Art. 141 c.c. – Competenza
Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)
I reati previsti nei precedenti articoli sono di competenza del tribunale.
Autore
Andrea Marton
Dottore in Economia e Finanza · Divulgatore giuridico e fiscale
Cura Legge in Chiaro: la spiegazione in linguaggio chiaro dei testi normativi italiani, dal TUIR al Codice Civile, dai contratti collettivi alla Legge di Bilancio, sempre a partire dalle fonti ufficiali.
Metodo editoriale
Fonti consultateNormattiva · Gazzetta Ufficiale · ARAN · Agenzia delle Entrate · INPS · INAIL · Banca d’Italia
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Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)
I reati previsti nei precedenti articoli sono di competenza del tribunale.

Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)
Le disposizioni della presente sezione si applicano quando i fatti ivi contemplati non costituiscono reato più grave.

In vigore
Con il matrimonio il marito e la moglie acquistano gli stessi diritti e assumono i medesimi doveri. Dal matrimonio deriva l’obbligo reciproco alla fedeltà, all’assistenza morale e materiale, alla collaborazione nell’interesse della famiglia e alla coabitazione. Entrambi i coniugi sono tenuti, ciascuno in relazione alle proprie sostanze e alla propria capacità di lavoro professionale o casalingo, a contribuire ai bisogni della famiglia.

Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)
La moglie aggiunge al proprio cognome quello del marito e lo conserva durante lo stato vedovile, fino a che passi a nuove nozze .

R.D. 16 marzo 1942, n. 262 – Codice civile
Articolo abrogato. Non è più in vigore: l’abrogazione è stata disposta dalla L. 5 febbraio 1992, n. 91. Il testo previgente è riportato qui sotto a fini di consultazione storica.
[Cittadinanza della moglie] [La moglie conserva la cittadinanza italiana, salvo sua espressa rinunzia, anche se per effetto del matrimonio o del mutamento di cittadinanza da parte del marito assume una cittadinanza straniera]

Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)
I coniugi concordano tra loro l’indirizzo della vita familiare e fissano la residenza della famiglia secondo le esigenze di entrambi e quelle preminenti della famiglia stessa.
A ciascuno dei coniugi spetta il potere di attuare l’indirizzo concordato .

Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)
Intervento del giudice.
In caso di disaccordo ciascuno dei coniugi può chiedere, senza formalità, l’intervento del giudice il quale, sentite le opinioni espresse dai coniugi e, dai figli conviventi che abbiano compiuto gli anni dodici o anche di età inferiore ove capaci di discernimento, tenta di raggiungere una soluzione concordata.
Ove questa non sia possibile e il disaccordo concerna la fissazione della residenza o altri affari essenziali, il giudice, qualora ne sia richiesto espressamente da uno o entrambi i coniugi, adotta la soluzione che ritiene più adeguata all’interesse dei figli e alle esigenze dell’unità e della vita della famiglia.
In caso di inadempimento all’obbligo di contribuire ai bisogni della famiglia previsto dall’articolo 143, il giudice, su istanza di chiunque vi ha interesse, provvede ai sensi dell’articolo 316-bis.

Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)
Nel caso di distruzione o di smarrimento dei registri dello stato civile l’esistenza del matrimonio può essere provata a norma dell’art. 452.
Quando vi sono indizi che per dolo o per colpa del pubblico ufficiale o per un caso di forza maggiore l’atto di matrimonio non è stato inserito nei registri a ciò destinati, la prova dell’esistenza del matrimonio è ammessa, sempre che risulti in modo non dubbio un conforme possesso di stato.

Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)
Se la prova della celebrazione del matrimonio risulta da sentenza penale, l’iscrizione della sentenza nel registro dello stato civile assicura al matrimonio, dal giorno della sua celebrazione, tutti gli effetti riguardo tanto ai coniugi quanto ai figli.

Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)
Sono puniti con l’ammenda da euro 41 a euro 206 gli sposi e l’ufficiale dello stato civile che hanno celebrato matrimonio senza che la celebrazione sia stata preceduta dalla prescritta pubblicazione.

Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)
È punito con l’ammenda da lire duecento a lire mille l’ufficiale dello stato civile che ha proceduto alla pubblicazione di un matrimonio senza la richiesta di cui all’art. 96 o quando manca alcuno dei documenti prescritti dal primo comma dell’art. 97.

Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)
L’ufficiale dello stato civile che procede alla celebrazione del matrimonio, quando vi osta qualche impedimento o divieto di cui egli ha notizia, è punito con l’ammenda da lire cinquecento a lire tremila.
Spiegazione
Con il matrimonio marito e moglie acquistano gli stessi diritti e assumono i medesimi doveri. Dal matrimonio deriva l’obbligo reciproco alla fedeltà, all’assistenza morale e materiale, alla collaborazione nell’interesse della famiglia e alla coabitazione. Entrambi devono contribuire ai bisogni della famiglia in relazione alle proprie sostanze e capacità.
Come funziona e quando si applica
È la norma cardine dei rapporti personali tra coniugi, ispirata alla parità. La violazione dei doveri (ad esempio l’infedeltà) può rilevare nella separazione, eventualmente con addebito. Gli stessi principi di solidarietà ispirano la disciplina dell’unione civile.
Esempio pratico
Entrambi i coniugi devono contribuire alle spese familiari secondo le proprie possibilità: chi guadagna di più contribuisce in misura maggiore.
Domande frequenti
Quali sono i doveri tra coniugi?
Fedeltà, assistenza morale e materiale, collaborazione nell’interesse della famiglia, coabitazione e contribuzione ai bisogni familiari.
L’infedeltà ha conseguenze?
Può rilevare nella separazione, eventualmente con addebito a carico del coniuge responsabile.
Norme collegate
Spiegazione divulgativa a scopo informativo, aggiornata alla normativa vigente; non sostituisce una consulenza legale sul caso concreto.