Art. 26 D.Lgs. 58/1998 (TUF) – Succursali e libera prestazione di servizi di Sim
In vigore dal 01/07/1998
1. Le Sim, ((previa comunicazione alla Banca d’Italia)) e in conformità a quanto previsto dal comma 4, possono prestare servizi e attività di investimento, con o senza servizi accessori, in altri Stati dell’Unione europea, nell’esercizio del diritto di stabilimento, mediante succursali o agenti collegati stabiliti nel territorio dello Stato membro ospitante. ((133))
2. ((La Banca d’Italia)) procede, in conformità a quanto previsto dal comma 4, a comunicare all’autorità competente dello Stato membro ospitante le informazioni oggetto della comunicazione di cui al comma 1, a meno di avere motivi di dubitare dell’adeguatezza della struttura organizzativa o della situazione finanziaria, economica o patrimoniale della Sim interessata. ((133))
3. Le Sim, ((previa comunicazione alla Banca d’Italia)) e in conformità a quanto previsto dal comma 4, possono prestare servizi e attività di investimento, con o senza servizi accessori, in altri Stati dell’Unione europea in regime di libera prestazione di servizi, anche mediante l’impiego di agenti collegati stabiliti nel territorio della Repubblica. ((La Banca d’Italia)) comunica all’autorità competente dello Stato membro ospitante l’impiego di agenti collegati in conformità a quanto previsto dal comma
4. ((133))
4. Le condizioni necessarie e le procedure che devono essere rispettate perché le Sim possano prestare negli altri Stati UE i servizi ammessi al mutuo riconoscimento mediante il diritto di stabilimento ovvero attraverso la libera prestazione di servizi ((sono disciplinate dalla Banca d’Italia)) , in conformità alle relative norme tecniche di regolamentazione e di attuazione emanate dalla Commissione europea ai sensi della direttiva 2014/65/UE . ((133))
5. Le Sim possono prestare negli altri Stati dell’UE le attività non ammesse al mutuo riconoscimento, ((previa autorizzazione della Banca d’Italia, sentita la Consob)) . ((133))
6. Le Sim, possono operare in uno Stato non UE, anche senza stabilirvi succursali, ((previa autorizzazione della Banca d’Italia, sentita la Consob)) . ((133))
7. Costituiscono in ogni caso condizioni per il rilascio delle autorizzazioni di cui ai commi 5 e 6 l’esistenza di apposite intese di collaborazione con le competenti autorità dello Stato ospitante.
8. ((La Banca d’Italia, sentita la Consob)) , stabilisce con regolamento: ((133)) a) le procedure previste nel caso in cui non intenda procedere alla comunicazione di cui al comma 2, qualora vi siano motivi di dubitare dell’adeguatezza della struttura organizzativa o della situazione finanziaria, economica o patrimoniale della Sim interessata; b) le condizioni e le procedure per il rilascio alle Sim dell’autorizzazione a prestare negli altri Stati dell’UE le attività non ammesse al mutuo riconoscimento e negli Stati non UE i propri servizi.)) (73)