← Torna a Edilizia - DPR 380/2001
Ultimo aggiornamento: 15 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
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Art. 127 D.P.R. 380/2001 (TUE) – Certificazione delle opere e collaudo

In vigore dal 30/06/2003

gennaio 1999, n. 10, art 29) 1. Per la certificazione e il collaudo delle opere previste dal presente capo si applicano le corrispondenti disposizioni di cui al capo quinto della parte seconda.

In sintesi

  • L’art. 127 TUE rinvia, per la certificazione e il collaudo delle opere energetiche, alle disposizioni del Capo V della Parte II del Testo Unico (artt. 67-70 TUE), già dettate per le opere strutturali.
  • Il rinvio assicura uniformità procedurale tra collaudo statico e collaudo energetico-impiantistico, senza creare un sistema parallelo.
  • Le modalità tecniche operative sono oggi disciplinate dal D.Lgs. 192/2005 e dal D.M. 26 giugno 2015, che impongono l’attestato di prestazione energetica (APE) e la conformità ai requisiti minimi al termine dei lavori.
  • Il certificato/collaudo energetico è prodromico all’agibilità (art. 24 TUE) e all’aggiornamento dell’APE in caso di interventi che modificano la prestazione energetica.
  • Sanzioni amministrative dall'1% al 5% del valore delle opere per certificazioni mancanti o non veritiere (art. 132 TUE).

L’art. 127 TUE è una norma di rinvio che disciplina la fase finale del procedimento energetico: la certificazione e il collaudo delle opere realizzate ai sensi del Capo VI. La disposizione riproduce l’art. 29 della L. 10/1991 e demanda integralmente le modalità procedurali alle disposizioni del Capo V della Parte II del Testo Unico, originariamente dedicato al collaudo statico delle opere in conglomerato cementizio armato e a struttura metallica.

Il meccanismo del rinvio

Il legislatore del 2001, anziché creare un sistema parallelo di collaudo per le opere energetiche, ha preferito un richiamo agli artt. 67-70 TUE. Ne deriva che, con i necessari adattamenti, le regole sul collaudo strutturale (nomina del collaudatore, requisiti di indipendenza, modalità di esame, deposito del certificato) si applicano anche al collaudo delle opere energetiche, salvo le specificità tecniche legate alla materia.

In particolare, è richiesto che il collaudatore sia un professionista indipendente rispetto al progettista, al direttore dei lavori e all’esecutore (cfr. art. 67 TUE), con competenze tecniche adeguate alla natura dell’intervento. Il certificato di collaudo va depositato presso il SUE e costituisce documentazione necessaria per il rilascio dell’agibilità (art. 24 TUE) o per la segnalazione certificata di agibilità (SCA).

Il sistema attuale: APE e attestato di qualificazione energetica

L’evoluzione normativa successiva al 2001 ha trasferito la sostanza della certificazione energetica nel sistema disegnato dal D.Lgs. 192/2005 e dai decreti attuativi del 2015. Oggi gli strumenti operativi sono due:

  • l'Attestato di Qualificazione Energetica (AQE): documento redatto dal direttore dei lavori e asseverato al SUE entro 15 giorni dalla fine dei lavori (art. 8, comma 2, D.Lgs. 192/2005), che attesta la conformità delle opere realizzate al progetto energetico depositato e ai requisiti minimi;
  • l'Attestato di Prestazione Energetica (APE): documento di certificazione redatto da un soggetto certificatore accreditato presso la regione di appartenenza (D.P.R. 75/2013), in conformità alle Linee Guida del D.M. 26 giugno 2015. L’APE ha validità di 10 anni (salvo modifiche all’edificio) e va prodotto in caso di nuova costruzione, ristrutturazione importante, vendita, locazione, accesso a detrazioni fiscali significative.
Il collaudatore e il certificatore: due figure distinte

È importante distinguere il collaudatore energetico-impiantistico, figura prevista dall’art. 127 TUE, dal certificatore APE, figura disciplinata dal D.P.R. 75/2013. Il primo svolge un controllo tecnico sull’esecuzione dell’opera in conformità al progetto, con requisiti di indipendenza dai soggetti che hanno realizzato l’intervento. Il secondo è un professionista accreditato che redige l’APE applicando la metodologia di calcolo standardizzata, indipendentemente dal soggetto che ha eseguito l’opera. Per impianti di una certa complessità (es. impianti di climatizzazione di grande potenza, edifici NZEB di nuova costruzione), entrambe le figure possono essere coinvolte.

Caso pratico

Tizio ha terminato la costruzione di un nuovo edificio plurifamiliare in zona climatica D. Caio, direttore dei lavori, deve attivare il procedimento di chiusura energetica. La sequenza pratica è:

  1. al termine dei lavori, Caio redige l'Attestato di Qualificazione Energetica e lo deposita al SUE entro 15 giorni;
  2. per l’agibilità, viene incaricato un collaudatore tecnico indipendente che verifica la conformità dell’opera al progetto strutturale ed energetico (rispetto degli artt. 24, 67-70, 127 TUE);
  3. il certificatore accreditato Sempronio redige l'APE, da consegnare al committente e al SUE;
  4. Tizio presenta la SCA (Segnalazione Certificata di Agibilità) ex art. 24 TUE, allegando AQE, APE e dichiarazioni di conformità impianti (D.M. 37/2008).

In assenza di queste documentazioni, il Comune può ordinare la sospensione dei lavori (art. 131 TUE) e irrogare le sanzioni di cui all'art. 132 TUE.

Sanzioni e responsabilità

L’art. 132, comma 3, TUE punisce in solido il costruttore e il direttore dei lavori che omettano la certificazione di cui all’art. 127, ovvero che rilascino una certificazione non veritiera, con sanzione amministrativa dall'1% al 5% del valore delle opere, fatti salvi i casi di responsabilità penale (art. 481 c.p.). Il collaudatore inadempiente è punito con sanzione pari al 50% della parcella calcolata secondo la tariffa professionale (art. 132, comma 4, TUE). La giurisprudenza amministrativa è costante nel ritenere che la mancata certificazione energetica precluda il rilascio dell’agibilità.

Il valore sistematico dell’art. 127 TUE

Pur essendo una norma minimalista, l’art. 127 TUE conserva un ruolo importante: stabilisce il principio per cui le opere energetiche non sono autocertificabili dall’esecutore, ma richiedono un controllo tecnico esterno. Questa scelta sistematica ha favorito l’emersione, nel diritto sopravvenuto, della figura del certificatore APE accreditato, garante della qualità informativa nei trasferimenti immobiliari e nei finanziamenti agevolati.

Domande frequenti

Cos'è il collaudo energetico e quando è obbligatorio?

È la verifica tecnica della conformità dell’opera realizzata al progetto energetico depositato e ai requisiti minimi prestazionali. L’art. 127 TUE rinvia alle modalità del Capo V (collaudo statico): è obbligatorio per nuove costruzioni e ristrutturazioni rilevanti, e si concretizza oggi nell’Attestato di Qualificazione Energetica (AQE) redatto dal direttore dei lavori entro 15 giorni dalla fine lavori (art. 8 D.Lgs. 192/2005), affiancato dall’Attestato di Prestazione Energetica (APE) redatto da un certificatore accreditato. Entrambi i documenti sono prodromici all’agibilità.

Chi può fare il collaudatore energetico?

Deve essere un professionista tecnico abilitato (architetto, ingegnere, geometra, perito industriale), iscritto al proprio ordine o collegio, con competenze adeguate alla natura dell’intervento e indipendente rispetto al progettista, al direttore dei lavori e all’esecutore (cfr. art. 67 TUE). Per il certificatore APE valgono requisiti aggiuntivi di accreditamento regionale ai sensi del D.P.R. 75/2013, che richiede titolo di studio specifico, corso di formazione di 80 ore (per chi non possiede competenze ingegneristico-edilizie) ed esame finale, oltre all’iscrizione al registro regionale dei certificatori.

Quale differenza tra AQE e APE?

L'AQE (Attestato di Qualificazione Energetica) è redatto dal direttore dei lavori e attesta la conformità dell’opera al progetto e ai requisiti minimi: è un documento di chiusura del cantiere, depositato al SUE entro 15 giorni dalla fine lavori. L'APE (Attestato di Prestazione Energetica) è invece redatto da un certificatore esterno accreditato e calcola la classe energetica dell’edificio (A4-G) secondo metodologie standardizzate. L’APE ha validità decennale, va consegnato in caso di compravendita o locazione e deve essere presente negli annunci immobiliari.

Cosa rischio se non eseguo il collaudo energetico?

L’art. 132, comma 3, TUE prevede sanzioni amministrative dall'1% al 5% del valore delle opere a carico del costruttore e del direttore dei lavori in solido per omessa certificazione, oltre alla responsabilità penale ex art. 481 c.p. per falso ideologico. Il collaudatore inadempiente è punito con sanzione pari al 50% della parcella calcolata secondo la tariffa professionale. Sul piano amministrativo, la mancata certificazione preclude il rilascio dell’agibilità ex art. 24 TUE: l’edificio non può essere legittimamente abitato o utilizzato finché non sia perfezionato l’iter documentale.

Vale anche per le ristrutturazioni?

Sì, ma con modulazione: per le ristrutturazioni importanti di primo livello e per le demolizioni-ricostruzioni si applicano integralmente AQE e APE. Per le ristrutturazioni di secondo livello e le riqualificazioni energetiche, AQE e APE sono richiesti se l’intervento incide significativamente sulla prestazione energetica complessiva (es. interventi che superano determinate soglie di superficie disperdente o di impianti rifatti). In ogni caso, in presenza di accesso a detrazioni fiscali (ecobonus, conto termico), AQE e APE costituiscono documentazione obbligatoria per la validità del beneficio fiscale.

A cura di
Dott. Andrea Marton — Tax Advisor, Consulente Fiscale
Responsabile editoriale di La Legge in Chiaro per i principali codici italiani (C.C., C.P., C.P.C., C.P.P., Costituzione, C.d.S., Codice del Consumo, TUIR, T.U.IVA, T.U.B., IRAP, Antiriciclaggio, CCII, TUE, Accertamento, Successioni). Contenuti redatti con linguaggio chiaro, fonti ufficiali aggiornate e revisione professionale a cura della Redazione.
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