← Torna a Edilizia - DPR 380/2001
Ultimo aggiornamento: 15 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
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Art. 131 D.P.R. 380/2001 (TUE) – Controlli e verifiche

In vigore dal 30/06/2003

10, art. 33; decreto legislativo n. 267 del 2000, articoli 107 e 109) 1. Il comune procede al controllo dell’osservanza delle norme del presente capo in relazione al progetto delle opere in corso d’opera ovvero entro cinque anni dalla data di fine lavori dichiarata dal committente. 2. La verifica può essere effettuata in qualunque momento anche su richiesta e a spese del committente, dell’acquirente dell’immobile, del conduttore, ovvero dell’esercente gli impianti. 3. In caso di accertamento di difformità in corso d’opera, il dirigente o il responsabile del competente ufficio comunale ordina la sospensione dei lavori. 4. In caso di accertamento di difformità su opere terminate il dirigente o il responsabile del competente ufficio comunale ordina, a carico del proprietario, le modifiche necessarie per adeguare l’edificio alle caratteristiche previste dal presente capo. 5. Nei casi previsti dai commi 3 e 4 il dirigente o il responsabile del competente ufficio comunale irroga le sanzioni di cui all’articolo 132.

In sintesi

  • L’art. 131 TUE attribuisce al Comune il potere/dovere di controllare l’osservanza delle norme sul rendimento energetico, sia in corso d'opera sia entro cinque anni dalla fine dei lavori dichiarata dal committente.
  • La verifica può essere chiesta in qualunque momento, a spese del richiedente, da committente, acquirente, conduttore o esercente degli impianti.
  • In corso d'opera, l’accertamento di difformità comporta la sospensione dei lavori; su opere terminate, l’ordine al proprietario di eseguire le modifiche di adeguamento.
  • Restano applicabili le sanzioni amministrative dell'art. 132 TUE, in aggiunta agli ordini ripristinatori.
  • Il sistema dei controlli è oggi rafforzato dall’art. 5 del D.M. 26 giugno 2015 «Adeguamento Linee Guida APE», che impone alle Regioni di sottoporre a controllo almeno il 2% degli APE rilasciati e dal D.P.R. 74/2013 sui controlli degli impianti termici.

L’art. 131 TUE è il presidio amministrativo a chiusura del Capo VI: stabilisce competenze, tempi e modalità dei controlli pubblici sull’osservanza delle norme energetiche. La disposizione, che si raccorda all’art. 33 della L. 10/1991, è oggi affiancata da un articolato sistema di controlli previsti dal D.Lgs. 192/2005, dal D.P.R. 74/2013, dal D.M. 26 giugno 2015 e dai regolamenti regionali, formando un sistema multilivello di vigilanza.

Il potere/dovere comunale di controllo

Il comma 1 attribuisce al Comune il potere di controllo sull’osservanza delle norme del Capo VI. Il controllo può intervenire:

  • in fase di progetto, sulla relazione tecnica depositata ex art. 125 TUE;
  • in corso d'opera, attraverso ispezioni di cantiere;
  • entro cinque anni dalla data di fine lavori dichiarata dal committente, su opere terminate.

Si tratta di un potere/dovere e non di una mera facoltà: il Comune è chiamato a programmare i controlli secondo criteri di campionamento, anche su impulso delle Regioni che, ai sensi del D.M. 26 giugno 2015, devono assicurare la verifica di almeno il 2% degli APE rilasciati nel proprio territorio. Il termine quinquennale postula una funzione di vigilanza qualitativa nel medio periodo, evitando che i benefici del controllo si esauriscano alla fine cantiere.

I controlli su iniziativa privata

Il comma 2 introduce una significativa apertura: la verifica può essere effettuata in qualunque momento su richiesta, e a spese, di:

  • il committente, per accertare la corretta esecuzione delle opere;
  • l'acquirente dell’immobile, per verificare la conformità prima o dopo il rogito;
  • il conduttore, per controllare l’effettiva prestazione energetica del bene locato;
  • l'esercente gli impianti, per documentare la conformità tecnico-funzionale.

È uno strumento di tutela soggettiva rispetto alla qualità dell’edificio, che opera in parallelo con l’azione informativa di cui all'art. 134 TUE (irregolarità rilevate dall’acquirente o dal conduttore). La spesa del controllo è a carico del richiedente, ma può essere recuperata in via risarcitoria se l’esito conferma la difformità imputabile al venditore o al locatore.

Le conseguenze dell’accertamento di difformità

I commi 3 e 4 graduano le conseguenze in funzione della fase. In corso d'opera, il dirigente o il responsabile del competente ufficio comunale ordina la sospensione dei lavori, congelando il cantiere finché non sia ripristinata la conformità. La sospensione, ai sensi dell'art. 133 TUE, deve essere accompagnata dall’indicazione del termine per la regolarizzazione. Sull'opera terminata, il dirigente ordina al proprietario le modifiche necessarie per adeguare l’edificio alle caratteristiche del Capo VI: si tratta di un ordine ripristinatorio che impone interventi di adeguamento postumi.

Il comma 5 chiarisce che, nei casi di sospensione o di ordine di adeguamento, il dirigente irroga anche le sanzioni di cui all'art. 132 TUE. Le due conseguenze (ordine ripristinatorio + sanzione amministrativa pecuniaria) sono cumulabili e sono volte a ricondurre l’edificio alla conformità tecnica oltre che a punire l’inosservanza.

Coordinamento con i controlli sugli impianti termici

Per gli impianti termici, l’art. 131 TUE va letto in combinato disposto con l’art. 9 del D.P.R. 74/2013, che disciplina i controlli sull’esercizio e manutenzione e affida alle Regioni la programmazione delle ispezioni a campione. Le Regioni hanno realizzato sistemi informatizzati di acquisizione automatica dei RCEE (Rapporti di Controllo di Efficienza Energetica) e di selezione degli impianti da sottoporre a ispezione, in funzione di età, potenza, classi di rendimento. I comuni superiori a 40.000 abitanti gestiscono i controlli sul proprio territorio, le Province (o Città metropolitane) sui restanti.

Caso pratico

Tizio acquista da Caio una villetta a Roma realizzata 3 anni prima. L’APE allegato al rogito riporta classe B, ma la bolletta energetica risulta significativamente superiore al previsto. Tizio:

  1. presenta al Comune di Roma, ai sensi dell’art. 131, comma 2, TUE, una istanza di verifica della conformità dell’edificio alle prescrizioni del Capo VI, accollandosi le relative spese;
  2. il Comune dispone un sopralluogo di un tecnico abilitato che riscontra una difformità rispetto al progetto energetico depositato (cappotto termico realizzato con isolante di spessore inferiore al previsto);
  3. ai sensi dell’art. 131, comma 4, TUE, il dirigente competente ordina al precedente proprietario Caio (responsabile della costruzione difforme) le modifiche necessarie per adeguare l’edificio;
  4. contestualmente irroga la sanzione amministrativa ex art. 132, comma 2, TUE (dal 5% al 25% del valore delle opere difformi);
  5. Tizio può poi agire in sede civile contro Caio per il risarcimento dei danni e la riduzione del prezzo (artt. 1490, 1492 c.c. e art. 134 TUE).
Ratio della disciplina

L’art. 131 TUE riflette una scelta sistematica chiara: la conformità energetica non è oggetto di mera autocertificazione, ma di controllo pubblico effettivo, attivabile sia d'ufficio sia su iniziativa privata. La disposizione mira a contrastare il fenomeno della divergenza tra «edificio progettato» e «edificio realizzato», che storicamente ha eroso i benefici energetici attesi e ha leso gli interessi degli acquirenti finali. La possibilità per acquirente, conduttore ed esercente di chiedere ispezioni a spese proprie costituisce un importante strumento di empowerment del consumatore informato, complementare all’azione del notaio in fase di rogito e dell’amministratore in fase di gestione condominiale.

Domande frequenti

Quando il Comune può controllare la conformità energetica?

L’art. 131, comma 1, TUE prevede che il Comune possa controllare in tre momenti: in fase di progetto (sulla relazione tecnica ex art. 125 TUE), in corso d'opera (ispezioni di cantiere) ed entro cinque anni dalla fine dei lavori dichiarata dal committente (verifiche su opere terminate). Il sistema attuale prevede inoltre il controllo a campione di almeno il 2% degli APE rilasciati nel territorio comunale (D.M. 26 giugno 2015) e il programma di ispezioni sugli impianti termici di cui all’art. 9 D.P.R. 74/2013. I controlli si svolgono direttamente o tramite enti accreditati esterni.

Posso chiedere io stesso un’ispezione?

Sì. L’art. 131, comma 2, TUE consente al committente, all’acquirente dell’immobile, al conduttore o all’esercente gli impianti di richiedere in qualunque momento la verifica al Comune, accollandosi le relative spese. È uno strumento utile soprattutto per chi sospetti difformità tra l’APE allegato al rogito e la prestazione reale dell’edificio. La spesa, se la difformità viene confermata e imputata a un soggetto specifico (venditore, costruttore, locatore), può essere recuperata in via civile a titolo risarcitorio. La richiesta va presentata al SUE con istanza motivata e con descrizione delle anomalie riscontrate.

Cosa succede se il Comune accerta difformità?

Le conseguenze sono graduate in funzione della fase. In corso d'opera (comma 3), il dirigente del competente ufficio comunale ordina la sospensione dei lavori, fissando un termine per la regolarizzazione (art. 133 TUE). Su opere terminate (comma 4), il dirigente ordina al proprietario le modifiche necessarie per adeguare l’edificio alle caratteristiche del Capo VI. In entrambi i casi, ai sensi del comma 5, vengono irrogate le sanzioni amministrative pecuniarie dell’art. 132 TUE, cumulabili con gli ordini ripristinatori. La mancata ottemperanza all’ordine può comportare l’esecuzione forzata a spese del proprietario.

Entro quanto tempo il Comune può controllare un’opera già finita?

Il Comune può controllare entro cinque anni dalla data di fine dei lavori dichiarata dal committente. È un termine importante per i committenti: trascorso il quinquennio, l’ente locale non può più esercitare i poteri ripristinatori dell’art. 131 TUE per difformità non rilevate. Restano salvi i controlli su iniziativa privata (acquirente, conduttore) ai sensi del comma 2, che possono essere richiesti in qualunque momento, e i controlli sugli impianti termici, che continuano per tutta la vita utile dell’impianto secondo le periodicità del D.P.R. 74/2013. La denuncia di difformità da parte di acquirente o conduttore deve avvenire entro un anno dalla constatazione, a pena di decadenza (art. 134 TUE).

Le difformità incidono sull’agibilità?

Sì. L’agibilità (oggi SCA, Segnalazione Certificata di Agibilità ex art. 24 TUE) presuppone la conformità dell’edificio alle norme tecniche e amministrative, comprese quelle energetiche. Difformità accertate dal Comune ai sensi dell’art. 131 TUE possono fondare l’inibitoria della SCA o, se già presentata, l’ordine di adeguamento ex art. 24, comma 7-bis, TUE. Inoltre, la difformità energetica può determinare la decadenza dalle detrazioni fiscali (ecobonus, superbonus) e fondare azioni civili dell’acquirente per riduzione del prezzo o risarcimento del danno (artt. 1490 ss. c.c. e art. 134 TUE).

A cura di
Dott. Andrea Marton — Tax Advisor, Consulente Fiscale
Responsabile editoriale di La Legge in Chiaro per i principali codici italiani (C.C., C.P., C.P.C., C.P.P., Costituzione, C.d.S., Codice del Consumo, TUIR, T.U.IVA, T.U.B., IRAP, Antiriciclaggio, CCII, TUE, Accertamento, Successioni). Contenuti redatti con linguaggio chiaro, fonti ufficiali aggiornate e revisione professionale a cura della Redazione.
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