- I depositari centrali disciplinano con regolamento i servizi prestati, le modalità di svolgimento e i criteri di ammissione dei partecipanti.
- Le modifiche al regolamento dei servizi devono essere inviate alla Consob e alla Banca d'Italia almeno 30 giorni lavorativi prima dell’approvazione; le autorità possono opporsi entro il termine previsto.
- Le modifiche approvate sono sottoposte a procedura di non-opposizione delle autorità.
Art. 79 quinquiesdecies D.Lgs. 58/1998 (TUF) – Regolamento dei servizi
In vigore dal 01/07/1998
1. I depositari centrali disciplinano con regolamento i servizi da essi prestati, le relative modalità di svolgimento e i criteri di ammissione dei partecipanti.
1-bis. ((I depositari centrali inviano alla Consob e alla Banca d’Italia i progetti di modifica del regolamento dei servizi di cui al comma 1, corredati dalla documentazione completa individuata con regolamento adottato dalla Consob, d’intesa con la Banca d’Italia, almeno trenta giorni lavorativi prima della data prevista per l’approvazione da parte dell’organo competente.)) ((133))
1-ter. ((La Consob verifica che i progetti di modifica del regolamento dei servizi siano conformi alle disposizioni del presente decreto e alle disposizioni europee direttamente applicabili in materia e siano idonei ad assicurare l’ordinata prestazione dei servizi del depositario centrale. La Consob può, entro venti giorni lavorativi dalla comunicazione di cui al comma 1-bis, richiedere al depositario centrale di apportare le modifiche idonee a eliminare le eventuali criticità riscontrate.)) ((133))
1-quater. ((Le previsioni dei commi 1-bis e 1-ter si applicano anche ai progetti di modifica delle disposizioni tecniche di attuazione, qualora siano connessi a una modifica del regolamento dei servizi, nonché nei casi da quest’ultimo espressamente indicati.)) ((133))
2. ((La Consob può richiedere di apportare modificazioni al regolamento dei servizi di cui al comma 1 idonee a eliminare le disfunzioni riscontrate nei servizi prestati.)) ((133))
2-bis. ((I depositari centrali assicurano su base continuativa l’adeguatezza dei sistemi di governo societario rispetto alla gestione dei rischi, in conformità al regolamento (UE) 909/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 2014 , e alle relative disposizioni attuative. In particolare, i depositari centrali mantengono su base continuativa l’autonomia organizzativa e decisionale rispetto ai servizi di base di cui alla sezione A dell’allegato al citato regolamento e ai servizi accessori di cui ai punti 1), lettera c), e 2), lettera b), della sezione B del medesimo allegato.))
Stesso numero, altri codici
- Art. 79 Codice Civile: Effetti
- Articolo 79 Codice della Crisi d'Impresa e dell’Insolvenza
- Articolo 79 Codice del Consumo: Competenza territoriale inderogabile
- Articolo 79 Codice della Strada: Efficienza dei veicoli a motore e loro rimorchi in circolazione
- Articolo 79 Codice di Procedura Civile: Istanza di nomina del curatore speciale
- Articolo 79 Codice Penale: (Limiti degli aumenti delle pene accessorie)
Il regolamento dei servizi del depositario centrale
L’art. 79-quinquiesdecies TUF disciplina il potere normativo autonomo dei depositari centrali: la facoltà di adottare un regolamento che governa i servizi offerti, le condizioni di ammissione dei partecipanti e le modalità operative. Questo regolamento è il documento fondamentale che definisce il rapporto tra il depositario e gli intermediari che accedono ai suoi servizi.
La procedura di modifica del regolamento
Il comma 1-bis introduce una procedura di notifica preventiva per le modifiche al regolamento: i depositari devono inviare i progetti di modifica a Consob e Banca d'Italia almeno 30 giorni lavorativi prima della prevista approvazione. Entro questo termine, le autorità possono opporsi alle modifiche se non conformi alla normativa applicabile o se pregiudicano la tutela degli investitori o la stabilità del sistema. In assenza di opposizione, le modifiche si intendono approvate (silenzio-assenso).
Garanzie di accesso non discriminatorio
I criteri di ammissione dei partecipanti previsti nel regolamento devono essere obiettivi e non discriminatori: il CSDR impone che il depositario offra accesso ai propri servizi a tutti i soggetti che soddisfano i requisiti tecnici e di vigilanza, senza possibilità di escludere operatori sulla base di criteri arbitrari. La Consob vigila sul rispetto di questo principio.
Prassi dell'Agenzia delle Entrate
Regolamento Consob – Intermediari
Agenzia delle Entrate
Leggi il documento su www.consob.itDomande frequenti
Chi può partecipare ai servizi di Monte Titoli (Euroclear Italy)?
I criteri di ammissione sono stabiliti nel regolamento del depositario centrale, che deve rispettare il principio di accesso non discriminatorio del CSDR. In pratica, possono accedere banche, SIM, altri intermediari abilitati e gli emittenti per i servizi di gestione accentrata delle proprie emissioni.
Come vengono approvate le modifiche al regolamento del depositario centrale?
Il depositario invia le modifiche proposte a Consob e Banca d'Italia almeno 30 giorni lavorativi prima dell’approvazione. Le autorità verificano la conformità alle norme applicabili. Se non si oppongono entro il termine, le modifiche si considerano approvate (silenzio-assenso).
Un intermediario escluso dal depositario centrale può ricorrere?
Sì. L’esclusione deve essere motivata e basata su criteri obiettivi previsti nel regolamento. L’intermediario escluso può contestare il provvedimento davanti alla Consob (che vigila sul rispetto dei criteri di ammissione non discriminatori) o al giudice amministrativo.