Autore: Andrea Marton

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Andrea Marton

Dottore in Economia e Finanza · Divulgatore giuridico e fiscale

Cura Legge in Chiaro: la spiegazione in linguaggio chiaro dei testi normativi italiani, dal TUIR al Codice Civile, dai contratti collettivi alla Legge di Bilancio, sempre a partire dalle fonti ufficiali.

Metodo editoriale

  • Ogni scheda parte dal testo vigente pubblicato su Normattiva, non da rielaborazioni di terzi.
  • Le tabelle retributive CCNL sono ricostruite dai PDF ARAN e dai testi contrattuali depositati dalle parti firmatarie.
  • Vigenze e rinnovi sono verificati alla fonte e riportati con la data della verifica: quando un contratto viene rinnovato, le schede collegate vengono corrette.
  • Importi, aliquote e scadenze sono verificati sulle fonti primarie indicate in fondo a ogni scheda, con la data della verifica.
  • Gli errori segnalati vengono corretti e la correzione resta visibile nella pagina.

Fonti consultateNormattiva · Gazzetta Ufficiale · ARAN · Agenzia delle Entrate · INPS · INAIL · Banca d’Italia

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I contenuti pubblicati hanno finalità esclusivamente informativa e divulgativa: non costituiscono consulenza professionale e non sostituiscono il parere di un professionista abilitato. Per la valutazione del caso concreto occorre sempre rivolgersi a un professionista.

  • Art. 43 Accertamento – Termine per l’accertamento

    Art. 43 Accertamento – Termine per l’accertamento

    Art. 43 D.P.R. 600/1973 (Accertamento) – Termine per l’accertamento (1) (2) (3) (4)

    In vigore dal 1/1/1974

    1. Gli avvisi di accertamento devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione. (5) (6) 2. Nei casi di omessa presentazione della dichiarazione o di presentazione di dichiarazione nulla l’avviso di accertamento può essere notificato entro il 31 dicembre del settimo anno successivo a quello in cui la dichiarazione avrebbe dovuto essere presentata. (5) 2 bis. Gli avvisi di accertamento aventi ad oggetto il recupero delle somme relative a misure di natura fiscale che costituiscono aiuti di Stato e aiuti de minimis non subordinati all’emanazione di provvedimenti di concessione ovvero subordinati all’emanazione di provvedimenti di concessione o di autorizzazione alla fruizione comunque denominati, il cui importo non è determinabile nei predetti provvedimenti, ma solo a seguito della presentazione della dichiarazione resa a fini fiscali nella quale sono dichiarati, di cui all’articolo 10 del decreto del Ministro dello sviluppo economico 31 maggio 2017, n. 115, devono essere notificati a pena di decadenza entro il 31 dicembre dell’ottavo anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione. (7) 3. Fino alla scadenza del termine stabilito nei commi precedenti l’accertamento può essere integrato o modificato in aumento mediante la notificazione di nuovi avvisi, in base alla sopravvenuta conoscenza di nuovi elementi da parte dell’Agenzia delle entrate. Nell’avviso devono essere specificamente indicati, a pena di nullità, i nuovi elementi e gli atti o fatti attraverso i quali sono venuti a conoscenza dell’ufficio delle imposte. Note: (1) Articolo sostituito dall’art. 1, comma 131, L. 28.12.2015 n. 208, pubblicata in G.U. 30.12.2015 n. 302, S.O. n. 70, in vigore dall’1.1.2016. Testo precedente: “Art. 43 (Termine per l’accertamento). – Gli avvisi di accertamento devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quarto anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione. Nei casi di omessa presentazione della dichiarazione o di presentazione di dichiarazione nulla ai sensi delle disposizioni del Titolo I, l’avviso di accertamento può essere notificato fino al 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione avrebbe dovuto essere presentata. In caso di violazione che comporta obbligo di denuncia ai sensi dell’articolo 331 del codice di procedura penale per uno dei reati previsti dal decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, i termini di cui ai commi precedenti sono raddoppiati relativamente al periodo di imposta in cui è stata commessa la violazione. Il raddoppio non opera qualora la denuncia da parte dell’Amministrazione finanziaria, in cui è ricompresa la Guardia di finanza, sia presentata o trasmessa oltre la scadenza ordinaria dei termini di cui ai commi precedenti. Fino alla scadenza del termine stabilito nei commi precedenti l’accertamento può essere integrato o modificato in aumento mediante la notificazione di nuovi avvisi, in base alla sopravvenuta conoscenza di nuovi elementi. Nell’avviso devono essere specificatamente indicati, a pena di nullità, i nuovi elementi e gli atti o fatti attraverso i quali sono venuti a conoscenza dell’ufficio delle imposte.”. Per le precedenti modifiche si vedano: – l’art. 2, comma 1, DLgs. 5.8.2015 n. 128, pubblicato in G.U. 18.8.2015 n. 190; – l’art. 37, comma 24, DL 4.7.2006 n. 223, convertito, con modificazioni, dalla L. 4.8.2006 n. 248; – l’art. 15, comma 1, DLgs. 9.7.1997 n. 241, pubblicato in G.U. 28.7.1997 n. 174. (2) Ai sensi dell’art. 5-septies, comma 4, DL 16.10.2017 n. 148, convertito, con modificazioni, dalla L. 4.12.2017 n. 172., “Anche in deroga all’articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, i termini di cui all’articolo 43 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, all’articolo 57 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e all’articolo 20, comma 1, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, che scadono a decorrere dal 1º gennaio 2018, sono fissati al 30 giugno 2020 limitatamente alle somme e alle attività oggetto della procedura di regolarizzazione ai sensi del presente articolo”. (3) Ai sensi dell’art. 1, comma 9, DL 23.10.2018 n. 119, convertito con modificazioni dalla L. 17.12.2018 n. 136, “In deroga all’articolo 3, comma 1, della legge 27 luglio 2000, n. 212, con riferimento ai periodi di imposta fino al 31 dicembre 2015, oggetto dei processi verbali di constatazione di cui al comma 1, i termini di cui all’articolo 43 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, all’articolo 57 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 e all’articolo 20, comma 1, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, sono prorogati di due anni.“. (4) Ai sensi dell’art. 2-quater comma 14 primo periodo, DL 9.8.2024 n. 113, convertito, con modificazioni, dalla L. 7.10.2024 n. 143, i termini di decadenza per l’accertamento sono prorogati al 31 dicembre 2027 per le annualità oggetto del regime di ravvedimento. Ai sensi del secondo periodo del medesimo comma 14, i termini di decadenza per l’accertamento in scadenza il 31.12.2024 sono prorogati al 31.12.2025 per i soggetti a cui si applicano gli indici sintetici di affidabilità fiscale che aderiscono al concordato preventivo biennale. (5) Ai sensi dell’art. 1, comma 132, la disposizione di cui al presente comma si applica agli avvisi relativi al periodo d’imposta in corso alla data del 31.12.2016 e ai periodi successivi. Per i periodi d’imposta precedenti, gli avvisi di accertamento devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quarto anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione ovvero, nei casi di omessa presentazione della dichiarazione o di dichiarazione nulla, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione avrebbe dovuto essere presentata. Tuttavia, in caso di violazione che comporta obbligo di denuncia ai sensi dell’art. 331 c.p.p. per alcuno dei reati previsti dal DLgs. 10.3.2000 n. 74, i termini di cui al periodo precedente sono raddoppiati relativamente al periodo d’imposta in cui è stata commessa la violazione; il raddoppio non opera qualora la denuncia da parte dell’Amministrazione finanziaria, in cui è ricompresa la Guardia di finanza, sia presentata o trasmessa oltre la scadenza ordinaria dei termini di cui al primo periodo. (6) Il termine di decadenza di cui al presente comma è ridotto di due anni ai sensi dell’art. 3, comma 1, DLgs. 5.8.2015 n. 127, pubblicato in G.U. 18.8.2015 n. 190, come da ultimo modificato dall’art. 1, comma 909, lett. c), L. 27.12.2017 n. 205, pubblicata in G.U. 29.12.2017 DPR 29.9.1973 n. 600 – Art. 44 66 n. 302, S.O. n. 62. La riduzione si applica solo per i soggetti passivi di cui all’articolo 1 che garantiscono, nei modi stabiliti con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, la tracciabilità dei pagamenti ricevuti ed effettuati relativi ad operazioni di ammontare superiore a euro 500. La riduzione non si applica, in ogni caso, ai soggetti che effettuano anche operazioni di cui all’articolo 22 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, salvo che abbiano esercitato l’opzione di cui all’articolo 2, comma 1, del DLgs. 5.8.2015 n. 127. (7) Comma inserito dall’art. 23, comma 1, lett. b), DLgs. 12.6.2025 n. 81, pubblicato in G.U. 12.6.2025 n. 134.

  • Art. 42 Accertamento – Avviso di accertamento

    Art. 42 Accertamento – Avviso di accertamento

    Art. 42 D.P.R. 600/1973 (Accertamento) – Avviso di accertamento

    In vigore dal 1/1/1974

    Gli accertamenti in rettifica e gli accertamenti d’ufficio sono portati a conoscenza dei contribuenti mediante la notificazione di avvisi sottoscritti dal capo dell’ufficio o da altro impiegato della carriera direttiva da lui delegato. L’avviso di accertamento deve recare l’indicazione dell’imponibile o degli imponibili accertati, delle aliquote applicate e delle imposte liquidate, al lordo e al netto delle detrazioni, delle ritenute di acconto e dei crediti d’imposta, e deve essere motivato in relazione ai presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che lo hanno determinato e in relazione (1) a quanto stabilito dalle disposizioni di cui ai precedenti articoli che sono state applicate, con distinto riferimento ai singoli redditi delle varie categorie e con la specifica indicazione dei fatti e delle circostanze che giustificano il ricorso a metodi induttivi o sintetici e delle ragioni del mancato riconoscimento di deduzioni e detrazioni. Se la motivazione fa riferimento ad un altro atto non conosciuto né ricevuto dal contribuente, questo deve essere allegato all’atto che lo richiama salvo che quest’ultimo non ne riproduca il contenuto essenziale. (2) L’accertamento è nullo se l’avviso non reca la sottoscrizione, le indicazioni, la motivazione di cui al presente articolo e ad esso non è allegata la documentazione di cui all’ultimo periodo del secondo comma. (3) Fatte salve le previsioni di cui all’articolo 40-bis del presente decreto, sono computate in diminuzione dei maggiori imponibili di cui al secondo comma le perdite relative al periodo d’imposta oggetto di accertamento, fino a concorrenza del loro importo. Dai maggiori imponibili che residuano dall’eventuale computo in diminuzione di cui al periodo precedente, il contribuente ha facoltà di chiedere che siano computate in diminuzione le perdite pregresse non utilizzate, fino a concorrenza del loro importo. A tal fine, il contribuente deve presentare un’apposita istanza all’ufficio competente all’emissione dell’avviso di accertamento di cui al secondo comma, entro il termine di proposizione del ricorso. (4) In tale caso il termine per l’impugnazione dell’atto è sospeso per un periodo di sessanta giorni. L’ufficio procede al ricalcolo dell’eventuale maggiore imposta dovuta, degli interessi e delle sanzioni correlate, e comunica l’esito al contribuente, entro sessanta giorni dalla presentazione dell’istanza. Ai fini del presente comma per perdite pregresse devono intendersi quelle che erano utilizzabili alla data di chiusura del periodo d’imposta oggetto di accertamento ai sensi dell’articolo 8 e dell’articolo 84 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. (5) Note: (1) Le parole “ai presupposti di fatto … e in relazione” sono state inserite dall’art. 1, comma 1, lett. c), DLgs. 26.1.2001 n. 32, pubblicato in G.U. 5.3.2001 n. 53. (2) Periodo inserito dall’art. 1, comma 1, lett. c), n. 1, DLgs. 26.1.2001 n. 32, pubblicato in G.U. 5.3.2001 n. 53. (3) Le parole “, la motivazione … periodo del secondo comma” sono state sostituite alle precedenti “e la motivazione di cui al presente articolo” dall’art. 1, comma 1, lett. c), n. 2, DLgs. 26.1.2001 n. 32, pubblicato in G.U. 5.3.2001 n. 53. (4) Sui veda il Provvedimento Agenzia Entrate 8.4.2016 n. 51240. (5) Comma inserito dall’art. 25, comma 1, DLgs. 24.9.2015 n. 158, pubblicato in G.U. 7.10.2015 n. 233, S.O. n. 55. Ai sensi del comma 5 dell’art. 25, la disposizione entra in vigore l’1.1.2016, con riferimento DPR 29.9.1973 n. 600 – Art. 43 65 ai periodi di imposta per i quali, alla predetta data, sono ancora pendenti i termini di cui all’articolo 43 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.

  • Art. 41 ter Accertamento – Accertamento dei redditi di fabbricati

    Art. 41 ter Accertamento – Accertamento dei redditi di fabbricati

    Art. 41 ter D.P.R. 600/1973 (Accertamento) – Accertamento dei redditi di fabbricati (1)

    In vigore dal 1/1/1974

    1. Le disposizioni di cui agli articoli 32, primo comma, numero 7), 38, 40 e 41-bis non si applicano con riferimento ai redditi di fabbricati derivanti da locazione dichiarati in misura non inferiore ad un importo corrispondente al maggiore tra il canone di locazione risultante dal contratto ridotto del 15 per cento e il 10 per cento del valore dell’immobile. 2. In caso di omessa registrazione del contratto di locazione di immobili, si presume, salva documentata prova contraria, l’esistenza del rapporto di locazione anche per i quattro periodi d’imposta antecedenti quello nel corso del quale è accertato il rapporto stesso; ai fini della determinazione del reddito si presume, quale importo del canone, il 10 per cento del valore dell’immobile. 3. Ai fini di cui ai commi 1 e 2, il valore dell’immobile è determinato ai sensi dell’articolo 52, comma 4, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, e successive modificazioni. Note: (1) Articolo inserito dall’art. 1, comma 342, L. 30.12.2004 n. 311, pubblicata in G.U. 31.12.2004 n. 306, S.O. n. 192.

  • Art. 41 bis Accertamento – Accertamento parziale

    Art. 41 bis Accertamento – Accertamento parziale

    Art. 41 bis D.P.R. 600/1973 (Accertamento) – Accertamento parziale

    In vigore dal 1/1/1974

    1. Senza pregiudizio dell’ulteriore azione accertatrice nei termini stabiliti dall’articolo 43, i competenti uffici dell’Agenzia delle entrate, qualora dalle attività istruttorie di cui all’articolo 32, primo comma, numeri da 1) a 4), (1) nonché dalle segnalazioni effettuati dalla Direzione centrale accertamento, da una Direzione regionale ovvero da un ufficio della medesima Agenzia ovvero di altre agenzie fiscali (2), dalla Guardia di finanza o da pubbliche amministrazioni ed enti pubblici oppure dai dati in possesso dell’anagrafe tributaria, risultino elementi che consentono di stabilire l’esistenza di un reddito non dichiarato o il maggiore ammontare di un reddito parzialmente dichiarato, che avrebbe dovuto concorrere a formare il reddito imponibile, compresi i redditi da partecipazioni in società, associazioni ed imprese di cui all’articolo 5 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, o l’esistenza di deduzioni, esenzioni ed agevolazioni in tutto o in parte non spettanti, nonchè l’esistenza di imposte o di maggiori imposte non versate, escluse le ipotesi di cui agli articoli 36-bis e 36-ter (3), possono limitarsi ad accertare, in base agli elementi predetti, il reddito o il maggior reddito imponibili, ovvero la maggiore imposta da versare, anche avvalendosi delle procedure previste dal decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218. (4) Non si applica la disposizione dell’articolo 44. 2. […] (5) Note: (1) Le parole “dalle attività istruttorie di cui all’articolo 32, primo comma, numeri da 1) a 4),“ sono state sostituite alle precedenti “dagli accessi, ispezioni o verifiche” dall’art. 1, comma 17, L. 13.12.2010 n. 220, pubblicata in G.U. 21.12.2010 n. 297, S.O. n. 281. (2) Le parole da “i competenti uffici dell’Agenzia delle entrate” a “della medesima Agenzia ovvero di altre agenzie fiscali” sono state sostituite alle precedenti “gli uffici delle imposte, qualora, dalle segnalazioni effettuate dal Centro informativo delle imposte dirette” dall’art. 1, comma 405, lett. a), L. 30.12.2004 n. 311, pubblicata in G.U. 31.12.2004 n. 306, S.O. n. 192. (3) Le parole da “nonché l’esistenza di imposte” a “di cui agli articoli 36-bis e 36-ter,“ sono state inserite dall’art. 1, comma 405, lett. b), L. 30.12.2004 n. 311, pubblicata in G.U. 31.12.2004 n. 306, S.O. n. 192. (4) Le parole da “, ovvero la maggiore imposta” a “19 giugno 1997, n. 218” sono state inserite dall’art. 1, comma 405, lett. c), L. 30.12.2004 n. 311, pubblicata in G.U. 31.12.2004 n. 306, S.O. n. 192. (5) Comma abrogato dall’art. 62-quinquies, comma 1, DL 30.8.1993 n. 331, convertito, con modificazioni, dalla L. 29.10.1993 n. 427. DPR 29.9.1973 n. 600 – Art. 41 ter-42

  • Art. 41 Accertamento – Accertamento d’ufficio

    Art. 41 Accertamento – Accertamento d’ufficio

    Art. 41 D.P.R. 600/1973 (Accertamento) – Accertamento d’ufficio

    In vigore dal 1/1/1974

    1. Gli uffici delle imposte procedono all’accertamento d’ufficio nei casi di omessa presentazione della dichiarazione o di presentazione di dichiarazioni nulle ai sensi delle disposizioni del Titolo I. 2. Nelle ipotesi di cui al precedente comma l’ufficio determina il reddito complessivo del contribuente, e in quanto possibile i singoli redditi delle persone fisiche soggetti all’imposta locale sui redditi, sulla base dei dati e delle notizie comunque raccolti o venuti a sua conoscenza, con facoltà di avvalersi anche di presunzioni prive dei requisiti di cui al terzo comma dell’art. 38 e di prescindere in tutto o in parte dalle risultanze della dichiarazione, se presentata, e dalle eventuali scritture contabili del contribuente ancorché regolarmente tenute. 3. I redditi fondiari sono in ogni caso determinati in base alle risultanze catastali. 4. Se il reddito complessivo è determinato sinteticamente, non sono deducibili gli oneri di cui all’articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597. Si applica il quinto comma dell’articolo 38. 5. Agli effetti dell’imposta locale sui redditi, il reddito complessivo delle persone fisiche determinato d’ufficio senza attribuzione totale o parziale alle categorie di redditi indicate nell’art. 6 del decreto indicato nel precedente comma è considerato reddito di capitale, salvo il disposto del terzo comma.

  • Art. 98 D.Lgs. 209/2005 – Obbligo di redazione a esclusivi fini di vigilanza

    Art. 98 D.Lgs. 209/2005 – Obbligo di redazione a esclusivi fini di vigilanza

    D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209 – Codice delle assicurazioni private

    1. L' IVASS individua, con regolamento, i soggetti non sottoposti agli obblighi di redazione del bilancio consolidato previsti dagli articoli 95 e 96, che sono tenuti, ad esclusivi fini di vigilanza, a redigere il bilancio consolidato.

  • Art. 40 bis Accertamento – Rettifica delle dichiarazioni dei soggetti aderenti al consolidato…

    Art. 40 bis Accertamento – Rettifica delle dichiarazioni dei soggetti aderenti al consolidato…

    Art. 40 bis D.P.R. 600/1973 (Accertamento) – Rettifica delle dichiarazioni dei soggetti aderenti al consolidato nazionale (1)

    In vigore dal 1/1/1974

    1. Ai fini dell’imposta sul reddito delle società, il controllo delle dichiarazioni proprie presentate dalle società consolidate e dalla consolidante nonchè le relative rettifiche, spettano all’ufficio dell’Agenzia delle entrate competente alla data in cui è stata presentata la dichiarazione. 2. Le rettifiche del reddito complessivo proprio di ciascun soggetto che partecipa al consolidato sono effettuate con unico atto, notificato sia alla consolidata che alla consolidante, con il quale è determinata la conseguente maggiore imposta accertata riferita al reddito complessivo globale e sono irrogate le sanzioni correlate. La società consolidata e la consolidante sono litisconsorti necessari. Il pagamento delle somme scaturenti dall’atto unico estingue l’obbligazione sia se effettuato dalla consolidata che dalla consolidante. 3. La consolidante ha facoltà di chiedere che siano computate in diminuzione dei maggiori imponibili derivanti dalle rettifiche di cui al comma 2 le perdite di periodo del consolidato non utilizzate, fino a concorrenza del loro importo. A tal fine, la consolidante deve presentare un’apposita istanza, all’ufficio competente a emettere l’atto di cui al comma 2, entro il termine di proposizione del ricorso. In tale caso il termine per l’impugnazione dell’atto è sospeso, sia per la consolidata che per la consolidante, per un periodo di sessanta giorni. L’ufficio procede al ricalcolo dell’eventuale maggiore imposta dovuta, degli interessi e delle sanzioni correlate, e comunica l’esito alla consolidata ed alla consolidante, entro sessanta giorni dalla presentazione dell’istanza. (2) 4. Le attività di controllo della dichiarazione dei redditi del consolidato e le relative rettifiche diver- DPR 29.9.1973 n. 600 – Art. 41-41 bis 63 se da quelle di cui al comma 2, sono attribuite all’ufficio dell’Agenzia delle entrate competente nei confronti della società consolidante alla data in cui è stata presentata la dichiarazione. 5. Fino alla scadenza del termine stabilito nell’articolo 43, l’accertamento del reddito complessivo globale può essere integrato o modificato in aumento, mediante la notificazione di nuovi avvisi, in base agli esiti dei controlli di cui ai precedenti commi. Note: (1) Articolo inserito dall’art. 35, comma 1, DL 31.5.2010 n. 78, convertito, con modificazioni, dalla L. 30.7.2010 n. 122. La disposizione entra in vigore il 1° gennaio 2011, ai sensi dell’art. 35, comma 4, del citato decreto. (2) Si veda il Provvedimento Agenzia Entrate 29.10.2010 n. 154309.

  • Art. 40 Accertamento – Rettifica delle dichiarazioni dei soggetti diversi dalle persone fisiche

    Art. 40 Accertamento – Rettifica delle dichiarazioni dei soggetti diversi dalle persone fisiche

    Art. 40 D.P.R. 600/1973 (Accertamento) – Rettifica delle dichiarazioni dei soggetti diversi dalle persone fisiche

    In vigore dal 1/1/1974

    1. Alla rettifica delle dichiarazioni presentate dai soggetti all’imposta sul reddito delle persone giuridiche si procede con unico atto agli effetti di tale imposta e dell’imposta locale sui redditi, con riferimento unitario al reddito complessivo imponibile ma tenendo distinti i redditi fondiari. Per quanto concerne il reddito complessivo imponibile si applicano le disposizioni dell’articolo 39 relative al reddito d’impresa, con riferimento al bilancio o rendiconto e se del caso ai prospetti di cui all’art. 5 e tenendo presenti, ai fini della lettera b) del secondo comma dell’art. 39, anche le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 598, concernenti la determinazione del reddito complessivo imponibile. 2. Alla rettifica delle dichiarazioni presentate dalle società e associazioni indicate nell’art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, si procede con unico atto ai fini dell’imposta locale sui redditi dovuta dalle società stesse e ai fini delle imposte sul reddito delle persone fisiche o delle persone giuridiche dovute dai singoli soci o associati. Si applicano le disposizioni del primo comma del presente articolo o quelle dell’art. 38 secondo che si tratti di società in nome collettivo, in accomandita semplice ed equiparate ovvero di società semplici o di società o associazioni equiparate.

  • Art. 100 D.Lgs. 209/2005 – Relazione sulla gestione

    Art. 100 D.Lgs. 209/2005 – Relazione sulla gestione

    D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209 – Codice delle assicurazioni private

    1. 1. Il bilancio consolidato deve essere corredato da una relazione degli amministratori contenente un'analisi fedele, equilibrata ed esauriente della situazione dell'insieme delle imprese incluse nel consolidamento e dell'andamento e del risultato della gestione nel suo insieme e nei vari settori, con particolare riguardo ai costi, ai ricavi e agli investimenti, nonché una descrizione dei principali rischi e incertezze cui le imprese incluse nel consolidamento sono esposte. Dalla relazione risultano: a) le attività di ricerca e di sviluppo e i nuovi prodotti immessi sul mercato; b) il numero e il valore nominale delle azioni o quote dell'impresa controllante possedute da essa o da imprese controllate, anche per il tramite di società fiduciarie o per interposta persona, con l'indicazione della quota di capitale corrispondente; c) l'evoluzione prevedibile della gestione, con particolare riguardo allo sviluppo del portafoglio assicurativo, all'andamento dei sinistri e alle eventuali modifiche, se significative, delle forme riassicurative; d) i fatti di rilievo avvenuti dopo la data di riferimento del bilancio consolidato; d-bis) gli obiettivi e le politiche di gestione del rischio finanziario e la politica di copertura per principali categorie di operazioni coperte e l'esposizione delle imprese incluse nel consolidamento ai rischi di prezzo, di credito, di liquidità e di variazione dei flussi.

    1-bis. L'analisi di cui al comma 1 è coerente con l'entità e la complessità degli affari dell'insieme delle imprese incluse nel consolidamento e contiene, nella misura necessaria alla comprensione della situazione dell'insieme delle imprese incluse nel consolidamento e dell'andamento e del risultato della loro gestione, gli indicatori di risultato finanziari e, se del caso, quelli non finanziari pertinenti alle attività specifiche delle imprese, comprese le informazioni attinenti all'ambiente e al personale. L'analisi contiene, ove opportuno, riferimenti agli importi riportati nel bilancio consolidato e chiarimenti aggiuntivi su di essi. L'analisi di cui al comma 1, è, altresì, corredata delle informazioni sulle risorse immateriali essenziali, spiegando in che modo il modello aziendale dell'impresa dipende fondamentalmente da tali risorse e come tali risorse costituiscono una fonte di creazione del valore per l'impresa. Tali ultime informazioni sono inserite in una sezione apposita della relazione sulla gestione. (74) 79

    1-ter. La relazione di cui al comma 1 e la relazione di cui all'articolo 94 possono essere presentate in un unico documento, dando maggiore rilievo, ove opportuno, alle questioni che sono rilevanti per il complesso delle società incluse nel consolidamento. (5)

  • CCNL Chimici Industria: tredicesima e Premio di Risultato

    CCNL Chimica e Industria Farmaceutica

    In sintesi

    Il CCNL Chimica Industria prevede 13 mensilità annue (12 ordinarie + tredicesima a dicembre). Si aggiunge il Premio di Risultato annuale, variabile in base a obiettivi aziendali (produttività, qualità, redditività), tipicamente €1.500-€3.500. Il Premio può essere convertito in welfare aziendale (senza tasse) o, se pagato in denaro, tassato con l’imposta sostitutiva dell’1% (2026-2027).

    Dati contrattuali

    Parti firmatarie
    Federchimica · Farmindustria · Filctem-CGIL · Femca-CISL · UILTec-UIL
    Ultimo rinnovo
    15 aprile 2025 (ipotesi accordo), in vigore dal 1° luglio 2025
    Vigenza
    Fino al 30 giugno 2028
    Platea
    Addetti dell’industria chimica, chimico-farmaceutica, delle fibre chimiche e dei settori abrasivi, lubrificanti e GPL

    Tabella riepilogativa

    13ª e Premio Risultato CCNL Chimica
    Voce Quantità Tassazione
    13ª mensilità 1 mensilità intera IRPEF ordinaria + contributi
    Premio Risultato Variabile €1.500-€3.500 1% se in denaro (2026-2027) o esente se welfare
    Welfare aziendale (Cassa) Esente entro i limiti dell’art. 51 TUIR 0% se entro soglia
    Bonus produttività ad personam Variabile IRPEF ordinaria

    Tredicesima: calcolo e scadenza

    La tredicesima mensilità è pari a una mensilità di retribuzione per chi ha lavorato l’intero anno. Per chi ha lavorato meno: quota proporzionale (1/12 per ogni mese, frazione di mese di almeno 15 giorni = mese intero).

    Va corrisposta, di norma, alla vigilia di Natale (nei settori lubrificanti e GPL si aggiunge una quattordicesima a fine giugno). Composizione:

    • Minimo tabellare + contingenza
    • Scatti di anzianità
    • EDR (dal 2027)
    • Indennità fisse (turno, mansione)

    NON entrano in 13ª: rimborsi spese, indennità trasferta, premi una tantum non ricorrenti.

    Premio di Risultato: la componente variabile

    Il Premio di Risultato (PdR) è una componente variabile della retribuzione, prevista dal CCNL e dettagliata in accordo aziendale. Caratteristiche:

    • Importo: variabile, tipicamente €1.500-€3.500/anno per categoria intermedia
    • Parametri: produttività, redditività, qualità, sicurezza, partecipazione
    • Erogazione: di norma giugno/luglio dell’anno successivo
    • Fiscalità vantaggiosa: imposta sostitutiva dell’1% fino a 5.000 € l’anno nel 2026 e nel 2027, se in denaro

    L’accordo aziendale può prevedere parametri specifici (es. assenteismo <3%, produttività >X, redditività >Y) con percentuali di premio per ciascuno.

    Conversione in welfare: vantaggi fiscali

    Il PdR può essere convertito in welfare aziendale con vantaggi fiscali. Modalità:

    • Il lavoratore sceglie cash o welfare entro una scadenza (di norma 30 giorni)
    • In welfare: nessuna tassazione fino a €3.000 (limite legge), nessun contributo
    • Welfare disponibile: rimborso spese sanitarie, scolastiche, asilo nido, mutuo, abbonamenti trasporti, voucher carburante

    Esempio: PdR di 2.000 € lordi → in denaro 20 € di imposta sostitutiva (1%) più i contributi INPS → in welfare 2.000 € spendibili. Di solito conviene il welfare.

    Bonus produttività e bonus ad personam

    Oltre al PdR contrattuale, le aziende possono prevedere:

    • Bonus produttività individuale (MBO): legato a obiettivi del singolo (es. progetti, vendite)
    • Bonus ad personam: una tantum, discrezionali del datore
    • Premi di fedeltà: per anniversari di servizio (es. 20 anni)

    Questi premi sono soggetti a IRPEF ordinaria (no detassazione). Sono complementari al PdR, non sostitutivi.

    Casi pratici

    Tizio – 13ª piena per operaio D
    Tizio è D, lavora dal 1° gennaio al 31 dicembre 2026 (€1.870/mese). 13ª dicembre 2026: €1.870 lordi. Pagata, di norma, alla vigilia di Natale. Netto: ~€1.330.
    Caia – Premio Risultato convertito in welfare
    Caia è B, PdR 2026 €2.500 lordi. Sceglie 100% welfare: rimborso retta asilo nido figlio €1.500 + voucher carburante €600 + abbonamento bus €400. Risultato: €2.500 netti contro €2.000 netti se cash. Risparmio: €500.
    Sempronio – 13ª proporzionale per assunzione a metà anno
    Sempronio è assunto come D dal 1° luglio 2026. Mesi lavorati al 31 dicembre: 6. 13ª: €1.870 × 6/12 = €935 lordi a dicembre.

    Domande frequenti

    Quando si paga la 13ª nel CCNL Chimici?
    Di norma alla vigilia di Natale. Composizione: minimo + contingenza + scatti + EDR + indennità fisse. È pari a una mensilità intera per chi ha lavorato tutto l’anno; quota proporzionale per chi ha lavorato meno.
    Quanto vale il Premio di Risultato?
    Variabile per azienda e categoria, tipicamente €1.500-€3.500/anno per categoria intermedia (D). Per Quadri può superare i €5.000. È legato a obiettivi aziendali e definito in accordo sindacale.
    Conviene convertire il Premio in welfare?
    Sì, generalmente: in welfare non si pagano imposte né contributi entro i limiti dell’art. 51 TUIR, mentre in denaro si pagano l’imposta sostitutiva dell’1% e i contributi INPS.
    Come funziona la detassazione dei premi?
    È un’imposta sostitutiva dell’IRPEF e delle addizionali, applicata ai premi di risultato. Nel 2026 e nel 2027 è dell’1% fino a 5.000 € lordi l’anno (fino al 2025 era il 5% entro 3.000 €), per chi nell’anno precedente ha avuto un reddito di lavoro dipendente fino a 80.000 €.
    Esiste anche la 14ª nel CCNL Chimici?
    Nel settore chimico-farmaceutico no: le mensilità sono 13 (12 + 13ª). Nei settori lubrificanti e GPL il CCNL prevede una quattordicesima, pari a una mensilità, da pagare a fine giugno. Nel chimico-farmaceutico non c’è una 14ª, a differenza del CCNL Commercio. Il “extra” del settore è il Premio di Risultato annuale variabile.
    Il bonus per assenteismo basso è legittimo?
    Sì, può essere un parametro del PdR, se definito in accordo sindacale. Tipico: percentuale aggiuntiva di premio se assenteismo individuale o di reparto resta sotto soglia (es. <3% annuo). Non può penalizzare assenze legittime (malattia, ferie).

    Fonti: Legge di bilancio 2026 (L. 199/2025) · premi di risultato 2026-2027. Dati verificati su queste fonti a ottobre 2026.

    Stesso CCNL: consulta anche tabelle retributive e minimi per categoria, preavviso, dimissioni e licenziamento, ferie, permessi e festività, maternità, paternità e congedi parentali, malattia, infortunio e comporto e periodo di prova per categoria.

    Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono aggiornate al rinnovo del CCNL Chimica e Industria Farmaceutica. Per situazioni specifiche è consigliabile consultare un consulente del lavoro, il sindacato di categoria o l’Ispettorato Territoriale del Lavoro.

  • Art. 39 Accertamento – Redditi determinati in base alle scritture contabili

    Art. 39 Accertamento – Redditi determinati in base alle scritture contabili

    Art. 39 D.P.R. 600/1973 (Accertamento) – Redditi determinati in base alle scritture contabili

    In vigore dal 1/1/1974

    1. Per i redditi d’impresa delle persone fisiche l’ufficio procede alla rettifica: a) se gli elementi indicati nella dichiarazione non corrispondono a quelli del bilancio, del conto dei profitti e delle perdite e dell’eventuale prospetto di cui al comma 1 dell’articolo 3; b) se non sono state esattamente applicate le disposizioni del titolo I, capo VI del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni; DPR 29.9.1973 n. 600 – Art. 39 61 c) se l’incompletezza, la falsità e l’inesattezza degli elementi indicati nella dichiarazione e nei relativi allegati risulta in modo certo e diretto dai verbali e dai questionari di cui ai numeri 2) e 4) del primo comma dell’articolo 32, dagli atti, documenti e registri esibiti o trasmessi ai sensi del numero 3) dello stesso comma, dalle dichiarazioni di altri soggetti previste negli articoli 6 e 7, dai verbali relativi ad ispezioni eseguite nei confronti di altri contribuenti o da altri atti e documenti in possesso dell’ufficio; d) se l’incompletezza, la falsità o l’inesattezza degli elementi indicati nella dichiarazione e nei relativi allegati risulta dall’ispezione delle scritture contabili e dalle altre verifiche di cui all’articolo 33 ovvero dal controllo della completezza, esattezza e veridicità delle registrazioni contabili sulla scorta delle fatture e degli altri atti e documenti relativi all’impresa nonché dei dati e delle notizie raccolti dall’ufficio nei modi previsti dall’articolo 32. L’esistenza di attività non dichiarate o la inesistenza di passività dichiarate è desumibile anche sulla base di presunzioni semplici, purché queste siano gravi, precise e concordanti. (1) 2. In deroga alle disposizioni del comma precedente l’ufficio delle imposte determina il reddito d’impresa sulla base dei dati e delle notizie comunque raccolti o venuti a sua conoscenza, con facoltà di prescindere in tutto o in parte dalle risultanze del bilancio e dalle scritture contabili in quanto esistenti e di avvalersi anche di presunzioni prive dei requisiti di cui alla lettera d) del precedente comma: a) quando il reddito d’impresa non è stato indicato nella dichiarazione; b) […] (2) c) quando dal verbale di ispezione redatto ai sensi dell’art. 33 risulta che il contribuente non ha tenuto o ha comunque sottratto all’ispezione una o più delle scritture contabili prescritte dall’art. 14 ovvero quando le scritture medesime non sono disponibili per causa di forza maggiore; d) quando le omissioni e le false o inesatte indicazioni accertate ai sensi del precedente comma ovvero le irregolarità formali delle scritture contabili risultanti dal verbale di ispezione sono così gravi, numerose e ripetute da rendere inattendibili nel loro complesso le scritture stesse per mancanza delle garanzie proprie di una contabilità sistematica. Le scritture ausiliarie di magazzino non si considerano irregolari se gli errori e le omissioni sono contenuti entro i normali limiti di tolleranza delle quantità annotate nel carico o nello scarico e dei costi specifici imputati nelle schede di lavorazione ai sensi della lettera d) del primo comma dell’art. 14 del presente decreto; d-bis) quando il contribuente non ha dato seguito agli inviti disposti dagli uffici ai sensi dell’articolo 32, primo comma, numeri 3) e 4), del presente decreto o dell’articolo 51, secondo comma, numeri 3) e 4), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 (3); d-ter) in caso di omessa presentazione dei modelli per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell’applicazione degli studi di settore o di indicazione di cause di esclusione o di inapplicabilità degli studi di settore non sussistenti, nonchè di infedele compilazione dei predetti modelli che comporti una differenza superiore al 15 per cento, o comunque ad euro 50.000, tra i ricavi o compensi stimati applicando gli studi di settore sulla base dei dati corretti e quelli stimati sulla base dei dati indicati in dichiarazione. (4) 3. Le disposizioni dei commi precedenti valgono, in quanto applicabili, anche per i redditi delle imprese minori e per quelli derivanti dall’esercizio di arti e professioni, con riferimento alle scritture contabili rispettivamente indicate negli articoli 18 e 19. Il reddito d’impresa dei soggetti indicati nel quarto comma dell’art. 18, che non hanno provveduto agli adempimenti contabili di cui ai precedenti commi dello stesso articolo, è determinato in ogni caso ai sensi del secondo comma del presente articolo. Note: (1) Comma sostituito dall’art. 24, comma 5, L. 7.7.2009 n. 88, pubblicata in G.U. 14.7.2009 n. 161, S.O. n. 110. Testo precedente: “Per i redditi d’impresa delle persone fisiche l’ufficio procede alla rettifica: a) se gli elementi indicati nella dichiarazione non corrispondono a quelli del bilancio, del conto dei profitti e delle perdite e dell’eventuale prospetto di cui al secondo comma dell’art. 3; b) se non sono state esattamente applicate le disposizioni del Titolo V del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597; c) se l’incompletezza, la falsità o l’inesattezza degli elementi indicati nella dichiarazione e nei relativi allegati risulta in modo certo e diretto dai verbali e dai questionari di cui ai numeri 2) e 4) dell’ art. 32, dagli atti, documenti e registri esibiti o trasmessi ai sensi del n. 3) dello stesso articolo, dalle dichiarazioni di altri soggetti previste negli articoli 6 e 7, dai verbali relativi ad ispezioni eseguite nei confronti di altri contribuenti o da altri atti e documenti in possesso dell’ufficio; d) se l’incompletezza, la falsità o l’inesattezza degli elementi indicati nella dichiarazione e nei relativi allegati risulta dall’ispezione delle scritture contabili e dalle altre verifiche di cui all’art. 33 ovvero dal DPR 29.9.1973 n. 600 – Art. 40-40 bis 62 controllo della completezza, esattezza e veridicità delle registrazioni contabili sulla scorta delle fatture e degli altri atti e documenti relativi all’impresa nonché dei dati e delle notizie raccolti dall’ufficio nei modi previsti dall’art. 32. L’esistenza di attività non dichiarate o la inesistenza di passività dichiarate è desumibile anche sulla base di presunzioni semplici, purchè queste siano gravi, precise e concordanti. Per le cessioni aventi ad oggetto beni immobili ovvero la costituzione o il trasferimento di diritti reali di godimento sui medesimi beni, la prova di cui al precedente periodo s’intende integrata anche se l’infedeltà dei relativi ricavi viene desunta sulla base del valore normale dei predetti beni, determinato ai sensi dell’articolo 9, comma 3, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.“. In precedenza, l’ultimo periodo era stato inserito dall’art. 35, comma 3, DL 4.7.2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla L 4.8.2006, n. 248. (2) Lettera soppressa dall’art. 8, comma 1, lett. c), DLgs. 9.7.1997 n. 241, pubblicato in G.U. 28.7.1997 n. 174. Testo precedente: “quando alla dichiarazione non è stato allegato il bilancio con il conto dei profitti e delle perdite;“. (3) Lettera inserita dall’art. 25, comma 3, L. 18.2.1999 n. 28, pubblicata in G.U. 22.2.1999 n. 43. (4) Lettera sostituita dall’art. 8, comma 4, DL 2.3.2012 n. 16, convertito, con modificazioni, dalla L. 26.4.2012 n. 44. Testo precedente: “d-ter) quando viene rilevata l’omessa o infedele indicazione dei dati previsti nei modelli per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell’applicazione degli studi di settore, nonchè l’indicazione di cause di esclusione o di inapplicabilità degli studi di settore non sussistenti. La presente disposizione si applica a condizione che siano irrogabili le sanzioni di cui al comma 2-bis dell’articolo 1 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471.“. In precedenza, la lettera era stata inserita dall’art. 23, comma 28, lett. c), DL 6.7.2011 n. 98, convertito, con modificazioni, dalla L. 15.7.2011 n. 111.

  • Art. 38 bis Accertamento – Atti di recupero

    Art. 38 bis Accertamento – Atti di recupero

    Art. 38 bis D.P.R. 600/1973 (Accertamento) – Atti di recupero (1)

    In vigore dal 1/1/1974

    1. Per il recupero dei crediti non spettanti o inesistenti, l’Agenzia delle entrate applica, in deroga alle disposizioni vigenti, le seguenti: a) fermi restando le attribuzioni e i poteri previsti dagli articoli 31 e seguenti, nonchè quelli previsti dagli articoli 51 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e senza pregiudizio dell’ulteriore azione accertatrice nei termini stabiliti per i singoli tributi, per la riscossione dei crediti non spettanti o inesistenti utilizzati, in tutto o in parte, in compensazione ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, l’ufficio può emanare apposito atto di recupero motivato da notificare al contribuente con le modalità previste dagli articoli 60 e 60-ter. La disposizione del primo periodo non si applica alle attività di recupero delle somme di cui all’articolo 1, comma 3, del decreto-legge 20 marzo 2002, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 maggio 2002, n. 96, e all’articolo 1, comma 2, del decreto-legge 24 dicembre 2002, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2003, n. 27; b) si applicano le disposizioni di cui agli articoli 16, comma 3, e 17, comma 2, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472; c) l’atto di cui alla lettera a), emesso a seguito del controllo degli importi a credito indicati nei modelli di pagamento unificato per la riscossione di crediti non spettanti e inesistenti, di cui all’articolo 13, commi 4 e 5, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, utilizzati, in tutto o in parte, in compensazione ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, deve essere notificato, a pena di decadenza, rispettivamente, entro il 31 dicembre del quinto anno e dell’ottavo anno successivo a quello del relativo utilizzo; d) il pagamento delle somme dovute deve essere DPR 29.9.1973 n. 600 – Art. 39 60 effettuato per intero entro il termine per presentare ricorso senza possibilità di avvalersi della compensazione prevista dall’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n 241. In caso di mancato pagamento entro il suddetto termine, le somme dovute in base all’atto di recupero, anche se non definitivo, sono iscritte a ruolo ai sensi dell’articolo 15-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602; e) la competenza all’emanazione degli atti di cui alla lettera a), emessi prima del termine per la presentazione della dichiarazione, spetta all’ufficio nella cui circoscrizione è il domicilio fiscale del soggetto per il precedente periodo di imposta; f) per le controversie relative all’atto di recupero di cui alla lettera a) si applicano le disposizioni previste dal decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546; g) in assenza di specifiche disposizioni, le lettere a), b), d), e f) si applicano anche per il recupero di tasse, imposte e importi non versati, compresi quelli relativi a contributi e agevolazioni fiscali indebitamente percepiti o fruiti ovvero a cessioni di crediti di imposta in mancanza dei requisiti. Fatti salvi i più ampi termini previsti dalla normativa vigente, l’atto di recupero deve essere notificato, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è avvenuta la violazione. La competenza all’emanazione dell’atto di recupero spetta all’ufficio nella cui circoscrizione è il domicilio fiscale del soggetto al momento della commissione della violazione. In mancanza del domicilio fiscale la competenza è attribuita a un’articolazione dell’Agenzia delle entrate individuata con provvedimento (2) del direttore. 1 bis. Gli atti di recupero aventi ad oggetto le somme relative a misure di natura fiscale che costituiscono aiuti di Stato e aiuti de minimis non subordinati all’emanazione di provvedimenti di concessione ovvero subordinati all’emanazione di provvedimenti di concessione o di autorizzazione alla fruizione comunque denominati, il cui importo non è determinabile nei predetti provvedimenti, ma solo a seguito della presentazione della dichiarazione resa a fini fiscali nella quale sono dichiarati, di cui all’articolo 10 del decreto del Ministro dello sviluppo economico 31 maggio 2017, n. 115, in deroga a quanto previsto al comma 1, devono essere notificati a pena di decadenza entro il 31 dicembre dell’ottavo anno successivo a quello di percezione, fruizione o avvenuta violazione. (3) 2. Con provvedimenti (4) del direttore dell’Agenzia delle entrate, d’intesa con il Comandante generale della Guardia di finanza, è disciplinata la procedura di sottoscrizione dei processi verbali redatti nel corso e al termine delle attività amministrative di controllo fiscale in materia di imposte dirette e indirette, anche disponendo la possibilità che i verbalizzanti possano firmare digitalmente la copia informatica del documento preventivamente sottoscritto, anche in via analogica, dal contribuente. In caso di firma analogica del documento da parte del contribuente, i verbalizzanti attestano la conformità della copia informatica al documento analogico ai sensi dell’articolo 22 del codice dell’amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82. (5) Note: (1) Articolo inserito dall’art. 1, comma 2, lett. b), DLgs. 12.2.2024 n. 13, pubblicato in G.U. 21.2.2024 n. 43. Ai sensi del successivo art. 41, comma 2, la presente disposizione si applica con riferimento agli atti emessi dal 30.4.2024. (2) Si veda il Provvedimento Agenzia Entrate 5.6.2024 n. 257290. (3) Comma inserito dall’art. 23, comma 1, lett. a), DLgs. 12.6.2025 n. 81, pubblicato in G.U. 12.6.2025 n. 134. (4) Si veda il Provvedimento Agenzia Entrate 30.9.2024 n. 372380. (5) Comma sostituito dall’art. 1, comma 86, L. 30.12.2024 n. 207, pubblicata in G.U. 31.12.2024 n. 305, S.O. n. 43. Testo precedente: “Con provvedimenti del direttore dell’Agenzia delle entrate è disciplinata la procedura di sottoscrizione dei processi verbali redatti nel corso e al termine delle attività amministrative di controllo fiscale, anche disponendo la possibilità che i verbalizzanti possano firmare digitalmente la copia informatica del documento preventivamente sottoscritto, anche in via analogica, dal contribuente. In caso di firma analogica del documento da parte del contribuente, i verbalizzanti attestano la conformità della copia informatica al documento analogico ai sensi dell’articolo 22 del codice dell’amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.“.

Informazione di carattere generale. I calcoli e le indicazioni di questa pagina hanno finalità divulgativa e si basano sulle fonti ufficiali indicate nel metodo editoriale. Non sostituiscono il parere di un professionista abilitato: per la valutazione del caso concreto è necessario rivolgersi a un avvocato, a un commercialista o a un consulente iscritto al proprio albo.