Autore: Andrea Marton

Autore

Andrea Marton

Dottore in Economia e Finanza · Divulgatore giuridico e fiscale

Cura Legge in Chiaro: la spiegazione in linguaggio chiaro dei testi normativi italiani, dal TUIR al Codice Civile, dai contratti collettivi alla Legge di Bilancio, sempre a partire dalle fonti ufficiali.

Metodo editoriale

  • Ogni scheda parte dal testo vigente pubblicato su Normattiva, non da rielaborazioni di terzi.
  • Le tabelle retributive CCNL sono ricostruite dai PDF ARAN e dai testi contrattuali depositati dalle parti firmatarie.
  • Vigenze e rinnovi sono verificati alla fonte e riportati con la data della verifica: quando un contratto viene rinnovato, le schede collegate vengono corrette.
  • Importi, aliquote e scadenze sono verificati sulle fonti primarie indicate in fondo a ogni scheda, con la data della verifica.
  • Gli errori segnalati vengono corretti e la correzione resta visibile nella pagina.

Fonti consultateNormattiva · Gazzetta Ufficiale · ARAN · Agenzia delle Entrate · INPS · INAIL · Banca d’Italia

Profilo LinkedIn ›

I contenuti pubblicati hanno finalità esclusivamente informativa e divulgativa: non costituiscono consulenza professionale e non sostituiscono il parere di un professionista abilitato. Per la valutazione del caso concreto occorre sempre rivolgersi a un professionista.

  • Art. 141 Codice Civile: Competenza

    Art. 141 Codice Civile: Competenza

    Art. 141 c.c. – Competenza

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    I reati previsti nei precedenti articoli sono di competenza del tribunale.

  • Art. 142 Codice Civile: Limiti d’applicazione delle precedenti

    Art. 142 Codice Civile: Limiti d’applicazione delle precedenti

    Art. 142 c.c. – Limiti d’applicazione delle precedenti disposizioni

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    Le disposizioni della presente sezione si applicano quando i fatti ivi contemplati non costituiscono reato più grave.

  • Art. 143 Codice Civile: Diritti e doveri reciproci dei coniugi

    Art. 143 Codice Civile: Diritti e doveri reciproci dei coniugi

    Art. 143 c.c. Diritti e doveri reciproci dei coniugi

    In vigore

    Con il matrimonio il marito e la moglie acquistano gli stessi diritti e assumono i medesimi doveri. Dal matrimonio deriva l’obbligo reciproco alla fedeltà, all’assistenza morale e materiale, alla collaborazione nell’interesse della famiglia e alla coabitazione. Entrambi i coniugi sono tenuti, ciascuno in relazione alle proprie sostanze e alla propria capacità di lavoro professionale o casalingo, a contribuire ai bisogni della famiglia.

    Spiegazione

    Con il matrimonio marito e moglie acquistano gli stessi diritti e assumono i medesimi doveri. Dal matrimonio deriva l’obbligo reciproco alla fedeltà, all’assistenza morale e materiale, alla collaborazione nell’interesse della famiglia e alla coabitazione. Entrambi devono contribuire ai bisogni della famiglia in relazione alle proprie sostanze e capacità.

    Come funziona e quando si applica

    È la norma cardine dei rapporti personali tra coniugi, ispirata alla parità. La violazione dei doveri (ad esempio l’infedeltà) può rilevare nella separazione, eventualmente con addebito. Gli stessi principi di solidarietà ispirano la disciplina dell’unione civile.

    Esempio pratico

    Entrambi i coniugi devono contribuire alle spese familiari secondo le proprie possibilità: chi guadagna di più contribuisce in misura maggiore.

    Domande frequenti

    Quali sono i doveri tra coniugi?

    Fedeltà, assistenza morale e materiale, collaborazione nell’interesse della famiglia, coabitazione e contribuzione ai bisogni familiari.

    L’infedeltà ha conseguenze?

    Può rilevare nella separazione, eventualmente con addebito a carico del coniuge responsabile.

    Norme collegate

    Spiegazione divulgativa a scopo informativo, aggiornata alla normativa vigente; non sostituisce una consulenza legale sul caso concreto.

  • Art. 143 bis Codice Civile: Cognome della moglie

    Art. 143 bis Codice Civile: Cognome della moglie

    Art. 143-bis c.c. – Cognome della moglie

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    La moglie aggiunge al proprio cognome quello del marito e lo conserva durante lo stato vedovile, fino a che passi a nuove nozze .

  • Art. 143-ter c.c. – Cittadinanza della moglie (abrogato)

    Art. 143-ter c.c. – Cittadinanza della moglie (abrogato)

    Art. 143-ter c.c. – Cittadinanza della moglie

    R.D. 16 marzo 1942, n. 262 – Codice civile

    Articolo abrogato. Non è più in vigore: l’abrogazione è stata disposta dalla L. 5 febbraio 1992, n. 91. Il testo previgente è riportato qui sotto a fini di consultazione storica.

    Testo previgente

    [Cittadinanza della moglie] [La moglie conserva la cittadinanza italiana, salvo sua espressa rinunzia, anche se per effetto del matrimonio o del mutamento di cittadinanza da parte del marito assume una cittadinanza straniera]

  • Art. 144 Codice Civile: Indirizzo della vita familiare e residen

    Art. 144 Codice Civile: Indirizzo della vita familiare e residen

    Art. 144 c.c. – Indirizzo della vita familiare e residenza della famiglia

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    I coniugi concordano tra loro l’indirizzo della vita familiare e fissano la residenza della famiglia secondo le esigenze di entrambi e quelle preminenti della famiglia stessa.

    A ciascuno dei coniugi spetta il potere di attuare l’indirizzo concordato .

  • Art. 145 Codice Civile: Intervento del giudice

    Art. 145 Codice Civile: Intervento del giudice

    Art. 145 c.c. – Intervento del giudice

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    Intervento del giudice.

    In caso di disaccordo ciascuno dei coniugi può chiedere, senza formalità, l’intervento del giudice il quale, sentite le opinioni espresse dai coniugi e, dai figli conviventi che abbiano compiuto gli anni dodici o anche di età inferiore ove capaci di discernimento, tenta di raggiungere una soluzione concordata.

    Ove questa non sia possibile e il disaccordo concerna la fissazione della residenza o altri affari essenziali, il giudice, qualora ne sia richiesto espressamente da uno o entrambi i coniugi, adotta la soluzione che ritiene più adeguata all’interesse dei figli e alle esigenze dell’unità e della vita della famiglia.

    In caso di inadempimento all’obbligo di contribuire ai bisogni della famiglia previsto dall’articolo 143, il giudice, su istanza di chiunque vi ha interesse, provvede ai sensi dell’articolo 316-bis.

  • Art. 132 Codice Civile: Mancanza dell’atto di celebrazione

    Art. 132 Codice Civile: Mancanza dell’atto di celebrazione

    Art. 132 c.c. – Mancanza dell’atto di celebrazione

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    Nel caso di distruzione o di smarrimento dei registri dello stato civile l’esistenza del matrimonio può essere provata a norma dell’art. 452.

    Quando vi sono indizi che per dolo o per colpa del pubblico ufficiale o per un caso di forza maggiore l’atto di matrimonio non è stato inserito nei registri a ciò destinati, la prova dell’esistenza del matrimonio è ammessa, sempre che risulti in modo non dubbio un conforme possesso di stato.

  • Art. 133 Codice Civile: Prova della celebrazione risultante da sentenza penale

    Art. 133 Codice Civile: Prova della celebrazione risultante da sentenza penale

    Art. 133 c.c. – Prova della celebrazione risultante da sentenza penale

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    Se la prova della celebrazione del matrimonio risulta da sentenza penale, l’iscrizione della sentenza nel registro dello stato civile assicura al matrimonio, dal giorno della sua celebrazione, tutti gli effetti riguardo tanto ai coniugi quanto ai figli.

  • Art. 134 Codice Civile: Omissione di pubblicazione

    Art. 134 Codice Civile: Omissione di pubblicazione

    Art. 134 c.c. – Omissione di pubblicazione

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    Sono puniti con l’ammenda da euro 41 a euro 206 gli sposi e l’ufficiale dello stato civile che hanno celebrato matrimonio senza che la celebrazione sia stata preceduta dalla prescritta pubblicazione.

  • Art. 135 Codice Civile: Pubblicazione senza richiesta o senza

    Art. 135 Codice Civile: Pubblicazione senza richiesta o senza

    Art. 135 c.c. – Pubblicazione senza richiesta o senza documenti

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    È punito con l’ammenda da lire duecento a lire mille l’ufficiale dello stato civile che ha proceduto alla pubblicazione di un matrimonio senza la richiesta di cui all’art. 96 o quando manca alcuno dei documenti prescritti dal primo comma dell’art. 97.

  • Art. 136 Codice Civile: Impedimenti conosciuti dall’ufficiale dello stato civile

    Art. 136 Codice Civile: Impedimenti conosciuti dall’ufficiale dello stato civile

    Art. 136 c.c. – Impedimenti conosciuti dall’ufficiale dello stato civile

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    L’ufficiale dello stato civile che procede alla celebrazione del matrimonio, quando vi osta qualche impedimento o divieto di cui egli ha notizia, è punito con l’ammenda da lire cinquecento a lire tremila.

Informazione di carattere generale. I calcoli e le indicazioni di questa pagina hanno finalità divulgativa e si basano sulle fonti ufficiali indicate nel metodo editoriale. Non sostituiscono il parere di un professionista abilitato: per la valutazione del caso concreto è necessario rivolgersi a un avvocato, a un commercialista o a un consulente iscritto al proprio albo.