Autore: Andrea Marton

  • Art. 4 septies TUF – Poteri d’intervento relativi alla violazione delle disposizioni pre…

    Art. 4 septies TUF – Poteri d’intervento relativi alla violazione delle disposizioni pre…

    Art. 4 septies D.Lgs. 58/1998 (TUF) – Poteri d’intervento relativi alla violazione delle disposizioni previste dal regolamento (UE) n. 1286/2014 )

    In vigore dal 01/07/1998

    1. Fermi restando le attribuzioni e i poteri di cui agli articoli 15, paragrafo 2, 17 e 18, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1286/2014 , in caso di violazione delle disposizioni previste dall’ articolo 5, paragrafo 1 , dagli articoli 6 e 7 , dall’ articolo 8, paragrafi da 1 a 3 , dall’ articolo 9 e dall’ articolo 10, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1286/2014 , la Consob può, tenuto conto, in quanto compatibili, dei criteri stabiliti dall’articolo 194-bis: (78) a) sospendere, per un periodo non superiore a 60 giorni per ciascuna volta, la commercializzazione di un PRIIP; (73) b) vietare l’offerta; c) vietare la fornitura di un documento contenente le informazioni chiave che non rispetti i requisiti di cui agli articoli 6, 7, 8 o 10 del regolamento (UE) n. 1286/2014 e imporre la pubblicazione di una nuova versione di un documento contenente le informazioni chiave.

    1-bis. Fermo restando quanto previsto dal comma 1, in caso di violazione degli articoli 13, paragrafi 1, 3 e 4, 14 e 19 del regolamento (UE) n. 1286/2014 , la Consob o l’IVASS, secondo le rispettive competenze definite ai sensi dell’articolo 4-sexies, possono, tenuto conto, in quanto compatibili, dei criteri stabiliti dall’articolo 194-bis, esercitare i poteri di cui al comma

    1. (78)

    2. La Consob e l’IVASS possono imporre, secondo le rispettive competenze definite ai sensi dell’articolo 4-sexies, agli ideatori di PRIIP o ai soggetti che forniscono consulenza sui PRIIP o vendono tali prodotti, di trasmettere una comunicazione diretta all’investitore al dettaglio in PRIIP interessato, fornendogli informazioni circa le misure amministrative adottate e comunicando le modalità per la presentazione di eventuali reclami o domande di risarcimento anche mediante il ricorso ai meccanismi di risoluzione stragiudiziale delle controversie previsti dal decreto legislativo 8 ottobre 2007, n. 179 .

    3. I provvedimenti adottati dalla Consob ai sensi del presente articolo sono pubblicati in conformità alle disposizioni sulla pubblicazione dei provvedimenti sanzionatori di cui all’articolo

    195-bis. 4. Ai provvedimenti adottati dall’IVASS ai sensi del presente articolo si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del Titolo XVIII del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 .

    5. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 21 MAGGIO 2018, N. 68 . (69) ((96))

  • Art. 131 TUF – Articolo abrogato

    Art. 131 TUF – Articolo abrogato

    Art. 131 D.Lgs. 58/1998 (TUF) – Articolo abrogato

    In vigore dal 01/07/1998

    ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 6 FEBBRAO 2004, N. 37

  • Art. 104 TUF – (Difese)

    Art. 104 TUF – (Difese)

    Art. 104 D.Lgs. 58/1998 (TUF) – (Difese)

    In vigore dal 01/07/1998

    1. Salvo autorizzazione dell’assemblea ordinaria o di quella straordinaria per le delibere di competenza, le società italiane quotate i cui titoli sono oggetto dell’offerta si astengono dal compiere atti od operazioni che possono contrastare il conseguimento degli obiettivi dell’offerta. L’obbligo di astensione si applica dalla comunicazione di cui all’articolo 102, comma 1, e fino alla chiusura dell’offerta ovvero fino a quando l’offerta stessa non decada. La mera ricerca di altre offerte non costituisce atto od operazione in contrasto con gli obiettivi dell’offerta. Resta ferma la responsabilità degli amministratori, dei componenti del consiglio di gestione e di sorveglianza e dei direttori generali per gli atti e le operazioni compiuti. (31)

    1-bis. L’autorizzazione assembleare prevista dal comma 1 e richiesta anche per l’attuazione di ogni decisione presa prima dell’inizio del periodo indicato nel comma 1, che non sia ancora stata attuata in tutto o in parte, che non rientri nel corso normale delle attività della società e la cui attuazione possa contrastare il conseguimento degli obiettivi dell’offerta. (31)

    1-ter. Gli statuti possono derogare, in tutto o in parte, alle disposizioni dei commi 1 e

    1-bis. Le società comunicano le deroghe approvate ai sensi del presente comma alla Consob e alle autorità di vigilanza in materia di offerte pubbliche di acquisto degli Stati membri in cui i loro titoli sono ammessi alla negoziazione su un mercato regolamentato o in cui è stata chiesta tale ammissione. ((Tali deroghe sono altresì tempestivamente comunicate al pubblico secondo le modalità previste dalla Consob con regolamento)) . (31)

    2. L’avviso di convocazione relativo alle assemblee di cui al presente articolo è pubblicato con le modalità di cui all’articolo 125-bis entro il quindicesimo giorno precedente la data fissata per l’assemblea.

  • Art. 32 ter TUF – (Risoluzione stragiudiziale di controversie)

    Art. 32 ter TUF – (Risoluzione stragiudiziale di controversie)

    Art. 32 ter D.Lgs. 58/1998 (TUF) – (Risoluzione stragiudiziale di controversie)

    In vigore dal 01/07/1998

    ((

    1. I soggetti nei cui confronti la Consob esercita la propria attività di vigilanza, da individuarsi con il regolamento di cui al comma 2, nonché i consulenti finanziari autonomi e le società di consulenza finanziaria aderiscono a sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie con gli investitori diversi dai clienti professionali di cui all’articolo 6, commi 2-quinquies e

    2-sexies. In caso di mancata adesione, alle società e agli enti si applicano le sanzioni di cui all’articolo 190, comma 1, e alle persone fisiche di cui all’articolo 18-bis si applicano le sanzioni di cui all’articolo 187-quinquiesdecies, comma

    1-bis. Le sanzioni previste dal presente comma sono applicate ai consulenti finanziari autonomi e alle società di consulenza finanziaria secondo il procedimento disciplinato dall’articolo 196, comma

    2. ))

    2. La Consob determina, con proprio regolamento, nel rispetto dei principi, delle procedure e dei requisiti di cui alla parte V, titolo II-bis, del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206 , e successive modificazioni, i criteri di svolgimento delle procedure di risoluzione delle controversie di cui al comma 1 nonché i criteri di composizione dell’organo decidente, in modo che risulti assicurata l’imparzialità dello stesso e la rappresentatività dei soggetti interessati.

    3. Alla copertura delle relative spese di funzionamento si provvede, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, con le risorse di cui all’ articolo 40, comma 3, della legge 23 dicembre 1994, n. 724 , e successive modificazioni, oltre che con gli importi posti a carico degli utenti delle procedure medesime. (73)

  • Art. 18 ter TUF – (Società di consulenza finanziaria)

    Art. 18 ter TUF – (Società di consulenza finanziaria)

    Art. 18 ter D.Lgs. 58/1998 (TUF) – (Società di consulenza finanziaria)

    In vigore dal 01/07/1998

    1. La riserva di attività di cui all’articolo 18 non pregiudica la possibilità per le società costituite in forma di società per azioni o società a responsabilità limitata, in possesso dei requisiti patrimoniali e di indipendenza stabiliti con regolamento adottato dal Ministro dell’economia e delle finanze, sentita la Consob, ed iscritte in una sezione apposita dell’albo di cui all’articolo 31, comma 4, di prestare la consulenza in materia di investimenti relativamente a valori mobiliari e a quote di organismi d’investimento collettivo, senza detenere fondi o titoli appartenenti ai clienti. (73)

    2. Il Ministro dell’economia e delle finanze, sentita la Consob, stabilisce con regolamento i requisiti di professionalità, onorabilità e indipendenza che gli esponenti aziendali devono possedere. (73)

    3. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 3 AGOSTO 2017, N. 129 )) . ((73))

    3-bis. Alle società di consulenza finanziaria si applicano le disposizioni stabilite dalla Consob con il regolamento di cui all’articolo 31, comma

    6. (73)

    3-ter. Le società di consulenza finanziaria rispondono in solido dei danni arrecati a terzi dai consulenti finanziari autonomi di cui esse si avvalgono nell’esercizio dell’attività, anche se tali danni siano conseguenti a responsabilità accertata in sede penale. (73)

  • Art. 124 TUF – Casi di inapplicabilità

    Art. 124 TUF – Casi di inapplicabilità

    Art. 124 D.Lgs. 58/1998 (TUF) – Casi di inapplicabilità

    In vigore dal 01/07/1998

    1. La CONSOB può dichiarare inapplicabili gli articoli 120, 121, 122 e 123, comma 2, secondo periodo, alle società italiane con azioni quotate solo in mercati regolamentati di altri paesi dell’Unione Europea, in considerazione della normativa applicabile a tali società in forza della quotazione.

  • Art. 291 Codice Civile: Condizioni

    Art. 291 Codice Civile: Condizioni

    Art. 291 c.c. – Condizioni

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    L’adozione è permessa alle persone che non hanno discendenti legittimi o legittimati, che hanno compiuto gli anni trentacinque e che superano almeno di diciotto anni l’età di coloro che intendano adottare.

    Quando eccezionali circostanze lo consigliano, il tribunale può autorizzare l’adozione se l’adottante ha raggiunto almeno l’età di trenta anni, ferma restando la differenza di età di cui al comma precedente.

  • Art. 62 septies TUF – (Vigilanza sui sistemi multilaterali di scambio di depositi monetar…

    Art. 62 septies TUF – (Vigilanza sui sistemi multilaterali di scambio di depositi monetar…

    Art. 62 septies D.Lgs. 58/1998 (TUF) – (Vigilanza sui sistemi multilaterali di scambio di depositi monetari in euro)

    In vigore dal 01/07/1998

    ((

    1. La Banca d’Italia vigila sull’efficienza e sul buon funzionamento dei sistemi multilaterali di scambio di depositi monetari in euro, nonché sui soggetti gestori, e può richiedere le opportune modifiche alle regole del sistema idonee a eliminare le disfunzioni riscontrate.

    2. La Banca d’Italia, con le modalità e nei termini da essa stabiliti, può richiedere la comunicazione anche periodica di dati, notizie, atti e documenti ai soggetti gestori dei sistemi multilaterali di scambio di depositi monetari in euro e agli operatori che vi partecipano. La Banca d’Italia può eseguire ispezioni presso i medesimi soggetti gestori e richiedere l’esibizione di documenti e il compimento degli atti ritenuti necessari. Gli stessi poteri possono essere esercitati anche nei confronti di altri soggetti coinvolti nell’attività del soggetto gestore. A tale fine, la Banca d’Italia può procedere anche ad audizioni personali. La Banca d’Italia può autorizzare i revisori dei conti o gli esperti a procedere a verifiche presso i soggetti gestori; le relative spese sono poste a carico del soggetto ispezionato.

    3. La Banca d’Italia con proprio provvedimento individua gli obblighi informativi e di comunicazione dei gestori nei propri confronti, indicando anche contenuto, termini e modalità di comunicazione.

    4. Agli scambi previsti dal comma 1 non si applicano le disposizioni dettate nella presente parte per i sistemi multilaterali di negoziazione.)) ((73))

  • Art. 275 SIC – Misure specifiche per i laboratori e gli stabulari

    Art. 275 SIC – Misure specifiche per i laboratori e gli stabulari

    Art. 275 D.Lgs. 81/2008 (SIC) – Misure specifiche per i laboratori e gli stabulari

    In vigore dal 15/05/2008

    1. Fatto salvo quanto specificatamente previsto all’allegato XLVI, punto 6, nei laboratori comportanti l’uso di agenti biologici dei gruppi 2, 3 o 4 a fini di ricerca, didattici o diagnostici, e nei locali destinati ad animali da laboratorio deliberatamente contaminati con tali agenti, il datore di lavoro adotta idonee misure di contenimento in conformità all’allegato XLVII.

    2. Il datore di lavoro assicura che l’uso di agenti biologici sia eseguito: a) in aree di lavoro corrispondenti almeno al secondo livello di contenimento, se l’agente appartiene al gruppo 2; b) in aree di lavoro corrispondenti almeno al terzo livello di contenimento, se l’agente appartiene al gruppo 3; c) in aree di lavoro corrispondenti almeno al quarto livello di contenimento, se l’agente appartiene al gruppo

    4. 3. Nei laboratori comportanti l’uso di materiali con possibile contaminazione da agenti biologici patogeni per l’uomo e nei locali destinati ad animali da esperimento, possibili portatori di tali agenti, il datore di lavoro adotta misure corrispondenti almeno a quelle del secondo livello di contenimento.

    4. Nei luoghi di cui ai commi 1 e 3 in cui si fa uso di agenti biologici non ancora classificati, ma il cui uso può far sorgere un rischio grave per la salute dei lavoratori, il datore di lavoro adotta misure corrispondenti almeno a quelle del terzo livello di contenimento.

    5. Per i luoghi di lavoro di cui ai commi 3 e 4, il ((Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali)) , sentito l’Istituto superiore di sanità, può individuare misure di contenimento più elevate.

  • Art. 7 octies TUF – Poteri di contrasto all’abusivismo

    Art. 7 octies TUF – Poteri di contrasto all’abusivismo

    Art. 7 octies D.Lgs. 58/1998 (TUF) – Poteri di contrasto all’abusivismo

    In vigore dal 01/07/1998

    1. La Consob può, nei confronti di chiunque offre o svolge servizi o attività di investimento tramite la rete internet senza esservi abilitato ai sensi del presente decreto: a) rendere pubblica, anche in via cautelare, la circostanza che il soggetto non è autorizzato allo svolgimento delle attività indicate dall’articolo 1, comma 5; b) ordinare di porre termine alla violazione. ((1-bis. La Consob può vietare lo svolgimento delle campagne pubblicitarie condotte tramite la rete internet o ogni altro mezzo di comunicazione quando hanno ad oggetto, direttamente o indirettamente, servizi e attività di investimento prestati da soggetti non abilitati ai sensi dell’articolo 18 del presente decreto))

  • Art. 4 ter TUF – Articolo 4-ter

    Art. 4 ter TUF – Articolo 4-ter

    Art. 4 ter D.Lgs. 58/1998 (TUF) – Articolo 4-ter

    In vigore dal 01/07/1998

    (( (Individuazione delle autorità nazionali competenti ai sensi del regolamento (UE) n. 236/2012 relativo alle vendite allo scoperto e a taluni aspetti dei contratti derivati aventi ad oggetto la copertura del rischio di inadempimento dell’emittente (credit default swap)) ((

    1. Il Ministero dell’economia e delle finanze, la Banca d’Italia e la Consob sono le autorità nazionali competenti ai sensi del regolamento (UE) n. 236/2012 relativo alle vendite allo scoperto e a taluni aspetti dei contratti derivati aventi ad oggetto la copertura del rischio di inadempimento dell’emittente (credit default swap), secondo quanto disposto dai commi seguenti.

    2. Salvo quanto previsto ai commi da 4 a 6, La Consob è l’autorità competente per ricevere le notifiche, attuare le misure ed esercitare le funzioni e i poteri previsti dal regolamento di cui al comma 1 con riferimento a strumenti finanziari diversi dai titoli del debito sovrano e credit default swap su emittenti sovrani.

    3. Salvo quanto previsto dal comma 4, la Banca d’Italia e la Consob, nell’ambito delle rispettive attribuzioni, sono le autorità competenti per ricevere le notifiche, attuare le misure e esercitare le funzioni e i poteri previsti dal regolamento di cui al comma 1 con riferimento ai titoli del debito sovrano e ai credit default swap su emittenti sovrani.

    4. Con riferimento al debito sovrano e ai credit default swap su emittenti sovrani, i poteri di temporanea sospensione delle restrizioni e i poteri di intervento in circostanze eccezionali, previsti dal regolamento di cui al comma 1, sono esercitati dal Ministero dell’economia e delle finanze, su proposta della Banca d’Italia, sentita la Consob.

    5. La Consob è l’autorità responsabile per coordinare la cooperazione e lo scambio di informazioni con la Commissione dell’Unione europea, l’AESFEM e le autorità competenti degli altri Stati membri, ai sensi dell’articolo 32 del regolamento di cui al comma

    1. 6. Al fine di coordinare l’esercizio delle funzioni di cui al comma 3 e 4, il Ministero dell’economia e delle finanze, la Banca d’Italia e la Consob stabiliscono mediante un protocollo di intesa le modalità della cooperazione e del reciproco scambio di informazioni rilevanti ai fini dell’esercizio delle predette funzioni, anche con riferimento alle irregolarità rilevate e alle misure adottate nell’esercizio delle rispettive competenze nonché le modalità di ricezione delle predette notifiche, tenuto conto dell’esigenza di ridurre al minimo gli oneri gravanti sugli operatori.

    7. La Banca d’Italia e la Consob per adempiere alle rispettive competenze come definite dal presente articolo e assicurare il rispetto delle misure adottate ai sensi del Regolamento di cui al comma 1, ivi comprese quelle demandate al Ministero dell’economia e delle finanze ai sensi del comma 4, dispongono dei poteri previsti dall’articolo

    187-octies. ))

  • Art. 273 SIC – Misure igieniche

    Art. 273 SIC – Misure igieniche

    Art. 273 D.Lgs. 81/2008 (SIC) – Misure igieniche

    In vigore dal 15/05/2008

    1. In tutte le attività nelle quali la valutazione di cui all’articolo 271 evidenzia rischi per la salute dei lavoratori, il datore di lavoro assicura che: a) i lavoratori dispongano dei servizi sanitari adeguati provvisti di docce con acqua calda e fredda, nonché, se del caso, di lavaggi oculari e antisettici per la pelle; b) i lavoratori abbiano in dotazione indumenti protettivi od altri indumenti idonei, da riporre in posti separati dagli abiti civili; c) i dispositivi di protezione individuale ((ove non siano mono uso,)) siano controllati, disinfettati e puliti dopo ogni utilizzazione, provvedendo altresì a far riparare o sostituire quelli difettosi prima dell’utilizzazione successiva; d) gli indumenti di lavoro e protettivi che possono essere contaminati da agenti biologici vengano tolti quando il lavoratore lascia la zona di lavoro, conservati separatamente dagli altri indumenti, disinfettati, puliti e, se necessario, distrutti.

    2. Nelle aree di lavoro in cui c’è rischio di esposizione è vietato assumere cibi e bevande, fumare, conservare cibi destinati al consumo umano, usare pipette a bocca e applicare cosmetici.