Art. 135 bis D.P.R. 380/2001 (TUE) – Norme per l’infrastrutturazione digitale degli edifici
In vigore dal 30/06/2003
DPR 6.6.2001 n. 380 – Art. 136 82 1. Tutti gli edifici di nuova costruzione per i quali le domande di autorizzazione edilizia sono presentate dopo il 1º luglio 2015 devono essere equipaggiati con un’infrastruttura fisica multiservizio passiva interna all’edificio, costituita da adeguati spazi installativi e da impianti di comunicazione ad alta velocità in fibra ottica fino ai punti terminali di rete. Lo stesso obbligo si applica, a decorrere dal 1º luglio 2015, in caso di opere che richiedano il rilascio di un permesso di costruire ai sensi dell’articolo 10, comma 1, lettera c). Per infrastruttura fisica multiservizio interna all’edificio si intende il complesso delle installazioni presenti all’interno degli edifici contenenti reti di accesso cablate in fibra ottica con terminazione fissa o senza fili che permettono di fornire l’accesso ai servizi a banda ultralarga e di connettere il punto di accesso dell’edificio con il punto terminale di rete. 2. Tutti gli edifici di nuova costruzione per i quali le domande di autorizzazione edilizia sono presentate dopo il 1º luglio 2015 devono essere equipaggiati di un punto di accesso. Lo stesso obbligo si applica, a decorrere dal 1º luglio 2015, in caso di opere di ristrutturazione profonda che richiedano il rilascio di un permesso di costruire ai sensi dell’articolo 10. Per punto di accesso si intende il punto fisico, situato all’interno o all’esterno dell’edificio e accessibile alle imprese autorizzate a fornire reti pubbliche di comunicazione, che consente la connessione con l’infrastruttura interna all’edificio predisposta per i servizi di accesso in fibra ottica a banda ultralarga. 2 bis. Per i nuovi edifici nonché in caso di nuove opere che richiedono il rilascio di permesso di costruire ai sensi dei commi 1 e 2, per i quali la domanda di autorizzazione edilizia sia stata presentata dopo la data del 1° gennaio 2022, l’adempimento dei prescritti obblighi di equipaggiamento digitale degli edifici è attestato dall’etichetta necessaria di “edificio predisposto alla banda ultra larga”, rilasciata da un tecnico abilitato per gli impianti di cui all’articolo 1, comma 2, lettera b), del decreto del Ministro dello sviluppo economico 22 gennaio 2008, n. 37, e secondo quanto previsto dalle Guide CEI 306-2, CEI 306-22 e 64-100/1, 2 e 3, su istanza del soggetto che ha richiesto il rilascio del permesso di costruire o di altro soggetto interessato. Tale attestazione è necessaria ai fini della segnalazione certificata di cui all’articolo 4. Su istanza del privato il tecnico che ha rilasciato l’attestazione di cui al primo periodo del presente comma comunica entro novanta giorni dalla data di presentazione della segnalazione certificata (2) i dati relativi agli edifici infrastrutturali al Sistema Informativo Nazionale Federato delle Infrastrutture (SINFI) ai sensi del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133 convertito con modificazioni dalla legge n. 164 del 2014. (3) 3. Gli edifici equipaggiati in conformità al presente articolo, per i quali la domanda di autorizzazione edilizia sia stata presentata prima del 1° gennaio 2022, possono beneficiare ai fini della cessione, dell’affitto o della vendita dell’immobile, dell’etichetta volontaria e non vincolante di ‘edificio predisposto alla banda ultra largà, rilasciata da un tecnico abilitato come previsto dal comma 2- bis. (4) Note: (1) Articolo inserito dall’art. 6-ter, comma 2, DL 12.9.2014 n. 133, convertito, con modificazioni, dalla L. 11.11.2014 n. 164. (2) Le parole “Su istanza del privato il tecnico che ha rilasciato l’attestazione di cui al primo periodo del presente comma comunica entro novanta giorni dalla data di presentazione della segnalazione certificata” sono state sostituite alle precedenti “Il Comune entro 90 giorni dalla ricezione della segnalazione è tenuto a comunicare” dall’art. 6, comma 1, DLgs. 24.3.2024 n. 48, pubblicato in G.U. 13.4.2024 n. 87. (3) Comma inserito dall’art. 4, comma 1, lett. c), DLgs. 8.11.2021 n. 207, pubblicato in G.U. 9.12.2021 n. 292, S.O. n. 43. (4) Comma sostituito dall’art. 4, comma 1, lett. d), DLgs. 8.11.2021 n. 207, pubblicato in G.U. 9.12.2021 n. 292, S.O. n. 43. Testo precedente: “Gli edifici equipaggiati in conformità al presente articolo possono beneficiare, ai fini della cessione, dell’affitto o della vendita dell’immobile, dell’etichetta volontaria e non vincolante dìedificio predisposto alla banda largà. Tale etichetta è rilasciata da un tecnico abilitato per gli impianti di cui all’articolo 1, comma 2, lettera b), del regolamento di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 22 gennaio 2008, n. 37, e secondo quanto previsto dalle Guide CEI 306-2 e 64-100/1, 2 e 3.“. PARTE III – DISPOSIZIONI FINALI CAPO I – DISPOSIZIONI FINALI
In sintesi
L’art. 135-bis TUE è una disposizione di grande attualità: introduce nel Testo Unico l’obbligo di infrastrutturazione digitale degli edifici, parte del più ampio sforzo di accelerare la diffusione delle reti a banda ultralarga in fibra ottica come driver di sviluppo economico e digitale. La norma è stata inserita dall’art. 6-ter, comma 2, del D.L. 133/2014 (c.d. «Sblocca Italia»), convertito con L. 164/2014, in attuazione della direttiva 2014/61/UE (Broadband Cost Reduction Directive), poi riformata dal D.Lgs. 48/2024 (recepimento direttiva (UE) 2023/588 «BBCD»).
L’obbligo di infrastruttura fisica passiva
Il comma 1 impone, per tutti gli edifici di nuova costruzione le cui domande di autorizzazione edilizia siano presentate dopo il 1° luglio 2015, l’equipaggiamento con un'infrastruttura fisica multiservizio passiva interna all’edificio. Si tratta del complesso delle installazioni (cavidotti, tubazioni, scatole di derivazione, spazi installativi nei locali tecnici) che permettono la posa delle reti di accesso cablate in fibra ottica con terminazione fissa o senza fili, fino ai punti terminali di rete (in genere, le singole unità immobiliari).
L’obbligo si applica anche, dalla stessa data, ai casi di opere che richiedano il rilascio di un permesso di costruire ai sensi dell’art. 10, comma 1, lettera c) (ristrutturazioni che portino a un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente, con modifica di volumetria, prospetti o dell’esterno).
L’obbligo del punto di accesso
Il comma 2 affianca l’obbligo dell'infrastruttura interna con quello del punto di accesso: il punto fisico, situato all’interno o all’esterno dell’edificio e accessibile alle imprese autorizzate a fornire reti pubbliche di comunicazione, che consente la connessione tra l’infrastruttura interna e la rete pubblica esterna in fibra ottica. È il «punto di consegna» del servizio, da cui le imprese di telecomunicazione possono derivare le proprie reti per servire le singole unità.
L’obbligo del punto di accesso si applica ai nuovi edifici e alle ristrutturazioni profonde con permesso di costruire, sempre dal 1° luglio 2015. La normativa ha così disegnato un assetto multiservizio neutrale, in cui l’edificio è predisposto a ricevere fibre di più operatori, in regime di concorrenza, senza vincoli di lock-in tecnologico.
L’etichetta «edificio predisposto alla banda ultra larga»
Il comma 2-bis, introdotto dal D.Lgs. 207/2021 e modificato dal D.Lgs. 48/2024, disciplina la certificazione dell’avvenuta infrastrutturazione. Per gli edifici nuovi e per le ristrutturazioni profonde con permesso di costruire le cui domande di autorizzazione siano presentate dopo il 1° gennaio 2022, l’adempimento dell’obbligo è attestato dall'etichetta «edificio predisposto alla banda ultra larga», rilasciata da un tecnico abilitato per gli impianti di cui all’art. 1, comma 2, lettera b), del D.M. 37/2008 (impianti elettronici e per la trasmissione dati). La verifica avviene secondo le Guide CEI 306-2, 306-22 e 64-100/1, 2 e 3, che dettano i criteri tecnici per il dimensionamento delle infrastrutture digitali interne.
L’etichetta è necessaria per la presentazione della Segnalazione Certificata di Agibilità (SCA) ex art. 24 TUE: senza certificazione di infrastrutturazione digitale, l’edificio non può essere considerato agibile. La modifica più importante introdotta dal D.Lgs. 48/2024 consiste nel passaggio della responsabilità di comunicazione al SINFI dal Comune al tecnico: oggi è il tecnico che ha rilasciato l’attestazione, su istanza del privato, a comunicare entro 90 giorni dalla presentazione della SCA i dati relativi agli edifici infrastrutturali al Sistema Informativo Nazionale Federato delle Infrastrutture (SINFI), gestito dal MIMIT.
L’etichetta volontaria per gli edifici «storici»
Il comma 3 prevede una etichetta volontaria e non vincolante per gli edifici equipaggiati in conformità alle prescrizioni dell’art. 135-bis le cui domande di autorizzazione siano state presentate prima del 1° gennaio 2022. L’etichetta, che può essere richiesta dal proprietario per finalità di valorizzazione commerciale (vendita, affitto, locazione), è rilasciata dal tecnico abilitato secondo le stesse Guide CEI del comma 2-bis. È uno strumento di mercato, non un obbligo, ma può accrescere il valore di scambio dell’immobile evidenziandone la prontezza per i servizi a banda ultralarga.
Le Guide CEI di riferimento
I parametri tecnici dell’infrastrutturazione digitale sono dettati dalle Guide CEI menzionate dalla norma:
Le guide forniscono i criteri di dimensionamento (numero e sezione dei cavidotti, spazi tecnici minimi nei locali contatori, sistemi di derivazione), le raccomandazioni sulla qualità dei materiali e le procedure di collaudo. Sono riferimenti tecnici cogenti, in quanto richiamati dalla norma di legge.
Caso pratico
Tizio costruisce un nuovo edificio plurifamiliare a Milano, con istanza di permesso di costruire presentata nel 2025. Caio, progettista, deve garantire:
Senza l’etichetta, la SCA sarebbe inammissibile e l’edificio non potrebbe essere considerato agibile. Le imprese di telecomunicazione, tramite il punto di accesso, possono successivamente attivare i servizi di connessione alle unità abitative, in regime di concorrenza.
Significato sistematico
L’art. 135-bis TUE rappresenta un’importante integrazione del diritto edilizio con le politiche infrastrutturali digitali. La norma riflette la consapevolezza che l’edilizia non è più un ambito a sé stante, ma è strettamente intrecciata con la rivoluzione digitale: l’edificio del XXI secolo è un nodo della rete e deve essere progettato come tale fin dalla fase di costruzione. La direttiva (UE) 2023/588 (BBCD), recepita dal D.Lgs. 48/2024, ha rafforzato il principio, semplificando le procedure e ponendo a carico del tecnico (non più del Comune) gli adempimenti di comunicazione, in linea con il principio di prossimità del controllo al privato.
Per i professionisti tecnici (geometri, architetti, ingegneri, periti industriali) la disposizione richiede competenze multidisciplinari: progettazione edile, impiantistica elettronica, conoscenza delle Guide CEI, dimestichezza con il SINFI. Per i committenti, l’etichetta diventa un valore commerciale aggiunto, indicato anche nelle inserzioni di vendita e locazione, in analogia con quanto avviene per la classe energetica APE.
Domande frequenti
Quando scatta l’obbligo di infrastrutturazione digitale?
L’obbligo si applica a tutti gli edifici di nuova costruzione le cui domande di autorizzazione edilizia siano state presentate dopo il 1° luglio 2015, e alle opere di ristrutturazione che richiedano il rilascio di un permesso di costruire ai sensi dell’art. 10, comma 1, lettera c), TUE (ristrutturazioni profonde con modifica di volumetria, prospetti o dell’esterno). Per le pratiche presentate dopo il 1° gennaio 2022, l’adempimento dell’obbligo è attestato dall’etichetta «edificio predisposto alla banda ultra larga» rilasciata da tecnico abilitato D.M. 37/2008, ed è necessaria per la SCA ex art. 24 TUE.
Cosa significa «predisposto alla banda ultra larga»?
Significa che l’edificio è dotato di un’infrastruttura fisica passiva (cavidotti, spazi installativi, fibre ottiche) tale da consentire la connessione delle singole unità immobiliari ai servizi di telecomunicazione a banda ultralarga, e di un punto di accesso esterno accessibile alle imprese di telecomunicazione che intendano fornire i servizi. La predisposizione è certificata dall’etichetta rilasciata dal tecnico abilitato secondo le Guide CEI 306-2, 306-22 e 64-100/1, 2 e 3. La normativa è neutrale rispetto agli operatori: l’edificio è progettato per accogliere fibre di più operatori, in regime di concorrenza.
Cosa cambia con il D.Lgs. 48/2024?
Il D.Lgs. 24 marzo 2024, n. 48 (recepimento direttiva (UE) 2023/588, BBCD) ha modificato il comma 2-bis dell’art. 135-bis TUE. La novità principale è il trasferimento della responsabilità di comunicazione al SINFI: prima era il Comune a doversi attivare entro 90 giorni dalla SCA; oggi è il tecnico abilitato che ha rilasciato l’etichetta a comunicare i dati direttamente al Sistema Informativo Nazionale Federato delle Infrastrutture, su istanza del privato, entro 90 giorni dalla presentazione della SCA. Si è semplificato il processo, ponendo a carico del professionista incaricato la trasmissione delle informazioni al sistema nazionale.
Vale anche per le ristrutturazioni esistenti?
Sì, ma solo per le ristrutturazioni profonde che richiedono il rilascio di un permesso di costruire ai sensi dell’art. 10, comma 1, lettera c), TUE: ristrutturazioni che portino a un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente, con modifica di volumetria, prospetti o dell’esterno. Non si applica alle manutenzioni ordinarie e straordinarie, né alle ristrutturazioni «leggere» soggette a SCIA o CILA. Per gli edifici antecedenti al 1° luglio 2015 e per quelli con domanda presentata prima del 1° gennaio 2022 con infrastrutturazione conforme, è possibile richiedere su base volontaria l’etichetta a fini commerciali (comma 3).
Quale etichetta serve per vendere un appartamento?
Per gli edifici di nuova costruzione o ristrutturati profondamente con domanda presentata dopo il 1° gennaio 2022, è obbligatoria l'etichetta «edificio predisposto alla banda ultra larga», allegata alla SCA. Per gli edifici precedenti, l’etichetta è volontaria e non vincolante, ma può essere utile in fase di compravendita o locazione per evidenziare la prontezza dell’immobile ai servizi digitali (analogamente a quanto avviene per la classe energetica). L’etichetta è rilasciata dal tecnico abilitato secondo le stesse Guide CEI utilizzate per gli edifici nuovi. Negli annunci immobiliari online è prassi sempre più diffusa indicare la disponibilità di fibra ottica e di infrastrutturazione digitale, anche se non è ancora un obbligo di legge come per l’APE.