimi anche al fine di assicurare il loro reinserimento lavorativo; e) eroga, previo trasferimento delle necessarie risorse da parte del ((Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali)) , le prestazioni del Fondo di cui all’ articolo 1, comma 1187, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 , con riferimento agli infortuni del settore marittimo. In sede di prima applicazione, le relative prestazioni sono fornite con riferimento agli infortuni verificatisi a fare data dal 1° gennaio

    2007. ((Le somme eventualmente riversate all’entrata del bilancio dello Stato a seguito di economie di gestione realizzatesi nell’esercizio finanziario sono riassegnate al pertinente capitolo dello stato di previsione del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali.))

  • Art. 321 Codice Civile: Nomina di un curatore speciale

    Art. 321 Codice Civile: Nomina di un curatore speciale

    Art. 321 c.c. – Nomina di un curatore speciale

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    Nomina di un curatore speciale.

    In tutti i casi in cui i genitori congiuntamente, o quello di essi che esercita in via esclusiva la responsabilità genitoriale , non possono o non vogliono compiere uno o più atti di interesse del figlio, eccedente l’ordinaria amministrazione, il giudice, su richiesta del figlio stesso, del pubblico ministero o di uno dei parenti che vi abbia interesse, e sentiti i genitori, può nominare al figlio un curatore speciale autorizzandolo al compimento di tali atti.

  • Art. 230 SIC – Cartelle sanitarie e di rischio

    Art. 230 SIC – Cartelle sanitarie e di rischio

    Art. 230 D.Lgs. 81/2008 (SIC) – Cartelle sanitarie e di rischio

    In vigore dal 15/05/2008

    1. Il medico competente, per ciascuno dei lavoratori di cui all’articolo 229 istituisce ed aggiorna la cartella sanitaria secondo quanto previsto dall’articolo 25, comma 1, lettera c), e fornisce al lavoratore interessato tutte le informazioni previste dalle lettere g) ed h) del comma 1 del medesimo articolo. Nella cartella di rischio sono, tra l’altro, indicati i livelli di esposizione professionale individuali forniti dal Servizio di prevenzione e protezione.

    2. Su richiesta, è fornita agli organi di vigilanza copia dei documenti di cui al comma 1.

  • Art. 7 quinquies TUF – Poteri ingiuntivi nei confronti degli OICVM UE, FIA UE e non UE con…

    Art. 7 quinquies TUF – Poteri ingiuntivi nei confronti degli OICVM UE, FIA UE e non UE con…

    Art. 7 quinquies D.Lgs. 58/1998 (TUF) – Poteri ingiuntivi nei confronti degli OICVM UE, FIA UE e non UE con quote o azioni offerte in Italia

    In vigore dal 01/07/1998

    1. Quando sussistono elementi che fanno presumere l’inosservanza da parte degli OICVM UE, dei FIA UE e non UE di obblighi derivanti da disposizioni dell’ordinamento italiano e dell’Unione europea loro applicabili nelle materie del presente decreto, la Banca d’Italia o la Consob, nell’ambito delle rispettive competenze, possono sospendere in via cautelare, per un periodo non superiore a sessanta giorni, l’offerta delle relative quote o azioni. In caso di accertata violazione, le autorità di vigilanza, nell’ambito delle rispettive competenze, possono sospendere temporaneamente ovvero vietare l’offerta delle quote o delle azioni degli Oicr.

    2. Se vi è fondato sospetto che un OICVM UE, un FIA UE e non UE le cui quote o azioni sono offerte in Italia, ovvero il gestore di tale Oicr, non ottemperi agli obblighi derivanti da disposizioni dell’Unione europea per le quali sia competente lo Stato di origine dell’Oicr, ((la Banca d’Italia o la Consob possono chiedere all’autorità competente di tale Stato di assumere i provvedimenti necessari, precisando i motivi della richiesta e informandone l’AESFEM e, qualora sussistano potenziali rischi per la stabilità e l’integrità dei mercati, il CERS)) . Se, nonostante le misure adottate dall’autorità competente, l’Oicr, ovvero il suo gestore, persiste nell’agire in modo tale da pregiudicare gli interessi degli investitori o il buon funzionamento dei mercati, la Banca d’Italia o la Consob, dopo aver informato l’autorità dello Stato di origine, adottano le misure necessarie per proteggere gli investitori o assicurare il buon funzionamento dei mercati, ivi compreso il divieto di offerta delle quote o azioni dell’Oicr. ((132)) (73)

  • Art. 163 SIC – Obblighi del datore di lavoro

    Art. 163 SIC – Obblighi del datore di lavoro

    Art. 163 D.Lgs. 81/2008 (SIC) – Obblighi del datore di lavoro

    In vigore dal 15/05/2008

    1. Quando, anche a seguito della valutazione effettuata in conformità all’articolo 28, risultano rischi che non possono essere evitati o sufficientemente limitati con misure, metodi, ovvero sistemi di organizzazione del lavoro, o con mezzi tecnici di protezione collettiva, il datore di lavoro fa ricorso alla segnaletica di sicurezza, conformemente alle prescrizioni di cui agli allegati da XXIV a XXXII.

    2. Qualora sia necessario fornire mediante la segnaletica di sicurezza indicazioni relative a situazioni di rischio non considerate negli allegati da XXIV a XXXII, il datore di lavoro, anche in riferimento alle norme di buona tecnica, adotta le misure necessarie, secondo le particolarità del lavoro, l’esperienza e la tecnica.

    3. Il datore di lavoro, per regolare il traffico all’interno dell’impresa o dell’unità produttiva, fa ricorso, se del caso, alla segnaletica prevista dalla legislazione vigente relativa al traffico stradale, ferroviario, fluviale, marittimo o aereo, fatto salvo quanto previsto nell’allegato XXVIII.

  • Art. 35 sexiesdecies TUF – (Disposizioni sull’attività dei GEFIA sotto soglia registrati)

    Art. 35 sexiesdecies TUF – (Disposizioni sull’attività dei GEFIA sotto soglia registrati)

    Art. 35 sexiesdecies D.Lgs. 58/1998 (TUF) – (Disposizioni sull’attività dei GEFIA sotto soglia registrati)

    In vigore dal 01/07/1998

    1. ((Il GEFIA sotto soglia registrato determina il valore delle attività gestite in conformità ai criteri di valutazione previsti nello statuto, o nel regolamento dei FIA gestiti, purché coerenti con i criteri di valutazione per i gestori, individuati con regolamento dalla Banca d’Italia ai sensi dell’articolo 6, comma 1, lettera c), numero 5). Le Sgr sotto soglia registrate per i FIA gestiti, le Sicaf sotto soglia registrate e le società di partenariato sotto soglia registrate possono adottare gli schemi e le modalità di redazione dei prospetti contabili individuati con regolamento della Banca d’Italia ai sensi dell’articolo 6, comma 1, numero 3).))

    2. ((I GEFIA sotto soglia registrati non possono istituire strutture master-feeder.))

    3. ((Nello svolgimento della propria attività, i GEFIA sotto soglia registrati adottano la diligenza professionale richiesta dalla natura dell’incarico nel rispetto dei seguenti principi: a) operano con correttezza e trasparenza nel miglior interesse dei FIA gestiti, dei relativi partecipanti e dell’integrità del mercato; b) si organizzano in modo tale da ridurre al minimo il rischio di conflitti di interesse anche tra i patrimoni gestiti; c) adottano misure idonee a salvaguardare i diritti dei partecipanti ai FIA gestiti e dispongono di risorse adeguate e procedure idonee ad assicurare l’efficiente svolgimento dell’attività; d) in caso di liquidazione dei FIA gestiti collaborano con i liquidatori fornendo, in particolare, le informazioni e la documentazione utili allo svolgimento dell’incarico del liquidatore.))

    4. ((Agli esponenti dei GEFIA sotto soglia registrati si applicano le disposizioni concernenti la sospensione temporanea dalla carica di cui al regolamento previsto dall’articolo 13, commi 3 e 4, e, limitatamente ai requisiti di onorabilità, l’articolo 13, commi 5 e 6.))

    5. ((L’organo con funzione di controllo del GEFIA sotto soglia registrato informa senza indugio la Banca d’Italia e la Consob di tutti gli atti o i fatti, di cui venga a conoscenza nell’esercizio dei propri compiti, che possano costituire una violazione delle condizioni per la registrazione.))

    6. ((Ai GEFIA sotto soglia registrati si applica l’articolo 159, comma 1.))

    7. ((Si applicano altresì, in quanto compatibili: a) gli articoli 36 e 37, commi 1 e 2, nonché le altre disposizioni del capo II salvo diversamente indicato; b) gli articoli 47, a eccezione del comma 4, 48 e 49.))

    8. ((Alle Sicaf sotto soglia registrate si applicano altresì, in quanto compatibili, gli articoli 35-bis, commi 5, 6, 6-ter e 6-quater, a eccezione delle disposizioni concernenti il patrimonio generale, 35-quinquies, 35-octies, commi 2, 3, 5, 6 e 7, e 35-novies.))

    9. ((Alle società di partenariato sotto soglia registrate si applicano, in quanto compatibili, altresì i requisiti previsti dall’articolo 35-novies.1, commi 6 e 7, a eccezione delle disposizioni concernenti il patrimonio generale, 35-novies.3, 35-novies.4, 35-novies.5, commi 1, 2, 4, 5 e 6, e 35-novies.6. Lo statuto può prevedere cause di recesso ulteriori rispetto a quelle previste nell’articolo 35-novies.4, comma 2, e disciplinarne le modalità e le condizioni di esercizio; in tali casi si applica l’ articolo 2437-ter del codice civile .)) ((133))