Autore: Andrea Marton

Autore

Andrea Marton

Dottore in Economia e Finanza · Divulgatore giuridico e fiscale

Cura Legge in Chiaro: la spiegazione in linguaggio chiaro dei testi normativi italiani, dal TUIR al Codice Civile, dai contratti collettivi alla Legge di Bilancio, sempre a partire dalle fonti ufficiali.

Metodo editoriale

  • Ogni scheda parte dal testo vigente pubblicato su Normattiva, non da rielaborazioni di terzi.
  • Le tabelle retributive CCNL sono ricostruite dai PDF ARAN e dai testi contrattuali depositati dalle parti firmatarie.
  • Vigenze e rinnovi sono verificati alla fonte e riportati con la data della verifica: quando un contratto viene rinnovato, le schede collegate vengono corrette.
  • Importi, aliquote e scadenze sono verificati sulle fonti primarie indicate in fondo a ogni scheda, con la data della verifica.
  • Gli errori segnalati vengono corretti e la correzione resta visibile nella pagina.

Fonti consultateNormattiva · Gazzetta Ufficiale · ARAN · Agenzia delle Entrate · INPS · INAIL · Banca d’Italia

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I contenuti pubblicati hanno finalità esclusivamente informativa e divulgativa: non costituiscono consulenza professionale e non sostituiscono il parere di un professionista abilitato. Per la valutazione del caso concreto occorre sempre rivolgersi a un professionista.

  • Art. 40 TUIR: Fabbricati di nuova costruzione

    Art. 40 TUIR: Fabbricati di nuova costruzione

    Art. 40 TUIR – Fabbricati di nuova costruzione

    In vigore dal 01/01/2004 con effetto dal 01/01/1988

    Modificato da: Decreto legislativo del 12/12/2003 n. 344 Articolo 1

    “1. Il reddito dei fabbricati di nuova costruzione concorre a formare il reddito complessivo dalla data in cui il fabbricato è divenuto atto all’uso cui è destinato o è stato comunque utilizzato dal possessore.”

  • Art. 42 T.U.IVA: Costruzioni rurali

    Art. 42 T.U.IVA: Costruzioni rurali

    Art. 42 TUIR – Costruzioni rurali

    In vigore dal 01/01/2004 con effetto dal 01/01/2001

    Modificato da: Decreto legislativo del 12/12/2003 n. 344 Articolo 1

    Nota:Contiene anche le modifiche apportate dall’art. 10 del DLG 168/2001. Contiene anche le modifiche apportate dall’art. 13 del DLG 47/2000. “1. Non si considerano produttive di reddito di fabbricati le costruzioni o porzioni di costruzioni rurali, e relative pertinenze, appartenenti al possessore o all’affittuario dei terreni cui servono e destinate:
    a) alla abitazione delle persone addette alla coltivazione della terra, alla custodia dei fondi, del bestiame e degli edifici rurali e alla vigilanza dei lavoratori agricoli, nonché dei familiari conviventi a loro carico, sempre che le caratteristiche dell’immobile siano rispondenti alle esigenze delle attività esercitate;
    b) al ricovero degli animali di cui alla lettera b) del comma 2 dell’articolo 32 e di quelli occorrenti per la coltivazione;
    c) alla custodia delle macchine, degli attrezzi e delle scorte occorrenti per la coltivazione;
    d) alla protezione delle piante, alla conservazione dei prodotti agricoli e alle attività di manipolazione e trasformazione di cui alla lett. c) del comma 2 dell’articolo 32.”

  • Art. 41 TUIR: Unità immobiliari non locate

    Art. 41 TUIR: Unità immobiliari non locate

    Art. 41 TUIR – Unità immobiliari non locate

    In vigore dal 01/01/2004 con effetto dal 01/01/1988

    Modificato da: Decreto legislativo del 12/12/2003 n. 344 Articolo 1

    Nota:Lett. a) soppressa ex art. 7 comma 11 dl 323/96.

    “1. Se le unità immobiliari ad uso di abitazione, possedute in aggiunta a quelle adibite ad abitazione principale del possessore o dei suoi familiari o all’esercizio di arti e professioni o di imprese commerciali da parte degli stessi, sono utilizzate direttamente, anche come residenze secondarie, dal possessore o dai suoi familiari o sono comunque tenute a propria disposizione, il reddito è aumentato di un terzo.”

    Nota di lettura
    La norma e la sua logica

    Se le unità immobiliari ad uso di abitazione, possedute in aggiunta a quelle adibite ad abitazione principale del possessore o dei suoi familiari o all’esercizio di arti e professioni o di imprese commerciali da parte degli stessi, sono utilizzate direttamente, anche come residenze secondarie, dal possessore o dai suoi familiari o sono comunque tenute a propria disposizione, il reddito è aumentato di un terzo.

    Con questa formulazione scarna ma densa di contenuto, l’art. 41 del TUIR introduce una delle regole più discusse e, spesso, meno comprese della fiscalità immobiliare: la maggiorazione di un terzo della rendita catastale per gli immobili abitativi che il proprietario tiene per sé, senza darli in locazione. La ratio è chiaramente penalizzante nei confronti di chi sottrae l’immobile al mercato delle locazioni, applicando un carico fiscale aggiuntivo rispetto alla rendita ordinaria.

    L’ambito oggettivo: non tutti gli immobili, solo il gruppo A (escluso A/10)

    Non ogni immobile di proprietà è soggetto alla maggiorazione. La prassi amministrativa ha tracciato con precisione il perimetro applicativo: la maggiorazione riguarda esclusivamente le unità immobiliari classificate o classificabili nel gruppo catastale A, con espressa esclusione della categoria A/10, che è quella degli uffici e degli studi privati. Si tratta, in sostanza, delle abitazioni in tutte le loro forme.

    Restano fuori dal campo di applicazione anche gli immobili strumentali all’impresa e quelli destinati alla vendita da parte di imprese che hanno per oggetto la compravendita immobiliare, in quanto questi seguono regimi fiscali del tutto diversi.

    Un caso che vale la pena segnalare per la sua specificità è quello dell’autorimessa o del garage a servizio di un’abitazione tenuta a disposizione: anche questo tipo di pertinenza non è soggetto alla maggiorazione, trattandosi di categoria catastale diversa dal gruppo A.

    Il presupposto soggettivo: “posseduta in aggiunta” all’abitazione principale

    La maggiorazione scatta solo quando l’immobile è posseduto in aggiunta a quello destinato ad abitazione principale. Il concetto di “abitazione principale” funge qui da termine di riferimento oggettivo: conta il fatto che il possessore (o un suo familiare) vi abiti stabilmente, indipendentemente dal titolo giuridico in base al quale ci abita. Quindi, chi abita in affitto la propria casa principale e possiede anche un altro appartamento che tiene a disposizione, è soggetto alla maggiorazione su quest’ultimo: la disponibilità in locazione dell’abitazione principale non costituisce un’esimente.

    Quando l’immobile è utilizzato o tenuto a disposizione solo per una parte dell’anno, la maggiorazione non si applica per l’intero periodo d’imposta, ma viene proporzionata ai soli giorni in cui si è verificata quella condizione.

    Le situazioni escluse: la prassi dell’Amministrazione finanziaria

    Qui si apre il capitolo più ricco e, per il professionista, più utile. Nel corso degli anni l’Amministrazione finanziaria ha chiarito una serie di situazioni in cui la maggiorazione non trova applicazione, nonostante l’immobile risulti formalmente “a disposizione”:

    L’alloggio del portiere condominiale. L’unità immobiliare condominiale abitata dal portiere è esclusa dalla maggiorazione. La ratio è evidente: non si tratta di un immobile tenuto a disposizione del proprietario per uso personale, ma di un alloggio funzionale all’organizzazione condominiale.

    L’immobile privo di utenze. Questo è forse l’esenzione più interessante sul piano pratico. La maggiorazione di un terzo si applica, ai sensi dell’articolo 41 TUIR, nel caso di unità immobiliari non locate. Tuttavia, l’Amministrazione ha chiarito che se l’immobile è privo delle utenze che ne consentono l’effettivo utilizzo allacciamento alla rete elettrica, idrica e del gas non può considerarsi “di fatto” a disposizione del contribuente, e quindi la maggiorazione non si applica. È un principio di buon senso: un immobile senza luce, acqua e riscaldamento non è concretamente fruibile, e tassarlo come se fosse una seconda casa usufruibile sarebbe sproporzionato.

    Il contribuente emigrato per motivi di lavoro. L’Amministrazione ha anche chiarito che l’immobile non affittato posseduto nel Comune dal quale il contribuente si è temporaneamente trasferito per motivi di lavoro non è soggetto alla maggiorazione. Si tratta di una tutela importante per chi, per esigenze lavorative contingenti, si trova a non poter né abitare né agevolmente locare il proprio immobile di residenza abituale.

    Il meccanismo di calcolo

    La struttura del calcolo è la seguente: si parte dalla rendita catastale, che viene rivalutata del 5% (ai sensi dell’art. 3, comma 48, della L. 662/1996, vigente dalla fine degli anni ’90 e mai aggiornata). Su questa base rivalutata si applica la maggiorazione di un terzo prevista dall’art. 41. Nel caso di unità immobiliari tenute a disposizione, si applica la maggiorazione di 1/3 ai sensi dell’articolo 41 del TUIR. Il risultato è il reddito imponibile ai fini IRPEF per quell’immobile.

    Facendo un esempio pratico: un appartamento con rendita catastale di 1.000 euro genera una rendita rivalutata di 1.050 euro. Con la maggiorazione di un terzo, il reddito imponibile sale a 1.400 euro. Non una somma enorme in valore assoluto, ma significativa rispetto alla rendita base, e soprattutto un costo che il contribuente si trascina ogni anno senza percezione di alcun canone.

    Un’importante eccezione: gli immobili di interesse storico o artistico

    Vale la pena segnalare che per gli immobili riconosciuti di interesse storico o artistico ai sensi del Codice dei beni culturali (D.Lgs. 42/2004), la disciplina è completamente diversa: il reddito medio ordinario è ridotto del 50% e non si applica comunque l’art. 41 TUIR. Anche se l’immobile vincolato è tenuto a disposizione, il proprietario non subisce la maggiorazione: la riduzione della rendita catastale del 50% costituisce già di per sé un regime agevolato che assorbe ogni penalizzazione aggiuntiva.

    Profili di rischio e attenzione professionale

    Nella pratica dichiarativa, l’art. 41 TUIR è una norma che genera errori frequenti, soprattutto in due direzioni opposte: da un lato, contribuenti che omettono la maggiorazione pur ricadendo nel suo ambito applicativo; dall’altro, contribuenti che la applicano su immobili che ne sono invece esclusi (ad esempio, pertinenze non abitative o immobili formalmente inutilizzabili). Entrambe le situazioni espongono a contestazioni in sede di controllo.

    Un’attenzione particolare va riservata agli immobili che cambiano condizione nel corso dell’anno ad esempio passano da locati a “a disposizione” o viceversa per i quali è necessario calcolare la maggiorazione in modo proporzionale, compilando correttamente il quadro B della dichiarazione con i relativi giorni di utilizzo per ciascun codice.

    Conclusione

    L’art. 41 TUIR è, nella sostanza, una norma di disincentivo alla “tesaurizzazione” immobiliare: chi possiede una seconda casa e non la mette a reddito paga di più rispetto a chi la affitta. Non una patrimoniale in senso tecnico, ma qualcosa che le somiglia. La sua applicazione richiede un’attenta analisi della situazione concreta del contribuente, perché le eccezioni costruite in parte dalla legge e in parte dalla prassi amministrativa sono tutt’altro che marginali e possono fare la differenza tra un carico fiscale legittimamente ridotto e uno che invece risulta esagerato.

  • Art. 43 TUIR: Immobili non produttivi di reddito fondiario

    Art. 43 TUIR: Immobili non produttivi di reddito fondiario

    Art. 43 TUIR – Immobili non produttivi di reddito fondiario (NDR: ex art. 40.)

    In vigore dal 01/01/2004

    Modificato da: Decreto legislativo del 12/12/2003 n. 344 Articolo 1

    Nota:Per le società in nome collettivo, in accomandita semplice, a responsabilità limitata, per azioni e in accomandita per azioni che, entro il 30 settembre 2025, assegnano o cedono ai soci beni immobili, diversi da quelli indicati nel comma 2, primo periodo, del presente articolo o beni mobili iscritti in pubblici registri, non utilizzati come beni strumentali nell’attività propria dell’impresa, si veda quanto disposto dall’articolo 1, commi da 31 a 36, lettera a), della legge 30 dicembre 2024, n. 207 (legge di bilancio 2025).

    Per le assegnazioni e cessioni effettuate entro il 30 settembre 2026 si veda quanto disposto dall’articolo 1, commi da 35 a 40, della legge 30 dicembre 2025, n. 199 (legge di bilancio 2026).

    “1. Non si considerano produttivi di reddito fondiario gli immobili relativi ad imprese commerciali e quelli che costituiscono beni strumentali per l’esercizio di arti e professioni.

    2. Ai fini delle imposte sui redditi si considerano strumentali gli immobili utilizzati esclusivamente per l’esercizio dell’arte o professione o dell’impresa commerciale da parte del possessore. Gli immobili relativi ad imprese commerciali che per le loro caratteristiche non sono suscettibili di diversa utilizzazione senza radicali trasformazioni si considerano strumentali anche se non utilizzati o anche se dati in locazione o comodato salvo quanto disposto dall’art. 77, comma 1 (1). Si considerano, altresì, strumentali gli immobili di cui all’ultimo periodo del comma 1-bis dell’articolo 62 (2) per il medesimo periodo temporale ivi indicato.”

    _________________________________

    (1) Ora art. 65 ex art. 2, comma 3, D.Lgs. 12 dicembre 2003, n. 344.

    (2) Ora art. 95 ex art. 2, comma 3, D.Lgs. 12 dicembre 2003, n. 344.

  • Art. 44 TUIR: Redditi di capitale – Testo aggiornato

    Art. 44 TUIR: Redditi di capitale – Testo aggiornato

    Art. 44 TUIR – Redditi di capitale

    In vigore dal 25/12/2019

    Modificato da: Decreto-legge del 26/10/2019 n. 124 Articolo 13

    “1. Sono redditi di capitale:

    a) gli interessi e altri proventi derivanti da mutui, depositi e conti correnti;

    b) gli interessi e gli altri proventi delle obbligazioni e titoli similari, degli altri titoli diversi dalle azioni e titoli similari, nonche’ dei certificati di massa;

    c) le rendite perpetue e le prestazioni annue perpetue di cui agli articoli 1861 e 1869 del codice civile;

    d) i compensi per prestazioni di fideiussione o di altra garanzia;

    d-bis) i proventi derivanti da prestiti erogati per il tramite di piattaforme di prestiti per soggetti finanziatori non professionali (piattaforme di Peer to Peer Lending) gestite da società iscritte all’albo degli intermediari finanziari di cui all’articolo 106 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, o da istituti di pagamento rientranti nell’ambito di applicazione dell’articolo 114 del medesimo testo unico di cui al decreto legislativo n. 385 del 1993, autorizzati dalla Banca d’Italia.(1)

    e) gli utili derivanti dalla partecipazione al capitale o al patrimonio di società ed enti soggetti all’imposta sul reddito delle società, salvo il disposto della lettera d) del comma 2 dell’articolo 53; è ricompresa tra gli utili la remunerazione dei finanziamenti eccedenti di cui all’articolo 98 direttamente erogati dal socio o dalle sue parti correlate, anche in sede di accertamento;

    f) gli utili derivanti da associazioni in partecipazione e dai contratti indicati nel primo comma dell’articolo 2554 del codice civile, salvo il disposto della lettera c) del comma 2 dell’articolo 53;

    g) i proventi derivanti dalla gestione, nell’interesse collettivo di pluralità di soggetti, di masse patrimoniali costituite con somme di denaro e beni affidati da terzi o provenienti dai relativi investimenti; (2)

    g-bis) i proventi derivanti da riporti e pronti contro termine su titoli e valute;

    g-ter) i proventi derivanti dal mutuo di titoli garantito;

    g-quater) i redditi compresi nei capitali corrisposti in dipendenza di contratti di assicurazione sulla vita e di capitalizzazione; (2)

    g-quinquies) i redditi derivanti dai rendimenti delle prestazioni pensionistiche di cui alla lettera h-bis) del comma 1 dell’articolo 50 erogate in forma periodica e delle rendite vitalizie aventi funzione previdenziale;

    g-sexies) i redditi imputati al beneficiario di trust ai sensi dell’articolo 73, comma 2, anche se non residenti, nonché i redditi corrisposti a residenti italiani da trust e istituti aventi analogo contenuto, stabiliti in Stati e territori che con riferimento al trattamento dei redditi prodotti dal trust si considerano a fiscalità privilegiata ai sensi dell’articolo 47-bis, anche qualora i percipienti residenti non possano essere considerati beneficiari individuati ai sensi dell’articolo 73;

    h) gli interessi e gli altri proventi derivanti da altri rapporti aventi per oggetto l’impiego del capitale, esclusi i rapporti attraverso cui possono essere realizzati differenziali positivi e negativi in dipendenza di un evento incerto.

    2. Ai fini delle imposte sui redditi:

    a) si considerano similari alle azioni, i titoli e gli strumenti finanziari emessi da società ed enti di cui all’articolo 73, comma 1, lettere a), b) e d), la cui remunerazione è costituita totalmente dalla partecipazione ai risultati economici della società emittente o di altre società appartenenti allo stesso gruppo o dell’affare in relazione al quale i titoli e gli strumenti finanziari sono stati emessi. Le partecipazioni al capitale o al patrimonio, nonché i titoli e gli strumenti finanziari di cui al periodo precedente emessi da società ed enti di cui all’articolo 73, comma 1, lettera d), si considerano similari alle azioni a condizione che la relativa remunerazione sia totalmente indeducibile nella determinazione del reddito nello Stato estero di residenza del soggetto emittente; a tale fine l’indeducibilita’ deve risultare da una dichiarazione dell’emittente stesso o da altri elementi certi e precisi;

    b) (lettera abrogata);

    c) si considerano similari alle obbligazioni:

    1) i buoni fruttiferi emessi da societa’ esercenti la vendita a rate di autoveicoli, autorizzate ai sensi dell’articolo 29 del regio decreto-legge 15 marzo 1927, n. 436, convertito nella legge 19 febbraio 1928, n. 510;

    2) i titoli di massa che contengono l’obbligazione incondizionata di pagare alla scadenza una somma non inferiore a quella in essi indicata, con o senza la corresponsione di proventi periodici, e che non attribuiscono ai possessori alcun diritto di partecipazione diretta o indiretta alla gestione dell’impresa emittente o dell’affare in relazione al quale siano stati emessi, né di controllo sulla gestione stessa.”

    —————–

    (1) Vedasi pure il comma 44 dell’art. 1 della Legge n. 205 del 2712/2017.

    (2) Si veda quanto disposto dall’articolo 1, commi 112, 113 e 114 della legge n. 197/2022 (legge di bilancio 2023).

  • Art. 46 TUIR: Versamenti dei soci – Testo aggiornato

    Art. 46 TUIR: Versamenti dei soci – Testo aggiornato

    Art. 46 TUIR – Versamenti dei soci

    In vigore dal 01/01/2004

    Modificato da: Decreto legislativo del 12/12/2003 n. 344 Articolo 1

    “1. Le somme versate alle societa’ commerciali e agli enti di cui all’articolo 73, comma 1, lettera b), dai loro soci o partecipanti si considerano date a mutuo se dai bilanci o dai rendiconti di tali soggetti non risulta che il versamento e’ stato fatto ad altro titolo. 2. La disposizione del comma 1 vale anche per le somme versate alle associazioni e ai consorzi dai loro associati o partecipanti.”

    Nota di lettura

    L’art. 46 del D.P.R. 917/1986 disciplina il trattamento fiscale dei versamenti effettuati dai soci a favore delle società commerciali e degli enti commerciali residenti. La norma stabilisce una presunzione generale: le somme versate dai soci si considerano finanziamenti (mutui), salvo che dai bilanci o rendiconti risulti chiaramente una diversa qualificazione.

    In pratica, ciò significa che, in assenza di una specifica evidenza contabile, tali versamenti si presumono fruttiferi e quindi idonei a generare redditi di capitale. Questa regola si applica non solo alle società di capitali, ma anche alle società di persone e agli enti commerciali, nonché – per espressa previsione normativa – ad associazioni e consorzi.

    Un elemento fondamentale è rappresentato dalla rilevazione contabile: la disciplina si basa sulle risultanze di bilancio. Se i versamenti sono iscritti nel patrimonio netto (ad esempio come versamenti in conto capitale), non si applica la presunzione di finanziamento. Al contrario, se sono iscritti tra i debiti o comunque non risultano come patrimonio netto, si presume l’esistenza di un rapporto di mutuo tra socio e società.

    La giurisprudenza della Corte di Cassazione ha chiarito che questa presunzione si applica a tutti i soci, inclusi quelli che operano in forma imprenditoriale, sia individuale sia collettiva. In tal caso, gli eventuali interessi attivi derivanti dai finanziamenti concorrono alla formazione del reddito d’impresa.

    Il finanziamento soci si caratterizza per l’obbligo di restituzione da parte della società e non richiede necessariamente una proporzione con la quota di partecipazione né una delibera assembleare specifica. Inoltre, può essere effettuato in diverse forme, anche indirette: ad esempio mediante la concessione di dilazioni di pagamento, la rinuncia temporanea alla riscossione di crediti, la mancata percezione di dividendi deliberati o di compensi spettanti.

    Tuttavia, ai fini fiscali, non è sufficiente una semplice dichiarazione del socio per qualificare il versamento come apporto di capitale. La prova contraria alla presunzione di finanziamento deve emergere in modo chiaro e formale dai documenti contabili ufficiali. La normativa richiede infatti che la diversa natura del versamento risulti espressamente dal bilancio o dal rendiconto; non è ammessa una prova libera o generica.

    Inoltre, la presunzione di onerosità del finanziamento (ossia la produzione di interessi) può essere superata solo nei modi previsti dalla norma, e non semplicemente invocando una diversa volontà delle parti.

    Un ulteriore profilo rilevante riguarda i controlli dell’Amministrazione finanziaria. La semplice iscrizione in bilancio di un finanziamento soci non è sufficiente a dimostrarne l’effettiva esistenza: la giurisprudenza richiede anche un adeguato supporto documentale, come delibere assembleari formalmente corrette. In mancanza, tali somme possono essere contestate come ricavi occulti.

    Infine, è stato chiarito che la disciplina dell’art. 46 non si applica quando dal bilancio emerge chiaramente una diversa qualificazione del versamento, ad esempio come prestito infruttifero, purché tale qualificazione sia adeguatamente documentata.

    In sintesi, il trattamento fiscale dei versamenti soci dipende in modo determinante dalla loro corretta qualificazione contabile e dalla presenza di idonea documentazione, elementi essenziali per evitare presunzioni fiscali sfavorevoli e possibili contestazioni da parte dell’Amministrazione finanziaria.

  • Art. 45 TUIR: Determinazione del reddito di capitale

    Art. 45 TUIR: Determinazione del reddito di capitale

    Art. 45 TUIR – Determinazione del reddito di capitale (ex art. 42).

    In vigore dal 27/10/2019

    Modificato da: Decreto-legge del 26/10/2019 n. 124 Articolo 13

    “1. Il reddito di capitale e’ costituito dall’ammontare degli interessi, utili o altri proventi percepiti nel periodo d’imposta, senza alcuna deduzione. Nei redditi di cui alle lettere a), b), f), e g) del comma 1 dell’articolo 44 e’ compresa anche la differenza tra la somma percepita o il valore normale dei beni ricevuti alla scadenza e il prezzo di emissione o la somma impiegata, apportata o affidata in gestione, ovvero il valore normale dei beni impiegati, apportati od affidati in gestione. I proventi di cui alla lettera g) del comma 1 dell’articolo 44 sono determinati valutando le somme impiegate, apportate o affidate in gestione nonche’ le somme percepite o il valore normale dei beni ricevuti, rispettivamente, secondo il cambio del giorno in cui le somme o i valori sono impiegati o incassati. Qualora la differenza tra la somma percepita od il valore normale dei beni ricevuti alla scadenza e il prezzo di emissione dei titoli o certificati indicati nella lettera b) del comma 1 dell’articolo 44 sia determinabile in tutto od in parte in funzione di eventi o di parametri non ancora certi o determinati alla data di emissione dei titoli o certificati, la parte di detto importo, proporzionalmente riferibile al periodo di tempo intercorrente fra la data di emissione e quella in cui l’evento od il parametro assumono rilevanza ai fini della determinazione della differenza, si considera interamente maturata in capo al possessore a tale ultima data. I proventi di cui alla lettera g-bis) del comma 1 dell’articolo 44 sono costituiti dalla differenza positiva tra i corrispettivi globali di trasferimento dei titoli e delle valute. Da tale differenza si scomputano gli interessi e gli altri proventi dei titoli, non rappresentativi di partecipazioni, maturati nel periodo di durata del rapporto, con esclusione dei redditi esenti dalle imposte sui redditi. I corrispettivi a pronti e a termine espressi in valuta estera sono valutati, rispettivamente, secondo il cambio del giorno in cui sono pagati o incassati. Nei proventi di cui alla lettera g-ter) si comprende, oltre al compenso per il mutuo, anche il controvalore degli interessi e degli altri proventi dei titoli, non rappresentativi di partecipazioni, maturati nel periodo di durata del rapporto.

    2. Per i capitali dati a mutuo gli interessi, salvo prova contraria, si presumono percepiti alle scadenze e nella misura pattuite per iscritto. Se le scadenze non sono stabilite per iscritto gli interessi si presumono percepiti nell’ammontare maturato nel periodo d’imposta. Se la misura non e’ determinata per iscritto gli interessi si computano al saggio legale.

    3. Per i contratti di conto corrente e per le operazioni bancarie regolate in conto corrente si considerano percepiti anche gli interessi compensati a norma di legge o di contratto.

    4. I capitali corrisposti in dipendenza di contratti di assicurazione sulla vita e di capitalizzazione costituiscono reddito per la parte corrispondente alla differenza tra l’ammontare percepito e quello dei premi pagati. Si considera corrisposto anche il capitale convertito in rendita a seguito di opzione. La predetta disposizione non si applica in ogni caso alle prestazioni erogate in forma di capitale ai sensi del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, e successive modificazioni ed integrazioni (1).

    4-bis. (Comma abrogato)

    4-ter. I redditi di cui alla lettera g-quinquies) del comma 1 dell’articolo 44 sono costituiti dalla differenza tra l’importo di ciascuna rata di rendita o di prestazione pensionistica erogata e quello della corrispondente rata calcolata senza tener conto dei rendimenti finanziari.

    4-quater. Qualora in relazione alle attribuzioni di trust esteri, nonche’ di istituti aventi analogo contenuto, a beneficiari residenti in Italia, non sia possibile distinguere tra redditi e patrimonio, l’intero ammontare percepito costituisce reddito.”

    ________________________

    (1) Ai sensi dell’art. 1, comma 5, decreto-legge 31 dicembre 1996 n. 669, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1997 n. 30, la disposizione contenuta nell’ultimo periodo del presente comma 4 deve intendersi riferita esclusivamente ai destinatari iscritti alle forme pensionistiche complementari successivamente alla data di entrata in vigore del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124.

  • Art. 47 TUIR: Utili da partecipazione

    Art. 47 TUIR: Utili da partecipazione

    Art. 47 TUIR – Utili da partecipazione (ex art. 44) (1)

    In vigore dal 12/01/2019

    Modificato da: Decreto legislativo del 29/11/2018 n. 142 Articolo 5

    “1. Indipendentemente dalla delibera assembleare, si presumono prioritariamente distribuiti l’utile dell’esercizio e le riserve diverse da quelle del comma 5 per la quota di esse non accantonata in sospensione di imposta.

    2. Nel caso di contratti di cui all’articolo 109, comma 9, lettera b), se l’associante determina il reddito in base alle disposizioni di cui all’articolo 66, gli utili concorrono alla formazione del reddito imponibile complessivo dell’associato nella misura del 58,14 per cento, qualora l’apporto sia superiore al 25 per cento della somma delle rimanenze finali di cui agli articoli 92 e 93 e del costo complessivo dei beni ammortizzabili determinato con i criteri di cui all’articolo 110 al netto dei relativi ammortamenti. Per i contratti stipulati con associanti non residenti, la disposizione del periodo precedente si applica nel rispetto delle condizioni indicate nell’articolo 44, comma 2, lettera a), ultimo periodo; ove tali condizioni non siano rispettate le remunerazioni concorrono alla formazione del reddito per il loro intero ammontare.

    3. Nel caso di distribuzione di utili in natura, il valore imponibile è determinato in relazione al valore normale degli stessi alla data individuata dalla lettera a) del comma 2 dell’articolo 109.

    4. Nonostante quanto previsto dai commi precedenti, concorrono integralmente alla formazione del reddito imponibile gli utili provenienti da imprese o enti residenti o localizzati in Stati o territori a regime fiscale privilegiato individuati in base ai criteri di cui all’articolo 47-bis, comma 1; a tali fini, si considerano provenienti da imprese o enti residenti o localizzati in Stati o territori a regime privilegiato gli utili relativi al possesso di partecipazioni dirette in tali soggetti o di partecipazioni di controllo, ai sensi del comma 2 dell’articolo 167, in società residenti all’estero che conseguono utili dalla partecipazione in imprese o enti residenti o localizzati in Stati o territori a regime privilegiato e nei limiti di tali utili. Le disposizioni di cui al periodo precedente non si applicano nel caso in cui gli stessi utili siano già stati imputati al socio ai sensi del comma 6 dell’articolo 167 o sia dimostrato, anche a seguito dell’esercizio dell’interpello di cui al comma 3 dell’articolo 47-bis, il rispetto, sin dal primo periodo di possesso della partecipazione, della condizione di cui al comma 2, lettera b), del medesimo articolo. Ove la dimostrazione operi in applicazione della lettera a) del comma 2 del medesimo articolo 47-bis, per gli utili di cui ai periodi precedenti, è riconosciuto al soggetto controllante, ai sensi del comma 2 dell’articolo 167, residente nel territorio dello Stato, ovvero alle sue controllate residenti percipienti gli utili, un credito d’imposta ai sensi dell’articolo 165 in ragione delle imposte assolte dall’impresa o ente partecipato sugli utili maturati durante il periodo di possesso della partecipazione, in proporzione degli utili conseguiti e nei limiti dell’imposta italiana relativa a tali utili. Ai soli fini dell’applicazione dell’imposta, l’ammontare del credito d’imposta di cui al periodo precedente è computato in aumento del reddito complessivo. Se nella dichiarazione è  stato omesso soltanto il computo del credito d’imposta in aumento del reddito complessivo, si può procedere di ufficio alla correzione anche in sede di liquidazione dell’imposta dovuta in base alla dichiarazione dei redditi. Qualora il contribuente intenda far valere la sussistenza, sin dal primo periodo di possesso della partecipazione, della condizione indicata nella lettera b) del comma 2 dell’articolo 47-bis ma non abbia presentato l’istanza di interpello prevista dal comma 3 del medesimo articolo ovvero, avendola presentata, non abbia ricevuto risposta favorevole, la percezione di utili provenienti da partecipazioni in imprese o enti residenti o localizzati in Stati o territori a regime fiscale privilegiato individuati in base ai criteri di cui all’articolo 47-bis, comma 1, deve essere segnalata nella dichiarazione dei redditi da parte del socio residente; nei casi di mancata o incompleta indicazione nella dichiarazione dei redditi si applica la sanzione amministrativa prevista dall’articolo 8, comma 3-ter, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471. Le disposizioni di cui al periodo precedente si applicano anche alle remunerazioni di cui all’articolo 109, comma 9, lettera b), relative a contratti stipulati con associanti residenti nei predetti Paesi o territori. (2)

    5. Non costituiscono utili le somme e i beni ricevuti dai soci delle società soggette all’imposta sul reddito delle società a titolo di ripartizione di riserve o altri fondi costituiti con sopraprezzi di emissione delle azioni o quote, con interessi di conguaglio versati dai sottoscrittori di nuove azioni o quote, con versamenti fatti dai soci a fondo perduto o in conto capitale e con saldi di rivalutazione monetaria esenti da imposta; tuttavia le somme o il valore normale dei beni ricevuti riducono il costo fiscalmente riconosciuto delle azioni o quote possedute.

    6. In caso di aumento del capitale sociale mediante passaggio di riserve o altri fondi a capitale le azioni gratuite di nuova emissione e l’aumento gratuito del valore nominale delle azioni o quote già emesse non costituiscono utili per i soci. Tuttavia se e nella misura in cui l’aumento è avvenuto mediante passaggio a capitale di riserve o fondi diversi da quelli indicati nel comma 5, la riduzione del capitale esuberante successivamente deliberata è considerata distribuzione di utili; la riduzione si imputa con precedenza alla parte dell’aumento complessivo di capitale derivante dai passaggi a capitale di riserve o fondi diversi da quelli indicati nel comma 5, a partire dal meno recente, ferme restando le norme delle leggi in materia di rivalutazione monetaria che dispongono diversamente.

    7. Le somme o il valore normale dei beni ricevuti dai soci in caso di recesso, di esclusione, di riscatto e di riduzione del capitale esuberante o di liquidazione anche concorsuale delle società ed enti costituiscono utile per la parte che eccede il prezzo pagato per l’acquisto o la sottoscrizione delle azioni o quote annullate.

    8. Le disposizioni del presente articolo valgono, in quanto applicabili, anche per gli utili derivanti dalla partecipazione in enti, diversi dalle società, soggetti all’imposta di cui al titolo II.”

    (1) Vedi anche il comma 1005 e ss. dell’art. 1 della Legge 205 del 27/12/2017.

    (2) Per gli utili e le riserve di utile non ancora distribuiti al 1° gennaio 2023, si veda quanto disposto dall’articolo 1, commi da 87 a 95, della legge n. 197/2022 (legge di bilancio 2023).

  • Articolo 47 Bis del TUIR (TUIR): Legge in Chiaro

    Articolo 47 Bis del TUIR (TUIR): Legge in Chiaro

    Art. 47-bis. Disposizioni in materia di regimi fiscali privilegiati.

    In vigore dal 20/12/2025

    Modificato da: Decreto legislativo del 18/12/2025 n. 192 Articolo 12

    “1. I regimi fiscali di Stati o territori, diversi da quelli appartenenti all’Unione europea ovvero da quelli aderenti allo Spazio economico europeo con i quali l’Italia abbia stipulato un accordo che assicuri un effettivo scambio di informazioni, si considerano privilegiati:

    a) nel caso in cui l’impresa o l’ente non residente o non localizzato in Italia sia sottoposto a controllo ai sensi dell’articolo 167, comma 2, da parte di un partecipante residente o localizzato in Italia, laddove si verifichi la condizione di cui al comma 4, lettera a), del medesimo articolo 167;

    b) in mancanza del requisito del controllo di cui alla lettera a), laddove il livello nominale di tassazione risulti inferiore al 50 per cento di quello applicabile in Italia. A tali fini, tuttavia, si tiene conto anche di regimi speciali che non siano applicabili strutturalmente alla generalità dei soggetti svolgenti analoga attività dell’impresa o dell’ente partecipato, che risultino fruibili soltanto in funzione delle specifiche caratteristiche soggettive o temporali del beneficiario e che, pur non incidendo direttamente sull’aliquota, prevedano esenzioni o altre riduzioni della base imponibile idonee a ridurre il prelievo nominale al di sotto del predetto limite e semprechè, nel caso in cui il regime speciale riguardi solo particolari aspetti dell’attività economica complessivamente svolta dal soggetto estero, l’attività ricompresa nell’ambito di applicazione del regime speciale risulti prevalente, in termini di ricavi ordinari, rispetto alle altre attività svolte dal citato soggetto.

    2. Ai fini dell’applicazione delle disposizioni del presente testo unico che fanno riferimento ai regimi fiscali privilegiati di cui al comma 1, il soggetto residente o localizzato nel territorio dello Stato che detenga, direttamente o indirettamente, partecipazioni di un’impresa o altro ente, residente o localizzato in Stati o territori a regime fiscale privilegiato individuati in base ai criteri di cui al comma 1, può dimostrare che:

    a) il soggetto non residente svolga un’attività economica effettiva, mediante l’impiego di personale, attrezzature, attivi e locali;

    b) dalle partecipazioni non consegua l’effetto di localizzare i redditi in Stati o territori a regime fiscale privilegiato di cui al comma 1.

    3. Ai fini del comma 2, il contribuente può interpellare l’amministrazione ai sensi dell’articolo 11, comma 1, lettera e) , della legge 27 luglio 2000, n. 212.”

  • Art. 48 TUIR: Redditi capitale

    Art. 48 TUIR: Redditi capitale

    Art. 48 TUIR – Redditi imponibili ad altro titolo

    In vigore dal 01/01/2004 con effetto dal 01/01/2000

    Modificato da: Decreto legislativo del 12/12/2003 n. 344 Articolo 1

    Nota:Ripristino. Art. 1 bis dl 250/95 modificato da art. 1 dl 437 del 8.8.96. “1. Non costituiscono redditi di capitale gli interessi, gli utili e gli altri proventi di cui ai precedenti articoli conseguiti dalle società e dagli enti di cui all’articolo 73, comma 1, lettere a) e b), e dalle stabili organizzazioni dei soggetti di cui alla lettera d) del medesimo comma, nonché quelli conseguiti nell’esercizio di imprese commerciali. 2. I proventi di cui al comma 1, quando non sono soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta o ad imposta sostitutiva, concorrono a formare il reddito complessivo come componenti del reddito d’impresa.”

  • Art. 48 Bis TUIR: Determinazione dei redditi assimilati a que

    Art. 48 Bis TUIR: Determinazione dei redditi assimilati a que

    Art. 48 bis TUIR – Determinazione dei redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente. ( NDR: ora art. 52. )

    In vigore dal 26/05/2001 al 12/12/2003 con effetto dal 01/01/2001

    Modificato da: Decreto legislativo del 12/04/2001 n. 168 Articolo 7

    Soppresso dal 12/12/2003 da: Decreto legislativo del 12/12/2003 n. 344 Articolo 1

    “1. Ai fini della determinazione dei redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente si applicano le disposizioni dell’articolo 48 salvo quanto di seguito specificato: a) (Soppressa);
    a-bis) ai fini della determinazione del reddito di cui alla lettera e) del comma 1 dell’articolo 47, i compensi percepiti dal personale dipendente del Servizio sanitario nazionale per l’attivita’ libero-professionale intramuraria, esercitata presso studi professionali privati a seguito di autorizzazione del direttore generale dell’azienda sanitaria, costituiscono reddito nella misura del 75 per cento;
    b) ai fini della determinazione delle indennita’ di cui alla lettera g) del comma 1 dell’articolo 47, non concorrono, altresi’, a formare il reddito le somme erogate ai titolari di cariche elettive pubbliche, nonche’ a coloro che esercitano le funzioni di cui agli articoli 114 e 135 della Costituzione, a titolo di rimborso di spese, purche’ l’erogazione di tali somme e i relativi criteri siano disposti dagli organi competenti a determinare i trattamenti dei soggetti stessi. Gli assegni vitalizi di cui alla predetta lettera g) del comma 1 dell’articolo 47, sono assoggettati a tassazione per la quota parte che non deriva da fonti riferibili a trattenute effettuate al percettore gia’ assoggettate a ritenute fiscali. Detta quota parte determinata, per ciascun periodo d’imposta, in misura corrispondente al rapporto complessivo delle trattenute effettuate, assoggettate a ritenute fiscali, e la spesa complessiva per assegni vitalizi. Il rapporto va effettuato separatamente dai distinti soggetti erogatori degli assegni stessi, prendendo a base ciascuno i propri elementi;
    c) per le rendite e gli assegni indicati alle lettere h) e i) del comma 1 dell’articolo 47 non si applicano le disposizioni del predetto articolo 48. Le predette rendite e assegni si presumono percepiti, salvo prova contraria, nella misura e alle scadenze risultanti dai relativi titoli;
    d) per le prestazioni pensionistiche di cui alla lettera h-bis) del comma 1, dell’articolo 47, erogate in forma periodica non si applicano le disposizioni del richiamato articolo 48. Le stesse si assumono al netto della parte corrispondente ai redditi gia’ assoggettati ad imposta e di quelli di cui alla lettera g-quinquies) del comma 1, dell’articolo 41, se determinabili;
    d-bis) i compensi di cui alla lettera l) del comma 1 dell’articolo 47, percepiti dai soggetti che hanno raggiunto l’eta’ prevista dalla vigente legislazione per la pensione di vecchiaia e che possiedono un reddito complessivo di importo non superiore a lire 18 milioni al netto della deduzione prevista dall’articolo 10, comma 3-bis per l’unita’ immobiliare adibita ad abitazione principale e per le relative pertinenze, costituiscono reddito per la parte che eccede complessivamente nel periodo d’imposta lire sei milioni.
    d-ter) per le prestazioni pensionistiche di cui alla lettera h-bis) del comma 1, dell’articolo 47, erogate in forma capitale a seguito di riscatto della posizione individuale ai sensi dell’articolo 10, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124 diverso da quello esercitato a seguito di pensionamento o di cessazione del rapporto di lavoro per mobilita’ o per altre cause non dipendenti dalla volonta’ delle parti, non si applicano le disposizioni del richiamato articolo 48. Le stesse assumono al netto dei redditi gia’ assoggettati ad imposta, se determinabili;”

  • Art. 49 TUIR: Redditi di lavoro dipendente

    Art. 49 TUIR: Redditi di lavoro dipendente

    Art. 49 TUIR – Redditi di lavoro dipendente (1)

    In vigore dal 01/01/2004 con effetto dal 01/01/1988

    Modificato da: Decreto legislativo del 12/12/2003 n. 344 Articolo 1

    “1. Sono redditi di lavoro dipendente quelli che derivano da rapporti aventi per oggetto la prestazione di lavoro, con qualsiasi qualifica, alle dipendenze e sotto la direzione di altri, compreso il lavoro a domicilio quando è considerato lavoro dipendente secondo le norme della legislazione sul lavoro.

    2. Costituiscono, altresì, redditi di lavoro dipendente:

    a) le pensioni di ogni genere e gli assegni ad esse equiparati;

    b) le somme di cui all’articolo 429, ultimo comma, del codice di procedura civile.”

    _______________________

    (1) Vedi D.L. n. 3 05/02/2020.

    Art. 49 TUIR, comma 2 lettera a): perché le norme sul lavoro dipendente la escludono

    Il comma 2, lettera a), include nei redditi di lavoro dipendente «le pensioni di ogni genere e gli assegni ad esse equiparati». Per questo molte misure a favore dei lavoratori parlano di «redditi di lavoro dipendente di cui all’articolo 49 del TUIR, con esclusione di quelli indicati alla lettera a) del comma 2»: vuol dire lavoratori dipendenti in senso proprio, non pensionati. Lo fa la legge di bilancio 2025 (L. 207/2024, art. 1, commi 4 e 6) per la misura detta «cuneo fiscale», con questi parametri per il 2025:

    Misura Reddito complessivo Importo
    Somma che non concorre al reddito (comma 4) fino a 20.000 euro 7,1% del reddito di lavoro dipendente se questo non supera 8.500 euro; 5,3% da 8.501 a 15.000 euro; 4,8% oltre 15.000 euro
    Ulteriore detrazione (comma 6) da 20.001 a 40.000 euro 1.000 euro fino a 32.000 euro; da 32.001 a 40.000 euro: 1.000 × (40.000 − reddito complessivo) / 8.000; zero a 40.000 euro. Rapportata al periodo di lavoro

    La percentuale del comma 4 si sceglie sul reddito rapportato all’intero anno (comma 5) e si applica al reddito di lavoro dipendente effettivamente percepito. Per il reddito di riferimento si sommano anche i redditi in cedolare secca. Fonti: circolare AdE 4/E del 16 maggio 2025 e istruzioni CU 2026. Calcolo ed esempi: somma dell’art. 1, comma 4, L. 207/2024 e ulteriore detrazione del comma 6.

    Punto 718 della CU 2026: «presenza» o «assenza» di redditi dell’art. 49 TUIR

    Nella Certificazione Unica 2026 (redditi 2025) la sezione «Somme che non concorrono alla formazione del reddito» occupa i punti da 718 a 728. Il punto 718 si compila se è presente almeno uno dei punti 1, 2, 455, 456, 781, 782, 784 e 785, anche con reddito complessivo oltre 40.000 euro, e ha due codici.

    Punto Che cosa si indica
    718, codice 1 Nei punti 1, 2, 455, 456, 781, 782, 784 e 785 sono compresi redditi dell’art. 49 (escluso il comma 2, lett. a) per i quali spettano le agevolazioni dei commi 4 e 6: presenza di redditi art. 49
    718, codice 2 Nei punti 1, 2, 781 e 784 non sono compresi tali redditi: assenza di redditi art. 49
    719 Reddito dell’art. 49 (escluso il comma 2) già riportato nei punti 1 e 2, senza assimilati, sportivi dilettanti, sportivi under 23 e frontalieri
    720 Reddito di lavoro sportivo dilettantistico, al lordo della franchigia
    721 · 722 · 723 Giorni di lavoro dipendente, data di inizio e data di cessazione del rapporto
    724 Codice 1 se il sostituto ha riconosciuto ed erogato la somma del comma 4 (in tutto o in parte); codice 2 se non l’ha riconosciuta o non l’ha erogata
    725 · 726 Somma erogata; somma riconosciuta ma non erogata
    727 · 728 Somma recuperata nel conguaglio; somma da recuperare dopo il conguaglio (in dieci rate, se supera 60 euro)

    Il sostituto d’imposta riconosce somma e detrazione in automatico, senza istanza del lavoratore, e verifica la spettanza in sede di conguaglio. Più sul documento: Certificazione Unica: cos’è e quando arriva.

    Colf e badanti: il reddito è di lavoro dipendente? Come si usano le agevolazioni

    La circolare 4/E del 2025 cita i lavoratori domestici come esempio di titolari di «redditi di lavoro dipendente non assoggettati a ritenuta fiscale perché privi di un sostituto d’imposta». Dunque il compenso di colf e badanti è reddito di lavoro dipendente dell’art. 49, comma 1, ma la famiglia non applica ritenute e non esegue il conguaglio con i punti 718-728 della CU. Il lavoratore, se ne ha diritto, può far valere la somma del comma 4 e la detrazione del comma 6 nella dichiarazione dei redditi dell’anno, facendole concorrere al saldo. Come si dichiara il reddito: colf e badanti, come dichiarano il proprio reddito.

    Che cosa rientra nell’art. 49 TUIR e che cosa no: NASpI, co.co.co., borse di studio, sport dilettantistico

    Caso Dove si colloca
    Lavoratore subordinato con qualsiasi qualifica, anche a domicilio se considerato dipendente dalla legislazione sul lavoro Art. 49, comma 1
    Pensioni di ogni genere e assegni equiparati Art. 49, comma 2, lett. a)
    Somme dell’art. 429, ultimo comma, c.p.c. (interessi e rivalutazione sui crediti di lavoro) Art. 49, comma 2, lett. b)
    Collaborazioni coordinate e continuative, amministratori, sindaci, revisori Non art. 49: redditi assimilati, art. 50, comma 1, lett. c-bis)
    Borse di studio, assegni e premi per fini di studio o di addestramento professionale, se non c’è rapporto di lavoro dipendente con chi li eroga Redditi assimilati, art. 50, comma 1, lett. c)
    Compensi dei soci lavoratori di cooperative Redditi assimilati, art. 50, comma 1, lett. a), con le condizioni del comma 2
    Prestazioni dei fondi pensione complementari (D.Lgs. 252/2005) Redditi assimilati, art. 50, comma 1, lett. h-bis)
    NASpI e altre indennità che sostituiscono la retribuzione Art. 6, comma 2: proventi in sostituzione di redditi, della stessa categoria dei redditi sostituiti, quindi lavoro dipendente; non rientrano nel testo dell’art. 49
    Lavoro sportivo dilettantistico Può essere subordinato, autonomo o in co.co.co. (D.Lgs. 36/2021, art. 25); fino a 15.000 euro annui i compensi non sono imponibili (art. 36, comma 6), solo l’eccedenza si tassa. Nella CU 2026 sta nei punti 781 e 784

    Sulla NASpI in dichiarazione: NASpI e disoccupazione nel 730. Sulla classificazione dei redditi: art. 6 TUIR.

    Il vecchio «art. 49» del TUIR era il lavoro autonomo: attenzione ai rinvii

    Il D.Lgs. 344/2003 ha rinumerato il TUIR dal 1° gennaio 2004. Prima di allora l’art. 49 trattava il lavoro autonomo, oggi art. 53, e il lavoro dipendente stava nell’art. 46. Per l’art. 2, comma 4, del D.Lgs. 344/2003, i riferimenti all’art. 49 contenuti in norme anteriori al decreto si intendono fatti all’art. 53. Alcuni testi vigenti conservano ancora la vecchia numerazione: l’art. 50, comma 1, lett. c-bis), rinvia all’«articolo 46, comma 1» per il lavoro dipendente e all’«articolo 49, comma 1» per il lavoro autonomo; l’art. 17, comma 1, lett. c), parla delle indennità per la cessazione delle co.co.co. «di cui al comma 2 dell’articolo 49», che oggi sono quelle dell’art. 50, comma 1, lett. c-bis). Se un testo cita «art. 49» e non è recente, va letto con la numerazione dell’epoca.

    Dal 1° gennaio 2027 la numerazione cambia di nuovo: la disciplina dell’art. 49 si ritrova nell’art. 51 del nuovo testo unico delle imposte sui redditi (D.Lgs. 117/2026). È un rinvio di numerazione: fino al 31 dicembre 2026 resta in vigore l’articolo commentato in questa pagina. Concordanza completa: lavoro dipendente nel testo unico 2027.

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