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Testo dell'articoloVigente
Art. 185 D.Lgs. 58/1998 (TUF) – (Manipolazione del mercato)
In vigore dal 01/07/1998
1. Chiunque diffonde notizie false o pone in essere operazioni simulate o altri artifizi concretamente idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari, è punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da euro ventimila a euro cinque milioni. ((La pena è della reclusione da due a sette anni e della multa da euro venticinquemila a euro sei milioni se il fatto è commesso mediante l’impiego di sistemi di intelligenza artificiale)) .
1-bis. Non è punibile chi ha commesso il fatto per il tramite di ordini di compravendita o operazioni effettuate per motivi legittimi e in conformità a prassi di mercato ammesse, ai sensi dell’ articolo 13 del regolamento (UE) n. 596/2014 .
2. Il giudice può aumentare la multa fino al triplo o fino al maggiore importo di dieci volte il prodotto o il profitto conseguito dal reato quando, per la rilevante offensività del fatto, per le qualità personali del colpevole o per l’entità del prodotto o del profitto conseguito dal reato, essa appare inadeguata anche se applicata nel massimo.
2-bis. COMMA ABROGATO DALLA L. 23 DICEMBRE 2021, N. 238 .
2-ter. COMMA ABROGATO DALLA L. 23 DICEMBRE 2021, N. 238 . (12)
In sintesi
Indice dei contenuti
Manipolazione del mercato penale: fattispecie e bene tutelato
L’art. 185 TUF è la norma penale sulla manipolazione del mercato, complementare all’art. 187-ter che disciplina l’illecito amministrativo della stessa fattispecie. La norma punisce tre tipi di condotta: a) la diffusione di notizie false (es. comunicati stampa mendaci, indiscrezioni false diffuse sui media finanziari, manipolazione di dati di bilancio); b) le operazioni simulate (es. operazioni wash sale tra parti correlate senza reale trasferimento di rischio); c) altri artifizi concretamente idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari (categoria aperta che include lo spoofing, il layering, le manipolazioni algoritmiche). Il requisito dell’idoneità a provocare una «sensibile» alterazione distingue la fattispecie penale da quella amministrativa: per la rilevanza penale non è sufficiente qualsiasi perturbazione del prezzo, ma una perturbazione di portata significativa.
Aggravante per l’uso di sistemi di intelligenza artificiale
La novità più rilevante della versione attuale dell’art. 185 TUF è l’aggravante introdotta per le manipolazioni commesse mediante sistemi di intelligenza artificiale: la pena sale a reclusione da 2 a 7 anni e multa da 25.000 a 6.000.000 euro. Si tratta di una norma di assoluta novità nel panorama europeo, che anticipa la preoccupazione del legislatore per l’uso di algoritmi e IA per manipolare i mercati finanziari (es. bot che generano volumi anomali di ordini, sistemi di AI che diffondono notizie false sui social media).
Safe harbour e multa aggravata
Il comma 1-bis introduce una causa di non punibilità per chi ha agito per motivi legittimi in conformità a prassi di mercato ammesse ex art. 13 MAR (accepted market practices): alcune condotte apparentemente anomale, come le operazioni di buy-back nel rispetto di specifici schemi, o le attività di market making, sono accettate come fisiologiche del mercato e non costituiscono manipolazione. Il comma 2 prevede la multa aggravata (fino al triplo o a dieci volte il profitto), con la medesima logica dell’art. 184 TUF.
Pronunce della Corte Costituzionale
Corte Cost., sent. n. 49/2014
Corte Cost., sent. n. 102/2016
Corte Cost., sent. n. 193/2017
Prassi dell'Agenzia delle Entrate
Regolamento
Casi pratici
Caso 1: Diffusione di notizia falsa via social
Tizio, blogger finanziario con 50.000 follower, pubblica un post in cui afferma falsamente che la società quotata Delta S.p.A. sta per essere acquisita da un fondo USA a premio del 40%. Il titolo, in apertura di mercato, sale del 18% in mezz'ora. Tizio, che aveva acquistato 10.000 azioni il giorno prima, vende realizzando una plusvalenza di 80.000 euro. Consob avvia istruttoria.
Soluzione:
La condotta integra il reato di manipolazione del mercato ex art. 185, comma 1 TUF: diffusione di notizie false concretamente idonee a provocare sensibile alterazione del prezzo. La pena edittale è reclusione da 1 a 6 anni e multa da 20.000 a 5 milioni di euro; il giudice può aumentare la multa fino al triplo o fino a 10 volte il profitto ex comma 2. Si aggiunge la sanzione amministrativa ex art. 187-ter TUF (doppio binario con limiti CEDU) e la confisca obbligatoria del profitto (80.000 euro). Possibile applicazione del D.Lgs. 231/2001 se Tizio agisse per conto di un ente.
Caso 2: Wash trading su titolo illiquido
Tizio, amministratore di una piccola SIM, e Caio, gestore di un fondo collegato, concordano operazioni incrociate di acquisto/vendita sul titolo Epsilon quotato MTA (capitalizzazione 80 mln, scambi medi 50k pezzi/giorno) per simulare un volume di scambi 5 volte superiore al reale e attrarre investitori retail. Il prezzo sale del 25% in due settimane.
Soluzione:
Si tratta di operazioni simulate ex art. 185, comma 1 TUF: scambi privi di reale trasferimento di rischio economico, concretamente idonei ad alterare il prezzo (test di idoneità valutato ex ante secondo Cass. SS.UU. n. 38343/2014 sul concetto di concreta idoneità). Tizio e Caio concorrono nel reato; l'esimente del comma 1-bis (motivi legittimi e prassi di mercato ammesse ex art. 13 Reg. UE 596/2014) non opera perché manca finalita' lecita. Sequestro preventivo dei profitti e segnalazione Consob per sanzioni interdittive nei confronti della SIM.
Caso 3: Uso di algoritmo IA per spoofing
Tizio sviluppa un algoritmo di intelligenza artificiale che immette migliaia di ordini di vendita su un future, ad alta frequenza, per poi cancellarli sistematicamente prima dell'esecuzione, generando una falsa pressione ribassista. L'algoritmo profitta acquistando il sottostante a prezzi depressi.
Soluzione:
La condotta integra altri artifizi idonei ad alterare il prezzo ex art. 185, comma 1 TUF (cd. spoofing/layering). L'impiego di sistemi di IA fa scattare l'aggravante specifica introdotta nel 2025 (ultimo periodo del comma 1): reclusione da 2 a 7 anni e multa da 25.000 a 6 milioni di euro. Si aggiungono sanzioni amministrative MAR e responsabilità 231 dell'ente sviluppatore; Consob può disporre l'interdizione dalle negoziazioni.
Domande frequenti
Diffondere online notizie false su un’azienda quotata per far salire le azioni è reato?
Sì. L’art. 185, comma 1 TUF punisce la diffusione di notizie false idonee a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari con la reclusione da uno a sei anni e multa da 20.000 a 5.000.000 euro.
Chi usa un algoritmo di intelligenza artificiale per fare spoofing sul mercato rischia pene maggiorate?
Sì. Il comma 1, seconda parte dell’art. 185 TUF prevede una pena aggravata (reclusione da 2 a 7 anni e multa da 25.000 a 6.000.000 euro) quando la manipolazione è commessa mediante sistemi di intelligenza artificiale.
Un market maker che effettua grandi ordini per influenzare il prezzo commette manipolazione del mercato?
Non necessariamente. Il comma 1-bis dell’art. 185 TUF prevede che non sia punibile chi ha agito per motivi legittimi in conformità a prassi di mercato ammesse ex art. 13 MAR. L’attività di market making, se svolta entro i parametri autorizzati, può rientrare in questa esenzione.
Qual è la differenza tra la manipolazione penale (art. 185 TUF) e quella amministrativa (art. 187-ter TUF)?
L’art. 185 TUF richiede che la condotta sia «concretamente idonea a provocare una sensibile alterazione» del prezzo, requisito più stringente, ed è punita con sanzioni penali (reclusione). L’art. 187-ter TUF copre una gamma più ampia di condotte idonee ad alterare i prezzi ed è punita con sanzioni amministrative pecuniarie.