Autore: Andrea Marton

  • Art. 9 SIC – Enti pubblici aventi compiti in materia di salute e sicurezza nei l…

    Art. 9 SIC – Enti pubblici aventi compiti in materia di salute e sicurezza nei l…

    Art. 9 D.Lgs. 81/2008 (SIC) – Enti pubblici aventi compiti in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro

    In vigore dal 15/05/2008

    1. L’ISPESL, l’INAIL e l’IPSEMA sono enti pubblici nazionali con competenze in materia di salute e sicurezza sul lavoro che esercitano le proprie attività, anche di consulenza, in una logica di sistema con il ((Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali)) , il ((Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali)) , le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

    2. L’ISPESL, l’INAIL e l’IPSEMA operano in funzione delle attribuzioni loro assegnate dalla normativa vigente, svolgendo in forma coordinata, per una maggiore sinergia e complementarietà, le seguenti attività: a) elaborazione e applicazione dei rispettivi piani triennali di attività; b) interazione, per i rispettivi ruoli e competenze, in logiche di conferenza permanente di servizio, per assicurare apporti conoscitivi al sistema di sostegno ai programmi di intervento in materia di sicurezza e salute sul lavoro di cui all’articolo 2, comma 1, lettera p), per verificare l’adeguatezza dei sistemi di prevenzione e assicurativi e per studiare e proporre soluzioni normative e tecniche atte a ridurre il fenomeno degli infortuni e delle malattie professionali; c) consulenza alle aziende, in particolare alle medie, piccole e micro imprese, anche attraverso forme di sostegno tecnico e specialistico finalizzate sia al suggerimento dei più adatti mezzi, strumenti e metodi operativi, efficaci alla riduzione dei livelli di rischiosità in materia di salute e sicurezza sul lavoro, sia all’individuazione degli elementi di innovazione tecnologica in materia con finalità prevenzionali, raccordandosi con le altre istituzioni pubbliche operanti nel settore e con le parti sociali; d) progettazione ed erogazione di percorsi formativi in materia di salute e sicurezza sul lavoro tenuto conto ed in conformità ai criteri e alle modalità elaborati ai sensi degli articoli 6 e 11; e) formazione per i responsabili e gli addetti ai servizi di prevenzione e protezione di cui all’articolo 32; f) promozione e divulgazione, della cultura della salute e della sicurezza del lavoro nei percorsi formativi scolastici, universitari e delle istituzioni dell’alta formazione artistica, musicale e coreutica, previa stipula di apposite convenzioni con le istituzioni interessate; g) partecipazione, con funzioni consultive, al Comitato per l’indirizzo e la valutazione delle politiche attive e per il coordinamento nazionale delle attività di vigilanza in materia di salute e sicurezza del lavoro di cui all’articolo 5; h) consulenza alla Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza del lavoro di cui all’articolo 6; i) elaborazione, raccolta e diffusione delle buone prassi di cui all’articolo 2, comma 1, lettera v); l) predisposizione delle linee guida di cui all’articolo 2, comma 1, lettera z); m) contributo al Sistema informativo nazionale per la prevenzione nei luoghi di lavoro secondo quanto previsto dall’articolo

    8. 3. L’attività di consulenza di cui alla lettera c) del comma 2, non può essere svolta dai funzionari degli istituti di cui al presente articolo che svolgono attività di controllo e verifica degli obblighi nelle materie di competenza degli istituti medesimi. I soggetti che prestano tale attività non possono, per un periodo di tre anni dalla cessazione dell’incarico, esercitare attività di controllo e verifica degli obblighi nelle materie di competenza degli istituti medesimi. Nell’esercizio dell’attività di consulenza non vi è l’obbligo di denuncia di cui all’ articolo 331 del codice di procedura penale o di comunicazione ad altre Autorità competenti delle contravvenzioni rilevate ove si riscontrino violazioni alla normativa in materia di salute e sicurezza sul lavoro; in ogni caso, l’esercizio dell’attività di consulenza non esclude o limita la possibilità per l’ente di svolgere l’attività di controllo e verifica degli obblighi nelle materie di competenza degli istituti medesimi. Con successivo decreto del ((Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali)) , di concerto con il ((Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali)) per la parte concernente i funzionari dell’ISPESL, è disciplinato lo svolgimento dell’attività di consulenza e dei relativi proventi, fermo restando che i compensi percepiti per lo svolgimento dell’attività di consulenza sono devoluti in ragione della metà all’ente di appartenenza e nel resto al Fondo di cui all’articolo 52, comma

    1. 4. L’INAIL fermo restando quanto previsto dall’ articolo 12 della legge 11 marzo 1988, n. 67 , dall’ articolo 2, comma 6, della legge 28 dicembre 1995, n. 549 , e dall’ articolo 2, comma 130, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 , nonché da ogni altra disposizione previgente, svolge, con la finalità di ridurre il fenomeno infortunistico e ad integrazione delle proprie competenze quale gestore dell’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, i seguenti compiti oltre a quanto previsto negli altri articoli del presente decreto: a) raccoglie e registra, a fini statistici e informativi, i dati relativi agli infortuni sul lavoro che comportino un’assenza dal lavoro di almeno un giorno, escluso quello dell’evento; b) concorre alla realizzazione di studi e ricerche sugli infortuni e sulle malattie correlate al lavoro, coordinandosi con il ((Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali)) e con l’ISPESL; c) partecipa alla elaborazione, formulando pareri e proposte, della normazione tecnica in materia; d) eroga, previo trasferimento delle necessarie risorse da parte del ((Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali)) , le prestazioni del Fondo di cui all’ articolo 1, comma 1187, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 . In sede di prima applicazione, le relative prestazioni sono fornite con riferimento agli infortuni verificatisi a fare data dal 1° gennaio

    2007. ((Le somme eventualmente riversate all’entrata del bilancio dello Stato a seguito di economie di gestione realizzatesi nell’esercizio finanziario sono riassegnate al pertinente capitolo dello stato di previsione del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali. d-bis) può erogare prestazioni di assistenza sanitaria riabilitativa non ospedaliera, previo accordo quadro stipulato in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, su proposta del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze, sentito l’INAIL, che definisca le modalità di erogazione delle prestazioni da parte dell’INAIL, senza oneri aggiuntivi per la finanza pubblica.

    5. L’Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro – ISPESL è ente di diritto pubblico, nel settore della ricerca, dotato di autonomia scientifica, organizzativa, patrimoniale, gestionale e tecnica. L’ISPESL è organo tecnico-scientifico del Servizio sanitario nazionale di ricerca, sperimentazione, controllo, consulenza, assistenza, alta formazione, informazione e documentazione in materia di prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali, sicurezza sul lavoro e di promozione e tutela della salute negli ambienti di vita e di lavoro, del quale si avvalgono gli organi centrali dello Stato preposti ai settori della salute, dell’ambiente, del lavoro e della produzione e le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

    6. L’ISPESL, nell’ambito delle sue attribuzioni istituzionali, opera avvalendosi delle proprie strutture centrali e territoriali, garantendo unitarietà della azione di prevenzione nei suoi aspetti interdisciplinari e svolge le seguenti attività: a) svolge e promuove programmi di studio e ricerca scientifica e programmi di interesse nazionale nel campo della prevenzione degli infortuni, e delle malattie professionali, della sicurezza sul lavoro e della promozione e tutela della salute negli ambienti di vita e di lavoro; b) interviene nelle materie di competenza dell’Istituto, su richiesta degli organi centrali dello Stato e delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, nell’ambito dei controlli che richiedono un’elevata competenza scientifica. Ai fini della presente lettera, esegue, accedendo nei luoghi di lavoro, accertamenti e indagini in materia di salute e sicurezza del lavoro; c) è organo tecnico-scientifico delle Autorità nazionali preposte alla sorveglianza del mercato ai fini del controllo della conformità ai requisiti di sicurezza e salute di prodotti messi a disposizione dei lavoratori; d) svolge attività di organismo notificato per attestazioni di conformità relative alle Direttive per le quali non svolge compiti relativi alla sorveglianza del mercato; e) è titolare di prime verifiche e verifiche di primo impianto di attrezzature di lavoro sottoposte a tale regime; f) fornisce consulenza al ((Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali)) , agli altri Ministeri e alle regioni e alle province autonome in materia salute e sicurezza del lavoro; g) fornisce assistenza al ((Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali)) e alle regioni e alle province autonome per l’elaborazione del Piano sanitario nazionale, dei piani sanitari regionali e dei piani nazionali e regionali della prevenzione, per il monitoraggio delle azioni poste in essere nel campo salute e sicurezza del lavoro e per la verifica del raggiungimento dei livelli essenziali di assistenza in materia; h) supporta il Servizio sanitario nazionale, fornendo informazioni, formazione, consulenza e assistenza alle strutture operative per la promozione della salute, prevenzione e sicurezza negli ambienti di lavoro; i) ((può svolgere)) , congiuntamente ai servizi di prevenzione e sicurezza nei luoghi di lavoro delle ASL, l’attività di vigilanza sulle strutture sanitarie del Servizio sanitario nazionale; l) effettua il raccordo e la divulgazione dei risultati derivanti dalle attività di prevenzione nei luoghi di lavoro svolte dalle strutture del Servizio sanitario nazionale; m) partecipa alla elaborazione di norme di carattere generale e formula, pareri e proposte circa la congruità della norma tecnica non armonizzata ai requisiti di sicurezza previsti dalla legislazione nazionale vigente; n) assicura la standardizzazione tecnico-scientifica delle metodiche e delle procedure per la valutazione e la gestione dei rischi e per l’accertamento dello stato di salute dei lavoratori in relazione a specifiche condizioni di rischio e contribuisce alla definizione dei limiti di esposizione; o) diffonde, previa istruttoria tecnica, le buone prassi di cui all’articolo 2, comma 1, lettera v); p) coordina il network nazionale in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, in qualità di focal point italiano nel network informativo dell’Agenzia europea per la salute e sicurezza nei luoghi di lavoro; q) supporta l’attività di monitoraggio del ((Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali)) sulla applicazione dei livelli essenziali di assistenza relativi alla sicurezza nei luoghi di lavoro.

    7. L’IPSEMA svolge, con la finalità di ridurre il fenomeno infortunistico ed ad integrazione delle proprie competenze quale gestore dell’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali del settore marittimo, i seguenti compiti oltre a quanto previsto negli altri articoli del presente decreto: a) raccoglie e registra, a fini statistici ed informativi, i dati relativi agli infortuni sul lavoro che comportino un’assenza dal lavoro di almeno un giorno, escluso quello dell’evento; b) concorre alla realizzazione di studi e ricerche sugli infortuni e sulle malattie correlate al lavoro, raccordandosi con il ((Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali)) e con l’ISPESL; c) finanzia, nell’ambito e nei limiti delle proprie spese istituzionali, progetti di investimento e formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro; d) supporta, in raccordo con le amministrazioni competenti in materia di salute per il settore marittimo, anche mediante convenzioni con l’INAIL, le prestazioni di assistenza sanitaria riabilitativa per i lavoratori marittimi anche al fine di assicurare il loro reinserimento lavorativo; e) eroga, previo trasferimento delle necessarie risorse da parte del ((Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali)) , le prestazioni del Fondo di cui all’ articolo 1, comma 1187, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 , con riferimento agli infortuni del settore marittimo. In sede di prima applicazione, le relative prestazioni sono fornite con riferimento agli infortuni verificatisi a fare data dal 1° gennaio

    2007. ((Le somme eventualmente riversate all’entrata del bilancio dello Stato a seguito di economie di gestione realizzatesi nell’esercizio finanziario sono riassegnate al pertinente capitolo dello stato di previsione del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali.))

  • Art. 321 Codice Civile: Nomina di un curatore speciale

    Art. 321 Codice Civile: Nomina di un curatore speciale

    Art. 321 c.c. – Nomina di un curatore speciale

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    Nomina di un curatore speciale.

    In tutti i casi in cui i genitori congiuntamente, o quello di essi che esercita in via esclusiva la responsabilità genitoriale , non possono o non vogliono compiere uno o più atti di interesse del figlio, eccedente l’ordinaria amministrazione, il giudice, su richiesta del figlio stesso, del pubblico ministero o di uno dei parenti che vi abbia interesse, e sentiti i genitori, può nominare al figlio un curatore speciale autorizzandolo al compimento di tali atti.

  • Art. 230 SIC – Cartelle sanitarie e di rischio

    Art. 230 SIC – Cartelle sanitarie e di rischio

    Art. 230 D.Lgs. 81/2008 (SIC) – Cartelle sanitarie e di rischio

    In vigore dal 15/05/2008

    1. Il medico competente, per ciascuno dei lavoratori di cui all’articolo 229 istituisce ed aggiorna la cartella sanitaria secondo quanto previsto dall’articolo 25, comma 1, lettera c), e fornisce al lavoratore interessato tutte le informazioni previste dalle lettere g) ed h) del comma 1 del medesimo articolo. Nella cartella di rischio sono, tra l’altro, indicati i livelli di esposizione professionale individuali forniti dal Servizio di prevenzione e protezione.

    2. Su richiesta, è fornita agli organi di vigilanza copia dei documenti di cui al comma 1.

  • Art. 7 quinquies TUF – Poteri ingiuntivi nei confronti degli OICVM UE, FIA UE e non UE con…

    Art. 7 quinquies TUF – Poteri ingiuntivi nei confronti degli OICVM UE, FIA UE e non UE con…

    Art. 7 quinquies D.Lgs. 58/1998 (TUF) – Poteri ingiuntivi nei confronti degli OICVM UE, FIA UE e non UE con quote o azioni offerte in Italia

    In vigore dal 01/07/1998

    1. Quando sussistono elementi che fanno presumere l’inosservanza da parte degli OICVM UE, dei FIA UE e non UE di obblighi derivanti da disposizioni dell’ordinamento italiano e dell’Unione europea loro applicabili nelle materie del presente decreto, la Banca d’Italia o la Consob, nell’ambito delle rispettive competenze, possono sospendere in via cautelare, per un periodo non superiore a sessanta giorni, l’offerta delle relative quote o azioni. In caso di accertata violazione, le autorità di vigilanza, nell’ambito delle rispettive competenze, possono sospendere temporaneamente ovvero vietare l’offerta delle quote o delle azioni degli Oicr.

    2. Se vi è fondato sospetto che un OICVM UE, un FIA UE e non UE le cui quote o azioni sono offerte in Italia, ovvero il gestore di tale Oicr, non ottemperi agli obblighi derivanti da disposizioni dell’Unione europea per le quali sia competente lo Stato di origine dell’Oicr, ((la Banca d’Italia o la Consob possono chiedere all’autorità competente di tale Stato di assumere i provvedimenti necessari, precisando i motivi della richiesta e informandone l’AESFEM e, qualora sussistano potenziali rischi per la stabilità e l’integrità dei mercati, il CERS)) . Se, nonostante le misure adottate dall’autorità competente, l’Oicr, ovvero il suo gestore, persiste nell’agire in modo tale da pregiudicare gli interessi degli investitori o il buon funzionamento dei mercati, la Banca d’Italia o la Consob, dopo aver informato l’autorità dello Stato di origine, adottano le misure necessarie per proteggere gli investitori o assicurare il buon funzionamento dei mercati, ivi compreso il divieto di offerta delle quote o azioni dell’Oicr. ((132)) (73)

  • Art. 163 SIC – Obblighi del datore di lavoro

    Art. 163 SIC – Obblighi del datore di lavoro

    Art. 163 D.Lgs. 81/2008 (SIC) – Obblighi del datore di lavoro

    In vigore dal 15/05/2008

    1. Quando, anche a seguito della valutazione effettuata in conformità all’articolo 28, risultano rischi che non possono essere evitati o sufficientemente limitati con misure, metodi, ovvero sistemi di organizzazione del lavoro, o con mezzi tecnici di protezione collettiva, il datore di lavoro fa ricorso alla segnaletica di sicurezza, conformemente alle prescrizioni di cui agli allegati da XXIV a XXXII.

    2. Qualora sia necessario fornire mediante la segnaletica di sicurezza indicazioni relative a situazioni di rischio non considerate negli allegati da XXIV a XXXII, il datore di lavoro, anche in riferimento alle norme di buona tecnica, adotta le misure necessarie, secondo le particolarità del lavoro, l’esperienza e la tecnica.

    3. Il datore di lavoro, per regolare il traffico all’interno dell’impresa o dell’unità produttiva, fa ricorso, se del caso, alla segnaletica prevista dalla legislazione vigente relativa al traffico stradale, ferroviario, fluviale, marittimo o aereo, fatto salvo quanto previsto nell’allegato XXVIII.

  • Art. 35 sexiesdecies TUF – (Disposizioni sull’attività dei GEFIA sotto soglia registrati)

    Art. 35 sexiesdecies TUF – (Disposizioni sull’attività dei GEFIA sotto soglia registrati)

    Art. 35 sexiesdecies D.Lgs. 58/1998 (TUF) – (Disposizioni sull’attività dei GEFIA sotto soglia registrati)

    In vigore dal 01/07/1998

    1. ((Il GEFIA sotto soglia registrato determina il valore delle attività gestite in conformità ai criteri di valutazione previsti nello statuto, o nel regolamento dei FIA gestiti, purché coerenti con i criteri di valutazione per i gestori, individuati con regolamento dalla Banca d’Italia ai sensi dell’articolo 6, comma 1, lettera c), numero 5). Le Sgr sotto soglia registrate per i FIA gestiti, le Sicaf sotto soglia registrate e le società di partenariato sotto soglia registrate possono adottare gli schemi e le modalità di redazione dei prospetti contabili individuati con regolamento della Banca d’Italia ai sensi dell’articolo 6, comma 1, numero 3).))

    2. ((I GEFIA sotto soglia registrati non possono istituire strutture master-feeder.))

    3. ((Nello svolgimento della propria attività, i GEFIA sotto soglia registrati adottano la diligenza professionale richiesta dalla natura dell’incarico nel rispetto dei seguenti principi: a) operano con correttezza e trasparenza nel miglior interesse dei FIA gestiti, dei relativi partecipanti e dell’integrità del mercato; b) si organizzano in modo tale da ridurre al minimo il rischio di conflitti di interesse anche tra i patrimoni gestiti; c) adottano misure idonee a salvaguardare i diritti dei partecipanti ai FIA gestiti e dispongono di risorse adeguate e procedure idonee ad assicurare l’efficiente svolgimento dell’attività; d) in caso di liquidazione dei FIA gestiti collaborano con i liquidatori fornendo, in particolare, le informazioni e la documentazione utili allo svolgimento dell’incarico del liquidatore.))

    4. ((Agli esponenti dei GEFIA sotto soglia registrati si applicano le disposizioni concernenti la sospensione temporanea dalla carica di cui al regolamento previsto dall’articolo 13, commi 3 e 4, e, limitatamente ai requisiti di onorabilità, l’articolo 13, commi 5 e 6.))

    5. ((L’organo con funzione di controllo del GEFIA sotto soglia registrato informa senza indugio la Banca d’Italia e la Consob di tutti gli atti o i fatti, di cui venga a conoscenza nell’esercizio dei propri compiti, che possano costituire una violazione delle condizioni per la registrazione.))

    6. ((Ai GEFIA sotto soglia registrati si applica l’articolo 159, comma 1.))

    7. ((Si applicano altresì, in quanto compatibili: a) gli articoli 36 e 37, commi 1 e 2, nonché le altre disposizioni del capo II salvo diversamente indicato; b) gli articoli 47, a eccezione del comma 4, 48 e 49.))

    8. ((Alle Sicaf sotto soglia registrate si applicano altresì, in quanto compatibili, gli articoli 35-bis, commi 5, 6, 6-ter e 6-quater, a eccezione delle disposizioni concernenti il patrimonio generale, 35-quinquies, 35-octies, commi 2, 3, 5, 6 e 7, e 35-novies.))

    9. ((Alle società di partenariato sotto soglia registrate si applicano, in quanto compatibili, altresì i requisiti previsti dall’articolo 35-novies.1, commi 6 e 7, a eccezione delle disposizioni concernenti il patrimonio generale, 35-novies.3, 35-novies.4, 35-novies.5, commi 1, 2, 4, 5 e 6, e 35-novies.6. Lo statuto può prevedere cause di recesso ulteriori rispetto a quelle previste nell’articolo 35-novies.4, comma 2, e disciplinarne le modalità e le condizioni di esercizio; in tali casi si applica l’ articolo 2437-ter del codice civile .)) ((133))

  • Art. 3 bis SIC – Organizzazioni di volontariato della protezione civile

    Art. 3 bis SIC – Organizzazioni di volontariato della protezione civile

    Art. 3 bis D.Lgs. 81/2008 (SIC) – Organizzazioni di volontariato della protezione civile

    In vigore dal 15/05/2008

    1. Ai fini del presente articolo, si intende per: a) «organizzazione di protezione civile»: le organizzazioni di volontariato, le reti associative e gli altri enti del Terzo settore ((, ivi compresi i gruppi comunali, intercomunali e provinciali di protezione civile,)) che annoverano la protezione civile tra le attività di interesse generale e le altre forme di volontariato organizzato di protezione civile ((iscritti)) nell’elenco nazionale del volontariato di protezione civile di cui all’articolo 34 del codice della protezione civile, di cui al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1 ; b) «formazione»: processo educativo attraverso il quale trasferire conoscenze e procedure utili all’acquisizione di competenze per lo svolgimento in sicurezza delle ((attività operative nonché)) all’identificazione e alla eliminazione o, ove impossibile, alla riduzione e alla gestione dei rischi; c) «informazione»: complesso di attività dirette a fornire conoscenze utili all’identificazione, alla eliminazione o, ove impossibile, alla riduzione e alla gestione dei rischi nello svolgimento delle attività operative; d) «addestramento»: complesso di attività dirette a far apprendere l’uso corretto di attrezzature, macchine, impianti, dispositivi, anche di protezione individuale, nonché le misure e le procedure di intervento; e) «controllo sanitario»: insieme degli accertamenti medici basilari individuati anche da disposizioni delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, emanate specificatamente per il volontariato oggetto del presente articolo, finalizzati alla ricognizione delle condizioni di salute, quale misura generale di prevenzione nell’ambito delle attività di controllo sanitario nello specifico settore, fatto salvo quanto previsto ai commi 6, 7 e 8 in materia di sorveglianza sanitaria.

    2. Ai fini dell’applicazione del presente decreto: a) il volontario della protezione civile aderente alle organizzazioni di cui al comma 1, lettera a), è equiparato al lavoratore esclusivamente per le attività di cui ai commi 3 e 4, fermo restando il dovere di prendersi cura della propria salute e sicurezza e di quella delle altre persone, presenti nelle sedi delle organizzazioni nonché sui luoghi di intervento, di formazione e di esercitazione, su cui ricadono gli effetti delle sue azioni o omissioni, conformemente alla sua formazione e informazione, alle istruzioni operative, alle procedure, alle attrezzature e ai dispositivi di protezione individuale in dotazione; b) il legale rappresentante delle organizzazioni di cui al comma 1, lettera a), è tenuto all’osservanza degli obblighi di cui ai ((commi 3 e 4)) , salvi i casi in cui sussistano rapporti di lavoro, qualunque sia la relativa tipologia contrattuale.

    3. Le organizzazioni di cui al comma 1, lettera a), curano che il volontario ((aderente, nell’ambito)) degli scenari di rischio di protezione civile individuati dalle autorità ((competenti e)) sulla base dei compiti da lui svolti, riceva formazione, informazione e addestramento, ((nel rispetto di standard minimi di sicurezza definiti a livello nazionale con direttiva ai sensi dell’articolo 15 del codice della protezione civile, di cui al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1 ,)) nonché sia sottoposto al controllo sanitario, anche in collaborazione con i competenti servizi regionali, nel rispetto dei principi previsti dal (( codice in materia)) di protezione dei dati personali , di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 , fatto salvo quanto previsto ai commi 6, 7 e 8 in materia di sorveglianza sanitaria. Il controllo sanitario può essere assicurato dalle componenti mediche interne delle organizzazioni, ove presenti, ovvero mediante accordi tra organizzazioni, ovvero dalle strutture del Servizio sanitario nazionale pubbliche o private accreditate.

    4. Le organizzazioni di cui al comma 1, lettera a), curano che il volontario aderente, nell’ambito degli scenari di rischio di protezione civile individuati dalle autorità competenti e sulla base dei compiti da lui svolti, sia dotato di attrezzature e dispositivi di protezione individuale idonei per lo specifico impiego e sia adeguatamente formato e addestrato al loro uso conformemente alle indicazioni specificate dal fabbricante.

    5. Le sedi delle organizzazioni di cui al comma 1, lettera a), salvi i casi in cui nelle medesime si svolga un’attività lavorativa, nonché i luoghi di esercitazione, di formazione e di intervento dei volontari di protezione civile non sono considerati luoghi di lavoro.

    6. Le organizzazioni di cui al comma 1, lettera a), la Croce Rossa Italiana e il Corpo nazionale del soccorso alpino e speleologico individuano i propri volontari che, nell’ambito dell’attività di volontariato, svolgono azioni che li espongono ai fattori di rischio di cui al presente decreto in misura superiore alle soglie previste e negli altri casi contemplati nel presente decreto, affinchè siano sottoposti alla necessaria sorveglianza sanitaria.

    7. Nelle province autonome di Trento e di Bolzano e nella regione Valle d’Aosta l’individuazione dei volontari appartenenti alle organizzazioni di cui al comma 1, lettera a), nonché degli organismi equivalenti alla Croce Rossa Italiana e al Corpo nazionale del soccorso alpino e speleologico e dei Corpi dei vigili del fuoco volontari dei comuni e delle province autonome di Trento e di Bolzano e della componente volontaria del Corpo valdostano dei vigili del fuoco, avviene a cura delle autorità competenti della protezione civile, che stabiliscono altresì le modalità di valutazione del rischio dei volontari ai fini di attuare la eventuale sorveglianza sanitaria.

    8. Lo svolgimento delle attività di sorveglianza sanitaria di cui all’articolo 41 del presente decreto, compatibili con le effettive particolari esigenze connesse al servizio espletato, avviene secondo le modalità definite dal decreto del Capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri 12 gennaio 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 82 del 6 aprile 2012 , e successive modificazioni e integrazioni.

    9. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche al Corpo nazionale del soccorso alpino e speleologico, alle componenti volontaristiche della Croce Rossa Italiana nonché agli organismi equivalenti esistenti nella regione Valle d’Aosta e nelle province autonome di Trento e di Bolzano e ai Corpi dei vigili del fuoco volontari dei comuni delle medesime province autonome e alla componente volontaria del Corpo valdostano dei vigili del fuoco.

    10. L’organizzazione per i volontari della Croce Rossa Italiana, ivi comprese le disposizioni in materia di caratteristiche, visibilità e sicurezza dell’uniforme identificativa, comprende una articolazione di compiti e responsabilità, a livello centrale e territoriale, conforme al principio di effettività di cui all’articolo 299 del presente decreto.

    11. Resta fermo che al personale volontario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco di cui all’ articolo 6 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139 , continuano ad applicarsi le disposizioni previste per il personale permanente del medesimo Corpo.

    12. L’applicazione delle disposizioni del presente articolo non può ((comportare l’omissione)) o il ritardo delle attività e dei compiti di protezione civile, connessi agli eventi di cui al codice della protezione civile, di cui al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1 .

    13. Con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri o, ove nominata, dell’Autorità politica delegata in materia di protezione civile, ((adottati previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, su proposta del Capo del Dipartimento della protezione civile, formulata previo parere della Conferenza unificata,)) possono essere definite ulteriori misure relative all’informazione, alla formazione, all’addestramento, alle attrezzature e ai dispositivi di protezione individuali idonei, al controllo sanitario e alla sorveglianza sanitaria, nel rispetto dei livelli generali di tutela ((della salute e della sicurezza)) previsti dal presente articolo.

    13-bis. ((Ai sensi di quanto previsto dall’articolo 3, comma 3-bis, ultimo periodo, in relazione agli obblighi di cui al presente articolo, gli articoli 55, 56 e 59 del presente decreto non si applicano ai rappresentanti legali e ai volontari, anche con funzioni di coordinamento, delle organizzazioni di volontariato della protezione civile, ivi compresi i volontari della Croce Rossa Italiana e del Corpo nazionale del soccorso alpino e speleologico e i volontari dei vigili del fuoco. I rappresentanti legali e i volontari, anche con funzioni di coordinamento, delle organizzazioni di cui al comma 1, lettera a), del presente articolo, nello svolgimento delle attività di cui all’articolo 2 del citato codice di cui al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1 , non possono essere equiparati al datore di lavoro, al dirigente o al preposto, anche ai fini di cui agli articoli 18 e 19 del presente decreto.))

    13-ter. ((Il rappresentante legale delle organizzazioni di cui al comma 1, lettera a), per la violazione degli obblighi di cui ai commi 3 e 4 è punito con la sanzione dell’interdizione dall’esercizio delle attività di protezione civile da sei mesi a due anni.))

    13-quater. ((Nei casi previsti dal comma 13-ter, se la violazione è commessa dal rappresentante legale dell’organizzazione di volontariato di protezione civile che sia anche sindaco di un comune, si applica esclusivamente la sanzione amministrativa da euro 100 a euro 1.000.))

    13-quinquies. ((Il volontario, anche con funzioni di coordinamento, delle organizzazioni di cui al comma 1, lettera a), per la violazione degli obblighi di cui ai commi 2, lettera a), 3 e 4 è punito con la sanzione dell’interdizione dall’esercizio delle attività di protezione civile da uno a sei mesi.))

    13-sexies. ((All’accertamento e all’irrogazione delle sanzioni amministrative di cui ai commi 13-ter, 13-quater e 13-quinquies si provvede ai sensi di quanto previsto dal presente decreto. Le amministrazioni interessate provvedono alle attività di cui al primo periodo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente))

  • Art. 16 TUF – Sospensione del diritto di voto e degli altri diritti, obbligo di a…

    Art. 16 TUF – Sospensione del diritto di voto e degli altri diritti, obbligo di a…

    Art. 16 D.Lgs. 58/1998 (TUF) – Sospensione del diritto di voto e degli altri diritti, obbligo di alienazione

    In vigore dal 01/07/1998

    1. Il diritto di voto e gli altri diritti, che consentono di influire sulla società, inerenti alle partecipazioni eccedenti le soglie stabilite dall’articolo 15, comma 1, non possono essere esercitati quando non siano state effettuate le comunicazioni previste dall’articolo 15, quando sia intervenuto il divieto della Banca d’Italia o non sia ancora decorso il termine entro il quale la Banca d’Italia può vietare l’acquisizione o quando sia scaduto il termine massimo eventualmente fissato ai sensi dell’articolo 15, comma

    2. 2. La Banca d’Italia, anche su proposta della CONSOB, può in ogni momento sospendere il diritto di voto e gli altri diritti, che consentono di influire sulla società, anche derivanti da un contratto o da una clausola statutaria, inerenti a una partecipazione qualificata in una SIM ((o in un gestore autorizzato)) , quando vengono meno o si modificano i presupposti e le condizioni previsti dall’articolo 15, comma

    2. 3. In caso di inosservanza dei divieti previsti dai commi 1 e 2, si applica l’articolo 14, commi 6 e

    7. 4. La Banca d’Italia può fissare un termine entro il quale devono essere alienate le partecipazioni eccedenti le soglie stabilite dall’articolo 15, comma 1, quando non siano state effettuate le comunicazioni preventive previste dall’articolo 15, quando, ai sensi dell’articolo 15, comma 2, sia intervenuto il divieto della Banca d’Italia o sia scaduto il termine massimo per l’acquisizione eventualmente fissato, oppure quando, ai sensi del comma 2, sia disposta la sospensione dei diritti di voto e degli altri diritti che consentono di influire sulla società.

    4-bis. Non possono essere esercitati i diritti derivanti dai contratti o dalle clausole statutarie quando non siano state effettuate le comunicazioni previste dall’articolo 15, quando sia intervenuto il divieto della Banca d’Italia o non sia ancora decorso il termine entro il quale il divieto può intervenire, oppure quando sia scaduto il termine massimo eventualmente fissato ai sensi dell’articolo 15, comma 2.

  • Art. 197 SIC – Deroghe

    Art. 197 SIC – Deroghe

    Art. 197 D.Lgs. 81/2008 (SIC) – Deroghe

    In vigore dal 15/05/2008

    1. Il datore di lavoro può richiedere deroghe all’uso dei dispositivi di protezione individuale e al rispetto del valore limite di esposizione, quando, per la natura del lavoro, l’utilizzazione di tali dispositivi potrebbe comportare rischi per la salute e sicurezza dei lavoratori maggiori rispetto a quanto accadrebbe senza la loro utilizzazione.

    2. Le deroghe di cui al comma 1 sono concesse, sentite le parti sociali, per un periodo massimo di quattro anni dall’organo di vigilanza territorialmente competente che provvede anche a darne comunicazione, specificando le ragioni e le circostanze che hanno consentito la concessione delle stesse, al ((Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali)) . Le circostanze che giustificano le deroghe di cui al comma 1 sono riesaminate ogni quattro anni e, in caso di venire meno dei relativi presupposti, riprende immediata applicazione la disciplina regolare.

    3. La concessione delle deroghe di cui al comma 2 è condizionata dall’intensificazione della sorveglianza sanitaria e da condizioni che garantiscano, tenuto conto delle particolari circostanze, che i rischi derivanti siano ridotti al minimo. Il datore di lavoro assicura l’intensificazione della sorveglianza sanitaria ed il rispetto delle condizioni indicate nelle deroghe.

    4. Il ((Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali)) trasmette ogni quattro anni alla Commissione della Unione europea un prospetto globale e motivato delle deroghe concesse ai sensi del presente articolo.

  • Art. 135 SIC – Marchio del fabbricante

    Art. 135 SIC – Marchio del fabbricante

    Art. 135 D.Lgs. 81/2008 (SIC) – Marchio del fabbricante

    In vigore dal 15/05/2008

    1. Gli elementi dei ponteggi devono portare impressi, a rilievo o ad incisione, e comunque in modo visibile ed indelebile il marchio del fabbricante.

  • Art. 102 SIC – Consultazione dei rappresentanti per la sicurezza

    Art. 102 SIC – Consultazione dei rappresentanti per la sicurezza

    Art. 102 D.Lgs. 81/2008 (SIC) – Consultazione dei rappresentanti per la sicurezza

    In vigore dal 15/05/2008

    1. Prima dell’accettazione del piano di sicurezza e di coordinamento di cui all’articolo 100 e delle modifiche significative apportate allo stesso, il datore di lavoro di ciascuna impresa esecutrice consulta il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza e gli fornisce eventuali chiarimenti sul contenuto del piano. Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza ha facoltà di formulare proposte al riguardo.

  • Art. 221 SIC – Campo di applicazione

    Art. 221 SIC – Campo di applicazione

    Art. 221 D.Lgs. 81/2008 (SIC) – Campo di applicazione

    In vigore dal 15/05/2008

    1. Il presente capo determina i requisiti minimi per la protezione dei lavoratori contro i rischi per la salute e la sicurezza che derivano, o possono derivare, dagli effetti di agenti chimici presenti sul luogo di lavoro o come risultato di ogni attività lavorativa che comporti la presenza di agenti chimici.

    2. I requisiti individuati dal presente capo si applicano a tutti gli agenti chimici pericolosi che sono presenti sul luogo di lavoro, fatte salve le disposizioni relative agli agenti chimici per i quali valgono provvedimenti di protezione radiologica regolamentati dal decreto legislativo del 17 marzo 1995, n. 230 , e successive modificazioni.

    3. Le disposizioni del presente capo si applicano altresì al trasporto di agenti chimici pericolosi, fatte salve le disposizioni specifiche contenute nei decreti ministeriali 4 settembre 1996, 15 maggio 1997, 28 settembre 1999 e nel decreto legislativo 13 gennaio 1999, n. 41 , nelle disposizioni del codice IMDG del codice IBC e nel codice IGC, quali definite dall’ articolo 2 della direttiva 93/75/CEE, del Consiglio, del 13 settembre 1993 , nelle disposizioni dell’accordo europeo relativo al trasporto internazionale di merci pericolose per vie navigabili interne (ADN) e del regolamento per il trasporto delle sostanze pericolose sul Reno (ADNR), quali incorporate nella normativa comunitaria e nelle istruzioni tecniche per il trasporto sicuro di merci pericolose emanate alla data del 25 maggio

    1998. 4. Le disposizioni del presente capo non si applicano alle attività comportanti esposizione ad amianto che restano disciplinate dalle norme contenute al capo III del presente titolo. Note all’art. 221: – Per il testo del decreto legislativo n. 230 del 1995 , si veda nota all’art.

    180. – Il testo del decreto ministeriale 4 settembre 1996, (Attuazione della direttiva 94/55/CE del Consiglio concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al trasporto di merci pericolose su strada), è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 2 dicembre 1996, n. 282, supplemento ordinario . – Il testo del decreto ministeriale 15 maggio 1997 (Attuazione della direttiva 96/86/CE del Consiglio dell’Unione europea che adegua al progresso tecnico la direttiva 94/55/CE) , è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 4 giugno 1997, n. 128, supplemento ordinario. – Il testo del decreto ministeriale 28 settembre 1999 (Attuazione della direttiva 1999/47/CE della Commissione dell’Unione europea , che adegua per la seconda volta al progresso tecnico la direttiva 94/55/CE) , è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 22 ottobre 1999, n. 249, supplemento ordinario. – Il testo del decreto legislativo 13 gennaio 1999, n. 41 (Attuazione delle direttive 96/49/CE e 96/87/CE relative al trasporto di merci pericolose per ferrovia), è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 27 febbraio 1999, n. 48, supplemento ordinario . – Il testo del’ art. 2 della direttiva 93/75/CEE del 13 settembre 1993 , Direttiva del Consiglio relativa alle condizioni minime necessarie per le navi dirette a porti marittimi della Comunità o che ne escono e che trasportano merci pericolose o inquinanti, è il seguente: «Art.

    2. – Ai fini della presente direttiva si intendono per: a) «operatore»: il proprietario, il noleggiatore, l’imprenditore o l’agente marittimo della nave; b) «nave»: qualsiasi nave da carico, petroliera, chimichiera o gasiera o nave passeggeri diretta ad un porto della Comunità o che ne esce e che trasporta merci pericolose o inquinanti, alla rinfusa o in colli; c) «merci pericolose»: quelle merci classificate nel codice IMDG, inclusi i materiali radioattivi di cui alla raccolta INF; nel capitolo 17 del codice IBC e nel capitolo 19 del codice IGC; d) «merci inquinanti»: – idrocarburi, secondo la definizione della MARPOL, allegato 1, – sostanze liquide nocive, secondo la definizione della MARPOL, allegato 2, – sostanze dannose, secondo la definizione della MARPOL, allegato 3; e) «Marpol 73/78»: la convenzione internazionale del 1973 per la prevenzione dell’inquinamento causato da navi, nella versione modificata dal protocollo del 1978, di volta in volta in vigore; f) «Codice IMDG»: il codice marittimo internazionale per il trasporto delle merci pericolose, di volta in volta vigente; g) «Codice IBC»: il codice internazionale IMO per la costruzione e le dotazioni delle navi adibite al trasporto alla rinfusa di prodotti chimici pericolosi, di volta in volta vigente; h) «Codice IGC»: il codice internazionale IMO per la costruzione e le dotazioni delle navi adibite al trasporto alla rinfusa di gas liquefatti, di volta in volta vigente; i) «raccolta INF»: il corpus delle norme di sicurezza IMO per il trasporto di combustibile nucleare irradiato, di plutonio e di scorie altamente radioattive in fusti a bordo di navi, di volta in volta vigente; j) «risoluzione IMO A.851(20)»: la risoluzione 851(20) dell’Organizzazione marittima internazionale, adottata dall’assemblea nella 20ª sessione il 27 novembre 1997, avente per titolo «General princi-ples for ship reporting systems and ship reporting requirements, including guidelines for reporting incidents involving dangerous goods, harmful substances and/or marine pollutants» (Principi generali dei sistemi di notifica e norme di compilazione delle notifiche, con orientamenti per la notifica di sinistri in cui sono coinvolte merci pericolose, sostanze nocive e/o sostanze inquinanti per l’ambiente marino); k) «autorità competenti»: le autorità e le organizzazioni designate dagli Stati membri ai sensi dell’art. 3; l) «spedizioniere/caricatore»: una persona che ha stipulato un contratto per il trasporto di merci via mare, o la persona nel cui nome o per conto della quale, viene stipulato il contratto.».