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Testo dell'articoloVigente
Art. 182 D.Lgs. 58/1998 (TUF) – (Ambito di applicazione)
In vigore dal 01/07/1998
((
1. Le disposizioni degli articoli 184, 185, 187-bis e 187-ter si applicano ai fatti concernenti: a) strumenti finanziari ammessi alla negoziazione o per i quali è stata presentata una richiesta di ammissione alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell’Unione europea; b) strumenti finanziari ammessi alla negoziazione o per i quali è stata presentata una richiesta di ammissione alla negoziazione in un sistema multilaterale di negoziazione italiano o di altro Paese dell’Unione europea; c) strumenti finanziari negoziati su un sistema organizzato di negoziazione; d) strumenti finanziari non previsti dalle lettere a), b) e c), il cui prezzo o valore dipende dal prezzo o dal valore di uno strumento finanziario menzionato nelle stesse lettere ovvero ha un effetto su tale prezzo o valore, compresi, ma non in via esclusiva, i credit default swap e i contratti differenziali; e) condotte od operazioni, comprese le offerte, relative alle aste su una piattaforma d’asta autorizzata, come un mercato regolamentato di quote di emissioni o di altri prodotti oggetto d’asta correlati, anche quando i prodotti oggetto d’asta non sono strumenti finanziari, ai sensi del regolamento (UE) n. 1031/2010 della Commissione, del 12 novembre 2010 .
2. Le disposizioni degli articoli 185 e 187-ter si applicano altresì ai fatti concernenti: a) i contratti a pronti su merci che non sono prodotti energetici all’ingrosso, idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo o del valore degli strumenti finanziari di cui all’articolo 180, comma 1, lettera a); b) gli strumenti finanziari, compresi i contratti derivati o gli strumenti derivati per il trasferimento del rischio di credito, idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo o del valore di un contratto a pronti su merci, qualora il prezzo o il valore dipendano dal prezzo o dal valore di tali strumenti finanziari; c) gli indici di riferimento (benchmark).
3. Le disposizioni del presente titolo si applicano a qualsiasi operazione, ordine o altra condotta relativi agli strumenti finanziari di cui ai commi 1 e 2, indipendentemente dal fatto che tale operazione, ordine o condotta avvenga in una sede di negoziazione.
4. I reati e gli illeciti previsti dal presente titolo sono sanzionati secondo la legge italiana, anche se commessi in territorio estero, quando attengono a strumenti finanziari ammessi o per i quali è stata presentata una richiesta di ammissione alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o in un sistema multilaterale di negoziazione italiano o a strumenti finanziari negoziati su un sistema organizzato di negoziazione italiano))
In sintesi
Indice dei contenuti
Ambito di applicazione della disciplina sugli abusi di mercato
L’art. 182 TUF definisce l’ambito applicativo delle disposizioni sugli abusi di mercato (insider trading e manipolazione del mercato), coordinando la normativa nazionale con il Regolamento (UE) n. 596/2014 (MAR). Il comma 1 individua quattro categorie di strumenti finanziari rilevanti: strumenti quotati su mercati regolamentati italiani o UE (o per i quali è stata presentata richiesta di ammissione); strumenti quotati su MTF italiani o UE (o con richiesta presentata); strumenti negoziati su OTF; strumenti il cui prezzo o valore dipende dagli strumenti precedenti o ha effetto su di essi (es. derivati, credit default swap, contratti differenziali). La norma estende la disciplina anche alle operazioni su quote di emissioni negoziate in piattaforme d'asta autorizzate. Il comma 2 estende l’ambito degli artt. 185 e 187-ter (manipolazione del mercato, penale e amministrativa) ai contratti a pronti su merci non energetiche all’ingrosso (commodity spots) idonei ad alterare prezzi di strumenti finanziari, agli strumenti derivati su merci e agli indici di riferimento (benchmark). Questa estensione riflette la crescente interconnessione tra mercati finanziari e mercati delle materie prime.
Principio di extraterritorialità e ubiquità
Il comma 3 chiarisce che le disposizioni si applicano a qualsiasi operazione, ordine o condotta relativa agli strumenti indicati, indipendentemente dal fatto che l’operazione avvenga o meno in una sede di negoziazione (es. operazioni OTC). Il comma 4 introduce il principio di extraterritorialità: i reati e gli illeciti degli abusi di mercato sono sanzionati anche se commessi in territorio estero, quando riguardano strumenti ammessi o per i quali sia stata presentata richiesta di ammissione su mercati italiani (regolamentati, MTF o OTF).
Pronunce della Corte Costituzionale
Corte Cost., sent. n. 102/2016
Corte Cost., sent. n. 193/2017
Prassi dell'Agenzia delle Entrate
Regolamento
Domande frequenti
Le disposizioni sugli abusi di mercato si applicano solo ai titoli quotati in Borsa italiana?
No. L’art. 182, comma 1 TUF le estende anche agli strumenti finanziari quotati su MTF e OTF italiani o UE, e agli strumenti il cui prezzo dipende da tali strumenti (es. derivati).
Un’operazione di manipolazione su un derivato OTC (non negoziato in una sede regolamentata) è soggetta al TUF?
Sì, se il derivato dipende da un’attività sottostante quotata su un mercato regolamentato italiano o UE. Il comma 3 dell’art. 182 TUF prevede l’applicazione indipendentemente dal fatto che l’operazione avvenga in una sede di negoziazione.
Un’operazione di insider trading commessa dall’estero su titoli italiani è sanzionabile in Italia?
Sì. Il comma 4 dell’art. 182 TUF prevede il principio di extraterritorialità: i reati e gli illeciti degli abusi di mercato sono sanzionati secondo la legge italiana anche se commessi in territorio estero, quando riguardano strumenti ammessi su mercati italiani.