Autore: Andrea Marton

  • Art. 35 decies TUF – (Regole di comportamento e diritto di voto)

    Art. 35 decies TUF – (Regole di comportamento e diritto di voto)

    Art. 35 decies D.Lgs. 58/1998 (TUF) – (Regole di comportamento e diritto di voto)

    In vigore dal 01/07/1998

    1. ((I gestori autorizzati)) : ((133)) a) operano con diligenza, correttezza e trasparenza nel miglior interesse degli Oicr gestiti, dei relativi partecipanti e dell’integrità del mercato; b) si organizzano in modo tale da ridurre al minimo il rischio di conflitti di interesse anche tra i patrimoni gestiti e, in situazioni di conflitto, agiscono in modo da assicurare comunque un equo trattamento degli Oicr gestiti; c) adottano misure idonee a salvaguardare i diritti dei partecipanti agli Oicr gestiti e dispongono di adeguate risorse e procedure idonee ad assicurare l’efficiente svolgimento dei servizi; d) assicurano la parità di trattamento nei confronti di tutti i partecipanti a uno stesso Oicr gestito nel rispetto delle condizioni stabilite dalla Consob, sentita la Banca d’Italia, in conformità al diritto dell’Unione europea. In relazione ai FIA riservati, trattamenti preferenziali nei confronti di uno o più investitori o categorie di investitori sono consentiti nel rispetto della direttiva 2011/61/UE e delle relative disposizioni attuative; e) provvedono, nell’interesse dei partecipanti, all’esercizio dei diritti di voto inerenti agli strumenti finanziari di pertinenza degli Oicr gestiti, salvo diversa disposizione di legge.

    1-bis. ((I gestori autorizzati collaborano con i liquidatori in caso di liquidazione dell’Oicr gestito fornendo, in particolare, le informazioni e la documentazione utili allo svolgimento dell’incarico del liquidatore.)) ((133))

  • Art. 62 bis TUF – (Sedi di negoziazione all’ingrosso di titoli di Stato e operatori p…

    Art. 62 bis TUF – (Sedi di negoziazione all’ingrosso di titoli di Stato e operatori p…

    Art. 62 bis D.Lgs. 58/1998 (TUF) – (Sedi di negoziazione all’ingrosso di titoli di Stato e operatori principali)

    In vigore dal 01/07/1998

    ((1. Il Ministro dell’economia e delle finanze, sentite la Banca d’Italia e la Consob, con regolamento può stabilire requisiti specifici per le sedi di negoziazione all’ingrosso di titoli di Stato e per i relativi gestori, individuare ulteriori modalità di negoziazione e/o tipologie di operatori ammessi su tali sedi, nonché definire criteri per attribuire la qualifica di operatore principale ai soggetti operanti sulle sedi di negoziazione di titoli di Stato.)) ((73))

  • Art. 174 TUF – Articolo abrogato

    Art. 174 TUF – Articolo abrogato

    Art. 174 D.Lgs. 58/1998 (TUF) – Articolo abrogato

    In vigore dal 01/07/1998

    ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 11 APRILE 2002, N. 61

  • Art. 50 ter TUF – Articolo abrogato

    Art. 50 ter TUF – Articolo abrogato

    Art. 50 ter D.Lgs. 58/1998 (TUF) – Articolo abrogato

    In vigore dal 01/07/1998

    ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 4 MARZO 2014, N. 44

  • Art. 140 TUF – Articolo abrogato

    Art. 140 TUF – Articolo abrogato

    Art. 140 D.Lgs. 58/1998 (TUF) – Articolo abrogato

    In vigore dal 01/07/1998

    ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 27 GENNAIO 2010, N. 27

  • Art. 79 TUF – Individuazione dell’autorità competente

    Art. 79 TUF – Individuazione dell’autorità competente

    Art. 79 D.Lgs. 58/1998 (TUF) – Individuazione dell’autorità competente

    In vigore dal 01/07/1998

    1. ((La gestione di un APA o di un ARM è soggetta ad autorizzazione preventiva da parte della Consob, in conformità a quanto previsto dal titolo IV-bis del regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014 , e dai relativi atti delegati. La Consob revoca l’autorizzazione concessa ai sensi del presente comma quando ricorrono i presupposti di cui agli articoli 27-sexies e 27-septies, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 600/2014 .))

    1-bis. La CONSOB pubblica sul proprio sito internet l’elenco dei soggetti autorizzati ai sensi del comma

    1. 2. La CONSOB vigila sui soggetti di cui al comma 1 e sui gestori delle sedi di negoziazione che forniscono i servizi di un APA o di un ARM per accertare che essi rispettino le condizioni di esercizio previste dal regolamento (UE) n. 600/2014 e dai relativi atti delegati. A tali fini la CONSOB esercita i poteri previsti dagli articoli 62-octies, 62-novies e 62-decies, comma 1, lettere a), b) e d). ((I soggetti incaricati della revisione legale dei conti di APA e ARM comunicano senza indugio alla Consob gli atti o i fatti, rilevati nello svolgimento dell’incarico, che possano costituire una grave violazione delle norme disciplinanti l’attività dei soggetti sottoposti a revisione ovvero che possano pregiudicare la continuità dell’attività o comportare un giudizio negativo, un giudizio con rilievi o una dichiarazione di impossibilità di esprimere un giudizio sul bilancio.))

    2-bis. La CONSOB può disciplinare con regolamento la procedura di autorizzazione e di revoca di cui al comma

    1. (73)

  • Art. 79 terdecies TUF – (Individuazione delle autorità nazionali rilevanti)

    Art. 79 terdecies TUF – (Individuazione delle autorità nazionali rilevanti)

    Art. 79 terdecies D.Lgs. 58/1998 (TUF) – (Individuazione delle autorità nazionali rilevanti)

    In vigore dal 01/07/1998

    ((

    1. La Banca d’Italia e la Consob sono le autorità rilevanti ai sensi dell’ articolo 12, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) n. 909/2014 . ))

  • Art. 46 ter TUF – FIA UE che investono in crediti in Italia

    Art. 46 ter TUF – FIA UE che investono in crediti in Italia

    Art. 46 ter D.Lgs. 58/1998 (TUF) – FIA UE che investono in crediti in Italia

    In vigore dal 01/07/1998

    1. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 13 MARZO 2026, N. 39 .

    2. I gestori che gestiscono FIA UE che intendono investire in crediti a valere sul proprio patrimonio in Italia informano la Banca d’Italia all’avvio di tale operatività. (132)

    3. La Banca d’Italia e la Consob possono chiedere, nell’ambito delle rispettive competenze, ai gestori, la comunicazione di dati e notizie e la trasmissione di atti e documenti con le modalità e nei termini dalle stesse stabiliti. La Banca d’Italia e la Consob, nell’ambito delle rispettive competenze, possono chiedere informazioni al personale dei gestori, anche per il tramite di questi ultimi. ((La Banca d’Italia può prevedere la partecipazione dei FIA UE di cui al comma 2 alla Centrale dei rischi della Banca d’Italia tramite i gestori autorizzati e i GEFIA UE che li gestiscono, secondo le modalità da essa stabilite.)) . (73) ((133))

    4. Restano ferme le disposizioni italiane applicabili ai FIA UE sulla commercializzazione di azioni o quote e in ogni altra materia non espressamente regolata dal presente articolo.

    5. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 13 MARZO 2026, N. 39 .

  • Art. 165 ter TUF – (Ambito di applicazione)

    Art. 165 ter TUF – (Ambito di applicazione)

    Art. 165 ter D.Lgs. 58/1998 (TUF) – (Ambito di applicazione)

    In vigore dal 01/07/1998

    ((1. Sono soggette alle disposizioni contenute nella presente sezione le società italiane con azioni quotate in mercati regolamentati, di cui all’articolo 119, le quali controllino società aventi sede legale in Stati i cui ordinamenti non garantiscono la trasparenza della costituzione, della situazione patrimoniale e finanziaria e della gestione delle società, nonché le società italiane con azioni quotate in mercati regolamentati le quali siano collegate alle suddette società estere o siano da queste controllate))

    2. Si applicano le nozioni di controllo previste dall’articolo 93 e quelle di collegamento previste dall’ articolo 2359, terzo comma, del codice civile .

    3. Gli Stati di cui al comma 1 sono individuati con decreti del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, sulla base dei seguenti criteri: a) per quanto riguarda le forme e le condizioni per la costituzione delle società: 1) mancanza di forme di pubblicità dell’atto costitutivo e dello statuto, nonché delle successive modificazioni di esso; 2) mancanza del requisito di un capitale sociale minimo, idoneo a garantire i terzi creditori, per la costituzione delle società, nonché della previsione di scioglimento in caso di riduzione del capitale al di sotto del minimo legale, salvo il caso di reintegrazione entro un termine definito; 3) mancanza di norme che garantiscano l’effettività e l’integrità del capitale sociale sottoscritto, in particolare con la sottoposizione dei conferimenti costituiti da beni in natura o crediti alla valutazione da parte di un esperto appositamente nominato; 4) mancanza di forme di controllo, da parte di soggetti o organismi a ciò abilitati da specifiche disposizioni di legge, circa la conformità degli atti di cui al numero 1) alle condizioni richieste per la costituzione delle società; b) per quanto riguarda la struttura delle società, mancanza della previsione di un organo di controllo distinto dall’organo di amministrazione, o di un comitato di controllo interno all’organo amministrativo, dotato di adeguati poteri di ispezione, controllo e autorizzazione sulla contabilità, sul bilancio e sull’assetto organizzativo della società, e composto da soggetti forniti di adeguati requisiti di onorabilità, professionalità e indipendenza; c) per quanto riguarda il bilancio di esercizio: 1) mancanza della previsione dell’obbligo di redigere tale bilancio, comprendente almeno il conto economico e lo stato patrimoniale, con l’osservanza dei seguenti principi: 1.1) rappresentazione chiara, veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria della società e del risultato economico dell’esercizio; 1.2) illustrazione chiara dei criteri di valutazione adottati nella redazione del conto economico e dello stato patrimoniale; 2) mancanza dell’obbligo di deposito, presso un organo amministrativo o giudiziario, del bilancio, redatto secondo i principi di cui al numero 1); 3) mancanza dell’obbligo di sottoporre la contabilità e il bilancio delle società a verifica da parte dell’organo o del comitato di controllo di cui alla lettera b) ovvero di un revisore legale dei conti; d) la legislazione del Paese ove la società ha sede legale impedisce o limita l’operatività della società stessa sul proprio territorio; e) la legislazione del Paese ove la società ha sede legale esclude il risarcimento dei danni arrecati agli amministratori rimossi senza una giusta causa, ovvero consente che tale clausola sia contenuta negli atti costitutivi delle società o in altri strumenti negoziali; f) mancata previsione di un’adeguata disciplina che impedisca la continuazione dell’attività sociale dopo l’insolvenza, senza ricapitalizzazione o prospettive di risanamento; g) mancanza di adeguate sanzioni penali nei confronti degli esponenti aziendali che falsificano la contabilità e i bilanci.

    4. Con i decreti del Ministro della giustizia, di cui al comma 3, possono essere individuati, in relazione alle forme e alle discipline societarie previste in ordinamenti stranieri, criteri equivalenti in base ai quali possano considerarsi soddisfatti i requisiti di trasparenza e di idoneità patrimoniale e organizzativa determinati nel presente articolo.

    5. I decreti di cui al comma 3 possono individuare Stati i cui ordinamenti presentino carenze particolarmente gravi con riguardo ai profili indicati alle lettere b), c) e g) del medesimo comma

    3. 6. Con proprio regolamento la CONSOB detta criteri in base ai quali è consentito alle società italiane di cui all’articolo 119 ((…)) di controllare imprese aventi sede in uno degli Stati di cui al comma

    5. A tal fine sono prese in considerazione le ragioni di carattere imprenditoriale che motivano il controllo e l’esigenza di assicurare la completa e corretta informazione societaria.

    7. In caso di inottemperanza alle disposizioni emanate ai sensi dei commi 5 e 6, la CONSOB può denunziare i fatti al tribunale ai fini dell’adozione delle misure previste dall’ articolo 2409 del codice civile . (14)

  • Art. 147 bis TUF – (Assemblee di categoria)

    Art. 147 bis TUF – (Assemblee di categoria)

    Art. 147 bis D.Lgs. 58/1998 (TUF) – (Assemblee di categoria)

    In vigore dal 01/07/1998

    ((

    1. Gli articoli 146 e 147 si applicano alle assemblee speciali previste dall’ articolo 2376, comma 1, del codice civile , qualora le azioni siano quotate in mercati regolamentati italiani o di altri Paesi dell’Unione europea. ))

  • Art. 55 quater TUF – (Sostegno finanziario di gruppo)

    Art. 55 quater TUF – (Sostegno finanziario di gruppo)

    Art. 55 quater D.Lgs. 58/1998 (TUF) – (Sostegno finanziario di gruppo)

    In vigore dal 01/07/1998

    ((

    1. Le Sim appartenenti a un gruppo ai sensi dell’articolo 11 possono concludere con altre componenti del gruppo accordi per fornirsi sostegno finanziario per il caso in cui per una di esse si realizzino i presupposti dell’intervento precoce ai sensi dell’articolo

    55-quinquies. Agli accordi si applicano, in quanto compatibili, gli articoli 69-duodecies, 69-terdecies, 69-quaterdecies, 69-quinquiesdecies, 69-sexiesdecies e 69-septiesdecies del Testo unico bancario. ))

  • Art. 135 TUF – Percentuali di capitale

    Art. 135 TUF – Percentuali di capitale

    Art. 135 D.Lgs. 58/1998 (TUF) – Percentuali di capitale

    In vigore dal 01/07/1998

    1. Per le società cooperative le percentuali di capitale individuate nel codice civile ((e nel presente decreto)) per l’esercizio di diritti da parte dei soci sono rapportate al numero complessivo dei soci stessi. ((47))