Autore: Andrea Marton

Autore

Andrea Marton

Dottore in Economia e Finanza · Divulgatore giuridico e fiscale

Cura Legge in Chiaro: la spiegazione in linguaggio chiaro dei testi normativi italiani, dal TUIR al Codice Civile, dai contratti collettivi alla Legge di Bilancio, sempre a partire dalle fonti ufficiali.

Metodo editoriale

  • Ogni scheda parte dal testo vigente pubblicato su Normattiva, non da rielaborazioni di terzi.
  • Le tabelle retributive CCNL sono ricostruite dai PDF ARAN e dai testi contrattuali depositati dalle parti firmatarie.
  • Vigenze e rinnovi sono verificati alla fonte e riportati con la data della verifica: quando un contratto viene rinnovato, le schede collegate vengono corrette.
  • Importi, aliquote e scadenze sono verificati sulle fonti primarie indicate in fondo a ogni scheda, con la data della verifica.
  • Gli errori segnalati vengono corretti e la correzione resta visibile nella pagina.

Fonti consultateNormattiva · Gazzetta Ufficiale · ARAN · Agenzia delle Entrate · INPS · INAIL · Banca d’Italia

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I contenuti pubblicati hanno finalità esclusivamente informativa e divulgativa: non costituiscono consulenza professionale e non sostituiscono il parere di un professionista abilitato. Per la valutazione del caso concreto occorre sempre rivolgersi a un professionista.

  • Art. 18 TUIR: Imposizione sostitutiva dei redditi di capitale

    Art. 18 TUIR: Imposizione sostitutiva dei redditi di capitale

    Art. 18 TUIR – Imposizione sostitutiva dei redditi di capitale di fonte estera ( NDR: ex art. 16 bis . )

    In vigore dal 13/08/2011

    Modificato da: Decreto-legge del 13/08/2011 n. 138 Articolo 2

    “1. I redditi di capitale corrisposti da soggetti non residenti a soggetti residenti nei cui confronti in Italia si applica la ritenuta a titolo di imposta o l’imposta sostitutiva di cui all’articolo 2, comma 1-bis, del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239, sono soggetti ad imposizione sostitutiva delle imposte sui redditi con la stessa aliquota della ritenuta a titolo d’imposta. Il contribuente ha la facoltà di non avvalersi del regime di imposizione sostitutiva ed in tal caso compete il credito d’imposta per i redditi prodotti all’estero. La disposizione di cui al periodo precedente non si applica alle distribuzioni di utili di cui all’articolo 27, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.

    2. Si considerano corrisposti da soggetti non residenti anche gli interessi ed altri proventi delle obbligazioni e degli altri titoli di cui all’articolo 31 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, nonché di quelli con regime fiscale equiparato, emessi all’estero a decorrere dal 10 settembre 1992.”

  • Art. 20 Bis TUIR: Redditi dei soci delle società personali in caso di recesso, esclusione, riduzione del capitale e liquidazione

    Art. 20 Bis TUIR: Redditi dei soci delle società personali in caso di recesso, esclusione, riduzione del capitale e liquidazione

    Art. 20 Bis TUIR – Redditi dei soci delle società personali in caso di recesso, esclusione, riduzione del capitale e liquidazione.

    In vigore dal 02/12/2005

    Modificato da: Decreto legislativo del 18/11/2005 n. 247 Articolo 1

    “1. Ai fini della determinazione dei redditi di partecipazione compresi nelle somme attribuite o nei beni assegnati ai soci o agli eredi, di cui all’articolo 17, comma 1, lettera l), si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dell’articolo 47, comma 7, indipendentemente dall’applicabilita’ della tassazione separata.”

  • Art. 19 TUIR: Indennità di fine rapporto

    Art. 19 TUIR: Indennità di fine rapporto

    Art. 19 TUIR – Indennità di fine rapporto (NDR: ex art. 17.)

    In vigore dal 04/07/2006

    Modificato da: Decreto-legge del 04/07/2006 n. 223 Articolo 36

    “1. Il trattamento di fine rapporto costituisce reddito per un importo che si determina riducendo il suo ammontare delle rivalutazioni già assoggettate ad imposta sostitutiva. L’imposta è applicata con l’aliquota determinata con riferimento all’anno in cui è maturato il diritto alla percezione, corrispondente all’importo che risulta dividendo il suo ammontare, aumentato delle somme destinate alle forme pensionistiche di cui al decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124 e al netto delle rivalutazioni già assoggettate ad imposta sostitutiva, per il numero degli anni e frazione di anno preso a base di commisurazione, e moltiplicando il risultato per dodici. Gli uffici finanziari provvedono a riliquidare l’imposta in base all’aliquota media di tassazione dei cinque anni precedenti a quello in cui è maturato il diritto alla percezione, iscrivendo a ruolo le maggiori imposte dovute ovvero rimborsando quelle spettanti.

    1-bis. Se in uno o più degli anni indicati al comma 1 non vi è stato reddito imponibile, l’aliquota media si calcola con riferimento agli anni in cui vi è stato reddito imponibile; se non vi è stato reddito imponibile in alcuno di tali anni, si applica l’aliquota stabilita dall’articolo 11 per il primo scaglione di reddito.

    1-ter. Qualora il trattamento di fine rapporto sia relativo a rapporti di lavoro a tempo determinato, di durata effettiva non superiore a due anni, l’imposta determinata ai sensi del comma 1 è diminuita di un importo pari a lire 120 mila (pari a euro 61,97) per ciascun anno; per i periodi inferiori ad un anno, tale importo è rapportato a mese. Se il rapporto si svolge per un numero di ore inferiore a quello ordinario previsto dai contratti collettivi nazionali di lavoro, la somma è proporzionalmente ridotta.

    2. Le altre indennità e somme indicate alla lettera a) del comma 1 dell’articolo 16, anche se commisurate alla durata del rapporto di lavoro e anche se corrisposte da soggetti diversi dal datore di lavoro, sono imponibili per il loro ammontare complessivo, al netto dei contributi obbligatori dovuti per legge, con l’aliquota determinata agli effetti del comma 1. Tali indennità e somme, se corrisposte a titolo definitivo e in relazione ad un presupposto non connesso alla cessazione del rapporto di lavoro che ha generato il trattamento di fine rapporto, sono imponibili per il loro ammontare netto con l’aliquota determinata con i criteri di cui al comma 1.

    2-bis. Le indennità equipollenti, comunque denominate, commisurate alla durata dei rapporti di lavoro dipendente di cui alla lettera a), del comma 1, dell’articolo 16, sono imponibili per un importo che si determina riducendo il loro ammontare netto di una somma pari a L. 600.000 per ciascun anno preso a base di commisurazione, con esclusione dei periodi di anzianità convenzionale; per i periodi inferiori all’anno la riduzione è rapportata a mese. Se il rapporto si svolge per un numero di ore inferiore a quello ordinario previsto dai contratti collettivi nazionali di lavoro, la somma è proporzionalmente ridotta. L’imposta è applicata con l’aliquota determinata con riferimento all’anno in cui è maturato il diritto alla percezione, corrispondente all’importo che risulta dividendo il suo ammontare netto, aumentato delle somme destinate alle forme pensionistiche di cui al decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, per il numero degli anni e frazione di anno preso a base di commisurazione, e moltiplicando il risultato per dodici. L’ammontare netto delle indennità, alla cui formazione concorrono contributi previdenziali posti a carico dei lavoratori dipendenti e assimilati, è computato previa detrazione di una somma pari alla percentuale di tali indennità corrispondente al rapporto, alla data del collocamento a riposo o alla data in cui è maturato il diritto alla percezione, fra l’aliquota del contributo previdenziale posto a carico dei lavoratori dipendenti e assimilati e l’aliquota complessiva del contributo stesso versato all’ente, cassa o fondo di previdenza.

    3. Se per il lavoro prestato anteriormente alla data di entrata in vigore della legge 29 maggio 1982, n. 297, il trattamento di line rapporto risulta calcolato in misura superiore ad una mensilità della retribuzione annua per ogni anno preso a base di commisurazione, ai fini della determinazione dell’aliquota ai sensi del comma 1 non si tiene conto dell’eccedenza.

    4. Salvo conguaglio all’atto della liquidazione definitiva, sulle anticipazioni e sugli acconti relativi al trattamento di fine rapporto e alle indennità equipollenti, nonché sulle anticipazioni relative alle altre indennità e somme, si applica l’aliquota determinata, rispettivamente, a norma dei commi 1, 2 e 2-bis, considerando l’importo accantonato, aumentato dalle anticipazioni e degli acconti complessivamente erogati e al netto delle rivalutazioni già assoggettate ad imposta sostitutiva. Non si considerano anticipazioni le somme e i valori destinati alle forme pensionistiche di cui al decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124.

    4-bis. [Per le somme corrisposte in occasione della cessazione del rapporto al fine di incentivare l’esodo dei lavoratori che abbiano superato l’età di 50 anni se donne e di 55 anni se uomini, di cui all’articolo 17, comma 1, lettera a), l’imposta si applica con l’aliquota pari alla metà di quella applicata per la tassazione del trattamento di fine rapporto e delle altre indennità e somme indicate alla richiamata lettera a) del comma 1 dell’articolo 17] 

    5. Nell’ipotesi di cui all’articolo 2122 del codice civile e nell’ipotesi di cui al comma 3 dell’articolo 7 l’imposta, determinata a norma del presente articolo, è dovuta dagli aventi diritto proporzionalmente all’ammontare percepito da ciascuno; nella seconda ipotesi la quota dell’imposta sulle successioni proporzionale al credito indicato nella relativa dichiarazione è ammessa in deduzione dall’ammontare imponibile di cui ai precedenti commi.

    6. Con decreti del Ministro delle finanze sono stabiliti i criteri e le modalità per lo scambio delle informazioni occorrenti ai fini dell’applicazione del comma 2 tra i soggetti tenuti alla corresponsione delle indennità e delle altre somme in dipendenza della cessazione del medesimo rapporto di lavoro.”

  • Art. 20 TUIR: Prestazioni pensionistiche

    Art. 20 TUIR: Prestazioni pensionistiche

    Art. 20 TUIR – Prestazioni pensionistiche (NDR: ex art. 17-bis.)

    In vigore dal 04/07/2006 con effetto dal 01/01/1999

    Modificato da: Decreto-legge del 04/07/2006 n. 223 Articolo 37

    Soppresso da: Decreto legislativo del 05/12/2005 n. 252 Articolo 21

    “[1. Le prestazioni di cui alla lettera a-bis) del comma 1, dell`articolo 16 sono soggette ad imposta mediante l`applicazione dell`aliquota determinata con i criteri previsti al comma 1, dell`articolo 17, assumendo il numero degli anni e frazione di anno di effettiva contribuzione e l`importo imponibile della prestazione maturata, al netto dei redditi già assoggettati da imposta. Gli uffici finanziari provvedono a riliquidare l`imposta in base all`aliquota media di tassazione dei cinque anni precedenti a quello in cui è maturato il diritto di percezione, iscrivendo a ruolo o rimborsando le maggiori o le minori imposte entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione del sostituto d`imposta. Si applicano le disposizioni previste dall`articolo 17, comma 1-bis.

    2. Se la prestazione è non superiore a un terzo dell`importo complessivamente maturato alla data di accesso alla prestazione stessa, l`imposta si applica sull`importo al netto dei redditi già assoggettati ad imposta. Tale disposizione si applica altresì nei casi previsti dall`articolo 10, commi 3-ter e 3-quater, del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, nonché in caso di riscatto della posizione individuale ai sensi dell`articolo 10, comma 1, lettera c), del medesimo decreto legislativo, esercitato a seguito di pensionamento o di cessazione del rapporto di lavoro per mobilità o per altre cause non dipendenti dalla volontà delle parti, e comunque quando l`importo annuo della prestazione pensionistica spettante in forma periodica è inferiore al 50 per cento dell`assegno sociale di cui all`articolo 3, commi 6 e 7, della legge 8 agosto 1995, n. 335.

    3. Salvo conguaglio all`atto della liquidazione definitiva della prestazione, le prestazioni pensionistiche erogate in caso di riscatto parziale di cui all`articolo 10, comma 1-bis, del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, o a titolo di anticipazione, sono soggette ad imposta con l`aliquota determinata ai sensi del comma 1, primo periodo, per il loro intero importo.]”

  • Art. 21 TUIR: Determinazione dell’imposta per gli altri reddi

    Art. 21 TUIR: Determinazione dell’imposta per gli altri reddi

    Art. 21 TUIR – Determinazione dell’imposta per gli altri redditi tassati separatamente ( NDR: ex art. 18 . )

    In vigore dal 31/12/2024

    Modificato da: Decreto legislativo del 13/12/2024 n. 192 Articolo 18

    “1. Per gli altri redditi tassati separatamente, ad esclusione di quelli in cui alla lettera g) del comma 1 dell’articolo 17e di quelli imputati ai soci in dipendenza di liquidazione, anche concorsuale, di cui alla lettera l) del medesimo comma 1 dell’articolo 17, l’imposta è determinata applicando all’ammontare percepito, l’aliquota corrispondente alla metà del reddito complessivo netto del contribuente nel biennio anteriore all’anno in cui è sorto il diritto alla loro percezione ovvero, per i redditi e le somme indicati, rispettivamente, nelle lettere b), c-bis) e n-bis) del comma 1 dell’articolo 17, all’anno in cui sono percepiti. Per i redditi di cui allalettera g) del comma 1 dell’articolo 17 e per quelli imputati ai soci in dipendenza di liquidazione, anche concorsuale, di cui allalettera l) del medesimo comma 1 dell’articolo 17, l’imposta è determinata applicando all’ammontare conseguito o imputato, l’aliquota corrispondente alla metà del reddito complessivo netto del contribuente nel biennio anteriore all’anno nel corso del quale è stata ceduta l’azienda ovvero è iniziata la liquidazione. Se per le somme conseguite a titolo di rimborso di cui allalettera n-bis) del comma 1 dell’articolo 17 è stata riconosciuta la detrazione, l’imposta è determinata applicando un’aliquota non superiore al 27 per cento.

    2. Nell’ipotesi di cui al comma 3 dell’art. 7 si procede alla tassazione separata nei confronti degli eredi e dei legatari; l’imposta dovuta da ciascuno di essi è determinata applicando all’ammontare percepito, diminuito della quota dell’imposta sulle successioni proporzionale al credito indicato nella relativa dichiarazione, l’aliquota corrispondente alla metà del suo reddito complessivo netto nel biennio anteriore all’anno in cui si è aperta la successione.

    3. Se in uno dei due anni anteriori non vi è stato reddito imponibile si applica l’aliquota corrispondente alla metà del reddito complessivo netto dell’altro anno; se non vi è stato reddito imponibile in alcuno dei due anni si applica l’aliquota stabilita all’ art. 11 per il primo scaglione di reddito.

    4. Per gli emolumenti arretrati di cui alla lettera b) del comma 1 dell’art. 16 l’imposta determinata ai sensi dei precedenti commi è ridotta di un importo pari a quello delle detrazioni previste nell’art. 12 e nei commi 1 e 2 dell’art. 13 se e nella misura in cui non siano state fruite per ciascuno degli anni cui gli arretrati si riferiscono. Gli aventi diritto agli arretrati devono dichiarare al soggetto che li corrisponde l’ammontare delle detrazioni fruite per ciascuno degli anni cui si riferiscono.

    5. Per i redditi indicati alle lettere c), d), e) ed f) del comma 1 dell’art. 16 l’imposta si applica anche sulle eventuali anticipazioni salvo conguaglio.”

  • Art. 23 TUIR: Applicazione dell’imposta ai non residenti

    Art. 23 TUIR: Applicazione dell’imposta ai non residenti

    Art. 23 TUIR – Applicazione dell’imposta ai non residenti (NDR: ex art. 20.)

    In vigore dal 01/01/2023

    Modificato da: Legge del 29/12/2022 n. 197 Articolo 1

    “1. Ai fini dell’applicazione dell’imposta nei confronti dei non residenti si considerano prodotti nel territorio dello Stato:

    a) i redditi fondiari;

    b) i redditi di capitale corrisposti dallo Stato, da soggetti residenti nel territorio dello Stato o da stabili organizzazioni nel territorio stesso di soggetti non residenti, con esclusione degli interessi e altri proventi derivanti da depositi e conti correnti bancari e postali;

    c) i redditi di lavoro dipendente prestato nel territorio dello Stato, compresi i redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente di cui alle lettere a) e b) del comma 1 dell’articolo 50;

    d) i redditi di lavoro autonomo derivanti da attivita’ esercitate nel territorio dello Stato;

    e) i redditi d’impresa derivanti da attivita’ esercitate nel territorio dello Stato mediante stabili organizzazioni;

    f) i redditi diversi derivanti da attivita’ svolte nel territorio dello Stato e da beni che si trovano nel territorio stesso, nonche’ le plusvalenze derivanti dalla cessione a titolo oneroso di partecipazioni in societa’ residenti, con esclusione:

    1) delle plusvalenze di cui alla lettera c-bis) del comma 1, dell’articolo 67, derivanti da cessione a titolo oneroso di partecipazioni in societa’ residenti negoziate in mercati regolamentati, ovunque detenute;

    2) delle plusvalenze di cui alla lettera c-ter) del medesimo articolo derivanti da cessione a titolo oneroso ovvero da rimborso di titoli non rappresentativi di merci e di certificati di massa negoziati in mercati regolamentati, nonche’ da cessione o da prelievo di valute estere rivenienti da depositi e conti correnti;

    3) dei redditi di cui alle lettere c-quater) e c-quinquies) del medesimo articolo derivanti da contratti conclusi, anche attraverso l’intervento d’intermediari, in mercati regolamentati;

    g) i redditi di cui agli articoli 5, 115 e 116 imputabili a soci, associati o partecipanti non residenti.

    1-bis. I redditi diversi realizzati mediante la cessione a titolo oneroso di partecipazioni in societa’ ed enti non residenti, il cui valore, per piu’ della meta’, deriva, in qualsiasi momento nel corso dei trecentosessantacinque giorni che precedono la loro cessione, direttamente o indirettamente, da beni immobili situati in Italia si considerano prodotti nel territorio dello Stato. La disposizione del primo periodo non si applica con riferimento alla cessione di titoli negoziati in mercati regolamentati. (3)

    2. Indipendentemente dalle condizioni di cui alle lettere c), d), e) e f) del comma 1 si considerano prodotti nel territorio dello Stato, se corrisposti dallo Stato, da soggetti residenti nel territorio dello Stato o da stabili organizzazioni nel territorio stesso di soggetti non residenti:

    a) le pensioni, gli assegni ad esse assimilati e le indennita’ di fine rapporto di cui alle lettere a), c), d), e) e f) del comma 1 dell’art. 16;(1)

    b) i redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente di cui allelettere c), c-bis), f), h), h-bis), i) e l) del comma 1 dell’articolo 47;(2)

    c) i compensi per l’utilizzazione di opere dell’ingegno, di brevetti industriali e di marchi d’impresa nonche’ di processi, formule e informazioni relativi ad esperienze acquisite nel campo industriale, commerciale o scientifico;

    d) i compensi conseguiti da imprese, societa’ o enti non residenti per prestazioni artistiche o professionali effettuate per loro conto nel territorio dello Stato.”

    ———————

    (1)Vedi, ora, l’art. 17 ai sensi dell’art. 2, comma 3, D.Lgs. 12 dicembre 2003, n. 344. .

    (2)Vedi, ora, l’art. 50 ai sensi dell’art. 2, comma 3, D.Lgs. 12 dicembre 2003, n. 344.

    (3) Comma inserito dall’articolo 1, comma 96, della legge n. 197/2022 (legge di bilancio 2023). Si veda anche quanto disposto dai commi 98 e 99.

    Nota di lettura
    1. Principi generali

    Il sistema fiscale italiano, come la maggior parte degli ordinamenti internazionali, si fonda su due criteri distinti a seconda del soggetto considerato. I residenti in Italia sono tassati su tutti i loro redditi ovunque prodotti nel mondo (worldwide taxation), mentre i non residenti sono tassati soltanto sui redditi che hanno la propria fonte nel territorio italiano (source taxation). Per questi ultimi, quindi, la potestà impositiva dello Stato è limitata: occorre che sussista un collegamento qualificato tra il reddito e il territorio nazionale.

    La norma cardine che regola questa materia è l’art. 23 del TUIR, che svolge una funzione puramente “formale”: non determina il trattamento tributario del reddito, ma stabilisce a quali condizioni quel reddito si considera prodotto in Italia e quindi attraibile a tassazione. Il trattamento concreto – aliquote, ritenute, esenzioni – è invece rimesso alle norme sostanziali di riferimento per ciascuna categoria reddituale.

    I criteri di collegamento individuati dalla norma possono ricondursi a tre logiche fondamentali: la presenza fisica del bene in Italia (come per gli immobili o le partecipazioni in società residenti), lo svolgimento dell’attività lavorativa nel territorio nazionale (lavoro dipendente, autonomo, d’impresa) e la residenza del soggetto erogante il reddito in Italia (come avviene tipicamente per i redditi di capitale e le royalties). Per ciascuna categoria reddituale il legislatore ha scelto il criterio più coerente con la natura della fonte produttiva.

    Vale ricordare che, ai sensi dell’art. 165 TUIR, gli stessi criteri operano in senso inverso per i residenti italiani: servono cioè a qualificare come “prodotto all’estero” il reddito percepito da un soggetto residente, rilevante ai fini del credito d’imposta per i redditi esteri.

    Quanto alla nozione di non residente, sono tali le persone fisiche che per la maggior parte del periodo d’imposta non risultano iscritte nelle anagrafi della popolazione residente e non hanno né domicilio né residenza in Italia ai sensi del codice civile. Una presunzione relativa di residenza colpisce invece i cittadini italiani cancellati dall’anagrafe e trasferiti in Paesi a fiscalità privilegiata: spetta a loro fornire la prova contraria. Per le società e gli enti si rinvia all’art. 73 TUIR.

    Un aspetto spesso trascurato nella pratica è che per “territorio dello Stato” si intende il territorio politico su cui l’Italia esercita la propria sovranità, con l’inclusione delle navi e degli aeromobili italiani che si trovino in luoghi non soggetti alla sovranità di altri Stati.

    2. Il rapporto con le convenzioni internazionali

    L’art. 23 non esaurisce il quadro normativo applicabile ai non residenti. Accanto alla normativa interna operano le convenzioni bilaterali contro le doppie imposizioni, che l’Italia ha stipulato con la grande maggioranza degli Stati del mondo. Queste convenzioni, una volta ratificate con legge, assumono nell’ordinamento interno la natura di leggi speciali e prevalgono sulle norme ordinarie in caso di conflitto, salvo che la norma interna risulti più favorevole per il contribuente (art. 169 TUIR).

    La quasi totalità delle convenzioni stipulate dall’Italia si ispira al Modello OCSE, che distribuisce la potestà impositiva tra lo Stato di residenza e lo Stato della fonte attraverso regole specifiche per ciascuna categoria reddituale. In caso di contrasto tra una norma convenzionale e una legge interna successiva, la questione deve essere rimessa alla Corte Costituzionale, in quanto le norme convenzionali hanno rango intermedio tra la Costituzione e la legge ordinaria (Corte Cost. nn. 348 e 349 del 2007).

    Nella pratica, quando la normativa interna italiana prevede una ritenuta più elevata rispetto a quanto consentito dalla convenzione applicabile, il non residente può scegliere due strade: chiedere direttamente al sostituto d’imposta l’applicazione dell’aliquota convenzionale ridotta, presentando apposita certificazione di residenza fiscale estera, oppure subire la ritenuta ordinaria e presentare successivamente istanza di rimborso.

    3. Redditi fondiari

    I redditi derivanti da terreni e fabbricati situati in Italia sono imponibili nel nostro Paese in capo al possessore non residente: si tratta del criterio di collegamento più immediato e privo di margini di incertezza, poiché la localizzazione fisica del bene è di per sé sufficiente a radicare la potestà impositiva italiana. Rientrano in questa categoria i redditi di immobili iscritti (o iscrivibili) nel catasto con attribuzione di rendita.

    Occorre però fare attenzione quando l’immobile è detenuto da un’impresa non residente: se il bene costituisce un bene strumentale o merce dell’impresa, il relativo reddito confluisce nel reddito d’impresa e non mantiene la qualificazione di reddito fondiario.

    Sul piano pratico, il regime dei non residenti presenta alcune specifiche rispetto a quello ordinario: non si applica la maggiorazione di un terzo della rendita catastale prevista per le unità tenute a disposizione, né spetta la deduzione per l’abitazione principale. Elemento particolarmente rilevante è l’assenza di ritenuta alla fonte: il non residente che percepisce redditi fondiari italiani è pertanto tenuto alla presentazione autonoma della dichiarazione dei redditi in Italia.

    In linea con l’art. 6 del Modello OCSE, le convenzioni attribuiscono la tassazione degli immobili allo Stato in cui essi sono situati, pur senza escludere la tassazione concorrente dello Stato di residenza del possessore (il quale eliminerà la doppia imposizione attraverso il meccanismo del credito d’imposta).

    4. Redditi di capitale

    Per i redditi di capitale il criterio di collegamento non è la localizzazione di un bene fisico, bensì la residenza del soggetto erogante. Si considerano prodotti in Italia i redditi di capitale corrisposti dallo Stato, da soggetti residenti nel territorio dello Stato o da stabili organizzazioni italiane di soggetti non residenti. Non è però sufficiente che il pagamento sia materialmente eseguito da un soggetto residente: è necessario che quel pagamento rappresenti l’adempimento di un’obbligazione contrattuale propria dell’erogante, vale a dire la remunerazione di capitali effettivamente ricevuti (circ. 207/E/1999).

    Una deroga importante riguarda gli interessi su depositi e conti correnti bancari e postali: tali proventi non si considerano prodotti in Italia se percepiti da non residenti, che devono però documentare il proprio status mediante autocertificazione.

    Il sistema prevede poi un articolato insieme di esenzioni e regimi agevolati a beneficio dei non residenti. Tra i più rilevanti si segnalano: l’esenzione da imposizione sugli interessi derivanti da obbligazioni di grandi emittenti (banche e società quotate) per soggetti residenti in Paesi della cosiddetta white list (D.Lgs. 239/1996); l’esenzione per interessi corrisposti a consociate UE nell’ambito di contratti di finanziamento a medio e lungo termine da parte di enti creditizi e investitori istituzionali europei (art. 26, comma 5-bis, DPR 600/1973); e il regime di esenzione per gli interessi infragruppo UE previsto dalla direttiva 2003/49/CE, recepita nell’art. 26-quater DPR 600/1973.

    Sul fronte dei dividendi, la regola generale prevede una ritenuta a titolo d’imposta del 26% sui dividendi distribuiti a soggetti non residenti. Per le società e gli enti soggetti a imposta sul reddito delle società in altri Stati UE o SEE la ritenuta scende all’1,2%. Nel caso delle società madri comunitarie che detengono almeno il 10% del capitale della società italiana da almeno un anno, la direttiva madre-figlia (recepita nell’art. 27-bis DPR 600/1973) consente la non applicazione della ritenuta o il suo rimborso.

    Un tema di crescente rilevanza pratica è quello del beneficiario effettivo. Le convenzioni applicano i regimi ridotti soltanto se il percipiente del reddito ne è anche il beneficiario effettivo, escludendo quindi i soggetti che agiscono da meri intermediari o conduit. La Cassazione ha elaborato al riguardo tre criteri cumulativi: il substantive business activity test (la società svolge attività economica reale), il dominion test (la società dispone liberamente dei proventi) e il business purpose test (l’interposizione societaria non risponde esclusivamente a finalità di risparmio fiscale).

    5. Redditi di lavoro dipendente

    Il criterio di collegamento per il lavoro dipendente è il luogo fisico in cui la prestazione lavorativa viene svolta: si considerano prodotti in Italia i redditi di lavoro dipendente prestato nel territorio dello Stato, con carattere di continuità. Si escludono dunque le trasferte del tutto occasionali (che rimangono irrilevanti ai fini italiani), così come le situazioni di stabile presenza sul territorio che determinerebbero la qualifica di residente con applicazione del principio della tassazione mondiale.

    Nella fascia intermedia tra questi due estremi ricadono le situazioni più frequenti nella pratica: l’assunzione con contratto che prevede lo svolgimento esclusivo in Italia, il distacco di personale presso sedi italiane di gruppi multinazionali, le trasferte prolungate. Per ognuno di questi casi la qualifica del sostituto d’imposta e l’obbligo di operare le ritenute devono essere attentamente verificati.

    Il tema del telelavoro merita una menzione specifica: l’Agenzia delle Entrate ha chiarito (risposta interpello 296/2021) che se un lavoratore non residente svolge la propria prestazione fisicamente dall’estero a favore di una società italiana, il reddito è tassabile solo nello Stato estero, in quanto il luogo di svolgimento dell’attività coincide con il luogo di presenza fisica del lavoratore.

    In presenza di convenzione contro le doppie imposizioni, il Modello OCSE (art. 15) prevede che i compensi da lavoro dipendente siano tassati esclusivamente nello Stato di residenza del lavoratore qualora ricorrano contemporaneamente tre condizioni: il lavoratore non soggiorna in Italia per più di 183 giorni nel periodo considerato, la remunerazione è pagata da un datore di lavoro non residente in Italia, e il costo della remunerazione non è a carico di una stabile organizzazione italiana del datore. Se anche una sola di queste condizioni viene meno, scatta la tassazione concorrente nei due Stati.

    Un tema particolarmente delicato riguarda i piani di incentivazione azionaria con vesting period pluriennale. La posizione consolidata – confermata dalla Cassazione (n. 10606/2025) – è che il reddito derivante dalle stock options sia riferibile al periodo di maturazione del diritto, indipendentemente dal momento dell’esercizio e dalla residenza del lavoratore in quel momento. Ne consegue che se il vesting si è verificato in tutto o in parte in Italia, la corrispondente quota di reddito è tassabile nel nostro Paese anche se al momento dell’esercizio il lavoratore risiede altrove.

    Per le pensioni il Modello OCSE distingue nettamente tra trattamenti di natura privatistica, tassati esclusivamente nello Stato di residenza del beneficiario (art. 18), e trattamenti pubblici erogati in relazione a un servizio reso allo Stato, tassati nello Stato per cui il servizio è stato prestato (art. 19). Il TFR, assimilato a retribuzione differita, segue invece le regole ordinarie del lavoro dipendente e va ripartito proporzionalmente in base all’attività svolta in ciascun Paese durante il rapporto di lavoro.

    6. Redditi di lavoro autonomo

    I redditi di lavoro autonomo percepiti da soggetti non residenti si considerano prodotti in Italia se l’attività professionale è esercitata nel territorio dello Stato. Il criterio è quindi analogo a quello del lavoro dipendente: rileva il luogo fisico in cui la prestazione viene concretamente resa. Un medico straniero che opera in un ospedale italiano o un architetto tedesco che dirige un cantiere in Italia generano redditi italiani; un consulente che svolge la propria attività dall’estero – anche se il committente è italiano e anche se parte dell’attività (senza compenso) viene svolta in Italia – non produce invece redditi tassabili nel nostro Paese.

    La partecipazione a convegni in videoconferenza dall’estero non equivale a svolgimento dell’attività in Italia (risposta interpello 266/2022): elemento decisivo è la presenza fisica del professionista sul territorio nazionale.

    Il sostituto d’imposta italiano che corrisponde compensi a lavoratori autonomi non residenti per prestazioni effettuate in Italia deve applicare una ritenuta del 30% a titolo d’imposta definitiva. La Corte di Giustizia UE ha tuttavia osservato che l’applicazione di tale ritenuta sul compenso lordo, senza possibilità di dedurre le spese professionali, può porsi in contrasto con i principi comunitari sulla libera prestazione dei servizi.

    In presenza di convenzione, l’Italia può tassare i redditi di lavoro autonomo solo se il professionista dispone abitualmente di una “base fissa” nel territorio italiano, concetto funzionalmente analogo a quello di stabile organizzazione. In assenza di tale elemento, la tassazione spetta in via esclusiva allo Stato di residenza. Per gli artisti e gli sportivi vige invece un regime speciale: i loro compensi sono tassabili nello Stato in cui la prestazione è effettuata anche in assenza di qualsiasi struttura fissa, in ragione della capacità di generare redditi elevati in tempi brevi e della difficoltà di un controllo fiscale ex post.

    7. Redditi d’impresa

    La tassazione in Italia dei redditi d’impresa di soggetti non residenti è condizionata all’esistenza di una stabile organizzazione nel territorio dello Stato. In assenza di stabile organizzazione, nessun reddito d’impresa è tassabile in Italia, indipendentemente dall’entità dei ricavi generati da operazioni che abbiano comunque interessato il mercato italiano.

    La stabile organizzazione è definita dall’art. 162 TUIR come una “sede fissa di affari” attraverso cui l’impresa esercita, in tutto o in parte, la propria attività. Gli elementi costitutivi sono: la sede fissa (elemento materiale), lo svolgimento dell’attività in modo continuativo (elemento dinamico) e l’utilizzo di quella sede come strumento operativo. La Cassazione ha chiarito che non è necessario che la stabile organizzazione sia autonomamente produttiva di reddito né dotata di autonomia gestionale o contabile: è sufficiente che vi sia una struttura dalla quale l’impresa opera, anche parzialmente.

    Una svolta rilevante si è avuta con il D.Lgs. 147/2015, che ha eliminato il principio della cosiddetta “forza attrattiva” della stabile organizzazione. In precedenza, la presenza di una SO in Italia comportava l’attrazione nel reddito d’impresa di tutti i redditi italiani del soggetto non residente, indipendentemente dalla loro natura. Oggi, invece, vige il principio del trattamento isolato: il reddito della SO comprende solo gli utili e le perdite ad essa direttamente attribuibili, mentre gli altri redditi prodotti in Italia (redditi fondiari, redditi di capitale, plusvalenze) mantengono la propria autonomia categoriale e seguono i rispettivi criteri di collegamento. In questo modo, accanto al reddito d’impresa della SO, possono coesistere redditi di altra natura in capo allo stesso soggetto non residente, ciascuno tassato secondo le proprie regole.

    8. Redditi diversi e plusvalenze

    I redditi diversi si considerano prodotti in Italia se derivano da attività svolte nel territorio dello Stato o da beni che vi si trovano, comprendendo in questa seconda nozione anche i titoli azionari e obbligazionari.

    Le plusvalenze da cessione di partecipazioni in società italiane sono in linea di principio tassabili in Italia con aliquota del 26%, con una rilevante eccezione per le partecipazioni rappresentate da titoli negoziati in mercati regolamentati: la cessione di questi ultimi da parte di non residenti non genera imponibile in Italia, a prescindere da dove i titoli siano detenuti. L’esenzione si estende anche alle cessioni di diritti e titoli attraverso cui possono essere acquisite le partecipazioni quotate, purché anch’essi negoziati in mercati regolamentati.

    Una novità di rilievo è stata introdotta dalla Legge di Bilancio 2023 (L. 197/2022), che ha aggiunto il comma 1-bis all’art. 23 TUIR: sono ora tassabili in Italia le plusvalenze realizzate da non residenti dalla cessione di partecipazioni in società anch’esse non residenti, qualora il valore di tali società derivi per oltre il 50% da immobili situati in Italia. La disposizione estende quindi la potestà impositiva italiana alle strutture societarie che fungono da mero veicolo per investimenti immobiliari italiani, colpendo il fenomeno dell’elusione fiscale tramite società holding estere. Occorre tuttavia verificare caso per caso se la convenzione applicabile consenta all’Italia di esercitare tale potestà: molte CDI attualmente in vigore assegnano ancora la tassazione esclusiva delle plusvalenze allo Stato di residenza del cedente.

    Nelle operazioni di leveraged buy out, l’Agenzia delle Entrate ha evidenziato (circ. 6/E/2016) il potenziale elusivo delle strutture con holding intermedie estere prive di sostanza economica. In questi casi, qualora il veicolo intermedio non svolga un’attività economica genuina e si limiti a fungere da conduit, l’amministrazione finanziaria può disconoscere i benefici fiscali ottenuti, in applicazione delle disposizioni antielusive interne (art. 10-bis dello Statuto del Contribuente).

    9. Royalties

    Le royalties corrisposte a soggetti non residenti per lo sfruttamento di diritti immateriali (diritti d’autore, brevetti, marchi, formule segrete, software, know-how) si considerano prodotte in Italia sulla base di una presunzione assoluta: è sufficiente che siano erogate da soggetti residenti in Italia o da stabili organizzazioni italiane, indipendentemente da dove il diritto venga effettivamente sfruttato. Su tali compensi è prevista una ritenuta del 30% a titolo d’imposta.

    La distinzione tra contratti di know-how (che danno luogo a royalties) e contratti di prestazione di servizi (che invece rientrano nel reddito d’impresa o nel lavoro autonomo) è cruciale sul piano fiscale. Il trasferimento di know-how implica la cessione di informazioni segrete già esistenti, con un impegno limitato del cedente; la prestazione di servizi implica invece lo svolgimento continuativo di attività che richiedono le competenze del fornitore, senza che queste vengano trasferite all’altra parte. Nei contratti misti, prevale il trattamento della componente principale.

    In ambito convenzionale, il Modello OCSE attribuisce la tassazione delle royalties in via esclusiva allo Stato di residenza del beneficiario effettivo, escludendo qualsiasi tassazione da parte dello Stato della fonte. Molte convenzioni stipulate dall’Italia si discostano però da questo principio, prevedendo comunque una ritenuta ridotta nello Stato della fonte, con aliquote variabili a seconda del tipo di diritto e del Paese coinvolto. Le royalties corrisposte a consociate UE beneficiano dell’esenzione prevista dalla direttiva 2003/49/CE, recepita nell’art. 26-quater DPR 600/1973, a condizione che ricorra un rapporto di partecipazione qualificata (almeno 25%) tra le società coinvolte.

    10. Redditi di partecipazione e prestazioni per conto di soggetti esteri

    I redditi imputabili a soci non residenti di società di persone italiane, nonché di società di capitali che abbiano optato per il regime di trasparenza fiscale, si considerano prodotti in Italia e sono ivi tassabili. Si tratta di una conseguenza diretta del principio di trasparenza che caratterizza questi enti: il reddito viene imputato direttamente ai soci indipendentemente dalla distribuzione.

    Una disposizione specifica (art. 23, comma 2, lett. d) TUIR) riguarda i compensi conseguiti da imprese, società o enti non residenti per prestazioni artistiche o professionali effettuate in Italia per loro conto. Tali redditi si considerano prodotti in Italia – in forza di una presunzione assoluta – se corrisposti da soggetti residenti nel nostro Paese, e sono soggetti a ritenuta del 30% a titolo d’imposta. L’esempio tipico è quello degli atleti stranieri ingaggiati da squadre estere che partecipano a competizioni in Italia: la quota di compenso riferibile alle prestazioni rese sul territorio italiano è tassabile in Italia.

    11. Adempimenti

    Sul piano degli adempimenti, il soggetto non residente che percepisce in Italia redditi non soggetti a ritenuta a titolo definitivo – e tra questi principalmente i redditi fondiari – è tenuto a presentare la dichiarazione dei redditi in Italia (Modello Redditi PF), che può essere inviata per via telematica o con raccomandata al Centro Operativo di Venezia. Il versamento delle imposte può avvenire tramite il servizio F24 online o mediante bonifico in euro a favore di un istituto di credito italiano. Per l’attribuzione del codice fiscale, necessario per qualsiasi rapporto con il fisco italiano, il soggetto non residente può rivolgersi al Consolato italiano territorialmente competente.

  • Art. 22 TUIR: Scomputo degli acconti

    Art. 22 TUIR: Scomputo degli acconti

    Art. 22 TUIR – Scomputo degli acconti

    In vigore dal 03/12/2016

    Modificato da: Decreto-legge del 22/10/2016 n. 193 Articolo 5

    “1. Dall’imposta determinata a norma dei precedenti articoli si scomputano nell’ordine: a) l’ammontare dei crediti per le imposte pagate all’estero secondo le modalita’ di cui all’articolo 165; b) i versamenti eseguiti dal contribuente in acconto dell’imposta; c) le ritenute alla fonte a titolo di acconto operate sui redditi che concorrono a formare il reddito complessivo e su quelli tassati separatamente. Le ritenute operate nell’anno successivo a quello di competenza dei redditi e anteriormente alla presentazione della dichiarazione dei redditi possono essere scomputate dall’imposta relativa al periodo d’imposta di competenza dei redditi o, alternativamente, dall’imposta relativa al periodo d’imposta nel quale sono state operate. Le ritenute operate dopo la presentazione della dichiarazione dei redditi si scomputano dall’imposta relativa al periodo d’imposta nel quale sono state operate. Le ritenute operate sui redditi delle societa’, associazioni e imprese indicate nell’articolo 5 si scomputano, nella proporzione ivi stabilita, dalle imposte dovute dai singoli soci, associati o partecipanti.

    2. Se l’ammontare complessivo dei crediti di imposta, dei versamenti e delle ritenute, e’ superiore a quello dell’imposta netta sul reddito complessivo, il contribuente ha diritto, a sua scelta, di computare l’eccedenza in diminuzione dell’imposta del periodo d’imposta successiva o di chiederne il rimborso in sede di dichiarazione dei redditi. Per i redditi tassati separatamente, se l’ammontare delle ritenute, dei versamenti e dei crediti e’ superiore a quello dell’imposta netta di cui agli articoli 19 e 21, il contribuente ha diritto al rimborso dell’eccedenza.”

  • Art. 24 TUIR: Determinazione dell’imposta dovuta dai non residenti

    Art. 24 TUIR: Determinazione dell’imposta dovuta dai non residenti

    Art. 24 TUIR – Determinazione dell’imposta dovuta dai non residenti (NDR: ex art.21.)

    In vigore dal 01/01/2016

    Modificato da: Legge del 28/12/2015 n. 208 Articolo 1

    “1. Nei confronti dei non residenti l’imposta si applica sul reddito complessivo e sui redditi tassati separatamente a norma dei precedenti articoli, salvo il disposto dei commi 2 e 3.

    2. Dal reddito complessivo sono deducibili soltanto gli oneri di cui alle lettere a), g), h), i) e l) del comma 1 dell’articolo 10.

    3. Dall’imposta lorda si scomputano le detrazioni di cui all’articolo 13 nonché quelle di cui all’articolo 15, comma 1, lettere a), b), g), h), h-bis) e i), e dell’articolo 16-bis. Le detrazioni per carichi di famiglia non competono.

    3-bis. In deroga alle disposizioni contenute nel comma 1, nei confronti dei soggetti non residenti nel territorio italiano che assicuri un adeguato scambio di informazioni, l’imposta dovuta è determinata sulla base delle disposizioni contenute negli articoli da 1 a 23, a condizione che il reddito prodotto dal soggetto nel territorio dello Stato italiano sia pari almeno al 75 per cento del reddito dallo stesso complessivamente prodotto e che il soggetto non goda di agevolazioni fiscali analoghe nello Stato di residenza. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell’economia e delle finanze sono adottate le disposizioni di attuazione del presente comma (1).”

    (1) In attuazione delle disposizioni del presente comma vedasi il decreto 21 settembre 2015.

  • Art. 24 Bis TUIR: Opzione per l’imposta sostitutiva sui reddi

    Art. 24 Bis TUIR: Opzione per l’imposta sostitutiva sui reddi

    Art. 24 bis TUIR – Opzione per l’imposta sostitutiva sui redditi prodotti all’estero realizzati da persone fisiche che trasferiscono la propria residenza fiscale in Italia (1)

    In vigore dal 01/01/2026

    Modificato da: Legge del 30/12/2025 n. 199 Articolo 1 com 25

    “1. Le persone fisiche che trasferiscono la propria residenza in Italia ai sensi dell’articolo 2, comma 2, possono optare per l’assoggettamento all’imposta sostitutiva, di cui al comma 2 del presente articolo, dei redditi prodotti all’estero individuati secondo i criteri di cui all’articolo 165, comma 2, a condizione che non siano state fiscalmente residenti in Italia, ai sensi dell’articolo 2, comma 2, per un tempo almeno pari a nove periodi d’imposta nel corso dei dieci precedenti l’inizio del periodo di validita’ dell’opzione. L’imposta sostitutiva non si applica ai redditi di cui all’articolo 67, comma 1, lettera c), realizzati nei primi cinque periodi d’imposta di validita’ dell’opzione, che rimangono soggetti al regime ordinario di imposizione di cui all’articolo 68, comma 3.

    2. Per effetto dell’esercizio dell’opzione di cui al comma 1, relativamente ai redditi prodotti all’estero di cui al comma 1 è dovuta un’imposta sostitutiva dell’imposta sui redditi delle persone fisiche calcolata in via forfetaria, a prescindere dall’importo dei redditi percepiti, nella misura di euro 300.000 per ciascun periodo d’imposta in cui è valida la predetta opzione. Tale importo è ridotto a euro 50.000 (2) per ciascun periodo d’imposta per ciascuno dei familiari di cui al comma 6. L’imposta è versata in un’unica soluzione entro la data prevista per il versamento del saldo delle imposte sui redditi. Per l’accertamento, la riscossione, il contenzioso e le sanzioni si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni previste per l’imposta sul reddito delle persone fisiche. L’imposta non è deducibile da nessun’altra imposta o contributo.

    3. L’opzione di cui al comma 1 deve essere esercitata dopo aver ottenuto risposta favorevole a specifica istanza di interpello presentata all’Agenzia delle entrate, ai sensi dell’articolo 11, comma 1, lettera f) , della legge 27 luglio 2000, n. 212, entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa al periodo d’imposta in cui viene trasferita la residenza in Italia ai sensi del comma 1 del presente articolo ed e’ efficace a decorrere da tale periodo d’imposta. Le persone fisiche di cui al comma 1 indicano nell’opzione la giurisdizione o le giurisdizioni in cui hanno avuto l’ultima residenza fiscale prima dell’esercizio di validita’ dell’opzione. L’Agenzia delle entrate trasmette tali informazioni, attraverso gli idonei strumenti di cooperazione amministrativa, alle autorita’ fiscali delle giurisdizioni indicate come luogo di ultima residenza fiscale prima dell’esercizio di validita’ dell’opzione.

    4. L’opzione di cui al comma 1 e’ revocabile e comunque cessa di produrre effetti decorsi quindici anni dal primo periodo d’imposta di validita’ dell’opzione. Gli effetti dell’opzione cessano in ogni caso in ipotesi di omesso o parziale versamento, in tutto o in parte, dell’imposta sostitutiva di cui al comma 2 nella misura e nei termini previsti dalle vigenti disposizioni di legge. Sono fatti salvi gli effetti prodotti nei periodi d’imposta precedenti. La revoca o la decadenza dal regime precludono l’esercizio di una nuova opzione.

    5. Le persone fisiche di cui al comma 1, per sè o per uno o più dei familiari di cui al comma 6, possono manifestare la facolta’ di non avvalersi dell’applicazione dell’imposta sostitutiva con riferimento ai redditi prodotti in uno o piu’ Stati o territori esteri, dandone specifica indicazione in sede di esercizio dell’opzione ovvero con successiva modifica della stessa. Soltanto in tal caso, per i redditi prodotti nei suddetti Stati o territori esteri si applica il regime ordinario e compete il credito d’imposta per i redditi prodotti all’estero. Ai fini dell’individuazione dello Stato o territorio estero in cui sono prodotti i redditi si applicano i medesimi criteri di cui all’articolo 23.

    6. Su richiesta del soggetto che esercita l’opzione di cui al comma 1, l’opzione ivi prevista può essere estesa nel corso di tutto il periodo dell’opzione a uno o più dei familiari di cui all’articolo 433 del codice civile, purche’ soddisfino le condizioni di cui al comma 1. In tal caso, il soggetto che esercita l’opzione indica la giurisdizione o le giurisdizioni in cui i familiari a cui si estende il regime avevano l’ultima residenza prima dell’esercizio di validita’ dell’opzione. L’estensione dell’opzione può essere revocata in relazione a uno o più familiari di cui al periodo precedente. La revoca dall’opzione o la decadenza dal regime del soggetto che esercita l’opzione si estendono anche ai familiari. La decadenza dal regime di uno o più dei familiari per omesso o parziale versamento dell’imposta sostitutiva loro riferita non comporta decadenza dal regime per le persone fisiche di cui al comma 1.”

    _____________________

    (1) Articolo aggiunto dall’art. 1, comma 152 legge 11 dicembre 2016, n. 232. Ai sensi del successivo comma 159 del citato art. 1 le disposizioni contenute nel presente articolo si applicano per la prima volta con riferimento alle dichiarazioni dei redditi relative al periodo d’imposta in corso alla data di entrata in vigore della medesima legge n. 232 del 2016 (1° gennaio 2017). Vedasi anche i commida 153 a 158 dell’art. 1 legge n. 232 del 2016.

    (2) L’articolo 1, comma 25, della legge 30 dicembre 2025, n. 199 (legge di bilancio 2026) ha modificato, al primo periodo, l’importo di “euro 200.000” in “euro 300.000” e, al secondo periodo, “euro 25.000” in “euro 50.000”; ai sensi del successivo comma 26 le disposizioni si applicano ai soggetti che trasferiscono nel territorio dello Stato la residenza ai fini dell’articolo 43 del codice civile a decorrere dal 1 gennaio 2026, data di entrata in vigore della legge di bilancio stessa.

  • Art. 24 Ter TUIR: Opzione per l’imposta sostitutiva sui redd

    Art. 24 Ter TUIR: Opzione per l’imposta sostitutiva sui redd

    ART. 24-ter. – (Opzione per l’imposta sostitutiva sui redditi delle persone fisiche titolari di redditi da pensione di fonte estera che trasferiscono la propria residenza fiscale nel Mezzogiorno).

    In vigore dal 29/03/2022

    Modificato da: Decreto-legge del 27/01/2022 n. 4 Articolo 6 ter

    “1. Fatte salve le disposizioni dell’articolo 24-bis, le persone fisiche, titolari dei redditi da pensione di cui all’articolo 49, comma 2, lettera a), erogati da soggetti esteri, che trasferiscono in Italia la propria residenza ai sensi dell’articolo 2, comma 2, in uno dei comuni appartenenti al territorio delle regioni Sicilia, Calabria, Sardegna, Campania, Basilicata, Abruzzo, Molise e Puglia, o in uno dei comuni di cui agli allegati 1, 2 e 2-bis al decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, o in uno dei comuni interessati dagli eventi sismici del 6 aprile 2009, avente comunque una popolazione non superiore a 20.000 abitanti, possono optare per l’assoggettamento dei redditi di qualunque categoria, prodotti all’estero, individuati secondo i criteri di cui all’articolo 165, comma 2, a un’imposta sostitutiva, calcolata in via forfettaria, con aliquota del 7 per cento per ciascuno dei periodi di imposta di validita’ dell’opzione.

    2. L’opzione di cui al comma 1 e’ esercitata dalle persone fisiche che non siano state fiscalmente residenti in Italia ai sensi dell’articolo 2, comma 2, nei cinque periodi d’imposta precedenti a quello in cui l’opzione diviene efficace ai sensi del comma 5. Possono esercitare l’opzione di cui al comma 1 le persone fisiche che trasferiscono la residenza da Paesi con i quali sono in vigore accordi di cooperazione amministrativa.

    3. Le persone fisiche di cui al comma 1 indicano la giurisdizione o le giurisdizioni in cui hanno avuto l’ultima residenza fiscale prima dell’esercizio di validita’ dell’opzione. L’Agenzia delle entrate trasmette tali informazioni, attraverso gli idonei strumenti di cooperazione amministrativa, alle autorita’ fiscali delle giurisdizioni indicate come luogo di ultima residenza fiscale prima dell’esercizio di validita’ dell’opzione.

    4. L’opzione di cui al comma 1 e’ valida per i primi nove periodi d’imposta successivi a quello in cui diviene efficace ai sensi del comma 5.

    5. L’opzione di cui al comma 1 e’ esercitata nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta in cui viene trasferita la residenza in Italia ai sensi del comma 1 ed e’ efficace a decorrere da tale periodo d’imposta.

    6. L’imposta e’ versata in unica soluzione entro il termine previsto per il versamento del saldo delle imposte sui redditi. Per l’accertamento, la riscossione, il contenzioso e le sanzioni si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni previste per l’imposta sui redditi. L’imposta non e’ deducibile da nessun’altra imposta o contributo.

    7. L’opzione e’ revocabile dal contribuente. Nel caso di revoca da parte del contribuente sono fatti salvi gli effetti prodotti nei periodi d’imposta precedenti. Gli effetti dell’opzione non si producono laddove sia accertata l’insussistenza dei requisiti previsti dal presente articolo, ovvero cessano al venir meno dei medesimi requisiti. Gli effetti dell’opzione cessano, altresi’, in caso di omesso o parziale versamento dell’imposta sostitutiva di cui al comma 1 nella misura e nel termine previsti, salvo che il versamento dell’imposta sostitutiva venga effettuato entro la data di scadenza del pagamento del saldo relativo al periodo d’imposta successivo a quello a cui l’omissione si riferisce. Resta fermo il pagamento delle sanzioni di cui all’articolo 13, comma 1, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, e degli interessi. La revoca o la decadenza dal regime precludono l’esercizio di una nuova opzione.

    8. Le persone fisiche di cui al comma 1 possono manifestare la facolta’ di non avvalersi dell’applicazione dell’imposta sostitutiva con riferimento ai redditi prodotti in uno o piu’ Stati o territori esteri, dandone specifica indicazione in sede di esercizio dell’opzione ovvero con successiva modifica della stessa. Soltanto in tal caso, per i redditi prodotti nei suddetti Stati o territori esteri si applica il regime ordinario e compete il credito d’imposta per i redditi prodotti all’estero. Ai fini dell’individuazione dello Stato o territorio estero in cui sono prodotti i redditi si applicano i medesimi criteri di cui all’articolo 23.

    8-bis. Con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate sono stabilite le modalita’ del regime di cui al presente articolo.”

  • Art. 25 TUIR: Redditi fondiari ( NDR: ex art. 22. )

    Art. 25 TUIR: Redditi fondiari ( NDR: ex art. 22. )

    Art.25 TUIR – Redditi fondiari ( NDR: ex art. 22 . )

    In vigore dal 01/01/2004 con effetto dal 01/01/1989

    Modificato da: Decreto legislativo del 12/12/2003 n. 344 Articolo 1

    Nota:Per gli effetti vedasi l’art. 12, comma 1, del DL n. 40/90.

    “1. Sono redditi fondiari quelli inerenti ai terreni e ai fabbricati situati nel territorio dello Stato che sono o devono essere iscritti, con attribuzione di rendita, nel catasto dei terreni o nel catasto edilizio urbano.

    2. I redditi fondiari si distinguono in redditi dominicali dei terreni, redditi agrari e redditi dei fabbricati.”

  • Art. 26 TUIR: Imputazione dei redditi fondiari

    Art. 26 TUIR: Imputazione dei redditi fondiari

    Art. 26 TUIR – Imputazione dei redditi fondiari

    In vigore dal 30/06/2019

    Modificato da: Decreto-legge del 30/04/2019 n. 34 Articolo 3 quinquies

    “1. I redditi fondiari concorrono, indipendentemente dalla percezione, a formare il reddito complessivo dei soggetti che possiedono gli immobili a titolo di proprietà, enfiteusi, usufrutto o altro diritto reale, salvo quanto stabilito dall’art. 30(2), per il periodo di imposta in cui si è verificato il possesso. I redditi derivanti da contratti di locazione di immobili ad uso abitativo, se non percepiti, non concorrono a formare il reddito, purché la mancata percezione sia comprovata dall’intimazione di sfratto per morosità o dall’ingiunzione di pagamento. Ai canoni non riscossi dal locatore nei periodi d’imposta di riferimento e percepiti in periodi d’imposta successivi si applica l’articolo 21 in relazione ai redditi di cui all’articolo 17, comma 1, lettera n-bis).(1) Per le imposte versate sui canoni venuti a scadenza e non percepiti come da accertamento avvenuto nell’ambito del procedimento giurisdizionale di convalida di sfratto per morosità è riconosciuto un credito di imposta di pari ammontare.

    2. Nei casi di contitolarità della proprietà o altro diritto reale sull’immobile o di coesistenza di più diritti reali su di esso il reddito fondiario concorre a formare il reddito complessivo di ciascun soggetto per la parte corrispondente al suo diritto.

    3. Se il possesso dell’immobile è stato trasferito, in tutto o in parte, nel corso del periodo d’imposta, il reddito fondiario concorre a formare il reddito complessivo di ciascun soggetto proporzionalmente alla durata del suo possesso.”

    ______________________

    (1) Per gli effetti del presente paragrafo vedi art. 3-quinquies D.L. n. 34 30/04/2019.

    (2) Vedi ora art. 33 a norma dell’art. 2, comma 3, D.Lgs. 12 dicembre 2003, n. 344.

Informazione di carattere generale. I calcoli e le indicazioni di questa pagina hanno finalità divulgativa e si basano sulle fonti ufficiali indicate nel metodo editoriale. Non sostituiscono il parere di un professionista abilitato: per la valutazione del caso concreto è necessario rivolgersi a un avvocato, a un commercialista o a un consulente iscritto al proprio albo.