Autore: Andrea Marton

  • Art. 165 ter TUF – (Ambito di applicazione)

    Art. 165 ter TUF – (Ambito di applicazione)

    Art. 165 ter D.Lgs. 58/1998 (TUF) – (Ambito di applicazione)

    In vigore dal 01/07/1998

    ((1. Sono soggette alle disposizioni contenute nella presente sezione le società italiane con azioni quotate in mercati regolamentati, di cui all’articolo 119, le quali controllino società aventi sede legale in Stati i cui ordinamenti non garantiscono la trasparenza della costituzione, della situazione patrimoniale e finanziaria e della gestione delle società, nonché le società italiane con azioni quotate in mercati regolamentati le quali siano collegate alle suddette società estere o siano da queste controllate))

    2. Si applicano le nozioni di controllo previste dall’articolo 93 e quelle di collegamento previste dall’ articolo 2359, terzo comma, del codice civile .

    3. Gli Stati di cui al comma 1 sono individuati con decreti del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, sulla base dei seguenti criteri: a) per quanto riguarda le forme e le condizioni per la costituzione delle società: 1) mancanza di forme di pubblicità dell’atto costitutivo e dello statuto, nonché delle successive modificazioni di esso; 2) mancanza del requisito di un capitale sociale minimo, idoneo a garantire i terzi creditori, per la costituzione delle società, nonché della previsione di scioglimento in caso di riduzione del capitale al di sotto del minimo legale, salvo il caso di reintegrazione entro un termine definito; 3) mancanza di norme che garantiscano l’effettività e l’integrità del capitale sociale sottoscritto, in particolare con la sottoposizione dei conferimenti costituiti da beni in natura o crediti alla valutazione da parte di un esperto appositamente nominato; 4) mancanza di forme di controllo, da parte di soggetti o organismi a ciò abilitati da specifiche disposizioni di legge, circa la conformità degli atti di cui al numero 1) alle condizioni richieste per la costituzione delle società; b) per quanto riguarda la struttura delle società, mancanza della previsione di un organo di controllo distinto dall’organo di amministrazione, o di un comitato di controllo interno all’organo amministrativo, dotato di adeguati poteri di ispezione, controllo e autorizzazione sulla contabilità, sul bilancio e sull’assetto organizzativo della società, e composto da soggetti forniti di adeguati requisiti di onorabilità, professionalità e indipendenza; c) per quanto riguarda il bilancio di esercizio: 1) mancanza della previsione dell’obbligo di redigere tale bilancio, comprendente almeno il conto economico e lo stato patrimoniale, con l’osservanza dei seguenti principi: 1.1) rappresentazione chiara, veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria della società e del risultato economico dell’esercizio; 1.2) illustrazione chiara dei criteri di valutazione adottati nella redazione del conto economico e dello stato patrimoniale; 2) mancanza dell’obbligo di deposito, presso un organo amministrativo o giudiziario, del bilancio, redatto secondo i principi di cui al numero 1); 3) mancanza dell’obbligo di sottoporre la contabilità e il bilancio delle società a verifica da parte dell’organo o del comitato di controllo di cui alla lettera b) ovvero di un revisore legale dei conti; d) la legislazione del Paese ove la società ha sede legale impedisce o limita l’operatività della società stessa sul proprio territorio; e) la legislazione del Paese ove la società ha sede legale esclude il risarcimento dei danni arrecati agli amministratori rimossi senza una giusta causa, ovvero consente che tale clausola sia contenuta negli atti costitutivi delle società o in altri strumenti negoziali; f) mancata previsione di un’adeguata disciplina che impedisca la continuazione dell’attività sociale dopo l’insolvenza, senza ricapitalizzazione o prospettive di risanamento; g) mancanza di adeguate sanzioni penali nei confronti degli esponenti aziendali che falsificano la contabilità e i bilanci.

    4. Con i decreti del Ministro della giustizia, di cui al comma 3, possono essere individuati, in relazione alle forme e alle discipline societarie previste in ordinamenti stranieri, criteri equivalenti in base ai quali possano considerarsi soddisfatti i requisiti di trasparenza e di idoneità patrimoniale e organizzativa determinati nel presente articolo.

    5. I decreti di cui al comma 3 possono individuare Stati i cui ordinamenti presentino carenze particolarmente gravi con riguardo ai profili indicati alle lettere b), c) e g) del medesimo comma

    3. 6. Con proprio regolamento la CONSOB detta criteri in base ai quali è consentito alle società italiane di cui all’articolo 119 ((…)) di controllare imprese aventi sede in uno degli Stati di cui al comma

    5. A tal fine sono prese in considerazione le ragioni di carattere imprenditoriale che motivano il controllo e l’esigenza di assicurare la completa e corretta informazione societaria.

    7. In caso di inottemperanza alle disposizioni emanate ai sensi dei commi 5 e 6, la CONSOB può denunziare i fatti al tribunale ai fini dell’adozione delle misure previste dall’ articolo 2409 del codice civile . (14)

  • Art. 147 bis TUF – (Assemblee di categoria)

    Art. 147 bis TUF – (Assemblee di categoria)

    Art. 147 bis D.Lgs. 58/1998 (TUF) – (Assemblee di categoria)

    In vigore dal 01/07/1998

    ((

    1. Gli articoli 146 e 147 si applicano alle assemblee speciali previste dall’ articolo 2376, comma 1, del codice civile , qualora le azioni siano quotate in mercati regolamentati italiani o di altri Paesi dell’Unione europea. ))

  • Art. 55 quater TUF – (Sostegno finanziario di gruppo)

    Art. 55 quater TUF – (Sostegno finanziario di gruppo)

    Art. 55 quater D.Lgs. 58/1998 (TUF) – (Sostegno finanziario di gruppo)

    In vigore dal 01/07/1998

    ((

    1. Le Sim appartenenti a un gruppo ai sensi dell’articolo 11 possono concludere con altre componenti del gruppo accordi per fornirsi sostegno finanziario per il caso in cui per una di esse si realizzino i presupposti dell’intervento precoce ai sensi dell’articolo

    55-quinquies. Agli accordi si applicano, in quanto compatibili, gli articoli 69-duodecies, 69-terdecies, 69-quaterdecies, 69-quinquiesdecies, 69-sexiesdecies e 69-septiesdecies del Testo unico bancario. ))

  • Art. 135 TUF – Percentuali di capitale

    Art. 135 TUF – Percentuali di capitale

    Art. 135 D.Lgs. 58/1998 (TUF) – Percentuali di capitale

    In vigore dal 01/07/1998

    1. Per le società cooperative le percentuali di capitale individuate nel codice civile ((e nel presente decreto)) per l’esercizio di diritti da parte dei soci sono rapportate al numero complessivo dei soci stessi. ((47))

  • Art. 79 sexiesdecies TUF – Articolo abrogato

    Art. 79 sexiesdecies TUF – Articolo abrogato

    Art. 79 sexiesdecies D.Lgs. 58/1998 (TUF) – Articolo abrogato

    In vigore dal 01/07/1998

    ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 3 AGOSTO 2017, N. 129 73

  • Art. 83 bis TUF – Ambito di applicazione

    Art. 83 bis TUF – Ambito di applicazione

    Art. 83 bis D.Lgs. 58/1998 (TUF) – Ambito di applicazione

    In vigore dal 01/07/1998

    ((1. I valori mobiliari regolati dalla legge italiana ammessi alla negoziazione o negoziati in una sede di negoziazione italiana o di altro Paese dell’Unione europea con il consenso dell’emittente possono esistere solo in forma scritturale.)) ((68)) ((1-bis. L’obbligo di cui al comma 1 può essere assolto tramite emissione diretta o immissione, in regime di dematerializzazione, presso un depositario centrale stabilito nel territorio della Repubblica, o presso un depositario centrale autorizzato alla prestazione transfrontaliera dei servizi nel territorio della Repubblica, ai sensi dell’ articolo 23 del regolamento (UE) n. 909/2014 .)) ((68))

    2. ((…)) il regolamento indicato dall’articolo ((82, comma 2)) , può prevedere che siano assoggettati alla disciplina della presente sezione anche strumenti finanziari non aventi le caratteristiche indicate al comma 1 ((, al fine di agevolarne la circolazione.)) ((68)) ((3. L’emittente strumenti finanziari diversi da quelli di cui al comma 1 può volontariamente assoggettarli al regime di dematerializzazione presso un depositario centrale stabilito nel territorio della Repubblica, secondo la disciplina della presente sezione.))

  • Art. 107 TUF – Offerta pubblica di acquisto preventiva

    Art. 107 TUF – Offerta pubblica di acquisto preventiva

    Art. 107 D.Lgs. 58/1998 (TUF) – Offerta pubblica di acquisto preventiva

    In vigore dal 01/07/1998

    1. Oltre che nei casi indicati nell’articolo 106, commi 4 e 5, l’obbligo di offerta pubblica previsto dal medesimo articolo, commi 1 e 3, non sussiste se la partecipazione viene a essere detenuta a seguito di un’offerta pubblica di acquisto o di scambio avente a oggetto almeno il ((cinquanta per cento)) dei titoli di ciascuna categoria , ove ricorrano congiuntamente le seguenti condizioni: a) l’offerente e le persone che agiscono di concerto con lui, non abbiano acquistato partecipazioni in misura superiore all’uno per cento, anche mediante contratti a termine con scadenza successiva, nei dodici mesi precedenti la comunicazione alla CONSOB prevista dall’articolo 102, comma 1, né durante l’offerta; b) l’efficacia dell’offerta sia stata condizionata all’approvazione di tanti possessori di titoli che possiedano la maggioranza dei titoli stessi , escluse dal computo i titoli detenuti , in conformità dei criteri stabiliti ai sensi dell’articolo 120, comma 4, lettera b), dall’offerente, dal socio di maggioranza, anche relativa, se la sua partecipazione sia superiore al dieci per cento, e dai soggetti a essi legati da uno dei rapporti indicati 101-bis, comma 4; (31) c) la CONSOB accordi l’esenzione, previa verifica della sussistenza delle condizioni indicate nelle lettere a) e b).

    2. ((La Consob stabilisce con regolamento le modalità di approvazione dell’offerta, prevedendo l’uso di comunicazioni elettroniche da parte degli intermediari depositari delle azioni, salva diversa volontà dei titolari dei conti indicati nell’articolo 83-quater, comma

    3. Tali comunicazioni consentono ai titolari di esprimere il proprio giudizio sull’offerta in via telematica. Possono esprimere il proprio giudizio sull’offerta ai sensi del comma 1, lettera b), anche i soci che non vi aderiscono.)) Possono esprimere il proprio giudizio sull’offerta ai sensi del comma 1, lettera b), anche i soci che non vi aderiscono.

    3. L’offerente è tenuto a promuovere l’offerta pubblica prevista dall’articolo 106 se, nei ((sei mesi)) successivi alla chiusura dell’offerta preventiva: a) l’offerente medesimo o persone che agiscono di concerto con esso, abbiano effettuato acquisti di partecipazioni in misura superiore all’uno per cento, anche mediante contratti a termine con scadenza successiva; b) la società emittente abbia deliberato operazioni di fusione o di scissione ((da cui consegua la revoca dalla quotazione)) . —————- AGGIORNAMENTO (31) Il D.Lgs. 25 settembre 2009, n. 146 ha disposto (con l’art. 2, comma 3, lettera b)) che al comma 1, lettera b), del presente articolo, le parole: “dai soggetti ad esso legati da uno dei rapporti, indicati nell’articolo 101-bis, comma 4” sono sostituite dalle seguenti: “dalle persone che agiscono di concerto con lui”.

  • Art. 81 TUF – Articolo abrogato

    Art. 81 TUF – Articolo abrogato

    Art. 81 D.Lgs. 58/1998 (TUF) – Articolo abrogato

    In vigore dal 01/07/1998

    ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 12 AGOSTO 2016, N. 176

  • Art. 10 TUF – Articolo abrogato

    Art. 10 TUF – Articolo abrogato

    Art. 10 D.Lgs. 58/1998 (TUF) – Articolo abrogato

    In vigore dal 01/07/1998

    ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 3 AGOSTO 2017, N. 129 73

  • Art. 8 TUF – Doveri informativi

    Art. 8 TUF – Doveri informativi

    Art. 8 D.Lgs. 58/1998 (TUF) – Doveri informativi

    In vigore dal 01/07/1998

    1. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 3 AGOSTO 2017, N. 129 . (73)

    1-bis. Gli OICR ((italiani)) che investono in crediti partecipano alla Centrale dei Rischi della Banca d’Italia, ((tramite i gestori autorizzati e i GEFIA UE che li gestiscono,)) secondo quanto stabilito dalla Banca d’Italia. ((PERIODO SOPPRESSO DAL D.LGS. 27 MARZO 2026, N. 47 )) .

    1-ter. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 3 AGOSTO 2017, N. 129 . (73)

    2. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 3 AGOSTO 2017, N. 129 . (73)

    3. ((L’organo di controllo)) informa senza indugio la Banca d’Italia e la CONSOB di tutti gli atti o i fatti, di cui venga a conoscenza nell’esercizio dei propri compiti, che possano costituire un’irregolarità nella gestione ovvero una violazione delle norme che disciplinano l’attività delle SIM, ((dei gestori autorizzati e degli Oicr societari in gestione esterna)) . A tali fini lo statuto delle SIM, ((dei gestori autorizzati e degli Oicr societari in gestione esterna)) , indipendentemente dal sistema di amministrazione e controllo adottato, assegna all’organo ((…)) di controllo i relativi compiti e poteri.

    4. I soggetti incaricati della revisione legale dei conti delle SIM, ((dei gestori autorizzati e degli Oicr societari in gestione esterna)) o delle società poste al vertice di gruppi individuati ai sensi dell’articolo 11 comunicano senza indugio alla Banca d’Italia e alla CONSOB gli atti o i fatti, rilevati nello svolgimento dell’incarico, che possano costituire una grave violazione delle norme disciplinanti l’attività delle società sottoposte a revisione ovvero che possano pregiudicare la continuità dell’impresa o comportare un giudizio negativo, un giudizio con rilievi o una dichiarazione di impossibilità di esprimere un giudizio sui bilanci o sui prospetti periodici degli OICR.

    5. I commi 3, primo periodo, e 4 si applicano anche ((all’organo di controllo)) ed ai soggetti incaricati della revisione legale dei conti presso le società che controllano le SIM, ((e i gestori autorizzati o che sono da questi controllate)) ai sensi dell’articolo 23 del testo unico bancario.

    5-bis. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 3 AGOSTO 2017, N. 129 . (73)

    6. I commi 3, 4, 5 e 6-bis si applicano alle banche limitatamente alla prestazione dei servizi e delle attività di investimento. (73)

    6-bis. La Banca d’Italia e la Consob, nell’esercizio delle rispettive competenze e sentita l’altra autorità, possono disporre la rimozione dall’incarico del soggetto incaricato della revisione legale dei conti o del responsabile dell’incarico di revisione legale ((delle Sim, dei gestori autorizzati e degli OICR societari in gestione esterna)) o della società posta al vertice del gruppo individuato ai sensi dell’articolo 11, qualora il soggetto incaricato della revisione legale dei conti abbia violato gli obblighi previsti dal comma

    4. Il presente comma non si applica ai soggetti indicati al comma 5.

  • Art. 69 TUF – Mercati di crescita per le piccole e medie imprese

    Art. 69 TUF – Mercati di crescita per le piccole e medie imprese

    Art. 69 D.Lgs. 58/1998 (TUF) – Mercati di crescita per le piccole e medie imprese

    In vigore dal 01/07/1998

    1. La Consob, su domanda del gestore di un sistema multilaterale di negoziazione, registra un sistema come mercato di crescita per le piccole e medie imprese se sono soddisfatti i requisiti di cui al comma

    2. 2. Fermo restando il rispetto degli altri obblighi del presente decreto relativi alla gestione di un sistema multilaterale di negoziazione, ai fini della registrazione di cui al comma 1, il sistema multilaterale di negoziazione dispone di regole, sistemi e procedure efficaci, atti a garantire che siano soddisfatte le seguenti condizioni: a) almeno il 50 per cento degli emittenti i cui strumenti finanziari sono ammessi alla negoziazione sul sistema sono piccole e medie imprese, sia al momento della registrazione come mercato di crescita per le piccole e medie imprese sia successivamente, con riferimento a ciascun anno civile; b) sono stabiliti criteri appropriati per l’ammissione e la permanenza alla negoziazione degli strumenti finanziari sul sistema; c) al momento dell’ammissione alla negoziazione di uno strumento finanziario sul mercato sono state pubblicate informazioni sufficienti per permettere agli investitori di effettuare una scelta consapevole in merito all’investimento. Tali informazioni possono consistere in un appropriato documento di ammissione o in un prospetto se i requisiti di cui al regolamento 2017/1129/UE sono applicabili con riguardo a un’offerta pubblica presentata insieme all’ammissione alla negoziazione dello strumento finanziario sul sistema multilaterale di negoziazione; d) sul mercato esiste un’adeguata informativa finanziaria periodica, messa a disposizione dall’emittente o da altri per suo conto, che comprenda quantomeno la relazione finanziaria annuale sottoposta a revisione; e) gli emittenti, le persone che esercitano responsabilità di direzione e le persone ad esse strettamente legate, come individuati rispettivamente dai punti 21), 25) e 26) dell’ articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 596/2014 , rispettano i requisiti loro applicabili dettati dal citato regolamento; f) le informazioni regolamentate riguardanti gli emittenti sono conservate e divulgate pubblicamente; g) esistono sistemi e controlli efficaci tesi a prevenire e individuare gli abusi di mercato secondo quanto prescritto dal regolamento (UE) n. 596/2014 .

    3. Il gestore di un mercato di crescita per le piccole e medie imprese può prevedere requisiti aggiuntivi a quelli previsti dal comma

    2. 3-bis. ((Qualora il gestore del mercato abbia previsto, conformemente al comma 3, una disciplina in materia di obblighi di offerta pubblica di acquisto per le ipotesi di trasferimento del controllo di emittenti azioni ammesse alla negoziazione sul mercato, il gestore del mercato stabilisce adeguati presidi per garantire l’effettività degli obblighi medesimi.))

    4. La Consob può revocare la registrazione di un sistema multilaterale di negoziazione come mercato di crescita per le piccole e medie imprese su richiesta del gestore ovvero quando il sistema non rispetta i requisiti previsti dal comma

    2. 5. Uno strumento finanziario di un emittente ammesso alla negoziazione su un mercato di crescita per le piccole e medie imprese può essere negoziato anche su un altro mercato di crescita per le piccole e medie imprese solo se l’emittente è stato preventivamente informato e non ha sollevato obiezioni alla negoziazione su un altro mercato. In tal caso l’emittente non è soggetto ad alcun obbligo relativo al governo societario o all’informativa iniziale, continuativa o ad hoc con riguardo a quest’ultimo mercato di crescita per le piccole e medie imprese. (73)

  • Art. 174 ter TUF – Articolo abrogato

    Art. 174 ter TUF – Articolo abrogato

    Art. 174 ter D.Lgs. 58/1998 (TUF) – Articolo abrogato

    In vigore dal 01/07/1998

    ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 27 GENNAIO 2010, N. 39