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Ultimo aggiornamento: 15 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
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Art. 59 D.P.R. 380/2001 (TUE) – Laboratori (legge 5 novembre 1971, n. 1086, art. 20)

In vigore dal 30/06/2003

1. Agli effetti del presente testo unico sono considerati laboratori ufficiali: a) i laboratori degli istituti universitari dei politecnici e delle facoltà di ingegneria e delle facoltà o istituti universitari di architettura; b) il laboratorio di scienza delle costruzioni del centro studi ed esperienze dei servizi antincendi e di protezione civile (Roma); b-bis) il laboratorio dell’Istituto sperimentale di rete ferroviaria italiana spa; (1) DPR 6.6.2001 n. 380 – Art. 60-63 60 b-ter) il Centro sperimentale dell’Ente nazionale per le strade (ANAS) di Cesano (Roma), autorizzando lo stesso ad effettuare prove di crash test per le barriere metalliche. (1) 2. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti può autorizzare, con proprio decreto, ai sensi del presente capo, altri laboratori ad effettuare: a) prove sui materiali da costruzione; b) […]; c) prove di laboratorio su terre e rocce; (2) c-bis) prove e controlli su materiali da costruzione su strutture e costruzioni esistenti. (3) 3. L’attività dei laboratori, ai fini del presente capo, è servizio di pubblica utilità. Note: (1) Lettera inserita dall’art. 5, comma 5, L. 1.8.2002 n. 166, pubblicata in G.U. 3.8.2002 n. 181, S.O. n. 158. (2) Comma sostituito dall’art. 7, comma 3, DL 22.6.2012 n. 83, convertito, con modificazioni, dalla L. 7.8.2012 n. 134. Testo precedente: “Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti […] può autorizzare con proprio decreto, ai sensi del presente capo, altri laboratori ad effettuare prove su materiali da costruzione, comprese quelle geotecniche su terreni e rocce.“. Per le precedenti modifiche si vedano: – l’art. 45, comma 2, lett. b), DL 6.12.2011 n. 201, convertito, con modificazioni, dalla L. 22.12.2011 n. 214; – l’art. 5, comma 2, lett. a), n. 6), DL 13.5.2011 n. 70, convertito, con modificazioni, dalla L. 12.7.2011 n. 106. (3) Lettera inserita dall’art. 3, comma 1, lett. 0a), DL 18.4.2019 n. 32, convertito, con modificazioni, dalla L. 14.6.2019 n. 55.

In sintesi

  • L’art. 59 TUE individua i laboratori ufficiali abilitati a eseguire prove sui materiali da costruzione e prove geotecniche su terre e rocce, ai fini delle verifiche tecniche previste dal TUE.
  • Sono laboratori ufficiali ex lege: i laboratori degli istituti universitari (politecnici, facoltà di ingegneria e architettura); il laboratorio del Centro studi ed esperienze dei servizi antincendi e protezione civile (Roma); il laboratorio dell’Istituto sperimentale di rete ferroviaria italiana spa; il Centro sperimentale ANAS di Cesano (Roma) per i crash test su barriere metalliche.
  • Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti può autorizzare con proprio decreto altri laboratori a effettuare: prove sui materiali da costruzione; prove di laboratorio su terre e rocce; prove e controlli su materiali da costruzione e su strutture e costruzioni esistenti.
  • L’attività dei laboratori, ai fini del TUE, è qualificata come servizio di pubblica utilità.
  • Le prove di laboratorio sono presupposto necessario per la qualificazione dei materiali (art. 59 + 65 + Capo IV) e per le verifiche di accettazione in cantiere imposte dalle NTC 2018.

L’art. 59 del Testo Unico Edilizia disciplina il sistema dei laboratori ufficiali abilitati alle prove sui materiali da costruzione, organo tecnico fondamentale per la sicurezza strutturale. Le prove di laboratorio sono il presupposto per: la qualificazione dei materiali utilizzati (cemento, calcestruzzo, acciai, leganti, aggregati); l’accettazione in cantiere dei materiali ricevuti (verifica della conformità ai certificati di produzione); le indagini geotecniche per la progettazione delle fondazioni e delle opere di sostegno; le prove sulle costruzioni esistenti per la valutazione delle prestazioni residue (utili in interventi di miglioramento o adeguamento sismico).

Il sistema dei laboratori ufficiali

Il comma 1 individua i laboratori ufficiali ex lege, ossia abilitati direttamente dalla legge senza necessità di autorizzazione ministeriale. Si tratta di: (a) i laboratori degli istituti universitari dei politecnici e delle facoltà di ingegneria, oltre alle facoltà o istituti universitari di architettura, sono i laboratori storici delle università tecniche italiane (Politecnico di Milano, Politecnico di Torino, Sapienza, Federico II di Napoli, Bari, Padova, ecc.); (b) il laboratorio di scienza delle costruzioni del centro studi ed esperienze dei servizi antincendi e di protezione civile, con sede a Roma, laboratorio specializzato in sicurezza al fuoco e in valutazione dei materiali per la protezione antincendio; (b-bis) il laboratorio dell’Istituto sperimentale di rete ferroviaria italiana spa, specializzato in materiali e strutture per le opere ferroviarie, di importanza crescente con i progetti di alta velocità; (b-ter) il Centro sperimentale ANAS di Cesano (Roma) per i crash test sulle barriere metalliche stradali.

I laboratori autorizzati dal Ministero (comma 2)

Il comma 2 attribuisce al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti il potere di autorizzare con proprio decreto altri laboratori a effettuare le prove indicate dal TUE: (a) prove sui materiali da costruzione (cemento, acciaio, calcestruzzo, leganti, aggregati, ecc.); (c) prove di laboratorio su terre e rocce (caratterizzazione geotecnica per progettazione di fondazioni, opere di sostegno, scavi); (c-bis) prove e controlli su materiali da costruzione e su strutture e costruzioni esistenti (introdotta dal D.L. 32/2019, è particolarmente rilevante per le valutazioni sul patrimonio edilizio esistente, oggi al centro delle politiche di riqualificazione e adeguamento sismico). I laboratori autorizzati sono numerosi (oltre cento in Italia) e operano spesso come società o consorzi tecnici specializzati.

L’attività come servizio di pubblica utilità (comma 3)

Il comma 3 qualifica l’attività dei laboratori come servizio di pubblica utilità. La qualificazione ha conseguenze sul piano dell’organizzazione e dei controlli: i laboratori sono soggetti a vigilanza del Ministero (ispezioni periodiche, controllo della qualità delle prestazioni, verifica del personale tecnico qualificato); le prestazioni rese in regime ordinario hanno tariffe regolamentate (anche se la liberalizzazione degli ultimi decenni ha attenuato i vincoli); il personale del laboratorio assume specifici doveri di imparzialità e competenza, con responsabilità professionale per false certificazioni.

Le prove di accettazione in cantiere (NTC 2018)

Le NTC 2018 stabiliscono criteri rigorosi per le prove di accettazione dei materiali in cantiere, da affidare a laboratori ufficiali ex art. 59 TUE. Per il calcestruzzo: prelievo di provini cubici (cubetti) per ogni getto significativo, prove di compressione a 28 giorni, controllo statistico della resistenza secondo i criteri delle NTC capitolo 11. Per l’acciaio per c.a.: prelievo di campioni per ogni partita, prove di trazione, controllo della curva di snervamento. Per gli aggregati: granulometria, contenuto di sostanze nocive. Per i leganti: prove chimico-fisiche di conformità. I certificati di prova del laboratorio sono allegati alla relazione di fine lavori ex art. 65 comma 6 TUE e sono presupposto per il collaudo statico ex art. 67 TUE.

Le prove geotecniche

L’art. 59 comma 2 lett. c richiama specificamente le prove di laboratorio su terre e rocce, fondamentali per la progettazione geotecnica. Le prove tipiche comprendono: caratterizzazione granulometrica e indice di plasticità per i terreni; prove di taglio (taglio diretto, triassiali) per la determinazione della resistenza al taglio; prove edometriche per la valutazione della deformabilità; prove di permeabilità per il dimensionamento di drenaggi e diaframmi; analisi mineralogiche e chimiche per terreni problematici. La progettazione delle fondazioni di un edificio richiede tipicamente: indagini geognostiche in sito (sondaggi, prove penetrometriche); prove di laboratorio su campioni indisturbati prelevati durante i sondaggi; relazione geologica e geotecnica firmata da tecnico abilitato.

Le prove sulle costruzioni esistenti (comma 2 lett. c-bis)

La lettera c-bis, introdotta dal D.L. 32/2019, ha colmato un vuoto disciplinare riguardo alle prove sulle costruzioni esistenti. Le tecniche tipiche includono: prove non distruttive (sclerometrico per la stima della resistenza del calcestruzzo, ultrasuoni, magnetometro per la posizione delle armature); prove leggermente distruttive (carotaggi su calcestruzzo, prelievo di barre di armatura, mini-pull-out); prove di carico in situ (per verificare la portata effettiva di solai e travi); prove dinamiche (per determinare le frequenze proprie e le caratteristiche modali dell’edificio). I risultati alimentano la modellazione strutturale degli edifici esistenti e permettono di calibrare gli interventi di consolidamento o adeguamento sismico, particolarmente rilevanti per gli interventi Sismabonus.

Caso pratico, Mevio e l’adeguamento sismico

Mevio è proprietario di un edificio residenziale anni '70 in zona sismica 3, intende adeguarlo sismicamente con Sismabonus 110%. L’ingegnere strutturista deve predisporre la valutazione di sicurezza ex NTC 2018 capitolo 8 e progettare gli interventi. Per la conoscenza dell’edificio commissiona prove a un laboratorio autorizzato ex art. 59 comma 2 lett. c-bis: (1) carotaggi sul calcestruzzo per determinare la resistenza effettiva (3 carote per piano per pilastri e travi); (2) prelievo di campioni di acciaio per prove di trazione (verifica del tipo di acciaio impiegato, tipicamente FeB44k o vecchi acciai non più normalizzati); (3) prove sclerometriche e ultrasoniche per estendere il campionamento sulla popolazione; (4) prove di carico su solai per valutare la portata residua. I risultati permettono di calibrare correttamente il modello strutturale, identificando un livello di conoscenza LC (LC1, LC2, LC3 secondo NTC 2018) che determina il fattore di confidenza FC da applicare nelle verifiche. La fattibilità tecnico-economica dell’intervento dipende anche dalla qualità del piano di indagini.

Domande frequenti

Quali laboratori sono ufficiali per prove sui materiali da costruzione?

Sono ufficiali ex lege i laboratori delle università tecniche (politecnici, facoltà di ingegneria e architettura), il laboratorio del Centro studi antincendi (Roma), il laboratorio dell’Istituto sperimentale RFI per le ferrovie, il Centro ANAS di Cesano per crash test. Inoltre, il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti autorizza con decreto altri laboratori (oltre cento in Italia) a eseguire prove sui materiali, prove geotecniche su terre e rocce, prove sulle costruzioni esistenti. L’elenco aggiornato è disponibile sul sito del Servizio Tecnico Centrale del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici.

Quali prove sono obbligatorie per i materiali in cantiere?

Le NTC 2018 capitolo 11 stabiliscono criteri rigorosi. Per il calcestruzzo: prelievo di provini cubici (cubetti) per ogni getto significativo, prove di compressione a 28 giorni con controllo statistico della resistenza. Per l’acciaio per c.a.: prelievo di campioni per ogni partita, prove di trazione. Per gli aggregati e i leganti: prove chimico-fisiche di conformità. Le prove devono essere eseguite da un laboratorio ufficiale ex art. 59 TUE, e i certificati di prova sono allegati alla relazione di fine lavori ex art. 65 TUE. Sono presupposto per il collaudo statico ex art. 67 TUE.

Come si fa a sapere se un laboratorio è autorizzato?

L’elenco dei laboratori autorizzati ex art. 59 comma 2 TUE è pubblicato sul sito del Servizio Tecnico Centrale del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici (CSLP). Si distingue tra: settore A (prove sui materiali da costruzione); settore B (prove geotecniche su terre e rocce); settore C (prove sui materiali, strutture e costruzioni esistenti). Ogni laboratorio è identificato per settore di abilitazione. È buona prassi del professionista verificare prima dell’incarico che il laboratorio sia effettivamente abilitato per il tipo di prova richiesta, perché certificati emessi da laboratori non autorizzati non hanno valore legale ex TUE.

Le prove geotecniche sono obbligatorie per la progettazione?

Sì, le NTC 2018 capitolo 6 (Progettazione geotecnica) impongono indagini geotecniche per tutte le opere strutturali. Il piano di indagini deve essere proporzionato all’importanza dell’opera e alla complessità del sito: tipicamente comprende sondaggi geognostici (1-3 sondaggi per opere ordinarie), prove penetrometriche, prelievo di campioni indisturbati per prove di laboratorio (taglio, edometriche, permeabilità). I risultati confluiscono nella relazione geologica e nella relazione geotecnica del progetto, firmate rispettivamente dal geologo e dall’ingegnere geotecnico. Senza queste relazioni, il progetto strutturale non può essere depositato ex art. 65 TUE.

Servono prove sulla costruzione esistente per il Sismabonus?

Sì, sono praticamente sempre necessarie per calibrare correttamente il modello strutturale e dimensionare l’intervento. Le prove tipiche su edifici esistenti includono: carotaggi sul calcestruzzo per la resistenza effettiva; prelievo di barre di armatura per la qualità dell’acciaio; prove sclerometriche e ultrasoniche per estendere il campionamento; prove di carico su solai. Le NTC 2018 capitolo 8 definiscono tre livelli di conoscenza (LC1, LC2, LC3) in funzione dell’estensione delle indagini, con fattori di confidenza FC che riducono le resistenze di calcolo. Più il livello di conoscenza è elevato, più accurato è il modello e più realistico (e spesso meno conservativo) è il dimensionamento dell’intervento.

A cura di
Dott. Andrea Marton — Tax Advisor, Consulente Fiscale
Responsabile editoriale di La Legge in Chiaro per i principali codici italiani (C.C., C.P., C.P.C., C.P.P., Costituzione, C.d.S., Codice del Consumo, TUIR, T.U.IVA, T.U.B., IRAP, Antiriciclaggio, CCII, TUE, Accertamento, Successioni). Contenuti redatti con linguaggio chiaro, fonti ufficiali aggiornate e revisione professionale a cura della Redazione.
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