← Torna a Edilizia - DPR 380/2001
Ultimo aggiornamento: 15 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
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Art. 124 D.P.R. 380/2001 (TUE) – Limiti ai consumi di energia

In vigore dal 30/06/2003

1991, n. 10, art. 27) 1. I consumi di energia termica ed elettrica ammessi per gli edifici sono limitati secondo quanto previsto dai decreti di cui all’articolo 4 della legge 9 gennaio 1991, n. 10, in particolare in relazione alla destinazione d’uso degli edifici stessi, agli impianti di cui sono dotati e alla zona climatica di appartenenza.

In sintesi

  • L’art. 124 TUE pone il principio dei limiti ai consumi di energia termica ed elettrica negli edifici, in funzione di destinazione d'uso, impianti dotati e zona climatica.
  • Il rinvio originario è ai decreti attuativi dell’art. 4 della L. 10/1991, oggi sostituiti dal D.Lgs. 192/2005 e dai decreti del 26 giugno 2015 sui requisiti minimi.
  • Il sistema poggia sul confronto tra l’edificio reale e l'«edificio di riferimento» definito dal D.M. 26 giugno 2015, con valori limite di trasmittanza e indici EP globale.
  • Le sei zone climatiche italiane (A-F) influenzano i requisiti di trasmittanza dei componenti opachi e trasparenti e il fabbisogno energetico ammesso.
  • Per le nuove costruzioni e le ristrutturazioni importanti di primo livello, dal 2019/2021 si applica lo standard NZEB (edificio a energia quasi zero).

L’art. 124 TUE è la norma di principio sui limiti quantitativi ai consumi energetici degli edifici. Anche in questo caso si tratta di una disposizione di rinvio: stabilisce che esistano limiti, ma demanda a fonti tecniche secondarie la determinazione dei valori puntuali. Il rinvio originario è ai decreti attuativi dell’art. 4 della L. 9 gennaio 1991, n. 10, oggi sostanzialmente assorbito dal sistema costruito attorno al D.Lgs. 192/2005 e ai suoi decreti attuativi.

I tre criteri di modulazione

L’articolo individua tre criteri in base ai quali i limiti vengono articolati: destinazione d'uso dell’edificio, impianti di cui è dotato e zona climatica di appartenenza. È l’ossatura del sistema attuale: il D.M. 26 giugno 2015 «requisiti minimi» applica esattamente questi tre criteri, distinguendo le categorie di edifici secondo il D.P.R. 412/1993 (E.1 residenziale, E.2 uffici, E.3 ospedali, E.4 attività ricreative, E.5 commerciale, E.6 sportive, E.7 scolastiche, E.8 industriali e artigianali) e graduando gli obblighi in funzione della zona climatica.

Le zone climatiche italiane

Le zone climatiche sono sei (A, B, C, D, E, F) e dipendono dai gradi giorno (GG) del Comune, secondo il D.P.R. 412/1993 e successive modifiche:

  • Zona A: GG ≤ 600 (es. Lampedusa);
  • Zona B: 601-900 GG (es. Reggio Calabria, Palermo);
  • Zona C: 901-1.400 GG (es. Napoli, Bari);
  • Zona D: 1.401-2.100 GG (es. Roma, Firenze);
  • Zona E: 2.101-3.000 GG (es. Milano, Torino, Bologna);
  • Zona F: GG > 3.000 (es. Cuneo, Belluno).

I requisiti di trasmittanza termica e di indice di prestazione energetica globale (EPgl,nren) sono crescenti in restrittività dalla zona A alla F, riflettendo il maggiore fabbisogno termico invernale.

L’edificio di riferimento

Il cuore tecnico del sistema è l'edificio di riferimento: un edificio identico per geometria, orientamento, ubicazione e destinazione d'uso a quello reale, ma dotato di caratteristiche termiche e impianti standard fissati dall’Allegato 1 del D.M. 26 giugno 2015. La progettazione energetica si svolge dimostrando che gli indici dell’edificio reale (EPH,nd; EPC,nd; EPgl,tot; EPgl,nren; H'T; Asol,est/Asup utile; ηH; ηC; ηW) non superino quelli dell’edificio di riferimento, secondo soglie che dal 2019 (PA) e 2021 (privati) coincidono con lo standard NZEB.

Lo standard NZEB

Per «edificio a energia quasi zero» (Nearly Zero Energy Building) si intende un edificio ad altissima prestazione energetica il cui fabbisogno è coperto in misura significativa da energia da fonti rinnovabili prodotta in situ. Le quote di copertura FER sono dettate dal D.Lgs. 199/2021 (in attuazione della direttiva RED II) e prevedono, per gli edifici nuovi e per le ristrutturazioni rilevanti, almeno il 60% della somma dei consumi previsti per acqua calda sanitaria, riscaldamento e raffrescamento (con percentuali ridotte in centri storici), oltre a una potenza FER elettrica installata correlata alla superficie dell’edificio.

La direttiva (UE) 2024/1275 «EPBD IV» introdurrà a partire dal 2026 lo standard ZEB (Zero Emission Building) per nuovi edifici pubblici e dal 2030 per tutti i nuovi edifici, accelerando la decarbonizzazione del parco immobiliare europeo.

Caso pratico

Tizio progetta una nuova villa unifamiliare in zona climatica E (Bologna). Per dimostrare il rispetto dell’art. 124 TUE deve, attraverso il software di calcolo certificato secondo le UNI/TS 11300:

  1. definire l’edificio di riferimento (geometria identica + componenti standard del D.M. 26 giugno 2015);
  2. calcolare gli indici dell’edificio reale (EPH,nd, EPgl, ecc.);
  3. verificare che ciascun indice reale sia ≤ indice di riferimento, con i coefficienti di tabella (1,15 per H'T residenziali, ecc.);
  4. verificare i requisiti FER ex D.Lgs. 199/2021 (almeno 60% di consumi termici da rinnovabili);
  5. redigere la relazione tecnica ex art. 8 D.Lgs. 192/2005 e l’APE finale.

Il mancato rispetto dei limiti comporta sanzioni ex art. 132 TUE e l’impossibilità di ottenere agibilità conforme.

Implicazioni per il professionista

Il progettista termotecnico, abilitato secondo i requisiti del D.P.R. 75/2013, assume una responsabilità tecnica e penale per il calcolo prestazionale: la relazione ex art. 125 TUE è certificato in senso pubblicistico (Cass. pen., orientamento consolidato sull'art. 481 c.p. per certificati energetici falsi). La normativa impone aggiornamento continuo sulla rapida evoluzione degli standard, in particolare in vista del recepimento dell’EPBD IV.

Domande frequenti

Quali sono oggi i limiti operativi richiamati dall’art. 124 TUE?

Sono quelli stabiliti dal D.M. 26 giugno 2015 «requisiti minimi», che definisce indici di prestazione energetica globale (EPgl,nren), trasmittanze termiche limite per componenti opachi e trasparenti, rendimenti minimi degli impianti, controllo della radiazione solare estiva e, per le nuove costruzioni e ristrutturazioni rilevanti, lo standard NZEB. I valori sono modulati per zona climatica e categoria di edificio (residenziale, terziario, industriale). Per gli interventi su edifici esistenti, la verifica avviene generalmente sui componenti rifatti.

Cos'è l’edificio di riferimento?

È il modello di confronto introdotto dal D.M. 26 giugno 2015: un edificio virtuale identico per geometria, orientamento e destinazione a quello reale, ma con componenti edilizi e impianti corrispondenti a parametri standardizzati. Il progettista deve dimostrare che gli indici dell’edificio reale non superino quelli dell’edificio di riferimento, con coefficienti specifici per ciascuna grandezza. Questo metodo sostituisce gli indici limite assoluti del passato e consente di adattare gli obblighi alle caratteristiche specifiche dell’edificio progettato.

Come si determina la zona climatica?

La zona climatica è fissata dal D.P.R. 412/1993 e dipende dai gradi giorno (GG) del Comune, calcolati come somma annua delle differenze positive tra 20°C e la temperatura media giornaliera esterna. L’Italia è suddivisa in sei zone (A-F) con limiti crescenti da 600 GG a oltre 3.000 GG. La zona climatica influenza sia i valori limite di trasmittanza dei componenti edilizi sia gli indici di prestazione energetica ammessi. La consultazione è effettuabile sul sito ENEA o sui database comunali e regionali.

Lo standard NZEB si applica anche alle ristrutturazioni?

Sì, per le ristrutturazioni importanti di primo livello (interventi che interessano più del 50% della superficie disperdente con rifacimento dell’impianto termico) e per le demolizioni-ricostruzioni. Per le ristrutturazioni di secondo livello e le riqualificazioni energetiche, invece, i requisiti si applicano ai soli componenti rifatti. Per le manutenzioni straordinarie su elementi tecnici dell’involucro (sostituzione serramenti, rifacimento copertura), valgono i requisiti minimi sui singoli componenti previsti dall’Appendice B dell’Allegato 1 del D.M. 26 giugno 2015.

Cosa cambierà con la direttiva EPBD IV?

La direttiva (UE) 2024/1275, in fase di recepimento entro il 29 maggio 2026, introdurrà progressivamente lo standard ZEB (Zero Emission Building): edifici a zero emissioni di carbonio operative, alimentati esclusivamente da energia rinnovabile prodotta in loco, da comunità energetiche o da reti di teleriscaldamento. Lo standard si applicherà ai nuovi edifici pubblici dal 2028 e a tutti i nuovi edifici dal 2030. Si introdurranno inoltre standard minimi di prestazione energetica per gli edifici esistenti, soprattutto del settore terziario non residenziale.

A cura di
Dott. Andrea Marton — Tax Advisor, Consulente Fiscale
Responsabile editoriale di La Legge in Chiaro per i principali codici italiani (C.C., C.P., C.P.C., C.P.P., Costituzione, C.d.S., Codice del Consumo, TUIR, T.U.IVA, T.U.B., IRAP, Antiriciclaggio, CCII, TUE, Accertamento, Successioni). Contenuti redatti con linguaggio chiaro, fonti ufficiali aggiornate e revisione professionale a cura della Redazione.
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