Autore: Andrea Marton

  • Art. 35 quaterdecies TUF – (Registrazione)

    Art. 35 quaterdecies TUF – (Registrazione)

    Art. 35 quaterdecies D.Lgs. 58/1998 (TUF) – (Registrazione)

    In vigore dal 01/07/1998

    1. ((Per le Sgr sotto soglia registrate la Banca d’Italia dispone la registrazione nel registro dei GEFIA sotto soglia registrati, su istanza della società interessata, al ricorrere delle seguenti condizioni: a) è adottata la forma di società per azioni; b) la sede legale e la direzione generale della società sono situate nel territorio della Repubblica; c) lo statuto prevede come oggetto esclusivo la prestazione del servizio di gestione collettiva; d) la denominazione sociale contiene l’indicazione di società di gestione del risparmio sotto soglia registrata. Tale denominazione risulta in tutti i documenti della società; e) il valore totale delle attività dei FIA gestiti, calcolato in conformità con la procedura disciplinata dall’articolo 2 del regolamento delegato (UE) 231/2013 della Commissione del 19 dicembre 2012, non supera 100 milioni di euro ovvero 500 milioni di euro se i FIA gestiti non fanno ricorso alla leva finanziaria e non è consentito agli investitori l’esercizio del diritto di rimborso per cinque anni dopo l’investimento iniziale. Ai fini del calcolo delle soglie si tiene conto dei FIA gestiti, nonché dei FIA gestiti dalla società controllante, da soggetti da questa direttamente o indirettamente controllati o controllanti ovvero sottoposti a comune controllo. Il controllo sussiste nei casi previsti dall’articolo 23 del T.U. bancario; f) i soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo sono in possesso dei medesimi requisiti di onorabilità previsti dal regolamento di cui all’articolo 13; g) sono identificati i FIA che la società intende gestire; per ciascun FIA, è fornita una descrizione della strategia di investimento, ivi incluso l’utilizzo della leva finanziaria ove previsto, e l’identità del depositario; h) i FIA gestiti sono istituiti in forma chiusa e sono diversi da Oicr societari in gestione esterna, fondi EuVECA e fondi EuSEF; i) il patrimonio dei FIA gestiti è investito in attività diverse da crediti, a eccezione dei prestiti di azionista di cui all’articolo 46-bis, comma 01, lettera c). I GEFIA sotto soglia registrati non possono, inoltre, assumere, anche con riferimento ai FIA gestiti, il ruolo di cedenti, prestatori originari o società veicolo di operazioni di cartolarizzazione, né assumere posizioni verso cartolarizzazioni; l) i FIA gestiti sono riservati. In deroga a quanto previsto dall’articolo 1, comma 1, lettera m-quater), essi sono commercializzati esclusivamente a investitori professionali; il regolamento del FIA può prevedere la partecipazione anche di investitori non professionali che sottoscrivono ovvero acquistano quote del FIA per un importo complessivo non inferiore a cinquecentomila euro e che dimostrino con idonee evidenze di avere un portafoglio finanziario non inferiore a cinque milioni di euro. La partecipazione minima iniziale non è frazionabile. Ai fini della presente lettera, per portafoglio finanziario si intende il valore complessivo del portafoglio costituito da depositi bancari, prodotti di investimento assicurativi e strumenti finanziari disponibili presso intermediari o gestori. Il regolamento del FIA può prevedere che i componenti dell’organo di amministrazione e il personale del gestore sotto soglia registrato possano sottoscrivere ovvero acquistare quote dei FIA italiani riservati gestiti da quest’ultimo anche per importi inferiori.))

    2. ((Per le Sicaf sotto soglia registrate, la Banca d’Italia dispone la registrazione nel registro di cui al comma 1, su istanza della società interessata, al ricorrere delle condizioni di cui al comma 1, lettere a), b), e), f), g), h), i) e l), intendendosi le relative disposizioni riferite allo statuto in luogo del regolamento e alle azioni e agli altri strumenti partecipativi in luogo delle quote, e delle seguenti condizioni: a) lo statuto prevede come oggetto esclusivo l’investimento collettivo del patrimonio raccolto mediante offerta delle proprie azioni e degli strumenti finanziari partecipativi indicati nello statuto stesso; b) la denominazione sociale contiene l’indicazione di Sicaf sotto soglia registrata. Tale denominazione risulta in tutti i documenti della società.))

    3. ((Per le società di partenariato sotto soglia registrate, la Banca d’Italia dispone la registrazione nel registro di cui al comma 1, su istanza della società interessata, al ricorrere delle condizioni di cui al comma 1, lettere b), e), f), g), h) e l), intendendosi le relative disposizioni riferite allo statuto in luogo del regolamento e alle azioni, agli altri strumenti finanziari partecipativi e alle ulteriori modalità di raccolta del patrimonio previste dallo statuto in luogo delle quote, e delle seguenti condizioni: a) è adottata la forma di società in accomandita per azioni e il sistema di amministrazione e controllo con collegio sindacale; b) lo statuto prevede come oggetto sociale esclusivo l’investimento collettivo nelle forme del private equity e del venture capital del patrimonio raccolto mediante offerta delle proprie azioni, di strumenti finanziari partecipativi, nonché mediante le ulteriori modalità di raccolta definite nello statuto. Non sono ammessi conferimenti in natura. È consentito, in ogni caso, detenere liquidità per esigenze di tesoreria; c) la denominazione sociale contiene l’indicazione di società di partenariato sotto soglia registrata. Tale denominazione risulta in tutti i documenti della società.))

    4. ((In sede di registrazione, le società di cui ai commi 1, 2 e 3 trasmettono alla Banca d’Italia una relazione che illustra l’assetto organizzativo e dei controlli adottati ai fini del rispetto degli obblighi di cui al decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231 , e alle relative disposizioni attuative. La relazione è accompagnata da un’attestazione dell’organo che svolge la funzione di controllo sull’adeguatezza dell’assetto organizzativo e dei controlli adottati rispetto ai rischi di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo propri dell’attività della società.))

    5. ((La registrazione è negata quando non ricorrono le condizioni di cui ai commi 1, 2 o 3, e in ogni caso quando non ricorrono le condizioni di cui al comma 4.))

    6. ((La Banca d’Italia informa la Consob dell’avvenuta registrazione.))

    7. ((I GEFIA sotto soglia registrati informano la Banca d’Italia di qualsiasi modifica delle condizioni per la registrazione di cui ai commi 1, 2 o 3 e del comma 4.))

    8. ((Nel caso di superamento non temporaneo delle soglie di cui al comma 1, lettera e), il GEFIA sotto soglia registrato richiede entro trenta giorni l’autorizzazione, ai sensi degli articoli 34, 35-bis o 35-novies.1, secondo le procedure previste ai sensi del comma 10, lettera b).))

    9. ((I GEFIA sotto soglia registrati indicano negli atti e nella corrispondenza, nonché nelle comunicazioni pubblicitarie, gli estremi di iscrizione al registro di cui al comma 1 e che non sono autorizzati dalla Banca d’Italia né sottoposti alla vigilanza di sana e prudente gestione della Banca d’Italia e alla vigilanza di trasparenza e correttezza della Consob.))

    10. ((La Banca d’Italia disciplina con regolamento: a) la procedura e la documentazione da trasmettere per la registrazione, il contenuto della relazione sull’assetto organizzativo e dei controlli in materia antiriciclaggio di cui al comma 4 e il procedimento di cancellazione del GEFIA sotto soglia registrato; b) la procedura per richiedere l’autorizzazione in caso di superamento non temporaneo delle soglie di cui al comma 1, lettera e), o nel caso in cui il GEFIA sotto soglia registrato intenda assoggettarsi volontariamente al regime dei gestori di cui agli articoli 34, 35-bis o 35-novies.1; c) gli adempimenti informativi, incluse le segnalazioni cui i GEFIA sotto soglia registrati sono tenuti ai fini del monitoraggio del rischio sistemico e della verifica del rispetto delle soglie di cui al comma 1, lettera e); d) le ipotesi di decadenza della registrazione, quando il GEFIA sotto soglia registrato non abbia iniziato o abbia interrotto lo svolgimento dei servizi per cui è stato registrato.))

    11. ((Con il regolamento di cui al comma 10 la Banca d’Italia può dettare ulteriori disposizioni attuative del presente capo.)) ((133))

  • Art. 160 SIC – (Sanzioni per i lavoratori autonomi)

    Art. 160 SIC – (Sanzioni per i lavoratori autonomi)

    Art. 160 D.Lgs. 81/2008 (SIC) – (Sanzioni per i lavoratori autonomi)

    In vigore dal 15/05/2008

    ((

    1. I lavoratori autonomi sono puniti: a) con l’arresto fino a tre mesi o con l’ammenda da 400 a 1.600 euro per la violazione dell’articolo 100, comma 3; b) con l’arresto fino a un mese o con l’ammenda da 300 a 800 euro per la violazione dell’articolo 94; c) con l’arresto fino a un mese o con l’ammenda da 200 a 600 euro per la violazione degli articoli 124, 138, commi 3 e 4, e 152, comma

    2. ))

  • Art. 30 TUF – Offerta fuori sede

    Art. 30 TUF – Offerta fuori sede

    Art. 30 D.Lgs. 58/1998 (TUF) – Offerta fuori sede

    In vigore dal 01/07/1998

    1. Per offerta fuori sede si intendono la promozione e il collocamento presso il pubblico: a) di strumenti finanziari in luogo diverso dalla sede legale o dalle dipendenze dell’emittente, del proponente l’investimento o del soggetto incaricato della promozione o del collocamento; b) di servizi e attività di investimento in luogo diverso dalla sede legale o dalle dipendenze di chi presta, promuove o colloca il servizio o l’attività.

    2. Non costituisce offerta fuori sede: a) l’offerta effettuata nei confronti di clienti professionali, come individuati ai sensi dell’articolo 6, commi (( 2-quater, lettera d-bis) )) e 2-sexies; ((133)) b) l’offerta di propri strumenti finanziari rivolta ai componenti del consiglio di amministrazione ovvero del consiglio di gestione, ai dipendenti, nonché ai collaboratori non subordinati dell’emittente, della controllante ovvero delle sue controllate, effettuata presso le rispettive sedi o dipendenze; b-bis) le offerte di vendita o di sottoscrizione di azioni di propria emissione o di altri strumenti finanziari di propria emissione che permettano di acquisire o sottoscrivere tali azioni, purché emessi da emittenti con azioni negoziate in mercati regolamentati o sistemi multilaterali di negoziazione italiani o di paesi dell’Unione europea, a condizione che siano effettuate dall’emittente attraverso i propri amministratori o il proprio personale con funzioni direttive per importi di sottoscrizione o acquisto superiori o uguali a euro 250.000. La presente lettera non si applica alle azioni emesse ((da Sicav, da Sicaf e da società di partenariato)) . ((133))

    3. L’offerta fuori sede di strumenti finanziari può essere effettuata: a) dai soggetti autorizzati allo svolgimento dei servizi previsti dall’articolo 1, comma 5, lettere c) e c-bis); b) ((dai gestori autorizzati, dalle società di gestione UE)) , dai GEFIA UE e non UE, limitatamente alle quote o azioni di Oicr. ((133))

    4. Le Sim, le imprese di investimento UE, le imprese di paesi terzi, le banche, gli intermediari finanziari iscritti nell’albo previsto dall’articolo 106 del Testo Unico bancario, le Sgr ((autorizzate)) , le società di gestione UE, i GEFIA UE e non UE possono effettuare l’offerta fuori sede dei propri servizi e attività di investimento. Ove l’offerta abbia per oggetto servizi e attività prestati da altri intermediari, le Sim, le imprese di investimento UE, le imprese di paesi terzi e le banche devono essere autorizzate allo svolgimento dei servizi previsti dall’articolo 1, comma 5, lettere c) o c-bis). (73) ((133))

    5. Le Sim, le imprese di investimento UE, le imprese di paesi terzi diverse dalle banche possono procedere all’offerta fuori sede di prodotti diversi dagli strumenti finanziari e dai servizi e attività d’investimento, le cui caratteristiche sono stabilite con regolamento dalla CONSOB, sentita la Banca d’Italia. (73)

    6. L’efficacia dei contratti di collocamento di strumenti finanziari o di gestione di portafogli individuali conclusi fuori sede è sospesa per la durata di sette giorni decorrenti dalla data di sottoscrizione da parte dell’investitore. Entro detto termine l’investitore può comunicare il proprio recesso senza spese né corrispettivo al consulente finanziario abilitato all’offerta fuori sede o al soggetto abilitato; tale facoltà è indicata nei moduli o formulria consegnati all’investitore. Ferma restando l’applicazione della disciplina di cui al primo e al secondo periodo ai servizi di investimento di cui all’articolo 1, comma 5, lettere c), c-bis) e d), per i contratti sottoscritti a decorrere dal 1° settembre 2013 la medesima disciplina si applica anche ai servizi di investimento di cui all’articolo 1, comma 5, lettera a). La medesima disciplina si applica alle proposte contrattuali effettuate fuori sede.

    7. L’omessa indicazione della facoltà di recesso nei moduli o formulari comporta la nullità dei relativi contratti, che può essere fatta valere solo dal cliente.

    8. Il comma 6 non si applica alle offerte pubbliche di vendita o di sottoscrizione di azioni con diritto di voto o di altri strumenti finanziari che permettano di acquisire o sottoscrivere tali azioni, purché le azioni o gli strumenti finanziari siano negoziati in mercati regolamentati italiani o di paesi dell’Unione Europea.

    9. Il presente articolo si applica anche ai depositi strutturati e ai prodotti finanziari diversi dagli strumenti finanziari. (73) (78) (17)

  • Art. 35 septiesdecies TUF – (Poteri delle Autorità)

    Art. 35 septiesdecies TUF – (Poteri delle Autorità)

    Art. 35 septiesdecies D.Lgs. 58/1998 (TUF) – (Poteri delle Autorità)

    In vigore dal 01/07/1998

    1. ((La Banca d’Italia e la Consob esercitano nei confronti dei GEFIA sotto soglia registrati esclusivamente i poteri indicati nei commi 2 e 3.))

    2. ((La Banca d’Italia, avendo esclusivo riguardo alle condizioni per la registrazione di cui all’articolo 35-quaterdecies e al contenimento del rischio sistemico, esercita: a) il potere di applicare ai GEFIA sotto soglia registrati, anche con riferimento ai FIA gestiti, limiti di leva finanziaria massima e adottare altre misure restrittive a presidio del rischio sistemico; b) il potere di chiedere la comunicazione di dati e notizie e la trasmissione di atti e documenti con le modalità e nei termini dalla stessa stabiliti: 1) ai GEFIA sotto soglia registrati e al relativo personale; 2) al soggetto da essi incaricato della revisione legale dei conti; 3) al depositario da essi incaricato per ciascun FIA gestito; c) il potere di convocare gli esponenti e il personale del GEFIA sotto soglia registrato; d) il potere di effettuare ispezioni e richiedere l’esibizione dei documenti esclusivamente nei casi di fondato sospetto di violazioni delle condizioni per la registrazione o di grave rischio sistemico, al fine esclusivo di acquisire informazioni necessarie per accertarne la sussistenza.))

    3. ((Restano fermi i poteri della Banca d’Italia e della Consob nei confronti dei GEFIA sotto soglia registrati derivanti da atti dell’Unione europea direttamente applicabili, qualora emergano circostanze che possano integrarne la violazione.)) ((133))

  • Art. 286 septies SIC – Sanzioni

    Art. 286 septies SIC – Sanzioni

    Art. 286 septies D.Lgs. 81/2008 (SIC) – Sanzioni

    In vigore dal 15/05/2008

    ((

    1. Il datore di lavoro è punito con l’arresto da tre a sei mesi o con l’ammenda da 2.740 euro a 7.014,40 euro per la violazione dell’articolo

    286-quinquies. 2. Il datore di lavoro e i dirigenti sono puniti con l’arresto da tre a sei mesi o con l’ammenda da 2.740 euro a 7.014,40 euro per la violazione dell’articolo

    286-sexies. ))

  • Art. 286 bis SIC – Ambito di applicazione

    Art. 286 bis SIC – Ambito di applicazione

    Art. 286 bis D.Lgs. 81/2008 (SIC) – Ambito di applicazione

    In vigore dal 15/05/2008

    ((

    1. Le disposizioni del presente titolo si applicano a tutti i lavoratori che operano, nei luoghi di lavoro interessati da attività sanitarie, alle dipendenze di un datore di lavoro, indipendentemente dalla tipologia contrattuale, ivi compresi i tirocinanti, gli apprendisti, i lavoratori a tempo determinato, i lavoratori somministrati, gli studenti che seguono corsi di formazione sanitaria e i sub-fornitori. ))

  • Art. 39 bis TUF – (Oggetto dell’investimento degli Oicr)

    Art. 39 bis TUF – (Oggetto dell’investimento degli Oicr)

    Art. 39 bis D.Lgs. 58/1998 (TUF) – (Oggetto dell’investimento degli Oicr)

    In vigore dal 01/07/1998

    1. ((Il patrimonio dell’Oicr può essere investito in una o più delle categorie dei seguenti beni: a) strumenti finanziari negoziati in un mercato regolamentato; b) strumenti finanziari non negoziati in un mercato regolamentato; c) depositi bancari di denaro; d) beni immobili, diritti reali immobiliari, ivi compresi quelli derivanti da contratti di leasing immobiliare con natura traslativa e da rapporti concessori, e partecipazioni in società immobiliari, parti di altri FIA immobiliari, anche esteri; e) crediti e titoli rappresentativi di crediti, ivi inclusi i crediti erogati a valere sul patrimonio dell’Oicr; f) altri beni per i quali esiste un mercato e che abbiano un valore determinabile con certezza con una periodicità almeno semestrale.))

    2. ((Il patrimonio dell’Oicr è investito nelle categorie di beni di cui al comma 1 nel rispetto delle disposizioni della presente sezione e del regolamento di cui all’articolo 39, nonché dei criteri, dei divieti e delle norme prudenziali di contenimento e di frazionamento del rischio e delle altre disposizioni stabilite dalla Banca d’Italia ai sensi dell’articolo 6, comma 1, lettera c) )) . ((133))

  • Art. 90 sexies TUF – Accordi conclusi dai gestori dei mercati regolamentati e dei sistem…

    Art. 90 sexies TUF – Accordi conclusi dai gestori dei mercati regolamentati e dei sistem…

    Art. 90 sexies D.Lgs. 58/1998 (TUF) – Accordi conclusi dai gestori dei mercati regolamentati e dei sistemi multilaterali di negoziazione con controparti centrali o con depositari centrali che gestiscono servizi di regolamento

    In vigore dal 01/07/1998

    1. Fatti salvi gli articoli 7 e 8 e il Titolo V del regolamento (UE) n. 648/2012, l’articolo 53 del regolamento (UE) n. 909/2014 ((, nonché gli articoli 35 e 36 del regolamento (UE) n. 600/2014 )) , i gestori di un mercato regolamentato o di un sistema multilaterale di negoziazione possono concludere accordi con le controparti centrali o con i depositari centrali stabiliti in un altro Stato membro al fine di disporre la compensazione o il regolamento di alcune o tutte le operazioni concluse dai partecipanti al mercato regolamentato ((o al sistema multilaterale di negoziazione)) . ((73))

    2. La Consob può opporsi agli accordi di cui al comma 1 qualora, tenuto anche conto delle condizioni previste all’articolo 90-quinquies, comma 2, ciò si renda necessario per preservare l’ordinato funzionamento dei mercati regolamentati e dei sistemi multilaterali di negoziazione.

    3. I provvedimenti di cui al comma 2 sono adottati dalla Banca d’Italia per i mercati regolamentati e i sistemi multilaterali di negoziazione all’ingrosso dei titoli di Stato.

    4. La Consob e Banca d’Italia possono disciplinare con regolamento gli adempimenti informativi dei gestori in occasione degli accordi di cui al comma 1.

  • Art. 116 SIC – Obblighi dei datori di lavoro concernenti l’impiego di sistemi di a…

    Art. 116 SIC – Obblighi dei datori di lavoro concernenti l’impiego di sistemi di a…

    Art. 116 D.Lgs. 81/2008 (SIC) – Obblighi dei datori di lavoro concernenti l’impiego di sistemi di accesso e di posizionamento mediante funi

    In vigore dal 15/05/2008

    1. Il datore di lavoro impiega sistemi di accesso e di posizionamento mediante funi in conformità ai seguenti requisiti: a) sistema comprendente almeno due funi ancorate separatamente, una per l’accesso, la discesa e il sostegno, detta fune di lavoro, e l’altra con funzione di dispositivo ausiliario, detta fune di sicurezza. È ammesso l’uso di una fune in circostanze eccezionali in cui l’uso di una seconda fune rende il lavoro più pericoloso e se sono adottate misure adeguate per garantire la sicurezza; b) lavoratori dotati di un’adeguata imbracatura di sostegno collegata alla fune di sicurezza; c) fune di lavoro munita di meccanismi sicuri di ascesa e discesa e dotata di un sistema autobloccante volto a evitare la caduta nel caso in cui l’utilizzatore perda il controllo dei propri movimenti. La fune di sicurezza deve essere munita di un dispositivo mobile contro le cadute che segue gli spostamenti del lavoratore; d) attrezzi ed altri accessori utilizzati dai lavoratori, agganciati alla loro imbracatura di sostegno o al sedile o ad altro strumento idoneo; e) lavori programmati e sorvegliati in modo adeguato, anche al fine di poter immediatamente soccorrere il lavoratore in caso di necessità. Il programma dei lavori definisce un piano di emergenza, le tipologie operative, i dispositivi di protezione individuale, le tecniche e le procedure operative, gli ancoraggi, il posizionamento degli operatori, i metodi di accesso, le squadre di lavoro e gli attrezzi di lavoro; f) il programma di lavoro deve essere disponibile presso i luoghi di lavoro ai fini della verifica da parte dell’organo di vigilanza competente per territorio di compatibilità ai criteri di cui all’articolo 111, commi 1 e

    2. 2. Il datore di lavoro fornisce ai lavoratori interessati una formazione adeguata e mirata alle operazioni previste, in particolare in materia di procedure di salvataggio.

    3. La formazione di cui al comma 2 ha carattere teorico-pratico e deve riguardare: a) l’apprendimento delle tecniche operative e dell’uso dei dispositivi necessari; b) l’addestramento specifico sia su strutture naturali, sia su manufatti; c) l’utilizzo dei dispositivi di protezione individuale, loro caratteristiche tecniche, manutenzione, durata e conservazione; d) gli elementi di primo soccorso; e) i rischi oggettivi e le misure di prevenzione e protezione; f) le procedure di salvataggio.

    4. I soggetti formatori, la durata, gli indirizzi ed i requisiti minimi di validità dei corsi sono riportati nell’allegato XXI.

  • Art. 29 bis TUF – (Banche dell’Unione europea)

    Art. 29 bis TUF – (Banche dell’Unione europea)

    Art. 29 bis D.Lgs. 58/1998 (TUF) – (Banche dell’Unione europea)

    In vigore dal 01/07/1998

    ((

    1. Le banche dell’Unione europea possono prestare servizi o attività di investimento, con o senza servizi accessori, nell’esercizio del diritto di stabilimento, mediante succursali o agenti collegati stabiliti nel territorio della Repubblica. Lo stabilimento di succursali è disciplinato dall’articolo 15 del T.U. bancario. La prestazione di servizi di investimento mediante agenti collegati è preceduta da una comunicazione alla Consob, in conformità alle norme tecniche di regolamentazione e di attuazione indicate all’articolo 27, comma

    1. 2. Le banche dell’Unione europea possono prestare servizi e attività di investimento, con o senza servizi accessori, nel territorio della Repubblica in regime di libera prestazione di servizi ai sensi dell’articolo 16, comma 3, del T.U. bancario, anche avvalendosi di agenti collegati stabiliti nello Stato membro d’origine, i quali non possono detenere denaro e/o strumenti finanziari dei clienti o potenziali clienti del soggetto per cui operano. La prestazione di servizi di investimento mediante agenti collegati è preceduta da una comunicazione alla Consob, in conformità alle norme tecniche di regolamentazione e di attuazione indicate all’articolo 27, comma 1.)) ((73))

  • Art. 40 bis TUF – (Fusione e scissione di Oicr)

    Art. 40 bis TUF – (Fusione e scissione di Oicr)

    Art. 40 bis D.Lgs. 58/1998 (TUF) – (Fusione e scissione di Oicr)

    In vigore dal 01/07/1998

    ((

    1. La Banca d’Italia autorizza, dandone comunicazione alla Consob, la fusione o la scissione di Oicr italiani sulla base dei relativi progetti, delle attestazioni di conformità rese dai depositari dei fondi coinvolti e dell’informativa ai partecipanti che deve essere idonea a consentire di pervenire ad un fondato giudizio sull’impatto della fusione sull’investimento. La Banca d’Italia può individuare le ipotesi, in base alle caratteristiche degli Oicr oggetto dell’operazione o al contenuto dell’informativa ai partecipanti, in cui l’autorizzazione alla fusione o alla scissione di Oicr è rilasciata in via generale.

    2. Le Sgr mettono a disposizione dei partecipanti ai fondi e della Banca d’Italia una relazione, redatta dal depositario ovvero da un revisore legale o da una società di revisione legale, che attesta la correttezza dei criteri adottati per la valutazione delle attività e delle passività del fondo, dell’eventuale conguaglio in denaro, del metodo di calcolo e del livello effettivo del rapporto di cambio alla data di riferimento di tale rapporto.

    3. Le Sicav e le Sicaf coinvolte in operazioni di fusione o scissione applicano gli articoli contenuti nel libro V, titolo V, capo X, sezioni II e III del codice civile , in quanto compatibili. Il progetto di fusione o quello di scissione, redatti sulla base di quanto richiesto dal regolamento della Banca d’Italia di cui al comma 4, e le eventuali deliberazioni assembleari di modifica dei medesimi progetti sono preventivamente autorizzati dalla Banca d’Italia. In assenza dell’autorizzazione prevista dal comma 1, non è possibile dare corso alle iscrizioni nel registro delle imprese.

    4. La Banca d’Italia, sentita la Consob, disciplina con regolamento: a) la procedura di autorizzazione e le relative condizioni; b) l’individuazione della data di efficacia dell’operazione e i criteri di imputazione dei costi dell’operazione; c) l’informativa da rendere ai partecipanti; d) le forme ammesse per le fusioni e le scissioni; e) l’oggetto delle attestazioni di conformità e della relazione previste dai commi 1 e 2; f) i diritti dei partecipanti.

    5. Le norme del presente articolo non si applicano ai FIA italiani riservati. ))

  • Art. 26 TUF – Succursali e libera prestazione di servizi di Sim

    Art. 26 TUF – Succursali e libera prestazione di servizi di Sim

    Art. 26 D.Lgs. 58/1998 (TUF) – Succursali e libera prestazione di servizi di Sim

    In vigore dal 01/07/1998

    1. Le Sim, ((previa comunicazione alla Banca d’Italia)) e in conformità a quanto previsto dal comma 4, possono prestare servizi e attività di investimento, con o senza servizi accessori, in altri Stati dell’Unione europea, nell’esercizio del diritto di stabilimento, mediante succursali o agenti collegati stabiliti nel territorio dello Stato membro ospitante. ((133))

    2. ((La Banca d’Italia)) procede, in conformità a quanto previsto dal comma 4, a comunicare all’autorità competente dello Stato membro ospitante le informazioni oggetto della comunicazione di cui al comma 1, a meno di avere motivi di dubitare dell’adeguatezza della struttura organizzativa o della situazione finanziaria, economica o patrimoniale della Sim interessata. ((133))

    3. Le Sim, ((previa comunicazione alla Banca d’Italia)) e in conformità a quanto previsto dal comma 4, possono prestare servizi e attività di investimento, con o senza servizi accessori, in altri Stati dell’Unione europea in regime di libera prestazione di servizi, anche mediante l’impiego di agenti collegati stabiliti nel territorio della Repubblica. ((La Banca d’Italia)) comunica all’autorità competente dello Stato membro ospitante l’impiego di agenti collegati in conformità a quanto previsto dal comma

    4. ((133))

    4. Le condizioni necessarie e le procedure che devono essere rispettate perché le Sim possano prestare negli altri Stati UE i servizi ammessi al mutuo riconoscimento mediante il diritto di stabilimento ovvero attraverso la libera prestazione di servizi ((sono disciplinate dalla Banca d’Italia)) , in conformità alle relative norme tecniche di regolamentazione e di attuazione emanate dalla Commissione europea ai sensi della direttiva 2014/65/UE . ((133))

    5. Le Sim possono prestare negli altri Stati dell’UE le attività non ammesse al mutuo riconoscimento, ((previa autorizzazione della Banca d’Italia, sentita la Consob)) . ((133))

    6. Le Sim, possono operare in uno Stato non UE, anche senza stabilirvi succursali, ((previa autorizzazione della Banca d’Italia, sentita la Consob)) . ((133))

    7. Costituiscono in ogni caso condizioni per il rilascio delle autorizzazioni di cui ai commi 5 e 6 l’esistenza di apposite intese di collaborazione con le competenti autorità dello Stato ospitante.

    8. ((La Banca d’Italia, sentita la Consob)) , stabilisce con regolamento: ((133)) a) le procedure previste nel caso in cui non intenda procedere alla comunicazione di cui al comma 2, qualora vi siano motivi di dubitare dell’adeguatezza della struttura organizzativa o della situazione finanziaria, economica o patrimoniale della Sim interessata; b) le condizioni e le procedure per il rilascio alle Sim dell’autorizzazione a prestare negli altri Stati dell’UE le attività non ammesse al mutuo riconoscimento e negli Stati non UE i propri servizi.)) (73)