Autore: Andrea Marton

  • Art. 246 SIC – (Campo di applicazione)

    Art. 246 SIC – (Campo di applicazione)

    Art. 246 D.Lgs. 81/2008 (SIC) – (Campo di applicazione)

    In vigore dal 15/05/2008

    1. ((Fermo restando quanto previsto dalla legge 27 marzo 1992, n. 257 , le norme del presente decreto si applicano a tutte le attività lavorative, ivi compresi i lavori di manutenzione, ristrutturazione e demolizione, la rimozione dell’amianto o dei materiali contenenti amianto, lo smaltimento e il trattamento dei relativi rifiuti, nonché la bonifica delle aree interessate, l’attività estrattiva o di scavo in pietre verdi, la lotta antincendio o gestione delle emergenze in eventi naturali estremi, nelle quali vi è rischio per la salute dei lavoratori, che deriva o può derivare dall’esposizione all’amianto, durante il lavoro.))

  • Art. 227 SIC – Informazione e formazione per i lavoratori

    Art. 227 SIC – Informazione e formazione per i lavoratori

    Art. 227 D.Lgs. 81/2008 (SIC) – Informazione e formazione per i lavoratori

    In vigore dal 15/05/2008

    1. Fermo restando quanto previsto agli articoli 36 e 37, il datore di lavoro garantisce che i lavoratori o i loro rappresentanti dispongano di: a) dati ottenuti attraverso la valutazione del rischio e ulteriori informazioni ogni qualvolta modifiche importanti sul luogo di lavoro determinino un cambiamento di tali dati; b) informazioni sugli agenti chimici pericolosi presenti sul luogo di lavoro, quali l’identità degli agenti, i rischi per la sicurezza e la salute, i relativi valori limite di esposizione professionale e altre disposizioni normative relative agli agenti; c) formazione ed informazioni su precauzioni ed azioni adeguate da intraprendere per proteggere loro stessi ed altri lavoratori sul luogo di lavoro; (( d) accesso ad ogni scheda dei dati di sicurezza messa a disposizione dal fornitore. ))

    2. Il datore di lavoro assicura che le informazioni siano: a) fornite in modo adeguato al risultato della valutazione del rischio di cui all’articolo

    223. Tali informazioni possono essere costituite da comunicazioni orali o dalla formazione e dall’addestramento individuali con il supporto di informazioni scritte, a seconda della natura e del grado di rischio rivelato dalla valutazione del rischio; b) aggiornate per tener conto del cambiamento delle circostanze.

    3. Laddove i contenitori e le condutture per gli agenti chimici pericolosi utilizzati durante il lavoro non siano contrassegnati da segnali di sicurezza in base a quanto disposto dal titolo V, il datore di lavoro provvede affinchè la natura del contenuto dei contenitori e delle condutture e gli eventuali rischi connessi siano chiaramente identificabili. ((

    4. Il fornitore deve trasmettere ai datori di lavoro tutte le informazioni concernenti gli agenti chimici pericolosi prodotti o forniti secondo quanto stabilito dal regolamento (CE) n. 1907/2006 . ))

  • Art. 3 bis TUF – (Quesiti alle Autorità)

    Art. 3 bis TUF – (Quesiti alle Autorità)

    Art. 3 bis D.Lgs. 58/1998 (TUF) – (Quesiti alle Autorità)

    In vigore dal 01/07/1998

    1. ((La Consob e la Banca d’Italia stabiliscono con regolamento, secondo le rispettive competenze, criteri e modalità di presentazione di richieste volte alla valutazione preventiva, in tempi adeguati, di specifiche situazioni che possano comportare violazioni di disposizioni oggetto della rispettiva vigilanza. Il regolamento di cui al primo periodo individua, altresì, i casi in cui, per finalità di interesse pubblico e con il consenso dell’interessato, sono pubblicati i quesiti e le risposte dell’Autorità e ne stabilisce le relative modalità.))

    2. ((Resta comunque salva la facoltà di Consob e Banca d’Italia di dare seguito alle richieste di cui al comma 1 attraverso orientamenti interpretativi di carattere generale, soggetti a pubblicazione, sulla base di criteri, termini e modalità stabiliti con il regolamento di cui al comma 1.))

  • Art. 52 SIC – Sostegno alla piccola e media impresa, ai rappresentanti dei lavora…

    Art. 52 SIC – Sostegno alla piccola e media impresa, ai rappresentanti dei lavora…

    Art. 52 D.Lgs. 81/2008 (SIC) – Sostegno alla piccola e media impresa, ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza territoriali e alla pariteticità

    In vigore dal 15/05/2008

    1. Presso l’Istituto nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) è costituito il fondo di sostegno alla piccola e media impresa, ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza territoriali e alla pariteticità. Il fondo opera a favore delle realtà in cui la contrattazione nazionale o integrativa non preveda o costituisca, come nel settore edile, sistemi di rappresentanza dei lavoratori e di pariteticità migliorativi o, almeno, di pari livello ed ha quali obiettivi il: a) sostegno ed il finanziamento, in misura non inferiore al cinquanta per cento delle disponibilità del Fondo, delle attività delle rappresentanze dei lavoratori per la sicurezza territoriali, anche con riferimento alla formazione; b) finanziamento della formazione dei datori di lavoro delle piccole e medie imprese, dei piccoli imprenditori di cui all’ articolo 2083 del codice civile , dei lavoratori stagionali del settore agricolo e dei lavoratori autonomi; c) sostegno delle attività degli organismi paritetici.

    2. Il fondo di cui al comma 1 è finanziato: a) da un contributo delle aziende di cui all’articolo 48, comma 3, in misura pari a due ore lavorative annue per ogni lavoratore occupato presso l’azienda ovvero l’unità produttiva calcolate sulla base della retribuzione media giornaliera per il settore industria e convenzionale per il settore agricoltura determinate annualmente per il calcolo del minimale e massimale delle prestazioni economiche erogate dall’INAIL. Il computo dei lavoratori è effettuato in base all’articolo 4 e la giornata lavorativa convenzionale è stabilita in 8 ore; b) LETTERA SOPPRESSA DAL D.LGS. 3 AGOSTO 2009, N.106 ; c) LETTERA SOPPRESSA DAL D.LGS. 3 AGOSTO 2009, N.106 ; d) LETTERA SOPPRESSA DAL D.LGS. 3 AGOSTO 2009, N.106 .

    3. Con decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali e del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, adottato, previa intesa con le associazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, ((entro il 30 giugno 2022)) , sono definiti le modalità di funzionamento e di articolazione settoriale e territoriale del Fondo del fondo di cui al comma 1, i criteri di riparto delle risorse tra le finalità di cui al medesimo comma nonché il relativo procedimento amministrativo e contabile di alimentazione e la composizione e le funzioni del comitato amministratore del fondo.

    3-bis. In fase di prima attuazione il fondo è alimentato con i residui iscritti nel bilancio dell’INAIL delle risorse previste per le finalità di cui all’ articolo 23, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38 .

    4. Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza territoriale redige una relazione annuale sulla attività svolta, da inviare al Fondo.

  • Art. 96 TUE – Accertamento delle violazioni

    Art. 96 TUE – Accertamento delle violazioni

    Art. 96 D.P.R. 380/2001 (TUE) – Accertamento delle violazioni

    In vigore dal 30/06/2003

    febbraio 1974, n. 64, art. 21) 1. I funzionari, gli ufficiali ed agenti indicati all’articolo 103, appena accertato un fatto costituente violazione delle presenti norme, compilano processo verbale trasmettendolo immediatamente al competente ufficio tecnico della regione. 2. Il dirigente dell’ufficio tecnico regionale, previ, occorrendo, ulteriori accertamenti di carattere tecnico, trasmette il processo verbale all’autorità giudiziaria competente con le sue deduzioni.

  • Art. 106 TUE – Esenzione per le opere eseguite dal genio militare

    Art. 106 TUE – Esenzione per le opere eseguite dal genio militare

    Art. 106 D.P.R. 380/2001 (TUE) – Esenzione per le opere eseguite dal genio militare

    In vigore dal 30/06/2003

    33) 1. Per le opere che si eseguono a cura del genio militare l’osservanza delle disposizioni di cui alle sezioni II e III del presente capo è assicurata dall’organo all’uopo individuato dal Ministero della difesa. CAPO V – NORME PER LA SICUREZZA DEGLI IMPIANTI

  • Art. 201 SIC – Valori limite di esposizione e valori d’azione

    Art. 201 SIC – Valori limite di esposizione e valori d’azione

    Art. 201 D.Lgs. 81/2008 (SIC) – Valori limite di esposizione e valori d’azione

    In vigore dal 15/05/2008

    1. Ai fini del presente capo, si definiscono i seguenti valori limite di esposizione e valori di azione. a) per le vibrazioni trasmesse al sistema mano-braccio: 1) il valore limite di esposizione giornaliero, normalizzato a un periodo di riferimento di 8 ore, è fissato a 5 m/s2; mentre su periodi brevi è pari a 20 m/s2; 2) il valore d’azione giornaliero, normalizzato a un periodo di riferimento di 8 ore, che fa scattare l’azione, è fissato a 2,5 m/s2. b) per le vibrazioni trasmesse al corpo intero: 1) il valore limite di esposizione giornaliero, normalizzato a un periodo di riferimento di 8 ore, è fissato a 1,0 m/s2; mentre su periodi brevi è pari a 1,5 m/s2; 2) il valore d’azione giornaliero, normalizzato a un periodo di riferimento di 8 ore, è fissato a 0,5 m/s2.

    2. Nel caso di variabilità del livello di esposizione giornaliero va considerato il livello giornaliero massimo ricorrente.

  • Art. 156 SIC – Verifiche

    Art. 156 SIC – Verifiche

    Art. 156 D.Lgs. 81/2008 (SIC) – Verifiche

    In vigore dal 15/05/2008

    1. Il ((Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali)) , sentita la Commissione consultiva permanente, può stabilire l’obbligo di sottoporre a verifiche ponteggi e attrezzature per costruzioni, stabilendo le modalità e l’organo tecnico incaricato.

  • Art. 54 D.Lgs. 346/1990 – Determinazione della sanzione amministrativa

    Art. 54 D.Lgs. 346/1990 – Determinazione della sanzione amministrativa

    Art. 54 D.Lgs. 346/1990 (Imposta Successioni) – Determinazione della sanzione amministrativa

    In vigore dal 01/01/1991

    1. Nella determinazione della sanzione commisurata all’imposta o alla maggiore imposta, questa è assunta al netto delle riduzioni e delle detrazioni di cui agli articoli 25 e 26. Note: (1) Rubrica modificata dall’art. 1, comma 1, lett. uu), n. 1), DLgs. 18.9.2024 n. 139, pubblicato in G.U. 2.10.2024 n. 231. Ai sensi del successivo art. 9, comma 3, la presente disposizione ha effetto a partire dall’1.1.2025 e si applica agli atti pubblici formati, agli atti giudiziari pubblicati o emanati, alle scritture private autenticate o presentate per la registrazione a partire da tale data, nonché alle successioni aperte e agli atti a titolo gratuito fatti a partire da tale data. Testo precedente: “Determinazione della sanzione pecuniaria”. TITOLO III – Applicazione dell’imposta alle donazioni

  • Art. 7 ter TUF – Poteri ingiuntivi nei confronti degli intermediari nazionali e non UE

    Art. 7 ter TUF – Poteri ingiuntivi nei confronti degli intermediari nazionali e non UE

    Art. 7 ter D.Lgs. 58/1998 (TUF) – Poteri ingiuntivi nei confronti degli intermediari nazionali e non UE

    In vigore dal 01/07/1998

    1. In caso di violazione da parte di Sim, di imprese di paesi terzi ((di gestori autorizzati,)) , di GEFIA non UE autorizzati in Italia e di banche autorizzate alla prestazione di servizi e attività di investimento aventi sede in Italia di obblighi derivanti da disposizioni dell’ordinamento italiano e dell’Unione europea loro applicabili nelle materie del presente decreto, la Banca d’Italia o la Consob, nell’ambito delle rispettive competenze, possono ordinare alle stesse, anche in via cautelare, la cessazione temporanea o permanente di tali irregolarità.

    2. L’autorità di vigilanza che procede, sentita l’altra autorità, vieta ai soggetti indicati nel comma 1 di intraprendere nuove operazioni, nonché imporre ogni altra limitazione riguardante singole tipologie di operazioni, singoli servizi o attività, anche limitatamente a singole succursali o dipendenze dell’ intermediario, quando: a) le violazioni commesse possono pregiudicare gli interessi inerenti agli obiettivi di carattere generale elencati nell’articolo 5, comma 1; b) nei casi di urgenza per la tutela degli interessi degli investitori. (73)

  • Art. 233 SIC – Campo di applicazione

    Art. 233 SIC – Campo di applicazione

    Art. 233 D.Lgs. 81/2008 (SIC) – Campo di applicazione

    In vigore dal 15/05/2008

    1. Fatto salvo quanto previsto per le attività disciplinate dal capo III e per i lavoratori esposti esclusivamente alle radiazioni previste dal trattato che istituisce la Comunità europea dell’energia atomica, le norme del presente titolo si applicano a tutte le attività nelle quali i lavoratori sono o possono essere esposti ((ad agenti cancerogeni, mutageni o a sostanze tossiche per la riproduzione)) a causa della loro attività lavorativa.

  • Art. 49 SIC – Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza di sito produttivo

    Art. 49 SIC – Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza di sito produttivo

    Art. 49 D.Lgs. 81/2008 (SIC) – Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza di sito produttivo

    In vigore dal 15/05/2008

    1. Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza di sito produttivo sono individuati nei seguenti specifici contesti produttivi caratterizzati dalla compresenza di più aziende o cantieri: a) i porti di cui all’ articolo 4, comma 1, lettere b) , c) e d), della legge 28 gennaio 1994, n. 84 , sedi di autorità portuale nonché quelli sede di autorità marittima da individuare con decreto dei Ministri del lavoro e della previdenza sociale e dei trasporti, da adottare entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto; b) centri intermodali di trasporto di cui alla direttiva del Ministro dei trasporti del 18 ottobre 2006, n. 3858 ; c) impianti siderurgici; d) cantieri con almeno 30.000 uomini-giorno, intesa quale entità presunta dei cantieri, rappresentata dalla somma delle giornate lavorative prestate dai lavoratori, anche autonomi, previste per la realizzazione di tutte le opere; e) contesti produttivi con complesse problematiche legate alla interferenza delle lavorazioni e da un numero complessivo di addetti mediamente operanti nell’area superiore a

    500. 2. Nei contesti di cui al comma precedente il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza di sito produttivo è individuato, su loro iniziativa, tra i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza delle aziende operanti nel sito produttivo.

    3. La contrattazione collettiva stabilisce le modalità di individuazione di cui al comma 2, nonché le modalità secondo cui il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza di sito produttivo esercita le attribuzioni di cui all’articolo 50 in tutte le aziende o cantieri del sito produttivo in cui non vi siano rappresentanti per la sicurezza e realizza il coordinamento tra i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza del medesimo sito. Note all’art. 49: – Il testo dell’ art. 4, comma 1, lettera b) , c) e d) della legge 28 gennaio 1994, n. 84 , è il seguente: «Art. 4 (Classificazione dei porti). –

    1. I porti marittimi nazionali sono ripartiti nelle seguenti categorie e classi: a) (omissis); b) categoria II, classe I: porti, o specifiche aree portuali, di rilevanza economica internazionale; c) categoria II, classe II: porti, o specifiche aree portuali, di rilevanza economica nazionale; d) categoria II, classe III: porti, o specifiche aree portuali, di rilevanza economica regionale e interregionale;».