← Torna a Edilizia - DPR 380/2001
Ultimo aggiornamento: 15 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
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Art. 125 D.P.R. 380/2001 (TUE) – Denuncia dei lavori, relazione tecnica e progettazione degli impianti e delle opere relativi alle fonti rinnovabili di energia, al risparmio e all’uso razionale dell’energia

In vigore dal 30/06/2003

(legge 9 gennaio 1991, n. 10, art. 28) 1. Il proprietario dell’edificio, o chi ne ha titolo, deve depositare presso lo sportello unico, in duplice copia la denuncia dell’inizio dei lavori relativi alle opere di cui agli articoli 122 e 123, il progetto delle opere stesse corredato da una relazione tecnica, sottoscritta dal progettista o dai progettisti, che ne attesti la rispondenza alle prescrizioni del presente Capo. 2. Nel caso in cui la denuncia e la documentazione di cui al comma 1 non siano state presentate prima dell’inizio dei lavori, il Comune, fatta salva la sanzione amministrativa di cui all’articolo 133, ordina la sospensione dei lavori sino al compimento del suddetto adempimento. (1) 3. La documentazione deve essere compilata secondo le modalità stabilite con proprio decreto dal Ministro delle attività produttive. Una copia della documentazione è conservata dallo sportello unico ai fini dei controlli e delle verifiche di cui all’articolo 132. Altra copia della documentazione, restituita dallo sportello unico con l’attestazione dell’avvenuto deposito, deve essere consegnata a cura del proprietario dell’edificio, o di chi ne ha titolo, al direttore dei lavori ovvero, nel caso l’esistenza di questi non sia prevista dalla legislazione vigente, all’esecutore dei lavori. Il direttore ovvero l’esecutore dei lavori sono responsabili della conservazione di tale documentazione in cantiere. (1) Note: (1) Comma rettificato con comunicato 13.11.2001, pubblicato in G.U. 13.11.2001 n. 264.

In sintesi

  • L’art. 125 TUE impone al proprietario di depositare allo sportello unico, prima dell’inizio dei lavori, denuncia, progetto e relazione tecnica relativi alle opere di cui agli artt. 122 e 123.
  • La relazione tecnica è sottoscritta dal progettista e attesta la rispondenza alle prescrizioni del Capo VI sul rendimento energetico.
  • L’omesso deposito comporta sospensione dei lavori da parte del Comune (oltre alla sanzione ex art. 132 TUE) finché non sia regolarizzato l’adempimento.
  • Una copia della documentazione resta in cantiere e va consegnata al direttore dei lavori o all’esecutore, responsabili della custodia per i controlli.
  • Le modalità tecniche di compilazione sono oggi prevalentemente disciplinate dall’art. 8 del D.Lgs. 192/2005 e dal D.M. 26 giugno 2015 (modulistica «relazione tecnica», ex Legge 10).

L’art. 125 TUE è il perno procedurale del Capo VI: traduce gli obblighi sostanziali sul rendimento energetico in adempimenti documentali da assolvere prima dell’inizio lavori. La norma riproduce l’art. 28 della L. 10/1991, ma è oggi affiancata e in larga parte assorbita dall’art. 8 del D.Lgs. 19 agosto 2005, n. 192, che ha riorganizzato la disciplina della «relazione tecnica» (la cosiddetta «Legge 10», nel gergo dei tecnici), e dai modelli ufficiali del D.M. 26 giugno 2015 «relazione tecnica».

L’oggetto del deposito

Il proprietario, o chi ne ha titolo, deve depositare presso lo sportello unico per l’edilizia (SUE), in duplice copia, tre elementi:

  1. la denuncia di inizio dei lavori relativi alle opere di cui agli artt. 122 e 123 TUE (interventi che incidono sui consumi energetici);
  2. il progetto delle opere;
  3. la relazione tecnica sottoscritta dal progettista (o dai progettisti, se più professionalità intervengono), che attesta la rispondenza dell’intervento alle prescrizioni del Capo VI.

La duplice copia consente al SUE di archiviarne una per i controlli successivi (art. 131 TUE) e di restituirne l’altra con attestazione di avvenuto deposito, da consegnare al direttore dei lavori o all’esecutore. La normativa speciale (D.Lgs. 192/2005) ha generalizzato questo obbligo a tutti gli interventi che incidono sulla prestazione energetica, anche oltre il perimetro originario degli artt. 122-123.

La relazione tecnica «ex Legge 10»

Il documento più rilevante è la relazione tecnica energetica, comunemente nota come «Relazione Legge 10» o «Relazione ex art. 28». Il D.M. 26 giugno 2015 ha standardizzato tre modelli di relazione, in funzione della tipologia di intervento:

  • Allegato 1, Modello 1: nuove costruzioni, ristrutturazioni importanti di primo livello, demolizioni-ricostruzioni con cambio di volumetria;
  • Allegato 2, Modello 2: ristrutturazioni importanti di secondo livello e riqualificazioni energetiche su edifici esistenti;
  • Allegato 3, Modello 3: lavori sugli impianti tecnici (sostituzione generatori, installazione FER, ecc.).

La relazione contiene: dati anagrafici dell’edificio e dei tecnici, dati climatici e dimensionali, descrizione dell’involucro e degli impianti, calcoli prestazionali (UNI/TS 11300), confronto con l’edificio di riferimento, verifica del rispetto dei requisiti minimi, integrazione delle FER (D.Lgs. 199/2021), allegati grafici e tabelle. La sottoscrizione qualifica il documento come certificazione in senso pubblicistico, con la conseguente responsabilità del professionista per dichiarazioni mendaci (art. 481 c.p., art. 76 D.P.R. 445/2000).

Le conseguenze dell’omissione

Il comma 2 disciplina l’omissione: se la denuncia e la documentazione non sono state depositate prima dell’inizio dei lavori, il Comune, fatta salva la sanzione amministrativa ex art. 132 TUE (da 516 a 2.582 euro), ordina la sospensione dei lavori sino al compimento dell’adempimento. La sospensione non sostituisce la sanzione ma si aggiunge ad essa, e ha durata fino alla regolarizzazione. È un meccanismo di tutela preventiva: il Comune blocca il cantiere per evitare che si consolidino opere prive del previo controllo energetico.

La conservazione in cantiere

Il comma 3 prevede che una copia restituita dal SUE con timbro di avvenuto deposito sia consegnata al direttore dei lavori o, se non previsto, all'esecutore, che ne sono responsabili della custodia in cantiere. È un obbligo strumentale ai controlli che gli ispettori comunali (o gli enti delegati ex art. 131 TUE) possono svolgere durante l’esecuzione, verificando che le opere realizzate corrispondano al progetto depositato.

Caso pratico

Tizio commissiona a Caio, geometra, la ristrutturazione di una villetta in zona climatica D con sostituzione dell’impianto di riscaldamento (da gasolio a pompa di calore), rifacimento del cappotto termico e sostituzione dei serramenti. Caio:

  1. sceglie il modello di relazione (Modello 2, ristrutturazione importante di secondo livello);
  2. esegue il calcolo prestazionale con software certificato secondo UNI/TS 11300;
  3. verifica i requisiti minimi sui componenti rifatti (trasmittanze, rendimenti) e l’integrazione FER;
  4. compila la relazione tecnica e i suoi allegati;
  5. deposita in SUE, anche tramite portale telematico, denuncia, progetto e relazione, in duplice copia o invio digitale equivalente;
  6. consegna al direttore dei lavori la copia timbrata da custodire in cantiere.

Solo a deposito perfezionato i lavori possono iniziare. Diversamente, il Comune può ordinare la sospensione e Tizio incorre nella sanzione amministrativa.

Coordinamento con il titolo edilizio

La denuncia ex art. 125 TUE è autonoma rispetto al titolo edilizio (CILA, SCIA, PdC). I due adempimenti corrono in parallelo: per esempio, una manutenzione straordinaria che incide sull’involucro richiede sia la CILA sia la relazione tecnica energetica. Spesso il SUE permette il deposito contestuale tramite il portale telematico unico, ma resta inteso che si tratta di due procedimenti distinti, con autorità di controllo (urbanistica vs. energetica) potenzialmente diverse.

Domande frequenti

Quando va depositata la relazione tecnica energetica?

Va depositata allo sportello unico per l’edilizia prima dell’inizio dei lavori, in duplice copia (o tramite portale telematico equivalente), insieme alla denuncia e al progetto delle opere. La normativa speciale di settore (D.Lgs. 192/2005 e D.M. 26 giugno 2015) ha generalizzato l’obbligo a tutti gli interventi che incidono sulla prestazione energetica dell’edificio o degli impianti, non solo a quelli degli artt. 122 e 123 TUE. Il modello di relazione varia in funzione della tipologia di intervento (nuova costruzione, ristrutturazione, lavori sugli impianti).

Cosa rischio se inizio i lavori senza aver depositato la relazione?

Il Comune può ordinare la sospensione dei lavori ai sensi dell’art. 125, comma 2, TUE fino al compimento dell’adempimento. Si aggiunge la sanzione amministrativa ex art. 132, comma 1, TUE, da 516 a 2.582 euro. Se i lavori risultano poi difformi dalla documentazione, scatta una ulteriore sanzione amministrativa dal 5% al 25% del valore delle opere ex art. 132, comma 2, TUE. Per il professionista che firma una relazione mendace, sono previste sanzioni dall'1% al 5% del valore delle opere e responsabilità penale ex art. 481 c.p.

Chi firma la relazione tecnica?

La relazione è sottoscritta dal progettista o dai progettisti, secondo le rispettive competenze. Per gli aspetti termotecnici e impiantistici è richiesto un professionista abilitato e iscritto al proprio ordine o collegio (architetto, ingegnere, geometra, perito industriale, perito agrario, dottore agronomo o forestale, secondo i limiti delle competenze stabiliti dalle norme di settore). Per i grandi edifici e per quelli con impianti complessi, è prassi il coinvolgimento di un ingegnere termotecnico specializzato. La firma comporta assunzione di responsabilità professionale e penale.

Va depositata anche per piccoli interventi?

L’obbligo scatta se l’intervento incide sui consumi energetici dell’edificio o degli impianti. Per la manutenzione ordinaria di norma non occorre, salvo che comporti sostituzione di componenti rilevanti (generatori di calore di potenza nominale > 100 kW, sostituzione superiore al 25% dei serramenti, rifacimento di intonaci esterni per più del 10% della superficie). Il D.M. 26 giugno 2015 individua dettagliatamente le soglie di intervento che fanno scattare l’obbligo del modello di relazione tecnica e dei requisiti minimi sui componenti rifatti.

Il direttore dei lavori che ruolo ha?

Il direttore dei lavori riceve dalla committenza la copia della documentazione restituita dal SUE con attestazione di deposito ed è responsabile della sua conservazione in cantiere (art. 125, comma 3, TUE). Deve esibirla agli ispettori in caso di controllo (art. 131 TUE) e ha l’obbligo di vigilare sulla corretta esecuzione delle opere in conformità al progetto energetico. Al termine dei lavori, sottoscrive l’attestato di qualificazione energetica (AQE) o concorre alla redazione dell’APE post-intervento, secondo quanto previsto dall’art. 8, comma 2, D.Lgs. 192/2005.

A cura di
Dott. Andrea Marton — Tax Advisor, Consulente Fiscale
Responsabile editoriale di La Legge in Chiaro per i principali codici italiani (C.C., C.P., C.P.C., C.P.P., Costituzione, C.d.S., Codice del Consumo, TUIR, T.U.IVA, T.U.B., IRAP, Antiriciclaggio, CCII, TUE, Accertamento, Successioni). Contenuti redatti con linguaggio chiaro, fonti ufficiali aggiornate e revisione professionale a cura della Redazione.
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