Autore: Andrea Marton

  • Art. 15 bis TUF – Persone che agiscono di concerto

    Art. 15 bis TUF – Persone che agiscono di concerto

    Art. 15 bis D.Lgs. 58/1998 (TUF) – Persone che agiscono di concerto

    In vigore dal 01/07/1998

    ((1. Ai fini dell’applicazione del capo II del presente Titolo, è soggetta a comunicazione preventiva ai sensi dell’articolo 15 anche l’acquisizione o la detenzione di partecipazioni da parte di più soggetti che, in base ad accordi in qualsiasi forma conclusi, ancorché invalidi o inefficaci, intendono esercitare in modo concertato i relativi diritti, quando tali partecipazioni, cumulativamente considerate, raggiungono o superano le soglie indicate nell’articolo 15 oppure comportano la possibilità di esercitare il controllo o un’influenza notevole.)) ((106)) ((2. Per le finalità di cui al comma 1, si applica l’ articolo 22-bis, comma 2, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 .))

  • Art. 298 Codice Civile: Decorrenza degli effetti dell’adozione

    Art. 298 Codice Civile: Decorrenza degli effetti dell’adozione

    Art. 298 c.c. – Decorrenza degli effetti dell’adozione

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    L’adozione produce i suoi effetti dalla data del decreto che la pronunzia.

    Finchè il decreto non è emanato, tanto l’adottante quanto l’adottando possono revocare il loro consenso.

    Se l’adottante muore dopo la prestazione del consenso e prima dell’emanazione del decreto, si può procedere al compimento degli atti necessari per l’adozione.

    Gli eredi dell’adottante possono presentare alla corte memorie e osservazioni per opporsi all’adozione.

    Se l’adozione è ammessa, essa produce i suoi effetti dal momento della morte dell’adottante.

  • Art. 62 decies TUF – (Poteri di intervento)

    Art. 62 decies TUF – (Poteri di intervento)

    Art. 62 decies D.Lgs. 58/1998 (TUF) – (Poteri di intervento)

    In vigore dal 01/07/1998

    ((

    1. Al fine di garantire il rispetto delle disposizioni della presente parte, la Consob e la Banca d’Italia, nell’ambito delle rispettive competenze e nel perseguimento delle finalità previste dagli articoli 62, comma 1, e 62-ter, comma 1, possono: a) pubblicare avvertimenti al pubblico nel sito internet della Consob o della Banca d’Italia; b) intimare ai gestori delle sedi di negoziazione di non avvalersi, nell’esercizio della propria attività e per un periodo non superiore a tre anni, dell’attività professionale di un soggetto ove possa essere di pregiudizio per la trasparenza, l’ordinato svolgimento delle negoziazioni, la tutela degli investitori e l’efficienza complessiva del mercato; c) disporre la rimozione di uno o più esponenti aziendali del gestore di un mercato regolamentato ovvero, sentita l’altra autorità, della Sim o della banca italiana che gestisce un sistema multilaterale di negoziazione o un sistema organizzato di negoziazione, qualora la loro permanenza in carica sia di pregiudizio al perseguimento delle finalità previste dagli articoli 62, comma 1 e 62-ter, comma 1; la rimozione non è disposta ove ricorrano gli estremi per pronunciare la decadenza ai sensi dell’articolo 64-ter, salvo che sussista urgenza di provvedere; d) nei confronti di chiunque, ivi inclusi gli operatori, diversi dai soggetti abilitati, ammessi alle sedi di negoziazione, anche come partecipanti remoti, ordinare, anche in via cautelare, la cessazione temporanea o permanente di pratiche o condotte contrarie alle disposizioni della presente parte; In caso di intervento nei confronti dei partecipanti remoti, l’autorità competente dello Stato membro d’origine del partecipante remoto è informata.

    2. In caso di necessità e urgenza, la Consob e la Banca d’Italia possono altresì adottare, nell’ambito delle rispettive competenze e nel perseguimento delle finalità previste dagli articoli 62, comma 1, e 62-ter, comma 1, ogni misura idonea al mantenimento di ordinate condizioni di negoziazione sui mercati regolamentati, sui sistemi multilaterali di negoziazione e sui sistemi organizzati di negoziazione.)) ((73))

  • Art. 105 TUF – Disposizioni generali

    Art. 105 TUF – Disposizioni generali

    Art. 105 D.Lgs. 58/1998 (TUF) – Disposizioni generali

    In vigore dal 01/07/1998

    1. Salvo quanto previsto dall’articolo 101-ter, commi 4 e 5, le disposizioni della presente sezione si applicano alle società italiane con titoli ammessi alla negoziazione in mercati regolamentati italiani.

    2. Ai fini della presente sezione, per partecipazione si intende una quota, detenuta anche indirettamente per il tramite di fiduciari o per interposta persona, dei titoli emessi da una società di cui al comma 1 che attribuiscono diritti di voto nelle deliberazioni assembleari riguardanti nomina o revoca degli amministratori o del consiglio di sorveglianza.

    3. La CONSOB può con regolamento includere nella partecipazione categorie di titoli che attribuiscono diritti di voto su uno o più argomenti diversi tenuto conto della natura e del tipo di influenza sulla gestione della società che può avere il loro esercizio anche congiunto. La Consob determina, altresì, con regolamento i criteri di calcolo della partecipazione di cui al comma 2 nelle ipotesi in cui i titoli di cui al medesimo comma, risultino privati, per effetto di disposizioni legislative o regolamentari, del diritto di voto ((ovvero nelle ipotesi in cui lo statuto preveda la maggiorazione del diritto di voto.)) .

    3-bis. La Consob stabilisce con regolamento i casi e le modalità con cui gli strumenti finanziari derivati detenuti sono computati nella partecipazione di cui al comma 2.

  • Art. 93 TUF – Definizione di controllo

    Art. 93 TUF – Definizione di controllo

    Art. 93 D.Lgs. 58/1998 (TUF) – Definizione di controllo

    In vigore dal 01/07/1998

    1. Nella presenta parte sono considerate imprese controllate, oltre a quelle indicate nell’ articolo 2359, primo comma, numeri 1 e 2, del codice civile , anche: a) le imprese, italiane o estere, su cui un soggetto ha il diritto, in virtù di un contratto o di una clausola statutaria, di esercitare un’influenza dominante, quando la legge applicabile consenta tali contratti o clausole; b) le imprese, italiane o estere, su cui un socio, in base ad accordi con altri soci, dispone da solo di voti sufficienti a esercitare un’influenza dominante nell’assemblea ordinaria.

    2. Ai fini del comma 1 si considerano anche i diritti spettanti a società controllate o esercitati per il tramite di fiduciari o di interposte persone; non si considerano quelli spettanti per conto di terzi.

  • Art. 61 TUF – Definizioni

    Art. 61 TUF – Definizioni

    Art. 61 D.Lgs. 58/1998 (TUF) – Definizioni

    In vigore dal 01/07/1998

    1. Nella presente parte si intendono per: a) “strategia di market making”: ai fini degli articoli 65-sexies e 67-ter, la strategia perseguita da chi svolge negoziazioni algoritmiche quando, operando per conto proprio in qualità di membro o partecipante di una o più sedi di negoziazione, la strategia comporta l’immissione di quotazioni irrevocabili e simultanee di acquisto e di vendita, di misura comparabile e a prezzi competitivi, relative a uno o più strumenti finanziari su un’unica sede di negoziazione o su diverse sedi di negoziazione, con il risultato di fornire liquidità in modo regolare e frequente al mercato; b) “fondi indicizzati quotati” (exchange-traded funds – ETF): gli Oicr con almeno una particolare categoria di azioni o quote negoziata per tutta la giornata in almeno una sede di negoziazione, nell’ambito della quale almeno un market-maker interviene per assicurare che il prezzo delle sue azioni o quote nella sede di negoziazione non si discosti in maniera significativa dal rispettivo valore netto di inventario né, se del caso, da quello indicativo calcolato in tempo reale (indicative net asset value); c) “certificates”: i titoli negoziabili quali definiti all’articolo 2, paragrafo 1, punto 27), del regolamento (UE) n. 600/2014 ; d) “strumenti finanziari strutturati”: gli strumenti finanziari strutturati quali definiti all’articolo 2, paragrafo 1, punto 28), del regolamento (UE) n. 600/2014 ; e) “sedi di negoziazione all’ingrosso”: le sedi di negoziazione di titoli di Stato o di titoli obbligazionari privati e pubblici, diversi da titoli di Stato, nonché di strumenti del mercato monetario e di strumenti finanziari derivati su titoli pubblici, su tassi di interesse e su valute che, in base alle regole adottate dal gestore della sede, consentono esclusivamente le negoziazioni tra operatori che impegnano posizioni proprie ovvero, nel caso dei soggetti abilitati, quelle nelle quali gli operatori eseguono in contropartita diretta, con posizioni proprie, ordini di clienti professionali; f) “operatore principale”: i soggetti indicati nell’ articolo 2, paragrafo 1, lettera n), del regolamento (UE) n. 236/2012 , relativo alle vendite allo scoperto e a taluni aspetti dei contratti derivati aventi ad oggetto la copertura del rischio di inadempimento dell’emittente (credit default swap); (( g) “mercato di crescita per le piccole e medie imprese”: un sistema multilaterale di negoziazione registrato come un mercato di crescita per le piccole e medie imprese in conformità all’articolo 69; )) h) “piccola o media impresa”: un’impresa come definita dall’articolo 2, paragrafo 1, lettera (f), del regolamento (UE) 2017/1129 . (73)

  • Art. 187 ter TUF – (Manipolazione del mercato)

    Art. 187 ter TUF – (Manipolazione del mercato)

    Art. 187 ter D.Lgs. 58/1998 (TUF) – (Manipolazione del mercato)

    In vigore dal 01/07/1998

    ((

    1. Salve le sanzioni penali quando il fatto costituisce reato, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da ventimila euro a cinque milioni di euro chiunque viola il divieto di manipolazione del mercato di cui all’ articolo 15 del regolamento (UE) n. 596/2014 .

    2. Si applica la disposizione dell’articolo 187-bis, comma

    5. ))

    3. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 10 AGOSTO 2018, N. 107 )) . ((

    4. Non può essere assoggettato a sanzione amministrativa ai sensi del presente articolo chi dimostri di avere agito per motivi legittimi e in conformità alle prassi di mercato ammesse nel mercato interessato. ))

    5. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 10 AGOSTO 2018, N. 107 )) .

    6. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 10 AGOSTO 2018, N. 107 )) .

    7. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 10 AGOSTO 2018, N. 107 )) .

  • Art. 46 bis TUF – FIA italiani che investono in crediti

    Art. 46 bis TUF – FIA italiani che investono in crediti

    Art. 46 bis D.Lgs. 58/1998 (TUF) – FIA italiani che investono in crediti

    In vigore dal 01/07/1998

    01. Ai fini del presente capo, si intendono per: a) “investimento in crediti” o “investire in credito” e “concessione del prestito” o “concedere prestiti”, l’attività di concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma, incluso l’acquisto di crediti, svolta direttamente da parte di un FIA, o di un GEFIA per conto del FIA gestito e a valere sul patrimonio del FIA, oppure indirettamente attraverso un terzo o una società veicolo che concede un finanziamento per un FIA o per conto dello stesso, oppure per un GEFIA o per conto dello stesso rispetto al FIA, quando il GEFIA o il FIA partecipa alla strutturazione del prestito, o all’accordo preliminare delle sue caratteristiche o alla loro definizione, prima di assumere esposizioni sul finanziamento; b) “FIA di credito” o “FIA concedente prestiti”, un FIA che presenta alternativamente uno dei seguenti requisiti: 1) ha una strategia di investimento che consiste principalmente nell’investire in crediti; 2) detiene in portafoglio crediti aventi un valore nozionale che rappresenta almeno il 50 per cento del suo valore patrimoniale netto; c) “prestito di azionista”, un finanziamento concesso da un FIA a un’impresa nella quale il FIA detiene, direttamente o indirettamente, almeno il 5 per cento del capitale o dei diritti di voto e che non può essere venduto a terzi indipendentemente dagli strumenti di capitale detenuti dal FIA nella stessa impresa; d) “FIA che utilizza la leva finanziaria”, un FIA le cui esposizioni sono aumentate dal GEFIA che lo gestisce, sia tramite finanziamenti in contante o in titoli oppure tramite il ricorso alla leva finanziaria attraverso l’assunzione di posizioni in strumenti derivati o mediante qualsiasi altro mezzo; e) “capitale del FIA”, i conferimenti di capitale aggregati e gli impegni non ancora richiamati per un FIA, calcolati sulla base degli importi investibili previa deduzione di tutte le commissioni, di tutti i costi e di tutte le spese sostenuti direttamente o indirettamente dagli investitori; f) “FIA che investe anche in credito”, i FIA, diversi dai FIA di credito, che investono in almeno un credito. (132)

    1. I FIA italiani possono investire in crediti, a valere sul proprio patrimonio nel rispetto delle norme del presente decreto e delle relative disposizioni attuative adottate ai sensi ((dell’articolo 6, comma 1)) . (132) ((133))

    1-bis. I FIA di credito e i FIA che investono anche in credito italiani non investono in crediti erogati ai seguenti soggetti: a) il GEFIA che li gestisce e il relativo personale; b) le terze parti ai quali il GEFIA ha delegato funzioni e il relativo personale; c) il depositario dei FIA stessi e le terze parti ai quali il depositario ha delegato funzioni in relazione a tali FIA; d) i soggetti appartenenti al gruppo del GEFIA, salvo il caso in cui essi siano imprese finanziarie che non finanziano i soggetti di cui al presente comma, lettere a), b), e c). (132)

    1-ter. I proventi dei crediti in cui investono i FIA di credito e i FIA che investono anche in crediti sono attribuiti integralmente ai FIA stessi, dedotte le spese di amministrazione. I gestori di FIA di credito e di FIA che investono anche in credito informano gli investitori di tutti i costi e spese relativi all’amministrazione e alla gestione dei crediti oggetto di investimento da parte del FIA. (132)

    1-quater. È vietata la costituzione di FIA di cui al comma 01, lettere b) e f), la cui strategia di investimento consista in tutto o in parte nell’investire in crediti con la sola finalità di cederli o trasferirli a terzi. Nel caso in cui una parte dei crediti in cui investono tali FIA sia ceduta o trasferita a terzi, il FIA mantiene il 5 per cento del valore nozionale dei crediti ceduti o trasferiti nel proprio portafoglio. (132)

    1-quinquies. Un FIA di credito italiano può essere istituito in forma aperta, a condizione che il gestore del fondo sia in grado di dimostrare alla Banca d’Italia che il sistema di gestione del rischio di liquidità del FIA di credito è compatibile con la strategia di investimento e la politica di rimborso del FIA, in conformità con quanto previsto dagli atti dell’Unione europea direttamente applicabili. La Banca d’Italia vieta, sentita la Consob, l’istituzione del FIA di credito in forma aperta quando ritenga che non ricorrono le condizioni previste dalla normativa europea e nazionale applicabile. (132)

    1-sexies. La Banca d’Italia, sentita la Consob, detta disposizioni attuative del presente articolo e dell’articolo

    46-ter. La Banca d’Italia detta disposizioni attuative dell’articolo

    46-quater. (132)

  • Art. 39 quinquies TUF – (Ammissione alle negoziazioni)

    Art. 39 quinquies TUF – (Ammissione alle negoziazioni)

    Art. 39 quinquies D.Lgs. 58/1998 (TUF) – (Ammissione alle negoziazioni)

    In vigore dal 01/07/1998

    1. ((Il regolamento del fondo o lo statuto della Sicav, della Sicaf o della società di partenariato specifica se per le quote del fondo o per le azioni è prevista la negoziazione in un mercato regolamentato o in un sistema multilaterale di negoziazione e, in caso positivo, indica il termine entro il quale deve essere effettuata la richiesta di ammissione dell’Oicr alla negoziazione)) . ((133))

  • Art. 46 quater TUF – Altre disposizioni applicabili

    Art. 46 quater TUF – Altre disposizioni applicabili

    Art. 46 quater D.Lgs. 58/1998 (TUF) – Altre disposizioni applicabili

    In vigore dal 01/07/1998

    1. Ai crediti erogati in Italia da parte di FIA italiani e FIA UE, a valere sul proprio patrimonio, si applicano le disposizioni sulla trasparenza delle condizioni contrattuali e dei rapporti con i clienti di cui al Titolo VI, ((Capi I, I-bis, II e III)) e le disposizioni sulle sanzioni amministrative di cui al Titolo VIII, Capi V e VI, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 , fermo restando quanto previsto dall’articolo 23, comma 4 del presente decreto. ((132))

    2. Al rispetto degli obblighi previsti dalle disposizioni indicate al comma 1 è tenuto il gestore del FIA.

  • Art. 52 TUF – Articolo abrogato

    Art. 52 TUF – Articolo abrogato

    Art. 52 D.Lgs. 58/1998 (TUF) – Articolo abrogato

    In vigore dal 01/07/1998

    ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 3 AGOSTO 2017, N. 129 73

  • Art. 31 bis TUF – Vigilanza della Consob sull’Organismo

    Art. 31 bis TUF – Vigilanza della Consob sull’Organismo

    Art. 31 bis D.Lgs. 58/1998 (TUF) – Vigilanza della Consob sull’Organismo

    In vigore dal 01/07/1998

    1. La Consob vigila sull’Organismo secondo modalità, dalla stessa stabilite, improntate a criteri di proporzionalità ed economicità dell’azione di controllo e con la finalità di verificare l’adeguatezza delle procedure interne adottate dall’Organismo per lo svolgimento dei compiti a questo affidati.

    2. Per le finalità indicate al comma 1, la Consob può accedere al sistema informativo che gestisce l’albo, richiedere all’Organismo la comunicazione periodica di dati e notizie e la trasmissione di atti e documenti con le modalità e nei termini dalla stessa stabiliti, effettuare ispezioni, richiedere l’esibizione dei documenti e il compimento degli atti ritenuti necessari, nonché convocare i componenti dell’Organismo.

    3. L’Organismo informa tempestivamente la Consob degli atti e degli eventi di maggior rilievo relativi all’esercizio delle proprie funzioni e trasmette, entro il 31 gennaio di ogni anno, una relazione dettagliata sull’attività svolta nell’anno precedente e sul piano delle attività predisposto per l’anno in corso.

    4. La Consob, le altre autorità di cui all’articolo 4, comma 1 e l’Organismo collaborano tra loro, anche mediante scambio di informazioni, al fine di agevolare lo svolgimento delle rispettive funzioni. ((La trasmissione di informazioni all’Organismo per le predette finalità non costituisce, anche ai sensi delle altre leggi speciali di settore, violazione del segreto d’ufficio da parte delle predette autorità. Le informazioni ricevute dalla Consob ai sensi del presente comma non possono essere trasmesse a terzi né ad altre autorità italiane, ivi incluso il Ministero dell’economia e delle finanze, senza il consenso dell’autorità che le ha fornite)) .

    5. Tutte le notizie, le informazioni e i dati in possesso dell’Organismo in ragione della sua attività di vigilanza sono coperti dal segreto d’ufficio. Sono fatti salvi i casi previsti dalla legge per le indagini relative a violazioni sanzionate penalmente. L’Organismo non può opporre il segreto d’ufficio alla Banca d’Italia, all’IVASS, alla Covip e al Ministro dell’economia e delle finanze.

    6. Il Ministero dell’economia e delle finanze, su proposta della Consob, può disporre con decreto lo scioglimento degli organi di gestione e di controllo dell’organismo di cui all’articolo 31 qualora risultino gravi irregolarità nell’amministrazione, ovvero gravi violazioni delle disposizioni legislative, amministrative o statutarie che regolano l’attività dello stesso. Il Ministero dell’economia e delle finanze provvede agli adempimenti necessari alla ricostituzione degli organi di gestione e controllo dell’organismo, assicurandone la continuità operativa, se necessario anche attraverso la nomina di un commissario. La Consob può disporre la rimozione di uno o più componenti degli organi di gestione e controllo in caso di grave inosservanza dei doveri ad essi assegnati dalla legge, dallo statuto o dalle disposizioni di vigilanza, nonché dei provvedimenti specifici e di altre istruzioni impartite dalla Consob, ovvero in caso di comprovata inadeguatezza, accertata dalla Consob, all’esercizio delle funzioni cui sono preposti. (73)