Autore: Andrea Marton

  • Art. 186 SIC – Cartella sanitaria e di rischio

    Art. 186 SIC – Cartella sanitaria e di rischio

    Art. 186 D.Lgs. 81/2008 (SIC) – Cartella sanitaria e di rischio

    In vigore dal 15/05/2008

    1. Nella cartella di cui all’articolo 25, comma 1, lettera c), il medico competente riporta i dati della sorveglianza sanitaria, ivi compresi i valori di esposizione individuali, ove previsti negli specifici capi del presente titolo, comunicati dal datore di lavoro per il tramite del servizio di prevenzione e protezione.

  • Art. 278 SIC – Informazioni e formazione

    Art. 278 SIC – Informazioni e formazione

    Art. 278 D.Lgs. 81/2008 (SIC) – Informazioni e formazione

    In vigore dal 15/05/2008

    1. Nelle attività per le quali la valutazione di cui all’articolo 271 evidenzia rischi per la salute dei lavoratori, il datore di lavoro fornisce ai lavoratori, sulla base delle conoscenze disponibili, informazioni ed istruzioni, in particolare per quanto riguarda: a) i rischi per la salute dovuti agli agenti biologici utilizzati; b) le precauzioni da prendere per evitare l’esposizione; c) le misure igieniche da osservare; d) la funzione degli indumenti di lavoro e protettivi e dei dispositivi di protezione individuale ed il loro corretto impiego; e) le procedure da seguire per la manipolazione di agenti biologici del gruppo 4; f) il modo di prevenire il verificarsi di infortuni e le misure da adottare per ridurne al minimo le conseguenze.

    2. Il datore di lavoro assicura ai lavoratori una formazione adeguata in particolare in ordine a quanto indicato al comma

    1. 3. L’informazione e la formazione di cui ai commi 1 e 2 sono fornite prima che i lavoratori siano adibiti alle attività in questione, e ripetute, con frequenza almeno quinquennale, e comunque ogni qualvolta si verificano nelle lavorazioni cambiamenti che influiscono sulla natura e sul grado dei rischi.

    4. Nel luogo di lavoro sono apposti in posizione ben visibile cartelli su cui sono riportate le procedure da seguire in caso di infortunio od incidente.

  • Art. 65 sexies TUF – Requisiti operativi delle sedi di negoziazione

    Art. 65 sexies TUF – Requisiti operativi delle sedi di negoziazione

    Art. 65 sexies D.Lgs. 58/1998 (TUF) – Requisiti operativi delle sedi di negoziazione

    In vigore dal 01/07/1998

    1. I mercati regolamentati e i gestori di un sistema multilaterale di negoziazione o di un sistema organizzato di negoziazione istituiscono e mantengono la loro resilienza operativa, conformemente agli obblighi stabiliti al capo II del regolamento (UE) 2022/2554 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 dicembre 2022 , per assicurare che i loro sistemi di negoziazione: a) siano resilienti e abbiano capacità sufficiente per gestire i picchi di volume di ordini e messaggi; b) siano in grado di garantire negoziazioni ordinate in condizioni di mercato critiche; c) siano pienamente testati per garantire il rispetto delle condizioni di cui alle lettere a) e b); d) siano soggetti a efficaci disposizioni in materia di continuità operativa, compresi politica e piani di continuità operativa delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione e piani di risposta e di ripristino relativi alle tecnologie dell’informazione e della comunicazione istituiti ai sensi dell’ articolo 11 del regolamento (UE) 2022/2554 , per assicurare la continuità dei servizi in caso di malfunzionamento dei loro sistemi di negoziazione.

    2. I mercati regolamentati e i gestori di un sistema multilaterale di negoziazione o di un sistema organizzato di negoziazione dispongono di sistemi, procedure e meccanismi efficaci: a) per garantire che i sistemi algoritmici di negoziazione utilizzati dai membri o partecipanti o clienti non possano creare o contribuire a creare condizioni di negoziazione anormali sulla sede di negoziazione e per gestire qualsiasi condizione di negoziazione anormale causata dagli stessi; b) per identificare, attraverso la segnalazione di membri o partecipanti o clienti, gli ordini generati mediante negoziazione algoritmica, i diversi algoritmi utilizzati per la creazione degli ordini e le corrispondenti persone che avviano tali ordini; c) per rifiutare gli ordini che eccedono soglie predeterminate di prezzo e volume o sono chiaramente errati; d) per sospendere o limitare temporaneamente le negoziazioni ((in situazioni di emergenza o)) qualora si registri un’oscillazione significativa nel prezzo di uno strumento finanziario nel mercato gestito o in un mercato correlato in un breve lasso di tempo; e) in casi eccezionali, per cancellare, modificare o correggere qualsiasi operazione; f) per controllare gli ordini inseriti, incluse le cancellazioni e le operazioni eseguite dai loro membri o partecipanti o clienti, per identificare le violazioni delle regole del sistema, le condizioni di negoziazione anormali o gli atti che possono indicare comportamenti vietati dal regolamento (UE) n. 596/2014 o le disfunzioni del sistema in relazione a uno strumento finanziario.

    2-bis. ((Il gestore di un mercato regolamentato, di un sistema multilaterale di negoziazione o di un sistema organizzato di negoziazione pubblica sul proprio sito web le informazioni relative alle circostanze che portano alla sospensione o alla limitazione delle negoziazioni e ai principi per stabilire i principali parametri tecnici utilizzati a tal fine.))

    2-ter. ((Qualora il gestore di un mercato regolamentato, di un sistema multilaterale di negoziazione o di un sistema organizzato di negoziazione non sospenda o limiti le negoziazioni ai sensi del comma 2, lettera d), nonostante una significativa variazione dei prezzi che incide su uno strumento finanziario o su strumenti finanziari correlati abbia determinato condizioni di negoziazione anormali su una o più sedi di negoziazione, la Consob e la Banca d’Italia relativamente alle sedi di negoziazione all’ingrosso di titoli di Stato, possono adottare misure adeguate per ristabilire il normale funzionamento delle sedi di negoziazione, anche utilizzando i poteri di vigilanza di cui agli articoli 66-quater, commi 1 e 4, e 68-quinquies, comma 1, lettere b) e c).))

    3. I mercati regolamentati e i gestori di un sistema multilaterale di negoziazione o di un sistema organizzato di negoziazione sottoscrivono accordi scritti vincolanti con i membri o partecipanti o clienti che perseguono strategie di market making sul sistema, e si adoperano affinchè un numero sufficiente di soggetti aderisca a tali accordi, in virtù dei quali sono tenuti a trasmettere quotazioni irrevocabili a prezzi concorrenziali, con il risultato di fornire liquidità al mercato su base regolare e prevedibile, qualora tale requisito sia adeguato alla natura e alle dimensioni delle negoziazioni nelle sedi di negoziazione in questione.

    4. I mercati regolamentati e i gestori di un sistema multilaterale di negoziazione o di un sistema organizzato di negoziazione dispongono di misure e procedure efficaci, tra cui le necessarie risorse, per il controllo regolare dell’ottemperanza alle proprie regole.

    5. I mercati regolamentati e i gestori di un sistema multilaterale di negoziazione o di un sistema organizzato di negoziazione: a) ((LETTERA ABROGATA DAL D.LGS. 9 FEBBRAIO 2026, N. 28 )) ; b) adottano regole trasparenti, eque e non discriminatorie in materia di servizi di co-ubicazione; c) adottano una struttura delle commissioni, incluse le commissioni di esecuzione delle operazioni, le commissioni accessorie e i rimborsi, trasparente, equa e non discriminatoria; d) adottano regimi in materia di dimensioni dei tick di negoziazione per azioni, ricevute di deposito, fondi indicizzati quotati, certificates e altri strumenti finanziari analoghi.

    6. La Consob approva gli accordi che il gestore di una sede di negoziazione intende concludere per l’esternalizzazione a soggetti terzi di tutte o parte delle funzioni operative critiche relative ai sistemi della sede da esso gestita che consentono la negoziazione algoritmica, intendendosi come funzioni operative critiche quelle indicate dall’articolo 65, comma 1, lettere b), c) ed e).

    7. La Consob individua con regolamento i requisiti operativi specifici di cui le sedi di negoziazione devono dotarsi con riguardo a: a) il contenuto minimo degli accordi scritti richiesti ai sensi del comma 3 e gli obblighi di controllo del gestore della sede di negoziazione in merito ai medesimi; b) i sistemi, le procedure e i dispositivi in materia di sistemi algoritmici di negoziazione previsti dal comma 2, lettere a) e b); c) i criteri in base ai quali fissare i parametri per la sospensione delle negoziazioni e le relative modalità di gestione; d) i requisiti per l’accesso elettronico diretto alle sedi di negoziazione; e) i requisiti della struttura delle commissioni di cui al comma 5, lettera c); f) i parametri per calibrare i regimi in materia di dimensioni dei tick di negoziazione indicati nel comma 5, lettera d).

    8. Le disposizioni di cui al comma 7, lettera b), sono adottate dalla Consob, sentita la Banca d’Italia, per i sistemi multilaterali di negoziazione e i sistemi organizzati di negoziazione che siano gestiti da Sim e banche italiane. (73)

  • Art. 55 TUF – Articolo abrogato

    Art. 55 TUF – Articolo abrogato

    Art. 55 D.Lgs. 58/1998 (TUF) – Articolo abrogato

    In vigore dal 01/07/1998

    ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 3 AGOSTO 2017, N. 129 73

  • Art. 24 bis TUF – (Consulenza in materia di investimenti)

    Art. 24 bis TUF – (Consulenza in materia di investimenti)

    Art. 24 bis D.Lgs. 58/1998 (TUF) – (Consulenza in materia di investimenti)

    In vigore dal 01/07/1998

    ((

    1. In caso di esercizio della consulenza in materia di investimenti, il cliente è informato, in tempo utile prima della prestazione del servizio, anche di quanto segue: a) se la consulenza è fornita su base indipendente o meno; b) se la consulenza è basata su un’analisi del mercato ampia o più ristretta delle varie tipologie di strumenti finanziari, e in particolare se la gamma è limitata agli strumenti finanziari emessi o forniti da entità che hanno con il prestatore del servizio stretti legami o altro stretto rapporto legale o economico, come un rapporto contrattuale talmente stretto da comportare il rischio di compromettere l’indipendenza della consulenza prestata; c) se verrà fornita ai clienti la valutazione periodica dell’adeguatezza degli strumenti finanziari raccomandati.

    2. Nella prestazione del servizio di consulenza in materia di investimenti su base indipendente, si applicano le seguenti regole: a) è valutata una congrua gamma di strumenti finanziari disponibili sul mercato, che siano sufficientemente diversificati in termini di tipologia ed emittenti o fornitori di prodotti in modo da garantire che gli obiettivi di investimento del cliente siano opportunamente soddisfatti e non siano limitati agli strumenti finanziari emessi o forniti: i) dal prestatore del servizio o da entità che hanno con esso stretti legami, o ii) da altre entità che hanno con il prestatore del servizio stretti legami o rapporti legali o economici, come un rapporto contrattuale talmente stretto da comportare il rischio di compromettere l’indipendenza della consulenza prestata; b) non sono accettati e trattenuti onorari, commissioni o altri benefici monetari o non monetari pagati o forniti da terzi o da una persona che agisce per conto di terzi, ad eccezione dei benefici non monetari di entità minima che possono migliorare la qualità del servizio offerto ai clienti e che, per la loro portata e natura, non possono essere considerati tali da pregiudicare il rispetto del dovere di agire nel migliore interesse dei clienti. Tali benefici non monetari di entità minima sono chiaramente comunicati ai clienti.)) ((73))

  • Art. 62 quinquies TUF – (Vigilanza sul rispetto di disposizioni dell’Unione europea diretta…

    Art. 62 quinquies TUF – (Vigilanza sul rispetto di disposizioni dell’Unione europea diretta…

    Art. 62 quinquies D.Lgs. 58/1998 (TUF) – (Vigilanza sul rispetto di disposizioni dell’Unione europea direttamente applicabili)

    In vigore dal 01/07/1998

    ((1. La Consob e la Banca d’Italia vigilano, ciascuna per quanto di competenza, ai sensi della presente parte, sul rispetto delle disposizioni dettate dal regolamento (UE) n. 600/2014 nonché dagli atti delegati, dalle norme tecniche di regolamentazione e di attuazione del citato regolamento e della direttiva 2014/65/UE .)) ((73))

  • Art. 320 Codice Civile: Rappresentanza e amministrazione

    Art. 320 Codice Civile: Rappresentanza e amministrazione

    Art. 320 c.c. – Rappresentanza e amministrazione

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    Rappresentanza e amministrazione.

    I genitori congiuntamente, o quello di essi che esercita in via esclusiva la responsabilità genitoriale, rappresentano i figli nati e nascituri, fino alla maggiore età o all’emancipazione, in tutti gli atti civili e ne amministrano i beni. Gli atti di ordinaria amministrazione, esclusi i contratti con i quali si concedono o si acquistano diritti personali di godimento, possono essere compiuti disgiuntamente da ciascun genitore.

    Si applicano, in caso di disaccordo o di esercizio difforme dalle decisioni concordate, le disposizioni dello articolo 316.

    I genitori non possono alienare, ipotecare o dare in pegno i beni pervenuti al figlio a qualsiasi titolo, anche a causa di morte, accettare o rinunziare ad eredità o legati, accettare donazioni, procedere allo scioglimento di comunioni, contrarre mutui o locazioni ultranovennali o compiere altri atti eccedenti la ordinaria amministrazione né promuovere, transigere o compromettere in arbitri giudizi relativi a tali atti, se non per necessità o utilità evidente del figlio dopo autorizzazione del giudice tutelare.

    I capitali non possono essere riscossi senza autorizzazione del giudice tutelare, il quale ne determina l’impiego.

    L’esercizio di una impresa commerciale non può essere continuato se non con l’autorizzazione del giudice tutelare.

    Se sorge conflitto di interessi patrimoniali tra i figli soggetti alla stessa responsabilità genitoriale, o tra essi e i genitori o quello di essi che esercita in via esclusiva la responsabilità genitoriale, il giudice tutelare nomina ai figli un curatore speciale. Se il conflitto sorge tra i figli e uno solo dei genitori esercenti la responsabilità genitoriale, la rappresentanza dei figli spetta esclusivamente all’altro genitore.

  • Art. 112 SIC – Idoneità delle opere provvisionali

    Art. 112 SIC – Idoneità delle opere provvisionali

    Art. 112 D.Lgs. 81/2008 (SIC) – Idoneità delle opere provvisionali

    In vigore dal 15/05/2008

    1. Le opere provvisionali devono essere allestite con buon materiale ed a regola d’arte, proporzionate ed idonee allo scopo; esse devono essere conservate in efficienza per la intera durata del lavoro.

    2. Prima di reimpiegare elementi di ponteggi di qualsiasi tipo si deve provvedere alla loro verifica per eliminare quelli non ritenuti più idonei ai sensi dell’allegato XIX.

  • Art. 20 bis TUF – Revoca dell’autorizzazione

    Art. 20 bis TUF – Revoca dell’autorizzazione

    Art. 20 bis D.Lgs. 58/1998 (TUF) – Revoca dell’autorizzazione

    In vigore dal 01/07/1998

    1. Le disposizioni del presente articolo trovano applicazione nei casi in cui non ricorrano i presupposti per l’applicazione degli articoli 57, comma 1, e 60-bis.4, del presente decreto, nonché degli articoli 17 e 20 del decreto legislativo 16 novembre 2015, n. 180 , e dell’articolo 80 del T.U. bancario.

    2. La Consob, sentita la Banca d’Italia, revoca l’autorizzazione all’esercizio dei servizi e delle attività d’investimento delle Sim, rilasciata ai sensi dell’articolo 19, quando: a) l’esercizio dei servizi e delle attività di investimento è interrotto da più di sei mesi; b) l’autorizzazione è stata ottenuta presentando false dichiarazioni o con qualsiasi altro mezzo irregolare; c) vengono meno le condizioni cui è subordinata l’autorizzazione; d) nel caso delle Sim di classe 1, non sia stata ottenuta l’autorizzazione prevista dall’articolo 20-bis.1.

    3. La revoca dell’autorizzazione ai sensi del comma 2 costituisce causa di scioglimento della società quando riguarda tutti i servizi e attività di investimento al cui esercizio la Sim è autorizzata. Entro sessanta giorni dalla comunicazione del provvedimento di revoca, la Sim comunica alla Banca d’Italia e alla Consob il programma di liquidazione della società. La Consob, sentita la Banca d’Italia, può autorizzare, anche contestualmente alla revoca, l’esercizio provvisorio di attività ai sensi dell’ articolo 2487 del codice civile . L’organo liquidatore trasmette riferimenti periodici sullo stato di avanzamento della liquidazione alla Banca d’Italia e, per il periodo di eventuale esercizio provvisorio di attività, alla Consob. La Banca d’Italia vigila sul regolare svolgimento della procedura di liquidazione. Nei confronti delle società in liquidazione restano fermi i poteri del Ministero dell’economia e delle finanze, della Banca d’Italia e della Consob previsti nel presente decreto.

    4. La revoca dell’autorizzazione all’esercizio dei servizi e delle attività d’investimento delle banche, nei casi previsti dal comma 2, lettere a), b) e c), ((è disposta dalla Banca Centrale Europea o dalla Banca d’Italia, sentita la Consob, nell’ambito del riparto di competenze definito nell’articolo 19, comma 4)) . ((133))

    5. Il presente articolo si applica anche alle imprese di paesi terzi autorizzate ai sensi degli articoli 28 e

    29-ter. (73)

  • Art. 314 Codice Civile: Pubblicità

    Art. 314 Codice Civile: Pubblicità

    Art. 314 c.c. Pubblicità (1)

    In vigore

    La sentenza definitiva che pronuncia l’adozione è trascritta a cura del cancelliere del tribunale competente, entro il decimo giorno successivo a quello della relativa comunicazione, da effettuarsi non oltre cinque giorni dal deposito, da parte del cancelliere del giudice dell’impugnazione, su apposito registro e comunicata all’ufficiale di stato civile per l’annotazione a margine dell’atto di nascita dell’adottato. Con la procedura di cui al primo comma deve essere altresì trascritta ed annotata la sentenza di revoca della adozione, passata in giudicato. L’autorità giudiziaria può inoltre ordinare la pubblicazione della sentenza che pronuncia l’adozione o della sentenza di revoca nei modi che ritiene opportuni.

  • Art. 100 SIC – Piano di sicurezza e di coordinamento

    Art. 100 SIC – Piano di sicurezza e di coordinamento

    Art. 100 D.Lgs. 81/2008 (SIC) – Piano di sicurezza e di coordinamento

    In vigore dal 15/05/2008

    1. Il piano è costituito da una relazione tecnica e prescrizioni correlate alla complessità dell’opera da realizzare ed alle eventuali fasi critiche del processo di costruzione, atte a prevenire o ridurre i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori, ivi compresi i rischi particolari di cui all’allegato XI, con specifico riferimento ai rischi derivanti dal possibile rinvenimento di ordigni bellici inesplosi nei cantieri interessati da attività di scavo, nonché la stima dei costi di cui al punto 4 dell’allegato XV. Il piano di sicurezza e coordinamento (PSC) è corredato da tavole esplicative di progetto, relative agli aspetti della sicurezza, comprendenti almeno una planimetria sull’organizzazione del cantiere e, ove la particolarità dell’opera lo richieda, una tavola tecnica sugli scavi. I contenuti minimi del piano di sicurezza e di coordinamento e l’indicazione della stima dei costi della sicurezza sono definiti all’allegato XV. (14) ((28))

    2. Il piano di sicurezza e coordinamento è parte integrante del contratto di appalto.

    3. I datori di lavoro delle imprese esecutrici e i lavoratori autonomi sono tenuti ad attuare quanto previsto nel piano di cui al comma 1 e nel piano operativo di sicurezza.

    4. I datori di lavoro delle imprese esecutrici mettono a disposizione dei rappresentanti per la sicurezza copia del piano di sicurezza e di coordinamento e del piano operativo di sicurezza almeno dieci giorni prima dell’inizio dei lavori.

    5. L’impresa che si aggiudica i lavori ha facoltà di presentare al coordinatore per l’esecuzione proposte di integrazione al piano di sicurezza e di coordinamento, ove ritenga di poter meglio garantire la sicurezza nel cantiere sulla base della propria esperienza. In nessun caso le eventuali integrazioni possono giustificare modifiche o adeguamento dei prezzi pattuiti.

    6. Le disposizioni del presente articolo non si applicano ai lavori la cui esecuzione immediata è necessaria per prevenire incidenti imminenti o per organizzare urgenti misure di salvataggio o per garantire la continuità in condizioni di emergenza nell’erogazione di servizi essenziali per la popolazione quali corrente elettrica, acqua, gas, reti di comunicazione.

    6-bis. Il committente o il responsabile dei lavori, se nominato, assicura l’attuazione degli obblighi a carico del datore di lavoro dell’impresa affidataria previsti dall’articolo 97, comma 3-bis e

    3-ter. Nel campo di applicazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 , e successive modificazioni, si applica l’articolo 118, comma 4, secondo periodo, del medesimo decreto legislativo.

  • Art. 173 SIC – Definizioni

    Art. 173 SIC – Definizioni

    Art. 173 D.Lgs. 81/2008 (SIC) – Definizioni

    In vigore dal 15/05/2008

    1. Ai fini del presente decreto legislativo si intende per: a) videoterminale: uno schermo alfanumerico o grafico a prescindere dal tipo di procedimento di visualizzazione utilizzato; b) posto di lavoro: l’insieme che comprende le attrezzature munite di videoterminale, eventualmente con tastiera ovvero altro sistema di immissione dati, incluso il mouse, il software per l’interfaccia uomo-macchina, gli accessori opzionali, le apparecchiature connesse, comprendenti l’unità a dischi, il telefono, il modem, la stampante, il supporto per i documenti, la sedia, il piano di lavoro, nonché l’ambiente di lavoro immediatamente circostante; c) lavoratore: il lavoratore che utilizza un’attrezzatura munita di videoterminali, in modo sistematico o abituale, per venti ore settimanali, dedotte le interruzioni di cui all’articolo 175.