- Le disposizioni sugli abusi di mercato non si applicano alle operazioni di politica monetaria, gestione del debito pubblico o politica climatica/agricola UE; al buy-back autorizzato ex art. 5 MAR; alle operazioni di stabilizzazione di valori mobiliari conformi all’art. 5, parr. 4 e 5 MAR.
Art. 183 D.Lgs. 58/1998 (TUF) – Esenzioni
In vigore dal 01/07/1998
1. Le disposizioni di cui al presente titolo non si applicano: a) alle operazioni, agli ordini o alle condotte previsti dall’ articolo 6 del regolamento (UE) n. 596/2014 , dai soggetti ivi indicati, nell’ambito della politica monetaria, della politica dei cambi o nella gestione del debito pubblico, nonché nell’ambito delle attività della politica climatica dell’Unione o nell’ambito della politica agricola comune o della politica comune della pesca dell’Unione; b) alle negoziazioni di azioni proprie effettuate ai sensi dell’ articolo 5 del regolamento (UE) n. 596/2014 ; ((b-bis) alle negoziazioni di valori mobiliari o strumenti collegati di cui all’ articolo 3, paragrafo 2, lettere a) e b), del regolamento (UE) n. 596/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014 , per la stabilizzazione di valori mobiliari, quando tali negoziazioni sono effettuate conformemente all’articolo 5, paragrafi 4 e 5, del medesimo regolamento))
Stesso numero, altri codici
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Esenzioni dalla disciplina degli abusi di mercato
L’art. 183 TUF elenca le esenzioni dalla disciplina sugli abusi di mercato, attuando l’art. 6 del Regolamento MAR (Regolamento (UE) n. 596/2014). Le esenzioni coprono tre categorie principali. La prima (lett. a) riguarda le operazioni degli Stati membri, delle banche centrali e degli enti pubblici nell’ambito della politica monetaria (es. operazioni BCE sui mercati), della politica dei cambi, della gestione del debito pubblico (es. operazioni del Tesoro sul mercato secondario dei BTP), e delle politiche climatica, agricola e della pesca UE: queste operazioni perseguono finalità di interesse generale e potrebbero non rispettare le condizioni ordinarie degli abusi di mercato. La seconda (lett. b) riguarda i programmi di buy-back autorizzati (safe harbour) effettuati ai sensi dell’art. 5 MAR, che prevedono condizioni specifiche di prezzo, volume e trasparenza che consentono agli emittenti di riacquistare azioni proprie senza rischio di integrazione della manipolazione del mercato. La terza (lett. b-bis), introdotta con le riforme recenti, riguarda le operazioni di stabilizzazione di valori mobiliari conformi all’art. 5, parr. 4 e 5 MAR: la stabilizzazione è un’attività temporanea di sostegno del prezzo di nuove emissioni post-IPO, che può sembrare manipolazione ma è consentita entro precisi limiti temporali e quantitativi.
Domande frequenti
La BCE che acquista titoli di Stato italiani sul mercato secondario commette manipolazione del mercato?
No. L’art. 183, lett. a) TUF esclude dall’ambito degli abusi di mercato le operazioni della BCE e di altri soggetti pubblici nell’ambito della politica monetaria.
Un emittente che riacquista azioni proprie nel rispetto del programma di buy-back autorizzato rischia la manipolazione del mercato?
No. L’art. 183, lett. b) TUF esclude i buy-back effettuati ai sensi dell’art. 5 MAR (con condizioni di prezzo, volume e trasparenza specifiche) dall’ambito delle disposizioni sugli abusi di mercato.
Le attività di stabilizzazione del prezzo dopo una IPO sono manipolazione del mercato?
No, se effettuate conformemente all’art. 5, parr. 4 e 5 MAR. L’art. 183, lett. b-bis) TUF le esclude espressamente dall’ambito degli abusi di mercato, entro i limiti temporali e quantitativi previsti dal MAR.