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Testo dell'articoloVigente
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 118 bis D.Lgs. 58/1998 (TUF) – (Controllo sulle informazioni fornite al pubblico)
In vigore dal 01/07/1998
1. La CONSOB stabilisce con regolamento , tenuto conto dei principi internazionali in materia di vigilanza sull’informazione societaria, le modalità e i termini per il controllo dalla stessa effettuato sulle informazioni comunicate al pubblico ai sensi di legge, comprese le informazioni contenute nei documenti contabili, ivi inclusa la rendicontazione di sostenibilità disciplinata dal decreto legislativo adottato in attuazione dell’ articolo 13 della legge 21 febbraio 2024, n. 15 , dagli emittenti quotati e dagli emittenti quotati aventi l’Italia come Stato membro d’origine . (123) ((127))
Vedi anche
→TUF art. 118 - Art. 118 TUF - Casi di inapplicabilità→TUF art. 119 - Art. 119 TUF - Ambito di applicazione→TUB art. 1 - Art. 1 T.U.B. Definizioni→AML art. 1 - Art. 1 Antiriciclaggio - Definizioni (1)→Cost. art. 47 - Tutela del risparmio→Art. 117 ter TUF – Articolo abrogato→Art. 117 bis TUF – Articolo abrogato→Art. 117 TUF – Informazione contabile→Art. 120 TUF – Obblighi di comunicazione delle partecipazioni rilevanti→Art. 116 TUF – Articolo abrogato→Art. 121 TUF – Disciplina delle partecipazioni reciproche→Art. 115 ter TUF – (Comunicazioni relative alle quote di emissioni)
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
In sintesi
Indice dei contenuti
L'art. 118-bis del TUF attribuisce alla Consob il potere di disciplinare, con regolamento, le modalita' e i termini del controllo sulle informazioni che gli emittenti quotati comunicano al pubblico. La norma e' un tassello fondamentale del sistema di vigilanza sull'informazione societaria: la trasparenza informativa e' il presupposto del corretto funzionamento dei mercati, e il controllo affidato alla Consob mira ad assicurare che le informazioni diffuse siano complete, corrette e tempestive. La disposizione si segnala per l'espressa estensione del controllo alla rendicontazione di sostenibilita'. Negli ordinamenti dei mercati regolamentati l'informazione costituisce il principale strumento di tutela degli investitori: e' sulla base di ciò che gli emittenti comunicano che il pubblico assume le proprie decisioni e che si forma il prezzo degli strumenti finanziari. Un controllo strutturato sulla qualita' e sulla correttezza di tale informazione e' percio' condizione del buon funzionamento del mercato, e la norma affida questo presidio alla Consob, riconoscendole il potere di definirne in concreto le modalita' attraverso lo strumento regolamentare.
La centralita' dell'informazione societaria
Nei mercati regolamentati l'informazione e' un bene essenziale: gli investitori assumono le proprie decisioni sulla base di ciò che gli emittenti comunicano. Un'informazione carente o inesatta altera il processo di formazione dei prezzi e mina la fiducia nel mercato. Per questo l'ordinamento predispone un articolato sistema di obblighi informativi a carico degli emittenti e affida a un'autorita' indipendente il compito di vigilare sulla loro osservanza. L'art. 118-bis individua nello strumento regolamentare il mezzo attraverso cui la Consob organizza tale controllo.
Il rinvio al regolamento Consob
La norma demanda alla Consob la definizione, con regolamento, delle modalita' e dei termini del controllo. Si tratta di una delega di potesta' regolamentare che riconosce all'Autorita' un margine di apprezzamento tecnico, in coerenza con la complessita' e la mutevolezza della materia. La scelta dello strumento regolamentare consente di adeguare il controllo all'evoluzione delle prassi e degli standard internazionali, evitando la rigidita' di una disciplina interamente fissata a livello primario.
I principi internazionali di vigilanza
La disposizione precisa che la Consob agisce tenuto conto dei principi internazionali in materia di vigilanza sull'informazione societaria. Questo richiamo aggancia l'azione dell'Autorita' agli standard elaborati nelle sedi internazionali, assicurando coerenza con le migliori pratiche e con il contesto sovranazionale in cui operano i mercati. L'allineamento ai principi internazionali rafforza la credibilita' del sistema di vigilanza e ne favorisce l'interoperabilita' con gli altri ordinamenti.
L'estensione alla rendicontazione di sostenibilita'
Un profilo qualificante della norma e' l'espressa inclusione, tra le informazioni soggette a controllo, della rendicontazione di sostenibilita' disciplinata dalla normativa di attuazione richiamata. ciò riflette l'evoluzione dell'informazione societaria, che non si esaurisce più nei soli dati economico-finanziari ma comprende i profili ambientali, sociali e di governance. L'estensione del controllo a questa rendicontazione segna il riconoscimento del suo rilievo per gli investitori e per il mercato, e ne assicura l'affidabilita' attraverso la vigilanza dell'Autorita'.
L'ambito soggettivo di applicazione
Il controllo riguarda gli emittenti quotati e gli emittenti quotati aventi l'Italia come Stato membro d'origine. La delimitazione dell'ambito soggettivo e' coerente con il criterio dello Stato membro d'origine che governa la ripartizione delle competenze di vigilanza tra le autorita' europee. La nozione di emittente quotato individua i soggetti i cui strumenti sono ammessi alla negoziazione, sui quali grava il più stringente regime di trasparenza informativa.
La discrezionalita' tecnica e i suoi limiti
L'attribuzione alla Consob del potere di disciplinare modalita' e termini del controllo comporta il riconoscimento di un margine di discrezionalita' tecnica. Tale discrezionalita' non e' tuttavia illimitata: incontra il vincolo dei principi internazionali di vigilanza espressamente richiamati, oltre che dei criteri generali che governano l'azione delle Autorita' di settore. La regolazione adottata deve quindi risultare adeguata, proporzionata e coerente con il contesto sovranazionale. Il controllo sull'informazione societaria non può tradursi in oneri sproporzionati per gli emittenti né in un presidio insufficiente per il mercato: l'equilibrio tra queste esigenze e' affidato all'apprezzamento tecnico dell'Autorita', esercitato entro la cornice dei principi che la norma richiama.
Il controllo come presidio dell'integrita' del mercato
Il potere di controllo disciplinato dall'art. 118-bis non e' fine a se stesso, ma strumentale alla tutela dell'integrita' del mercato. Un'informazione societaria affidabile e' condizione del corretto processo di formazione dei prezzi e della parita' informativa tra gli operatori. Attraverso la verifica delle informazioni comunicate, l'Autorita' contrasta il rischio di diffusione di dati incompleti o inesatti, che altererebbero le scelte degli investitori e mineriebbero la fiducia nel mercato. L'estensione del controllo alla rendicontazione di sostenibilita' amplia questo presidio ai profili non strettamente finanziari, in linea con la crescente rilevanza che essi assumono nelle decisioni di investimento. Il controllo si configura così come tassello di un sistema volto a garantire mercati trasparenti ed efficienti.
Rilievo pratico per emittenti e investitori
Per gli emittenti, l'art. 118-bis si traduce nella soggezione a un controllo strutturato sulle informazioni diffuse, con la necessita' di presidiare la qualita' e la tempestivita' della comunicazione al mercato, ivi compresa la rendicontazione di sostenibilita'. Per gli investitori, la norma rappresenta una garanzia di affidabilita' dell'informazione su cui fondano le decisioni. Il sistema di controllo contribuisce così a ridurre le asimmetrie informative e a sostenere l'efficienza e l'integrita' del mercato.
Prassi dell'Agenzia delle Entrate
Regolamento/Comunicazione Consob
Domande frequenti
Chi controlla le informazioni che gli emittenti comunicano al pubblico?
La Consob, che stabilisce con regolamento le modalita' e i termini del controllo sulle informazioni comunicate al pubblico dagli emittenti quotati, comprese quelle dei documenti contabili e la rendicontazione di sostenibilita'.
Il controllo riguarda anche la sostenibilita'?
Si. L'art. 118-bis include espressamente tra le informazioni soggette a controllo la rendicontazione di sostenibilita' disciplinata dalla normativa di attuazione richiamata, riconoscendone il rilievo per il mercato.
Perche' il controllo e' affidato a un regolamento Consob?
Perche' la materia e' tecnica e in continua evoluzione. Lo strumento regolamentare consente alla Consob di adeguare il controllo agli standard internazionali e alle prassi di mercato, con il necessario margine di apprezzamento tecnico.
A quali soggetti si applica la norma?
Si applica agli emittenti quotati e agli emittenti quotati aventi l'Italia come Stato membro d'origine, sui quali grava il piu' stringente regime di trasparenza informativa verso il mercato.
Qual e' la finalita' del controllo sull'informazione societaria?
Assicurare che le informazioni diffuse al mercato siano complete, corrette e tempestive, riducendo le asimmetrie informative e sostenendo l'efficienza e l'integrita' dei mercati finanziari.
Fonti consultate: 1 fonte verificate