Autore: Andrea Marton

  • Art. 4 bis TUF – Individuazione dell’autorità competente e delle autorità competenti…

    Art. 4 bis TUF – Individuazione dell’autorità competente e delle autorità competenti…

    Art. 4 bis D.Lgs. 58/1998 (TUF) – Individuazione dell’autorità competente e delle autorità competenti settoriali ai fini del regolamento (CE) n. 1060/2009 , e successive modificazioni, relativo alle agenzie di rating del credito

    In vigore dal 01/07/1998

    1. La Consob è l’autorità competente ai sensi dell’ articolo 22 del regolamento (CE) n. 1060/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009 , relativo alle agenzie di rating del credito, ed esercita i poteri previsti dal predetto regolamento.

    2. La Consob, la Banca d’Italia, l’Ivass e la COVIP sono le autorità settoriali competenti, ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera r), del regolamento di cui al comma

    1. Le predette autorità collaborano tra loro e si scambiano informazioni, anche sulla base di appositi protocolli d’intesa. ((61))

  • Art. 98 sexies TUF – Articolo abrogato

    Art. 98 sexies TUF – Articolo abrogato

    Art. 98 sexies D.Lgs. 58/1998 (TUF) – Articolo abrogato

    In vigore dal 01/07/1998

    ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 3 AGOSTO 2017, N. 129 73

  • Art. 110 TUF – Inadempimento degli Obblighi

    Art. 110 TUF – Inadempimento degli Obblighi

    Art. 110 D.Lgs. 58/1998 (TUF) – Inadempimento degli Obblighi

    In vigore dal 01/07/1998

    1. In caso di violazione degli obblighi previsti dalla presente sezione, il diritto di voto inerente all’intera partecipazione detenuta non può essere esercitato e (( i titoli )) eccedenti le percentuali indicate negli articoli 106 e 108 devono essere ((alienati)) entro dodici mesi. Nel caso in cui il diritto di voto venga esercitato, si applica l’articolo 14, comma

    5. L’impugnazione può essere proposta anche dalla CONSOB entro il termine indicato nell’articolo 14, comma

    6. ((

    1-bis. Fermo restando quanto stabilito dall’articolo 192, comma 1, la Consob, in alternativa all’alienazione di cui al comma 1, con provvedimento motivato, avuto riguardo tra l’altro alle ragioni del mancato adempimento, agli effetti che conseguirebbero all’alienazione e alle modifiche intervenute nella compagine azionaria, può imporre la promozione dell’offerta totalitaria al prezzo da essa stabilito, anche tenendo conto del prezzo di mercato dei titoli.

    1-ter. L’alienazione prevista dal comma 1 o la promozione dell’offerta prevista dal comma 1-bis fanno venire meno la sospensione del diritto di voto di cui al comma

    1. ))

  • Art. 205 SIC – Deroghe

    Art. 205 SIC – Deroghe

    Art. 205 D.Lgs. 81/2008 (SIC) – Deroghe

    In vigore dal 15/05/2008

    1. Nei settori della navigazione marittima e aerea, il datore di lavoro, in circostanze debitamente giustificate, può richiedere la deroga, limitatamente al rispetto dei valori limite di esposizione per il corpo intero qualora, tenuto conto della tecnica e delle caratteristiche specifiche dei luoghi di lavoro, non sia possibile rispettare tale valore limite nonostante le misure tecniche e organizzative messe in atto.

    2. Nel caso di attività lavorative in cui l’esposizione di un lavoratore a vibrazioni meccaniche è abitualmente inferiore ai valori di azione, ma può occasionalmente superare il valore limite di esposizione, il datore di lavoro può richiedere la deroga al rispetto dei valori limite a condizione che il valore medio dell’esposizione calcolata su un periodo di 40 ore sia inferiore al valore limite di esposizione e dimostri, con elementi probanti, che i rischi derivanti dal tipo di esposizione cui è sottoposto il lavoratore sono inferiori a quelli derivanti dal livello di esposizione corrispondente al valore limite.

    3. Le deroghe di cui ai commi 1 e 2 sono concesse, per un periodo massimo di quattro anni, dall’organo di vigilanza territorialmente competente che provvede anche a darne comunicazione, specificando le ragioni e le circostanze che hanno consentito la concessione delle stesse, al ((Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali)) . Le deroghe sono rinnovabili e possono essere revocate quando vengono meno le circostanze che le hanno giustificate.

    4. La concessione delle deroghe di cui ai commi 1 e 2 è condizionata all’intensificazione della sorveglianza sanitaria e da condizioni che garantiscano, tenuto conto delle particolari circostanze, che i rischi derivanti siano ridotti al minimo. Il datore di lavoro assicura l’intensificazione della sorveglianza sanitaria ed il rispetto delle condizioni indicate nelle deroghe.

    5. Il ((Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali)) trasmette ogni quattro anni alla Commissione della Unione europea un prospetto dal quale emergano circostanze e motivi delle deroghe concesse ai sensi del presente articolo.

  • Art. 255 SIC – Operazioni lavorative particolari

    Art. 255 SIC – Operazioni lavorative particolari

    Art. 255 D.Lgs. 81/2008 (SIC) – Operazioni lavorative particolari

    In vigore dal 15/05/2008

    1. Nel caso di determinate operazioni lavorative in cui, nonostante l’adozione di misure tecniche preventive per limitare la concentrazione di amianto nell’aria, è prevedibile che questa superi il valore limite di cui all’articolo 254, il datore di lavoro adotta adeguate misure per la protezione dei lavoratori addetti, ed in particolare: a) fornisce ai lavoratori un adeguato dispositivo di protezione delle vie respiratorie e altri dispositivi di protezione individuali tali da garantire le condizioni previste dall’articolo 251, comma 1, lettera b); b) provvede all’affissione di cartelli per segnalare che si prevede il superamento del valore limite di esposizione; c) ((adotta le misure necessarie per impedire la dispersione della polvere al di fuori dei locali o luoghi di lavoro; per i lavori effettuati in confinamento, l’area confinata è a tenuta d’aria e ventilata mediante estrazione meccanica;)) d) consulta i lavoratori o i loro rappresentanti di cui all’articolo 46 sulle misure da adottare prima di procedere a tali attività.

  • Art. 215 SIC – Valori limite di esposizione

    Art. 215 SIC – Valori limite di esposizione

    Art. 215 D.Lgs. 81/2008 (SIC) – Valori limite di esposizione

    In vigore dal 15/05/2008

    1. I valori limite di esposizione per le radiazioni incoerenti sono riportati nell’allegato XXXVII, parte I.

    2. I valori limite di esposizione per le radiazioni laser sono riportati nell’allegato XXXVII, parte II.

  • Art. 305 Codice Civile: Revoca dell’adozione

    Art. 305 Codice Civile: Revoca dell’adozione

    Art. 305 c.c. – Revoca dell’adozione

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    L’adozione si può revocare soltanto nei casi preveduti dagli articoli seguenti.

  • Art. 59 TUF – Sistemi di indennizzo

    Art. 59 TUF – Sistemi di indennizzo

    Art. 59 D.Lgs. 58/1998 (TUF) – Sistemi di indennizzo

    In vigore dal 01/07/1998

    1. (( Il rilascio dell’autorizzazione alla prestazione di servizi e attività di investimento )) è subordinato all’adesione a un sistema di indennizzo a tutela degli investitori riconosciuto dal Ministro dell’economia e delle finanze, sentite la Banca d’Italia e la CONSOB.

    2. Il Ministro dell’economia e delle finanze, sentite la Banca d’Italia e la CONSOB, disciplina con regolamento l’organizzazione e il funzionamento dei sistemi di indennizzo.

    3. La Banca d’Italia, sentita la CONSOB, coordina con regolamento l’operatività dei sistemi d’indennizzo con la procedura di liquidazione coatta amministrativa e, in generale, con l’attività di vigilanza.

    4. I sistemi di indennizzo sono surrogati nei diritti degli investitori fino alla concorrenza dei pagamenti effettuati a loro favore.

    5. Gli organi della procedura concorsuale verificano e attestano se i crediti ammessi allo stato passivo derivano dall’esercizio dei servizi (( e delle attività )) di investimento tutelati dai sistemi di indennizzo.

    6. Per le cause relative alle richieste di indennizzo è competente il giudice del luogo ove ha sede legale il sistema di indennizzo.

  • Art. 206 SIC – (Campo di applicazione)

    Art. 206 SIC – (Campo di applicazione)

    Art. 206 D.Lgs. 81/2008 (SIC) – (Campo di applicazione)

    In vigore dal 15/05/2008

    ((

    1. Il presente capo determina i requisiti minimi per la protezione dei lavoratori contro i rischi per la salute e la sicurezza derivanti dall’esposizione ai campi elettromagnetici (da 0 Hz a 300 GHz), come definiti dall’articolo 207, durante il lavoro. Le disposizioni riguardano la protezione dai rischi per la salute e la sicurezza dei lavoratori dovuti agli effetti biofisici diretti e agli effetti indiretti noti provocati dai campi elettromagnetici.

    2. I Valori limite di esposizione (VLE) stabiliti nel presente capo riguardano soltanto le relazioni scientificamente accertate tra effetti biofisici diretti a breve termine ed esposizione ai campi elettromagnetici.

    3. Il presente capo non riguarda la protezione da eventuali effetti a lungo termine e i rischi risultanti dal contatto con i conduttori in tensione.

    4. Per il personale che lavora presso impianti militari operativi o che partecipa ad attività militari, ivi comprese esercitazioni militari internazionali congiunte, in applicazione degli articoli 3, comma 2, e 13, comma 1-bis, ferme restando le disposizioni di cui agli articoli 182 e 210 del presente decreto, il sistema di protezione equivalente di cui all’ articolo 10, paragrafo 1, lettera b), della direttiva 2013/35/UE è costituito dalle particolari norme di tutela tecnico-militare per la sicurezza e la salute del personale, di cui agli articoli 245 e 253 del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90 , nel rispetto dei criteri ivi previsti))

  • Art. 108 TUF – (Obbligo di acquisto)

    Art. 108 TUF – (Obbligo di acquisto)

    Art. 108 D.Lgs. 58/1998 (TUF) – (Obbligo di acquisto)

    In vigore dal 01/07/1998

    1. L’offerente che venga a detenere, a seguito di un’offerta pubblica totalitaria, una partecipazione almeno pari al novantacinque per cento del capitale rappresentato da titoli in una società italiana quotata ha l’obbligo di acquistare i restanti titoli da chi ne faccia richiesta. Qualora siano emesse più categorie di titoli, l’obbligo sussiste solo per le categorie di titoli per le quali sia stata raggiunta la soglia del novantacinque per cento.

    2. Salvo quanto previsto al comma 1, chiunque venga a detenere una partecipazione superiore al novanta per cento del capitale rappresentato da titoli ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato, ha l’obbligo di acquistare i restanti titoli ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato da chi ne faccia richiesta se non ripristina entro novanta giorni un flottante sufficiente ad assicurare il regolare andamento delle negoziazioni. Qualora siano emesse più categorie di titoli, l’obbligo sussiste soltanto in relazione alle categorie di titoli per le quali sia stata raggiunta la soglia del novanta per cento.

    3. Nell’ipotesi di cui al comma 1, nonché nei casi di cui al comma 2 in cui la partecipazione ivi indicata sia raggiunta esclusivamente a seguito di offerta pubblica totalitaria, il corrispettivo è pari a quello dell’offerta pubblica totalitaria precedente, sempre che, in caso di offerta volontaria, l’offerente abbia acquistato a seguito dell’offerta stessa, titoli che rappresentano non meno del novanta per cento del capitale con diritto di voto compreso nell’offerta.

    4. Al di fuori dei casi di cui al comma 3, il corrispettivo è determinato dalla Consob, tenendo conto anche del corrispettivo dell’eventuale offerta precedente o del prezzo di mercato del semestre anteriore all’annuncio dell’offerta effettuato ai sensi dell’ articolo 102, comma 1 , o dell’ articolo 17 del regolamento (UE) n. 596/2014 , ovvero antecedente l’acquisto che ha determinato il sorgere dell’obbligo,

    5. Nell’ipotesi di cui al comma 1, nonché nei casi di cui al comma 2 in cui la partecipazione ivi indicata siaraggiunta esclusivamente a seguito di offerta pubblica totalitaria, il corrispettivo assume la stessa forma ((di quello dell’offerta. Nel caso in cui in tale offerta siano offerti strumenti finanziari diversi da titoli ammessi alla negoziazione su un mercato regolamentato dell’Unione europea,)) il possessore dei titoli può sempre esigere che gli sia corrisposto in misura integrale un corrispettivo ((in denaro)) , determinato in base a criteri generali definiti dalla Consob con regolamento.

    6. Se il corrispettivo offerto è pari a quello proposto nell’offerta precedente l’obbligo può essere adempiuto attraverso una riapertura dei termini della stessa.

    7. La Consob detta con regolamento norme di attuazione del presente articolo riguardanti in particolare: a) gli obblighi informativi connessi all’attuazione del presente articolo; b) i termini entro i quali i possessori dei titoli residui possono richiedere di cedere i suddetti titoli; c) la procedura da seguire per la determinazione del prezzo.

  • Art. 77 bis TUF – Articolo abrogato

    Art. 77 bis TUF – Articolo abrogato

    Art. 77 bis D.Lgs. 58/1998 (TUF) – Articolo abrogato

    In vigore dal 01/07/1998

    Articolo non più previsto a seguito di modifiche legislative successive (D.Lgs. 129/2017, D.Lgs. 44/2014 o analoghi). Cfr. testo coordinato su normattiva.it.

  • Art. 71 bis TUF – (Individuazione dell’Autorità competente ai fini dell’ articolo 21-…

    Art. 71 bis TUF – (Individuazione dell’Autorità competente ai fini dell’ articolo 21-…

    Art. 71 bis D.Lgs. 58/1998 (TUF) – (Individuazione dell’Autorità competente ai fini dell’ articolo 21-bis del regolamento (UE) 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014 )

    In vigore dal 01/07/1998

    1. ((La Consob concede alle imprese di investimento, su richiesta di queste ultime, lo status di soggetto designato a rendere pubbliche le operazioni per specifiche categorie di strumenti finanziari secondo quanto previsto dall’ articolo 21-bis del regolamento (UE) 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014 .))

    2. ((La Consob può disciplinare con regolamento il contenuto e le modalità di presentazione della domanda da parte delle imprese di investimento ai sensi del comma 1.))