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Ultimo aggiornamento: 15 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
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Art. 67 D.P.R. 380/2001 (TUE) – Collaudo statico

In vigore dal 30/06/2003

1086, articoli 7 e 8) 1. Tutte le costruzioni di cui all’articolo 53, comma 1, la cui sicurezza possa comunque interessare la pubblica incolumità devono essere sottoposte a collaudo statico, fatto salvo quanto previsto dal comma 8-bis (1). 2. Il collaudo deve essere eseguito da un ingegnere o da un architetto, iscritto all’albo da almeno dieci anni, che non sia intervenuto in alcun modo nella progettazione, direzione, esecuzione dell’opera. 3. Contestualmente alla denuncia prevista dall’articolo 65, il direttore dei lavori è tenuto a presentare presso lo sportello unico l’atto di nomina del collaudatore scelto dal committente e la contestuale dichiarazione di accettazione dell’incarico, corredati da certificazione attestante le condizioni di cui al comma 2. 4. Quando non esiste il committente ed il costruttore esegue in proprio, è fatto obbligo al costruttore di chiedere, anteriormente alla presentazione della denuncia di inizio dei lavori, all’ordine provinciale degli ingegneri o a quello degli architetti, la designazione di una terna di nominativi fra i quali sceglie il collaudatore. 5. Completata la struttura con la copertura dell’edificio, il direttore dei lavori ne dà comunicazione allo sportello unico e al collaudatore che ha 60 giorni di tempo per effettuare il collaudo. 6. In corso d’opera possono essere eseguiti collaudi parziali motivati da difficoltà tecniche e da complessità esecutive dell’opera, fatto salvo quanto previsto da specifiche disposizioni. 7. Il collaudatore redige, sotto la propria responsabilità, il certificato di collaudo […] (2) che invia tra- DPR 6.6.2001 n. 380 – Art. 68-71 63 mite posta elettronica certificata (PEC) (3) al competente ufficio tecnico regionale e al committente, dandone contestuale comunicazione allo sportello unico. Il deposito del certificato di collaudo statico equivale al certificato di rispondenza dell’opera alle norme tecniche per le costruzioni previsto dall’articolo 62. (4) 8. La segnalazione certificata è corredata da (5) una copia del certificato di collaudo. 8 bis. Per gli interventi di riparazione e per gli interventi locali sulle costruzioni esistenti, come definiti dalla normativa tecnica, il certificato di collaudo è sostituito dalla dichiarazione di regolare esecuzione resa dal direttore dei lavori. (6) 8 ter. Per gli interventi di cui all’articolo 94-bis, comma 1, lettera b), numero 2), e lettera c), numero 1), il certificato di collaudo è sostituito dalla dichiarazione di regolare esecuzione resa dal direttore dei lavori. (7) Note: (1) Le parole “, fatto salvo quanto previsto dal comma 8-bis” sono state inserite dall’art. 3, comma 1, lett. y), n. 1), DLgs 25.11.2016 n. 222, pubblicato in G.U. 26.11.2016 n. 277. (2) Le parole “in tre copie” sono state soppresse dall’art. 3, comma 1, lett. b), n. 1), DL 18.4.2019 n. 32, convertito, con modificazioni, dalla L. 14.6.2019 n. 55. (3) Le parole “tramite posta elettronica certificata (PEC)“ sono state inserite dall’art. 3, comma 1, lett. b), n. 1), DL 18.4.2019 n. 32, convertito, con modificazioni, dalla L. 14.6.2019 n. 55. (4) Le parole “Il deposito del certificato di collaudo statico equivale al certificato di rispondenza dell’opera alle norme tecniche per le costruzioni previsto dall’articolo 62.“ sono state inserite dall’art. 3, comma 1, lett. y), n. 2), DLgs 25.11.2016 n. 222, pubblicato in G.U. 26.11.2016 n. 277. (5) Le parole “La segnalazione certificata è corredata da” sono state sostituite alle precedenti “Per il rilascio di licenza d’uso o di agibilità, se prescritte, occorre presentare all’amministrazione comunale” dall’art. 3, comma 1, lett. y), n. 3), DLgs 25.11.2016 n. 222, pubblicato in G.U. 26.11.2016 n. 277. (6) Comma inserito dall’art. 3, comma 1, lett. y), n. 4), DLgs 25.11.2016 n. 222, pubblicato in G.U. 26.11.2016 n. 277. (7) Comma inserito dall’art. 3, comma 1, lett. b), n. 2), DL 18.4.2019 n. 32, convertito, con modificazioni, dalla L. 14.6.2019 n. 55. SEZIONE II – VIGILANZA

In sintesi

  • L’art. 67 TUE disciplina il collaudo statico, obbligatorio per tutte le costruzioni in c.a. (normale e precompresso) e a struttura metallica la cui sicurezza interessi la pubblica incolumità.
  • Il collaudo deve essere eseguito da ingegnere o architetto iscritto all’albo da almeno 10 anni, che non sia intervenuto in alcun modo nella progettazione, direzione o esecuzione dell’opera (terzietà obbligatoria).
  • Contestualmente alla denuncia ex art. 65, il DL presenta allo sportello unico l’atto di nomina del collaudatore scelto dal committente e la sua dichiarazione di accettazione.
  • Quando il costruttore esegue in proprio (no committente), deve chiedere all’ordine provinciale degli ingegneri/architetti la designazione di una terna fra cui scegliere il collaudatore.
  • Completata la struttura con la copertura, il DL ne dà comunicazione e il collaudatore ha 60 giorni per effettuare il collaudo.
  • Il certificato di collaudo è inviato via PEC all’ufficio tecnico regionale e al committente, con contestuale comunicazione allo sportello unico; equivale al certificato di rispondenza ex art. 62 TUE.
  • Per interventi di riparazione e interventi locali (comma 8-bis) e per interventi di importanza ridotta ex art. 94-bis (comma 8-ter), il certificato di collaudo è sostituito dalla dichiarazione di regolare esecuzione del DL.

L’art. 67 del Testo Unico Edilizia disciplina il collaudo statico, momento conclusivo essenziale del ciclo di vita di un’opera strutturale in cemento armato e acciaio. Il collaudo è la verifica finale di terzo grado che certifica la sicurezza strutturale dell’opera realizzata, garantendo al committente, alla pubblica amministrazione e alla collettività che l’edificio è idoneo all’uso previsto senza pericolo per la pubblica incolumità. La norma è stata progressivamente modificata negli anni per integrare le riforme dell’agibilità (D.Lgs. 222/2016) e la digitalizzazione del processo (D.L. 32/2019).

L’obbligo generale (comma 1)

Il comma 1 stabilisce che tutte le costruzioni dell’art. 53 (in c.a. normale, precompresso, struttura metallica) la cui sicurezza possa comunque interessare la pubblica incolumità devono essere sottoposte a collaudo statico, fatto salvo quanto previsto dal comma 8-bis (interventi di riparazione e locali). Il riferimento alla "pubblica incolumità" copre praticamente tutte le opere strutturali significative: edifici residenziali, commerciali, industriali, opere infrastrutturali, opere di pubblica utilità. Restano fuori solo le opere veramente minori (es. piccoli muretti, modesti interventi privati senza rischio per i terzi), per le quali il collaudo non è richiesto. La giurisprudenza interpreta in senso ampio l’obbligo: in dubbio, l’obbligo del collaudo prevale.

Il requisito di terzietà (comma 2)

Il comma 2 fissa requisiti rigorosi per il collaudatore: deve essere ingegnere o architetto iscritto all’albo da almeno 10 anni; non deve essere intervenuto in alcun modo nella progettazione, direzione o esecuzione dell’opera. La terzietà è elemento essenziale del collaudo: il collaudatore deve essere indipendente dalla filiera tecnica (progettista, DL, costruttore) per garantire un giudizio imparziale. La violazione del requisito di terzietà invalida il collaudo: un "collaudatore" che abbia avuto qualsiasi ruolo nell’opera (anche solo come consulente esterno o come responsabile di una verifica intermedia) non può rilasciare valido certificato di collaudo. Il requisito dell’iscrizione da almeno 10 anni mira a garantire la competenza professionale matura necessaria per un giudizio tecnico così rilevante.

La nomina del collaudatore (comma 3)

Il comma 3 stabilisce che, contestualmente alla denuncia ex art. 65 TUE (prima dell’inizio dei lavori), il DL presenta allo sportello unico l’atto di nomina del collaudatore (scelto dal committente) e la contestuale dichiarazione di accettazione dell’incarico. La nomina deve essere corredata da certificazione attestante le condizioni di terzietà (comma 2). La regola garantisce che il collaudatore sia individuato fin dall’inizio dei lavori (non a posteriori, scegliendolo magari per condiscendenza), e che la sua indipendenza sia formalmente attestata in fase preventiva.

L’autonomia del costruttore in proprio (comma 4)

Il comma 4 disciplina il caso in cui non esista un committente e il costruttore esegua in proprio (tipico caso del costruttore che realizza un edificio per venderlo, autoproducendo). In questo caso il costruttore deve chiedere all’ordine provinciale degli ingegneri (o degli architetti) la designazione di una terna di nominativi, fra i quali scegliere il collaudatore. La regola garantisce terzietà anche in mancanza di committente esterno: la scelta del collaudatore non è discrezionale del costruttore, ma vincolata a una terna selezionata dall’ordine professionale.

I tempi del collaudo (comma 5)

Il comma 5 disciplina la tempistica: completata la struttura con la copertura dell’edificio (ossia ultimate le parti strutturali portanti), il DL ne dà comunicazione allo sportello unico e al collaudatore, che ha 60 giorni di tempo per effettuare il collaudo. Il termine è ordinatorio ma significativo: ritardi superiori possono comportare contestazioni dal committente (che vuole accelerare l’ottenimento dell’agibilità) e responsabilità del collaudatore. Il comma 6 prevede la possibilità di collaudi parziali in corso d'opera, motivati da difficoltà tecniche o complessità esecutive: per opere di grande luce (ponti, dighe, capannoni industriali) è prassi eseguire collaudi parziali su singoli elementi (es. una trave, un solaio) prima di proseguire con le lavorazioni successive.

Il contenuto del certificato e la sua trasmissione (comma 7)

Il comma 7 stabilisce che il collaudatore redige, sotto la propria responsabilità, il certificato di collaudo, che invia via PEC al competente ufficio tecnico regionale e al committente, con contestuale comunicazione allo sportello unico. Il certificato deve contenere: descrizione delle verifiche eseguite (verifiche documentali, ispezioni in cantiere, prove di carico se eseguite); conformità o non conformità dell’opera al progetto e alle norme tecniche; eventuali prescrizioni per l’uso o per ulteriori verifiche. Il deposito del certificato di collaudo statico equivale al certificato di rispondenza dell’opera alle norme tecniche previsto dall’art. 62 TUE (modifica introdotta dal D.Lgs. 222/2016): questa equivalenza semplifica il procedimento per la SCIA agibilità, evitando duplicazioni di documenti.

La SCIA agibilità e il certificato (comma 8)

Il comma 8, modificato dal D.Lgs. 222/2016, stabilisce che la segnalazione certificata di inizio attività (SCIA agibilità ex art. 24 TUE) è corredata da una copia del certificato di collaudo. Senza il certificato di collaudo statico, la SCIA agibilità non può essere validamente presentata, e l’edificio non può essere legittimamente utilizzato.

Le semplificazioni dei commi 8-bis e 8-ter

Il comma 8-bis, inserito dal D.Lgs. 222/2016, prevede che per gli interventi di riparazione e per gli interventi locali sulle costruzioni esistenti (come definiti dalla normativa tecnica - NTC 2018 capitolo 8), il certificato di collaudo è sostituito dalla dichiarazione di regolare esecuzione resa dal direttore dei lavori. Si tratta di interventi di portata limitata (rinforzi puntuali, ripristini, sostituzioni di elementi non strutturali) per i quali il sistema del collaudo terzo sarebbe sproporzionato. Il comma 8-ter, inserito dal D.L. 32/2019, estende la semplificazione agli interventi di cui all’art. 94-bis comma 1 lettera b) n. 2 e lettera c) n. 1 (interventi in zone sismiche di rilevanza ridotta). Le semplificazioni alleggeriscono gli adempimenti per opere minori, ma è essenziale che il DL valuti attentamente se l’intervento rientra effettivamente nelle categorie semplificate, perché in caso contrario l’omissione del collaudo invaliderebbe l’agibilità.

Caso pratico, Caio collaudatore e l’iter completo

Caio è ingegnere iscritto da 15 anni e accetta l’incarico di collaudatore statico per una palazzina di 6 piani in c.a. in zona sismica 2. Verifica preliminarmente di non aver avuto alcun ruolo nella progettazione o nella DL (terzietà): è veramente indipendente. Il DL deposita allo sportello unico via PEC, contestualmente alla denuncia ex art. 65, l’atto di nomina di Caio + dichiarazione di accettazione + certificazione delle condizioni di terzietà. Durante i lavori Caio può eseguire collaudi parziali (es. dopo il getto delle fondazioni e dopo il primo solaio); a ultimazione della struttura con la copertura, il DL gli comunica formalmente la conclusione, e Caio ha 60 giorni per effettuare il collaudo finale. Esegue: verifica documentale completa (progetto esecutivo, certificati di prova dei materiali, giornale dei lavori, varianti); ispezione visiva delle strutture; eventuali prove di carico mirate su solai dubbi; verifica della rispondenza tra opera e progetto. Redige il certificato di collaudo (positivo o con prescrizioni), lo invia via PEC all’ufficio tecnico regionale e al committente, con copia allo sportello unico. Il certificato equivale al certificato di rispondenza ex art. 62 TUE ed è allegato alla SCIA agibilità ex art. 24 TUE.

Domande frequenti

Quando è obbligatorio il collaudo statico?

Per tutte le costruzioni in cemento armato (normale e precompresso) e a struttura metallica la cui sicurezza possa interessare la pubblica incolumità (comma 1 dell’art. 67 TUE). In pratica, per tutti gli edifici residenziali, commerciali, industriali, opere infrastrutturali e di pubblica utilità con strutture in c.a. o acciaio. Restano escluse le opere veramente minori (modesti interventi privati senza rischio per terzi) e gli interventi di riparazione/locali per i quali il comma 8-bis prevede sostituzione con dichiarazione di regolare esecuzione del DL. La giurisprudenza interpreta in senso ampio l’obbligo: in caso di dubbio, prevale l’obbligo del collaudo.

Chi può fare il collaudatore?

Solo ingegneri o architetti iscritti al rispettivo albo professionale da almeno 10 anni, che non siano intervenuti in alcun modo nella progettazione, direzione o esecuzione dell’opera (comma 2 dell’art. 67 TUE). La terzietà è requisito essenziale: il collaudatore deve essere indipendente da progettista, DL, costruttore. La sua nomina, sotto attestazione di terzietà, va depositata allo sportello unico contestualmente alla denuncia ex art. 65 TUE. Se l’opera è eseguita in proprio dal costruttore (senza committente esterno), la scelta del collaudatore deve avvenire da una terna designata dall’ordine professionale.

Quanto tempo ha il collaudatore per effettuare il collaudo?

60 giorni dalla comunicazione del DL relativa al completamento della struttura con la copertura dell’edificio (comma 5). Il termine è ordinatorio ma rilevante: ritardi possono comportare contestazioni dal committente e responsabilità del collaudatore. In corso d'opera possono essere eseguiti collaudi parziali, motivati da difficoltà tecniche o complessità esecutive (comma 6): è prassi per opere di grande luce (ponti, dighe, capannoni industriali) eseguire collaudi parziali su singoli elementi (travi, solai) prima di proseguire con lavorazioni successive.

Cosa contiene il certificato di collaudo?

Il certificato di collaudo statico contiene: descrizione delle verifiche eseguite (documentali, ispezioni, prove di carico); conformità (o non conformità) dell’opera al progetto esecutivo e alle norme tecniche (NTC 2018); eventuali prescrizioni per l’uso o per ulteriori verifiche future; data e firma del collaudatore. Il certificato viene inviato via PEC all’ufficio tecnico regionale e al committente, con contestuale comunicazione allo sportello unico (comma 7). Il deposito del certificato equivale al certificato di rispondenza ex art. 62 TUE ed è presupposto per la SCIA agibilità ex art. 24 TUE.

Per gli interventi su edifici esistenti serve sempre il collaudo?

No, dipende dal tipo di intervento. Il comma 8-bis dell’art. 67 (inserito dal D.Lgs. 222/2016) stabilisce che per gli interventi di riparazione e per gli interventi locali sulle costruzioni esistenti (come definiti dalla normativa tecnica - NTC 2018 capitolo 8), il certificato di collaudo è sostituito dalla dichiarazione di regolare esecuzione resa dal DL. Si tratta di interventi di portata limitata: rinforzi puntuali, ripristini, sostituzioni di elementi non strutturali. Per interventi più rilevanti (miglioramento sismico, adeguamento sismico, ampliamenti significativi) il collaudo statico resta obbligatorio. Il DL deve valutare attentamente la corretta qualificazione dell’intervento per non incorrere in irregolarità.

A cura di
Dott. Andrea Marton — Tax Advisor, Consulente Fiscale
Responsabile editoriale di La Legge in Chiaro per i principali codici italiani (C.C., C.P., C.P.C., C.P.P., Costituzione, C.d.S., Codice del Consumo, TUIR, T.U.IVA, T.U.B., IRAP, Antiriciclaggio, CCII, TUE, Accertamento, Successioni). Contenuti redatti con linguaggio chiaro, fonti ufficiali aggiornate e revisione professionale a cura della Redazione.
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