Autore: Andrea Marton

  • Art. 39 bis TUF – (Oggetto dell’investimento degli Oicr)

    Art. 39 bis TUF – (Oggetto dell’investimento degli Oicr)

    Art. 39 bis D.Lgs. 58/1998 (TUF) – (Oggetto dell’investimento degli Oicr)

    In vigore dal 01/07/1998

    1. ((Il patrimonio dell’Oicr può essere investito in una o più delle categorie dei seguenti beni: a) strumenti finanziari negoziati in un mercato regolamentato; b) strumenti finanziari non negoziati in un mercato regolamentato; c) depositi bancari di denaro; d) beni immobili, diritti reali immobiliari, ivi compresi quelli derivanti da contratti di leasing immobiliare con natura traslativa e da rapporti concessori, e partecipazioni in società immobiliari, parti di altri FIA immobiliari, anche esteri; e) crediti e titoli rappresentativi di crediti, ivi inclusi i crediti erogati a valere sul patrimonio dell’Oicr; f) altri beni per i quali esiste un mercato e che abbiano un valore determinabile con certezza con una periodicità almeno semestrale.))

    2. ((Il patrimonio dell’Oicr è investito nelle categorie di beni di cui al comma 1 nel rispetto delle disposizioni della presente sezione e del regolamento di cui all’articolo 39, nonché dei criteri, dei divieti e delle norme prudenziali di contenimento e di frazionamento del rischio e delle altre disposizioni stabilite dalla Banca d’Italia ai sensi dell’articolo 6, comma 1, lettera c) )) . ((133))

  • Art. 90 sexies TUF – Accordi conclusi dai gestori dei mercati regolamentati e dei sistem…

    Art. 90 sexies TUF – Accordi conclusi dai gestori dei mercati regolamentati e dei sistem…

    Art. 90 sexies D.Lgs. 58/1998 (TUF) – Accordi conclusi dai gestori dei mercati regolamentati e dei sistemi multilaterali di negoziazione con controparti centrali o con depositari centrali che gestiscono servizi di regolamento

    In vigore dal 01/07/1998

    1. Fatti salvi gli articoli 7 e 8 e il Titolo V del regolamento (UE) n. 648/2012, l’articolo 53 del regolamento (UE) n. 909/2014 ((, nonché gli articoli 35 e 36 del regolamento (UE) n. 600/2014 )) , i gestori di un mercato regolamentato o di un sistema multilaterale di negoziazione possono concludere accordi con le controparti centrali o con i depositari centrali stabiliti in un altro Stato membro al fine di disporre la compensazione o il regolamento di alcune o tutte le operazioni concluse dai partecipanti al mercato regolamentato ((o al sistema multilaterale di negoziazione)) . ((73))

    2. La Consob può opporsi agli accordi di cui al comma 1 qualora, tenuto anche conto delle condizioni previste all’articolo 90-quinquies, comma 2, ciò si renda necessario per preservare l’ordinato funzionamento dei mercati regolamentati e dei sistemi multilaterali di negoziazione.

    3. I provvedimenti di cui al comma 2 sono adottati dalla Banca d’Italia per i mercati regolamentati e i sistemi multilaterali di negoziazione all’ingrosso dei titoli di Stato.

    4. La Consob e Banca d’Italia possono disciplinare con regolamento gli adempimenti informativi dei gestori in occasione degli accordi di cui al comma 1.

  • Art. 116 SIC – Obblighi dei datori di lavoro concernenti l’impiego di sistemi di a…

    Art. 116 SIC – Obblighi dei datori di lavoro concernenti l’impiego di sistemi di a…

    Art. 116 D.Lgs. 81/2008 (SIC) – Obblighi dei datori di lavoro concernenti l’impiego di sistemi di accesso e di posizionamento mediante funi

    In vigore dal 15/05/2008

    1. Il datore di lavoro impiega sistemi di accesso e di posizionamento mediante funi in conformità ai seguenti requisiti: a) sistema comprendente almeno due funi ancorate separatamente, una per l’accesso, la discesa e il sostegno, detta fune di lavoro, e l’altra con funzione di dispositivo ausiliario, detta fune di sicurezza. È ammesso l’uso di una fune in circostanze eccezionali in cui l’uso di una seconda fune rende il lavoro più pericoloso e se sono adottate misure adeguate per garantire la sicurezza; b) lavoratori dotati di un’adeguata imbracatura di sostegno collegata alla fune di sicurezza; c) fune di lavoro munita di meccanismi sicuri di ascesa e discesa e dotata di un sistema autobloccante volto a evitare la caduta nel caso in cui l’utilizzatore perda il controllo dei propri movimenti. La fune di sicurezza deve essere munita di un dispositivo mobile contro le cadute che segue gli spostamenti del lavoratore; d) attrezzi ed altri accessori utilizzati dai lavoratori, agganciati alla loro imbracatura di sostegno o al sedile o ad altro strumento idoneo; e) lavori programmati e sorvegliati in modo adeguato, anche al fine di poter immediatamente soccorrere il lavoratore in caso di necessità. Il programma dei lavori definisce un piano di emergenza, le tipologie operative, i dispositivi di protezione individuale, le tecniche e le procedure operative, gli ancoraggi, il posizionamento degli operatori, i metodi di accesso, le squadre di lavoro e gli attrezzi di lavoro; f) il programma di lavoro deve essere disponibile presso i luoghi di lavoro ai fini della verifica da parte dell’organo di vigilanza competente per territorio di compatibilità ai criteri di cui all’articolo 111, commi 1 e

    2. 2. Il datore di lavoro fornisce ai lavoratori interessati una formazione adeguata e mirata alle operazioni previste, in particolare in materia di procedure di salvataggio.

    3. La formazione di cui al comma 2 ha carattere teorico-pratico e deve riguardare: a) l’apprendimento delle tecniche operative e dell’uso dei dispositivi necessari; b) l’addestramento specifico sia su strutture naturali, sia su manufatti; c) l’utilizzo dei dispositivi di protezione individuale, loro caratteristiche tecniche, manutenzione, durata e conservazione; d) gli elementi di primo soccorso; e) i rischi oggettivi e le misure di prevenzione e protezione; f) le procedure di salvataggio.

    4. I soggetti formatori, la durata, gli indirizzi ed i requisiti minimi di validità dei corsi sono riportati nell’allegato XXI.

  • Art. 29 bis TUF – (Banche dell’Unione europea)

    Art. 29 bis TUF – (Banche dell’Unione europea)

    Art. 29 bis D.Lgs. 58/1998 (TUF) – (Banche dell’Unione europea)

    In vigore dal 01/07/1998

    ((

    1. Le banche dell’Unione europea possono prestare servizi o attività di investimento, con o senza servizi accessori, nell’esercizio del diritto di stabilimento, mediante succursali o agenti collegati stabiliti nel territorio della Repubblica. Lo stabilimento di succursali è disciplinato dall’articolo 15 del T.U. bancario. La prestazione di servizi di investimento mediante agenti collegati è preceduta da una comunicazione alla Consob, in conformità alle norme tecniche di regolamentazione e di attuazione indicate all’articolo 27, comma

    1. 2. Le banche dell’Unione europea possono prestare servizi e attività di investimento, con o senza servizi accessori, nel territorio della Repubblica in regime di libera prestazione di servizi ai sensi dell’articolo 16, comma 3, del T.U. bancario, anche avvalendosi di agenti collegati stabiliti nello Stato membro d’origine, i quali non possono detenere denaro e/o strumenti finanziari dei clienti o potenziali clienti del soggetto per cui operano. La prestazione di servizi di investimento mediante agenti collegati è preceduta da una comunicazione alla Consob, in conformità alle norme tecniche di regolamentazione e di attuazione indicate all’articolo 27, comma 1.)) ((73))

  • Art. 40 bis TUF – (Fusione e scissione di Oicr)

    Art. 40 bis TUF – (Fusione e scissione di Oicr)

    Art. 40 bis D.Lgs. 58/1998 (TUF) – (Fusione e scissione di Oicr)

    In vigore dal 01/07/1998

    ((

    1. La Banca d’Italia autorizza, dandone comunicazione alla Consob, la fusione o la scissione di Oicr italiani sulla base dei relativi progetti, delle attestazioni di conformità rese dai depositari dei fondi coinvolti e dell’informativa ai partecipanti che deve essere idonea a consentire di pervenire ad un fondato giudizio sull’impatto della fusione sull’investimento. La Banca d’Italia può individuare le ipotesi, in base alle caratteristiche degli Oicr oggetto dell’operazione o al contenuto dell’informativa ai partecipanti, in cui l’autorizzazione alla fusione o alla scissione di Oicr è rilasciata in via generale.

    2. Le Sgr mettono a disposizione dei partecipanti ai fondi e della Banca d’Italia una relazione, redatta dal depositario ovvero da un revisore legale o da una società di revisione legale, che attesta la correttezza dei criteri adottati per la valutazione delle attività e delle passività del fondo, dell’eventuale conguaglio in denaro, del metodo di calcolo e del livello effettivo del rapporto di cambio alla data di riferimento di tale rapporto.

    3. Le Sicav e le Sicaf coinvolte in operazioni di fusione o scissione applicano gli articoli contenuti nel libro V, titolo V, capo X, sezioni II e III del codice civile , in quanto compatibili. Il progetto di fusione o quello di scissione, redatti sulla base di quanto richiesto dal regolamento della Banca d’Italia di cui al comma 4, e le eventuali deliberazioni assembleari di modifica dei medesimi progetti sono preventivamente autorizzati dalla Banca d’Italia. In assenza dell’autorizzazione prevista dal comma 1, non è possibile dare corso alle iscrizioni nel registro delle imprese.

    4. La Banca d’Italia, sentita la Consob, disciplina con regolamento: a) la procedura di autorizzazione e le relative condizioni; b) l’individuazione della data di efficacia dell’operazione e i criteri di imputazione dei costi dell’operazione; c) l’informativa da rendere ai partecipanti; d) le forme ammesse per le fusioni e le scissioni; e) l’oggetto delle attestazioni di conformità e della relazione previste dai commi 1 e 2; f) i diritti dei partecipanti.

    5. Le norme del presente articolo non si applicano ai FIA italiani riservati. ))

  • Art. 26 TUF – Succursali e libera prestazione di servizi di Sim

    Art. 26 TUF – Succursali e libera prestazione di servizi di Sim

    Art. 26 D.Lgs. 58/1998 (TUF) – Succursali e libera prestazione di servizi di Sim

    In vigore dal 01/07/1998

    1. Le Sim, ((previa comunicazione alla Banca d’Italia)) e in conformità a quanto previsto dal comma 4, possono prestare servizi e attività di investimento, con o senza servizi accessori, in altri Stati dell’Unione europea, nell’esercizio del diritto di stabilimento, mediante succursali o agenti collegati stabiliti nel territorio dello Stato membro ospitante. ((133))

    2. ((La Banca d’Italia)) procede, in conformità a quanto previsto dal comma 4, a comunicare all’autorità competente dello Stato membro ospitante le informazioni oggetto della comunicazione di cui al comma 1, a meno di avere motivi di dubitare dell’adeguatezza della struttura organizzativa o della situazione finanziaria, economica o patrimoniale della Sim interessata. ((133))

    3. Le Sim, ((previa comunicazione alla Banca d’Italia)) e in conformità a quanto previsto dal comma 4, possono prestare servizi e attività di investimento, con o senza servizi accessori, in altri Stati dell’Unione europea in regime di libera prestazione di servizi, anche mediante l’impiego di agenti collegati stabiliti nel territorio della Repubblica. ((La Banca d’Italia)) comunica all’autorità competente dello Stato membro ospitante l’impiego di agenti collegati in conformità a quanto previsto dal comma

    4. ((133))

    4. Le condizioni necessarie e le procedure che devono essere rispettate perché le Sim possano prestare negli altri Stati UE i servizi ammessi al mutuo riconoscimento mediante il diritto di stabilimento ovvero attraverso la libera prestazione di servizi ((sono disciplinate dalla Banca d’Italia)) , in conformità alle relative norme tecniche di regolamentazione e di attuazione emanate dalla Commissione europea ai sensi della direttiva 2014/65/UE . ((133))

    5. Le Sim possono prestare negli altri Stati dell’UE le attività non ammesse al mutuo riconoscimento, ((previa autorizzazione della Banca d’Italia, sentita la Consob)) . ((133))

    6. Le Sim, possono operare in uno Stato non UE, anche senza stabilirvi succursali, ((previa autorizzazione della Banca d’Italia, sentita la Consob)) . ((133))

    7. Costituiscono in ogni caso condizioni per il rilascio delle autorizzazioni di cui ai commi 5 e 6 l’esistenza di apposite intese di collaborazione con le competenti autorità dello Stato ospitante.

    8. ((La Banca d’Italia, sentita la Consob)) , stabilisce con regolamento: ((133)) a) le procedure previste nel caso in cui non intenda procedere alla comunicazione di cui al comma 2, qualora vi siano motivi di dubitare dell’adeguatezza della struttura organizzativa o della situazione finanziaria, economica o patrimoniale della Sim interessata; b) le condizioni e le procedure per il rilascio alle Sim dell’autorizzazione a prestare negli altri Stati dell’UE le attività non ammesse al mutuo riconoscimento e negli Stati non UE i propri servizi.)) (73)

  • Art. 84 TUF – Rilevazioni e comunicazioni inerenti agli strumenti finanziari acce…

    Art. 84 TUF – Rilevazioni e comunicazioni inerenti agli strumenti finanziari acce…

    Art. 84 D.Lgs. 58/1998 (TUF) – Rilevazioni e comunicazioni inerenti agli strumenti finanziari accentrati

    In vigore dal 01/07/1998

    1. L’immissione degli strumenti finanziari nel sistema non modifica gli obblighi di legge connessi con la titolarità di diritti sugli strumenti finanziari stessi. Le rilevazioni e le comunicazioni prescritte dalle norme vigenti che prevedono la individuazione numerica dei certificati sono effettuate mediante l’indicazione della specie e della quantità degli strumenti finanziari cui esse si riferiscono.

    2. Restano fermi gli obblighi di rilevazione e di aggiornamento del libro dei soci previsti dall’ articolo 5 della legge 29 dicembre 1962, n. 1745 , da parte degli emittenti e dei soggetti incaricati ai sensi dell’articolo 6 della stessa legge. Il termine per le annotazioni nel libro dei soci indicato nell’ultimo comma del predetto articolo 5 decorre dalla data di pagamento degli utili o da quella del rilascio della certificazione per l’intervento in assemblea.

    3. Restano altresì fermi gli obblighi di comunicazione allo Schedario generale dei titoli azionari previsti dall’ articolo 7 della legge 29 dicembre 1962, n. 1745 , da parte degli emittenti e dei soggetti incaricati ai sensi dell’articolo 6 della stessa legge. Il Ministro delle finanze, con propri decreti, detta, ove occorrano, le norme di applicazione della presente disposizione e di quella prevista dall’articolo 89, comma

    2. (35) ((68))

  • Art. 301 Codice Civile: Potestà e amministrazione dei beni

    Art. 301 Codice Civile: Potestà e amministrazione dei beni

    Art. 301 c.c. [Potestà e amministrazione dei beni

    Articolo abrogato dalla l. 4 maggio 1983, n. 184

    [Abrogato]

  • Art. 25 bis TUF – Depositi strutturati e prodotti finanziari, diversi dagli strumenti…

    Art. 25 bis TUF – Depositi strutturati e prodotti finanziari, diversi dagli strumenti…

    Art. 25 bis D.Lgs. 58/1998 (TUF) – Depositi strutturati e prodotti finanziari, diversi dagli strumenti finanziari, emessi da banche

    In vigore dal 01/07/1998

    1. Gli articoli 21, 23 e 24-bis si applicano all’offerta e alla consulenza aventi ad oggetto depositi strutturati e prodotti finanziari, diversi dagli strumenti finanziari, emessi da banche. Rimane fermo quanto stabilito ai sensi dell’ articolo 3 del decreto legislativo 15 febbraio 2016, n. 30 . ((2. In relazione ai prodotti di cui al comma 1 e nel perseguimento delle finalità di cui all’articolo 5, comma 3, la Consob esercita sui soggetti abilitati e sulle banche non autorizzate all’esercizio dei servizi o delle attività di investimento, ferme restando le attribuzioni delle autorità competenti degli Stati membri di origine, i poteri di cui all’articolo 6, commi 2, 2-bis e 2-quater; all’articolo 6-bis, commi 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10; all’articolo 6-ter, commi 1, 2, 3 e 4; all’articolo 7, ad eccezione dei commi 2, 2-bis e 3; all’articolo 7-bis, fermi restando i poteri della Banca d’Italia previsti dal medesimo articolo. I poteri previsti dall’articolo 6, comma 2, lettera b), numero 2, non si applicano ai depositi strutturati.))

  • Art. 43 bis TUF – Articolo abrogato

    Art. 43 bis TUF – Articolo abrogato

    Art. 43 bis D.Lgs. 58/1998 (TUF) – Articolo abrogato

    In vigore dal 01/07/1998

    ARTICOLO NON PIÙ PREVISTO A SEGUITO DELLA SOSTITUZIONE DELLA PARTE II, TITOLO III, CAPO I, DISPOSTA DAL D.LGS. 4 MARZO 2014, N. 44

  • Art. 80 TUF – Articolo abrogato

    Art. 80 TUF – Articolo abrogato

    Art. 80 D.Lgs. 58/1998 (TUF) – Articolo abrogato

    In vigore dal 01/07/1998

    ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 12 AGOSTO 2016, N. 176

  • Art. 281 SIC – Registro dei casi di malattia e di decesso

    Art. 281 SIC – Registro dei casi di malattia e di decesso

    Art. 281 D.Lgs. 81/2008 (SIC) – Registro dei casi di malattia e di decesso

    In vigore dal 15/05/2008

    1. Presso l’ISPESL è tenuto un registro dei casi di malattia ovvero di decesso dovuti all’esposizione ad agenti biologici.

    2. I medici, nonché le strutture sanitarie, pubbliche o private, che refertano i casi di malattia, ovvero di decesso di cui al comma 1, trasmettono all’ISPESL copia della relativa documentazione clinica.

    3. Con decreto dei Ministri della salute e del lavoro e della previdenza sociale, sentita la Commissione consultiva, sono determinati il modello e le modalità di tenuta del registro di cui al comma 1, nonché le modalità di trasmissione della documentazione di cui al comma

    2. 4. Il ((Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali)) fornisce alla Commissione CE, su richiesta, informazioni su l’utilizzazione dei dati del registro di cui al comma 1.