Art. 46 bis D.Lgs. 58/1998 (TUF) – FIA italiani che investono in crediti
In vigore dal 01/07/1998
01. Ai fini del presente capo, si intendono per: a) “investimento in crediti” o “investire in credito” e “concessione del prestito” o “concedere prestiti”, l’attività di concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma, incluso l’acquisto di crediti, svolta direttamente da parte di un FIA, o di un GEFIA per conto del FIA gestito e a valere sul patrimonio del FIA, oppure indirettamente attraverso un terzo o una società veicolo che concede un finanziamento per un FIA o per conto dello stesso, oppure per un GEFIA o per conto dello stesso rispetto al FIA, quando il GEFIA o il FIA partecipa alla strutturazione del prestito, o all’accordo preliminare delle sue caratteristiche o alla loro definizione, prima di assumere esposizioni sul finanziamento; b) “FIA di credito” o “FIA concedente prestiti”, un FIA che presenta alternativamente uno dei seguenti requisiti: 1) ha una strategia di investimento che consiste principalmente nell’investire in crediti; 2) detiene in portafoglio crediti aventi un valore nozionale che rappresenta almeno il 50 per cento del suo valore patrimoniale netto; c) “prestito di azionista”, un finanziamento concesso da un FIA a un’impresa nella quale il FIA detiene, direttamente o indirettamente, almeno il 5 per cento del capitale o dei diritti di voto e che non può essere venduto a terzi indipendentemente dagli strumenti di capitale detenuti dal FIA nella stessa impresa; d) “FIA che utilizza la leva finanziaria”, un FIA le cui esposizioni sono aumentate dal GEFIA che lo gestisce, sia tramite finanziamenti in contante o in titoli oppure tramite il ricorso alla leva finanziaria attraverso l’assunzione di posizioni in strumenti derivati o mediante qualsiasi altro mezzo; e) “capitale del FIA”, i conferimenti di capitale aggregati e gli impegni non ancora richiamati per un FIA, calcolati sulla base degli importi investibili previa deduzione di tutte le commissioni, di tutti i costi e di tutte le spese sostenuti direttamente o indirettamente dagli investitori; f) “FIA che investe anche in credito”, i FIA, diversi dai FIA di credito, che investono in almeno un credito. (132)
1. I FIA italiani possono investire in crediti, a valere sul proprio patrimonio nel rispetto delle norme del presente decreto e delle relative disposizioni attuative adottate ai sensi ((dell’articolo 6, comma 1)) . (132) ((133))
1-bis. I FIA di credito e i FIA che investono anche in credito italiani non investono in crediti erogati ai seguenti soggetti: a) il GEFIA che li gestisce e il relativo personale; b) le terze parti ai quali il GEFIA ha delegato funzioni e il relativo personale; c) il depositario dei FIA stessi e le terze parti ai quali il depositario ha delegato funzioni in relazione a tali FIA; d) i soggetti appartenenti al gruppo del GEFIA, salvo il caso in cui essi siano imprese finanziarie che non finanziano i soggetti di cui al presente comma, lettere a), b), e c). (132)
1-ter. I proventi dei crediti in cui investono i FIA di credito e i FIA che investono anche in crediti sono attribuiti integralmente ai FIA stessi, dedotte le spese di amministrazione. I gestori di FIA di credito e di FIA che investono anche in credito informano gli investitori di tutti i costi e spese relativi all’amministrazione e alla gestione dei crediti oggetto di investimento da parte del FIA. (132)
1-quater. È vietata la costituzione di FIA di cui al comma 01, lettere b) e f), la cui strategia di investimento consista in tutto o in parte nell’investire in crediti con la sola finalità di cederli o trasferirli a terzi. Nel caso in cui una parte dei crediti in cui investono tali FIA sia ceduta o trasferita a terzi, il FIA mantiene il 5 per cento del valore nozionale dei crediti ceduti o trasferiti nel proprio portafoglio. (132)
1-quinquies. Un FIA di credito italiano può essere istituito in forma aperta, a condizione che il gestore del fondo sia in grado di dimostrare alla Banca d’Italia che il sistema di gestione del rischio di liquidità del FIA di credito è compatibile con la strategia di investimento e la politica di rimborso del FIA, in conformità con quanto previsto dagli atti dell’Unione europea direttamente applicabili. La Banca d’Italia vieta, sentita la Consob, l’istituzione del FIA di credito in forma aperta quando ritenga che non ricorrono le condizioni previste dalla normativa europea e nazionale applicabile. (132)
1-sexies. La Banca d’Italia, sentita la Consob, detta disposizioni attuative del presente articolo e dell’articolo
46-ter. La Banca d’Italia detta disposizioni attuative dell’articolo
46-quater. (132)