Autore: Andrea Marton

  • Art. 16 TUF – Sospensione del diritto di voto e degli altri diritti, obbligo di a…

    Art. 16 TUF – Sospensione del diritto di voto e degli altri diritti, obbligo di a…

    Art. 16 D.Lgs. 58/1998 (TUF) – Sospensione del diritto di voto e degli altri diritti, obbligo di alienazione

    In vigore dal 01/07/1998

    1. Il diritto di voto e gli altri diritti, che consentono di influire sulla società, inerenti alle partecipazioni eccedenti le soglie stabilite dall’articolo 15, comma 1, non possono essere esercitati quando non siano state effettuate le comunicazioni previste dall’articolo 15, quando sia intervenuto il divieto della Banca d’Italia o non sia ancora decorso il termine entro il quale la Banca d’Italia può vietare l’acquisizione o quando sia scaduto il termine massimo eventualmente fissato ai sensi dell’articolo 15, comma

    2. 2. La Banca d’Italia, anche su proposta della CONSOB, può in ogni momento sospendere il diritto di voto e gli altri diritti, che consentono di influire sulla società, anche derivanti da un contratto o da una clausola statutaria, inerenti a una partecipazione qualificata in una SIM ((o in un gestore autorizzato)) , quando vengono meno o si modificano i presupposti e le condizioni previsti dall’articolo 15, comma

    2. 3. In caso di inosservanza dei divieti previsti dai commi 1 e 2, si applica l’articolo 14, commi 6 e

    7. 4. La Banca d’Italia può fissare un termine entro il quale devono essere alienate le partecipazioni eccedenti le soglie stabilite dall’articolo 15, comma 1, quando non siano state effettuate le comunicazioni preventive previste dall’articolo 15, quando, ai sensi dell’articolo 15, comma 2, sia intervenuto il divieto della Banca d’Italia o sia scaduto il termine massimo per l’acquisizione eventualmente fissato, oppure quando, ai sensi del comma 2, sia disposta la sospensione dei diritti di voto e degli altri diritti che consentono di influire sulla società.

    4-bis. Non possono essere esercitati i diritti derivanti dai contratti o dalle clausole statutarie quando non siano state effettuate le comunicazioni previste dall’articolo 15, quando sia intervenuto il divieto della Banca d’Italia o non sia ancora decorso il termine entro il quale il divieto può intervenire, oppure quando sia scaduto il termine massimo eventualmente fissato ai sensi dell’articolo 15, comma 2.

  • Art. 197 SIC – Deroghe

    Art. 197 SIC – Deroghe

    Art. 197 D.Lgs. 81/2008 (SIC) – Deroghe

    In vigore dal 15/05/2008

    1. Il datore di lavoro può richiedere deroghe all’uso dei dispositivi di protezione individuale e al rispetto del valore limite di esposizione, quando, per la natura del lavoro, l’utilizzazione di tali dispositivi potrebbe comportare rischi per la salute e sicurezza dei lavoratori maggiori rispetto a quanto accadrebbe senza la loro utilizzazione.

    2. Le deroghe di cui al comma 1 sono concesse, sentite le parti sociali, per un periodo massimo di quattro anni dall’organo di vigilanza territorialmente competente che provvede anche a darne comunicazione, specificando le ragioni e le circostanze che hanno consentito la concessione delle stesse, al ((Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali)) . Le circostanze che giustificano le deroghe di cui al comma 1 sono riesaminate ogni quattro anni e, in caso di venire meno dei relativi presupposti, riprende immediata applicazione la disciplina regolare.

    3. La concessione delle deroghe di cui al comma 2 è condizionata dall’intensificazione della sorveglianza sanitaria e da condizioni che garantiscano, tenuto conto delle particolari circostanze, che i rischi derivanti siano ridotti al minimo. Il datore di lavoro assicura l’intensificazione della sorveglianza sanitaria ed il rispetto delle condizioni indicate nelle deroghe.

    4. Il ((Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali)) trasmette ogni quattro anni alla Commissione della Unione europea un prospetto globale e motivato delle deroghe concesse ai sensi del presente articolo.

  • Art. 135 SIC – Marchio del fabbricante

    Art. 135 SIC – Marchio del fabbricante

    Art. 135 D.Lgs. 81/2008 (SIC) – Marchio del fabbricante

    In vigore dal 15/05/2008

    1. Gli elementi dei ponteggi devono portare impressi, a rilievo o ad incisione, e comunque in modo visibile ed indelebile il marchio del fabbricante.

  • Art. 102 SIC – Consultazione dei rappresentanti per la sicurezza

    Art. 102 SIC – Consultazione dei rappresentanti per la sicurezza

    Art. 102 D.Lgs. 81/2008 (SIC) – Consultazione dei rappresentanti per la sicurezza

    In vigore dal 15/05/2008

    1. Prima dell’accettazione del piano di sicurezza e di coordinamento di cui all’articolo 100 e delle modifiche significative apportate allo stesso, il datore di lavoro di ciascuna impresa esecutrice consulta il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza e gli fornisce eventuali chiarimenti sul contenuto del piano. Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza ha facoltà di formulare proposte al riguardo.

  • Art. 221 SIC – Campo di applicazione

    Art. 221 SIC – Campo di applicazione

    Art. 221 D.Lgs. 81/2008 (SIC) – Campo di applicazione

    In vigore dal 15/05/2008

    1. Il presente capo determina i requisiti minimi per la protezione dei lavoratori contro i rischi per la salute e la sicurezza che derivano, o possono derivare, dagli effetti di agenti chimici presenti sul luogo di lavoro o come risultato di ogni attività lavorativa che comporti la presenza di agenti chimici.

    2. I requisiti individuati dal presente capo si applicano a tutti gli agenti chimici pericolosi che sono presenti sul luogo di lavoro, fatte salve le disposizioni relative agli agenti chimici per i quali valgono provvedimenti di protezione radiologica regolamentati dal decreto legislativo del 17 marzo 1995, n. 230 , e successive modificazioni.

    3. Le disposizioni del presente capo si applicano altresì al trasporto di agenti chimici pericolosi, fatte salve le disposizioni specifiche contenute nei decreti ministeriali 4 settembre 1996, 15 maggio 1997, 28 settembre 1999 e nel decreto legislativo 13 gennaio 1999, n. 41 , nelle disposizioni del codice IMDG del codice IBC e nel codice IGC, quali definite dall’ articolo 2 della direttiva 93/75/CEE, del Consiglio, del 13 settembre 1993 , nelle disposizioni dell’accordo europeo relativo al trasporto internazionale di merci pericolose per vie navigabili interne (ADN) e del regolamento per il trasporto delle sostanze pericolose sul Reno (ADNR), quali incorporate nella normativa comunitaria e nelle istruzioni tecniche per il trasporto sicuro di merci pericolose emanate alla data del 25 maggio

    1998. 4. Le disposizioni del presente capo non si applicano alle attività comportanti esposizione ad amianto che restano disciplinate dalle norme contenute al capo III del presente titolo. Note all’art. 221: – Per il testo del decreto legislativo n. 230 del 1995 , si veda nota all’art.

    180. – Il testo del decreto ministeriale 4 settembre 1996, (Attuazione della direttiva 94/55/CE del Consiglio concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al trasporto di merci pericolose su strada), è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 2 dicembre 1996, n. 282, supplemento ordinario . – Il testo del decreto ministeriale 15 maggio 1997 (Attuazione della direttiva 96/86/CE del Consiglio dell’Unione europea che adegua al progresso tecnico la direttiva 94/55/CE) , è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 4 giugno 1997, n. 128, supplemento ordinario. – Il testo del decreto ministeriale 28 settembre 1999 (Attuazione della direttiva 1999/47/CE della Commissione dell’Unione europea , che adegua per la seconda volta al progresso tecnico la direttiva 94/55/CE) , è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 22 ottobre 1999, n. 249, supplemento ordinario. – Il testo del decreto legislativo 13 gennaio 1999, n. 41 (Attuazione delle direttive 96/49/CE e 96/87/CE relative al trasporto di merci pericolose per ferrovia), è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 27 febbraio 1999, n. 48, supplemento ordinario . – Il testo del’ art. 2 della direttiva 93/75/CEE del 13 settembre 1993 , Direttiva del Consiglio relativa alle condizioni minime necessarie per le navi dirette a porti marittimi della Comunità o che ne escono e che trasportano merci pericolose o inquinanti, è il seguente: «Art.

    2. – Ai fini della presente direttiva si intendono per: a) «operatore»: il proprietario, il noleggiatore, l’imprenditore o l’agente marittimo della nave; b) «nave»: qualsiasi nave da carico, petroliera, chimichiera o gasiera o nave passeggeri diretta ad un porto della Comunità o che ne esce e che trasporta merci pericolose o inquinanti, alla rinfusa o in colli; c) «merci pericolose»: quelle merci classificate nel codice IMDG, inclusi i materiali radioattivi di cui alla raccolta INF; nel capitolo 17 del codice IBC e nel capitolo 19 del codice IGC; d) «merci inquinanti»: – idrocarburi, secondo la definizione della MARPOL, allegato 1, – sostanze liquide nocive, secondo la definizione della MARPOL, allegato 2, – sostanze dannose, secondo la definizione della MARPOL, allegato 3; e) «Marpol 73/78»: la convenzione internazionale del 1973 per la prevenzione dell’inquinamento causato da navi, nella versione modificata dal protocollo del 1978, di volta in volta in vigore; f) «Codice IMDG»: il codice marittimo internazionale per il trasporto delle merci pericolose, di volta in volta vigente; g) «Codice IBC»: il codice internazionale IMO per la costruzione e le dotazioni delle navi adibite al trasporto alla rinfusa di prodotti chimici pericolosi, di volta in volta vigente; h) «Codice IGC»: il codice internazionale IMO per la costruzione e le dotazioni delle navi adibite al trasporto alla rinfusa di gas liquefatti, di volta in volta vigente; i) «raccolta INF»: il corpus delle norme di sicurezza IMO per il trasporto di combustibile nucleare irradiato, di plutonio e di scorie altamente radioattive in fusti a bordo di navi, di volta in volta vigente; j) «risoluzione IMO A.851(20)»: la risoluzione 851(20) dell’Organizzazione marittima internazionale, adottata dall’assemblea nella 20ª sessione il 27 novembre 1997, avente per titolo «General princi-ples for ship reporting systems and ship reporting requirements, including guidelines for reporting incidents involving dangerous goods, harmful substances and/or marine pollutants» (Principi generali dei sistemi di notifica e norme di compilazione delle notifiche, con orientamenti per la notifica di sinistri in cui sono coinvolte merci pericolose, sostanze nocive e/o sostanze inquinanti per l’ambiente marino); k) «autorità competenti»: le autorità e le organizzazioni designate dagli Stati membri ai sensi dell’art. 3; l) «spedizioniere/caricatore»: una persona che ha stipulato un contratto per il trasporto di merci via mare, o la persona nel cui nome o per conto della quale, viene stipulato il contratto.».

  • Art. 210 bis SIC – (Informazione e formazione dei lavoratori e dei rappresentanti dei…

    Art. 210 bis SIC – (Informazione e formazione dei lavoratori e dei rappresentanti dei…

    Art. 210 bis D.Lgs. 81/2008 (SIC) – (Informazione e formazione dei lavoratori e dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza)

    In vigore dal 15/05/2008

    ((

    1. Ai sensi di quanto previsto all’articolo 184, comma 1, lettera b), il datore di lavoro garantisce, inoltre, che i lavoratori che potrebbero essere esposti ai rischi derivanti dai campi elettromagnetici sul luogo di lavoro e i loro rappresentanti ricevano le informazioni e la formazione necessarie in relazione al risultato della valutazione dei rischi con particolare riguardo: a) agli eventuali effetti indiretti dell’esposizione; b) alla possibilità di sensazioni e sintomi transitori dovuti a effetti sul sistema nervoso centrale o periferico; c) alla possibilità di rischi specifici nei confronti di lavoratori appartenenti a gruppi particolarmente sensibili al rischio, quali i soggetti portatori di dispositivi medici o di protesi metalliche e le lavoratrici in stato di gravidanza. ))

  • Art. 57 SIC – (Sanzioni per i progettisti, i fabbricanti, i fornitori e gli insta…

    Art. 57 SIC – (Sanzioni per i progettisti, i fabbricanti, i fornitori e gli insta…

    Art. 57 D.Lgs. 81/2008 (SIC) – (Sanzioni per i progettisti, i fabbricanti, i fornitori e gli installatori)

    In vigore dal 15/05/2008

    ((

    1. I proggettisti che violano il rispetto dell’articolo 22 sono puniti con l’arresto fino a sei mesi o con l’ammenda da 1.500 a 6.000 euro.

    2. I fabbricanti e i fornitori che violano il disposto dell’articolo 23 sono puniti con l’arresto da tre a sei mesi o con l’ammenda da 10.000 a 40.000 euro.

    3. Gli installatori che violano il disposto dell’articolo 24 sono puniti con l’arresto fino a tre mesi o con l’ammenda da 1.200 a 5.200 euro. ))

  • Art. 118 SIC – Splateamento e sbancamento

    Art. 118 SIC – Splateamento e sbancamento

    Art. 118 D.Lgs. 81/2008 (SIC) – Splateamento e sbancamento

    In vigore dal 15/05/2008

    1. Nei lavori di splateamento o sbancamento ((se previsto l’accesso di lavoratori,)) le pareti delle fronti di attacco devono avere una inclinazione o un tracciato tali, in relazione alla natura del terreno, da impedire franamenti. Quando la parete del fronte di attacco supera l’altezza di m 1,50, è vietato il sistema di scavo manuale per scalzamento alla base e conseguente franamento della parete.

    2. Quando per la particolare natura del terreno o per causa di piogge, di infiltrazione, di gelo o disgelo, o per altri motivi, siano da temere frane o scoscendimenti, deve essere provveduto all’armatura o al consolidamento del terreno.

    3. Nei lavori di escavazione con mezzi meccanici deve essere vietata la presenza degli operai nel campo di azione dell’escavatore e sul ciglio del fronte di attacco.

    4. Il posto di manovra dell’addetto all’escavatore, quando questo non sia munito di cabina metallica, deve essere protetto con solido riparo.

    5. Ai lavoratori deve essere fatto esplicito divieto di avvicinarsi alla base della parete di attacco e, in quanto necessario in relazione all’altezza dello scavo o alle condizioni di accessibilità del ciglio della platea superiore, la zona superiore di pericolo deve essere almeno delimitata mediante opportune segnalazioni spostabili col proseguire dello scavo.

  • Art. 306 Codice Civile: Revoca per indegnità dell’adottato

    Art. 306 Codice Civile: Revoca per indegnità dell’adottato

    Art. 306 c.c. – Revoca per indegnità dell’adottato

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    La revoca dell’adozione può essere pronunziata dal tribunale su domanda dell’adottante, quando l’adottato abbia attentato alla vita di lui o del suo coniuge, dei suoi discendenti o ascendenti, ovvero si sia reso colpevole verso loro di delitto punibile con pena restrittiva della libertà personale non inferiore nel minimo a tre anni.

    Se l’adottante muore in conseguenza dell’attentato, la revoca dell’adozione può essere chiesta da coloro ai quali si devolverebbe l’eredità in mancanza dell’adottato e dei suoi discendenti.

  • Art. 111 TUE – [Misure di semplificazione per il collaudo degli impianti installati]

    Art. 111 TUE – [Misure di semplificazione per il collaudo degli impianti installati]

    Art. 111 D.P.R. 380/2001 (TUE) – [Misure di semplificazione per il collaudo degli impianti installati]

    In vigore dal 30/06/2003

    […] Note: (1) Articolo abrogato dall’art. 3, comma 1, DL 28.12.2006 n. 300, convertito, con modificazioni, dalla L. 26.2.2007 n. 17, a decorrere dal 27.3.2008, data di entrata in vigore del regolamento di cui al DM 22.1.2008 n. 37, emanato in attuazione dell’art. 11-quaterdecies, comma 13, DL 30.9.2005 n. 203, convertito, con modificazioni, dalla L. 2.12.2005 n. 248. Testo precedente: “Art. 111 [Misure di semplificazione per il collaudo degli impianti installati]. – 1. Nel caso in cui la normativa vigente richieda il certificato di collaudo degli impianti installati il committente è esonerato dall’obbligo di presentazione dei progetti degli impianti di cui ai commi 1, lettere a), b), c), e) e g), e 2 dell’articolo 107 se, prima dell’inizio dei lavori, dichiari di volere effettuare il collaudo degli impianti con le modalità previste dal comma 2. 2. Il collaudo degli impianti può essere effettuato a cura di professionisti abilitati, non intervenuti in alcun modo nella progettazione, direzione ed esecuzione dell’opera, i quali attestano che i lavori realizzati DPR 6.6.2001 n. 380 – Art. 112-116 76 sono conformi ai progetti approvati e alla normativa vigente in materia. In questo caso la certificazione redatta viene trasmessa allo sportello unico a cura del direttore dei lavori. 3. Resta salvo il potere dell’amministrazione di procedere all’effettuazione dei controlli successivi e di applicare, in caso di falsità delle attestazioni, le sanzioni previste dalla normativa vigente.“.

  • Art. 261 SIC – (Patologie da amianto)

    Art. 261 SIC – (Patologie da amianto)

    Art. 261 D.Lgs. 81/2008 (SIC) – (Patologie da amianto)

    In vigore dal 15/05/2008

    1. ((In tutti i casi di malattia professionale correlati all’amianto con diagnosi medica di patologie di cui all’allegato XLIII-ter trovano applicazione le disposizioni contenute nell’articolo 244, comma 3.))

  • Art. 3 TUF – Provvedimenti

    Art. 3 TUF – Provvedimenti

    Art. 3 D.Lgs. 58/1998 (TUF) – Provvedimenti

    In vigore dal 01/07/1998

    1. I regolamenti ministeriali previsti dal presente decreto sono adottati ai sensi dell’ articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 .

    2. La Banca d’Italia e la CONSOB stabiliscono i termini e le procedure per l’adozione degli atti e dei provvedimenti di propria competenza.

    3. I regolamenti e i provvedimenti di carattere generale della Banca d’Italia e della Consob sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale. Gli altri provvedimenti rilevanti relativi ai soggetti sottoposti a vigilanza sono pubblicati nel sito internet della Banca d’Italia o della Consob. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dell’articolo

    195-bis. (73)

    3-bis. ((La Banca d’Italia e la Consob realizzano archivi informatici delle disposizioni, anche regolamentari, e degli orientamenti nelle materie di cui al presente decreto, agevolmente accessibili al pubblico e con collegamento informatico diretto alle relative fonti normative e orientamenti dell’Unione europea.))

    3-ter. ((Se non diversamente disposto, i termini per lo svolgimento dei procedimenti, stabiliti dal presente decreto o dalle relative disposizioni attuative, si computano secondo il calendario comune.))

    3-quater. ((Ai fini dell’applicazione delle disposizioni del presente decreto, la Banca d’Italia e la Consob, secondo le rispettive competenze, individuano con regolamento, se del caso congiunto ove sia prevista la partecipazione delle due Autorità: a) ipotesi di semplificazione dei procedimenti allo scopo di contenere gli oneri in capo ai soggetti vigilati; b) fattispecie e criteri al ricorrere dei quali si applicano termini procedimentali abbreviati, anche su istanza degli interessati subordinatamente alla completezza della documentazione presentata, alla tempestività dell’invio di eventuali integrazioni e al ricorrere di presupposti di motivata rilevante urgenza.))

    4. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 27 MARZO 2026, N. 47 )) .