- Le aperture nei solai o nelle piattaforme di lavoro devono essere circondate da parapetto normale e tavola fermapiede, oppure coperte con tavolato solidamente fissato di resistenza non inferiore al piano circostante.
- Se usate per il passaggio di materiali o persone, un lato del parapetto può essere una barriera mobile non asportabile, aperta solo per il tempo necessario al passaggio.
- Le aperture nei muri verso il vuoto o verso vani di profondità superiore a 0,50 m devono avere parapetto e tavola fermapiede o sbarratura equivalente.
Art. 146 D.Lgs. 81/2008 (SIC) – Difesa delle aperture
In vigore dal 15/05/2008
1. Le aperture lasciate nei solai o nelle piattaforme di lavoro devono essere circondate da normale parapetto e da tavola fermapiede oppure devono essere coperte con tavolato solidamente fissato e di resistenza non inferiore a quella del piano di calpestio dei ponti di servizio.
2. Qualora le aperture vengano usate per il passaggio di materiali o di persone, un lato del parapetto può essere costituito da una barriera mobile non asportabile, che deve essere aperta soltanto per il tempo necessario al passaggio.
3. Le aperture nei muri prospicienti il vuoto o vani che abbiano una profondità superiore a m 0,50 devono essere munite di normale parapetto e tavole fermapiede oppure essere convenientemente sbarrate in modo da impedire la caduta di persone.
Stesso numero, altri codici
- Art. 146 Codice Civile: Allontanamento dalla residenza familiare
- Articolo 146 Codice della Crisi d'Impresa e dell’Insolvenza
- Articolo 146 Codice del Consumo: Abrogazioni
- Articolo 146 Codice della Strada: Violazione della segnaletica stradale
- Articolo 146 Codice di Procedura Civile: Notificazione a militari in attività di servizio
- Articolo 146 Codice di Procedura Penale: Conferimento dell’incarico
Il rischio delle aperture nei solai e nei muri
L’articolo 146 del D.Lgs. 81/2008 disciplina la protezione delle aperture che inevitabilmente si trovano in cantiere: vani per ascensori, passaggi scala, aperture per impianti, accessi tra un piano e l’altro, finestre e porte in costruzione nei muri perimetrali. Queste aperture rappresentano uno dei rischi di caduta dall’alto più significativi perché spesso non sono immediatamente percepibili, un lavoratore che cammina verso di esse può non accorgersene in tempo.
Aperture nei solai: le due soluzioni
Il comma 1 prevede due soluzioni equivalenti per le aperture nei solai: (a) parapetto normale completo (con corrente superiore, intermedio e tavola fermapiede) su tutta la perimetrazione dell’apertura; oppure (b) copertura con tavolato solidamente fissato (bullonato o chiodato) di resistenza non inferiore al piano circostante. La copertura con tavolato è spesso preferita quando l’apertura è temporanea e richiede accessi frequenti: è però fondamentale che il tavolato sia fissato (non semplicemente appoggiato) e che la sua resistenza sia documentata. Un tavolato non fissato che scivola via sotto i piedi di un lavoratore causa un infortunio grave.
Aperture di passaggio: la barriera mobile
Il comma 2 introduce un’importante eccezione funzionale: quando l’apertura è usata per il passaggio di materiali o persone (es. il vano di caricamento dell’argano, il passaggio per i prefabbricati), un lato del parapetto può essere costituito da una barriera mobile non asportabile, ossia cernierata o scorrevole, che viene aperta solo per il tempo strettamente necessario al passaggio e poi richiusa. «Non asportabile» significa che la barriera non può essere rimossa e lasciata altrove: è parte permanente del sistema di protezione dell’apertura.
Aperture nei muri: il criterio della profondità
Il comma 3 disciplina le aperture nei muri prospicienti il vuoto o vani (es. vano ascensore, passaggio verticale): quelle con profondità superiore a 0,50 m devono avere parapetto e tavola fermapiede, oppure essere «convenientemente sbarrate» in modo da impedire la caduta di persone. La soglia di 0,50 m è calibrata sulla possibilità fisica di caduta attraverso l’apertura: un’apertura con profondità inferiore è generalmente troppo stretta per consentire il passaggio accidentale di una persona.
Caso pratico
In un cantiere di Alfa S.r.l., il vano scala è aperto al terzo piano. Il capocantiere Tizio copre il vuoto con tavole di legno semplicemente appoggiate, senza fissarle. Caio, lavorando nelle vicinanze, si appoggia erroneamente su una delle tavole che scivola: cade nel vano scala per 2 piani riportando lesioni gravissime. Il datore di lavoro è sanzionato ai sensi dell’art. 159, comma 2, lettera a) per violazione dell’art. 146, comma 1 (arresto fino a 6 mesi o ammenda da 2.500 a 6.400 euro).
Domande frequenti
Il tavolato di copertura dell’apertura nel solaio deve avere uno spessore minimo?
La norma non fissa uno spessore minimo ma richiede che la resistenza sia non inferiore a quella del piano circostante. Lo spessore idoneo dipende dalla luce dell’apertura e dal carico previsto (persone, attrezzature). Il progetto delle casseforme o le istruzioni del sistema di protezione devono specificare lo spessore adeguato.
Un cartello di segnalazione 'attenzione buca' sostituisce il parapetto?
No: la norma richiede protezione fisica (parapetto o tavolato fissato). La segnaletica è un obbligo aggiuntivo ai sensi del Titolo V del D.Lgs. 81/2008 ma non sostituisce le misure di protezione collettiva.
Come deve essere costruita la barriera mobile di cui al comma 2?
Deve essere cernierata o scorrevole al sistema di parapetto (non rimovibile fisicamente); deve essere mantenuta normalmente chiusa e aperta solo durante il passaggio. La sua resistenza deve essere equivalente a quella del parapetto normale.
La soglia di 0,50 m di profondità per le aperture nei muri si misura come?
Come la profondità dell’apertura dal filo del muro verso l’interno del vano. Un’apertura di una finestra può avere profondità di 20-30 cm (lo spessore del muro): se il vano retrostante è profondo più di 50 cm (es. vano ascensore dietro la parete), l’apertura nel muro deve essere protetta.
Le aperture per gli impianti (passaggi di tubazioni) rientrano nell’art. 146?
Solo se hanno dimensioni sufficienti a permettere la caduta di una persona: fori di piccole dimensioni (< 20-30 cm di diametro) non richiedono la protezione dell’art. 146, ma devono comunque essere adeguatamente segnalati.