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Ultimo aggiornamento: 15 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 65 D.P.R. 380/2001 (TUE) – Denuncia dei lavori di realizzazione e relazione a

In vigore dal 30/06/2003

Denuncia dei lavori di realizzazione e relazione a struttura ultimata di opere di conglomerato cementizio armato, normale e precompresso ed a struttura metallica (legge n. 1086 del 1971, articoli 4 e 6) 1. Le opere realizzate con materiali e sistemi costruttivi disciplinati dalle norme tecniche in vigore, prima del loro inizio, devono essere denunciate dal costruttore allo sportello unico tramite posta elettronica certificata (PEC) o portale telematico di riferimento (1). (2) 2. Nella denuncia devono essere indicati i nomi ed i recapiti del committente, del progettista delle strutture, del direttore dei lavori e del costruttore. 3. Alla denuncia devono essere allegati: a) il progetto dell’opera firmato dal progettista, dal quale risultino in modo chiaro ed esauriente le calcolazioni eseguite, l’ubicazione, il tipo, le dimensioni delle strutture, e quanto altro occorre per definire l’opera sia nei riguardi dell’esecuzione sia nei riguardi della conoscenza delle condizioni di sollecitazione; b) una relazione illustrativa firmata dal progettista e dal direttore dei lavori, dalla quale risultino le caratteristiche, le qualità e le prestazioni dei materiali che verranno impiegati nella costruzione. (3) 4. La PEC di consegna o la ricevuta rilasciata dal portale telematico all’atto della presentazione allo sportello unico è da considerare attestazione di deposito rilasciata al costruttore che ha presentato la denuncia. (4) 5. Anche le varianti che nel corso dei lavori si intendano introdurre alle opere di cui al comma 1, previste nel progetto originario, devono essere denunciate, prima di dare inizio alla loro esecuzione, allo sportello unico nella forma e con gli allegati previsti nel presente articolo. 6. Ultimate le parti della costruzione che incidono sulla stabilità della stessa, entro il termine di sessanta giorni, il direttore dei lavori deposita allo sportello unico, tramite PEC o portale telematico di riferimento (1), una relazione sull’adempimento degli obblighi di cui ai commi 1, 2 e 3, allegando: (5) a) i certificati delle prove sui materiali impiegati emessi da laboratori di cui all’articolo 59; b) per le opere in conglomerato armato precompresso, ogni indicazione inerente alla tesatura dei cavi ed ai sistemi di messa in coazione; c) l’esito delle eventuali prove di carico, allegando le copie dei relativi verbali firmate per copia conforme. 7. All’atto della presentazione della relazione di cui al comma 6, lo sportello unico, tramite PEC o portale telematico di riferimento (1), rilascia al direttore dei lavori l’attestazione dell’avvenuto deposito su una copia della relazione e provvede alresì a trasmettere tale relazione al competente ufficio tecnico regionale. (6) 8. Il direttore dei lavori consegna al collaudatore DPR 6.6.2001 n. 380 – Art. 66-67 62 la relazione, unitamente alla restante documentazione di cui al comma 6. 8 bis. Per gli interventi di cui all’articolo 94-bis, comma 1, lettera b), n. 2) e lettera c), n. 1), non si applicano le disposizioni di cui ai commi 6, 7 e 8. (7) Note: (1) Le parole “o portale telematico di riferimento” sono state inserite dall’art. 18, comma 11-bis, lett. a), DL 24.2.2023 n. 13, convertito, con modificazioni, dalla L. 21.4.2023 n. 41. (2) Comma sostituito dall’art. 3, comma 1, lett. a), n. 1), DL 18.4.2019 n. 32, convertito, con modificazioni, dalla L. 14.6.2019 n. 55. Testo precedente: “Le opere di conglomerato cementizio armato, normale e precompresso ed a struttura metallica, prima del loro inizio, devono essere denunciate dal costruttore allo sportello unico, che provvede a trasmettere tale denuncia al competente ufficio tecnico regionale.“ (3) Comma sostituito dall’art. 3, comma 1, lett. a), n. 2), DL 18.4.2019 n. 32, convertito, con modificazioni, dalla L. 14.6.2019 n. 55. Testo precedente: “Alla denuncia devono essere allegati: a) il progetto dell’opera in triplice copia, firmato dal progettista, dal quale risultino in modo chiaro ed esauriente le calcolazioni eseguite, l’ubicazione, il tipo, le dimensioni delle strutture, e quanto altro occorre per definire l’opera sia nei riguardi dell’esecuzione sia nei riguardi della conoscenza delle condizioni di sollecitazione; b) una relazione illustrativa in triplice copia firmata dal progettista e dal direttore dei lavori, dalla quale risultino le caratteristiche, le qualità e le dosature dei materiali che verranno impiegati nella costruzione.“ (4) Comma sostituito dall’art. 18, comma 11-bis, lett. b), DL 24.2.2023 n. 13, convertito, con modificazioni, dalla L. 21.4.2023 n. 41. Testo precedente: “Lo sportello unico, tramite PEC, rilascia al costruttore, all’atto stesso della presentazione, l’attestazione dell’avvenuto deposito.“. Per le precedenti modifiche si vedano: – l’art. 3, comma 1, lett. a), n. 3), DL 18.4.2019 n. 32, convertito, con modificazioni, dalla L. 14.6.2019 n. 55; – comunicato 25.2.2002, pubblicato in G.U. 25.2.2012 n. 47. (5) Alinea sostituito dall’art. 3, comma 1, lett. a), n. 4), DL 18.4.2019 n. 32, convertito, con modificazioni, dalla L. 14.6.2019 n. 55. Testo precedente: “A strutture ultimate, entro il termine di sessanta giorni, il direttore dei lavori deposita presso lo sportello unico una relazione, redatta in triplice copia, sull’adempimento degli obblighi di cui ai commi 1, 2 e 3, esponendo:“. (6) Comma sostituito dall’art. 3, comma 1, lett. a), n. 5), DL 18.4.2019 n. 32, convertito, con modificazioni, dalla L. 14.6.2019 n. 55. Testo precedente: “Lo sportello unico restituisce al direttore dei lavori, all’atto stesso della presentazione, una copia della relazione di cui al comma 6 con l’attestazione dell’avvenuto deposito, e provvede a trasmettere una copia di tale relazione al competente ufficio tecnico regionale.“ (7) Comma inserito dall’art. 3, comma 1, lett. a), n. 6), DL 18.4.2019 n. 32, convertito, con modificazioni, dalla L. 14.6.2019 n. 55.

In sintesi

  • L’art. 65 TUE disciplina la denuncia preventiva dei lavori e la relazione a struttura ultimata per le opere in c.a. (normale e precompresso) e a struttura metallica, con un sistema di trasmissione digitale (PEC o portale telematico) dal 2019.
  • Prima dell’inizio dei lavori, il costruttore deve denunciare allo sportello unico (tramite PEC o portale telematico) le opere realizzate con materiali e sistemi disciplinati dalle norme tecniche, indicando committente, progettista, DL, costruttore, e allegando progetto esecutivo + relazione illustrativa dei materiali.
  • La PEC di consegna o la ricevuta del portale è attestazione di deposito (modifiche introdotte dal D.L. 13/2023).
  • Le varianti in corso d'opera devono essere a loro volta denunciate prima dell’esecuzione.
  • Entro 60 giorni dall’ultimazione delle parti strutturali, il DL deposita allo sportello unico una relazione sull’adempimento degli obblighi, allegando certificati di prove sui materiali, dati sulla precompressione e prove di carico.
  • Lo sportello unico trasmette la relazione all’ufficio tecnico regionale per la successiva vigilanza.
  • Il comma 8-bis esclude alcuni interventi di importanza ridotta (art. 94-bis comma 1 lett. b n. 2 e lett. c n. 1) dagli obblighi di relazione finale.

L’art. 65 del Testo Unico Edilizia è la norma cardine sulla denuncia preventiva e sulla relazione finale per le opere strutturali in cemento armato (normale e precompresso) e in acciaio. Costruisce un sistema di vigilanza tecnica che accompagna l’intero ciclo dell’opera, dalla progettazione (denuncia ex ante con progetto allegato) all’esecuzione (vigilanza dell’ufficio tecnico regionale) al completamento (relazione finale del DL con certificati di prova e collaudo). La norma è stata profondamente riformata dal D.L. 32/2019 e successivamente dal D.L. 13/2023, che hanno digitalizzato l’intero processo e introdotto il portale telematico come alternativa alla PEC.

La denuncia preventiva (commi 1-4)

Il comma 1, riformato nel 2019, stabilisce che le opere realizzate con materiali e sistemi costruttivi disciplinati dalle norme tecniche in vigore (oggi NTC 2018) devono essere denunciate dal costruttore allo sportello unico tramite PEC o portale telematico di riferimento (alternativa introdotta nel 2023). La denuncia è preventiva: deve essere effettuata prima dell’inizio dei lavori. Il comma 2 individua i contenuti minimi: nomi e recapiti del committente, del progettista delle strutture, del direttore dei lavori, del costruttore. Sono i quattro "attori" della filiera tecnica, ognuno con specifiche responsabilità (vedi art. 64 TUE). Il comma 3 dettaglia gli allegati: (a) il progetto dell’opera firmato dal progettista, completo di calcolazioni, ubicazione, tipo, dimensioni delle strutture e tutto quanto necessario per definire l’opera e le condizioni di sollecitazione; (b) una relazione illustrativa firmata dal progettista e dal DL, che descrive le caratteristiche, qualità e prestazioni dei materiali da impiegare. Il comma 4, ulteriormente modificato nel 2023, conferma che la PEC di consegna o la ricevuta del portale telematico è attestazione di deposito.

La digitalizzazione del processo

Fino al 2019, la denuncia era cartacea (in triplice copia) presso lo sportello unico. Il D.L. 32/2019 ha digitalizzato il processo introducendo la PEC obbligatoria. Il D.L. 13/2023 ha aggiunto l’alternativa del portale telematico, particolarmente utile per le Regioni che si sono dotate di piattaforme dedicate (es. SIE - Sistema Informativo Edilizia di Emilia-Romagna, Sistema Pratiche Edilizie della Lombardia, ecc.). I vantaggi della digitalizzazione: tempestività del deposito (data certa di trasmissione); riduzione dei costi (no stampa cartacea, no postalizzazioni); tracciabilità degli adempimenti; integrazione con i sistemi informativi regionali per la vigilanza ex post; conservazione documentale digitale.

Le varianti in corso d'opera (comma 5)

Il comma 5 estende l’obbligo di denuncia anche alle varianti che, in corso di lavori, si intendano introdurre rispetto al progetto originario. La denuncia delle varianti deve essere effettuata prima dell’inizio della loro esecuzione, con gli stessi allegati previsti per la denuncia originaria. La logica è chiara: ogni modifica strutturale rilevante può alterare il comportamento dell’opera e deve essere documentata per consentire la vigilanza tecnica. Sono escluse le varianti irrilevanti dal punto di vista strutturale (modifiche di finitura, sostituzioni di materiali equivalenti) che non incidono sulle scelte progettuali essenziali.

La relazione a struttura ultimata (commi 6-8)

Il comma 6 disciplina il momento conclusivo del ciclo: entro 60 giorni dall’ultimazione delle parti della costruzione che incidono sulla stabilità, il DL deposita allo sportello unico (tramite PEC o portale) una relazione sull’adempimento degli obblighi di cui ai commi 1, 2 e 3, allegando: (a) i certificati delle prove sui materiali impiegati, emessi da laboratori ufficiali ex art. 59 TUE; (b) per le opere in c.a. precompresso, ogni indicazione sulla tesatura dei cavi e sui sistemi di messa in coazione; (c) l’esito delle eventuali prove di carico, con copie dei verbali firmate per copia conforme. Il comma 7 stabilisce che lo sportello unico, all’atto della presentazione, rilascia al DL l’attestazione di avvenuto deposito e trasmette la relazione all’ufficio tecnico regionale (per la vigilanza ex post). Il comma 8 prevede che il DL consegna al collaudatore la relazione e tutta la documentazione, ai fini del collaudo statico ex art. 67 TUE.

L’esclusione del comma 8-bis

Il comma 8-bis, inserito dal D.L. 32/2019, esclude alcuni interventi di importanza ridotta dagli obblighi della relazione finale (commi 6, 7, 8). Si tratta degli interventi di cui all’art. 94-bis comma 1 lettera b) n. 2 (interventi di rilevanza ridotta) e lettera c) n. 1 (interventi privi di rilevanza per la pubblica incolumità). La semplificazione si applica a opere come modifiche minori in zone sismiche di importanza ridotta, riparazioni locali, interventi di adeguamento di portata limitata. La logica è alleggerire gli adempimenti per situazioni in cui il sistema di vigilanza non porta benefici proporzionati ai costi amministrativi.

Il sistema di vigilanza ex post

La relazione finale ex comma 6 alimenta il sistema di vigilanza ex post dell’ufficio tecnico regionale (artt. 68-71 TUE). L’ufficio può: effettuare verifiche documentali sulla coerenza tra progetto, relazione e certificati; disporre sopralluoghi in cantiere o post-opera per verifiche fisiche; richiedere prove integrative sui materiali o sulla struttura; segnalare difformità al Comune per le conseguenti misure sanzionatorie; segnalare difformità agli ordini professionali per i procedimenti disciplinari. La sistematicità delle verifiche varia molto a livello territoriale, ma le opere strategiche o rilevanti (ospedali, scuole, edifici pubblici) sono di norma soggette a controlli più rigorosi.

Caso pratico, Mevio costruttore e l’iter della denuncia

Mevio è impresa appaltatrice di una palazzina residenziale di 5 piani in zona sismica 2. Prima di iniziare gli scavi, deposita allo sportello unico via PEC: progetto esecutivo strutturale firmato dall’ingegnere; relazione illustrativa dei materiali firmata da progettista e DL; nomi e recapiti di committente, progettista, DL, costruttore. La PEC di consegna costituisce attestazione del deposito. Durante i lavori, una variante in corso d'opera modifica la disposizione di alcuni pilastri al piano terra: Mevio invia una nuova denuncia per la variante prima di eseguirla. Al termine delle parti strutturali (ultimo getto di copertura), il DL ha 60 giorni per depositare la relazione finale con: certificati di prova dei materiali (calcestruzzo, acciaio) eseguiti dal laboratorio ufficiale; eventuali prove di carico su solai dubbi; documentazione della precompressione (se ci sono elementi precompressi). La relazione viene trasmessa dall’ufficio comunale all’ufficio tecnico regionale. Mevio consegna al collaudatore tutta la documentazione per il collaudo statico ex art. 67 TUE. Tutto pronto per la SCIA agibilità ex art. 24 TUE.

Sanzioni in caso di violazione

La violazione degli obblighi dell’art. 65 TUE integra: contravvenzione ex art. 71 TUE (arresto fino a 3 mesi o ammenda) per omessa denuncia; contravvenzione ex art. 72 TUE per esecuzione in difformità dalla denuncia; possibili sanzioni amministrative per il costruttore (perdita della qualificazione SOA per opere pubbliche, sospensione dall’esercizio dell’attività per recidiva); responsabilità civile verso il committente per i danni da omissione (ad esempio, mancata possibilità di ottenere l’agibilità, sospensione dei lavori da parte dell’ufficio regionale). Le sanzioni sono particolarmente significative perché la denuncia è l’unico strumento di vigilanza preventiva ex ante: la sua omissione vanifica tutto il sistema di controllo strutturale.

Domande frequenti

Quando devo presentare la denuncia ex art. 65 TUE?

Prima dell’inizio dei lavori (denuncia preventiva). Per le opere in cemento armato (normale e precompresso) e a struttura metallica realizzate con materiali e sistemi disciplinati dalle norme tecniche (NTC 2018), il costruttore deve depositare allo sportello unico, tramite PEC o portale telematico di riferimento, la denuncia con allegati il progetto esecutivo strutturale e la relazione illustrativa dei materiali. La denuncia è anche obbligatoria per le varianti in corso d'opera, sempre prima dell’inizio della loro esecuzione. La PEC di consegna o la ricevuta del portale costituisce attestazione di avvenuto deposito.

Quali documenti devo allegare alla denuncia?

Due documenti essenziali (comma 3): (a) il progetto esecutivo dell’opera firmato dal progettista, con calcolazioni, ubicazione, tipo, dimensioni delle strutture e tutto quanto necessario per definire l’opera sia nei riguardi dell’esecuzione sia nelle condizioni di sollecitazione; (b) una relazione illustrativa firmata da progettista e direttore dei lavori, che descrive le caratteristiche, qualità e prestazioni dei materiali da impiegare nella costruzione. La denuncia deve indicare anche i nomi e recapiti di committente, progettista, DL, costruttore. Per i sistemi non standardizzati può servire anche l’idoneità tecnica del CSLP ex art. 52 comma 2 TUE.

Cos'è la "relazione a struttura ultimata"?

È la relazione finale che il DL deve depositare entro 60 giorni dall’ultimazione delle parti della costruzione che incidono sulla stabilità (comma 6). Documenta l’adempimento degli obblighi dell’art. 65 e allega: certificati delle prove sui materiali eseguite da laboratori ufficiali ex art. 59 TUE; per le opere precompresse, indicazioni sulla tesatura dei cavi e sui sistemi di messa in coazione; esiti delle eventuali prove di carico. La relazione viene trasmessa dallo sportello unico all’ufficio tecnico regionale per la vigilanza ex post. Costituisce documentazione essenziale per il collaudo statico ex art. 67 TUE e per la SCIA agibilità ex art. 24 TUE.

Si può fare tutto online?

Sì, dal 2019 (D.L. 32/2019) la denuncia deve essere effettuata tramite PEC; dal 2023 (D.L. 13/2023) è ammesso anche il portale telematico di riferimento, opzione particolarmente utile per le Regioni che hanno sviluppato piattaforme dedicate (es. SIE Emilia-Romagna, Sistema Pratiche Edilizie Lombardia). I vantaggi: tempestività e data certa del deposito; riduzione dei costi cartacei; tracciabilità integrata con i sistemi regionali di vigilanza; conservazione documentale digitale. La PEC di consegna o la ricevuta del portale costituisce attestazione di deposito a tutti gli effetti di legge.

Cosa rischio se ometto la denuncia?

Conseguenze multiple e serie. Penalmente, contravvenzione ex art. 71 TUE (arresto fino a 3 mesi o ammenda) per omessa denuncia; contravvenzione ex art. 72 TUE per esecuzione in difformità. Amministrativamente, l’ufficio tecnico regionale può ordinare la sospensione dei lavori e disporre verifiche, e nei casi più gravi richiedere la rimozione delle parti strutturali eseguite senza denuncia. Civilmente, responsabilità verso il committente per i danni da omissione (impossibilità di ottenere l’agibilità, ritardi nei lavori, costi aggiuntivi per regolarizzazione). Per i costruttori qualificati SOA (opere pubbliche), possibile sospensione o revoca della qualificazione per violazione delle norme tecniche essenziali.

A cura di
Dott. Andrea Marton — Tax Advisor, Consulente Fiscale
Responsabile editoriale di La Legge in Chiaro per i principali codici italiani (C.C., C.P., C.P.C., C.P.P., Costituzione, C.d.S., Codice del Consumo, TUIR, T.U.IVA, T.U.B., IRAP, Antiriciclaggio, CCII, TUE, Accertamento, Successioni). Contenuti redatti con linguaggio chiaro, fonti ufficiali aggiornate e revisione professionale a cura della Redazione.
Avvertenza: il testo è pubblicato a fini informativi e divulgativi. Per casi specifici è sempre consigliato rivolgersi a un professionista abilitato.