Autore: Andrea Marton

  • Art. 183 TUF – Esenzioni

    Art. 183 TUF – Esenzioni

    Art. 183 D.Lgs. 58/1998 (TUF) – Esenzioni

    In vigore dal 01/07/1998

    1. Le disposizioni di cui al presente titolo non si applicano: a) alle operazioni, agli ordini o alle condotte previsti dall’ articolo 6 del regolamento (UE) n. 596/2014 , dai soggetti ivi indicati, nell’ambito della politica monetaria, della politica dei cambi o nella gestione del debito pubblico, nonché nell’ambito delle attività della politica climatica dell’Unione o nell’ambito della politica agricola comune o della politica comune della pesca dell’Unione; b) alle negoziazioni di azioni proprie effettuate ai sensi dell’ articolo 5 del regolamento (UE) n. 596/2014 ; ((b-bis) alle negoziazioni di valori mobiliari o strumenti collegati di cui all’ articolo 3, paragrafo 2, lettere a) e b), del regolamento (UE) n. 596/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014 , per la stabilizzazione di valori mobiliari, quando tali negoziazioni sono effettuate conformemente all’articolo 5, paragrafi 4 e 5, del medesimo regolamento))

  • Art. 83 quinquies TUF – Diritti del titolare del conto

    Art. 83 quinquies TUF – Diritti del titolare del conto

    Art. 83 quinquies D.Lgs. 58/1998 (TUF) – Diritti del titolare del conto

    In vigore dal 01/07/1998

    1. Effettuata la registrazione, il titolare del conto indicato nell’articolo 83-quater, comma 3, ha la legittimazione piena ed esclusiva all’esercizio dei diritti relativi agli strumenti finanziari in esso registrati, secondo la disciplina propria di ciascuno di essi e le norme del presente titolo. Il titolare può disporre degli strumenti finanziari registrati nel conto in conformità con quanto previsto dalle norme vigenti in materia.

    2. Colui il quale ha ottenuto la registrazione in suo favore, in base a titolo idoneo e in buona fede, non è soggetto a pretese o azioni da parte di precedenti titolari.

    3. Salvo quanto previsto all’articolo 83-sexies, la legittimazione all’esercizio dei diritti indicati nel comma 1 è attestata dall’esibizione di certificazioni o da comunicazioni all’emittente, rilasciate o effettuate dagli intermediari, in conformità ((alle)) proprie scritture contabili, in favore del soggetto a cui spetta il diritto e recanti l’indicazione del diritto sociale esercitabile, secondo quanto previsto dal regolamento di cui all’articolo 82, comma

    2. (73)

    4. Le certificazioni e le comunicazioni non conferiscono altri diritti oltre alla legittimazione sopra indicata. Sono nulli gli atti di disposizione aventi a oggetto le certificazioni suddette.

    4-bis. Fuori dai casi previsti dall’articolo 2352, ultimo comma, del codice civile non può esservi, per gli stessi strumenti finanziari, più di una certificazione o comunicazione ai fini della legittimazione all’esercizio degli stessi diritti.

  • Art. 43 Imp. Reg. – base imponibile

    Art. 43 Imp. Reg. – base imponibile

    Art. 43 Imp. Reg. – Base imponibile

    D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 – testo aggiornato

    1. La base imponibile, salvo quanto disposto negli articoli seguenti, è costituita: a) per i contratti a titolo oneroso traslativi o costitutivi di diritti reali dal valore del bene o del diritto alla data dell’atto ovvero, per gli atti sottoposti a condizione sospensiva, ad approvazione o ad omologazione, alla data in cui si producono i relativi effetti traslativi o costitutivi. b) per le permute, salvo il disposto del comma 2 dell’art. 40, dal valore del bene che dà luogo all’applicazione della maggiore imposta; c) per i contratti che importano l’assunzione di una obbligazione di fare in corrispettivo della cessione di un bene o dell’assunzione di altra obbligazione di fare, dal valore del bene ceduto o della prestazione che dà luogo all’applicazione della maggiore imposta, salvo il disposto del comma 2 dell’art. 40; d) per le cessioni di contratto, dal corrispettivo pattuito per la cessione e dal valore delle prestazioni ancora da eseguire; e) per gli atti portanti assunzione di una obbligazione che non costituisce corrispettivo di altra prestazione o portanti estinzione di una precedente obbligazione, dall’ammontare dell’obbligazione assunta o estinta e, se questa ha per oggetto un bene diverso dal denaro, dal valore del bene alla data dell’atto; f) per gli atti con i quali viene prestata garanzia reale o personale, dalla somma garantita; se la garanzia è prestata in denaro o in titoli, dalla somma di denaro o dal valore dei titoli, se inferiore alla somma garantita; g) (lettera abrogata) h) per i contratti diversi da quelli indicati nelle lettere precedenti, aventi per oggetto prestazioni a contenuto patrimoniale, dall’ammontare dei corrispettivi in denaro pattuiti per l’intera durata del contratto; i) per i contratti relativi ad operazioni soggette e ad operazioni non soggette all’imposta sul valore aggiunto, dal valore delle cessioni e delle prestazioni non soggette a tale imposta.

    2. I debiti o gli altri oneri accollati e le obbligazioni estinte per effetto dell’atto concorrono a formare la base imponibile.

    3. I prezzi o i corrispettivi in valuta estera o in valuta oro sono ragguagliati al cambio del giorno della stipulazione dell’atto, sempreché le parti non abbiano stabilito nei loro rapporti altra data di ragguaglio.

    4. Le disposizioni del comma 1 valgono anche per gli atti dell’autorità giudiziaria, di cui all’art. 37, relativi agli atti indicati nel comma stesso e produttivi degli stessi effetti. 4 bis. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano per le cessioni aventi ad oggetto immobili a uso abitativo e relative pertinenze, la cui base imponibile è determinata ai sensi dell’articolo 1, comma 497, della legge 23 dicembre 2005, n. 266.

  • Art. 64 Cont. Trib. – revocazione – Testo aggiornato

    Art. 64 Cont. Trib. – revocazione – Testo aggiornato

    Art. 64 Cont. Trib. – Sentenze revocabili e motivi di revocazione

    D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 – testo aggiornato

    1. Le sentenze pronunciate in grado d’appello o in unico grado dalle corti di giustizia tributaria di primo e secondo grado possono essere impugnate ai sensi dell’articolo 395 del codice di procedura civile.

    2. Le sentenze per le quali è scaduto il termine per l’appello possono essere impugnate per i motivi di cui ai numeri 1, 2, 3 e 6 dell’art. 395 del codice di procedura civile purchè la scoperta del dolo o della falsità dichiarata o il recupero del documento o il passaggio in giudicato della sentenza di cui al numero 6 dell’art. 395 del codice di procedura civile siano posteriori alla scadenza del termine suddetto.

    3. Se i fatti menzionati nel comma precedente avvengono durante il termine per l’appello il termine stesso è prorogato dal giorno dell’avvenimento in modo da raggiungere i sessanta giorni da esso.

  • Art. 285 Codice Civile: Condizioni per la legittimazione dopo la

    Art. 285 Codice Civile: Condizioni per la legittimazione dopo la

    Art. 285 c.c. [Condizioni per la legittimazione dopo la

    Articolo abrogato dalla l. 10 dicembre 2012, n. 219

    [Abrogato]

  • Art. 126 L. Fall. – Abrogato (oggi CCII)

    Art. 126 L. Fall. – Abrogato (oggi CCII)

    Art. 126 L. Fall. – Concordato nel caso di numerosi creditori

    Concordato nel caso di numerosi creditori

  • Art. 159 TUF – (Conferimento e revoca dell’incarico)

    Art. 159 TUF – (Conferimento e revoca dell’incarico)

    Art. 159 D.Lgs. 58/1998 (TUF) – (Conferimento e revoca dell’incarico)

    In vigore dal 01/07/1998

    ((

    1. In caso di mancata nomina del revisore legale o della società di revisione legale, la società che deve conferire l’incarico informa tempestivamente la Consob, esponendo le cause che hanno determinato il ritardo nell’affidamento dell’incarico. ))

    2. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 27 GENNAIO 2010, N. 39 )) .

    3. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 27 GENNAIO 2010, N. 39 )) .

    4. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 27 GENNAIO 2010, N. 39 )) .

    5. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 27 GENNAIO 2010, N. 39 )) .

    6. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 27 GENNAIO 2010, N. 39 )) .

    7. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 27 GENNAIO 2010, N. 39 )) .

    8. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 27 GENNAIO 2010, N. 39 )) .

  • Art. 39 Cont. Trib. – sospensione del processo

    Art. 39 Cont. Trib. – sospensione del processo

    Art. 39 Cont. Trib. – Sospensione del processo

    D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 – testo aggiornato

    1. Il processo è sospeso quando è presentata querela di falso o deve essere decisa in via pregiudiziale una questione sullo stato o la capacità delle persone, salvo che si tratti della capacità di stare in giudizio. 1 bis. La corte di giustizia tributaria di primo e secondo grado dispone la sospensione del processo in ogni altro caso in cui essa stessa o altra corte di giustizia tributaria di primo e secondo grado deve risolvere una controversia dalla cui definizione dipende la decisione della causa. 1 ter. Il processo tributario è altresì sospeso nei seguenti casi: a) su richiesta conforme delle parti, nel caso in cui sia stata presentata un’istanza di apertura di procedura amichevole ai sensi degli Accordi e delle Convenzioni internazionali per evitare le doppie imposizioni di cui l’Italia è parte ovvero ai sensi della Convenzione relativa all’eliminazione delle doppie imposizioni in caso di rettifica degli utili di imprese associate n. 90/436/CEE; b) su richiesta del contribuente, nel caso in cui sia stata presentata un’istanza di apertura di procedura amichevole ai sensi della direttiva (UE) 2017/1852 del Consiglio del 10 ottobre 2017.

  • Art. 281 Codice Civile: Divieto di legittimazione

    Art. 281 Codice Civile: Divieto di legittimazione

    Art. 281 c.c. [Divieto di legittimazione] (1)

    Articolo abrogato dalla l. 10 dicembre 2012, n. 219

    [Abrogato]

  • Art. 187 decies TUF – (Rapporti con la magistratura)

    Art. 187 decies TUF – (Rapporti con la magistratura)

    Art. 187 decies D.Lgs. 58/1998 (TUF) – (Rapporti con la magistratura)

    In vigore dal 01/07/1998

    ((

    1. Quando ha notizia di uno dei reati previsti dal capo II il pubblico ministero ne informa senza ritardo il Presidente della CONSOB.

    2. Il Presidente della CONSOB trasmette al pubblico ministero, con una relazione motivata, la documentazione raccolta nello svolgimento dell’attività di accertamento nel caso in cui emergano elementi che facciano presumere la esistenza di un reato. La trasmissione degli atti al pubblico ministero avviene al più tardi al termine dell’attività di accertamento delle violazioni delle disposizioni di cui al presente titolo, capo III.

    3. La CONSOB e l’autorità giudiziaria collaborano tra loro, anche mediante scambio di informazioni, al fine di agevolare l’accertamento delle violazioni di cui al presente titolo anche quando queste non costituiscono reato. A tale fine la CONSOB può utilizzare i documenti, i dati e le notizie acquisiti dalla Guardia di finanza nei modi e con le forme previsti dall’ articolo 63, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 , e dall’ articolo 33, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 . )) ((12))

  • Art. 40 Imp. Reg. – alternatività IVA-Registro

    Art. 40 Imp. Reg. – alternatività IVA-Registro

    Art. 40 Imp. Reg. – Atti relativi ad operazioni soggette all’imposta sul valore aggiunto

    D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 – testo aggiornato

    1. Per gli atti relativi a cessioni di beni e prestazioni di servizi soggetti all’imposta sul valore aggiunto, l’imposta si applica in misura fissa. Si considerano soggette all’imposta sul valore aggiunto anche le cessioni e le prestazioni tra soggetti partecipanti a un gruppo IVA, le cessioni e le prestazioni per le quali l’imposta non è dovuta a norma degli articoli da 7 a 7-septies del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e quelle di cui al comma 6 dell’articolo 21 del medesimo decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972. La disposizione del periodo precedente non si applica alle operazioni esenti ai sensi dei numeri 8), 8-bis) e 27-quinquies) del primo comma dell’articolo 10 del citato decreto n. 633 del 1972 e alle locazioni di immobili esenti ai sensi del secondo comma del medesimo articolo 10, nonchè alle cessioni di beni e alle prestazioni di servizi tra soggetti partecipanti a un gruppo IVA per le quali, se effettuate nei confronti di un soggetto non partecipante al gruppo IVA, si applicherebbero le suddette disposizioni. 1 bis. Sono soggette all’imposta proporzionale di registro le locazioni di immobili strumentali di cui all’articolo 10, primo comma, numero 8), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, ancorchè siano imponibili agli effetti dell’imposta sul valore aggiunto ovvero intervengano tra soggetti partecipanti a un gruppo IVA.

    2. Per le operazioni indicate nell’art. 11 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, l’imposta si applica sulla cessione o prestazione non soggetta all’imposta sul valore aggiunto.

  • Art. 157 TUF – Effetti dei giudizi sui bilanci

    Art. 157 TUF – Effetti dei giudizi sui bilanci

    Art. 157 D.Lgs. 58/1998 (TUF) – Effetti dei giudizi sui bilanci

    In vigore dal 01/07/1998

    ((

    1. Salvi i casi previsti dall’articolo 156, comma 4, la deliberazione dell’assemblea o del consiglio di sorveglianza che approva il bilancio d’esercizio può essere impugnata, per mancata conformità del bilancio alle norme che ne disciplinano i criteri di redazione, da tanti soci che rappresentano almeno il cinque per cento del capitale sociale. Tanti soci che rappresentano la medesima quota di capitale della società con azioni quotate possono richiedere al tribunale di accertare la conformità del bilancio consolidato alle norme che ne disciplinano i criteri di redazione. ))

    2. La CONSOB può esercitare in ogni caso le azioni previste dal comma 1 entro sei mesi dalla data di deposito del bilancio d’esercizio e del bilancio consolidato presso l’ufficio del registro delle imprese.

    3. Il presente articolo non si applica alle società con azioni quotate solo in mercati regolamentati di altri paesi dell’Unione Europea.

    4. Per le società cooperative, la percentuale di capitale indicata nel comma 1 è rapportata al numero complessivo dei soci.