In sintesi
- Prima di lavorare su lucernari, tetti e coperture, fermo restando l’obbligo di protezioni collettive, occorre accertare la resistenza sufficiente a sopportare il peso di operai e materiali.
- In caso di dubbio sulla resistenza, devono essere predisposti appositi apprestamenti: tavole sulle orditure, sottopalchi, e idonei DPI anticaduta.
Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 148 D.Lgs. 81/2008 (SIC) – Lavori speciali
In vigore dal 15/05/2008
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1. Prima di procedere alla esecuzione di lavori su lucernari, tetti, coperture e simili, fermo restando l’obbligo di predisporre misure di protezione collettiva, deve essere accertato che questi abbiano resistenza sufficiente per sostenere il peso degli operai e dei materiali di impiego. ))
2. Nel caso in cui sia dubbia tale resistenza, devono essere adottati i necessari apprestamenti atti a garantire la incolumità delle persone addette, disponendo, a seconda dei casi, tavole sopra le orditure, sottopalchi e facendo uso di idonei dispositivi di protezione individuale anticaduta.
Stesso numero, altri codici
- Articolo 148 Codice Civile
- Articolo 148 Codice della Crisi d'Impresa e dell’Insolvenza
- Articolo 148 Codice della Strada: Sorpasso
- Articolo 148 Codice di Procedura Civile: Relazione di notificazione
- Articolo 148 Codice di Procedura Penale: Organi e forme delle notificazioni
- Articolo 148 Codice Penale: Infermità psichica sopravvenuta al condannato
Avvertenza: il testo è pubblicato a fini informativi e divulgativi. Per casi specifici è sempre consigliato rivolgersi a un professionista abilitato.
Il rischio dei lavori in copertura
L’articolo 148 del D.Lgs. 81/2008, come novellato dal D.Lgs. 106/2009, disciplina uno dei contesti più pericolosi dell’edilizia: i lavori su lucernari, tetti e coperture. Le cadute dall’alto durante i lavori di manutenzione e costruzione di coperture sono tra le prime cause di infortuni mortali in edilizia in Italia. Il rischio deriva da due fattori combinati: l’altezza elevata e la frequente fragilità o scivolosità delle superfici di copertura.
La verifica preventiva di resistenza
La norma impone che, prima di procedere ai lavori, venga accertata la resistenza della copertura a sopportare il peso degli operai e dei materiali di impiego. Questa verifica non è solo formale: un lucernario in vetro, una copertura in fibrocemento vecchia, un tetto in lamiera sottile o una copertura in lastre di materiale fragile possono non reggere il peso di un lavoratore. Il comma 1 (come novellato) precisa che la verifica preliminare è obbligatoria anche quando siano predisposte le misure di protezione collettiva: le due cose non si escludono. La verifica si effettua attraverso l’analisi della documentazione tecnica dell’edificio (relazione strutturale, tipo di copertura, anno di costruzione) e, se necessario, con un sopralluogo tecnico.
Le misure in caso di dubbio
Il comma 2 prevede che, quando vi sia dubbio sulla resistenza, devono essere adottati specifici apprestamenti: (a) tavole sopra le orditure, tavole di legno disposte perpendicolarmente alle orditure metalliche o in legno della copertura, che distribuiscono il carico su più elementi portanti evitando di concentrarlo su un singolo elemento debole; (b) sottopalchi, impalcature installate al di sotto della copertura, che funzionano come piano di raccolta nel caso di sfondamento o caduta; (c) DPI anticaduta, imbracature, cordini e punti di ancoraggio certificati, conformi all’art. 115 SIC, usati quando le misure collettive non sono sufficienti o non sono tecnicamente realizzabili. Il principio gerarchico dell’art. 115 si applica anche qui: le misure collettive (tavole, sottopalchi) hanno priorità sui DPI.
Coordinamento con il PSC e la pianificazione dei lavori
I lavori su coperture sono spesso lavori di manutenzione su edifici esistenti, per i quali non è sempre disponibile la documentazione strutturale completa. Il RSPP e il preposto devono procedere con una valutazione visiva e, se necessario, con prove di resistenza prima di far salire i lavoratori. Il PSC dei cantieri con lavori in copertura deve indicare esplicitamente le misure adottate per ogni area di copertura.
Caso pratico
Alfa S.r.l. viene incaricata della sostituzione delle lastre di un capannone industriale con copertura in fibrocemento degli anni '70. Il capocantiere Tizio non effettua alcuna verifica della resistenza delle lastre, ritenendole sufficientemente robuste per il solo aspetto visivo. Caio, lavorando sulla copertura, sfonda improvvisamente una lastra ammalorata e cade all’interno del capannone da 4 m di altezza. Il datore di lavoro è sanzionato ai sensi dell’art. 159, comma 2, lettera a) per violazione dell’art. 148, comma 1 (arresto fino a 6 mesi o ammenda da 2.500 a 6.400 euro).
Domande frequenti
Come si verifica la resistenza di una copertura in fibrocemento prima di lavorarci sopra?
Attraverso l’analisi documentale (anno di posa, spessore delle lastre, distanza tra le orditure), ispezione visiva per rilevare corrosione, ammaloramento o lesioni, e, in caso di dubbio, prove di resistenza manuali controllate o consulenza di un tecnico strutturista.
Le tavole sopra le orditure sono obbligatorie in ogni caso o solo in caso di dubbio?
Sono obbligatorie in caso di dubbio sulla resistenza. Quando la copertura è robusta e la sua resistenza è documentata, le tavole non sono obbligatorie per legge ma restano fortemente raccomandate dalla buona prassi e da molti PSC.
I lucernari vetrati richiedono trattamento specifico?
Sì: i lucernari in vetro o policarbonato sono strutturalmente inadeguati a sopportare il peso di una persona e devono essere protetti con grigliati o reti di protezione attorno ad essi o con coperture rigide durante i lavori. È vietato camminarci sopra.
Il DPI anticaduta è sufficiente senza le misure collettive per i lavori in copertura?
Solo quando sia dimostrata l’impossibilità tecnica di adottare misure collettive. La gerarchia dell’art. 115 SIC richiede di privilegiare sempre le misure collettive (tavole, sottopalchi, reti) rispetto ai DPI individuali.
L’art. 148 si applica ai lavori su tetti fotovoltaici?
Sì: qualsiasi lavoro su copertura, inclusa la manutenzione di impianti fotovoltaici, rientra nell’art. 148. In aggiunta, i pannelli fotovoltaici aggiungono il rischio elettrico, che richiede le misure dell’art. 117 SIC in caso di impianti non sezionati.