Autore: Andrea Marton

  • Art. 106 TUE – Esenzione per le opere eseguite dal genio militare

    Art. 106 TUE – Esenzione per le opere eseguite dal genio militare

    Art. 106 D.P.R. 380/2001 (TUE) – Esenzione per le opere eseguite dal genio militare

    In vigore dal 30/06/2003

    33) 1. Per le opere che si eseguono a cura del genio militare l’osservanza delle disposizioni di cui alle sezioni II e III del presente capo è assicurata dall’organo all’uopo individuato dal Ministero della difesa. CAPO V – NORME PER LA SICUREZZA DEGLI IMPIANTI

  • Art. 201 SIC – Valori limite di esposizione e valori d’azione

    Art. 201 SIC – Valori limite di esposizione e valori d’azione

    Art. 201 D.Lgs. 81/2008 (SIC) – Valori limite di esposizione e valori d’azione

    In vigore dal 15/05/2008

    1. Ai fini del presente capo, si definiscono i seguenti valori limite di esposizione e valori di azione. a) per le vibrazioni trasmesse al sistema mano-braccio: 1) il valore limite di esposizione giornaliero, normalizzato a un periodo di riferimento di 8 ore, è fissato a 5 m/s2; mentre su periodi brevi è pari a 20 m/s2; 2) il valore d’azione giornaliero, normalizzato a un periodo di riferimento di 8 ore, che fa scattare l’azione, è fissato a 2,5 m/s2. b) per le vibrazioni trasmesse al corpo intero: 1) il valore limite di esposizione giornaliero, normalizzato a un periodo di riferimento di 8 ore, è fissato a 1,0 m/s2; mentre su periodi brevi è pari a 1,5 m/s2; 2) il valore d’azione giornaliero, normalizzato a un periodo di riferimento di 8 ore, è fissato a 0,5 m/s2.

    2. Nel caso di variabilità del livello di esposizione giornaliero va considerato il livello giornaliero massimo ricorrente.

  • Art. 156 SIC – Verifiche

    Art. 156 SIC – Verifiche

    Art. 156 D.Lgs. 81/2008 (SIC) – Verifiche

    In vigore dal 15/05/2008

    1. Il ((Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali)) , sentita la Commissione consultiva permanente, può stabilire l’obbligo di sottoporre a verifiche ponteggi e attrezzature per costruzioni, stabilendo le modalità e l’organo tecnico incaricato.

  • Art. 54 D.Lgs. 346/1990 – Determinazione della sanzione amministrativa

    Art. 54 D.Lgs. 346/1990 – Determinazione della sanzione amministrativa

    Art. 54 D.Lgs. 346/1990 (Imposta Successioni) – Determinazione della sanzione amministrativa

    In vigore dal 01/01/1991

    1. Nella determinazione della sanzione commisurata all’imposta o alla maggiore imposta, questa è assunta al netto delle riduzioni e delle detrazioni di cui agli articoli 25 e 26. Note: (1) Rubrica modificata dall’art. 1, comma 1, lett. uu), n. 1), DLgs. 18.9.2024 n. 139, pubblicato in G.U. 2.10.2024 n. 231. Ai sensi del successivo art. 9, comma 3, la presente disposizione ha effetto a partire dall’1.1.2025 e si applica agli atti pubblici formati, agli atti giudiziari pubblicati o emanati, alle scritture private autenticate o presentate per la registrazione a partire da tale data, nonché alle successioni aperte e agli atti a titolo gratuito fatti a partire da tale data. Testo precedente: “Determinazione della sanzione pecuniaria”. TITOLO III – Applicazione dell’imposta alle donazioni

  • Art. 7 ter TUF – Poteri ingiuntivi nei confronti degli intermediari nazionali e non UE

    Art. 7 ter TUF – Poteri ingiuntivi nei confronti degli intermediari nazionali e non UE

    Art. 7 ter D.Lgs. 58/1998 (TUF) – Poteri ingiuntivi nei confronti degli intermediari nazionali e non UE

    In vigore dal 01/07/1998

    1. In caso di violazione da parte di Sim, di imprese di paesi terzi ((di gestori autorizzati,)) , di GEFIA non UE autorizzati in Italia e di banche autorizzate alla prestazione di servizi e attività di investimento aventi sede in Italia di obblighi derivanti da disposizioni dell’ordinamento italiano e dell’Unione europea loro applicabili nelle materie del presente decreto, la Banca d’Italia o la Consob, nell’ambito delle rispettive competenze, possono ordinare alle stesse, anche in via cautelare, la cessazione temporanea o permanente di tali irregolarità.

    2. L’autorità di vigilanza che procede, sentita l’altra autorità, vieta ai soggetti indicati nel comma 1 di intraprendere nuove operazioni, nonché imporre ogni altra limitazione riguardante singole tipologie di operazioni, singoli servizi o attività, anche limitatamente a singole succursali o dipendenze dell’ intermediario, quando: a) le violazioni commesse possono pregiudicare gli interessi inerenti agli obiettivi di carattere generale elencati nell’articolo 5, comma 1; b) nei casi di urgenza per la tutela degli interessi degli investitori. (73)

  • Art. 233 SIC – Campo di applicazione

    Art. 233 SIC – Campo di applicazione

    Art. 233 D.Lgs. 81/2008 (SIC) – Campo di applicazione

    In vigore dal 15/05/2008

    1. Fatto salvo quanto previsto per le attività disciplinate dal capo III e per i lavoratori esposti esclusivamente alle radiazioni previste dal trattato che istituisce la Comunità europea dell’energia atomica, le norme del presente titolo si applicano a tutte le attività nelle quali i lavoratori sono o possono essere esposti ((ad agenti cancerogeni, mutageni o a sostanze tossiche per la riproduzione)) a causa della loro attività lavorativa.

  • Art. 49 SIC – Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza di sito produttivo

    Art. 49 SIC – Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza di sito produttivo

    Art. 49 D.Lgs. 81/2008 (SIC) – Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza di sito produttivo

    In vigore dal 15/05/2008

    1. Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza di sito produttivo sono individuati nei seguenti specifici contesti produttivi caratterizzati dalla compresenza di più aziende o cantieri: a) i porti di cui all’ articolo 4, comma 1, lettere b) , c) e d), della legge 28 gennaio 1994, n. 84 , sedi di autorità portuale nonché quelli sede di autorità marittima da individuare con decreto dei Ministri del lavoro e della previdenza sociale e dei trasporti, da adottare entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto; b) centri intermodali di trasporto di cui alla direttiva del Ministro dei trasporti del 18 ottobre 2006, n. 3858 ; c) impianti siderurgici; d) cantieri con almeno 30.000 uomini-giorno, intesa quale entità presunta dei cantieri, rappresentata dalla somma delle giornate lavorative prestate dai lavoratori, anche autonomi, previste per la realizzazione di tutte le opere; e) contesti produttivi con complesse problematiche legate alla interferenza delle lavorazioni e da un numero complessivo di addetti mediamente operanti nell’area superiore a

    500. 2. Nei contesti di cui al comma precedente il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza di sito produttivo è individuato, su loro iniziativa, tra i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza delle aziende operanti nel sito produttivo.

    3. La contrattazione collettiva stabilisce le modalità di individuazione di cui al comma 2, nonché le modalità secondo cui il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza di sito produttivo esercita le attribuzioni di cui all’articolo 50 in tutte le aziende o cantieri del sito produttivo in cui non vi siano rappresentanti per la sicurezza e realizza il coordinamento tra i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza del medesimo sito. Note all’art. 49: – Il testo dell’ art. 4, comma 1, lettera b) , c) e d) della legge 28 gennaio 1994, n. 84 , è il seguente: «Art. 4 (Classificazione dei porti). –

    1. I porti marittimi nazionali sono ripartiti nelle seguenti categorie e classi: a) (omissis); b) categoria II, classe I: porti, o specifiche aree portuali, di rilevanza economica internazionale; c) categoria II, classe II: porti, o specifiche aree portuali, di rilevanza economica nazionale; d) categoria II, classe III: porti, o specifiche aree portuali, di rilevanza economica regionale e interregionale;».

  • Art. 325 Codice Civile: Obblighi inerenti all’usufrutto legale

    Art. 325 Codice Civile: Obblighi inerenti all’usufrutto legale

    Art. 325 c.c. – Obblighi inerenti all’usufrutto legale

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    Gravano sull’usufrutto legale gli obblighi propri dello usufruttuario .

  • Art. 59 D.Lgs. 346/1990 – Applicazione dell’imposta in misura fissa

    Art. 59 D.Lgs. 346/1990 – Applicazione dell’imposta in misura fissa

    Art. 59 D.Lgs. 346/1990 (Imposta Successioni) – Applicazione dell’imposta in misura fissa

    In vigore dal 01/01/1991

    1. L’imposta si applica nella misura fissa prevista per l’imposta di registro; a) per le donazioni di beni culturali sottoposti a tutela (1) di cui all’art. 12, lettera g), a condizione che sia presentata all’ufficio dell’Agenzia delle entrate (2) la dichiarazione (3) prevista dall’art. 13, comma 2, salvo quanto stabilito nei commi 3, 4 e 5 dello stesso articolo; b) per le donazioni di ogni altro bene o diritto dichiarato esente dall’imposta a norma di legge, ad eccezione dei titoli di cui alle lettere h) ed i) dell’articolo 12. 2. […] (4) 3. Se i beni di cui al presente articolo sono compresi insieme con altri beni o diritti in uno stesso atto di donazione, del loro valore non si tiene conto nella determinazione dell’imposta a norma dell’art. 57. Note: (1) Le parole “sottoposti a tutela” sono state sostituite alla precedente “vincolati” dall’art. 1, comma 1, lett. ccc), DLgs. 18.9.2024 n. 139, pubblicato in G.U. 2.10.2024 n. 231. Ai sensi del successivo art. 9, comma 3, la presente disposizione ha effetto a partire dall’1.1.2025 e si applica agli atti pubblici formati, agli atti giudiziari pubblicati o emanati, alle scritture private autenticate o presentate per la registrazione a partire da tale data, nonché alle successioni aperte e agli atti a titolo gratuito fatti a partire da tale data. (2) Le parole “ufficio dell’Agenzia delle entrate” sono state sostituite alle precedenti “ufficio del registro” dall’art. 1, comma 1, lett. a), DLgs. 18.9.2024 n. 139, pubblicato in G.U. 2.10.2024 n. 231. Ai sensi del successivo art. 9, comma 3, la presente disposizione ha effetto a partire dall’1.1.2025 e si applica agli atti pubblici formati, agli atti giudiziari pubblicati o emanati, alle scritture private autenticate o presentate per la registrazione a partire da tale data, nonché alle successioni aperte e agli atti a titolo gratuito fatti a partire da tale data. (3) Le parole “la dichiarazione” sono state sostituite alle precedenti “l’attestazione” dall’art. 1, comma 1, lett. ccc), DLgs. 18.9.2024 n. 139, pubblicato in G.U. 2.10.2024 n. 231. Ai sensi del successivo art. 9, comma 3, la presente disposizione ha effetto a partire dall’1.1.2025 e si applica agli atti pubblici formati, agli atti giudiziari pubblicati o emanati, alle scritture private autenticate o presentate per la registrazione a partire da tale data, nonché alle successioni aperte e agli atti a titolo gratuito fatti a partire da tale data. (4) Comma abrogato dall’art. 57, comma 2, DLgs. 15.12.1997 n. 446, pubblicato in G.U. 23.12.1997. Testo precedente: “Per le donazioni di veicoli di cui all’art. 12, lettera l), l’imposta si applica nelle misure fisse stabilite nell’art. 7 della parte prima della tariffa allegata al testo unico sull’imposta di registro, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, come modificato dall’art. 6, comma 4, del decreto-legge 30 settembre 1989, n. 332, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 novembre 1989, n. 384.“.

  • Art. 143 SIC – Posa delle armature e delle centine

    Art. 143 SIC – Posa delle armature e delle centine

    Art. 143 D.Lgs. 81/2008 (SIC) – Posa delle armature e delle centine

    In vigore dal 15/05/2008

    1. Prima della posa delle armature e delle centine di sostegno delle opere di cui all’articolo precedente, è fatto obbligo di assicurarsi della resistenza del terreno o delle strutture sulle quali esse debbono poggiare, in modo da prevenire cedimenti delle armature stesse o delle strutture sottostanti, con particolare riguardo a possibili degradazioni per presenza d’acqua.

  • Art. 35 quater TUF – (Capitale e azioni della Sicav in gestione interna autorizzata ). 133

    Art. 35 quater TUF – (Capitale e azioni della Sicav in gestione interna autorizzata ). 133

    Art. 35 quater D.Lgs. 58/1998 (TUF) – (Capitale e azioni della Sicav in gestione interna autorizzata ). 133

    In vigore dal 01/07/1998

    1. Il capitale della Sicav ((in gestione interna)) è sempre uguale al patrimonio netto detenuto dalla società, così come determinato ai sensi dell’articolo 6, comma 1, lettera c), n. 5). ((Il rimborso, anche in caso di recesso o conversione in altri strumenti, delle azioni sottoscritte a fronte dei conferimenti che costituiscono il patrimonio generale della Sicav in gestione interna è autorizzato dalla Banca d’Italia, nei casi e alle condizioni previste dalle disposizioni di legge o regolamentari applicabili. La Banca d’Italia, anche in deroga a norme di legge, può limitare tale rimborso laddove ciò sia necessario ad assicurare il rispetto delle condizioni di sana e prudente gestione della Sicav in gestione interna)) ((133))

    2. Alla Sicav ((in gestione interna)) non si applicano gli articoli da 2438 a 2447-decies del codice civile . ((133))

    3. Le azioni rappresentative del capitale della Sicav ((in gestione interna)) devono essere interamente liberate al momento della loro emissione. ((133))

    4. Le azioni della Sicav ((in gestione interna)) possono essere nominative o al portatore secondo quanto stabilito dallo statuto. Le azioni al portatore attribuiscono un solo voto per ogni socio indipendentemente dal numero di azioni di tale categoria possedute. ((133))

    5. Lo statuto della Sicav ((in gestione interna)) indica le modalità di determinazione del valore delle azioni e del prezzo di emissione e di rimborso nonché la periodicità con cui le azioni possono essere emesse e rimborsate. ((133))

    5-bis. ((Qualora sia prevista la costituzione di uno o più comparti, lo statuto può prevedere che la distribuzione dei proventi relativi al singolo comparto conseguiti possa avvenire anche in assenza di utili complessivi della società, previa asseverazione da parte del soggetto incaricato della revisione contabile della società e a condizione che sia assicurata la gestione sana e prudente della società; le perdite relative alla gestione di un comparto sono imputate esclusivamente al patrimonio del medesimo comparto.)) ((133))

    6. Lo statuto della Sicav ((in gestione interna)) può prevedere: ((133)) a) limiti all’emissione di azioni nominative; b) particolari vincoli di trasferibilità delle azioni nominative; c) ((l’esistenza di comparti di investimento per ognuno dei quali sono emesse una o più categorie di azioni; in tal caso sono stabiliti i criteri di ripartizione delle spese generali e dei proventi tra i vari comparti e il patrimonio generale;)) ((133)) d) la possibilità di emettere frazioni di azioni, fermo restando che l’attribuzione e l’esercizio dei diritti sociali sono comunque subordinati al possesso di almeno un’azione, secondo la disciplina del presente capo.

    7. Alla Sicav ((in gestione interna)) non si applicano gli articoli 2346, comma sesto, ((…)) 2349, 2350, commi secondo e terzo, 2351, 2352, comma terzo, 2353, 2354, comma terzo, numeri 3) e 4), 2355-bis e 2356 del codice civile . ((133))

    8. La Sicav ((in gestione interna)) non può emettere obbligazioni o azioni di risparmio né acquistare o comunque detenere azioni proprie. ((133))

  • Art. 216 SIC – Identificazione dell’esposizione e valutazione dei rischi

    Art. 216 SIC – Identificazione dell’esposizione e valutazione dei rischi

    Art. 216 D.Lgs. 81/2008 (SIC) – Identificazione dell’esposizione e valutazione dei rischi

    In vigore dal 15/05/2008

    1. Nell’ambito della valutazione dei rischi di cui all’articolo 181, il datore di lavoro valuta e, quando necessario, misura e/o calcola i livelli delle radiazioni ottiche a cui possono essere esposti i lavoratori. La metodologia seguita nella valutazione, nella misurazione e/o nel calcolo rispetta le norme della Commissione elettrotecnica internazionale (IEC), per quanto riguarda le radiazioni laser, le raccomandazioni della Commissione internazionale per l’illuminazione (CIE) e del Comitato europeo di normazione (CEN) per quanto riguarda le radiazioni incoerenti. Nelle situazioni di esposizione che esulano dalle suddette norme e raccomandazioni, fino a quando non saranno disponibili norme e raccomandazioni adeguate dell’Unione europea, il datore di lavoro adotta ((le buone prassi)) individuate od emanate dalla Commissione consultiva permanente per la prevenzione degli infortuni e per l’igiene del lavoro o, in subordine, linee guida nazionali o internazionali scientificamente fondate. In tutti i casi di esposizione, la valutazione tiene conto dei dati indicati dai fabbricanti delle attrezzature, se contemplate da pertinenti direttive comunitarie di prodotto.

    2. Il datore di lavoro, in occasione della valutazione dei rischi, presta particolare attenzione ai seguenti elementi: a) il livello, la gamma di lunghezze d’onda e la durata dell’esposizione a sorgenti artificiali di radiazioni ottiche; b) i valori limite di esposizione di cui all’articolo 215; c) qualsiasi effetto sulla salute e sulla sicurezza dei lavoratori appartenenti a gruppi particolarmente sensibili al rischio; d) qualsiasi eventuale effetto sulla salute e sulla sicurezza dei lavoratori risultante dalle interazioni sul posto di lavoro tra le radiazioni ottiche e le sostanze chimiche foto-sensibilizzanti; e) qualsiasi effetto indiretto come l’accecamento temporaneo, le esplosioni o il fuoco; f) l’esistenza di attrezzature di lavoro alternative progettate per ridurre i livelli di esposizione alle radiazioni ottiche artificiali; g) la disponibilità di azioni di risanamento volte a minimizzare i livelli di esposizione alle radiazioni ottiche; h) per quanto possibile, informazioni adeguate raccolte nel corso della sorveglianza sanitaria, comprese le informazioni pubblicate; i) sorgenti multiple di esposizione alle radiazioni ottiche artificiali; l) una classificazione dei laser stabilita conformemente alla pertinente norma IEC e, in relazione a tutte le sorgenti artificiali che possono arrecare danni simili a quelli di un laser della classe 3B o 4, tutte le classificazioni analoghe; m) le informazioni fornite dai fabbricanti delle sorgenti di radiazioni ottiche e delle relative attrezzature di lavoro in conformità delle pertinenti direttive comunitarie.

    3. Il datore di lavoro nel documento di valutazione dei rischi deve precisare le misure adottate previste dagli articoli 217 e 218.