Art. 4 septies D.Lgs. 58/1998 (TUF) – Poteri d’intervento relativi alla violazione delle disposizioni previste dal regolamento (UE) n. 1286/2014 )
In vigore dal 01/07/1998
1. Fermi restando le attribuzioni e i poteri di cui agli articoli 15, paragrafo 2, 17 e 18, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1286/2014 , in caso di violazione delle disposizioni previste dall’ articolo 5, paragrafo 1 , dagli articoli 6 e 7 , dall’ articolo 8, paragrafi da 1 a 3 , dall’ articolo 9 e dall’ articolo 10, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1286/2014 , la Consob può, tenuto conto, in quanto compatibili, dei criteri stabiliti dall’articolo 194-bis: (78) a) sospendere, per un periodo non superiore a 60 giorni per ciascuna volta, la commercializzazione di un PRIIP; (73) b) vietare l’offerta; c) vietare la fornitura di un documento contenente le informazioni chiave che non rispetti i requisiti di cui agli articoli 6, 7, 8 o 10 del regolamento (UE) n. 1286/2014 e imporre la pubblicazione di una nuova versione di un documento contenente le informazioni chiave.
1-bis. Fermo restando quanto previsto dal comma 1, in caso di violazione degli articoli 13, paragrafi 1, 3 e 4, 14 e 19 del regolamento (UE) n. 1286/2014 , la Consob o l’IVASS, secondo le rispettive competenze definite ai sensi dell’articolo 4-sexies, possono, tenuto conto, in quanto compatibili, dei criteri stabiliti dall’articolo 194-bis, esercitare i poteri di cui al comma
1. (78)
2. La Consob e l’IVASS possono imporre, secondo le rispettive competenze definite ai sensi dell’articolo 4-sexies, agli ideatori di PRIIP o ai soggetti che forniscono consulenza sui PRIIP o vendono tali prodotti, di trasmettere una comunicazione diretta all’investitore al dettaglio in PRIIP interessato, fornendogli informazioni circa le misure amministrative adottate e comunicando le modalità per la presentazione di eventuali reclami o domande di risarcimento anche mediante il ricorso ai meccanismi di risoluzione stragiudiziale delle controversie previsti dal decreto legislativo 8 ottobre 2007, n. 179 .
3. I provvedimenti adottati dalla Consob ai sensi del presente articolo sono pubblicati in conformità alle disposizioni sulla pubblicazione dei provvedimenti sanzionatori di cui all’articolo
195-bis. 4. Ai provvedimenti adottati dall’IVASS ai sensi del presente articolo si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del Titolo XVIII del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 .
5. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 21 MAGGIO 2018, N. 68 . (69) ((96))


