Autore: Andrea Marton

Autore

Andrea Marton

Dottore in Economia e Finanza · Divulgatore giuridico e fiscale

Cura Legge in Chiaro: la spiegazione in linguaggio chiaro dei testi normativi italiani, dal TUIR al Codice Civile, dai contratti collettivi alla Legge di Bilancio, sempre a partire dalle fonti ufficiali.

Metodo editoriale

  • Ogni scheda parte dal testo vigente pubblicato su Normattiva, non da rielaborazioni di terzi.
  • Le tabelle retributive CCNL sono ricostruite dai PDF ARAN e dai testi contrattuali depositati dalle parti firmatarie.
  • Vigenze e rinnovi sono verificati alla fonte e riportati con la data della verifica: quando un contratto viene rinnovato, le schede collegate vengono corrette.
  • Importi, aliquote e scadenze sono verificati sulle fonti primarie indicate in fondo a ogni scheda, con la data della verifica.
  • Gli errori segnalati vengono corretti e la correzione resta visibile nella pagina.

Fonti consultateNormattiva · Gazzetta Ufficiale · ARAN · Agenzia delle Entrate · INPS · INAIL · Banca d’Italia

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I contenuti pubblicati hanno finalità esclusivamente informativa e divulgativa: non costituiscono consulenza professionale e non sostituiscono il parere di un professionista abilitato. Per la valutazione del caso concreto occorre sempre rivolgersi a un professionista.

  • Art. 79 TUE – Opere finalizzate all’eliminazione delle barriere architettoniche r…

    Art. 79 TUE – Opere finalizzate all’eliminazione delle barriere architettoniche r…

    Art. 79 D.P.R. 380/2001 (TUE) – Opere finalizzate all’eliminazione delle barriere architettoniche realizzate in deroga ai regolamenti edilizi (legge 9 gennaio 1989, n. 13, art. 3)

    In vigore dal 30/06/2003

    1. Le opere di cui all’articolo 78 possono essere realizzate in deroga alle norme sulle distanze previste dai regolamenti edilizi, anche per i cortili e le chiostrine interni ai fabbricati o comuni o di uso comune a più fabbricati. 2. È fatto salvo l’obbligo di rispetto delle distanze di cui agli articoli 873 e 907 del codice civile nell’ipotesi in cui tra le opere da realizzare e i fabbricati alieni non sia interposto alcuno spazio o alcuna area di proprietà o di uso comune.

  • CCNL Chimici Industria: Faschim e Fonchim, sanità e previdenza

    CCNL Chimica e Industria Farmaceutica

    In sintesi

    Il CCNL Chimica prevede due enti di welfare: Faschim (Cassa di Assistenza Sanitaria) e Fonchim (Fondo Pensione Complementare). Faschim eroga rimborsi sanitari (visite, esami, ricoveri, odontoiatria) ai dipendenti e familiari; Fonchim accumula il TFR + contributi azienda e dipendente per la pensione complementare. Iscrizione obbligatoria per i lavoratori del settore.

    Dati contrattuali

    Parti firmatarie
    Federchimica · Farmindustria · Filctem-CGIL · Femca-CISL · UILTec-UIL
    Ultimo rinnovo
    15 aprile 2025 (ipotesi accordo), in vigore dal 1° luglio 2025
    Vigenza
    Fino al 30 giugno 2028
    Platea
    Addetti dell’industria chimica, chimico-farmaceutica, delle fibre chimiche e dei settori abrasivi, lubrificanti e GPL (la gomma-plastica ha un contratto proprio)

    Tabella riepilogativa

    Enti welfare CCNL Chimica
    Ente Funzione Contributo
    Faschim Assistenza sanitaria integrativa €10-20/mese azienda + €5/mese dip.
    Fonchim Previdenza complementare TFR + 1,2% dip + 2-3% azienda
    Cassa Welfare Conversione PdR in beni/servizi Su scelta lavoratore

    Faschim: assistenza sanitaria integrativa

    La Faschim (Cassa di Assistenza Sanitaria del Settore Chimico-Farmaceutico) eroga rimborsi sanitari integrativi al SSN:

    • Visite specialistiche: 80% rimborso fino a soglia annua (es. €30-50 per visita)
    • Esami diagnostici: laboratori, RX, ecografie, risonanze (80%)
    • Ricoveri: ticket SSN rimborsati 100%, intervento in struttura privata convenzionata
    • Cure odontoiatriche: pulizie, otturazioni, protesi (con franchigia)
    • Prevenzione: check-up annuali, visite specialistiche di prevenzione
    • Indennità giornaliera €30/giorno per ricoveri ospedalieri

    Sono coperti anche i familiari fiscalmente a carico (coniuge, figli). Iscrizione obbligatoria per tutti i dipendenti.

    Fonchim: previdenza complementare

    Il Fonchim è il Fondo Pensione Complementare del settore chimico-farmaceutico, uno dei più solidi e performanti in Italia. Caratteristiche:

    • Contribuzione: TFR (100%) + 1,2% dipendente + 2,0-3,0% azienda
    • Comparti di investimento: garantito, bilanciato, dinamico
    • Rendimenti: ~3-4% medi annui storicamente
    • Anticipi: per casa, salute, formazione, congedo
    • Pensione complementare: erogata a 60-67 anni a integrazione INPS

    L’adesione è una scelta (entro 6 mesi dall’assunzione). In caso di silenzio: adesione TACITA per aziende >50 dipendenti.

    Cassa Welfare: conversione PdR

    Le aziende possono prevedere una Cassa Welfare per la conversione del Premio di Risultato in beni e servizi (con vantaggi fiscali). Modalità:

    • Il lavoratore sceglie cash o welfare entro 30 giorni dal calcolo PdR
    • Welfare: fino a €3.000/anno senza tasse né contributi
    • Catalogo welfare aziendale tipico: spese sanitarie, scolastiche, asilo nido, abbonamenti trasporti, voucher carburante, mutui, viaggi

    L’azienda gestisce la piattaforma welfare e i rimborsi tramite enti terzi (Edenred, Sodexo, etc).

    Contributi e iscrizione

    I contributi a Faschim e Fonchim sono obbligatori per i lavoratori del settore. Modalità:

    • Faschim: contributo mensile fisso azienda €10-20 + €5 lavoratore (variabile per accordo aziendale)
    • Fonchim: TFR + 1,2% lavoratore + 2-3% azienda (sull’imponibile)

    L’iscrizione avviene automaticamente all’assunzione. Per Fonchim il lavoratore deve scegliere comparto di investimento e percentuale di contribuzione (1,2% minima per attivare contributo azienda).

    Casi pratici

    Tizio – Visita cardiologica con Faschim
    Tizio è D iscritto a Faschim. Fa visita cardiologica privata (€120). Presenta domanda di rimborso a Faschim. Faschim rimborsa 80% = €96. Tizio paga €24 di sua tasca. Rimborso entro 30-45 giorni.
    Caia – Fonchim contributo massimo per anni
    Caia è B, stipendio €25.000. Aderisce a Fonchim con contributo 2,5% dip (sopra minimo 1,2%) per massimizzare contributo azienda 3%. Versato in 10 anni: TFR €18.500 + contributi €13.750 = €32.250 + rendimenti = ~€38.000 patrimonio.
    Sempronio – Cure odontoiatriche con Faschim
    Sempronio fa protesi dentale (€2.500). Faschim rimborsa con franchigia €500 + 60% del residuo = €1.700. Risparmio personale: €1.700 a fronte di un investimento €2.500.

    Domande frequenti

    Cosa è Faschim?
    È la cassa di assistenza sanitaria integrativa del settore chimico-farmaceutico. Eroga rimborsi per visite, esami, ricoveri, cure odontoiatriche e prevenzione. Copre anche i familiari fiscalmente a carico. Iscrizione obbligatoria.
    Quanto rimborsa Faschim per le visite?
    Tipicamente 80% del costo della visita specialistica fino a soglia annua (es. €30-50 per visita). Per ricoveri: 100% del ticket SSN o rimborso forfettario in struttura privata convenzionata. Cure odontoiatriche: con franchigia.
    Come funziona Fonchim?
    È il Fondo Pensione Complementare di settore. Il TFR (100%) + contributo dipendente (1,2% minimo) + contributo azienda (2-3%) confluiscono nel Fondo. I rendimenti storici sono ~3-4% medi annui. Tassazione vantaggiosa.
    Conviene aderire a Fonchim?
    Sì, generalmente: rendimenti superiori alla rivalutazione TFR di legge, contributo azienda gratuito (2-3%), tassazione vantaggiosa (15% scalando al 9%). Il Fonchim è uno dei fondi più solidi in Italia.
    Posso scegliere il comparto Fonchim?
    Sì, tipicamente 3-4 comparti: Garantito (basso rischio, basso rendimento), Bilanciato (medio rischio), Dinamico (alto rischio, alto rendimento atteso). La scelta è modificabile in vita (cambio comparto).
    Faschim copre anche la mia famiglia?
    Sì, i familiari fiscalmente a carico (coniuge non lavoratore, figli) sono coperti automaticamente. Per familiari non fiscalmente a carico (es. coniuge lavoratore) può essere prevista estensione opzionale con contributo aggiuntivo.

    Stesso CCNL: consulta anche tabelle retributive e minimi per categoria, preavviso, dimissioni e licenziamento, ferie, permessi e festività, maternità, paternità e congedi parentali, tredicesima e Premio di Risultato e malattia, infortunio e comporto.

    Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono aggiornate al rinnovo del CCNL Chimica e Industria Farmaceutica. Per situazioni specifiche è consigliabile consultare un consulente del lavoro, il sindacato di categoria o l’Ispettorato Territoriale del Lavoro.

  • Art. 196 D.P.R. 115/2002 – Determinazione delle modalità di pagamento

    Art. 196 D.P.R. 115/2002

    D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 – T.U. spese di giustizia

    1. Il diritto di copia, il diritto di certificato e le spese per le notificazioni a richiesta d'ufficio nel processo civile sono corrisposti tramite la piattaforma tecnologica di cui all' articolo 5, comma 2, del codice dell'amministrazione digitale , di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 . (81) 84

  • Art. 31 D.Lgs. 346/1990 – Termine per la presentazione della dichiarazione

    Art. 31 D.Lgs. 346/1990 – Termine per la presentazione della dichiarazione

    Art. 31 D.Lgs. 346/1990 (Imposta Successioni) – Termine per la presentazione della dichiarazione

    In vigore dal 01/01/1991

    1. La dichiarazione deve essere presentata entro dodici mesi (1) dalla data di apertura della successione. 2. Il termine decorre: a) per i rappresentanti legali degli eredi o legatari, per i curatori di eredità giacenti e per gli esecutori testamentari e i trustee (2) dalla data, successiva a quella di apertura della successione, in cui hanno avuto notizia legale della loro nomina; b) nel caso di liquidazione giudiziale a carico del debitore defunto in corso alla data dell’apertura della successione o dichiarata entro sei mesi dalla data stessa, dalla data di chiusura della relativa procedura; (3) c) nel caso di dichiarazione di assenza o di morte presunta, dalla data di immissione nel possesso dei beni ovvero, se non vi è stata anteriore immissione nel possesso dei beni, dalla data in cui è divenuta eseguibile la sentenza dichiarativa della morte presunta; d) dalla scadenza del termine per la formazione dell’inventario, se l’eredità è accettata con beneficio d’inventario entro il termine di cui al comma 1; e) dalla data della rinunzia o dell’evento di cui all’art. 28, commi 5 e 6, o dalla diversa data in cui l’obbligato dimostri di averne avuto notizia; f) dalla data delle sopravvenienze di cui all’art. 28, comma 7; g) per gli enti che non possono accettare l’eredità o il legato senza la preventiva autorizzazione, purché la relativa domanda sia stata presentata entro sei mesi dall’apertura della successione, dalla data in cui hanno avuto notizia legale dell’autorizzazione; h) per gli enti non ancora riconosciuti, purché sia stata presentata domanda di riconoscimento e di autorizzazione all’accettazione entro un anno dalla data di apertura della successione, dalla data in cui hanno avuto notizia legale del riconoscimento e dell’autorizzazione. 3. Fino alla scadenza del termine la dichiarazione della successione può essere modificata con l’osservanza delle disposizioni degli articoli 28, 29 e 30. 4. La presentazione ad ufficio dell’Agenzia delle entrate (4) diverso da quello competente si considera avvenuta nel giorno in cui la dichiarazione è pervenuta all’ufficio competente. Note: (1) Termine così modificato dall’art. 1, comma 78, lett. c), L. 27.12.2006 n. 296, pubblicata in G.U. 27.12.2006 n. 299, S.O. n. 244. (2) Le parole “e i trustee” sono state inserite dall’art. 1, comma 1, lett. dd), n. 1), DLgs. 18.9.2024 n. 139, pubblicato in G.U. 2.10.2024 n. 231. Ai sensi del successivo art. 9, comma 3, la presente disposizione ha effetto a partire dall’1.1.2025 e si applica agli atti pubblici formati, agli atti giudiziari pubblicati o emanati, alle scritture private autenticate o presentate per la registrazione a partire da tale data, nonché alle successioni aperte e agli atti a titolo gratuito fatti a partire da tale data. (3) Lettera sostituita dall’art. 1, comma 1, lett. dd), n. 2), DLgs. 18.9.2024 n. 139, pubblicato in G.U. 2.10.2024 n. 231. Ai sensi del successivo art. 9, comma 3, la presente disposizione ha effetto a partire dall’1.1.2025 e si applica agli atti pubblici formati, agli atti giudiziari pubblicati o emanati, alle scritture private autenticate o presentate per la registrazione a partire da tale data, nonché alle successioni aperte e agli atti a titolo gratuito fatti a partire da tale data. Testo precedente: “b) nel caso di fallimento del defunto in corso alla data dell’apertura della successione o dichiarato entro sei mesi dalla data stessa, dalla data di chiusura del fallimento;“. (4) Le parole “ufficio dell’Agenzia delle entrate” sono state sostituite alle precedenti “ufficio del registro” dall’art. 1, comma 1, lett. a), DLgs. 18.9.2024 n. 139, pubblicato in G.U. 2.10.2024 n. 231. Ai sensi del successivo art. 9, comma 3, la presente disposizione ha effetto a partire dall’1.1.2025 e si applica agli atti pubblici formati, agli atti giudiziari pubblicati o emanati, alle scritture private autenticate o presentate per la registrazione a partire da tale data, nonché alle successioni aperte e agli atti a titolo gratuito fatti a partire da tale data.

  • Articolo 169 Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza

    Articolo 169 Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza

    Art. 169 CCII – Atti compiuti tra coniugi, parti di un’unione civile tra persone dello stesso sesso o conviventi di fatto

    D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14 – testo aggiornato ai correttivi D.Lgs. 83/2022 e D.Lgs. 136/2024.

    1. Gli atti previsti dall’articolo 166, compiuti tra coniugi, parti di un’unione civile tra persone dello stesso sesso o conviventi di fatto nel tempo in cui il debitore esercitava un’impresa e quelli a titolo gratuito compiuti tra le stesse persone più di due anni prima della data di deposito della domanda cui è seguita l’apertura della liquidazione giudiziale, ma nel tempo in cui il debitore esercitava un’impresa, sono revocati se il coniuge o la parte di un’unione civile tra persone dello stesso sesso o il convivente di fatto non prova che ignorava lo stato d’insolvenza del debitore.

  • Art. 105 L. Fall. – Vendita dell’azienda, di rami, di beni e rapporti in blocco

    Art. 105 L. Fall. – Vendita dell’azienda, di rami, di beni e rapporti in blocco

    Art. 105 L. Fall. – Vendita dell’azienda, di rami, di beni e rapporti in blocco

    Testo vigente (aggiornato da Normattiva)

    La liquidazione dei singoli beni ai sensi degli articoli seguenti del presente capo è disposta quando risulta prevedibile che la vendita dell’intero complesso aziendale, di suoi rami, di beni o rapporti giuridici individuabili in blocco non consenta una maggiore soddisfazione dei creditori.

    La vendita del complesso aziendale o di rami dello stesso è effettuata con le modalità di cui all’articolo 107, in conformità a quanto disposto dall’ articolo 2556 del codice civile .

    Nell’ambito delle consultazioni sindacali relative al trasferimento d’azienda, il curatore, l’acquirente e i rappresentanti dei lavoratori possono convenire il trasferimento solo parziale dei lavoratori alle dipendenze dell’acquirente e le ulteriori modifiche del rapporto di lavoro consentite dalle norme vigenti.

    Salva diversa convenzione, è esclusa la responsabilità dell’acquirente per i debiti relativi all’esercizio delle aziende cedute, sorti prima del trasferimento.

    Il curatore può procedere altresì alla cessione delle attività e delle passività dell’azienda o dei suoi rami, nonché di beni o rapporti giuridici individuabili in blocco, esclusa comunque la responsabilità dell’alienante prevista dall’ articolo 2560 del codice civile .

    La cessione dei crediti relativi alle aziende cedute, anche in mancanza di notifica al debitore o di sua accettazione, ha effetto, nei confronti dei terzi, dal momento dell’iscrizione del trasferimento nel registro delle imprese.

    Tuttavia il debitore ceduto è liberato se paga in buona fede al cedente.

    I privilegi e le garanzie di qualsiasi tipo, da chiunque prestate o comunque esistenti a favore del cedente, conservano la loro validità e il loro grado a favore del cessionario.

    Il curatore può procedere alla liquidazione anche mediante il conferimento in una o più società, eventualmente di nuova costituzione, dell’azienda o di rami della stessa, ovvero di beni o crediti, con i relativi rapporti contrattuali in corso, esclusa la responsabilità dell’alienante ai sensi dell’ articolo 2560 del codice civile ed osservate le disposizioni inderogabili contenute nella presente sezione.

    Sono salve le diverse disposizioni previste in leggi speciali.

    Il pagamento del prezzo può essere effettuato mediante accollo di debiti da parte dell’acquirente solo se non viene alterata la graduazione dei crediti.

    Norma superata, non abrogata. Su Normattiva questo articolo non risulta abrogato. Il Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14) è in vigore dal 15 luglio 2022 (art. 389) e disciplina le procedure aperte da quella data; l’art. 390 stabilisce però che i ricorsi e le domande depositati prima restano definiti secondo la legge fallimentare. Per una situazione attuale il riferimento è il Codice della crisi.

  • Art. 78 TUE – Deliberazioni sull’eliminazione delle barriere architettoniche (legge 9 gennaio 1989, n. 13, art. 2)

    Art. 78 TUE – Deliberazioni sull’eliminazione delle barriere architettoniche (legge 9 gennaio 1989, n. 13, art. 2)

    Art. 78 D.P.R. 380/2001 (TUE) – Deliberazioni sull’eliminazione delle barriere architettoniche (legge 9 gennaio 1989, n. 13, art. 2)

    In vigore dal 30/06/2003

    1. Le deliberazioni che hanno per oggetto le innovazioni da attuare negli edifici privati dirette ad eliminare le barriere architettoniche di cui all’articolo 27, primo comma, della legge 30 marzo 1971, n. 118, ed all’articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1996, n. 503, nonchè la realizzazione di percorsi attrezzati e la installazione di dispositivi di segnalazione atti a favorire la mobilità dei ciechi all’interno degli edifici privati, sono approvate dall’assemblea del condominio, in prima o in seconda convocazione, con le maggioranze previste dall’articolo 1136, secondo e terzo comma, del codice civile. (1) 2. Nel caso in cui il condominio rifiuti di assumere, o non assuma entro tre mesi dalla richiesta fatta per iscritto, le deliberazioni di cui al comma 1, i portatori di handicap, ovvero chi ne esercita la tutela o la potestà di cui al titolo IX del libro primo del codice civile, possono installare, a proprie spese, servoscala nonchè strutture mobili e facilmente rimovibili e possono anche modificare l’ampiezza delle porte d’accesso, al fine di rendere più agevole l’accesso agli edifici, agli ascensori e alle rampe delle autorimesse. 3. Resta fermo quanto disposto dagli articoli 1120, secondo comma, e 1121, terzo comma, del codice civile. Note: (1) Comma rettificato con comunicato 13.11.2001, pubblicato in G.U. 13.11.2001 n. 264.

  • Art. 198 D.P.R. 115/2002 – Determinazione delle regole tecniche telematiche

    Art. 198 D.P.R. 115/2002

    D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 – T.U. spese di giustizia

    1. Per le spettanze degli ufficiali giudiziari relative alle notifiche a richiesta di parte nel processo penale, civile, amministrativo, contabile, e tributario, le regole tecniche telematiche per l'anticipo, il versamento, l'eventuale rimborso delle somme, sono stabilite con decreto dirigenziale del Ministero della giustizia, tenendo conto del decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 2001, n. 123 .

  • Art. 30 D.Lgs. 346/1990 – Allegati alla dichiarazione

    Art. 30 D.Lgs. 346/1990 – Allegati alla dichiarazione

    Art. 30 D.Lgs. 346/1990 (Imposta Successioni) – Allegati alla dichiarazione

    In vigore dal 01/01/1991

    1. Alla dichiarazione devono essere allegati: a) il certificato di morte o la copia autentica della sentenza dichiarativa dell’assenza o della morte presunta; b) il certificato di stato di famiglia del defunto e quelli degli eredi e legatari che sono in rapporto di parentela o affinità con lui, nonché i documenti di prova della parentela naturale; c) la copia autentica degli atti di ultima volontà dai quali è regolata la successione; d) la copia autentica dell’atto pubblico o della scrittura privata autenticata dai quali risulta l’eventuale accordo delle parti per l’integrazione dei diritti di legittima lesi; e) […] (1) f) […] (2) g) la copia autentica dell’ultimo bilancio o inventario di cui all’art. 15, comma 1, e all’art. 16, comma 1, lettera b), nonché delle pubblicazioni e prospetti di cui alla lettera c) dello stesso articolo e comma; h) la copia autentica degli altri inventari formati in ottemperanza a disposizioni di legge; i) i documenti di prova delle passività e degli oneri deducibili nonché delle riduzioni e detrazioni di cui agli articoli 25 e 26. i-bis) il prospetto di liquidazione dell’imposta sulle successioni, delle imposte ipotecaria e catastale, di bollo e delle tasse per i servizi ipotecari. Le quietanze di versamento delle predette imposte o tasse sono conservate dagli eredi e dai legatari sino alla scadenza del termine per la rettifica, previsto dall’articolo 27, comma 3. (3) 2. Se il dichiarante è un legatario, alla dichiarazio- ne devono essere allegati soltanto i documenti di cui al comma 1, lettere a), b) e c), nonché quelli di cui alle lettere successive limitatamente all’oggetto del legato. 3. I certificati di morte e di stato di famiglia possono essere sostituiti dalle dichiarazioni di cui all’articolo 46 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. (4) 3 bis. I documenti di cui alle lettere c), d), g), h) e i) possono essere sostituiti anche da copie non autentiche con la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà di cui all’articolo 47, del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, attestante che le stesse costituiscono copie degli originali. Resta salva la facoltà dell’Agenzia delle entrate di richiedere i documenti in originale o in copia autentica. (5) 4. Per gli allegati redatti in lingua straniera si applica l’art. 11, commi 5 e 6, del testo unico sull’imposta di registro, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131. 5. L’ufficio competente, se la dimostrazione delle passività e degli oneri o delle riduzioni e detrazioni richieste risulta insufficiente, ne dà avviso al dichiarante, invitandolo ad integrarla e, nel caso previsto nel secondo periodo dell’art. 23, comma 2, ad esibire in copia autentica gli assegni indicati nel certificato. I nuovi documenti devono essere prodotti entro sei mesi dalla notificazione dell’avviso. 6. Per i documenti provenienti da pubbliche amministrazioni che non siano stati rilasciati entro il termine stabilito per la presentazione della dichiarazione, compresi la dichiarazione (6) di cui all’art. 13, comma 2, e le attestazioni o altri documenti relativi alle riduzioni e alle detrazioni di cui agli articoli 25 e 26, si applica, purché alla dichiarazione sia allegata copia della domanda di rilascio, la disposizione dell’art. 23, comma 4. Note: (1) Lettera abrogata dall’art. 1, comma 1, lett. cc), n. 1.1), DLgs. 18.9.2024 n. 139, pubblicato in G.U. 2.10.2024 n. 231. Ai sensi del successivo art. 9, comma 3, la presente disposizione ha effetto a partire dall’1.1.2025 e si applica agli atti pubblici formati, agli atti giudiziari pubblicati o emanati, alle scritture private autenticate o presentate per la registrazione a partire da tale data, nonché alle successioni aperte e agli atti a titolo gratuito fatti a partire da tale data. Testo precedente: “e) gli estratti catastali relativi agli immobili;“. (2) Lettera abrogata dall’art. 1, comma 1, lett. cc), n. 1.1), DLgs. 18.9.2024 n. 139, pubblicato in G.U. 2.10.2024 n. 231. Ai sensi del successivo art. 9, comma 3, la presente disposizione ha effetto a partire dall’1.1.2025 e si applica agli atti pubblici formati, agli atti giudiziari pubblicati o emanati, alle scritture private autenticate o presentate per la registrazione a partire da tale data, nonché alle successioni aperte e agli atti a titolo gratuito fatti a partire da tale data. Testo precedente: “f) un certificato dei pubblici registri recante l’indicazione degli elementi di individuazione delle navi e degli aeromobili;“. (3) Lettera sostituita dall’art. 1, comma 1, lett. cc), n. 1.2), DLgs. 18.9.2024 n. 139, pubblicato in G.U. 2.10.2024 n. 231. Ai sensi del successivo art. 9, comma 3, la presente disposizione ha effetto a partire dall’1.1.2025 e si applica agli atti pubblici formati, agli atti giudiziari pubblicati o emanati, alle scritture private autenticate o presentate per la registrazione a partire da tale data, nonché alle successioni aperte e agli atti a titolo gratuito fatti a partire da tale data. Testo precedente: “i-bis) il prospetto di liquidazione delle imposte ipotecaria e catastale, di bollo, delle tasse ipotecarie e dell’imposta sostitutiva di quella comunale sull’incremento di valore degli immobili. L’attestato o la quietanza di versamento delle predette imposte o tasse deve essere conservato dagli eredi e dai legatari sino alla scadenza del termine per la rettifica, previsto dall’articolo 27, comma 3.“. In precedenza, la lettera era stata inserita dall’art. 11, comma 1, lett. c), DL 28.3.1997 n. 79, convertito, con modificazioni, dalla L. 28.5.1997 n. 140. (4) Comma sostituito dall’art. 1, comma 1, lett. cc), n. 2), DLgs. 18.9.2024 n. 139, pubblicato in G.U. 2.10.2024 n. 231. Ai sensi del successivo art. 9, comma 3, la presente disposizione ha effetto a partire dall’1.1.2025 e si applica agli atti pubblici formati, agli atti giudiziari pubblicati o emanati, alle scritture private autenticate o presentate per la registrazione a partire da tale data, nonché alle successioni aperte e agli atti a titolo gratuito fatti a partire da tale data. Testo precedente: “I certificati di morte e di stato di famiglia possono essere sostituiti dalle dichiarazioni di cui all’art. 2 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.“. (5) Comma inserito dall’art. 11, comma 1, lett. b), DLgs. 21.11.2014 n. 175, pubblicato in G.U. 28.11.2014 n. 277. (6) Le parole “la dichiarazione” sono state sostituite alle precedenti “l’attestazione” dall’art. 1, comma 1, lett. cc), n. 3), DLgs. 18.9.2024 n. 139, pubblicato in G.U. 2.10.2024 n. 231. Ai sensi del successivo art. 9, comma 3, la presente disposizione ha effetto a partire dall’1.1.2025 e si applica agli atti pubblici formati, agli atti giudiziari pubblicati o emanati, alle scritture private autenticate o presentate per la registrazione a partire da tale data, nonché alle successioni aperte e agli atti a titolo gratuito fatti a partire da tale data.

  • Art. 77 TUE – Progettazione di nuovi edifici e ristrutturazione di interi edifici

    Art. 77 TUE – Progettazione di nuovi edifici e ristrutturazione di interi edifici

    Art. 77 D.P.R. 380/2001 (TUE) – Progettazione di nuovi edifici e ristrutturazione di interi edifici

    In vigore dal 30/06/2003

    gennaio 1989, n. 13, art. 1) 1. I progetti relativi alla costruzione di nuovi edifici privati, ovvero alla ristrutturazione di interi edifici, ivi compresi quelli di edilizia residenziale pub- DPR 6.6.2001 n. 380 – Art. 78-80 65 blica, sovvenzionata ed agevolata, sono redatti in osservanza delle prescrizioni tecniche previste dal comma 2. 2. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti fissa con decreto, adottato ai sensi dell’articolo 52, le prescrizioni tecniche necessarie a garantire l’accessibilità, l’adattabilità e la visitabilità degli edifici privati e di edilizia residenziale pubblica, sovvenzionata ed agevolata. 3. La progettazione deve comunque prevedere: a) accorgimenti tecnici idonei alla installazione di meccanismi per l’accesso ai piani superiori, ivi compresi i servoscala; b) idonei accessi alle parti comuni degli edifici e alle singole unità immobiliari; c) almeno un accesso in piano, rampe prive di gradini o idonei mezzi di sollevamento; d) l’installazione, nel caso di immobili con più di tre livelli fuori terra, di un ascensore per ogni scala principale raggiungibile mediante rampe prive di gradini. 4. È fatto obbligo di allegare al progetto la dichiarazione del professionista abilitato di conformità degli elaborati alle disposizioni adottate ai sensi del presente capo. 5. I progetti di cui al comma 1 che riguardano immobili vincolati ai sensi del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, devono essere approvati dalla competente autorità di tutela, a norma degli articoli 23 e 151 del medesimo decreto legislativo.

  • Art. 4 D.Lgs. 42/2004 – Funzioni dello Stato in materia di tutela del patrimonio culturale

    Art. 4 D.Lgs. 42/2004 – Funzioni dello Stato in materia di tutela del patrimonio culturale

    D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 – Codice dei beni culturali e del paesaggio

    1. Al fine di garantire l'esercizio unitario delle funzioni di tutela, ai sensi dell' articolo 118 della Costituzione , le funzioni stesse sono attribuite al Ministero per i beni e le attività culturali, di seguito denominato "Ministero", che le esercita direttamente o ne può conferire l'esercizio alle regioni, tramite forme di intesa e coordinamento ai sensi dell'articolo 5, commi 3 e 4. Sono fatte salve le funzioni già conferite alle regioni ai sensi del comma 6 del medesimo articolo 5.

    2. Il Ministero esercita le funzioni di tutela sui beni culturali di appartenenza statale anche se in consegna o in uso ad amministrazioni o soggetti diversi dal Ministero.

  • Art. 32 Cont. Trib. – deposito documenti e memorie

    Art. 32 Cont. Trib. – deposito documenti e memorie

    Art. 32 Cont. Trib. – Deposito di documenti e di memorie

    D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 – testo aggiornato

    1. Le parti possono depositare documenti fino a venti giorni liberi prima della data di trattazione osservato l’art. 24, comma 1.

    2. Fino a dieci giorni liberi prima della data di cui al precedente comma, ciascuna delle parti può depositare memorie illustrative con le copie per le altre parti.

    3. Nel solo caso di trattazione della controversia in camera di consiglio sono consentite brevi repliche scritte fino a cinque giorni liberi prima della data della camera di consiglio.

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