In sintesi
- Le disposizioni del Capo II sulla diffusione delle informazioni (informazioni regolamentate) non si applicano agli strumenti finanziari esclusi dall’ambito del regolamento prospetto.
- In particolare, sono esclusi i titoli di Stato, gli strumenti del mercato monetario con scadenza inferiore a 12 mesi emessi da banche, e gli strumenti equivalenti.
- La norma delimita il perimetro degli emittenti soggetti agli obblighi di disclosure regolamentata previsti dalla Parte IV TUF.
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Art. 118 D.Lgs. 58/1998 (TUF) – Casi di inapplicabilità
In vigore dal 01/07/1998
1. Le disposizioni del presente capo non si applicano agli strumenti finanziari previsti dall’articolo 1, paragrafo 2, lettere b), c) e d) del regolamento prospetto.
2. ((COMMA ABROGATO DALLA L. 5 MARZO 2024, N. 21 )) .
Stesso numero, altri codici
- Art. 118 Codice Civile: Difetto di età
- Articolo 118 Codice della Crisi d'Impresa e dell’Insolvenza
- Articolo 118 Codice del Consumo: Esclusione della responsabilità
- Articolo 118 Codice della Strada: Patente e certificato di idoneità per la guida di filoveicoli
- Articolo 118 Codice di Procedura Civile: Ordine d’ispezione di persone e di cose
- Articolo 118 Codice di Procedura Penale: Richiesta di copie di atti e di informazioni da parte del ministro dell’interno
Avvertenza: il testo è pubblicato a fini informativi e divulgativi. Per casi specifici è sempre consigliato rivolgersi a un professionista abilitato.
Le esenzioni dall’obbligo di informazione regolamentata
L’art. 118 TUF delimita il perimetro di applicazione del Capo II della Parte IV TUF (che disciplina gli obblighi di disclosure regolamentata degli emittenti quotati) stabilendo che tali disposizioni non si applicano agli strumenti finanziari rientranti nelle categorie escluse dall’ambito del regolamento prospetto.
Il rinvio all’art. 1, paragrafo 2, lettere b), c) e d) del regolamento prospetto individua le seguenti categorie escluse: i titoli emessi da Stati sovrani, enti pubblici internazionali e banche centrali (lett. b); i titoli di debito emessi da banche con scadenza inferiore a 12 mesi e valore nominale unitario superiore a €100.000 (lett. c); le quote di OICR aperti (lett. d), che seguono la propria disciplina speciale.
La ratio delle esenzioni
Le esenzioni riflettono la diversa natura dei soggetti emittenti e degli strumenti interessati. I titoli di Stato, emessi da governi sovrani con potere impositivo, non richiedono la stessa disclosure informativa delle società private: gli investitori in titoli pubblici si basano principalmente sulla solvibilità dell’emittente sovrano, non sui dati di bilancio in senso tradizionale. I certificati di deposito bancari a breve termine, strumenti del mercato monetario interbancario, circolano principalmente tra investitori istituzionali e non richiedono le stesse protezioni previste per gli investitori retail.
La soppressione del comma 2
Il comma 2 è stato abrogato dalla L. 5 marzo 2024, n. 21, nell’ambito del più ampio processo di semplificazione normativa. La soppressione non altera la sostanza della norma, che rimane ancorata al rinvio al regolamento prospetto per l’individuazione delle categorie escluse.
Domande frequenti
I BTP italiani sono soggetti agli obblighi di informazione regolamentata previsti dalla Parte IV TUF?
No. I titoli emessi dallo Stato italiano (BTP, BOT, CCT ecc.) rientrano nelle categorie escluse dall’ambito del regolamento prospetto (art. 1, paragrafo 2, lett. b)) e non sono soggetti agli obblighi di disclosure regolamentata previsti dal Capo II della Parte IV TUF.
Un certificato di deposito bancario con scadenza a 6 mesi è soggetto agli obblighi di disclosure della Parte IV TUF?
No, se emesso da una banca autorizzata con valore nominale unitario superiore a €100.000. Questi strumenti del mercato monetario sono esclusi dall’ambito del regolamento prospetto (art. 1, paragrafo 2, lett. c)) e quindi dall’applicazione degli obblighi di disclosure regolamentata.
Le quote di fondi comuni di investimento aperti seguono la disciplina dell’art. 118 TUF?
No, le quote di OICR aperti hanno una propria disciplina speciale (artt. 98-ter ss. TUF) e sono escluse dall’ambito del Capo II della Parte IV TUF. L’art. 118 TUF esclude esplicitamente le quote di OICR aperti tra i soggetti esclusi dalle disposizioni sull’informazione regolamentata.