Autore: Andrea Marton

  • Art. 170 SIC – (Sanzioni a carico del datore di lavoro e del dirigente)

    Art. 170 SIC – (Sanzioni a carico del datore di lavoro e del dirigente)

    Art. 170 D.Lgs. 81/2008 (SIC) – (Sanzioni a carico del datore di lavoro e del dirigente)

    In vigore dal 15/05/2008

    ((

    1. Il datore di lavoro ed il dirigente sono puniti: a) con l’arresto da tre a sei mesi o con l’ammenda da 2.500 fino a 6.400 euro per la violazione dell’articolo 168, commi 1 e

    2. b) con l’arresto da due a quattro mesi o con l’ammenda da 750 a 4.000 euro per la violazione dell’articolo 169, comma

    1. ))

  • Art. 11 TUF – Composizione del gruppo

    Art. 11 TUF – Composizione del gruppo

    Art. 11 D.Lgs. 58/1998 (TUF) – Composizione del gruppo

    In vigore dal 01/07/1998

    1. La Banca d’Italia, sentita la Consob: a) determina la nozione di gruppo rilevante ai fini della verifica dei requisiti previsti dagli articoli 19, comma 1, lettera h), (( 34, comma 1, lettera f), 35-bis, comma 1, lettera g), e 35-novies.1, comma 1, lettera f) )) ; a-bis) individua le disposizioni di cui al Capo II del presente Titolo applicabili alle società che controllano una Sim o ((un gestore autorizzato)) , individuate ai sensi della lettera b); b) emana disposizioni volte a individuare l’insieme dei soggetti da sottoporre a vigilanza su base consolidata tra quelli esercenti attività bancaria e servizi di investimento o di gestione collettiva del risparmio, nonché altre attività finanziarie o attività connesse e strumentali, come individuate ai sensi dell’articolo 59, comma 1, lettera b) e lettera c), del T.U. bancario. Tali soggetti sono individuati tra quelli che, non sottoposti a vigilanza consolidata ai sensi del medesimo testo unico: 1) sono controllati, direttamente o indirettamente, da una SIM o da ((un gestore autorizzato)) ; 2) controllano, direttamente o indirettamente, una SIM o ((un gestore autorizzato)) .

    1-bis. Il gruppo individuato ai sensi del comma 1, lettera b), è iscritto in un apposito albo tenuto dalla Banca d’Italia. La capogruppo comunica tempestivamente alla Banca d’Italia l’esistenza del gruppo e la sua composizione aggiornata. Copia della predetta comunicazione è trasmessa dalla Banca d’Italia alla Consob.

  • Art. 141 SIC – Strutture speciali

    Art. 141 SIC – Strutture speciali

    Art. 141 D.Lgs. 81/2008 (SIC) – Strutture speciali

    In vigore dal 15/05/2008

    1. Durante la costruzione o il consolidamento di cornicioni di gronda e di opere sporgenti dai muri, devono essere adottate precauzioni per impedirne la caduta, ponendo armature provvisorie atte a sostenerle fino a che la stabilità dell’opera sia completamente assicurata.

  • Art. 104 SIC – Modalità attuative di particolari obblighi

    Art. 104 SIC – Modalità attuative di particolari obblighi

    Art. 104 D.Lgs. 81/2008 (SIC) – Modalità attuative di particolari obblighi

    In vigore dal 15/05/2008

    1. Nei cantieri la cui durata presunta dei lavori è inferiore ai duecento giorni lavorativi, l’adempimento di quanto previsto dall’articolo 102 costituisce assolvimento dell’obbligo di riunione di cui all’articolo 35, salvo motivata richiesta del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza.

    2. Nei cantieri la cui durata presunta dei lavori è inferiore ai 200 giorni lavorativi, e ove sia prevista la sorveglianza sanitaria di cui all’articolo 41, la visita del medico competente agli ambienti di lavoro in cantieri aventi caratteristiche analoghe a quelli già visitati dallo stesso medico competente e gestiti dalle stesse imprese, è sostituita o integrata, a giudizio del medico competente, con l’esame di piani di sicurezza relativi ai cantieri in cui svolgono la loro attività i lavoratori soggetti alla sua sorveglianza. Il medico competente visita almeno una volta all’anno l’ambiente di lavoro in cui svolgono la loro attività i lavoratori soggetti alla sua sorveglianza.

    3. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 37, i criteri e i contenuti per la formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti possono essere definiti dalle parti sociali in sede di contrattazione nazionale di categoria.

    4. I datori di lavoro, quando è previsto nei contratti di affidamento dei lavori che il committente o il responsabile dei lavori organizzi apposito servizio di pronto soccorso, antincendio ed evacuazione dei lavoratori, sono esonerati da quanto previsto dall’articolo 18, comma 1, lettera b).

    4-bis. È considerata impresa specializzata, ai sensi del comma 2-bis dell’articolo 91, l’impresa in possesso di adeguata capacità tecnico-economica, che impiega idonee attrezzature e personale dotato di brevetti per l’espletamento delle attività relative alla bonifica sistematica e che risulta iscritta in un apposito albo istituito presso il Ministero della difesa. L’idoneità dell’impresa è verificata all’atto dell’iscrizione nell’albo e, successivamente, a scadenze biennali. (14) ((28))

  • Art. 169 SIC – Informazione, formazione e addestramento

    Art. 169 SIC – Informazione, formazione e addestramento

    Art. 169 D.Lgs. 81/2008 (SIC) – Informazione, formazione e addestramento

    In vigore dal 15/05/2008

    1. Tenendo conto dell’allegato XXXIII, il datore di lavoro: a) fornisce ai lavoratori le informazioni adeguate relativamente al peso ed alle altre caratteristiche del carico movimentato; b) assicura ad essi la formazione adeguata in relazione ai rischi lavorativi ed alle modalità di corretta esecuzione delle attività.

    2. Il datore di lavoro fornisce ai lavoratori l’addestramento adeguato in merito alle corrette manovre e procedure da adottare nella movimentazione manuale dei carichi.

  • Art. 83 SIC – Lavori in prossimità di parti attive

    Art. 83 SIC – Lavori in prossimità di parti attive

    Art. 83 D.Lgs. 81/2008 (SIC) – Lavori in prossimità di parti attive

    In vigore dal 15/05/2008

    1. Non possono essere eseguiti lavori ((non elettrici in vicinanza di linee elettriche)) o di impianti elettrici con parti attive non protette, o che per circostanze particolari si debbano ritenere non sufficientemente protette, e comunque a distanze inferiori ai limiti di cui alla tabella 1 dell’allegato IX, salvo che vengano adottate disposizioni organizzative e procedurali idonee a proteggere i lavoratori dai conseguenti rischi.

    2. Si considerano idonee ai fini di cui al comma 1 le disposizioni contenute ((nelle pertinenti norme tecniche)) .

  • Art. 81 SIC – Requisiti di sicurezza

    Art. 81 SIC – Requisiti di sicurezza

    Art. 81 D.Lgs. 81/2008 (SIC) – Requisiti di sicurezza

    In vigore dal 15/05/2008

    1. Tutti i materiali, i macchinari e le apparecchiature, nonché le installazioni e gli impianti elettrici ed elettronici devono essere progettati, realizzati e costruiti a regola d’arte.

    2. Ferme restando le disposizioni legislative e regolamentari di recepimento delle direttive comunitarie di prodotto, i materiali, i macchinari, le apparecchiature, le installazioni e gli impianti di cui al comma precedente, si considerano costruiti a regola d’arte se sono realizzati secondo le ((pertinenti norme tecniche)) .

    3. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 3 AGOSTO 2009, N.106 )) .

  • Art. 315 Codice Civile: Stato giuridico della filiazione

    Art. 315 Codice Civile: Stato giuridico della filiazione

    Art. 315 c.c. Stato giuridico della filiazione (1)

    In vigore

    Tutti i figli hanno lo stesso stato giuridico.

  • Art. 264 bis SIC – (Sanzioni concernenti il divieto di assunzione in luoghi esposti)

    Art. 264 bis SIC – (Sanzioni concernenti il divieto di assunzione in luoghi esposti)

    Art. 264 bis D.Lgs. 81/2008 (SIC) – (Sanzioni concernenti il divieto di assunzione in luoghi esposti)

    In vigore dal 15/05/2008

    ((

    1. Chiunque viola le disposizioni di cui all’articolo 238, comma 2, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 100 a 450 euro. ))

  • Art. 218 SIC – Sorveglianza sanitaria

    Art. 218 SIC – Sorveglianza sanitaria

    Art. 218 D.Lgs. 81/2008 (SIC) – Sorveglianza sanitaria

    In vigore dal 15/05/2008

    1. La sorveglianza sanitaria viene effettuata periodicamente, di norma una volta l’anno o con periodicità inferiore decisa dal medico competente con particolare riguardo ai lavoratori particolarmente sensibili al rischio, tenuto conto dei risultati della valutazione dei rischi trasmessi dal datore di lavoro. La sorveglianza sanitaria è effettuata con l’obiettivo di prevenire e scoprire tempestivamente effetti negativi per la salute, nonché prevenire effetti a lungo termine negativi per la salute e rischi di malattie croniche derivanti dall’esposizione a radiazioni ottiche.

    2. Fermo restando il rispetto di quanto stabilito dall’articolo 182 e di quanto previsto al comma 1, sono tempestivamente sottoposti a controllo medico i lavoratori per i quali è stata rilevata un’esposizione superiore ai valori limite di cui all’articolo

    215. 3. Laddove i valori limite sono superati, oppure sono identificati effetti nocivi sulla salute: a) il medico o altra persona debitamente qualificata comunica al lavoratore i risultati che lo riguardano. Il lavoratore riceve in particolare le informazioni e i pareri relativi al controllo sanitario cui dovrebbe sottoporsi dopo la fine dell’esposizione; b) il datore di lavoro è informato di tutti i dati significativi emersi dalla sorveglianza sanitaria tenendo conto del segreto professionale.

  • Art. 122 TUE – Ambito di applicazione

    Art. 122 TUE – Ambito di applicazione

    Art. 122 D.P.R. 380/2001 (TUE) – Ambito di applicazione

    In vigore dal 30/06/2003

    1991, n. 10, art. 25) 1. Sono regolati dalle norme del presente capo i consumi di energia negli edifici pubblici e privati, qualunque ne sia la destinazione d’uso, nonchè, mediante il disposto dell’articolo 129, l’esercizio e la manutenzione degli impianti esistenti. 2. Nei casi di recupero del patrimonio edilizio esistente, l’applicazione del presente capo è graduata in relazione al tipo di intervento, secondo la tipologia individuata dall’articolo 3, comma 1, del presente testo unico.

  • Art. 180 SIC – Definizioni e campo di applicazione

    Art. 180 SIC – Definizioni e campo di applicazione

    Art. 180 D.Lgs. 81/2008 (SIC) – Definizioni e campo di applicazione

    In vigore dal 15/05/2008

    1. Ai fini del presente decreto legislativo per agenti fisici si intendono il rumore, gli ultrasuoni, gli infrasuoni, le vibrazioni meccaniche, i campi elettromagnetici, le radiazioni ottiche, di origine artificiale, il microclima e le atmosfere iperbariche che possono comportare rischi per la salute e la sicurezza dei lavoratori.

    2. Fermo restando quanto previsto dal presente capo, per le attività comportanti esposizione a rumore si applica il capo II, per quelle comportanti esposizione a vibrazioni si applica il capo III, per quelle comportanti esposizione a campi elettromagnetici si applica il capo IV, per quelle comportanti esposizione a radiazioni ottiche artificiali si applica il capo V. ((3. La protezione dei lavoratori dalle radiazioni ionizzanti è disciplinata, nel rispetto dei principi di cui al titolo I, dalle disposizioni speciali in materia))