Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Domande frequenti
  4. Vedi anche

Testo dell'articoloAbrogato

Art. 108 T.U. Edilizia – Soggetti abilitati

D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 – Testo unico dell’edilizia

Articolo abrogato. Non è più in vigore: l’abrogazione è stata disposta dal D.L. 28 dicembre 2006, n. 300 convertito, con modificazioni dalla L. 26 febbraio 2007, n. 17. Il testo previgente è riportato qui sotto a fini di consultazione storica.

Testo previgente

(L) Soggetti abilitati ( legge 18 maggio 1990, n. 46, art. 2 ; al comma 3 , è l’ art. 22 della legge 30 aprile 1999, n. 136 ) 1.

Sono abilitate all’installazione, alla trasformazione, all’ampliamento e alla manutenzione degli impianti di cui all’articolo 107 tutte le imprese, singole o associate, regolarmente iscritte nel registro delle ditte di cui al regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011 , e successive modificazioni ed integrazioni, o nell’albo provinciale delle imprese artigiane di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443 .

2. L’esercizio delle attività di cui al comma 1 è subordinato al possesso dei requisiti tecnico-professionali, di cui all’articolo 109, da parte dell’imprenditore, il quale, qualora non ne sia in possesso, prepone all’esercizio delle attività di cui al medesimo comma 1 un responsabile tecnico che abbia tali requisiti.

3. Sono, in ogni caso abilitate all’esercizio delle attività di cui al comma 1, le imprese in possesso di attestazione per le relative categorie rilasciata da una Società organismo di attestazione (SOA), debitamente autorizzata ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 2000, n. 34 .

4. Possono effettuare il collaudo ed accertare la conformità alla normativa vigente degli impianti di cui all’articolo 107, comma 1, lettera f), i professionisti iscritti negli albi professionali, inseriti negli appositi elenchi della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, formati annualmente secondo quanto previsto dall’ articolo 9, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 6 dicembre 1991, n. 447

Questa disposizione non è più in vigore. Gli estremi dell'atto che l'ha abrogata sono indicati qui sopra. Il testo resta consultabile a fini di ricostruzione storica: non va usato per valutare una situazione attuale.
Per la disciplina vigente parti dall'indice: Edilizia - DPR 380/2001.
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In sintesi

  • Art. 108 del D.P.R. 380/2001 è stato abrogato.
  • La disciplina che vi era contenuta non è più in vigore alla data odierna.
  • Per le situazioni nuove occorre fare riferimento alla normativa di settore subentrata, citata nella nota di abrogazione.
  • La voce viene mantenuta a scopo storico e per chi consulta atti antecedenti l’abrogazione.
Indice dei contenuti

Art. 108 (Soggetti abilitati), articolo abrogato.

L’articolo è stato espressamente abrogato. La nota di chiusura del Pocket riporta la disposizione abrogativa: «(1) Articolo abrogato dall’art. 3, comma 1, DL 28.12.2006 n. 300, convertito, con modificazioni, dalla L. 26.2.2007 n. 17, a decorrere dal 27.3.2008, data di entrata in vigore del regolamento di cui al DM 22.1.2008 n. 37, emanato in attuazione dell’art. 11-quaterdecies, comma 13, DL 30.9.2005 n. 203, convertito, con modificazioni, dalla L. 2.12.2005 n. 248. Testo precedente: “Art. 108 [Soggetti abilitati (legge 18 maggio 1990, n. 46, art. 2; al comma 3, è l’art. 22 della legge 30 aprile 1999, n. 136)]. - 1. Sono abilitate all’installazione, alla trasformazione, all’ampliamento e alla manutenzione degli impianti di cui all’articolo 107 tutte le imprese, singole o associate, regolarmente iscritte nel registro delle ditte di cui al regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011, e successive modificazioni ed integrazioni, o nell’albo provinciale delle imprese artigiane di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443. 2. L’esercizio delle attività di cui al comma 1 è subordinato al possesso dei requisiti tecnico-professionali, di cui all’articolo 109, da parte dell’imprenditore, il quale, qualora non ne sia in possesso, prepone all’esercizio delle attività di cui al medesimo comma 1 un responsabile tecnico che abbia tali requisiti. 3. Sono, in ogni caso abilitate all’esercizio delle attività di cui al comma 1, le imprese in possesso di attestazione per le relative categorie rilasciata da una Società organismo di attestazione (SOA), debitamente autorizzata ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 2000, n. 34. 4. Possono effettuare il collaudo ed accertare la conformità alla normativa vigente degli impianti di cui all’articolo 107, comma 1, lettera f), i professionisti iscritti negli albi professionali, inseriti negli appositi elenchi della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, formati annualmente secondo quanto previsto dall’articolo 9, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 6 dicembre 1991, n. 447.“.».

Perché conservarne traccia

L’articolo non produce più effetti per i nuovi rapporti, ma resta utile per ricostruire il quadro normativo di un cantiere, di un titolo edilizio o di un atto stipulato prima della data di abrogazione. Capita di frequente nei procedimenti di sanatoria, negli accertamenti di conformità (art. 36 e 36-bis TUE) e nelle compravendite di immobili ristrutturati in epoca antecedente.

Dove cercare la disciplina vigente

La materia oggi è regolata, a seconda del tema, dalla normativa di settore subentrata (in particolare il D.M. 22 gennaio 2008, n. 37 per gli impianti tecnologici) e dalle disposizioni successive del TUE che hanno ricondotto a unità i procedimenti edilizi (art. 6, 6-bis, 22, 23 TUE). Per il certificato di agibilità si veda l'art. 24 TUE come riformulato dal D.Lgs. 222/2016.

Cosa fare se trovi un richiamo a questo articolo

Se in una pratica leggi un richiamo a questo articolo, non basta annotarlo come «articolo abrogato»: occorre verificare in quale data l’atto è stato firmato e quale norma fosse in vigore in quel momento. Per le procedure ancora pendenti vale il regime transitorio richiamato dalla disposizione di abrogazione.

Domande frequenti

L’art. 108 TUE è ancora in vigore?

No. Art. 108 del D.P.R. 380/2001 è stato espressamente abrogato. La nota originale del testo riporta: «(1) Articolo abrogato dall’art. 3, comma 1, DL 28.12.2006 n. 300, convertito, con modificazioni, dalla L. 26.2.2007 n. 17, a decorrere dal 27.3.2008, data di entrata in vigore del regolamento di cui al DM 22.1.2008 n. 37, emanato in attuazione dell’art. 11-quaterdecies, comma 13, DL 30.9.2005 n. 203, convertito, con modificazioni, dalla L. 2.12.2005 n. 248. Testo precedente: “Art. 108 [Soggetti abilitati (legge 18 maggio 1990, n. 46, art. 2; al comma 3, è l’art. 22 della legge 30 aprile 1999, n. 136)]. - 1. Sono abilitate all’installazione, alla trasformazione, all’ampliamento e alla manutenzione degli impianti di cui all’articolo 107 tutte le imprese, singole o associate, regolarmente iscritte nel registro delle ditte di cui al regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011, e successive modificazioni ed integrazioni, o nell’albo provinciale delle imprese artigiane di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443. 2. L’esercizio delle attività di cui al comma 1 è subordinato al possesso dei requisiti tecnico-professionali, di cui all’articolo 109, da parte dell’imprenditore, il quale, qualora non ne sia in possesso, prepone all’esercizio delle attività di cui al medesimo comma 1 un responsabile tecnico che abbia tali requisiti. 3. Sono, in ogni caso abilitate all’esercizio delle attività di cui al comma 1, le imprese in possesso di attestazione per le relative categorie rilasciata da una Società organismo di attestazione (SOA), debitamente autorizzata ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 2000, n. 34. 4. Possono effettuare il collaudo ed accertare la conformità alla normativa vigente degli impianti di cui all’articolo 107, comma 1, lettera f), i professionisti iscritti negli albi professionali, inseriti negli appositi elenchi della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, formati annualmente secondo quanto previsto dall’articolo 9, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 6 dicembre 1991, n. 447.“.».

Posso ancora applicarlo a una pratica vecchia?

Solo se la pratica è stata avviata o l’atto è stato perfezionato quando l’articolo era ancora in vigore. In quel caso vale il regime allora applicabile, salvo le norme transitorie introdotte dalla disposizione di abrogazione.

Dove trovo la disciplina sostitutiva?

Dipende dal tema. Per gli impianti tecnologici è il D.M. 37/2008. Per l’agibilità il riferimento attuale è l’art. 24 TUE riformato dal D.Lgs. 222/2016. Per i titoli edilizi vanno consultati gli artt. 6, 6-bis, 22, 23 TUE.

Perché la scheda è comunque online?

Il testo viene mantenuto a fini documentali e storici. Aiuta a ricostruire il quadro normativo che era in vigore al momento di un cantiere o di una compravendita risalente.

Vedi anche
A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza · Divulgatore giuridico e fiscale
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. È un progetto individuale: la selezione delle fonti, la stesura dei commenti e la revisione sono curate direttamente dall’autore. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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