Autore: Andrea Marton

  • Art. 118 TUF – Casi di inapplicabilità

    Art. 118 TUF – Casi di inapplicabilità

    Art. 118 D.Lgs. 58/1998 (TUF) – Casi di inapplicabilità

    In vigore dal 01/07/1998

    1. Le disposizioni del presente capo non si applicano agli strumenti finanziari previsti dall’articolo 1, paragrafo 2, lettere b), c) e d) del regolamento prospetto.

    2. ((COMMA ABROGATO DALLA L. 5 MARZO 2024, N. 21 )) .

  • Art. 202 SIC – Valutazione dei rischi

    Art. 202 SIC – Valutazione dei rischi

    Art. 202 D.Lgs. 81/2008 (SIC) – Valutazione dei rischi

    In vigore dal 15/05/2008

    1. Nell’ambito di quanto previsto dall’articolo 181, il datore di lavoro valuta e, quando necessario, misura, i livelli di vibrazioni meccaniche cui i lavoratori sono esposti.

    2. Il livello di esposizione alle vibrazioni meccaniche può essere valutato mediante l’osservazione delle condizioni di lavoro specifiche e il riferimento ad appropriate informazioni sulla probabile entità delle vibrazioni per le attrezzature o i tipi di attrezzature nelle particolari condizioni di uso reperibili presso banche dati dell’ISPESL o delle regioni o, in loro assenza, dalle informazioni fornite in materia dal costruttore delle attrezzature. Questa operazione va distinta dalla misurazione, che richiede l’impiego di attrezzature specifiche e di una metodologia appropriata e che resta comunque il metodo di riferimento.

    3. L’esposizione dei lavoratori alle vibrazioni trasmesse al sistema mano-braccio è valutata o misurata in base alle disposizioni di cui all’allegato XXXV, parte A.

    4. L’esposizione dei lavoratori alle vibrazioni trasmesse al corpo intero è valutata o misurata in base alle disposizioni di cui all’allegato XXXV, parte B.

    5. Ai fini della valutazione di cui al comma 1, il datore di lavoro tiene conto, in particolare, dei seguenti elementi: a) il livello, il tipo e la durata dell’esposizione, ivi inclusa ogni esposizione a vibrazioni intermittenti o a urti ripetuti; b) i valori limite di esposizione e i valori d’azione specificati nell’articolo 201; c) gli eventuali effetti sulla salute e sulla sicurezza dei lavoratori particolarmente sensibili al rischio con particolare riferimento alle donne in gravidanza e ai minori; d) gli eventuali effetti indiretti sulla sicurezza e salute dei lavoratori risultanti da interazioni tra le vibrazioni meccaniche, il rumore e l’ambiente di lavoro o altre attrezzature; e) le informazioni fornite dal costruttore dell’attrezzatura di lavoro; f) l’esistenza di attrezzature alternative progettate per ridurre i livelli di esposizione alle vibrazioni meccaniche; g) il prolungamento del periodo di esposizione a vibrazioni trasmesse al corpo intero al di là delle ore lavorative, in locali di cui è responsabile; h) condizioni di lavoro particolari, come le basse temperature, il bagnato, l’elevata umidità o il sovraccarico biomeccanico degli arti superiori e del rachide; i) informazioni raccolte dalla sorveglianza sanitaria, comprese, per quanto possibile, quelle reperibili nella letteratura scientifica.

  • Art. 212 SIC – (Deroghe)

    Art. 212 SIC – (Deroghe)

    Art. 212 D.Lgs. 81/2008 (SIC) – (Deroghe)

    In vigore dal 15/05/2008

    ((

    1. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero della salute, può autorizzare, su richiesta del datore di lavoro e in presenza di specifiche circostanze documentate e soltanto per il periodo in cui rimangono tali, deroghe al rispetto dei VLE di cui all’articolo 208, comma 1, secondo criteri e modalità da definirsi con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro della salute, da adottarsi entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione. Il datore di lavoro informa il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza della richiesta di deroga.

    2. L’autorizzazione delle deroghe di cui al comma 1 è subordinata al rispetto delle seguenti condizioni: a) dalla valutazione del rischio effettuata conformemente all’articolo 209 risulti dimostrato che i VLE sono superati; b) tenuto conto dello stato dell’arte, risultano applicate tutte le misure tecnico-organizzative; c) le circostanze giustificano debitamente il superamento dei VLE; d) si è tenuto conto delle caratteristiche del luogo di lavoro, delle attrezzature di lavoro e delle pratiche di lavoro; e) il datore di lavoro dimostra che i lavoratori sono sempre protetti contro gli effetti nocivi per la salute e i rischi per la sicurezza, avvalendosi in particolare di norme e orientamenti comparabili, più specifici e riconosciuti a livello internazionale; f) nel caso di installazione, controllo, uso, sviluppo e manutenzione degli apparati di Risonanza magnetica (RM) per i pazienti nel settore sanitario o della ricerca correlata, il datore di lavoro dimostra che i lavoratori sono sempre protetti dagli effetti nocivi per la salute e dai rischi per la sicurezza, assicurando in particolare che siano seguite le istruzioni per l’uso in condizioni di sicurezza fornite dal fabbricante ai sensi del decreto legislativo 24 febbraio 1997, n. 46 , e successive modificazioni, concernente “Attuazione della direttiva 93/42/CEE , concernente i dispositivi medici.”))

  • Art. 29 ter TUF – Banche di paesi terzi

    Art. 29 ter TUF – Banche di paesi terzi

    Art. 29 ter D.Lgs. 58/1998 (TUF) – Banche di paesi terzi

    In vigore dal 01/07/1998

    1. Nel caso in cui sia previsto lo svolgimento di servizi o attività di investimento, con o senza servizi accessori, lo stabilimento in Italia di succursali da parte di banche di paesi terzi è autorizzato dalla Banca d’Italia, sentita la Consob, al ricorrere delle condizioni di cui all’articolo 28, comma

    1. Resta ferma l’applicazione degli articoli 13 ((e 14-bis)) del T.U. bancario. ((133))

    2. L’autorizzazione è negata se non risulta garantita la capacità della succursale della banca di paesi terzi di rispettare gli obblighi alla stessa applicabili ai sensi del presente decreto o contenuti in atti dell’Unione europea direttamente applicabili.

    3. Le banche di paesi terzi possono prestare servizi e attività di investimento, con o senza servizi accessori, a clienti al dettaglio o a clienti professionali su richiesta come individuati ai sensi dell’articolo 6, comma (( 2-quater, lettera d-bis) )) , e comma 2-sexies, lettera b), esclusivamente mediante stabilimento di succursali nel territorio della Repubblica. ((133))

    4. La Banca d’Italia, sentita la Consob, può disciplinare le condizioni per il rilascio dell’autorizzazione allo svolgimento dei servizi e delle attività di cui ai commi 1, 6 e

    6-bis. 5. Alla prestazione in Italia di servizi e attività di investimento, con o senza servizi accessori, in regime di libera prestazione di servizi nei confronti di controparti qualificate o di clienti professionali come individuati ai sensi dell’articolo 6, comma (( 2-quater, lettera d-bis) )) , e comma 2-sexies, lettera a), del presente decreto da parte di banche di paesi terzi si applicano le disposizioni del Titolo VIII del regolamento (UE) n. 600/2014 . Con riguardo a queste banche, la Consob e la Banca d’Italia, secondo le rispettive attribuzioni, sono le autorità nazionali competenti ai sensi dell’articolo 46, paragrafi 6-bis e 6-ter, del medesimo regolamento. ((133))

    6. Le banche di paesi terzi possono prestare servizi e attività di investimento, con o senza servizi accessori, a controparti qualificate o a clienti professionali come individuati ai sensi dell’articolo 6, comma (( 2-quater, lettera d-bis) )) , e comma 2-sexies, lettera a), del presente decreto anche senza stabilimento di succursali nel territorio della Repubblica, in mancanza di una decisione della Commissione europea a norma dell’ articolo 47, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 600/2014 , oppure ove tale decisione non sia più vigente, semprechè ricorrano le condizioni previste dall’articolo 28, comma 1, lettere b), c), d) ed e), e venga presentato un programma concernente l’attività che si intende svolgere nel territorio della Repubblica. L’autorizzazione è rilasciata dalla Banca d’Italia, sentita la Consob. ((133))

    6-bis. Il comma 6 si applica anche in presenza di una decisione della Commissione europea a norma dell’ articolo 47, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 600/2014 , limitatamente ai servizi e alle attività di investimento in essa non inclusi.

    7. La Banca d’Italia, sentita la Consob, può indicare, in via generale, i servizi e le attività che le banche di paesi terzi, ai sensi dei commi 6 e 6-bis, non possono prestare nel territorio della Repubblica senza stabilimento di succursali. (73)

  • Art. 95 bis TUF – Articolo abrogato

    Art. 95 bis TUF – Articolo abrogato

    Art. 95 bis D.Lgs. 58/1998 (TUF) – Articolo abrogato

    In vigore dal 01/07/1998

    Revoca dell’acquisto o della sottoscrizione ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 2 FEBBRAIO 2021, N. 17

  • Art. 304 Codice Civile: Diritti di successione

    Art. 304 Codice Civile: Diritti di successione

    Art. 304 c.c. – Diritti di successione

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    L’adozione non attribuisce all’adottante alcun diritto di successione.

    I diritti dell’adottato nella successione dell’adottante sono regolati dalle norme contenute nel libro II.

  • Art. 89 TUF – Aggiornamento del libro soci

    Art. 89 TUF – Aggiornamento del libro soci

    Art. 89 D.Lgs. 58/1998 (TUF) – Aggiornamento del libro soci

    In vigore dal 01/07/1998

    1. ((Il depositario centrale di titoli)) comunica agli emittenti le azioni nominative ad essa girate ai fini dell’aggiornamento del libro dei soci.

  • Art. 150 SIC – Rafforzamento delle strutture

    Art. 150 SIC – Rafforzamento delle strutture

    Art. 150 D.Lgs. 81/2008 (SIC) – Rafforzamento delle strutture

    In vigore dal 15/05/2008

    1. Prima dell’inizio di lavori di demolizione è fatto obbligo di procedere alla verifica delle condizioni di conservazione e di stabilità delle varie strutture da demolire.

    2. In relazione al risultato di tale verifica devono essere eseguite le opere di rafforzamento e di puntellamento necessarie ad evitare che, durante la demolizione, si verifichino crolli intempestivi.

  • Art. 4 sexies TUF – Articolo 4-sexies

    Art. 4 sexies TUF – Articolo 4-sexies

    Art. 4 sexies D.Lgs. 58/1998 (TUF) – Articolo 4-sexies

    In vigore dal 01/07/1998

    Individuazione delle autorità nazionali competenti ai sensi del regolamento (UE) n. 1286/2014 , relativo ai documenti contenenti le informazioni chiave per i prodotti d’investimento al dettaglio e assicurativi preassemblati (PRIIPs).

    1. La Consob e l’IVASS sono le autorità nazionali competenti designate ai sensi dell’ articolo 4, numero 8), del regolamento (UE) n. 1286/2014 ai fini della vigilanza sul rispetto degli obblighi che il medesimo regolamento (UE) n. 1286/2014 impone agli ideatori di PRIIP e alle persone che forniscono consulenza sui PRIIP o vendono i PRIIP, anche mediante i rispettivi poteri di vigilanza, d’indagine e sanzionatori, secondo le rispettive attribuzioni e conformemente a quanto disposto dal presente articolo.

    2. Ai fini di cui al comma 1, la Consob è l’autorità competente: a) ad assicurare l’osservanza degli obblighi imposti dal regolamento (UE) n. 1286/2014 agli ideatori di un PRIIP e alle persone che forniscono consulenza sui PRIIP o vendono i PRIIP, fatto salvo quanto disposto al comma 3, lettera a); b) a esercitare, con riferimento ai prodotti di investimento assicurativo commercializzati, distribuiti o venduti in Italia, oppure a partire dall’Italia, l’attività di monitoraggio e i poteri di cui agli articoli 15, paragrafo 2, 17 e 18, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1286/2014 , per quanto riguarda la tutela degli investitori o l’integrità e l’ordinato funzionamento dei mercati, fatto salvo quanto disposto al comma 3, lettera b), per i soggetti ivi indicati; (78) c) LETTERA ABROGATA DAL D.LGS. 25 NOVEMBRE 2019, N. 165 .

    2-bis. In conformità alle attribuzioni individuate al comma 2, la Consob esercita i poteri di vigilanza e d’indagine di cui alla Parte II.

    3. Ai fini di cui al comma 1, l’IVASS è l’autorità competente: a) ad assicurare l’osservanza degli obblighi imposti dal regolamento (UE) n. 1286/2014 alle persone che forniscono consulenza sui prodotti d’investimento assicurativo, o vendono tali prodotti, con riguardo alle imprese di assicurazione e agli intermediari assicurativi di cui all’ articolo 109, comma 2, lettere a) e b) del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 , agli altri soggetti di cui questi intermediari assicurativi eventualmente si avvalgono iscritti nella sezione del registro di cui alla lettera e) dell’articolo 109, comma 2, del decreto legislativo n. 209 del 2005 , e ai soggetti iscritti nella sezione del registro di cui alla lettera c) dell’articolo 109, comma 2, del decreto legislativo n. 209 del 2005 ; b) a esercitare, con riferimento ai prodotti di investimento assicurativo commercializzati, distribuiti o venduti in Italia, oppure a partire dall’Italia, l’attività di monitoraggio e i poteri di cui agli articoli 15, paragrafo 2, 17 e 18, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1286/2014 nel caso di prodotti distribuiti dalle imprese di assicurazione e dagli intermediari assicurativi di cui all’ articolo 109, comma 2, lettere a) e b), del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 , dagli altri soggetti di cui questi intermediari assicurativi eventualmente si avvalgono iscritti nella sezione del registro di cui alla lettera e) dell’articolo 109, comma 2, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 , e dai soggetti iscritti nella sezione del registro di cui alla lettera c) dell’articolo 109, comma 2, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 ; (78) c) a esercitare con riferimento ai prodotti di investimento assicurativo commercializzati, distribuiti o venduti in Italia, oppure a partire dall’Italia, l’attività di monitoraggio e i poteri di cui agli articoli 15, paragrafo 2, 17 e 18, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1286/2014 con riguardo ai profili attinenti alla stabilità del sistema finanziario e assicurativo o di una sua parte. (78)

    4. La Consob e l’IVASS, nel rispetto della reciproca indipendenza, individuano forme di coordinamento operativo, anche ai sensi dell’ articolo 20 della legge 28 dicembre 2005, n. 262 , per l’esercizio delle competenze e dei poteri loro attribuiti ai sensi del presente articolo e dell’articolo 4-septies, anche attraverso protocolli d’intesa, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, perseguendo l’obiettivo di semplificare, ove possibile, gli oneri per i soggetti vigilati. La Consob e l’IVASS collaborano tra loro, anche ai sensi dell’ articolo 21 della legge 28 dicembre 2005, n. 262 , per agevolare l’esercizio delle competenze e dei poteri loro attribuiti ai sensi del presente articolo e dell’articolo 4-septies e si danno reciproca comunicazione dei provvedimenti adottati ai sensi degli articoli 17 e 18, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1286/2014 . (78)

    5. La Consob, sentita l’IVASS, adotta con proprio regolamento le disposizioni attuative del comma 2, individuando altresì, a fini di vigilanza, modalità di accesso ai documenti contenenti le informazioni chiave prima che i PRIIP siano commercializzati in Italia, tenendo conto dell’esigenza di contenimento degli oneri per i soggetti vigilati, in conformità agli atti delegati e alle norme tecniche di regolamentazione adottate dalla Commissione europea ai sensi del regolamento (UE) n. 1286/2014 .

    6. L’IVASS, sentita la Consob, adotta con proprio regolamento le disposizioni attuative del comma

    3. 7. La Consob e l’IVASS adottano le disposizioni di cui ai commi 5 e 6 avuto riguardo all’esigenza di semplificare, ove possibile, gli oneri per i soggetti vigilati e alla ripartizione delle competenze secondo i principi indicati ai commi 2 e

    3. (69) ((96))

  • Art. 190 SIC – Valutazione del rischio

    Art. 190 SIC – Valutazione del rischio

    Art. 190 D.Lgs. 81/2008 (SIC) – Valutazione del rischio

    In vigore dal 15/05/2008

    1. Nell’ambito di quanto previsto dall’articolo 181, il datore di lavoro valuta l’esposizione dei lavoratori al rumore durante il lavoro prendendo in considerazione in particolare: a) il livello, il tipo e la durata dell’esposizione, ivi inclusa ogni esposizione a rumore impulsivo; b) i valori limite di esposizione e i valori di azione di cui all’articolo 189; c) tutti gli effetti sulla salute e sulla sicurezza dei lavoratori particolarmente sensibili al rumore, con particolare riferimento alle donne in gravidanza e i minori; d) per quanto possibile a livello tecnico, tutti gli effetti sulla salute e sicurezza dei lavoratori derivanti da interazioni fra rumore e sostanze ototossiche connesse con l’attività svolta e fra rumore e vibrazioni; e) tutti gli effetti indiretti sulla salute e sulla sicurezza dei lavoratori risultanti da interazioni fra rumore e segnali di avvertimento o altri suoni che vanno osservati al fine di ridurre il rischio di infortuni; f) le informazioni sull’emissione di rumore fornite dai costruttori dell’attrezzatura di lavoro in conformità alle vigenti disposizioni in materia; g) l’esistenza di attrezzature di lavoro alternative progettate per ridurre l’emissione di rumore; h) il prolungamento del periodo di esposizione al rumore oltre l’orario di lavoro normale, in locali di cui è responsabile; i) le informazioni raccolte dalla sorveglianza sanitaria, comprese, per quanto possibile, quelle reperibili nella letteratura scientifica; l) la disponibilità di dispositivi di protezione dell’udito con adeguate caratteristiche di attenuazione.

    2. Se, a seguito della valutazione di cui al comma 1, può fondatamente ritenersi che i valori inferiori di azione possono essere superati, il datore di lavoro misura i livelli di rumore cui i lavoratori sono esposti, i cui risultati sono riportati nel documento di valutazione.

    3. I metodi e le strumentazioni utilizzati devono essere adeguati alle caratteristiche del rumore da misurare, alla durata dell’esposizione e ai fattori ambientali secondo le indicazioni delle norme tecniche. I metodi utilizzati possono includere la campionatura, purché sia rappresentativa dell’esposizione del lavoratore.

    4. Nell’applicare quanto previsto nel presente articolo, il datore di lavoro tiene conto dell’incertezza delle misure determinate secondo la prassi metrologica.

    5. La valutazione di cui al comma 1 individua le misure di prevenzione e protezione necessarie ai sensi degli articoli 192, 193, 194, 195 e 196 ed è documentata in conformità all’articolo 28, comma

    2. 5-bis. ((L’emissione sonora di attrezzature di lavoro, macchine e impianti può essere stimata in fase preventiva facendo riferimento alle banche dati sul rumore approvate dalla Commissione consultiva permanente di cui all’articolo 6, riportando la fonte documentale cui si è fatto riferimento.))

  • Art. 124 quater TUF – (Definizioni e ambito applicativo)

    Art. 124 quater TUF – (Definizioni e ambito applicativo)

    Art. 124 quater D.Lgs. 58/1998 (TUF) – (Definizioni e ambito applicativo)

    In vigore dal 01/07/1998

    1. Nella presente sezione si intendono per: a) “gestore di attivi”: le Sgr, ((le Sicav in gestione interna autorizzate, le Sicaf in gestione interna autorizzate, le società di partenariato in gestione interna autorizzate)) , e i soggetti autorizzati in Italia a prestare il servizio di cui all’articolo 1, comma 5, lettera d); b) “investitore istituzionale”: 1) un’impresa di assicurazione o di riassicurazione come definite alle lettere u) e cc ) del comma 1 dell’articolo 1 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 , incluse le sedi secondarie in Italia di imprese aventi sede legale in uno Stato terzo, autorizzate ad esercitare attività di assicurazione o di riassicurazione nei rami vita ai sensi dell’articolo 2, commi 1 e 2, del medesimo decreto; 2) i fondi pensione con almeno cento aderenti, che risultino iscritti all’albo tenuto dalla COVIP e che rientrino tra quelli di cui agli articoli 4, comma 1, e 12 del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252 , ovvero tra quelli dell’articolo 20 del medesimo decreto aventi soggettività giuridica; c) “consulente in materia di voto”: un soggetto che analizza, a titolo professionale e commerciale, le informazioni diffuse dalle società e, se del caso, altre informazioni riguardanti società europee con azioni quotate nei mercati regolamentati di uno Stato membro dell’Unione europea nell’ottica di informare gli investitori in relazione alle decisioni di voto fornendo ricerche, consigli o raccomandazioni di voto connessi all’esercizio dei diritti di voto.

    2. Le disposizioni previste nella presente sezione si applicano agli investitori istituzionali e ai gestori di attivi che investono in società con azioni ammesse alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di un altro Stato membro dell’Unione europea.

    3. Le disposizioni previste nella presente sezione per i consulenti in materia di voto si applicano ai soggetti: a) aventi la sede legale in Italia; b) aventi una sede, anche secondaria, in Italia, qualora non abbiano la sede legale o la sede principale in un altro Stato membro dell’Unione europea. (89)

  • Art. 25 TUF – (Attività di negoziazione nei mercati regolamentati, nei sistemi mu…

    Art. 25 TUF – (Attività di negoziazione nei mercati regolamentati, nei sistemi mu…

    Art. 25 D.Lgs. 58/1998 (TUF) – (Attività di negoziazione nei mercati regolamentati, nei sistemi multilaterali di negoziazione e nei sistemi organizzati di negoziazione)

    In vigore dal 01/07/1998

    ((1. Le Sim e le banche italiane autorizzate all’esercizio dei servizi e attività di negoziazione per conto proprio o di esecuzione di ordini per conto dei clienti possono operare nelle sedi di negoziazione italiane o di un altro Stato membro dell’Unione europea e nei mercati extra-UE riconosciuti dalla Consob ai sensi dell’articolo 70.)) ((73))