Autore: Andrea Marton

  • Art. 41 TUF – ( Operatività transfrontaliera delle Sgr autorizzate )

    Art. 41 TUF – ( Operatività transfrontaliera delle Sgr autorizzate )

    Art. 41 D.Lgs. 58/1998 (TUF) – ( Operatività transfrontaliera delle Sgr autorizzate )

    In vigore dal 01/07/1998

    1. Le Sgr ((autorizzate)) possono operare, anche senza stabilirvi succursali, in uno Stato UE e non UE, in conformità al regolamento previsto dal comma

    2. ((133))

    2. La Banca d’Italia, sentita la Consob, stabilisce con regolamento le norme di attuazione delle disposizioni dell’UE concernenti le condizioni e le procedure che le Sgr ((autorizzate)) rispettano per: ((133)) a) la prestazione negli Stati dell’UE delle attività per le quali sono autorizzate ai sensi della direttiva 2009/65/CE e delle relative disposizioni attuative, ivi inclusa l’istituzione di OICVM ((…)) ; ((133)) b) l’operatività in via transfrontaliera negli Stati UE e non UE, in conformità alle previsioni della direttiva 2011/61/UE e delle relative disposizioni attuative, fermo restando quanto previsto nel capo II-ter. (55)

    2-bis. ((La Consob stabilisce con regolamento le norme di attuazione delle disposizioni dell’UE concernenti la commercializzazione di OICVM da parte di gestori italiani in uno Stato dell’Unione europea diverso dall’Italia e il ritiro della notifica con la quale è stata precedentemente comunicata la commercializzazione di tali OICVM.)) ((133))

    3. La Banca d’Italia, nel regolamento previsto dal comma 2, definisce altresì le condizioni e le procedure in base alle quali le Sgr sono autorizzate dalla Banca d’Italia, d’intesa con la Consob, per operare in via transfrontaliera negli Stati UE e non UE nei casi esclusi dall’ambito di applicazione delle direttive 2009/65/CE e 2011/61/UE . Ai fini dell’operatività delle Sgr in uno Stato non UE è necessaria la sussistenza di apposite intese di collaborazione con le competenti autorità dello Stato ospitante.

    4. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alle ((Sicav in gestione interna autorizzate, alle Sicaf in gestione interna autorizzate e alle società di partenariato in gestione interna autorizzate)) . ((133))

  • Art. 35 quinquies TUF – (Capitale e azioni della Sicaf in gestione interna autorizzata ). 133

    Art. 35 quinquies TUF – (Capitale e azioni della Sicaf in gestione interna autorizzata ). 133

    Art. 35 quinquies D.Lgs. 58/1998 (TUF) – (Capitale e azioni della Sicaf in gestione interna autorizzata ). 133

    In vigore dal 01/07/1998

    1. Alla Sicaf ((in gestione interna)) non si applicano gli articoli da 2447-bis a 2447-decies del codice civile . ((133))

    2. Le azioni della Sicaf ((in gestione interna)) possono essere nominative o al portatore secondo quanto stabilito dallo statuto. Le azioni al portatore attribuiscono un solo voto per ogni socio indipendentemente dal numero di azioni di tale categoria possedute. ((133))

    3. Lo statuto della Sicaf ((in gestione interna)) indica le modalità di determinazione del valore delle azioni e degli eventuali strumenti finanziari partecipativi emessi. ((133))

    4. Lo statuto della Sicaf ((in gestione interna)) può prevedere: ((133)) a) limiti all’emissione di azioni nominative; b) particolari vincoli di trasferibilità delle azioni nominative; c) ((l’esistenza di comparti di investimento per ognuno dei quali sono emesse una o più categorie di azioni o di strumenti finanziari partecipativi; in tal caso sono stabiliti i criteri di ripartizione delle spese generali e dei proventi tra i vari comparti e il patrimonio generale;)) ((133)) d) la possibilità di emettere frazioni di azioni, fermo restando che l’attribuzione e l’esercizio dei diritti sociali sono comunque subordinati al possesso di almeno un’azione, secondo la disciplina del presente capo; e) nel caso di Sicaf ((in gestione interna)) riservata e fermo restando quanto previsto dall’articolo 35-bis, comma 4, la possibilità di effettuare i versamenti relativi alle azioni sottoscritte in più soluzioni, a seguito dell’impegno dell’azionista a effettuare il versamento ((a richiesta della società stessa)) in base alle esigenze di investimento. ((133))

    5. Alle Sicaf ((in gestione interna)) non si applicano gli articoli 2349, 2350, commi secondo e terzo, ((…)) e 2353 del codice civile . Alle Sicaf ((in gestione interna)) non riservate a investitori professionali e alle categorie di investitori individuate dal regolamento di cui all’articolo 39 non si applica, altresì, l’ articolo 2356 del codice civile . ((133))

    5-bis. ((Alle Sicaf in gestione interna che abbiano costituito uno o più comparti non si applica l’ articolo 2438 del codice civile limitatamente alle categorie di azioni sottoscritte a fronte dei conferimenti compresi in ciascun comparto. L’articolo si applica alle azioni sottoscritte a fronte dei conferimenti compresi nel patrimonio generale.)) ((133))

    6. Le Sicaf ((in gestione interna)) non possono emettere obbligazioni. ((133))

  • Art. 286 ter SIC – Definizioni

    Art. 286 ter SIC – Definizioni

    Art. 286 ter D.Lgs. 81/2008 (SIC) – Definizioni

    In vigore dal 15/05/2008

    ((

    1. Ai fini ed agli effetti delle disposizioni del presente titolo si intende per: a) luoghi di lavoro interessati: strutture o servizi sanitari del settore pubblico e privato in cui si svolgono attività e servizi sanitari sottoposti alla responsabilità organizzativa e decisionale del datore di lavoro; b) dispositivi medici taglienti: oggetti o strumenti necessari all’esercizio di attività specifiche nel quadro dell’assistenza sanitaria, che possono tagliare, pungere o infettare. Gli oggetti taglienti o acuminati sono considerati, ai sensi del presente decreto, attrezzature di lavoro; c) misure di prevenzione specifiche: misure adottate per prevenire le ferite e la trasmissione di infezioni nel quadro della prestazione di servizi e dello svolgimento delle attività direttamente connesse all’assistenza ospedaliera e sanitaria, incluso l’impiego di attrezzature ritenute tecnicamente più sicure in relazione ai rischi e ai metodi di smaltimento dei dispositivi medici taglienti, quali i dispositivi medici taglienti dotati di meccanismo di protezione e di sicurezza, in grado di proteggere le mani dell’operatore durante e al termine della procedura per la quale il dispositivo stesso è utilizzato e di assicurare una azione protettiva permanente nelle fasi di raccolta e smaltimento definitivo; d) subfornitore: ogni persona che operi in attività e servizi direttamente legati all’assistenza ospedaliera e sanitaria nel quadro di rapporti contrattuali di lavoro con il datore di lavoro. ))

  • Art. 9 TUF – (Revisione legale)

    Art. 9 TUF – (Revisione legale)

    Art. 9 D.Lgs. 58/1998 (TUF) – (Revisione legale)

    In vigore dal 01/07/1998

    1. Alle SIM, ((ai gestori autorizzati e agli Oicr societari in gestione esterna)) si applica l’articolo 159, comma

    1. 2. Per le società di gestione del risparmio, il revisore legale o la società di revisione legale incaricati della revisione provvedono con apposita relazione di revisione a rilasciare un giudizio sul rendiconto del fondo comune di diritto italiano.

    2-bis. Per i fondi comuni di diritto italiano gestiti da società di gestione UE, GEFIA UE e non UE, il giudizio sul rendiconto del fondo, in conformità ai principi di cui all’ articolo 11 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39 , è rilasciato da un revisore legale o da una società di revisione legale iscritti nel Registro di cui all’articolo 1, comma 1, lettera g), del medesimo decreto. Ferme restando le disposizioni concernenti le modalità di conferimento, revoca e dimissioni dall’incarico vigenti negli ordinamenti nazionali in cui le società di gestione UE, GEFIA UE e non UE hanno sede legale, si applicano le disposizioni previste dal decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39 , con riferimento agli enti sottoposti a regime intermedio.

  • Art. 210 SIC – (Disposizioni miranti ad eliminare o ridurre i rischi)

    Art. 210 SIC – (Disposizioni miranti ad eliminare o ridurre i rischi)

    Art. 210 D.Lgs. 81/2008 (SIC) – (Disposizioni miranti ad eliminare o ridurre i rischi)

    In vigore dal 15/05/2008

    ((

    1. A seguito della valutazione dei rischi, qualora risulti che i valori di azione di cui all’articolo 208 sono superati, il datore di lavoro, a meno che la valutazione effettuata a norma dell’articolo 209, comma 1, dimostri che i pertinenti valori limite di esposizione non sono superati e che possono essere esclusi rischi relativi alla sicurezza, elabora ed applica un programma d’azione che comprenda misure tecniche e organizzative intese a prevenire esposizioni superiori ai valori limite di esposizione relativi agli effetti sensoriali e ai valori limite di esposizione relativi agli effetti sanitari, tenendo conto in particolare: a) di altri metodi di lavoro che implicano una minore esposizione ai campi elettromagnetici; b) della scelta di attrezzature che emettano campi elettromagnetici di intensità inferiore, tenuto conto del lavoro da svolgere; c) delle misure tecniche per ridurre l’emissione dei campi elettromagnetici, incluso se necessario l’uso di dispositivi di sicurezza, schermature o di analoghi meccanismi di protezione della salute; d) degli appropriati programmi di manutenzione delle attrezzature di lavoro, dei luoghi e delle postazioni di lavoro; e) della progettazione e della struttura dei luoghi e delle postazioni di lavoro; f) della limitazione della durata e dell’intensità dell’esposizione; g) della disponibilità di adeguati dispositivi di protezione individuale; h) di misure appropriate al fine di limitare e controllare l’accesso, quali segnali, etichette, segnaletica al suolo e barriere; i) in caso di esposizione a campi elettrici, delle misure e procedure volte a gestire le scariche elettriche e le correnti di contatto mediante mezzi tecnici e mediante la formazione dei lavoratori.

    2. Sulla base della valutazione dei rischi di cui all’articolo 209, il datore di lavoro elabora e applica un programma d’azione che comprenda misure tecniche e organizzative volte a prevenire qualsiasi rischio per lavoratori appartenenti a gruppi particolarmente sensibili al rischio e qualsiasi rischio dovuto a effetti indiretti di cui all’articolo

    207. 3. Il datore di lavoro, in conformità all’articolo 183, adatta le misure di cui al presente articolo alle esigenze dei lavoratori appartenenti a gruppi particolarmente sensibili al rischio e, se del caso, a valutazioni individuali dei rischi, in particolare nei confronti dei lavoratori che hanno dichiarato, anche a seguito delle informazioni ricevute ai sensi dell’articolo 210-bis, di essere portatori di dispositivi medici impiantati attivi o passivi, o hanno dichiarato l’uso di dispositivi medici sul corpo o nei confronti delle lavoratrici in stato di gravidanza che hanno informato il datore di lavoro della loro condizione.

    4. Sulla base della valutazione dei rischi di cui all’articolo 209, i luoghi di lavoro in cui i lavoratori possono essere esposti a campi elettromagnetici che superano i VA sono indicati con un’apposita segnaletica conforme a quanto stabilito nel titolo V del presente decreto, recante le prescrizioni minime per la segnaletica di sicurezza e di salute sul luogo di lavoro. Le aree in questione sono inoltre identificate e l’accesso alle stesse è limitato in maniera opportuna.

    5. Nei casi di cui all’articolo 208, commi 3 e 4, sono adottate misure di protezione specifiche, quali l’informazione e la formazione dei lavoratori a norma dell’articolo 210-bis, l’uso di strumenti tecnici e la protezione individuale, da realizzarsi anche mediante la messa a terra degli oggetti di lavoro, il collegamento elettrico dei lavoratori con gli oggetti di lavoro nonché, se del caso e a norma degli articoli 75, 76 e 77, con l’impiego di scarpe e guanti isolanti e di indumenti protettivi.

    6. Nel caso di cui all’articolo 208, comma 5, sono adottate misure di protezione specifiche, quali il controllo dei movimenti.

    7. I lavoratori non devono essere esposti a valori superiori ai VLE relativi agli effetti sanitari e ai VLE relativi agli effetti sensoriali a meno che non sussistano le condizioni di cui all’articolo 212, e all’articolo 208, commi 3, 4 e

    5. Qualora, nonostante i provvedimenti presi dal datore di lavoro in applicazione del presente capo, i VLE relativi agli effetti sanitari o i VLE relativi agli effetti sensoriali sono superati, il datore di lavoro adotta misure immediate per riportare l’esposizione al di sotto dei VLE. Il datore di lavoro individua e registra le cause del superamento dei VLE relativi agli effetti sanitari e dei VLE relativi agli effetti sensoriali e modifica di conseguenza le misure di protezione e prevenzione per evitare un nuovo superamento. Le misure di protezione e prevenzione modificate sono conservate con le modalità di cui all’articolo

    53. 8. Nei casi di cui all’articolo 208, commi 3, 4 e 5, nonché nell’ipotesi in cui il lavoratore riferisce la comparsa di sintomi transitori, il datore di lavoro aggiorna, se necessario, la valutazione dei rischi e le misure di prevenzione. Ai fini del presente comma, i sintomi transitori possono comprendere: a) percezioni ed effetti sensoriali nel funzionamento del sistema nervoso centrale, nella testa, indotti da campi magnetici variabili nel tempo; b) effetti indotti da campi magnetici statici, quali vertigini e nausea. ))

  • Art. 21 SIC – Disposizioni relative ai componenti dell’impresa familiare di cui a…

    Art. 21 SIC – Disposizioni relative ai componenti dell’impresa familiare di cui a…

    Art. 21 D.Lgs. 81/2008 (SIC) – Disposizioni relative ai componenti dell’impresa familiare di cui all’ articolo 230-bis del codice civile e ai lavoratori autonomi

    In vigore dal 15/05/2008

    1. I componenti dell’impresa familiare di cui all’ articolo 230-bis del codice civile , i lavoratori autonomi che compiono opere o servizi ai sensi dell’ articolo 2222 del codice civile , i coltivatori diretti del fondo, i soci delle società semplici operanti nel settore agricolo, gli artigiani e i piccoli commercianti devono: a) utilizzare attrezzature di lavoro in conformità alle disposizioni di cui al titolo III ((, nonché idonee opere provvisionali in conformità alle disposizioni di cui al titolo IV)) ; b) munirsi di dispositivi di protezione individuale ed utilizzarli conformemente alle disposizioni di cui al titolo III; c) munirsi di apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le proprie generalità, qualora effettuino la loro prestazione in un luogo di lavoro nel quale si svolgano attività in regime di appalto o subappalto.(10)

    2. I soggetti di cui al comma 1, relativamente ai rischi propri delle attività svolte e con oneri a proprio carico hanno facoltà di: a) beneficiare della sorveglianza sanitaria secondo le previsioni di cui all’articolo 41, fermi restando gli obblighi previsti da norme speciali; b) partecipare a corsi di formazione specifici in materia di salute e sicurezza sul lavoro, incentrati sui rischi propri delle attività svolte, secondo le previsioni di cui all’articolo 37, fermi restando gli obblighi previsti da norme speciali.

  • Art. 98 TUE – Procedimento penale

    Art. 98 TUE – Procedimento penale

    Art. 98 D.P.R. 380/2001 (TUE) – Procedimento penale

    In vigore dal 30/06/2003

    1974, n. 64, art. 23) 1. Se nel corso del procedimento penale il pubblico ministero ravvisa la necessità di ulteriori accertamenti tecnici, nomina uno o più consulenti, scegliendoli fra i componenti del Consiglio superiore dei lavori pubblici o tra tecnici laureati appartenenti ai ruoli del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti o di altre amministrazioni statali. 2. Deve essere in ogni caso citato per il dibattimento il dirigente del competente ufficio tecnico della regione, il quale può delegare un funzionario dipendente che sia al corrente dei fatti. 3. Con il decreto o con la sentenza di condanna il giudice ordina la demolizione delle opere o delle parti di esse costruite in difformità alle norme del presente capo o dei decreti interministeriali di cui agli articoli 52 e 83, ovvero impartisce le prescrizioni necessarie per rendere le opere conformi alle norme stesse, fissando il relativo termine.

  • Art. 268 SIC – Classificazione degli agenti biologici

    Art. 268 SIC – Classificazione degli agenti biologici

    Art. 268 D.Lgs. 81/2008 (SIC) – Classificazione degli agenti biologici

    In vigore dal 15/05/2008

    1. Gli agenti biologici sono ripartiti nei seguenti quattro gruppi a seconda del rischio di infezione: a) agente biologico del gruppo 1: un agente che presenta poche probabilità di causare malattie in soggetti umani; b) agente biologico del gruppo 2: un agente che può causare malattie in soggetti umani e costituire un rischio per i lavoratori; è poco probabile che si propaga nella comunità; sono di norma disponibili efficaci misure profilattiche o terapeutiche; c) agente biologico del gruppo 3: un agente che può causare malattie gravi in soggetti umani e costituisce un serio rischio per i lavoratori; l’agente biologico può propagarsi nella comunità, ma di norma sono disponibili efficaci misure profilattiche o terapeutiche; d) agente biologico del gruppo 4: un agente biologico che può provocare malattie gravi in soggetti umani e costituisce un serio rischio per i lavoratori e può presentare un elevato rischio di propagazione nella comunità; non sono disponibili, di norma, efficaci misure profilattiche o terapeutiche.

    2. Nel caso in cui l’agente biologico oggetto di classificazione non può essere attribuito in modo inequivocabile ad uno fra i due gruppi sopraindicati, esso va classificato nel gruppo di rischio più elevato tra le due possibilità.

    3. L’allegato XLVI riporta l’elenco degli agenti biologici classificati nei gruppi 2, 3 e 4.

  • Art. 19 TUF – Autorizzazione

    Art. 19 TUF – Autorizzazione

    Art. 19 D.Lgs. 58/1998 (TUF) – Autorizzazione

    In vigore dal 01/07/1998

    1. La Consob, sentita la Banca d’Italia, autorizza, entro sei mesi dalla presentazione della domanda completa, l’esercizio dei servizi e delle attività di investimento da parte delle Sim, quando, in conformità a quanto specificato dalle pertinenti norme tecniche di regolamentazione e di attuazione emanate dalla Commissione europea ai sensi della direttiva 2014/65/UE , ricorrono le seguenti condizioni: a) sia adottata la forma di società per azioni; b) la denominazione sociale comprenda le parole “società di intermediazione mobiliare”; c) la sede legale e la direzione generale della società siano situate nel territorio della Repubblica; d) il capitale versato sia di ammontare non inferiore a quello determinato in via generale dalla Banca d’Italia ((, in conformità alle norme europee)) ; ((133)) e) vengano fornite tutte le informazioni, compreso un programma di attività, che indichi in particolare i tipi di operazioni previste e la struttura organizzativa; f) i soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo siano idonei ai sensi dell’articolo 13; g) i titolari delle partecipazioni indicate nell’articolo 15, comma 1, abbiano i requisiti e soddisfino i criteri stabiliti ai sensi dell’articolo 14 e non ricorrano le condizioni per il divieto previsto dall’articolo 15, comma 2; h) la struttura del gruppo di cui è parte la società non sia tale da pregiudicare l’effettivo esercizio della vigilanza sulla società stessa e siano fornite almeno le informazioni richieste ai sensi dell’articolo 15, comma 5; i) siano rispettati, per la gestione di sistemi multilaterali di negoziazione o di sistemi organizzati di negoziazione, gli ulteriori requisiti dettati nella parte III. (73)

    2. L’autorizzazione è negata quando dalla verifica delle condizioni indicate nel comma 1 non risulta garantita la sana e prudente gestione, né assicurata la capacità dell’impresa di esercitare correttamente i servizi o le attività di investimento .

    3. La Consob disciplina la procedura di autorizzazione delle Sim. (73)

    3-bis. Le Sim comunicano alla Consob e alla Banca d’Italia ogni modifica rilevante, intervenuta successivamente all’autorizzazione, alle condizioni di cui al comma

    1. 3-ter. La Consob, sentita la Banca d’Italia, disciplina le ipotesi di decadenza dall’autorizzazione di una Sim. La Consob, sentita la Banca d’Italia, pronuncia la decadenza dall’autorizzazione qualora la Sim non abbia iniziato lo svolgimento dei servizi e delle attività entro il termine di un anno dal rilascio dall’autorizzazione oppure vi rinunci espressamente. (73)

    4. ((La Banca Centrale Europea, su proposta della Banca d’Italia e sentita la Consob, autorizza l’esercizio dei servizi e delle attività d’investimento da parte delle banche italiane. La Banca d’Italia, sentita la Consob, autorizza l’esercizio dei servizi e delle attività di investimento delle succursali italiane di banche di paesi terzi)) , nonché l’esercizio dei servizi e delle attività indicati nell’articolo 18, comma 3, da parte di intermediari finanziari iscritti nell’albo previsto dall’articolo 106 del Testo unico bancario. (73) ((133))

    4-bis. ((La Banca Centrale Europea o la Banca d’Italia pronunciano, nell’ambito del riparto di competenze definito al comma 4 e sentita la Consob,)) la decadenza dall’autorizzazione qualora la banca non abbia iniziato lo svolgimento dei servizi e delle attività entro il termine di un anno dal rilascio dall’autorizzazione oppure vi rinunci espressamente. (73) ((133))

    4-ter. I commi 3-ter e 4-bis si applicano anche alle imprese di paesi terzi autorizzate ai sensi degli articoli 28 e

    29-ter. (73)

  • Art. 124 SIC – Deposito di materiali sulle impalcature

    Art. 124 SIC – Deposito di materiali sulle impalcature

    Art. 124 D.Lgs. 81/2008 (SIC) – Deposito di materiali sulle impalcature

    In vigore dal 15/05/2008

    1. Sopra i ponti di servizio e sulle impalcature in genere è vietato qualsiasi deposito, eccettuato quello temporaneo dei materiali ed attrezzi necessari ai lavori.

    2. Il peso dei materiali e delle persone deve essere sempre inferiore a quello che è consentito dalla resistenza strutturale del ponteggio; lo spazio occupato dai materiali deve consentire i movimenti e le manovre necessarie per l’andamento del lavoro.

  • Art. 172 SIC – Campo di applicazione

    Art. 172 SIC – Campo di applicazione

    Art. 172 D.Lgs. 81/2008 (SIC) – Campo di applicazione

    In vigore dal 15/05/2008

    1. Le norme del presente titolo si applicano alle attività lavorative che comportano l’uso di attrezzature munite di videoterminali.

    2. Le norme del presente titolo non si applicano ai lavoratori addetti: a) ai posti di guida di veicoli o macchine; b) ai sistemi informatici montati a bordo di un mezzo di trasporto; c) ai sistemi informatici destinati in modo prioritario all’utilizzazione da parte del pubblico; d) alle macchine calcolatrici, ai registratori di cassa e a tutte le attrezzature munite di un piccolo dispositivo di visualizzazione dei dati o delle misure, necessario all’uso diretto di tale attrezzatura; e) alle macchine di videoscrittura senza schermo separato.

  • Art. 257 SIC – Informazione dei lavoratori

    Art. 257 SIC – Informazione dei lavoratori

    Art. 257 D.Lgs. 81/2008 (SIC) – Informazione dei lavoratori

    In vigore dal 15/05/2008

    1. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 36, il datore di lavoro fornisce ai lavoratori, prima che essi siano adibiti ad attività comportanti esposizione ad amianto, nonché ai loro rappresentanti, informazioni su: a) i rischi per la salute dovuti all’esposizione alla polvere proveniente dall’amianto o dai materiali contenenti amianto; b) le specifiche norme igieniche da osservare, ivi compresa la necessità di non fumare; c) le modalità di pulitura e di uso degli indumenti protettivi e dei dispositivi di protezione individuale; d) le misure di precauzione particolari da prendere nel ridurre al minimo l’esposizione; e) l’esistenza del valore limite di cui all’articolo 254 e la necessità del monitoraggio ambientale.

    2. Oltre a quanto previsto al comma l, qualora dai risultati delle misurazioni della concentrazione di amianto nell’aria emergano valori superiori al valore limite fissato dall’articolo 254, il datore di lavoro informa il più presto possibile i lavoratori interessati e i loro rappresentanti del superamento e delle cause dello stesso e li consulta sulle misure da adottare o, nel caso in cui ragioni di urgenza non rendano possibile la consultazione preventiva, il datore di lavoro informa tempestivamente i lavoratori interessati e i loro rappresentanti delle misure adottate.