Autore: Andrea Marton

  • Art. 210 bis SIC – (Informazione e formazione dei lavoratori e dei rappresentanti dei…

    Art. 210 bis SIC – (Informazione e formazione dei lavoratori e dei rappresentanti dei…

    Art. 210 bis D.Lgs. 81/2008 (SIC) – (Informazione e formazione dei lavoratori e dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza)

    In vigore dal 15/05/2008

    ((

    1. Ai sensi di quanto previsto all’articolo 184, comma 1, lettera b), il datore di lavoro garantisce, inoltre, che i lavoratori che potrebbero essere esposti ai rischi derivanti dai campi elettromagnetici sul luogo di lavoro e i loro rappresentanti ricevano le informazioni e la formazione necessarie in relazione al risultato della valutazione dei rischi con particolare riguardo: a) agli eventuali effetti indiretti dell’esposizione; b) alla possibilità di sensazioni e sintomi transitori dovuti a effetti sul sistema nervoso centrale o periferico; c) alla possibilità di rischi specifici nei confronti di lavoratori appartenenti a gruppi particolarmente sensibili al rischio, quali i soggetti portatori di dispositivi medici o di protesi metalliche e le lavoratrici in stato di gravidanza. ))

  • Art. 57 SIC – (Sanzioni per i progettisti, i fabbricanti, i fornitori e gli insta…

    Art. 57 SIC – (Sanzioni per i progettisti, i fabbricanti, i fornitori e gli insta…

    Art. 57 D.Lgs. 81/2008 (SIC) – (Sanzioni per i progettisti, i fabbricanti, i fornitori e gli installatori)

    In vigore dal 15/05/2008

    ((

    1. I proggettisti che violano il rispetto dell’articolo 22 sono puniti con l’arresto fino a sei mesi o con l’ammenda da 1.500 a 6.000 euro.

    2. I fabbricanti e i fornitori che violano il disposto dell’articolo 23 sono puniti con l’arresto da tre a sei mesi o con l’ammenda da 10.000 a 40.000 euro.

    3. Gli installatori che violano il disposto dell’articolo 24 sono puniti con l’arresto fino a tre mesi o con l’ammenda da 1.200 a 5.200 euro. ))

  • Art. 118 SIC – Splateamento e sbancamento

    Art. 118 SIC – Splateamento e sbancamento

    Art. 118 D.Lgs. 81/2008 (SIC) – Splateamento e sbancamento

    In vigore dal 15/05/2008

    1. Nei lavori di splateamento o sbancamento ((se previsto l’accesso di lavoratori,)) le pareti delle fronti di attacco devono avere una inclinazione o un tracciato tali, in relazione alla natura del terreno, da impedire franamenti. Quando la parete del fronte di attacco supera l’altezza di m 1,50, è vietato il sistema di scavo manuale per scalzamento alla base e conseguente franamento della parete.

    2. Quando per la particolare natura del terreno o per causa di piogge, di infiltrazione, di gelo o disgelo, o per altri motivi, siano da temere frane o scoscendimenti, deve essere provveduto all’armatura o al consolidamento del terreno.

    3. Nei lavori di escavazione con mezzi meccanici deve essere vietata la presenza degli operai nel campo di azione dell’escavatore e sul ciglio del fronte di attacco.

    4. Il posto di manovra dell’addetto all’escavatore, quando questo non sia munito di cabina metallica, deve essere protetto con solido riparo.

    5. Ai lavoratori deve essere fatto esplicito divieto di avvicinarsi alla base della parete di attacco e, in quanto necessario in relazione all’altezza dello scavo o alle condizioni di accessibilità del ciglio della platea superiore, la zona superiore di pericolo deve essere almeno delimitata mediante opportune segnalazioni spostabili col proseguire dello scavo.

  • Art. 306 Codice Civile: Revoca per indegnità dell’adottato

    Art. 306 Codice Civile: Revoca per indegnità dell’adottato

    Art. 306 c.c. – Revoca per indegnità dell’adottato

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    La revoca dell’adozione può essere pronunziata dal tribunale su domanda dell’adottante, quando l’adottato abbia attentato alla vita di lui o del suo coniuge, dei suoi discendenti o ascendenti, ovvero si sia reso colpevole verso loro di delitto punibile con pena restrittiva della libertà personale non inferiore nel minimo a tre anni.

    Se l’adottante muore in conseguenza dell’attentato, la revoca dell’adozione può essere chiesta da coloro ai quali si devolverebbe l’eredità in mancanza dell’adottato e dei suoi discendenti.

  • Art. 111 TUE – [Misure di semplificazione per il collaudo degli impianti installati]

    Art. 111 TUE – [Misure di semplificazione per il collaudo degli impianti installati]

    Art. 111 D.P.R. 380/2001 (TUE) – [Misure di semplificazione per il collaudo degli impianti installati]

    In vigore dal 30/06/2003

    […] Note: (1) Articolo abrogato dall’art. 3, comma 1, DL 28.12.2006 n. 300, convertito, con modificazioni, dalla L. 26.2.2007 n. 17, a decorrere dal 27.3.2008, data di entrata in vigore del regolamento di cui al DM 22.1.2008 n. 37, emanato in attuazione dell’art. 11-quaterdecies, comma 13, DL 30.9.2005 n. 203, convertito, con modificazioni, dalla L. 2.12.2005 n. 248. Testo precedente: “Art. 111 [Misure di semplificazione per il collaudo degli impianti installati]. – 1. Nel caso in cui la normativa vigente richieda il certificato di collaudo degli impianti installati il committente è esonerato dall’obbligo di presentazione dei progetti degli impianti di cui ai commi 1, lettere a), b), c), e) e g), e 2 dell’articolo 107 se, prima dell’inizio dei lavori, dichiari di volere effettuare il collaudo degli impianti con le modalità previste dal comma 2. 2. Il collaudo degli impianti può essere effettuato a cura di professionisti abilitati, non intervenuti in alcun modo nella progettazione, direzione ed esecuzione dell’opera, i quali attestano che i lavori realizzati DPR 6.6.2001 n. 380 – Art. 112-116 76 sono conformi ai progetti approvati e alla normativa vigente in materia. In questo caso la certificazione redatta viene trasmessa allo sportello unico a cura del direttore dei lavori. 3. Resta salvo il potere dell’amministrazione di procedere all’effettuazione dei controlli successivi e di applicare, in caso di falsità delle attestazioni, le sanzioni previste dalla normativa vigente.“.

  • Art. 261 SIC – (Patologie da amianto)

    Art. 261 SIC – (Patologie da amianto)

    Art. 261 D.Lgs. 81/2008 (SIC) – (Patologie da amianto)

    In vigore dal 15/05/2008

    1. ((In tutti i casi di malattia professionale correlati all’amianto con diagnosi medica di patologie di cui all’allegato XLIII-ter trovano applicazione le disposizioni contenute nell’articolo 244, comma 3.))

  • Art. 3 TUF – Provvedimenti

    Art. 3 TUF – Provvedimenti

    Art. 3 D.Lgs. 58/1998 (TUF) – Provvedimenti

    In vigore dal 01/07/1998

    1. I regolamenti ministeriali previsti dal presente decreto sono adottati ai sensi dell’ articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 .

    2. La Banca d’Italia e la CONSOB stabiliscono i termini e le procedure per l’adozione degli atti e dei provvedimenti di propria competenza.

    3. I regolamenti e i provvedimenti di carattere generale della Banca d’Italia e della Consob sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale. Gli altri provvedimenti rilevanti relativi ai soggetti sottoposti a vigilanza sono pubblicati nel sito internet della Banca d’Italia o della Consob. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dell’articolo

    195-bis. (73)

    3-bis. ((La Banca d’Italia e la Consob realizzano archivi informatici delle disposizioni, anche regolamentari, e degli orientamenti nelle materie di cui al presente decreto, agevolmente accessibili al pubblico e con collegamento informatico diretto alle relative fonti normative e orientamenti dell’Unione europea.))

    3-ter. ((Se non diversamente disposto, i termini per lo svolgimento dei procedimenti, stabiliti dal presente decreto o dalle relative disposizioni attuative, si computano secondo il calendario comune.))

    3-quater. ((Ai fini dell’applicazione delle disposizioni del presente decreto, la Banca d’Italia e la Consob, secondo le rispettive competenze, individuano con regolamento, se del caso congiunto ove sia prevista la partecipazione delle due Autorità: a) ipotesi di semplificazione dei procedimenti allo scopo di contenere gli oneri in capo ai soggetti vigilati; b) fattispecie e criteri al ricorrere dei quali si applicano termini procedimentali abbreviati, anche su istanza degli interessati subordinatamente alla completezza della documentazione presentata, alla tempestività dell’invio di eventuali integrazioni e al ricorrere di presupposti di motivata rilevante urgenza.))

    4. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 27 MARZO 2026, N. 47 )) .

  • Art. 41 TUF – ( Operatività transfrontaliera delle Sgr autorizzate )

    Art. 41 TUF – ( Operatività transfrontaliera delle Sgr autorizzate )

    Art. 41 D.Lgs. 58/1998 (TUF) – ( Operatività transfrontaliera delle Sgr autorizzate )

    In vigore dal 01/07/1998

    1. Le Sgr ((autorizzate)) possono operare, anche senza stabilirvi succursali, in uno Stato UE e non UE, in conformità al regolamento previsto dal comma

    2. ((133))

    2. La Banca d’Italia, sentita la Consob, stabilisce con regolamento le norme di attuazione delle disposizioni dell’UE concernenti le condizioni e le procedure che le Sgr ((autorizzate)) rispettano per: ((133)) a) la prestazione negli Stati dell’UE delle attività per le quali sono autorizzate ai sensi della direttiva 2009/65/CE e delle relative disposizioni attuative, ivi inclusa l’istituzione di OICVM ((…)) ; ((133)) b) l’operatività in via transfrontaliera negli Stati UE e non UE, in conformità alle previsioni della direttiva 2011/61/UE e delle relative disposizioni attuative, fermo restando quanto previsto nel capo II-ter. (55)

    2-bis. ((La Consob stabilisce con regolamento le norme di attuazione delle disposizioni dell’UE concernenti la commercializzazione di OICVM da parte di gestori italiani in uno Stato dell’Unione europea diverso dall’Italia e il ritiro della notifica con la quale è stata precedentemente comunicata la commercializzazione di tali OICVM.)) ((133))

    3. La Banca d’Italia, nel regolamento previsto dal comma 2, definisce altresì le condizioni e le procedure in base alle quali le Sgr sono autorizzate dalla Banca d’Italia, d’intesa con la Consob, per operare in via transfrontaliera negli Stati UE e non UE nei casi esclusi dall’ambito di applicazione delle direttive 2009/65/CE e 2011/61/UE . Ai fini dell’operatività delle Sgr in uno Stato non UE è necessaria la sussistenza di apposite intese di collaborazione con le competenti autorità dello Stato ospitante.

    4. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alle ((Sicav in gestione interna autorizzate, alle Sicaf in gestione interna autorizzate e alle società di partenariato in gestione interna autorizzate)) . ((133))

  • Art. 35 quinquies TUF – (Capitale e azioni della Sicaf in gestione interna autorizzata ). 133

    Art. 35 quinquies TUF – (Capitale e azioni della Sicaf in gestione interna autorizzata ). 133

    Art. 35 quinquies D.Lgs. 58/1998 (TUF) – (Capitale e azioni della Sicaf in gestione interna autorizzata ). 133

    In vigore dal 01/07/1998

    1. Alla Sicaf ((in gestione interna)) non si applicano gli articoli da 2447-bis a 2447-decies del codice civile . ((133))

    2. Le azioni della Sicaf ((in gestione interna)) possono essere nominative o al portatore secondo quanto stabilito dallo statuto. Le azioni al portatore attribuiscono un solo voto per ogni socio indipendentemente dal numero di azioni di tale categoria possedute. ((133))

    3. Lo statuto della Sicaf ((in gestione interna)) indica le modalità di determinazione del valore delle azioni e degli eventuali strumenti finanziari partecipativi emessi. ((133))

    4. Lo statuto della Sicaf ((in gestione interna)) può prevedere: ((133)) a) limiti all’emissione di azioni nominative; b) particolari vincoli di trasferibilità delle azioni nominative; c) ((l’esistenza di comparti di investimento per ognuno dei quali sono emesse una o più categorie di azioni o di strumenti finanziari partecipativi; in tal caso sono stabiliti i criteri di ripartizione delle spese generali e dei proventi tra i vari comparti e il patrimonio generale;)) ((133)) d) la possibilità di emettere frazioni di azioni, fermo restando che l’attribuzione e l’esercizio dei diritti sociali sono comunque subordinati al possesso di almeno un’azione, secondo la disciplina del presente capo; e) nel caso di Sicaf ((in gestione interna)) riservata e fermo restando quanto previsto dall’articolo 35-bis, comma 4, la possibilità di effettuare i versamenti relativi alle azioni sottoscritte in più soluzioni, a seguito dell’impegno dell’azionista a effettuare il versamento ((a richiesta della società stessa)) in base alle esigenze di investimento. ((133))

    5. Alle Sicaf ((in gestione interna)) non si applicano gli articoli 2349, 2350, commi secondo e terzo, ((…)) e 2353 del codice civile . Alle Sicaf ((in gestione interna)) non riservate a investitori professionali e alle categorie di investitori individuate dal regolamento di cui all’articolo 39 non si applica, altresì, l’ articolo 2356 del codice civile . ((133))

    5-bis. ((Alle Sicaf in gestione interna che abbiano costituito uno o più comparti non si applica l’ articolo 2438 del codice civile limitatamente alle categorie di azioni sottoscritte a fronte dei conferimenti compresi in ciascun comparto. L’articolo si applica alle azioni sottoscritte a fronte dei conferimenti compresi nel patrimonio generale.)) ((133))

    6. Le Sicaf ((in gestione interna)) non possono emettere obbligazioni. ((133))

  • Art. 286 ter SIC – Definizioni

    Art. 286 ter SIC – Definizioni

    Art. 286 ter D.Lgs. 81/2008 (SIC) – Definizioni

    In vigore dal 15/05/2008

    ((

    1. Ai fini ed agli effetti delle disposizioni del presente titolo si intende per: a) luoghi di lavoro interessati: strutture o servizi sanitari del settore pubblico e privato in cui si svolgono attività e servizi sanitari sottoposti alla responsabilità organizzativa e decisionale del datore di lavoro; b) dispositivi medici taglienti: oggetti o strumenti necessari all’esercizio di attività specifiche nel quadro dell’assistenza sanitaria, che possono tagliare, pungere o infettare. Gli oggetti taglienti o acuminati sono considerati, ai sensi del presente decreto, attrezzature di lavoro; c) misure di prevenzione specifiche: misure adottate per prevenire le ferite e la trasmissione di infezioni nel quadro della prestazione di servizi e dello svolgimento delle attività direttamente connesse all’assistenza ospedaliera e sanitaria, incluso l’impiego di attrezzature ritenute tecnicamente più sicure in relazione ai rischi e ai metodi di smaltimento dei dispositivi medici taglienti, quali i dispositivi medici taglienti dotati di meccanismo di protezione e di sicurezza, in grado di proteggere le mani dell’operatore durante e al termine della procedura per la quale il dispositivo stesso è utilizzato e di assicurare una azione protettiva permanente nelle fasi di raccolta e smaltimento definitivo; d) subfornitore: ogni persona che operi in attività e servizi direttamente legati all’assistenza ospedaliera e sanitaria nel quadro di rapporti contrattuali di lavoro con il datore di lavoro. ))

  • Art. 9 TUF – (Revisione legale)

    Art. 9 TUF – (Revisione legale)

    Art. 9 D.Lgs. 58/1998 (TUF) – (Revisione legale)

    In vigore dal 01/07/1998

    1. Alle SIM, ((ai gestori autorizzati e agli Oicr societari in gestione esterna)) si applica l’articolo 159, comma

    1. 2. Per le società di gestione del risparmio, il revisore legale o la società di revisione legale incaricati della revisione provvedono con apposita relazione di revisione a rilasciare un giudizio sul rendiconto del fondo comune di diritto italiano.

    2-bis. Per i fondi comuni di diritto italiano gestiti da società di gestione UE, GEFIA UE e non UE, il giudizio sul rendiconto del fondo, in conformità ai principi di cui all’ articolo 11 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39 , è rilasciato da un revisore legale o da una società di revisione legale iscritti nel Registro di cui all’articolo 1, comma 1, lettera g), del medesimo decreto. Ferme restando le disposizioni concernenti le modalità di conferimento, revoca e dimissioni dall’incarico vigenti negli ordinamenti nazionali in cui le società di gestione UE, GEFIA UE e non UE hanno sede legale, si applicano le disposizioni previste dal decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39 , con riferimento agli enti sottoposti a regime intermedio.

  • Art. 210 SIC – (Disposizioni miranti ad eliminare o ridurre i rischi)

    Art. 210 SIC – (Disposizioni miranti ad eliminare o ridurre i rischi)

    Art. 210 D.Lgs. 81/2008 (SIC) – (Disposizioni miranti ad eliminare o ridurre i rischi)

    In vigore dal 15/05/2008

    ((

    1. A seguito della valutazione dei rischi, qualora risulti che i valori di azione di cui all’articolo 208 sono superati, il datore di lavoro, a meno che la valutazione effettuata a norma dell’articolo 209, comma 1, dimostri che i pertinenti valori limite di esposizione non sono superati e che possono essere esclusi rischi relativi alla sicurezza, elabora ed applica un programma d’azione che comprenda misure tecniche e organizzative intese a prevenire esposizioni superiori ai valori limite di esposizione relativi agli effetti sensoriali e ai valori limite di esposizione relativi agli effetti sanitari, tenendo conto in particolare: a) di altri metodi di lavoro che implicano una minore esposizione ai campi elettromagnetici; b) della scelta di attrezzature che emettano campi elettromagnetici di intensità inferiore, tenuto conto del lavoro da svolgere; c) delle misure tecniche per ridurre l’emissione dei campi elettromagnetici, incluso se necessario l’uso di dispositivi di sicurezza, schermature o di analoghi meccanismi di protezione della salute; d) degli appropriati programmi di manutenzione delle attrezzature di lavoro, dei luoghi e delle postazioni di lavoro; e) della progettazione e della struttura dei luoghi e delle postazioni di lavoro; f) della limitazione della durata e dell’intensità dell’esposizione; g) della disponibilità di adeguati dispositivi di protezione individuale; h) di misure appropriate al fine di limitare e controllare l’accesso, quali segnali, etichette, segnaletica al suolo e barriere; i) in caso di esposizione a campi elettrici, delle misure e procedure volte a gestire le scariche elettriche e le correnti di contatto mediante mezzi tecnici e mediante la formazione dei lavoratori.

    2. Sulla base della valutazione dei rischi di cui all’articolo 209, il datore di lavoro elabora e applica un programma d’azione che comprenda misure tecniche e organizzative volte a prevenire qualsiasi rischio per lavoratori appartenenti a gruppi particolarmente sensibili al rischio e qualsiasi rischio dovuto a effetti indiretti di cui all’articolo

    207. 3. Il datore di lavoro, in conformità all’articolo 183, adatta le misure di cui al presente articolo alle esigenze dei lavoratori appartenenti a gruppi particolarmente sensibili al rischio e, se del caso, a valutazioni individuali dei rischi, in particolare nei confronti dei lavoratori che hanno dichiarato, anche a seguito delle informazioni ricevute ai sensi dell’articolo 210-bis, di essere portatori di dispositivi medici impiantati attivi o passivi, o hanno dichiarato l’uso di dispositivi medici sul corpo o nei confronti delle lavoratrici in stato di gravidanza che hanno informato il datore di lavoro della loro condizione.

    4. Sulla base della valutazione dei rischi di cui all’articolo 209, i luoghi di lavoro in cui i lavoratori possono essere esposti a campi elettromagnetici che superano i VA sono indicati con un’apposita segnaletica conforme a quanto stabilito nel titolo V del presente decreto, recante le prescrizioni minime per la segnaletica di sicurezza e di salute sul luogo di lavoro. Le aree in questione sono inoltre identificate e l’accesso alle stesse è limitato in maniera opportuna.

    5. Nei casi di cui all’articolo 208, commi 3 e 4, sono adottate misure di protezione specifiche, quali l’informazione e la formazione dei lavoratori a norma dell’articolo 210-bis, l’uso di strumenti tecnici e la protezione individuale, da realizzarsi anche mediante la messa a terra degli oggetti di lavoro, il collegamento elettrico dei lavoratori con gli oggetti di lavoro nonché, se del caso e a norma degli articoli 75, 76 e 77, con l’impiego di scarpe e guanti isolanti e di indumenti protettivi.

    6. Nel caso di cui all’articolo 208, comma 5, sono adottate misure di protezione specifiche, quali il controllo dei movimenti.

    7. I lavoratori non devono essere esposti a valori superiori ai VLE relativi agli effetti sanitari e ai VLE relativi agli effetti sensoriali a meno che non sussistano le condizioni di cui all’articolo 212, e all’articolo 208, commi 3, 4 e

    5. Qualora, nonostante i provvedimenti presi dal datore di lavoro in applicazione del presente capo, i VLE relativi agli effetti sanitari o i VLE relativi agli effetti sensoriali sono superati, il datore di lavoro adotta misure immediate per riportare l’esposizione al di sotto dei VLE. Il datore di lavoro individua e registra le cause del superamento dei VLE relativi agli effetti sanitari e dei VLE relativi agli effetti sensoriali e modifica di conseguenza le misure di protezione e prevenzione per evitare un nuovo superamento. Le misure di protezione e prevenzione modificate sono conservate con le modalità di cui all’articolo

    53. 8. Nei casi di cui all’articolo 208, commi 3, 4 e 5, nonché nell’ipotesi in cui il lavoratore riferisce la comparsa di sintomi transitori, il datore di lavoro aggiorna, se necessario, la valutazione dei rischi e le misure di prevenzione. Ai fini del presente comma, i sintomi transitori possono comprendere: a) percezioni ed effetti sensoriali nel funzionamento del sistema nervoso centrale, nella testa, indotti da campi magnetici variabili nel tempo; b) effetti indotti da campi magnetici statici, quali vertigini e nausea. ))