Testo dell'articoloVigente
Art. 118 D.Lgs. 58/1998 (TUF) – Casi di inapplicabilità
In vigore dal 01/07/1998
1. Le disposizioni del presente capo non si applicano agli strumenti finanziari previsti dall’articolo 1, paragrafo 2, lettere b), c) e d) del regolamento prospetto.
2. COMMA ABROGATO DALLA L. 5 MARZO 2024, N. 21.
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Vedi anche
→TUF art. 117 - Art. 117 TUF - Informazione contabile→TUF art. 118-bis - Art. 118 bis TUF - (Controllo sulle informazioni fornite al pubbl…→TUB art. 1 - Art. 1 T.U.B. Definizioni→AML art. 1 - Art. 1 Antiriciclaggio - Definizioni (1)→Cost. art. 47 - Tutela del risparmio→Art. 117-ter TUF – Disposizioni in materia di finanza etica (abrogato)→Art. 117-bis TUF – Fusioni fra società con azioni quotate e società con azioni non quotate (abrogato)→Art. 116 TUF – Strumenti finanziari diffusi tra il pubblico (abrogato)→Art. 115 ter TUF – (Comunicazioni relative alle quote di emissioni)→Art. 115-bis TUF – Registri delle persone che hanno accesso ad informazioni privilegiate (abrogato)→Art. 115 TUF – Comunicazioni alla CONSOB→Art. 114 bis TUF – Informazione al mercato in materia di attribuzione di strumenti finanziari a esponenti aziendali, dipendenti o collaboratori
Informazione giuridica di carattere generale. Il testo della norma riproduce la fonte ufficiale vigente; il commento che segue è redazionale e ha finalità divulgativa. Questo contenuto non sostituisce in alcun modo il parere di un professionista abilitato: per la valutazione del caso concreto è necessario rivolgersi a un avvocato o a un consulente iscritto all'albo.
In sintesi
Indice dei contenuti
Le esenzioni dall’obbligo di informazione regolamentata
L’art. 118 TUF delimita il perimetro di applicazione del Capo II della Parte IV TUF (che disciplina gli obblighi di disclosure regolamentata degli emittenti quotati) stabilendo che tali disposizioni non si applicano agli strumenti finanziari rientranti nelle categorie escluse dall’ambito del regolamento prospetto.
Il rinvio all’art. 1, paragrafo 2, lettere b), c) e d) del regolamento prospetto individua le seguenti categorie escluse: i titoli emessi da Stati sovrani, enti pubblici internazionali e banche centrali (lett. b); i titoli di debito emessi da banche con scadenza inferiore a 12 mesi e valore nominale unitario superiore a €100.000 (lett. c); le quote di OICR aperti (lett. d), che seguono la propria disciplina speciale.
La ratio delle esenzioni
Le esenzioni riflettono la diversa natura dei soggetti emittenti e degli strumenti interessati. I titoli di Stato, emessi da governi sovrani con potere impositivo, non richiedono la stessa disclosure informativa delle società private: gli investitori in titoli pubblici si basano principalmente sulla solvibilità dell’emittente sovrano, non sui dati di bilancio in senso tradizionale. I certificati di deposito bancari a breve termine, strumenti del mercato monetario interbancario, circolano principalmente tra investitori istituzionali e non richiedono le stesse protezioni previste per gli investitori retail.
La soppressione del comma 2
Il comma 2 è stato abrogato dalla L. 5 marzo 2024, n. 21, nell’ambito del più ampio processo di semplificazione normativa. La soppressione non altera la sostanza della norma, che rimane ancorata al rinvio al regolamento prospetto per l’individuazione delle categorie escluse.
Casi pratici
Caso 1: titoli di Stato
I BTP, emessi dallo Stato italiano, non sono soggetti agli obblighi di informazione regolamentata del Capo II, Parte IV TUF: l'art. 118 esclude gli strumenti delle categorie indicate dal regolamento prospetto, tra cui i titoli emessi da Stati sovrani (art. 1, par. 2, lett. b).
Caso 2: certificati di deposito e OICR aperti
Anche i titoli di debito bancari a breve termine di taglio elevato (lett. c) e le quote di OICR aperti (lett. d), che seguono una disciplina speciale, sono esclusi: la ratio e' la diversa natura degli emittenti e degli strumenti.
Domande frequenti
I BTP italiani sono soggetti agli obblighi di informazione regolamentata?
No: l'art. 118 TUF esclude i titoli emessi da Stati sovrani dagli obblighi di disclosure regolamentata del Capo II, Parte IV.
Quali strumenti sono esclusi dall'art. 118 TUF?
Quelli delle lettere b), c) e d) dell'art. 1, par. 2 del regolamento prospetto: titoli sovrani, titoli bancari a breve termine di taglio elevato e quote di OICR aperti.
Perche' i titoli di Stato sono esentati?
Perche' gli investitori si basano sulla solvibilita' dell'emittente sovrano, non sui dati di bilancio come per le societa' private.
Perche' i certificati di deposito bancari a breve sono esclusi?
Perche' sono strumenti del mercato monetario interbancario, che circolano tra investitori istituzionali e non richiedono le protezioni retail.
Il comma 2 e' ancora in vigore?
No: e' stato abrogato dalla L. 5 marzo 2024, n. 21.