Indice
Testo dell'articoloVigente
Art. 183 D.Lgs. 58/1998 (TUF) – Esenzioni
In vigore dal 01/07/1998
1. Le disposizioni di cui al presente titolo non si applicano: a) alle operazioni, agli ordini o alle condotte previsti dall’ articolo 6 del regolamento (UE) n. 596/2014 , dai soggetti ivi indicati, nell’ambito della politica monetaria, della politica dei cambi o nella gestione del debito pubblico, nonché nell’ambito delle attività della politica climatica dell’Unione o nell’ambito della politica agricola comune o della politica comune della pesca dell’Unione; b) alle negoziazioni di azioni proprie effettuate ai sensi dell’ articolo 5 del regolamento (UE) n. 596/2014 ; ((b-bis) alle negoziazioni di valori mobiliari o strumenti collegati di cui all’ articolo 3, paragrafo 2, lettere a) e b), del regolamento (UE) n. 596/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014 , per la stabilizzazione di valori mobiliari, quando tali negoziazioni sono effettuate conformemente all’articolo 5, paragrafi 4 e 5, del medesimo regolamento))
In sintesi
Esenzioni dalla disciplina degli abusi di mercato
L’art. 183 TUF elenca le esenzioni dalla disciplina sugli abusi di mercato, attuando l’art. 6 del Regolamento MAR (Regolamento (UE) n. 596/2014). Le esenzioni coprono tre categorie principali. La prima (lett. a) riguarda le operazioni degli Stati membri, delle banche centrali e degli enti pubblici nell’ambito della politica monetaria (es. operazioni BCE sui mercati), della politica dei cambi, della gestione del debito pubblico (es. operazioni del Tesoro sul mercato secondario dei BTP), e delle politiche climatica, agricola e della pesca UE: queste operazioni perseguono finalità di interesse generale e potrebbero non rispettare le condizioni ordinarie degli abusi di mercato. La seconda (lett. b) riguarda i programmi di buy-back autorizzati (safe harbour) effettuati ai sensi dell’art. 5 MAR, che prevedono condizioni specifiche di prezzo, volume e trasparenza che consentono agli emittenti di riacquistare azioni proprie senza rischio di integrazione della manipolazione del mercato. La terza (lett. b-bis), introdotta con le riforme recenti, riguarda le operazioni di stabilizzazione di valori mobiliari conformi all’art. 5, parr. 4 e 5 MAR: la stabilizzazione è un’attività temporanea di sostegno del prezzo di nuove emissioni post-IPO, che può sembrare manipolazione ma è consentita entro precisi limiti temporali e quantitativi.
Pronunce della Corte Costituzionale
Corte Cost., sent. n. 49/2014
Prassi e linee guida
regolamento
Prassi amministrativa Consob in materia di insider trading, manipolazione di mercato e segnalazione di operazioni sospette.
Casi pratici
Caso 1: operazioni della BCE sui titoli di Stato
La BCE acquista titoli di Stato italiani sul mercato secondario nell'ambito della politica monetaria. L'operazione e' esente dalla disciplina sugli abusi di mercato (art. 183, lett. a) TUF, in attuazione dell'art. 6 MAR), perché persegue finalita' di interesse generale.
Caso 2: buy-back e stabilizzazione
Un emittente riacquista azioni proprie nell'ambito di un programma conforme all'art. 5 MAR (safe harbour): l'operazione e' esente (lett. b). Lo stesso vale per le operazioni di stabilizzazione post-IPO conformi all'art. 5, parr. 4 e 5 MAR (lett. b-bis).
Domande frequenti
La BCE che acquista titoli di Stato commette abuso di mercato?
No: l'art. 183, lett. a) TUF esenta le operazioni di banche centrali ed enti pubblici nell'ambito della politica monetaria e della gestione del debito pubblico.
Quali operazioni sono esenti dalla disciplina degli abusi di mercato?
Le operazioni di politica monetaria/cambi/debito pubblico ed altre politiche UE (lett. a), i buy-back conformi all'art. 5 MAR (lett. b) e le stabilizzazioni (lett. b-bis).
Perche' i buy-back autorizzati sono esenti?
Perche' il safe harbour dell'art. 5 MAR prevede condizioni di prezzo, volume e trasparenza che escludono il rischio di manipolazione.
Cos'e' la stabilizzazione esente?
Un'attivita' temporanea di sostegno del prezzo di nuove emissioni post-IPO, consentita entro precisi limiti temporali e quantitativi (art. 5, parr. 4 e 5 MAR).
Quale regolamento UE attua l'art. 183 TUF?
Il Regolamento MAR (UE n. 596/2014), in particolare l'art. 6 sulle esenzioni.
Fonti consultate: 2 fontei verificate