Autore: Andrea Marton

Autore

Andrea Marton

Dottore in Economia e Finanza · Divulgatore giuridico e fiscale

Cura Legge in Chiaro: la spiegazione in linguaggio chiaro dei testi normativi italiani, dal TUIR al Codice Civile, dai contratti collettivi alla Legge di Bilancio, sempre a partire dalle fonti ufficiali.

Metodo editoriale

  • Ogni scheda parte dal testo vigente pubblicato su Normattiva, non da rielaborazioni di terzi.
  • Le tabelle retributive CCNL sono ricostruite dai PDF ARAN e dai testi contrattuali depositati dalle parti firmatarie.
  • Vigenze e rinnovi sono verificati alla fonte e riportati con la data della verifica: quando un contratto viene rinnovato, le schede collegate vengono corrette.
  • Importi, aliquote e scadenze sono verificati sulle fonti primarie indicate in fondo a ogni scheda, con la data della verifica.
  • Gli errori segnalati vengono corretti e la correzione resta visibile nella pagina.

Fonti consultateNormattiva · Gazzetta Ufficiale · ARAN · Agenzia delle Entrate · INPS · INAIL · Banca d’Italia

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I contenuti pubblicati hanno finalità esclusivamente informativa e divulgativa: non costituiscono consulenza professionale e non sostituiscono il parere di un professionista abilitato. Per la valutazione del caso concreto occorre sempre rivolgersi a un professionista.

  • Art. 176 Cod. Amb. – norma finale

    Art. 176 Cod. Amb. – norma finale

    D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 – testo aggiornato

    1. Le disposizioni di cui alla parte terza del presente decreto che concernono materie di legislazione concorrente costituiscono principi fondamentali ai sensi dell’articolo 117, comma 3, della Costituzione.

    2. Le disposizioni di cui alla parte terza del presente decreto sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con le norme dei rispettivi statuti.

    3. Per le acque appartenenti al demanio idrico delle province autonome di Trento e di Bolzano restano ferme le competenze in materia di utilizzazione delle acque pubbliche ed in materia di opere idrauliche previste dallo statuto speciale della regione Trentino-Alto Adige e dalle relative norme di attuazione.

  • Art. 67 D.Lgs. 171/2005 – Disposizioni transitorie e finali

    Art. 67 D.Lgs. 171/2005 – Disposizioni transitorie e finali

    Decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171 – Codice della nautica da diporto

    1. Dall’attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 18 luglio 2005 CIAMPI Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri Lunardi, Ministro delle infrastrutture e dei trasporti La Malfa, Ministro delle politiche comunitarie Fini, Ministro degli affari esteri Siniscalco, Ministro dell’economia e delle finanze Storace, Ministro della salute Landolfi, Ministro delle comunicazioni Baccini, Ministro per la funzione pubblica Castelli, Ministro della giustizia Moratti, Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca Scajola, Ministro delle attività produttive Visto, il Guardasigilli: Castelli articolo precedente articolo successivo

  • Art. 68 TUE – Controlli (legge 5 novembre 1971, n. 1086, art. 10)

    Art. 68 TUE – Controlli (legge 5 novembre 1971, n. 1086, art. 10)

    Art. 68 D.P.R. 380/2001 (TUE) – Controlli (legge 5 novembre 1971, n. 1086, art. 10)

    In vigore dal 30/06/2003

    1. Il dirigente o il responsabile del competente ufficio comunale, nel cui territorio vengono realizzate le opere indicate nell’articolo 53, comma 1, ha il compito di vigilare sull’osservanza degli adempimenti preposti dal presente testo unico: a tal fine si avvale dei funzionari ed agenti comunali. (1) 2. Le disposizioni del precedente comma non si applicano alle opere costruite per conto dello Stato e per conto delle regioni, delle province e dei comuni, aventi un ufficio tecnico con a capo un ingegnere. Note: (1) Comma rettificato con comunicato 13.11.2001, pubblicato in G.U. 13.11.2001 n. 264.

  • Art. 21 D.Lgs. 346/1990 – Condizioni di deducibilità dei debiti

    Art. 21 D.Lgs. 346/1990 – Condizioni di deducibilità dei debiti

    Art. 21 D.Lgs. 346/1990 (Imposta Successioni) – Condizioni di deducibilità dei debiti

    In vigore dal 01/01/1991

    1. I debiti del defunto devono risultare da atto scritto di data certa anteriore all’apertura della successione o da provvedimento giurisdizionale definitivo. 2. I debiti inerenti all’esercizio di imprese sono ammessi in deduzione anche se risultano dalle scritture contabili obbligatorie del defunto regolarmente tenute a norma di legge. 3. Se il defunto non era obbligato alla tenuta di scritture contabili, i debiti cambiari e i debiti verso aziende o istituti di credito, compresi i saldi passivi dei conti correnti, sono ammessi in deduzione anche se risultano dalle scritture contabili obbligatorie, regolarmente tenute a norma di legge, del trattario o del prenditore o dell’azienda o istituto di credito. 4. I debiti derivanti da rapporti di lavoro subordinato, compresi quelli relativi al trattamento di fine rapporto e ai trattamenti previdenziali integrativi, sono deducibili nell’ammontare maturato alla data di apertura della successione, anche se il rapporto continua con gli eredi o i legatari. 5. I debiti verso lo Stato, gli enti pubblici territoriali e gli enti pubblici che gestiscono forme obbligatorie di previdenza e di assistenza sociale, esistenti alla data di apertura della successione, nonché i debiti tributari, il cui presupposto si è verificato anteriormente alla stessa data, sono deducibili anche se accertati in data posteriore. 6. Per debito del defunto si intende anche quello di somme dovute al coniuge divorziato, a seguito di sentenza di scioglimento di matrimonio o di cessazione di effetti civili dello stesso.

  • Art. 67 TUE – Collaudo statico

    Art. 67 TUE – Collaudo statico

    Art. 67 D.P.R. 380/2001 (TUE) – Collaudo statico

    In vigore dal 30/06/2003

    1086, articoli 7 e 8) 1. Tutte le costruzioni di cui all’articolo 53, comma 1, la cui sicurezza possa comunque interessare la pubblica incolumità devono essere sottoposte a collaudo statico, fatto salvo quanto previsto dal comma 8-bis (1). 2. Il collaudo deve essere eseguito da un ingegnere o da un architetto, iscritto all’albo da almeno dieci anni, che non sia intervenuto in alcun modo nella progettazione, direzione, esecuzione dell’opera. 3. Contestualmente alla denuncia prevista dall’articolo 65, il direttore dei lavori è tenuto a presentare presso lo sportello unico l’atto di nomina del collaudatore scelto dal committente e la contestuale dichiarazione di accettazione dell’incarico, corredati da certificazione attestante le condizioni di cui al comma 2. 4. Quando non esiste il committente ed il costruttore esegue in proprio, è fatto obbligo al costruttore di chiedere, anteriormente alla presentazione della denuncia di inizio dei lavori, all’ordine provinciale degli ingegneri o a quello degli architetti, la designazione di una terna di nominativi fra i quali sceglie il collaudatore. 5. Completata la struttura con la copertura dell’edificio, il direttore dei lavori ne dà comunicazione allo sportello unico e al collaudatore che ha 60 giorni di tempo per effettuare il collaudo. 6. In corso d’opera possono essere eseguiti collaudi parziali motivati da difficoltà tecniche e da complessità esecutive dell’opera, fatto salvo quanto previsto da specifiche disposizioni. 7. Il collaudatore redige, sotto la propria responsabilità, il certificato di collaudo […] (2) che invia tra- DPR 6.6.2001 n. 380 – Art. 68-71 63 mite posta elettronica certificata (PEC) (3) al competente ufficio tecnico regionale e al committente, dandone contestuale comunicazione allo sportello unico. Il deposito del certificato di collaudo statico equivale al certificato di rispondenza dell’opera alle norme tecniche per le costruzioni previsto dall’articolo 62. (4) 8. La segnalazione certificata è corredata da (5) una copia del certificato di collaudo. 8 bis. Per gli interventi di riparazione e per gli interventi locali sulle costruzioni esistenti, come definiti dalla normativa tecnica, il certificato di collaudo è sostituito dalla dichiarazione di regolare esecuzione resa dal direttore dei lavori. (6) 8 ter. Per gli interventi di cui all’articolo 94-bis, comma 1, lettera b), numero 2), e lettera c), numero 1), il certificato di collaudo è sostituito dalla dichiarazione di regolare esecuzione resa dal direttore dei lavori. (7) Note: (1) Le parole “, fatto salvo quanto previsto dal comma 8-bis” sono state inserite dall’art. 3, comma 1, lett. y), n. 1), DLgs 25.11.2016 n. 222, pubblicato in G.U. 26.11.2016 n. 277. (2) Le parole “in tre copie” sono state soppresse dall’art. 3, comma 1, lett. b), n. 1), DL 18.4.2019 n. 32, convertito, con modificazioni, dalla L. 14.6.2019 n. 55. (3) Le parole “tramite posta elettronica certificata (PEC)“ sono state inserite dall’art. 3, comma 1, lett. b), n. 1), DL 18.4.2019 n. 32, convertito, con modificazioni, dalla L. 14.6.2019 n. 55. (4) Le parole “Il deposito del certificato di collaudo statico equivale al certificato di rispondenza dell’opera alle norme tecniche per le costruzioni previsto dall’articolo 62.“ sono state inserite dall’art. 3, comma 1, lett. y), n. 2), DLgs 25.11.2016 n. 222, pubblicato in G.U. 26.11.2016 n. 277. (5) Le parole “La segnalazione certificata è corredata da” sono state sostituite alle precedenti “Per il rilascio di licenza d’uso o di agibilità, se prescritte, occorre presentare all’amministrazione comunale” dall’art. 3, comma 1, lett. y), n. 3), DLgs 25.11.2016 n. 222, pubblicato in G.U. 26.11.2016 n. 277. (6) Comma inserito dall’art. 3, comma 1, lett. y), n. 4), DLgs 25.11.2016 n. 222, pubblicato in G.U. 26.11.2016 n. 277. (7) Comma inserito dall’art. 3, comma 1, lett. b), n. 2), DL 18.4.2019 n. 32, convertito, con modificazioni, dalla L. 14.6.2019 n. 55. SEZIONE II – VIGILANZA

  • Art. 20 D.Lgs. 346/1990 – Passività deducibili

    Art. 20 D.Lgs. 346/1990 – Passività deducibili

    Art. 20 D.Lgs. 346/1990 (Imposta Successioni) – Passività deducibili

    In vigore dal 01/01/1991

    1. Le passività deducibili sono costituite dai debiti del defunto esistenti alla data di apertura della successione e dalle spese mediche e funerarie indicate nell’art. 24. 2. La deduzione è ammessa alle condizioni e nei limiti di cui agli articoli da 21 a 24.

  • CCNL Florovivaismo: CPL, lavoro stagionale e sicurezza fitosanitari e serre

    CCNL Florovivaismo e Giardinaggio

    In sintesi

    Il florovivaismo presenta specificita normative e di sicurezza uniche: i contratti provinciali integrativi (CPL) integrano i minimi nazionali e disciplinano qualifiche locali; il lavoro in serra comporta rischi specifici (microclima, agenti chimici); l’utilizzo di prodotti fitosanitari richiede il patentino obbligatorio e la formazione periodica. Il documento di valutazione dei rischi (DVR) deve includere i rischi chimici, biologici e posturali tipici del settore.

    Dati contrattuali

    Parti firmatarie
    Confagricoltura · Coldiretti · CIA-Agricoltori Italiani · Flai-CGIL · Fai-CISL · Uila-UIL
    Ultimo rinnovo
    28 maggio 2026, accordo nazionale per il quadriennio 2026-2029 degli operai agricoli e florovivaisti
    Vigenza
    1° gennaio 2026 – 31 dicembre 2029, integrato dai contratti provinciali di lavoro che fissano i salari effettivi. Aumento del 5,1% per il biennio economico 2026-2027: 3,4% dal 1° giugno 2026 e 1,7% dal 1° gennaio 2027, senza arretrati
    Platea
    ~80.000-100.000 (operai florovivaisti OTI/OTD, giardinieri, addetti vivai e garden)

    Tabella riepilogativa

    Sicurezza e obblighi normativi specifici del florovivaismo
    Ambito Normativa di riferimento Obbligo principale
    Patentino fitosanitario D.Lgs. 150/2012, D.M. 22.01.2014 Abilitazione obbligatoria + rinnovo 5 anni
    Valutazione rischi chimici (DVR) D.Lgs. 81/2008, Titolo IX DVR con schede SDS di ogni fitofarmaco
    Microclima serre D.Lgs. 81/2008, art. 63 e All. IV Verifica temperatura, umidita, ventilazione
    DPI per fitosanitari D.Lgs. 81/2008; Regolamento UE 528/2012 Guanti, tuta, maschera, occhiali (da SDS)
    Sorveglianza sanitaria D.Lgs. 81/2008, art. 229 Visite mediche periodiche per esposti chimici
    Registro esposti D.Lgs. 81/2008, art. 243 Per agenti CMR (cancerogeni, mutageni)

    Contratti provinciali integrativi: il cuore del settore

    Nel florovivaismo il CPL (Contratto Provinciale di Lavoro) non e un accessorio facoltativo: e lo strumento principale di regolazione del rapporto di lavoro. I CPL piu rilevanti sono quelli di:

    • Pistoia: primo distretto vivaistico italiano, CPL con tabelle salariali elevate e qualifiche dettagliate per vivai ornamentali
    • Savona e Imperia: floricoltura ligure da fiore reciso, con indennita specifiche per lavoro in serra
    • Pescia (Pistoia): distretto del fiore reciso, con qualifiche per floricoltura intensiva
    • Roma e Lazio: manutenzione del verde pubblico e privato, garden center
    • Palermo, Ragusa, Catania: floricoltura meridionale e vivaistica siciliana

    In assenza di CPL provinciale aggiornato, si applica il contratto nazionale. Il lavoratore ha diritto di richiedere copia del CPL applicato.

    Sicurezza nei lavori con fitosanitari

    L’utilizzo di prodotti fitosanitari (fungicidi, erbicidi, insetticidi, fitoregolatori) e una delle attivita piu rischiose del comparto. Gli obblighi principali:

    • Patentino fitosanitario: obbligatorio per l’acquisto e l’utilizzo di prodotti classificati come professionali. Rilasciato da Regioni/Province autonome dopo corso e esame. Validita 5 anni con rinnovo.
    • DVR aggiornato: deve includere le schede SDS (Safety Data Sheet) di ogni prodotto utilizzato e i rischi specifici di esposizione cutanea, inalatoria e oculare.
    • DPI adeguati: guanti resistenti ai solventi, tuta monouso o lavabile, maschera semifacciale con filtri adeguati, occhiali a tenuta. Il datore fornisce i DPI gratuitamente.
    • Sorveglianza sanitaria: visite mediche periodiche (di norma annuali) per i lavoratori esposti ad agenti chimici.

    Sicurezza nelle serre: microclima e rischi specifici

    Il lavoro in serra espone i lavoratori a rischi peculiari:

    • Stress termico: temperature fino a 40-50 °C nei mesi estivi, con rischio colpo di calore. Obbligo di pause, acqua, ventilazione.
    • Umidita elevata: favorisce la proliferazione di muffe e agenti biologici; rilevante per il rischio da agenti biologici (D.Lgs. 81/2008, Titolo X).
    • Posture incongrue: lavori in posizione china per lunghi periodi (semenzaio, innesto, piantagione). Rischio da movimenti ripetitivi e disturbi muscoloscheletrici.
    • Scivolamento: pavimenti bagnati, substrati scivolosi. Calzature con suola antiscivolo obbligatorie.

    Il DVR deve valutare tutti questi rischi e il RSPP deve effettuare sopralluoghi periodici nelle serre.

    Casi pratici

    Tizio – Patentino scaduto: puo ancora usare fitosanitari?
    Tizio ha il patentino fitosanitario scaduto da 8 mesi. Non puo utilizzare prodotti fitosanitari professionali fino al rinnovo (corso di aggiornamento + esame regionale). Se il datore lo obbliga a farlo ugualmente, commette un illecito amministrativo (D.Lgs. 150/2012) e una violazione dell’art. 18 D.Lgs. 81/2008 (adibire lavoratori a mansioni per cui non sono idonei). Tizio deve rifiutarsi e segnalare al RSPP.
    Caia – Colpo di calore in serra: responsabilita
    Caia lavora in una serra a 42 °C senza pause adeguate e senza ventilazione sufficiente. Accusa un malore da stress termico (colpo di calore). Si tratta di infortunio sul lavoro da rischio microclima non valutato nel DVR. Il datore e responsabile per omessa valutazione del rischio e mancate misure preventive (art. 63 e All. IV D.Lgs. 81/2008). L’INAIL riconosce l’infortunio e il datore puo ricevere una sanzione amministrativa dall’Ispettorato del Lavoro.
    Sempronio – CPL non aggiornato: quale minimo si applica?
    Sempronio lavora in una provincia il cui CPL risale al 2018 e non e mai stato rinnovato. Nel frattempo i minimi nazionali sono aumentati. Il principio del favor prestatoris impone che si applichi sempre il trattamento piu favorevole tra nazionale e provinciale. Poiche il CPL 2018 prevede minimi inferiori a quelli nazionali 2025, si applicano i minimi nazionali aggiornati. Il datore che paga i vecchi minimi CPL commette illecito retributivo.

    Domande frequenti

    Il CPL e obbligatorio per tutte le aziende florovivaistiche?
    Si, per le aziende del territorio che applicano il CCNL operai florovivaisti. Il CPL provinciale si sovrappone al contratto nazionale in senso migliorativo. In assenza di CPL aggiornato, prevalgono i minimi nazionali se piu favorevoli.
    Il patentino fitosanitario e necessario per tutti i lavoratori?
    No, solo per chi acquista o utilizza prodotti fitosanitari classificati come professionali. I lavoratori che svolgono solo mansioni di irrigazione, movimentazione o semenzaio senza contatto con fitofarmaci professionali non ne hanno bisogno.
    Il datore deve fornire i DPI per i fitosanitari?
    Si, gratuitamente. I DPI devono essere adeguati alle sostanze trattate (indicati nelle SDS di ogni prodotto). Il lavoratore e obbligato a utilizzarli; il datore e obbligato a formare, fornire e verificarne l’utilizzo.
    Cosa succede se un lavoratore si ammala per esposizione a fitofarmaci?
    E una malattia professionale da denunciare all’INAIL. Il lavoratore deve notificare al medico competente e al datore l’eventuale correlazione tra la patologia e l’esposizione lavorativa. L’INAIL istruisce la pratica e, in caso di riconoscimento, eroga rendita e trattamento.
    I contratti provinciali possono peggiorare le condizioni nazionali?
    No. Il CPL puo solo integrare in senso migliorativo il CCNL nazionale. Le clausole del CPL che riducessero i diritti minimi nazionali (salari, ferie, scatti) sarebbero nulle per contrasto con il contratto nazionale e con le norme inderogabili di legge.

    Stesso CCNL: consulta anche tabelle retributive e minimi salariali, preavviso, dimissioni e licenziamento, ferie, permessi e festivita per gli operai, maternita, paternita e congedi parentali, malattia, infortunio e periodo di comporto e TFR e liquidazione a fine rapporto.

    Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono aggiornate al rinnovo del CCNL Florovivaismo e Giardinaggio. Per situazioni specifiche è consigliabile consultare un consulente del lavoro, il sindacato di categoria o l’Ispettorato Territoriale del Lavoro.

  • Art. 116 D.Lgs. 209/2005 – (Attività in regime di stabilimento e di libera prestazione di servizi)

    Art. 116 D.Lgs. 209/2005 – (Attività in regime di stabilimento e di libera prestazione di servizi)

    D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209 – Codice delle assicurazioni private

    1. L'iscrizione consente agli intermediari assicurativi, anche a titolo accessorio, e riassicurativi, indicati nelle sezioni del registro di cui all'articolo 109, comma 2, lettere a), b), d) ed f), con residenza o con sede legale nel territorio della Repubblica di operare negli altri Stati membri, in regime di stabilimento e di libera prestazione di servizi previo espletamento delle procedure di cui agli articoli 116-bis e 116-ter.

    2. Gli intermediari di cui al comma 1 laddove, per l'esercizio dell'attività di intermediazione in regime di libera prestazione di servizi o di stabilimento in altro Stato membro, intendano avvalersi di soggetti iscritti alla sezione del registro di cui all'articolo 109, comma 2, lettera e), indicano nell'ambito delle procedure di cui agli articoli 116-bis e 116-ter i dati identificativi relativi a tale intermediario, al fine di richiedere per detti soggetti l'estensione dell'operatività nello Stato membro nel quale intende operare l'intermediario che di tale collaborazione si avvale.

    3. L'Organismo per la registrazione degli intermediari assicurativi, anche a titolo accessorio, e riassicurativi rende nota, mediante annotazione integrativa dell'iscrizione al registro, l'indicazione degli altri Stati membri nei quali gli intermediari operano in regime di stabilimento o di libertà di prestazione di servizi, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 108, comma 1

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  • Art. 66 TUE – Documenti in cantiere

    Art. 66 TUE – Documenti in cantiere

    Art. 66 D.P.R. 380/2001 (TUE) – Documenti in cantiere

    In vigore dal 30/06/2003

    1971, art. 5) 1. Nei cantieri, dal giorno di inizio delle opere, di cui all’articolo 53, comma 1, a quello di ultimazione dei lavori, devono essere conservati gli atti indicati all’articolo 65, commi 3 e 4, datati e firmati anche dal costruttore e dal direttore dei lavori, nonchè un apposito giornale dei lavori. 2. Della conservazione e regolare tenuta di tali documenti è responsabile il direttore dei lavori. Il direttore dei lavori è anche tenuto a vistare periodicamente, ed in particolare nelle fasi più importanti dell’esecuzione, il giornale dei lavori.

  • Art. 19 D.Lgs. 346/1990 – Altri beni

    Art. 19 D.Lgs. 346/1990 – Altri beni

    Art. 19 D.Lgs. 346/1990 (Imposta Successioni) – Altri beni

    In vigore dal 01/01/1991

    1. La base imponibile, relativamente ai beni e ai diritti compresi nell’attivo ereditario diversi da quelli contemplati nell’art. 9, comma 2, e negli articoli da 14 a 18, è determinata assumendo il valore venale in comune commercio alla data di apertura della successione. 2. In caso di usufrutto o di uso si applicano le disposizioni dell’art. 14, comma 1, lettere b) e c). SEZIONE III – Passività deducibili

  • Art. 18 D.Lgs. 346/1990 – Crediti

    Art. 18 D.Lgs. 346/1990 – Crediti

    Art. 18 D.Lgs. 346/1990 (Imposta Successioni) – Crediti

    In vigore dal 01/01/1991

    1. La base imponibile, relativamente ai crediti compresi nell’attivo ereditario, è determinata assumendo: a) per i crediti fruttiferi, il loro importo con gli interessi maturati; b) per i crediti infruttiferi con scadenza dopo almeno un anno dalla data dell’apertura della successione, il loro valore attuale calcolato al saggio legale di interesse; c) per i crediti in natura il valore dei beni che ne sono oggetto; d) per il diritto alla liquidazione delle quote di società semplici, in nome collettivo e in accomandita semplice e di quelle ad esse equiparate ai fini delle imposte sui redditi, di cui all’art. 2289 del codice civile, il valore delle quote determinato a norma dell’art. 16.

  • Art. 222 D.P.R. 115/2002 – Adempimento spontaneo

    Art. 222 D.P.R. 115/2002

    D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 – T.U. spese di giustizia

    1. Per la determinazione delle entrate e dei modelli di versamento, i soggetti incaricati della riscossione, la remunerazione del servizio, i termini e le modalità per il versamento delle somme riscosse, le sanzioni per omesso o insufficiente versamento, le inadempienze nell'invio di dati, si applicano rispettivamente l' articolo 3, comma 1 , l' articolo 4 , l' articolo 4 bis, commi 1 , 3 e 4 , gli articoli 8 , 13 , 14 e 15, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 237 e successive modificazioni.

Informazione di carattere generale. I calcoli e le indicazioni di questa pagina hanno finalità divulgativa e si basano sulle fonti ufficiali indicate nel metodo editoriale. Non sostituiscono il parere di un professionista abilitato: per la valutazione del caso concreto è necessario rivolgersi a un avvocato, a un commercialista o a un consulente iscritto al proprio albo.