Autore: Andrea Marton

Autore

Andrea Marton

Dottore in Economia e Finanza · Divulgatore giuridico e fiscale

Cura Legge in Chiaro: la spiegazione in linguaggio chiaro dei testi normativi italiani, dal TUIR al Codice Civile, dai contratti collettivi alla Legge di Bilancio, sempre a partire dalle fonti ufficiali.

Metodo editoriale

  • Ogni scheda parte dal testo vigente pubblicato su Normattiva, non da rielaborazioni di terzi.
  • Le tabelle retributive CCNL sono ricostruite dai PDF ARAN e dai testi contrattuali depositati dalle parti firmatarie.
  • Vigenze e rinnovi sono verificati alla fonte e riportati con la data della verifica: quando un contratto viene rinnovato, le schede collegate vengono corrette.
  • Importi, aliquote e scadenze sono verificati sulle fonti primarie indicate in fondo a ogni scheda, con la data della verifica.
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Fonti consultateNormattiva · Gazzetta Ufficiale · ARAN · Agenzia delle Entrate · INPS · INAIL · Banca d’Italia

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I contenuti pubblicati hanno finalità esclusivamente informativa e divulgativa: non costituiscono consulenza professionale e non sostituiscono il parere di un professionista abilitato. Per la valutazione del caso concreto occorre sempre rivolgersi a un professionista.

  • Art. 59 Accertamento – Domicilio fiscale stabilito dall’amministrazione

    Art. 59 Accertamento – Domicilio fiscale stabilito dall’amministrazione

    Art. 59 D.P.R. 600/1973 (Accertamento) – Domicilio fiscale stabilito dall’amministrazione

    In vigore dal 1/1/1974

    L’amministrazione finanziaria può stabilire il domicilio fiscale del soggetto, in deroga alle disposizioni dell’articolo precedente, nel comune dove il soggetto stesso svolge in modo continuativo la principale attività ovvero, per i soggetti diversi dalle persone fisiche, nel comune in cui è stabilita la sede amministrativa. Quando concorrono particolari circostanze l’amministrazione finanziaria può consentire al contribuente, che ne faccia motivata istanza, che il suo domicilio fiscale sia stabilito in un comune diverso da quello previsto dall’articolo precedente. Competente all’esercizio delle facoltà indicate nei precedenti commi è la Direzione regionale o la Divisione contribuenti dell’Agenzia delle entrate (1) a seconda che il provvedimento importi lo spostamento del domicilio fiscale nell’ambito della stessa regione o in altra regione (2). Il provvedimento è in ogni caso definitivo, deve essere motivato e notificato all’interessato ed ha effetto dal periodo d’imposta successivo a quello in cui è stato notificato. Quando il domicilio fiscale è stato modificato ai sensi del presente articolo, ogni successiva revoca ed eventuale ulteriore variazione del precedente provvedimento, anche richieste con istanza motivata del contribuente, sono stabilite con provvedimento dell’ufficio e hanno effetto dal sessantesimo giorno successivo a quello in cui il provvedimento stesso viene notificato. Competente all’esercizio della sola revoca è l’organo che ha emanato l’originario provvedimento. Quando alla revoca consegue una contestuale variazione del domicilio fiscale, competente a emanare il nuovo e unico provvedimento è la Direzione regionale o la Divisione contribuenti dell’Agenzia delle entrate a seconda che il provvedimento importi lo spostamento del domicilio fiscale nell’ambito della stessa regione o in altra regione. (3) Note: (1) Le parole “la Direzione regionale o la Divisione contribuenti dell’Agenzia delle entrate” sono state sostituite alle precedenti “l’Intendente di finanza o il Ministro per le finanze” dall’art. 4, comma 1, lett. a), DL 21.6.2022 n. 73, convertito, con modificazioni, dalla L. 4.8.2022 n. 122. (2) Le parole “regione o in altra regione” sono state sostituite alle precedenti “provincia o in altra provincia” dall’art. 4, comma 1, lett. a), DL 21.6.2022 n. 73, convertito, con modificazioni, dalla L. 4.8.2022 n. 122. (3) Comma inserito dall’art. 4, comma 1, lett. b), DL 21.6.2022 n. 73, convertito, con modificazioni, dalla L. 4.8.2022 n. 122.

  • Art. 58 Accertamento – Domicilio fiscale

    Art. 58 Accertamento – Domicilio fiscale

    Art. 58 D.P.R. 600/1973 (Accertamento) – Domicilio fiscale

    In vigore dal 1/1/1974

    1. Agli effetti dell’applicazione delle imposte sui redditi ogni soggetto si intende domiciliato in un DPR 29.9.1973 n. 600 – Art. 59-60 71 comune dello Stato, giusta le disposizioni seguenti. 2. Le persone fisiche residenti nel territorio dello Stato hanno il domicilio fiscale nel comune nella cui anagrafe sono iscritte. Quelle non residenti hanno il domicilio fiscale nel comune in cui si è prodotto il reddito o, se il reddito è prodotto in più comuni, nel comune in cui si è prodotto il reddito più elevato. I cittadini italiani, che risiedono all’estero in forza di un rapporto di servizio con la pubblica amministrazione, nonché quelli considerati residenti ai sensi dell’articolo 2, comma 2-bis, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, hanno il domicilio fiscale nel comune di ultima residenza nello Stato. 3. I soggetti diversi dalle persone fisiche hanno il domicilio fiscale nel comune in cui si trova la loro sede legale o, in mancanza, la sede amministrativa; se anche questa manchi, essi hanno il domicilio fiscale nel comune ove è stabilita una sede secondaria o una stabile organizzazione e in mancanza nel comune in cui esercitano prevalentemente la loro attività. 4. Negli (1) atti, contratti, denunzie e dichiarazioni che vengono presentati agli uffici finanziari deve essere indicato il comune di domicilio fiscale delle parti, con la precisazione dell’indirizzo solo ove espressamente richiesto (2). 5. Le cause di variazione del domicilio fiscale hanno effetto dal sessantesimo giorno successivo a quello in cui si sono verificate. Note: (1) La parola “Negli” è stata sostituita alle precedenti “In tutti gli” dall’art. 2, comma 7, lett. a), DL 2.3.2012 n. 16, convertito, con modificazioni, dalla L. 26.4.2012 n. 44. (2) Le parole “solo ove espressamente richiesto” sono state inserite dall’art. 2, comma 7, lett. a), DL 2.3.2012 n. 16, convertito, con modificazioni, dalla L. 26.4.2012 n. 44.

  • Art. 139 TUEL – Pareri obbligatori

    Art. 139 TUEL – Articolo 139

    D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 – testo aggiornato

    1. Ai pareri obbligatori delle amministrazioni statali, anche ad ordinamento autonomo, delle regioni e di ogni altro ente sottoposto a tutela statale, regionale e subregionale, prescritti da qualsiasi norma avente forza di legge ai fini della programmazione, progettazione ed esecuzione di opere pubbliche o di altre attività degli enti locali, si applicano le disposizioni dell’ articolo 16 della legge 7 agosto 1990, n. 241 , e successive modifiche ed integrazioni, salvo specifiche disposizioni di legge.

  • Articolo 152 Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza

    Articolo 152 Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza

    Art. 152 CCII – Creditori muniti di pegno o privilegio su mobili

    D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14 – testo aggiornato ai correttivi D.Lgs. 83/2022 e D.Lgs. 136/2024.

    1. I crediti garantiti da pegno o assistiti da privilegio a norma degli articoli 2756 e 2761 del codice civile possono essere realizzati al di fuori della liquidazione giudiziale anche durante la procedura, dopo che sono stati ammessi al passivo con prelazione.

    2. Per essere autorizzato alla vendita il creditore fa istanza al giudice delegato, il quale, sentiti il curatore e il comitato dei creditori, stabilisce con decreto il tempo della vendita, determinandone le modalità a norma dell’articolo 216. Il giudice delegato può assegnare i beni al creditore che ne ha fatto istanza. Il giudice delegato provvede acquisita la valutazione dei beni oggetto del provvedimento di autorizzazione o di assegnazione.

    3. Se il ricavato della vendita, al netto delle spese o, in caso di assegnazione, il valore di stima è superiore all’importo del credito ammesso al passivo con prelazione, il creditore ne versa al curatore l’eccedenza.

    4. Il giudice delegato, sentito il comitato dei creditori, se è stato nominato, può anche autorizzare il curatore a riprendere le cose sottoposte a pegno o a privilegio, pagando il creditore, o ad eseguire la vendita nei modi stabiliti dal comma 2.

  • Art. 37 L. 689/1981 – (Omissione o falsità di registrazione o denuncia obbligatorie)

    Art. 37 L. 689/1981 – (Omissione o falsità di registrazione o denuncia obbligatorie)

    L. 24 novembre 1981, n. 689 – testo aggiornato

    1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il datore di lavoro che, al fine di non versare in tutto o in parte contributi e premi previsti dalle leggi sulla previdenza e assistenza obbligatorie, omette una o più registrazioni o denunce obbligatorie, ovvero esegue una o più denunce obbligatorie in tutto o, in, parte, non conformi al vero, è punito con la reclusione fino a due anni quando dal fatto deriva l'omesso versamento di contributi e premi previsti dalle leggi sulla previdenza e assistenza obbligatorie per un importo mensile non inferiore al maggiore importo fra cinque milioni mensili e il cinquanta per cento dei contributi complessivamente dovuti.

    2. Fermo restando l'obbligo dell'organo di vigilanza di riferire al pubblico ministero la notizia di reato, qualora l'evasione accertata formi oggetto di ricorso amministrativo o giudiziario il procedimento penale è sospeso dal momento dell'iscrizione della notizia di reato nel registro di cui all' articolo 335 del codice di procedura penale, fino al momento della decisione dell'organo amministrativo o giudiziario di primo grado.

    3. La regolarizzazione dell'inadempienza accertata, anche attraverso dilazione, estingue il reato.

    4. Entro novanta giorni l'ente impositore è tenuto a dare comunicazione all'autorità giudiziaria dell'avvenuta regolarizzazione o dell'esito del ricorso amministrativo o giudiziario

  • Art. 12 L. 24/2017 – Azione diretta del soggetto danneggiato

    Art. 12 L. 24/2017 – Azione diretta del soggetto danneggiato

    L. 8 marzo 2017, n. 24 – Sicurezza cure e resp. sanitaria

    1. Fatte salve le disposizioni dell'articolo 8, il soggetto danneggiato ha diritto di agire direttamente, entro i limiti delle somme per le quali è stato stipulato il contratto di assicurazione, nei confronti dell'impresa di assicurazione che presta la copertura assicurativa alle strutture sanitarie o sociosanitarie pubbliche o private di cui al comma 1 dell'articolo 10 e all'esercente la professione sanitaria di cui al comma 2 del medesimo articolo 10.

    2. Non sono opponibili al danneggiato, per l'intero massimale di polizza, eccezioni derivanti dal contratto diverse da quelle stabilite dal decreto di cui all'articolo 10, comma 6, che definisce i requisiti minimi delle polizze assicurative per le strutture sanitarie e sociosanitarie pubbliche e private e per gli esercenti le professioni sanitarie di cui all'articolo 10, comma 2.

    3. L'impresa di assicurazione ha diritto di rivalsa verso l'assicurato nel rispetto dei requisiti minimi, non derogabili contrattualmente, stabiliti dal decreto di cui all'articolo 10, comma 6.

    4. Nel giudizio promosso contro l'impresa di assicurazione della struttura sanitaria o sociosanitaria pubblica o privata a norma del comma 1 è litisconsorte necessario la struttura medesima; nel giudizio promosso contro l'impresa di assicurazione dell'esercente la professione sanitaria a norma del comma 1 è litisconsorte necessario l'esercente la professione sanitaria. L'impresa di assicurazione, l'esercente la professione sanitaria e il danneggiato hanno diritto di accesso alla documentazione della struttura relativa ai fatti dedotti in ogni fase della trattazione del sinistro.

    5. L'azione diretta del danneggiato nei confronti dell'impresa di assicurazione è soggetta al termine di prescrizione pari a quello dell'azione verso la struttura sanitaria o sociosanitaria pubblica o privata o l'esercente la professione sanitaria.

    6. Le disposizioni del presente articolo si applicano a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 6 dell'articolo 10 con il quale sono determinati i requisiti minimi delle polizze assicurative per le strutture sanitarie e sociosanitarie e per gli esercenti le professioni sanitarie.

  • Art. 57 Accertamento – [Sanzioni accessorie]

    Art. 57 Accertamento – [Sanzioni accessorie]

    Art. 57 D.P.R. 600/1973 (Accertamento) – [Sanzioni accessorie]

    In vigore dal 1/1/1974

    […] (1) […] (1) […] (1) […] (2) Note: (1) Comma abrogato dall’art. 13, comma 1, DL 10.7.1982, n. 429, convertito, con modificazioni, dalla L. 7.8.1982 n. 516. (2) Comma abrogato dall’art. 16, comma 1, lett. b), DLgs. 18.12.1997 n. 471, pubblicato in G.U. 8.1.1998, n. 5, S.O. n. 4. Testo precedente: “L’applicazione della pena pecuniaria stabilita nell’art. 50 importa la decadenza dal diritto di fruire di contributi o altre provvidenze dello Stato e di altri enti pubblici previsti a titolo di incentivazione per l’esecuzione delle opere che hanno determinato le variazioni in aumento non denunciate.“. TITOLO VI – Disposizioni varie

  • Art. 56 Accertamento – [Sanzioni penali]

    Art. 56 Accertamento – [Sanzioni penali]

    Art. 56 D.P.R. 600/1973 (Accertamento) – [Sanzioni penali] (1)

    In vigore dal 1/1/1974

    […] Note: (1) Articolo abrogato dall’art. 13, comma 1, DL 10.7.1982, n. 429, convertito, con modificazioni, nella L. 7.8.1982 n. 516. Testo precedente: “(Sanzioni penali) – Chi non presenta la dichiarazione di cui agli artt. da 1 a 6, 10 e 11 o la presenta incompleta o infedele, quando l’imposta relativa al reddito accertato è superiore a cinque milioni di lire, è punito, oltre che con la pena pecuniaria prevista nell’art. 46, con l’arresto da tre mesi a tre anni. Se l’imposta dovuta è superiore a trenta milioni di lire, la pena dell’arresto non può essere inferiore ad un anno. Nei casi previsti dall’art. 47, quando l’ammontare complessivo delle somme non dichiarate è superiore a duecento milioni di lire, si applica, oltre alla pena pecuniaria di cui allo stesso articolo, la pena dell’arresto da tre mesi ad un anno. É punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni e con la multa da lire duecentomila a lire due milioni, ferme restando le altre sanzioni eventualmente applicabili: a) chiunque, essendo a conoscenza che negli inventari, bilanci o rendiconti è stata omessa l’iscrizione di attività o sono state iscritte passività inesistenti ovvero che sono state formate scritture o documenti fittizi o sono state alterate scritture o documenti contabili, sottoscrive la dichiarazione di cui al primo comma senza rettificare i dati conseguenti rilevanti ai fini della determinazione dell’imponibile; b) chiunque, al di fuori dei casi previsti nella lettera a), indica nella dichiarazione di cui al primo comma passività inesistenti rilevanti ai fini della determinazione dell’imponibile; c) chiunque, nella dichiarazione prescritta dall’art. 7 indica nomi immaginari o comunque diversi da quelli veri in modo che ne risulti impedita od ostacolata la identificazione degli effettivi percipienti; d) chiunque nei certificati di cui all’art. 3 indica somme, al lordo delle ritenute, inferiori a quelle effettivamente corrisposte; e) chiunque commette fatti fraudolenti al fine di sottrarre redditi alle imposte sul reddito. Se i fatti indicati alle lettere a), b) ed e) del comma precedente comportano evasioni di imposta per un ammontare complessivo eccedente cinque milioni di lire la multa è applicata in misura pari all’importo di tale ammontare e la reclusione non può essere inferiore a due anni. Si applica soltanto la multa se i fatti indicati nel terzo comma comportano un’evasione di imposta di speciale tenuità. Qualora la dichiarazione sia stata sottoscritta da un rappresentante negoziale, colui che ha conferito la rappresentanza è punito, fuori dei casi di concorso, con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da lire centomila a lire un milione se omette di esercitare il controllo necessario ad impedire che i fatti indicati alle lettere a), b) e c) del terzo comma vengano comunque commessi. Se i fatti indicati alle lettere a) e b) comportano evasioni di imposta per un ammontare complessivo superiore a cinque milioni di lire la multa è pari alla metà di tale ammontare e la reclusione non può essere inferiore ad un anno. Si applica la sola multa se gli stessi fatti comportano evasioni di imposta di speciale tenuità. L’azione penale per i reati di cui ai commi precedenti non può essere iniziata o proseguita prima che l’accertamento dell’imposta sia divenuto definitivo. La prescrizione del reato è sospesa fino alla stessa data.“.

  • Art. 55 Accertamento – [Applicazione delle pene pecuniarie]

    Art. 55 Accertamento – [Applicazione delle pene pecuniarie]

    Art. 55 D.P.R. 600/1973 (Accertamento) – [Applicazione delle pene pecuniarie] (1)

    In vigore dal 1/1/1974

    DPR 29.9.1973 n. 600 – Art. 56-58 70 […] Note: (1) Articolo abrogato dall’art. 16, comma 1, lett. b), DLgs. 18.12.1997 n. 471, pubblicato in G.U. 8.1.1998, n. 5, S.O. n. 4. Testo precedente: “(Applicazione delle pene pecuniarie) – Le pene pecuniarie previste per la violazione degli obblighi stabiliti dal presente decreto e dalle norme relative alle singole imposte sui redditi sono irrogate dall’ufficio delle imposte. Per le violazioni che danno luogo ad accertamenti in rettifica o d’ufficio l’irrogazione delle sanzioni è comunicata al contribuente con lo stesso avviso di accertamento. Per le violazioni che non danno luogo ad accertamenti l’ufficio delle imposte può provvedere in qualsiasi momento con separati avvisi da notificare entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è avvenuta la violazione. Se la violazione è stata constatata in occasione di accessi, ispezioni e verifiche eseguiti ai sensi dell’art. 33, la pena pecuniaria non può essere irrogata qualora, nel termine di trenta giorni dalla data del relativo verbale, sia stato eseguito versamento diretto all’esattoria di una somma pari ad un sesto del massimo della pena. Se i ricavi o i compensi non annotati nelle scritture contabili sono specificamente indicati nella relativa dichiarazione dei redditi e sempre che le violazioni previste dall’art. 51 non siano già state constatate non si fa luogo all’applicazione delle relative pene pecuniarie qualora, anteriormente alla presentazione della dichiarazione, sia stato eseguito il versamento diretto al concessionario del servizio della riscossione di una somma pari ad un ventesimo dei ricavi o dei compensi non annotati. Nei casi previsti dall’art. 52 l’ufficio delle imposte trasmette il processo verbale al Ministro per le finanze, il quale provvede con proprio decreto alla irrogazione delle pene pecuniarie, sentiti, nella rispettiva competenza, il Ministro per il tesoro e il Ministro per le poste e telecomunicazioni. I provvedimenti previsti nel secondo comma dell’art. 52 sono adottati su proposta del Ministro per le finanze di concerto con il Ministro per il tesoro. Gli organi del contenzioso tributario possono dichiarare non dovute le pene pecuniarie quando la violazione è giustificata da obiettive condizioni di incertezza sulla portata e sull’ambito di applicazione delle disposizioni alle quali si riferisce.“.

  • Art. 54 Accertamento – [Determinazione delle pene pecuniarie]

    Art. 54 Accertamento – [Determinazione delle pene pecuniarie]

    Art. 54 D.P.R. 600/1973 (Accertamento) – [Determinazione delle pene pecuniarie] (1)

    In vigore dal 1/1/1974

    […] Note: (1) Articolo abrogato dall’art. 16, comma 1, lett. b), DLgs. 18.12.1997 n. 471, pubblicato in G.U. 8.1.1998, n. 5, S.O. n. 4. Testo precedente: “(Determinazione delle pene pecuniarie) – Nella determinazione della misura della pena pecuniaria si deve tenere conto della gravità del danno o del pericolo per l’erario e della personalità dell’autore della violazione desunta dai suoi precedenti e dalle sue condizioni di vita individuale, familiare e sociale. La pena può essere aumentata fino alla metà nei confronti di chi nei tre anni precedenti sia incorso in un’altra violazione della stessa indole, per la quale sia stata inflitta la pena pecuniaria. Sono considerate violazioni della stessa indole non soltanto quelle che violano una stessa disposizione del presente decreto ma anche quelle che, pur essendo prevedute in più disposizioni, presentano in concreto, per la natura dei fatti che le costituiscono o dei motivi che le determinano, carattere fondamentale comune. Le pene pecuniarie sono ridotte ad un quarto qualora la violazione consista nella inosservanza di un termine e l’obbligo venga adempiuto entro trenta giorni dalla scadenza di esso, a meno che la violazione non sia già stata constatata formalmente. In caso di presentazione della dichiarazione integrativa entro il termine per la presentazione della dichiarazione per il periodo di imposta successivo, in luogo delle sanzioni previste negli artt. 46 e 49 si applica la soprattassa del 30 per cento della maggiore imposta che risulta dovuta. Se il versamento della maggiore imposta che risulterà dalla suddetta dichiarazione integrativa viene effettuato prima della presentazione della stessa nei termini previsti per i versamenti di acconto, la soprattassa è ridotta al 15 per cento. La soprattassa è aumentata al 60 per cento se la dichiarazione integrativa è presentata entro il termine relativo alla dichiarazione per il secondo periodo di imposta successivo.“.

  • Art. 53 Accertamento – [Altre violazioni]

    Art. 53 Accertamento – [Altre violazioni]

    Art. 53 D.P.R. 600/1973 (Accertamento) – [Altre violazioni] (1)

    In vigore dal 1/1/1974

    […] Note: (1) Articolo abrogato dall’art. 16, comma 1, lett. b), DLgs. 18.12.1997 n. 471, pubblicato in G.U. 8.1.1998, n. 5, S.O. n. 4. Testo precedente: “(Altre violazioni) – Sono punite con la pena pecuniaria da lire trecentomila a lire tre milioni: 1) l’omissione delle comunicazioni richieste dagli uffici delle imposte ai sensi del n. 5) dell’art. 32 o l’invio di tali comunicazioni con dati incompleti o non veritieri; 2) la mancata restituzione dei questionari previsti al n. 4) e al n. 7) dell’art. 32 o la restituzione di essi con risposte incomplete o non veritiere; 3) la inottemperanza all’invito di comparizione di cui al n. 2) dell’art. 32 ed a qualsiasi altra richiesta fatta dagli uffici delle imposte nell’esercizio dei poteri indicati nello stesso articolo; 4) ogni altra violazione di obblighi stabiliti dal presente decreto e dalle norme relative alle singole imposte sui redditi. La stessa pena pecuniaria si applica a carico di coloro che nelle ipotesi previste nel quarto comma dell’art. 15 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, e nel quarto comma, lettera d), dell’art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, attestino fatti non rispondenti al vero, senza pregiudizio delle sanzioni penali eventualmente applicabili per la formazione, il rilascio e l’uso di tali attestazioni. L’inosservanza dell’obbligo di comunicazione, previsto dal quarto comma dell’art. 36, è punita con la pena pecuniaria da lire 100.000 a lire 1.000.000 da irrogare con decreto del Ministro delle finanze.“.

  • Art. 52 Accertamento – [Violazioni degli obblighi delle aziende di credito]

    Art. 52 Accertamento – [Violazioni degli obblighi delle aziende di credito]

    Art. 52 D.P.R. 600/1973 (Accertamento) – [Violazioni degli obblighi delle aziende di credito] (1)

    In vigore dal 1/1/1974

    […] Note: (1) Articolo abrogato dall’art. 16, comma 1, lett. b), DLgs. 18.12.1997 n. 471, pubblicato in G.U. 8.1.1998, n. 5, S.O. n. 4. Testo precedente: “(Violazioni degli obblighi delle aziende di credito) – Se i documenti trasmessi a norma dell’art. 32, primo comma, n. 7), non rispondono al vero o sono incompleti si applica la pena pecuniaria da lire 3.000.000 a lire 30.000.000 a carico dell’azienda o istituto di credito e la pena pecuniaria da lire 1.000.000 a lire 10.000.000 a carico di coloro che hanno sottoscritto le risposte. La pena a carico dell’azienda o istituto di credito si applica anche nel caso di omissione dell’invio dei documenti. Si considera omesso l’invio avvenuto oltre il termine di cui all’art. 32, ultimo comma; ove il ritardo non sia superiore a quindici giorni, la pena è ridotta della metà. Le stesse disposizioni si applicano anche nel caso di violazioni da parte delle società ed enti di assicurazione e delle società ed enti che effettuano istituzionalmente riscossioni e pagamenti per conto di terzi ovvero attività di gestione e intermediazione finanziaria, anche in forma fiduciaria relativamente alle richieste di cui all’art. 32, primo comma, n. 5). In caso di recidiva nelle infrazioni di cui al comma precedente, può essere disposto lo scioglimento degli organi amministrativi dell’azienda o istituto; in caso di eccezionale gravità può essere revocata l’autorizzazione all’esercizio del credito ai sensi delle leggi in vigore. Nel caso in cui le infrazioni previste nel primo comma si riferiscono a richieste rivolte dagli uffici delle imposte all’amministrazione postale, si applica la pena pecuniaria da lire seicentomila a lire sei milioni a carico delle persone responsabili secondo l’ordinamento dell’amministrazione stessa.“.

Informazione di carattere generale. I calcoli e le indicazioni di questa pagina hanno finalità divulgativa e si basano sulle fonti ufficiali indicate nel metodo editoriale. Non sostituiscono il parere di un professionista abilitato: per la valutazione del caso concreto è necessario rivolgersi a un avvocato, a un commercialista o a un consulente iscritto al proprio albo.