Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Massime giurisprudenziali
  4. Pronunce Corte Costituzionale
  5. Prassi e linee guida
  6. Casi pratici
  7. Domande frequenti
  8. Vedi anche

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

Art. 183 D.Lgs. 58/1998 (TUF) – Esenzioni

In vigore dal 01/07/1998

1. Le disposizioni di cui al presente titolo non si applicano: a) alle operazioni, agli ordini o alle condotte previsti dall’ articolo 6 del regolamento (UE) n. 596/2014 , dai soggetti ivi indicati, nell’ambito della politica monetaria, della politica dei cambi o nella gestione del debito pubblico, nonché nell’ambito delle attività della politica climatica dell’Unione o nell’ambito della politica agricola comune o della politica comune della pesca dell’Unione; b) alle negoziazioni di azioni proprie effettuate ai sensi dell’ articolo 5 del regolamento (UE) n. 596/2014 ; ((b-bis) alle negoziazioni di valori mobiliari o strumenti collegati di cui all’ articolo 3, paragrafo 2, lettere a) e b), del regolamento (UE) n. 596/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014 , per la stabilizzazione di valori mobiliari, quando tali negoziazioni sono effettuate conformemente all’articolo 5, paragrafi 4 e 5, del medesimo regolamento))

In sintesi

  • Le disposizioni sugli abusi di mercato non si applicano alle operazioni di politica monetaria, gestione del debito pubblico o politica climatica/agricola UE; al buy-back autorizzato ex art. 5 MAR; alle operazioni di stabilizzazione di valori mobiliari conformi all’art. 5, parr. 4 e 5 MAR.

Esenzioni dalla disciplina degli abusi di mercato

L’art. 183 TUF elenca le esenzioni dalla disciplina sugli abusi di mercato, attuando l’art. 6 del Regolamento MAR (Regolamento (UE) n. 596/2014). Le esenzioni coprono tre categorie principali. La prima (lett. a) riguarda le operazioni degli Stati membri, delle banche centrali e degli enti pubblici nell’ambito della politica monetaria (es. operazioni BCE sui mercati), della politica dei cambi, della gestione del debito pubblico (es. operazioni del Tesoro sul mercato secondario dei BTP), e delle politiche climatica, agricola e della pesca UE: queste operazioni perseguono finalità di interesse generale e potrebbero non rispettare le condizioni ordinarie degli abusi di mercato. La seconda (lett. b) riguarda i programmi di buy-back autorizzati (safe harbour) effettuati ai sensi dell’art. 5 MAR, che prevedono condizioni specifiche di prezzo, volume e trasparenza che consentono agli emittenti di riacquistare azioni proprie senza rischio di integrazione della manipolazione del mercato. La terza (lett. b-bis), introdotta con le riforme recenti, riguarda le operazioni di stabilizzazione di valori mobiliari conformi all’art. 5, parr. 4 e 5 MAR: la stabilizzazione è un’attività temporanea di sostegno del prezzo di nuove emissioni post-IPO, che può sembrare manipolazione ma è consentita entro precisi limiti temporali e quantitativi.

Pronunce della Corte Costituzionale

Prassi dell'Agenzia delle Entrate

Domande frequenti

La BCE che acquista titoli di Stato commette abuso di mercato?

No: l'art. 183, lett. a) TUF esenta le operazioni di banche centrali ed enti pubblici nell'ambito della politica monetaria e della gestione del debito pubblico.

Quali operazioni sono esenti dalla disciplina degli abusi di mercato?

Le operazioni di politica monetaria/cambi/debito pubblico ed altre politiche UE (lett. a), i buy-back conformi all'art. 5 MAR (lett. b) e le stabilizzazioni (lett. b-bis).

Perche' i buy-back autorizzati sono esenti?

Perche' il safe harbour dell'art. 5 MAR prevede condizioni di prezzo, volume e trasparenza che escludono il rischio di manipolazione.

Cos'e' la stabilizzazione esente?

Un'attivita' temporanea di sostegno del prezzo di nuove emissioni post-IPO, consentita entro precisi limiti temporali e quantitativi (art. 5, parr. 4 e 5 MAR).

Quale regolamento UE attua l'art. 183 TUF?

Il Regolamento MAR (UE n. 596/2014), in particolare l'art. 6 sulle esenzioni.

Ultimo aggiornamento redazionale: 2026-06-15
Fonti consultate: 2 fontei verificate
Vedi anche
A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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