Autore: Andrea Marton

  • Art. 86 TUF – Trasferimento dei diritti inerenti agli strumenti finanziari deposi…

    Art. 86 TUF – Trasferimento dei diritti inerenti agli strumenti finanziari deposi…

    Art. 86 D.Lgs. 58/1998 (TUF) – Trasferimento dei diritti inerenti agli strumenti finanziari depositati

    In vigore dal 01/07/1998

    1. Il depositante degli strumenti finanziari immessi nel sistema può, tramite il depositario e secondo le modalità indicate nel regolamento dei servizi previsto dall’articolo ((79-quinquiesdecies, comma 1)) , chiedere la consegna di un corrispondente quantitativo di strumenti finanziari della stessa specie in deposito presso ((il depositario centrale di titoli)) .

    2. Il proprietario degli strumenti finanziari immessi nel sistema assume tutti i diritti e gli obblighi conseguenti al deposito quando provi che il depositante non aveva titolo per effettuarlo.

  • Art. 123 TUF – Durata dei patti e diritto di recesso

    Art. 123 TUF – Durata dei patti e diritto di recesso

    Art. 123 D.Lgs. 58/1998 (TUF) – Durata dei patti e diritto di recesso

    In vigore dal 01/07/1998

    1. I patti indicati nell’articolo 122, se a tempo determinato, non possono avere durata superiore a tre anni e si intendono stipulati per tale durata anche se le parti hanno previsto un termine maggiore; i patti sono rinnovabili alla scadenza.

    2. I patti possono essere stipulati anche a tempo indeterminato; in tal caso ciascun contraente ha diritto di recedere con un preavviso di sei mesi. Al recesso si applica l’articolo 122, commi 1 e

    2. 3. Gli azionisti che intendano aderire a un’offerta pubblica di acquisto o di scambio promossa ai sensi degli articoli 106 o 107 possono recedere senza preavviso dai patti indicati nell’articolo

    122. La dichiarazione di recesso non produce effetto se non si è perfezionato il trasferimento delle azioni.

  • Art. 135 undecies TUF – Rappresentante designato dalla società

    Art. 135 undecies TUF – Rappresentante designato dalla società

    Art. 135 undecies D.Lgs. 58/1998 (TUF) – Rappresentante designato dalla società

    In vigore dal 01/07/1998

    ((…)) ((133))

    1. Salvo che lo statuto disponga diversamente, le società con azioni quotate designano per ciascuna assemblea un soggetto al quale i soci possono conferire, entro la fine del secondo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l’assemblea, anche in convocazione successiva alla prima, una delega con istruzioni di voto su tutte o alcune delle proposte all’ordine del giorno. La delega ha effetto per le sole proposte in relazione alle quali siano conferite istruzioni di voto.

    2. La delega è conferita mediante la sottoscrizione di un modulo di delega il cui contenuto è disciplinato dalla Consob con regolamento. Il conferimento della delega non comporta spese per il socio. La delega e le istruzioni di voto sono sempre revocabili entro il termine indicato nel comma

    1. 3. Le azioni per le quali è stata conferita la delega, anche parziale, sono computate ai fini della regolare costituzione dell’assemblea. In relazione alle proposte per le quali non siano state conferite istruzioni di voto, le azioni non sono computate ai fini del calcolo della maggioranza e della quota di capitale richiesta per l’approvazione delle delibere.

    4. Il soggetto designato come rappresentante è tenuto a comunicare eventuali interessi che per conto proprio o di terzi abbia rispetto alle proposte di delibera all’ordine del giorno. Mantiene altresì la riservatezza sul contenuto delle istruzioni di voto ricevute fino all’inizio dello scrutinio, salva la possibilità di comunicare tali informazioni ai propri dipendenti e ausiliari, i quali sono soggetti al medesimo di dovere di riservatezza. Al soggetto designato come rappresentante non possono essere conferite deleghe se non nel rispetto del presente articolo.

    5. Con il regolamento di cui al comma 2, la Consob può stabilire i casi in cui il rappresentante che non si trovi in alcuna delle condizioni indicate all’articolo 135-decies può esprimere un voto difforme da quello indicato nelle istruzioni.

    5-bis. ((Lo statuto delle società le cui azioni sono negoziate su un sistema multilaterale di negoziazione e delle società cooperative, in deroga all’articolo 150-bis, comma 2-bis, del T.U. bancario e all’ articolo 2539, primo comma, del codice civile , può prevedere che l’intervento in assemblea, ordinaria e straordinaria, possa avvenire anche mediante il rappresentante designato ai sensi del presente articolo, con esclusione del comma 5 limitatamente alle società cooperative. Si applicano gli articoli 125-bis, 126-bis e 127-ter, in quanto compatibili e, per le società cooperative, gli articoli 135 e 135-bis)) . ((133))

  • Art. 51 Cont. Trib. – termini d’impugnazione

    Art. 51 Cont. Trib. – termini d’impugnazione

    Art. 51 Cont. Trib. – Termini d’impugnazione

    D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 – testo aggiornato

    1. Se la legge non dispone diversamente il termine per impugnare la sentenza della corte di giustizia tributaria di primo e secondo grado è di sessanta giorni, decorrente dalla sua notificazione ad istanza di parte, salvo quanto disposto dall’art. 38, comma 3.

    2. Nel caso di revocazione per i motivi di cui ai numeri 1), 2), 3) e 6) dell’art. 395 del codice di procedura civile il termine di sessanta giorni decorre dal giorno in cui è stato scoperto il dolo o sono state dichiarate false le prove o è stato recuperato il documento o è passata in giudicato la sentenza che accerta il dolo del giudice.

  • Art. 65 bis TUF – Requisiti dei sistemi multilaterali di negoziazione e dei sistemi o…

    Art. 65 bis TUF – Requisiti dei sistemi multilaterali di negoziazione e dei sistemi o…

    Art. 65 bis D.Lgs. 58/1998 (TUF) – Requisiti dei sistemi multilaterali di negoziazione e dei sistemi organizzati di negoziazione

    In vigore dal 01/07/1998

    1. Il gestore di un sistema multilaterale di negoziazione o di un sistema organizzato di negoziazione dispone di: a) regole e procedure trasparenti che garantiscono un processo di negoziazione corretto e ordinato nonché di criteri obiettivi che consentono l’esecuzione efficiente degli ordini; b) misure per garantire una gestione sana dell’operatività del sistema, compresi dispositivi di emergenza efficaci per far fronte ai rischi di disfunzione del sistema; c) misure atte ad individuare puntualmente e a gestire le potenziali conseguenze negative per l’operatività dei sistemi da essi gestiti o per i loro membri o partecipanti e clienti di eventuali conflitti tra gli interessi del sistema multilaterale di negoziazione, del sistema organizzato di negoziazione, dei loro proprietari, del gestore del sistema multilaterale di negoziazione o del sistema organizzato di negoziazione e il sano funzionamento dei sistemi; c-bis) misure per assicurare il rispetto dei requisiti in materia di qualità dei dati di cui all’ articolo 22-ter del regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014 ; d) almeno tre membri o partecipanti o clienti concretamente attivi, ciascuno dei quali con la possibilità di interagire con tutti gli altri per quanto concerne la formazione dei prezzi.

    2. Il gestore di un sistema multilaterale di negoziazione o di un sistema organizzato di negoziazione adotta altresì le misure necessarie per favorire il regolamento efficiente delle operazioni concluse nel sistema multilaterale di negoziazione o sistema organizzato di negoziazione e informa chiaramente i membri o partecipanti o clienti delle rispettive responsabilità per quanto concerne il regolamento delle operazioni effettuate nel sistema.

    3. Il gestore di un sistema multilaterale di negoziazione o di un sistema organizzato di negoziazione fornisce alla Consob: a) una descrizione dettagliata del funzionamento del sistema tra cui, fatto salvo quanto previsto ((dall’articolo 65-quater, commi 2 e 3)) , gli eventuali legami o la partecipazione di un mercato regolamentato, un sistema multilaterale di negoziazione, un sistema organizzato di negoziazione o un internalizzatore sistematico di proprietà dello stesso gestore; b) un elenco dei membri, partecipanti o clienti.

    3-bis. ((Ai sistemi multilaterali di negoziazione e ai sistemi organizzati di negoziazione si applica l’articolo 64-quater, commi 6, 6-bis e 6-ter.)) ((133)) (73)

  • Art. 100 TUF – (Casi di esenzione)

    Art. 100 TUF – (Casi di esenzione)

    Art. 100 D.Lgs. 58/1998 (TUF) – (Casi di esenzione)

    In vigore dal 01/07/1998

    ((

    1. Le disposizioni del presente Capo non si applicano alle offerte di cui all’articolo 1, paragrafo 2, lettere da b) a f), del regolamento prospetto.

    2. Sono esentate dall’obbligo di pubblicazione del prospetto, ove ricorrano le condizioni di cui all’articolo 3, paragrafo 2, del regolamento prospetto, le offerte di titoli di ammontare complessivo non superiore a quello indicato dalla Consob, comunque nei limiti di importo monetario compreso tra un minimo di 1 milione di euro e un massimo di 8 milioni di euro, con il regolamento di cui alla lettera c) del comma

    3. 3. Le disposizioni del presente Capo non si applicano alle offerte aventi ad oggetto prodotti finanziari diversi dai titoli e: a) rivolte ai soli investitori qualificati, come definiti dalla Consob con regolamento in base ai criteri fissati dalle disposizioni comunitarie; b) rivolte a un numero di soggetti non superiore a quello indicato dalla Consob con regolamento; c) di ammontare complessivo non superiore a quello indicato dalla Consob con regolamento; d) aventi ad oggetto strumenti del mercato monetario emessi da banche con una scadenza inferiore a dodici mesi.

    4. La Consob può individuare con regolamento le offerte al pubblico di prodotti finanziari diversi dai titoli alle quali le disposizioni del presente Capo non si applicano in tutto o in parte. ))

  • Art. 165 septies TUF – (Poteri della CONSOB e disposizioni di Attuazione)

    Art. 165 septies TUF – (Poteri della CONSOB e disposizioni di Attuazione)

    Art. 165 septies D.Lgs. 58/1998 (TUF) – (Poteri della CONSOB e disposizioni di Attuazione)

    In vigore dal 01/07/1998

    ((

    1. La CONSOB esercita i poteri previsti dagli articoli 114 e 115, con le finalità indicate dall’articolo 91, nei riguardi delle società italiane di cui alla presente sezione. Per accertare l’osservanza degli obblighi di cui alla presente sezione da parte delle società italiane, può esercitare i medesimi poteri nei riguardi delle società estere, previo consenso delle competenti autorità straniere, o chiedere l’assistenza o la collaborazione di queste ultime, anche sulla base di accordi di cooperazione con esse.

    2. La CONSOB emana, con proprio regolamento, le disposizioni per l’attuazione della presente sezione))

  • Art. 124 sexies TUF – (Strategia d’investimento degli investitori istituzionali e accordi…

    Art. 124 sexies TUF – (Strategia d’investimento degli investitori istituzionali e accordi…

    Art. 124 sexies D.Lgs. 58/1998 (TUF) – (Strategia d’investimento degli investitori istituzionali e accordi con i gestori di attivi)

    In vigore dal 01/07/1998

    ((

    1. Gli investitori istituzionali comunicano al pubblico in che modo gli elementi principali della loro strategia di investimento azionario sono coerenti con il profilo e la durata delle loro passività, in particolare delle passività a lungo termine, e in che modo contribuiscono al rendimento a medio e lungo termine dei loro attivi.

    2. Salvo quanto previsto dal comma 3, gli investitori istituzionali che investono per il tramite di gestori di attivi, come definiti all’ articolo 2, lettera f), della direttiva 2007/36/CE , comunicano al pubblico le seguenti informazioni relative all’accordo di gestione, su base individuale o collettiva, con il predetto gestore di attivi: a) le modalità con cui l’accordo incentiva il gestore di attivi ad allineare la strategia e le decisioni di investimento al profilo e alla durata delle passività degli investitori istituzionali, in particolare delle passività a lungo termine; b) le modalità con cui l’accordo incentiva il gestore di attivi a prendere decisioni di investimento basate sulle valutazioni relative ai risultati finanziari e non finanziari a lungo e medio termine delle società partecipate e a impegnarsi con tali società al fine di migliorarne i risultati a medio e lungo termine; c) le modalità con cui il metodo e l’orizzonte temporale di valutazione dei risultati del gestore di attivi e la sua remunerazione per l’attività di gestione, sono in linea con il profilo e la durata delle passività dell’investitore istituzionale, in particolare delle passività a lungo termine, e tengono conto dei risultati assoluti a lungo termine; d) le modalità con cui l’investitore istituzionale controlla i costi di rotazione del portafoglio sostenuti dal gestore di attivi, nonché le modalità con cui definisce e controlla un valore prefissato di rotazione del portafoglio e il relativo intervallo di variazione; e) l’eventuale durata dell’accordo con il gestore di attivi.

    3. Qualora l’accordo con il gestore di attivi di cui al comma 2 non includa uno o più degli elementi indicati nel medesimo comma, l’investitore istituzionale illustra in modo chiaro e articolato le ragioni di tale scelta.

    4. Le informazioni di cui al presente articolo sono messe a disposizione del pubblico gratuitamente sul sito internet dell’investitore istituzionale o attraverso altri mezzi facilmente accessibili on-line e, salvo modifiche sostanziali, sono aggiornate su base annua.

    5. Le imprese di cui all’articolo 124-quater, comma 1, lettera b), n. 1), inseriscono tali informazioni nella relazione relativa alla solvibilità e alla condizione finanziaria di cui all’ articolo 47-septies del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 . Si applicano altresì gli articoli 47-octies, 47-novies e 47-decies del medesimo decreto legislativo.)) ((89))

  • Art. 13 Ipot. Cat. – Procedimenti e termini

    Art. 13 Ipot. Cat. – Procedimenti e termini

    Art. 13 Ipot. Cat. – Procedimenti e termini

    D.Lgs. 31 ottobre 1990, n. 347 – testo aggiornato

    1. Per l’accertamento e la liquidazione delle imposte ipotecaria e catastale, per la irrogazione delle relative sanzioni, per le modalità e i termini della riscossione e per la prescrizione, si applicano, in quanto non disposto nel presente testo unico le disposizioni relative all’imposta di registro e all’imposta sulle successioni e donazioni.

    2. Gli uffici dei registri immobiliari riscuotono l’imposta ipotecaria di loro competenza all’atto della richiesta della formalità, salvo quanto disposto dall’articolo 33, comma 1, del testo unico delle disposizioni concernenti l’imposta sulle successioni e donazioni, approvato con decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346. 2 bis. Gli uffici del registro, in sede di liquidazione di imposta di successione, provvedono a correggere gli errori e le omissioni commessi dagli eredi e dai legatari nell’adempimento degli obblighi previsti dall’articolo 33, comma 1-bis, del testo unico delle disposizioni concernenti l’imposta sulle successioni e donazioni, approvato con decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346. In caso di omesso o insufficiente versamento gli uffici liquidano la maggiore imposta che risulta dovuta con le modalità e nei termini di cui all’articolo 27 del suddetto decreto legislativo n. 346 del 1990.

    3. Il pagamento delle imposte non può essere dilazionato.

    4. Gli interessi di mora sulle somme dovute all’erario e su quelle da rimborsare al contribuente si applicano nella misura del 4,50 per cento per ogni semestre compiuto.

  • Art. 20-bis Rev. Leg. – Controllo della qualità sull’attestazio

    Art. 20-bis Rev. Leg. – Controllo della qualità sull’attestazio

    Art. 20 Bis Rev. Leg. – Controllo della qualita’ sull’attestazione di conformita’ della rendicontazione di sostenibilita’

    D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39 – testo aggiornato

    1. I revisori della sostenibilità e le società di revisione che svolgono incarichi di attestazione sul- la conformità della rendicontazione di sostenibilità sono soggetti a controllo della qualità secondo le specifiche disposizioni del presente articolo.

    2. Il controllo di qualità sui revisori della sostenibilità che siano soci o amministratori di una società di revisione legale o che collaborino allo svolgimento dell’incarico di attestazione in una società di revisione legale si intende svolto per mezzo del controllo di qualità sulla società di revisione medesima. In ogni caso, tali soggetti sono sottoposti direttamente al controllo di qualità qualora sia loro personalmente conferito almeno un incarico di attestazione.

    3. I revisori della sostenibilità e le società di revisione che svolgono incarichi di attestazione sono soggetti a controllo di qualità sulla base di un’analisi del rischio e almeno ogni sei anni. Il termine di sei anni decorre dall’esercizio successivo a quello in cui si è concluso il precedente controllo oppure da quello in cui il revisore della sostenibilità o la società di revisione legale ha acquisito almeno un incarico di attestazione.

    4. Il controllo della qualità è effettuato da persone fisiche in possesso di un’adeguata formazione ed esperienza professionale in materia di rendicontazione di sostenibilità e di attestazione della conformità della rendicontazione di sostenibilità oppure di altri servizi correlati alla sostenibilità, nonchè della formazione specifica in materia di controllo della qualità di cui all’articolo 5bis.

    5. Possono essere incaricati dei controlli di qualità sui revisori della sostenibilità e sulle società di revisione che svolgono incarichi di attestazione le persone fisiche che, oltre che a essere in possesso dei requisiti di cui al comma 7: a) hanno svolto, per almeno cinque anni continuativi, incarichi di attestazione in qualità di responsabili dell’incarico; b) sono stati, per almeno cinque anni continuativi, dipendenti o collaboratori di società di revisione partecipando agli incarichi di attestazione con funzioni di direzione e supervisione; c) sono stati, per almeno cinque anni continuativi, dipendenti di amministrazioni pubbliche o enti pubblici che svolgono attività di vigilanza sull’attestazione di conformità della rendicontazione di sostenibilità.

    6. I soggetti incaricati del controllo della qualità devono rispettare la riservatezza delle informazioni di cui siano venuti a conoscenza nello svolgimento delle proprie funzioni.

    7. Una persona fisica non può partecipare come controllore al controllo della qualità di un revisore della sostenibilità o di una società di revisione legale che svolge incarichi di attestazione prima che siano trascorsi tre anni dalla cessazione del rapporto di lavoro come socio o dipendente o di ogni altro rapporto di associazione con tale revisore della sostenibilità o società di revisione legale.

    8. Una persona fisica non può partecipare come controllore al controllo della qualità di un revisore della sostenibilità o di una società di revisione legale che svolge incarichi di attestazione se è coniuge o convivente, parente o affine entro il quarto grado del revisore della sostenibilità sottoposto al controllo o di revisori della sostenibilità che siano soci, amministratori o collaboratori della società di revisione legale sottoposta al controllo, o se intrattenga con essi o con la società di revisione legale sottoposta a controllo relazioni d’affari o finanziarie che ne possono compromettere l’indipendenza.

    9. La selezione delle persone fisiche da assegnare a ciascun incarico di controllo della qualità avviene in base a una procedura obiettiva volta a escludere ogni conflitto di interesse tra le persone incaricate del controllo e il revisore della sostenibilità o la società di revisione legale che svolge incarichi di attestazione oggetto del controllo.

    10. Il controllo della qualità, basato su una verifica adeguata dei documenti selezionati e del fascicolo di attestazione, include una valutazione della conformità ai principi di attestazione e ai requisiti di indipendenza applicabili, della quantità e qualità delle risorse impiegate, dei corrispettivi per l’attestazione della conformità della rendicontazione di sostenibilità, nonchè del sistema interno di controllo della qualità nella società di revisione legale.

    11. I controlli della qualità sono appropriati e proporzionati alla portata e alla complessità dell’attività svolta dal revisore della sostenibilità o dalla società di revisione legale oggetto di controllo.

    12. Il soggetto sottoposto a controllo della qualità è tenuto a collaborare con il soggetto incaricato del controllo. Egli è, in particolare, tenuto a consentire al soggetto incaricato del controllo l’accesso ai propri locali, a fornire informazioni, a consegnare i documenti e le carte di lavoro richiesti.

    13. I soggetti incaricati del controllo della qualità redigono una relazione contenente la descrizione degli esiti del controllo e le eventuali raccomandazioni di effettuare specifici interventi al revisore della sostenibilità o alla società di revisione legale che svolge incarichi di attestazione, con l’indicazione del termine entro cui tali interventi sono posti in essere.

    14. Il revisore della sostenibilità e la società di revisione legale che svolge incarichi di attestazione provvedono a effettuare gli interventi indicati nella relazione di cui al comma 13, entro il termine nella stessa definito. In caso di mancata, incompleta o tardiva effettuazione di tali interventi il Ministero dell’economia e delle finanze e la Consob, negli ambiti di rispettiva competenza possono applicare le sanzioni di cui agli articoli 24 e 26-quater, commi 1, 3 e 4.

    15. Fino al 31 dicembre 2025, le persone fisiche che effettuano i controlli della qualità sono esentate dall’obbligo di possedere un’esperienza specifica in materia di rendicontazione di sostenibilità e di attestazione della conformità o di altri servizi correlati alla sostenibilità.

  • Art. 65 septies TUF – Obblighi informativi e di comunicazione

    Art. 65 septies TUF – Obblighi informativi e di comunicazione

    Art. 65 septies D.Lgs. 58/1998 (TUF) – Obblighi informativi e di comunicazione

    In vigore dal 01/07/1998

    1. La Consob, con proprio regolamento, individua gli obblighi informativi e di comunicazione nei propri confronti dei gestori delle sedi di negoziazione, indicandone contenuto, termini e modalità di adempimento.

    2. ((Fermo restando quanto previsto dall’ articolo 25, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014 , le sedi di negoziazione mettono a disposizione della Consob, su richiesta, i dati relativi al book di negoziazione, anche mediante accesso allo stesso.))

    3. Fermi restando gli obblighi previsti dal comma 1, i gestori delle sedi di negoziazione segnalano senza indugio alla Consob le violazioni significative delle regole del mercato o le condizioni di negoziazione anormali o disfunzioni del sistema in relazione a uno strumento finanziario, nonché le conseguenti iniziative assunte.

    4. I gestori delle sedi di negoziazione segnalano altresì senza indugio alla Consob gli atti che possono indicare un comportamento vietato ai sensi del regolamento (UE) n. 596/2014 .

    5. I gestori delle sedi di negoziazione comunicano senza indugio alla Consob le informazioni pertinenti per le indagini e per l’accertamento degli abusi di mercato nei sistemi gestititi, e offrono piena assistenza in relazione agli abusi di mercato commessi nei loro sistemi o per loro tramite.

    6. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 9 FEBBRAIO 2026, N. 28 )) . (73)

  • Art. 62 novies TUF – (Poteri ispettivi)

    Art. 62 novies TUF – (Poteri ispettivi)

    Art. 62 novies D.Lgs. 58/1998 (TUF) – (Poteri ispettivi)

    In vigore dal 01/07/1998

    ((

    1. Nell’ambito delle rispettive competenze e nel perseguimento delle finalità previste dagli articoli 62, comma 1, e 62-ter, comma 1, la Consob e la Banca d’Italia possono effettuare ispezioni e richiedere l’esibizione di documenti e il compimento degli atti ritenuti necessari nei confronti dei gestori delle sedi di negoziazione e di coloro ai quali i gestori medesimi abbiano esternalizzato funzioni operative essenziali o importanti e al loro personale. Nell’esercizio di tali poteri da parte della Consob si applicano i commi 12 e 13 dell’articolo

    187-octies. 2. La Consob può richiedere ai soggetti incaricati della revisione legale dei conti dei mercati regolamentati di fornire informazioni. Quando sussistono particolari necessità e non sia possibile provvedere con risorse proprie, la Consob può altresì autorizzare revisori legali o società di revisione legale a procedere a verifiche o ispezioni per suo conto. Il soggetto autorizzato a procedere a verifiche o ispezioni agisce in veste di Pubblico Ufficiale.

    3. La Banca d’Italia può richiedere ai soggetti incaricati della revisione legale dei conti delle sedi di negoziazione all’ingrosso dei titoli di Stato di fornire informazioni. Quando sussistono particolari necessità e non sia possibile provvedere con risorse proprie, la Banca d’Italia può altresì autorizzare revisori legali o società di revisione legale a procedere a verifiche o ispezioni per suo conto. Il soggetto autorizzato a procedere a verifiche o ispezioni agisce in veste di pubblico ufficiale.

    4. Per le finalità di cui agli articoli 62, comma 1, e 62-ter, comma 1, la Consob e la Banca d’Italia possono esercitare nei confronti degli operatori ammessi alle sedi di negoziazione, diversi dai soggetti abilitati, e dei partecipanti remoti, i rispettivi poteri di cui ai commi 1, 2 e

    3. In caso di partecipanti remoti, l’autorità competente dello Stato membro d’origine del partecipante remoto è informata.

    5. Nei casi previsti dal presente articolo, la Consob redige processo verbale dei dati, delle informazioni acquisite e delle dichiarazioni rese dagli interessati, i quali sono invitati a firmare il processo verbale e hanno diritto di averne copia. Gli esiti degli accertamenti ispettivi effettuati dalla Banca d’Italia ai sensi del presente articolo sono comunicati per iscritto agli interessati con le modalità stabilite dalla Banca d’Italia con proprio provvedimento.)) ((73))