Autore: Andrea Marton

  • Art. 82 SIC – Lavori sotto tensione

    Art. 82 SIC – Lavori sotto tensione

    Art. 82 D.Lgs. 81/2008 (SIC) – Lavori sotto tensione

    In vigore dal 15/05/2008

    1. È vietato eseguire lavori sotto tensione. Tali lavori sono tuttavia consentiti nei casi in cui le tensioni su cui si opera sono di sicurezza, secondo quanto previsto dallo stato della tecnica ((o)) quando i lavori sono eseguiti nel rispetto delle seguenti condizioni: a) le procedure adottate e le attrezzature utilizzate sono conformi ai criteri definiti nelle norme ((tecniche)) ; (( b) per sistemi di categoria 0 e I purché l’esecuzione di lavori su parti in tensione sia affidata a lavoratori riconosciuti dal datore di lavoro come idonei per tale attività secondo le indicazioni della pertinente normativa tecnica; )) (( c) per sistemi di II e III categoria purché: 1) i lavori su parti in tensione siano effettuati da aziende autorizzate, con specifico provvedimento del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, ad operare sotto tensione; 2) l’esecuzione di lavori su parti in tensione sia affidata a lavoratori abilitati dal datore di lavoro ai sensi della pertinente normativa tecnica riconosciuti idonei per tale attività. ))

    2. Con decreto del ((Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali)) , da adottarsi entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, sono definiti i criteri per il rilascio delle autorizzazioni di cui al comma 1, lettera c), numero 1).

    3. Hanno diritto al riconoscimento di cui al comma 2 le aziende già autorizzate ai sensi della legislazione vigente.

  • Art. 158 SIC – (Sanzioni per i coordinatori)

    Art. 158 SIC – (Sanzioni per i coordinatori)

    Art. 158 D.Lgs. 81/2008 (SIC) – (Sanzioni per i coordinatori)

    In vigore dal 15/05/2008

    ((

    1. Il coordinatore per la progettazione è punito con l’arresto da tre a sei mesi o con l’ammenda da 2.500 a 6.400 euro per la violazione dell’articolo 91, comma 1;

    2. Il coordinatore per l’esecuzione dei lavori è punito: a) con l’arresto da tre a sei mesi o con l’ammenda da 2.500 a 6.400 euro per la violazione dell’articolo 92, commi 1, lettere a), b), c), e) ed f), e 2; b) con l’arresto da due a quattro mesi o con l’ammenda da 1.000 a 4.800 euro per la violazione dell’articolo 92, comma 1, lettera d). ))

  • Art. 115 SIC – Sistemi di protezione contro le cadute dall’alto

    Art. 115 SIC – Sistemi di protezione contro le cadute dall’alto

    Art. 115 D.Lgs. 81/2008 (SIC) – Sistemi di protezione contro le cadute dall’alto

    In vigore dal 15/05/2008

    1. Nei lavori in quota i sistemi di protezione collettiva a cui dare priorità rispetto ai sistemi di protezione individuale, come previsto all’articolo 111, comma 1, lettera a), ((in via prioritaria sono)) : a) parapetti; b) reti di sicurezza.

    2. Qualora non sia stato possibile attuare quanto previsto al comma 1, è necessario che i lavoratori utilizzino sistemi di protezione individuale idonei per l’uso specifico quali: a) sistemi di trattenuta; b) sistemi di posizionamento sul lavoro; c) sistemi di accesso e di posizionamento mediante funi; d) sistemi di arresto caduta.

    3. Nella scelta dei sistemi di protezione individuale è prioritario procedere alla scelta dei sistemi di cui al comma 2, lettere a), b) e c), rispetto al sistema di cui alla lettera d) del medesimo comma

    2. 4. I sistemi di cui al comma 2, costituiti da un dispositivo di presa del corpo e da un sistema di collegamento, devono essere assicurati a un punto di ancoraggio sicuro.

    5. I sistemi di cui al comma 2, lettera c), devono rispettare quanto previsto all’articolo 111, comma 4, e all’articolo 116.

  • Art. 174 SIC – Obblighi del datore di lavoro

    Art. 174 SIC – Obblighi del datore di lavoro

    Art. 174 D.Lgs. 81/2008 (SIC) – Obblighi del datore di lavoro

    In vigore dal 15/05/2008

    1. Il datore di lavoro, all’atto della valutazione del rischio di cui all’articolo 28, analizza i posti di lavoro con particolare riguardo: a) ai rischi per la vista e per gli occhi; b) ai problemi legati alla postura ed all’affaticamento fisico o mentale; c) alle condizioni ergonomiche e di igiene ambientale.

    2. Il datore di lavoro adotta le misure appropriate per ovviare ai rischi riscontrati in base alle valutazioni di cui al comma 1, tenendo conto della somma ovvero della combinazione della incidenza dei rischi riscontrati.

    3. Il datore di lavoro organizza e predispone i posti di lavoro di cui all’articolo 173, in conformità ai requisiti minimi di cui all’allegato XXXIV.

  • Art. 316 bis Codice Civile: Concorso nel mantenimento

    Art. 316 bis Codice Civile: Concorso nel mantenimento

    Art. 316-bis c.c. – Concorso nel mantenimento

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    Concorso nel mantenimento .

    I genitori devono adempiere i loro obblighi nei confronti dei figli in proporzione alle rispettive sostanze e secondo la loro capacità di lavoro professionale o casalingo. Quando i genitori non hanno mezzi sufficienti, gli altri ascendenti, in ordine di prossimità, sono tenuti a fornire ai genitori stessi i mezzi necessari affinchè possano adempiere i loro doveri nei confronti dei figli.

    In caso di inadempimento il presidente del tribunale o il giudice da lui designato, su istanza di chiunque vi ha interesse, sentito l’inadempiente ed assunte informazioni, può ordinare con decreto che una quota dei redditi dell’obbligato, in proporzione agli stessi, sia versata direttamente all’altro genitore o a chi sopporta le spese per il mantenimento, l’istruzione e l’educazione della prole.

    Il decreto, notificato agli interessati ed al terzo debitore, costituisce titolo esecutivo, ma le parti ed il terzo debitore possono proporre opposizione nel termine di venti giorni dalla notifica.

    L’opposizione è regolata dalle norme che disciplinano il procedimento relativo allo stato delle persone, ai minorenni e alle famiglie.

    Le parti ed il terzo debitore possono sempre chiedere, con le medesime forme, la modificazione e la revoca del provvedimento.

  • Art. 73 SIC – Informazione, formazione e addestramento

    Art. 73 SIC – Informazione, formazione e addestramento

    Art. 73 D.Lgs. 81/2008 (SIC) – Informazione, formazione e addestramento

    In vigore dal 15/05/2008

    1. Nell’ambito degli obblighi di cui agli articoli 36 e 37 il datore di lavoro provvede, affinchè per ogni attrezzatura di lavoro messa a disposizione, i lavoratori incaricati dell’uso dispongano di ogni necessaria informazione e istruzione e ricevano una formazione e un addestramento adeguati, in rapporto alla sicurezza relativamente: a) alle condizioni di impiego delle attrezzature; b) alle situazioni anormali prevedibili.

    2. Il datore di lavoro provvede altresì a informare i lavoratori sui rischi cui sono esposti durante l’uso delle attrezzature di lavoro, sulle attrezzature di lavoro presenti nell’ambiente immediatamente circostante, anche se da essi non usate direttamente, nonché sui cambiamenti di tali attrezzature.

    3. Le informazioni e le istruzioni d’uso devono risultare comprensibili ai lavoratori interessati.

    4. Il datore di lavoro provvede affinchè i lavoratori incaricati dell’uso delle attrezzature che richiedono conoscenze e responsabilità particolari di cui all’articolo 71, comma 7, ricevano una formazione, informazione ed addestramento adeguati e specifici, tali da consentire l’utilizzo delle attrezzature in modo idoneo e sicuro, anche in relazione ai rischi che possano essere causati ad altre persone. ((

    4-bis. Il datore di lavoro che fa uso delle attrezzature che richiedono conoscenze particolari di cui all’articolo 71, comma 7, provvede alla propria formazione e al proprio addestramento specifico al fine di garantire l’utilizzo delle attrezzature in modo idoneo e sicuro. ))

    5. In sede di Conferenza permanente per i rapporti tra Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano sono individuate le attrezzature di lavoro per le quali è richiesta una specifica abilitazione degli operatori nonché le modalità per il riconoscimento di tale abilitazione, i soggetti formatori, la durata, gli indirizzi ed i requisiti minimi di validità della formazione e le condizioni considerate equivalenti alla specifica abilitazione.

    5-bis. Al fine di garantire la continuità e l’efficienza dei servizi di soccorso pubblico e di prevenzione ed estinzione degli incendi, la formazione e l’abilitazione del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco all’utilizzo delle attrezzature di cui al comma 5 possono essere effettuate direttamente dal Corpo nazionale medesimo, con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

  • Art. 140 SIC – Ponti su ruote a torre

    Art. 140 SIC – Ponti su ruote a torre

    Art. 140 D.Lgs. 81/2008 (SIC) – Ponti su ruote a torre

    In vigore dal 15/05/2008

    1. I ponti su ruote devono avere base ampia in modo da resistere, con largo margine di sicurezza, ai carichi ed alle oscillazioni cui possono essere sottoposti durante gli spostamenti o per colpi di vento e in modo che non possano essere ribaltati.

    2. Il piano di scorrimento delle ruote deve risultare livellato; il carico del ponte sul terreno deve essere opportunamente ripartito con tavoloni o altro mezzo equivalente. ((

    3. Le ruote del ponte in opera devono essere saldamente bloccate con cunei dalle due parti o con sistemi equivalenti. In ogni caso dispositivi appropriati devono impedire lo spostamento involontario dei ponti su ruote durante l’esecuzione dei lavori in quota. ))

    4. I ponti su ruote devono essere ancorati alla costruzione almeno ogni due piani; è ammessa deroga a tale obbligo per i ponti su ruote a torre conformi all’allegato XXIII.

    5. La verticalità dei ponti su ruote deve essere controllata con livello o con pendolino.

    6. I ponti, esclusi quelli usati nei lavori per le linee elettriche di contatto, non devono essere spostati quando su di essi si trovano lavoratori o carichi.

  • Art. 266 SIC – Campo di applicazione

    Art. 266 SIC – Campo di applicazione

    Art. 266 D.Lgs. 81/2008 (SIC) – Campo di applicazione

    In vigore dal 15/05/2008

    1. Le norme del presente titolo si applicano a tutte le attività lavorative nelle quali vi è rischio di esposizione ad agenti biologici.

    2. Restano ferme le disposizioni particolari di recepimento delle norme comunitarie sull’impiego confinato di microrganismi geneticamente modificati e sull’emissione deliberata nell’ambiente di organismi geneticamente modificati.

  • Art. 108 TUE – [Soggetti abilitati

    Art. 108 TUE – [Soggetti abilitati

    Art. 108 D.P.R. 380/2001 (TUE) – [Soggetti abilitati

    In vigore dal 30/06/2003

    46, art. 2; al comma 3, è l’art. 22 della legge 30 aprile 1999, n. 136)] (1) […] Note: (1) Articolo abrogato dall’art. 3, comma 1, DL 28.12.2006 n. 300, convertito, con modificazioni, dalla L. 26.2.2007 n. 17, a decorrere dal 27.3.2008, data di entrata in vigore del regolamento di cui al DM 22.1.2008 n. 37, emanato in attuazione dell’art. 11-quaterdecies, comma 13, DL 30.9.2005 n. 203, convertito, con modificazioni, dalla L. 2.12.2005 n. 248. Testo precedente: “Art. 108 [Soggetti abilitati (legge 18 maggio 1990, n. 46, art. 2; al comma 3, è l’art. 22 della legge 30 aprile 1999, n. 136)]. – 1. Sono abilitate all’installazione, alla trasformazione, all’ampliamento e alla manutenzione degli impianti di cui all’articolo 107 tutte le imprese, singole o associate, regolarmente iscritte nel registro delle ditte di cui al regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011, e successive modificazioni ed integrazioni, o nell’albo provinciale delle imprese artigiane di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443. 2. L’esercizio delle attività di cui al comma 1 è subordinato al possesso dei requisiti tecnico-professionali, di cui all’articolo 109, da parte dell’imprenditore, il quale, qualora non ne sia in possesso, prepone all’esercizio delle attività di cui al medesimo comma 1 un responsabile tecnico che abbia tali requisiti. 3. Sono, in ogni caso abilitate all’esercizio delle attività di cui al comma 1, le imprese in possesso di attestazione per le relative categorie rilasciata da una Società organismo di attestazione (SOA), debitamente autorizzata ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 2000, n. 34. 4. Possono effettuare il collaudo ed accertare la conformità alla normativa vigente degli impianti di cui all’articolo 107, comma 1, lettera f), i professionisti iscritti negli albi professionali, inseriti negli appositi elenchi della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, formati annualmente secondo quanto previsto dall’articolo 9, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 6 dicembre 1991, n. 447.“.

  • Art. 85 TUE – Azioni sismiche

    Art. 85 TUE – Azioni sismiche

    Art. 85 D.P.R. 380/2001 (TUE) – Azioni sismiche

    In vigore dal 30/06/2003

    64, art. 9) 1. L’edificio deve essere progettato e costruito in modo che sia in grado di resistere alle azioni verticali e orizzontali, ai momenti torcenti e ribaltanti indicati rispettivamente alle successive lettere a), b), c) e d) e definiti dalle norme tecniche di cui all’articolo 83. a) azioni verticali: non si tiene conto in genere delle azioni sismiche verticali; per le strutture di grande luce o di particolare importanza, agli effetti di dette azioni, deve svolgersi una opportuna analisi dinamica teorica o sperimentale; b) azioni orizzontali: le azioni sismiche orizzontali si schematizzano attraverso l’introduzione di due sistemi di forze orizzontali agenti non contemporaneamente secondo due direzioni ortogonali; c) momenti torcenti: ad ogni piano deve essere considerato il momento torcente dovuto alle forze orizzontali agenti ai piani sovrastanti e in ogni caso non minore dei valori da determinarsi secondo le indicazioni riportate dalle norme tecniche di cui all’articolo 83; d) momenti ribaltanti: per le verifiche dei pilastri e delle fondazioni gli sforzi normali provocati dall’effetto ribaltante delle azioni sismiche orizzontali devono essere valutati secondo le indicazioni delle norme tecniche di cui all’articolo 83.

  • Art. 58 SIC – (Sanzioni per il medico competente)

    Art. 58 SIC – (Sanzioni per il medico competente)

    Art. 58 D.Lgs. 81/2008 (SIC) – (Sanzioni per il medico competente)

    In vigore dal 15/05/2008

    ((

    1. Il medico competente è punito: a) con l’arresto fino a un mese o con l’ammenda da 200 a euro 800 per la violazione dell’articolo 25, comma 1, lettere d) ed e), primo periodo; b) con l’arresto fino a due mesi o con l’ammenda da 300 a 1.200 euro per la violazione dell’articolo 25, comma 1, lettere b), c) e g); c) con l’arresto fino a tre mesi o con l’ammenda da 400 a 1.600 euro per la violazione dell’articolo 25, comma 1, lettere a), con riferimento alla valutazione dei rischi, e l); d) con la sanzione amministrativa pecuniaria da 600 a 2.000 euro per la violazione dell’articolo 25, comma 1, lettere h) e i); e) con la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 a 4.000 euro per le violazione degli articoli 40, comma 1, e 41, commi 3, 5 e

    6-bis. ))

  • Art. 276 SIC – Misure specifiche per i processi industriali

    Art. 276 SIC – Misure specifiche per i processi industriali

    Art. 276 D.Lgs. 81/2008 (SIC) – Misure specifiche per i processi industriali

    In vigore dal 15/05/2008

    1. Fatto salvo quanto specificatamente previsto all’allegato XLVII, punto 6, nei processi industriali comportanti l’uso di agenti biologici dei gruppi 2, 3 e 4, il datore di lavoro adotta misure opportunamente scelte tra quelle elencate nell’allegato XLVIII, tenendo anche conto dei criteri di cui all’articolo

    275. 2. Nel caso di agenti biologici non ancora classificati, il cui uso può far sorgere un rischio grave per la salute dei lavoratori, il datore di lavoro adotta misure corrispondenti almeno a quelle del terzo livello di contenimento.