Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Massime giurisprudenziali
  4. Pronunce Corte Costituzionale
  5. Prassi e linee guida
  6. Domande frequenti
  7. Vedi anche

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

Art. 91 D.Lgs. 58/1998 (TUF) – Poteri della CONSOB

In vigore dal 01/07/1998

1. La CONSOB esercita i poteri previsti dalla presente parte avendo riguardo alla tutela degli investitori nonché all’efficienza e alla trasparenza del mercato del controllo societario e del mercato dei capitali.

In sintesi

  • La Consob esercita i poteri previsti dalla Parte IV TUF con riguardo alla tutela degli investitori.
  • L’azione della Consob mira anche all’efficienza e alla trasparenza del mercato del controllo societario.
  • Il presidio si estende alla trasparenza del mercato dei capitali nel suo complesso.
Indice dei contenuti

La clausola generale dei poteri Consob nella Parte IV TUF

L’art. 91 TUF costituisce la norma di chiusura generale della Parte IV del TUF, dedicata agli emittenti quotati. Essa enuncia la finalità che guida l’esercizio da parte della Consob di tutti i poteri attribuiti dalla Parte IV: la tutela degli investitori e l’efficienza e trasparenza del mercato del controllo societario e del mercato dei capitali.

Questa disposizione svolge una funzione interpretativa e sistematica di primo piano: indica il parametro teleologico rispetto al quale devono essere letti tutti i singoli poteri attribuiti alla Consob dalla Parte IV (vigilanza su OPA, partecipazioni rilevanti, patti parasociali, obblighi di comunicazione, informazione societaria). Ogni qual volta si debba valutare la legittimità o l’opportunità di un intervento della Consob nel settore degli emittenti quotati, occorre verificarne la coerenza con le finalità enunciate dall’art. 91.

Le tre finalità: tutela degli investitori, efficienza e trasparenza

La norma individua tre finalità principali, che operano in modo coordinato:

Tutela degli investitori: la Consob presidia gli interessi degli investitori che detengono azioni o altri strumenti finanziari quotati, garantendo che le informazioni rilevanti per le loro decisioni siano complete, accurate e tempestive. In questo contesto rientrano la vigilanza sulle comunicazioni degli emittenti, la disciplina delle OPA e la supervisione sulle partecipazioni rilevanti.

Efficienza del mercato del controllo societario: il mercato del controllo societario è il mercato in cui avvengono le acquisizioni di partecipazioni di controllo nelle società quotate. Un mercato efficiente del controllo societario è quello in cui le risorse vanno verso le gestioni più efficienti. La Consob vigila affinché le regole sulle OPA (artt. 101-bis ss. TUF) e sulle partecipazioni (artt. 105 ss. TUF) non distorcano questo meccanismo.

Trasparenza del mercato dei capitali: la trasparenza riguarda la diffusione delle informazioni rilevanti per i prezzi degli strumenti finanziari quotati, che consente agli investitori di formare scelte informate e ai mercati di stabilire prezzi corretti (efficient market hypothesis).

Rilevanza della norma nel contenzioso e nel sindacato sui provvedimenti Consob

Le finalità indicate dall’art. 91 TUF sono spesso invocate nei ricorsi contro i provvedimenti Consob dinanzi al giudice amministrativo. La giurisprudenza ha chiarito che la Consob gode di ampia discrezionalità tecnica nell’individuare gli strumenti più adeguati a realizzare le finalità di tutela, ma tale discrezionalità non è assoluta: il provvedimento deve essere ragionevole, proporzionato e coerente con i fini indicati dalla norma.

Prassi dell'Agenzia delle Entrate

Delibera Consob

n. 23463

Delibera di esercizio dei poteri di vigilanza della Consob sugli emittenti quotati ai sensi dell'art. 91 TUF, con adozione di misure di supervisione dell'informazione finanziaria periodica e verifica del rispetto degli obblighi di trasparenza.

Regolamento Consob

Regolamento Emittenti - Modalità e termini del controllo sull'informazione finanziaria (art. 118-bis TUF)

Disciplina attuativa dei poteri di vigilanza sull'informazione finanziaria diffusa dagli emittenti quotati, emanata dalla Consob nell'esercizio delle competenze attribuite dall'art. 91 TUF, con definizione dei parametri di rischio e delle modalità operative del controllo.

Domande frequenti

Qual è la finalità generale dei poteri che la Consob esercita nella Parte IV TUF?

La Consob agisce per tutelare gli investitori e per garantire l’efficienza e la trasparenza del mercato del controllo societario e del mercato dei capitali. Queste finalità guidano l’interpretazione di tutti i singoli poteri attribuiti dalla Parte IV.

Cosa significa 'mercato del controllo societario' nell’art. 91 TUF?

È il mercato in cui avvengono le acquisizioni di partecipazioni di controllo nelle società quotate tramite offerte pubbliche di acquisto (OPA) o accumulo progressivo di azioni. Un mercato efficiente del controllo societario permette che le risorse vadano verso le gestioni più efficienti.

Come influisce l’art. 91 TUF sull’interpretazione dei singoli poteri Consob?

Funge da norma di chiusura e parametro teleologico: ogni potere della Consob nella Parte IV va interpretato alla luce delle finalità di tutela degli investitori ed efficienza/trasparenza del mercato. I provvedimenti Consob devono essere proporzionati e coerenti con queste finalità.

Vedi anche
A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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