Art. 132 D.P.R. 380/2001 (TUE) – Sanzioni
In vigore dal 30/06/2003
34) 1. L’inosservanza dell’obbligo di cui al comma 1 dell’articolo 125 è punita con la sanzione amministrativa non inferiore a 516 euro e non superiore a 2582 euro. (1) 2. Il proprietario dell’edificio nel quale sono eseguite opere difformi dalla documentazione depositata ai sensi dell’articolo 125 e che non osserva le disposizioni degli articoli 123 e 124 è punito con la sanzione amministrativa in misura non inferiore al 5 per cento e non superiore al 25 per cento del valore delle opere. DPR 6.6.2001 n. 380 – Art. 133-135 bis 81 3. Il costruttore e il direttore dei lavori che omettono la certificazione di cui all’articolo 127, ovvero che rilasciano una certificazione non veritiera nonchè il progettista che rilascia la relazione di cui al comma 1 dell’articolo 126 non veritiera, sono puniti in solido con la sanzione amministrativa non inferiore all’1 per cento e non superiore al 5 per cento del valore delle opere, fatti salvi i casi di responsabilità penale. 4. Il collaudatore che non ottempera a quanto stabilito dall’articolo 127 è punito con la sanzione amministrativa pari al 50 per cento della parcella calcolata secondo la vigente tariffa professionale. 5. Il proprietario o l’amministratore del condominio, o l’eventuale terzo che se ne è assunta la responsabilità, che non ottempera a quanto stabilito dall’articolo 129, commi 1 e 2, è punito con la sanzione amministrativa non inferiore a 516 euro e non superiore a 2582 euro. Nel caso in cui venga sottoscritto un contratto nullo ai sensi del comma 4 dell’articolo 129, le parti sono punite ognuna con la sanzione amministrativa pari a un terzo dell’importo del contratto sottoscritto, fatta salva la nullità dello stesso. (1) 6. L’inosservanza delle prescrizioni di cui all’articolo 130 è punita con la sanzione amministrativa non inferiore a 2582 euro e non superiore a 25822 euro, fatti salvi i casi di responsabilità penale. (1) 7. Qualora soggetto della sanzione amministrativa sia un professionista, l’autorità che applica la sanzione deve darne comunicazione all’ordine professionale di appartenenza per i provvedimenti disciplinari conseguenti. 8. L’inosservanza, della disposizione che impone la nomina, ai sensi dell’articolo 19 della legge 9 gennaio 1991, n. 10, del tecnico responsabile per la conservazione e l’uso razionale dell’energia, è punita con la sanzione amministrativa non inferiore a 5164 euro e non superiore a 51645 euro. (1) Note: (1) Comma rettificato con comunicato 13.11.2001, pubblicato in G.U. 13.11.2001 n. 264.
In sintesi
L’art. 132 TUE costituisce l'apparato sanzionatorio del Capo VI sul rendimento energetico in edilizia. La disposizione, che riproduce l’art. 34 della L. 10/1991 ed è stata oggetto di rettifica nel 2001, articola in otto commi un sistema di sanzioni amministrative pecuniarie graduate per soggetto e tipologia di violazione, ancorate ad ammontari fissi (per inadempimenti documentali e gestionali) o percentuali sul valore delle opere (per difformità sostanziali).
Le otto fattispecie
Esaminiamo distintamente le otto previsioni:
Comma 1, Omesso deposito ex art. 125. Da 516 a 2.582 euro per chi non deposita allo sportello unico la denuncia, il progetto e la relazione tecnica energetica prima dell’inizio dei lavori. È una sanzione formale che si cumula con la sospensione dei lavori ex art. 125, comma 2, TUE.
Comma 2, Opere difformi e inosservanza obblighi prestazionali. Dal 5% al 25% del valore delle opere per il proprietario dell’edificio nel quale siano eseguite opere difformi dalla documentazione depositata o che non rispettino le prescrizioni degli artt. 123 e 124. È la sanzione più grave per le difformità sostanziali, parametrata al disvalore economico dell’intervento.
Comma 3, Certificazioni mendaci. Dall'1% al 5% del valore delle opere in solido per costruttore e direttore dei lavori che omettano la certificazione di cui all’art. 127, ovvero rilascino certificazione non veritiera, e per il progettista che rilasci una relazione ex art. 126 non veritiera. Sono fatti salvi i casi di responsabilità penale (art. 481 c.p. per falso ideologico in certificati).
Comma 4, Collaudatore inadempiente. 50% della parcella calcolata secondo la vigente tariffa professionale per il collaudatore che non ottempera all’art. 127. È una sanzione di natura «riparatoria» che colpisce direttamente la remunerazione professionale.
Comma 5, Inadempimenti su esercizio impianti. Da 516 a 2.582 euro per il proprietario o l’amministratore di condominio (o l’eventuale terzo responsabile) che non ottempera all’art. 129, commi 1 e 2 (misure di contenimento dei consumi e manutenzione secondo norme UNI/CEI). In aggiunta, in caso di sottoscrizione di contratto nullo ex art. 129, comma 4, le parti sono punite ognuna con sanzione pari a un terzo dell’importo del contratto sottoscritto, fatta salva la nullità dello stesso.
Comma 6, Componenti senza certificazione. Da 2.582 a 25.822 euro per chi commercializza componenti edilizi o impiantistici senza certificazione ex art. 130 (marcatura CE, etichetta energetica), fatti salvi i casi di responsabilità penale.
Comma 7, Segnalazione all’ordine professionale. Quando il sanzionato è un professionista, l’autorità deve darne comunicazione all’ordine di appartenenza per i conseguenti provvedimenti disciplinari. È un meccanismo di rafforzamento reputazionale e deterrenza.
Comma 8, Mancata nomina del tecnico responsabile. Da 5.164 a 51.645 euro per inosservanza dell’obbligo di nominare il tecnico responsabile per la conservazione e l’uso razionale dell’energia ex art. 19 L. 10/1991 (il c.d. energy manager). È la sanzione più alta del catalogo, riferita ai grandi consumatori energetici (industrie con consumo > 10.000 tep e settori non industriali con consumo > 1.000 tep).
Profili procedurali
Le sanzioni amministrative sono irrogate dal dirigente o responsabile del competente ufficio comunale (o, per il comma 8, dal Ministero dello Sviluppo Economico/MIMIT che oggi gestisce il sistema della Diagnosi energetica obbligatoria ex D.Lgs. 102/2014). Si applica la disciplina generale della L. 24 novembre 1981, n. 689 (modifica del sistema penale): contestazione/notificazione entro 90 giorni dall’accertamento, possibilità di pagamento in misura ridotta entro 60 giorni, opposizione al giudice ordinario competente entro 30 giorni dalla notifica del provvedimento sanzionatorio.
La cumulatività con gli ordini ripristinatori
Le sanzioni dell’art. 132 TUE si cumulano con gli ordini ripristinatori dell’art. 131 TUE (sospensione lavori in corso d'opera, modifiche di adeguamento per opere terminate). Non opera il principio di specialità o di assorbimento: la pecuniaria sanziona la violazione, l’ordine ripristina la conformità sostanziale. Inoltre, per i professionisti coinvolti, il comma 7 attiva il procedimento disciplinare presso l’ordine, con possibili sospensioni o radiazioni in funzione della gravità della condotta.
Caso pratico
Tizio, costruttore, realizza un edificio plurifamiliare in difformità rispetto al progetto energetico depositato (riduzione dello spessore dell’isolante da 12 a 8 cm). Caio, direttore dei lavori, attesta la conformità in sede di chiusura cantiere. Sempronio, proprietario, presenta SCA e vende l’unità a Mevio.
Mevio, su consulenza tecnica, scopre la difformità e segnala il fatto al Comune ex art. 131, comma 2, TUE. Il dirigente comunale:
Mevio, in sede civile, può agire contro Sempronio per riduzione del prezzo o risoluzione del contratto e per il risarcimento del danno ex artt. 1490 ss. c.c. e art. 134 TUE.
Aggiornamento valori
Gli importi delle sanzioni sono espressi in euro originariamente (rettificati nel 2001) e non sono mai stati aggiornati formalmente. Tuttavia, per gli inadempimenti specifici relativi all’APE e alla diagnosi energetica obbligatoria, sono intervenute disposizioni speciali con sanzioni più aggiornate (es. art. 15 D.Lgs. 192/2005 per APE: da 3.000 a 18.000 euro; art. 16 D.Lgs. 102/2014 per diagnosi energetica: da 4.000 a 40.000 euro). Il sistema dell’art. 132 TUE resta operativo per le fattispecie non coperte dalla legislazione speciale, che opera in modo prevalente nei rispettivi ambiti.
Domande frequenti
Cosa rischio se non deposito la relazione energetica?
L’art. 132, comma 1, TUE prevede una sanzione amministrativa da 516 a 2.582 euro per l’omesso deposito allo sportello unico della denuncia, del progetto e della relazione tecnica energetica prima dell’inizio dei lavori. La sanzione si cumula con la sospensione dei lavori ordinata dal Comune ex art. 125, comma 2, TUE, fino al perfezionamento dell’adempimento. In caso di completamento delle opere senza relazione, può scattare anche la sanzione del comma 2 (5%-25% del valore delle opere) se l’opera risulti difforme dalle prescrizioni del Capo VI o priva di documentazione di base.
Quanto rischia il direttore dei lavori per certificazione falsa?
L’art. 132, comma 3, TUE prevede sanzioni amministrative dall'1% al 5% del valore delle opere in solido per costruttore e direttore dei lavori che omettano o rilascino certificazione non veritiera ex art. 127 TUE. Il professionista è inoltre segnalato all’ordine di appartenenza per il procedimento disciplinare (comma 7), con possibili sospensioni o radiazioni. Sul piano penale, configura il reato di falso ideologico in certificati ex art. 481 c.p. (reclusione fino a un anno e multa). Sul piano civile, scatta la responsabilità professionale verso il committente e gli aventi causa per il danno cagionato.
Cosa succede se la caldaia condominiale non è manutenuta?
L’art. 132, comma 5, TUE prevede una sanzione amministrativa da 516 a 2.582 euro per il proprietario o l’amministratore di condominio (o per l’eventuale terzo responsabile) che non ottempera agli obblighi di esercizio e manutenzione dell’art. 129 TUE, da svolgere secondo le norme UNI e CEI vigenti. Si aggiunge la decadenza dell’APE per mancato rispetto degli obblighi manutentivi del D.P.R. 74/2013, e la responsabilità civile per danni cagionati a terzi da malfunzionamenti dovuti a omessa manutenzione (artt. 2043 e 2051 c.c.). Per le clausole di contratti di servizio in contrasto con la disciplina, le parti sono punite con sanzione pari a un terzo dell’importo del contratto sottoscritto.
C'è anche il rischio penale?
Sì, in alcune ipotesi. Il comma 3 fa espressamente salvi i casi di responsabilità penale per certificazioni mendaci, configurando il reato di falso ideologico in certificati ex art. 481 c.p. Il comma 6, sulla commercializzazione di componenti senza certificazione, fa salvi i casi di responsabilità penale per frode in commercio (art. 515 c.p.) o vendita di prodotti industriali con segni mendaci (art. 517 c.p.). Per le difformità edilizie sostanziali, possono concorrere i reati edilizi dell’art. 44 TUE. Per gli APE non veritieri, la giurisprudenza ha consolidato l’orientamento che riconosce l’art. 481 c.p. come reato proprio del certificatore accreditato.
Le sanzioni dell’art. 132 si cumulano con quelle dell’APE?
Sì, in quanto ricadono in regimi sanzionatori distinti. Le sanzioni dell’art. 132 TUE riguardano le violazioni del Capo VI in fase di costruzione, certificazione, esercizio e commercializzazione. Le sanzioni dell’art. 15 D.Lgs. 192/2005 (da 3.000 a 18.000 euro per omessa allegazione APE in compravendita o locazione) operano sul piano dell’informazione contrattuale al momento del trasferimento. Si tratta di violazioni autonome che possono concorrere quando, ad esempio, l’edificio sia stato costruito in difformità (art. 132 TUE) e l’APE non sia stato consegnato all’acquirente al rogito (art. 15 D.Lgs. 192/2005). Per il principio di specialità, in materia di APE prevale la disciplina speciale del 2005.