Indice
Testo dell'articoloVigente
Art. 184 D.Lgs. 58/1998 (TUF) – (Abuso o comunicazione illecita di informazioni privilegiate. Raccomandazione o induzione di altri alla commissione di abuso di informazioni privilegiate)
In vigore dal 01/07/1998
((
1. È punito con la reclusione da due a dodici anni e con la multa da euro ventimila a euro tre milioni chiunque, essendo in possesso di informazioni privilegiate in ragione della sua qualità di membro di organi di amministrazione, direzione o controllo dell’emittente, della partecipazione al capitale dell’emittente ovvero dell’esercizio di un’attività lavorativa, di una professione o di una funzione, anche pubblica, o di un ufficio: a) acquista, vende o compie altre operazioni, direttamente o indirettamente, per conto proprio o per conto di terzi, su strumenti finanziari utilizzando le informazioni medesime; b) comunica tali informazioni ad altri, al di fuori del normale esercizio del lavoro, della professione, della funzione o dell’ufficio o di un sondaggio di mercato effettuato ai sensi dell’ articolo 11 del regolamento (UE) n. 596/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014 ; c) raccomanda o induce altri, sulla base di tali informazioni, al compimento di taluna delle operazioni indicate nella lettera a).
2. La stessa pena di cui al comma 1 si applica a chiunque, essendo in possesso di informazioni privilegiate a motivo della preparazione o dell’esecuzione di attività delittuose, commette taluno dei fatti di cui al medesimo comma
1. 3. Fuori dei casi di concorso nei reati di cui ai commi 1 e 2, è punito con la reclusione da un anno e sei mesi a dieci anni e con la multa da euro ventimila a euro due milioni e cinquecentomila chiunque, essendo in possesso di informazioni privilegiate per ragioni diverse da quelle indicate ai commi 1 e 2 e conoscendo il carattere privilegiato di tali informazioni, commette taluno dei fatti di cui al comma
1. 4. Nei casi di cui ai commi 1, 2 e 3, la pena della multa può essere aumentata fino al triplo o fino al maggior importo di dieci volte il prodotto o il profitto conseguito dal reato quando, per la rilevante offensività del fatto, per le qualità personali del colpevole o per l’entità del prodotto o del profitto conseguito dal reato, essa appare inadeguata anche se applicata nel massimo.
5. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche quando i fatti di cui ai commi 1, 2 e 3 riguardano condotte od operazioni, comprese le offerte, relative alle aste su una piattaforma d’asta autorizzata, come un mercato regolamentato di quote di emissioni o di altri prodotti oggetto d’asta correlati, anche quando i prodotti oggetto d’asta non sono strumenti finanziari, ai sensi del regolamento (UE) n. 1031/2010 della Commissione, del 12 novembre 2010 ))
In sintesi
Indice dei contenuti
Insider trading penale: struttura e fattispecie
L’art. 184 TUF costituisce la norma penale cardine degli abusi di mercato, punendo l’insider trading, uno dei reati finanziari più gravi e perseguiti a livello internazionale. La fattispecie del comma 1 richiede due elementi fondamentali: a) il possesso di informazioni privilegiate (price sensitive, non pubbliche, specifiche, rilevanti) «in ragione» della qualità del soggetto (membro di organi societari, partecipante al capitale, lavoratore, professionista, funzionario pubblico); b) il compimento di una delle tre condotte tipiche: acquisto/vendita di strumenti finanziari (trading), comunicazione delle informazioni a terzi (tipping), raccomandazione o induzione di terzi a compiere operazioni. Il concetto di «informazione privilegiata» è definito dal MAR (Regolamento (UE) n. 596/2014) e copre qualsiasi informazione non pubblica, precisa, relativa a strumenti finanziari o emittenti, che se resa pubblica influenzerebbe in modo significativo il prezzo degli strumenti. La fattispecie del comma 2 si applica a chi possiede informazioni privilegiate a motivo della preparazione o dell’esecuzione di attività delittuose (es. il rapinatore di banca che viene a conoscenza di informazioni riservate durante la rapina).
Insider secondario e misura della multa
Il comma 3 punisce l’insider secondario (o tippee): chi, fuori dai casi di concorso nei reati dei commi 1 e 2, è in possesso di informazioni privilegiate per ragioni diverse e, conoscendone il carattere privilegiato, compie le operazioni vietate. La pena è inferiore (reclusione da 1,5 a 10 anni e multa fino a 2.500.000 euro), ma comunque severa. Il comma 4 prevede un meccanismo di aggravante per il profitto elevato: la multa può essere aumentata fino al triplo o a dieci volte il prodotto o il profitto del reato, quando la misura ordinaria sia inadeguata. Questo meccanismo è essenziale per garantire la deterrenza: un insider trading che genera milioni di euro di profitto deve comportare una multa proporzionata, non un massimo fisso di 3 milioni. L’art. 184 si applica anche alle condotte relative alle aste su piattaforme per quote di emissioni (comma 5).
Sondaggi di mercato (market soundings)
Il comma 1, lett. b) esclude dalla comunicazione illecita la divulgazione di informazioni privilegiate nell’ambito di un sondaggio di mercato (market sounding) effettuato ai sensi dell’art. 11 MAR. La procedura di market sounding, che prevede obblighi di documentazione, disclosure controllata e misure di tutela della riservatezza, rappresenta una safe harbour per le attività di pre-marketing di nuove emissioni.
Pronunce della Corte Costituzionale
Corte Cost., sent. n. 49/2014
Corte Cost., sent. n. 102/2016
Corte Cost., sent. n. 193/2017
Prassi dell'Agenzia delle Entrate
Regolamento
Casi pratici
Caso 1: Insider primario: amministratore che anticipa l'OPA
Tizio è consigliere di amministrazione di Alfa SpA, società quotata. Nel CdA del 10 marzo viene approvato un piano riservato di acquisizione di Beta SpA, anch'essa quotata, con OPA da annunciare il 15 aprile. Tizio, prima dell'annuncio, ordina al proprio broker l'acquisto di 50.000 azioni Beta per 800.000 euro, rivendute il 20 aprile con plusvalenza di 320.000 euro.
Soluzione: Tizio integra la fattispecie di insider trading primario ex art. 184 co. 1 lett. a) TUF: è in possesso di informazione privilegiata in ragione della carica di amministratore e compie operazioni su strumenti finanziari utilizzandola. La pena è la reclusione da due a dodici anni e la multa da 20.000 a 3 milioni di euro, aumentabile fino al decuplo del profitto ex art. 184 co. 4. Si applica anche la confisca del profitto (320.000 euro) ex art. 187 TUF e la sanzione amministrativa Consob ex art. 187-bis. Possibile il sequestro preventivo immediato.
Caso 2: Tipping: comunicazione al cugino
Caio, direttore finanziario di Gamma SpA quotata, viene a conoscenza di risultati trimestrali fortemente positivi non ancora comunicati al mercato. Durante una cena familiare, racconta al cugino Sempronio: "investi pure su Gamma, vedrai che sale". Sempronio acquista 30.000 euro di azioni il giorno successivo e le rivende dopo la pubblicazione dei dati con un guadagno di 12.000 euro.
Soluzione: Caio risponde di comunicazione illecita di informazione privilegiata ex art. 184 co. 1 lett. b): la rivelazione è avvenuta fuori dal normale esercizio della professione. Pena identica al co. 1. Sempronio, insider secondario consapevole del carattere privilegiato dell'informazione, risponde ex art. 184 co. 3 con reclusione da un anno e sei mesi a dieci anni e multa da 20.000 a 2,5 milioni. Entrambi subiscono confisca del profitto e sanzione amministrativa Consob ai sensi del Regolamento MAR 596/2014.
Caso 3: Raccomandazione di un consulente
Tizio, avvocato d'affari, segue per Delta SpA una trattativa riservata di fusione transfrontaliera. Senza rivelare l'informazione, raccomanda al cliente Sempronio: "in questo momento converrebbe comprare Delta, fidati". Sempronio acquista 100.000 euro di azioni.
Soluzione: La condotta integra la fattispecie autonoma dell'art. 184 co. 1 lett. c): la raccomandazione basata sull'informazione privilegiata, anche senza esplicita rivelazione, è punita con la pena del co. 1. Tizio risponde pur senza aver operato in proprio. Sempronio, se consapevole della fonte privilegiata, risponde ex co. 3. La giurisprudenza CGUE (caso Spector Photo Group) chiarisce che l'utilizzo dell'informazione si presume in caso di operazione coerente, salvo prova contraria di motivazione legittima.
Domande frequenti
Un consigliere di amministrazione che vende azioni della propria società prima dell’annuncio di un profit warning rischia il carcere?
Sì. Se il consigliere era in possesso dell’informazione (profit warning) non ancora pubblica in ragione della propria qualità di amministratore, e ha venduto azioni utilizzando tale informazione, integra la fattispecie dell’art. 184, comma 1, lett. a) TUF: reclusione da 2 a 12 anni e multa fino a 3.000.000 euro.
Un avvocato che partecipa alla due diligence di una fusione e poi acquista azioni dell’azienda target commette insider trading?
Sì. L’avvocato possiede l’informazione privilegiata (la fusione non ancora annunciata) in ragione dello svolgimento di una professione e acquista azioni utilizzandola. Integra la fattispecie del comma 1 dell’art. 184 TUF.
Cosa succede se un amico riceve una soffiata privilegiata e investe sulla base di essa?
L’amico è un insider secondario (tippee) e, se consapevole del carattere privilegiato dell’informazione, è punito ai sensi del comma 3 dell’art. 184 TUF con reclusione da 1,5 a 10 anni e multa, fuori dai casi di concorso nel reato principale.
La multa per insider trading può superare i 3.000.000 di euro?
Sì. Il comma 4 dell’art. 184 TUF prevede che la multa possa essere aumentata fino al triplo o fino a dieci volte il prodotto o il profitto del reato quando la multa ordinaria appaia inadeguata per la rilevante offensività o l’elevato profitto conseguito.