Autore: Andrea Marton

Autore

Andrea Marton

Dottore in Economia e Finanza · Divulgatore giuridico e fiscale

Cura Legge in Chiaro: la spiegazione in linguaggio chiaro dei testi normativi italiani, dal TUIR al Codice Civile, dai contratti collettivi alla Legge di Bilancio, sempre a partire dalle fonti ufficiali.

Metodo editoriale

  • Ogni scheda parte dal testo vigente pubblicato su Normattiva, non da rielaborazioni di terzi.
  • Le tabelle retributive CCNL sono ricostruite dai PDF ARAN e dai testi contrattuali depositati dalle parti firmatarie.
  • Vigenze e rinnovi sono verificati alla fonte e riportati con la data della verifica: quando un contratto viene rinnovato, le schede collegate vengono corrette.
  • Importi, aliquote e scadenze sono verificati sulle fonti primarie indicate in fondo a ogni scheda, con la data della verifica.
  • Gli errori segnalati vengono corretti e la correzione resta visibile nella pagina.

Fonti consultateNormattiva · Gazzetta Ufficiale · ARAN · Agenzia delle Entrate · INPS · INAIL · Banca d’Italia

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I contenuti pubblicati hanno finalità esclusivamente informativa e divulgativa: non costituiscono consulenza professionale e non sostituiscono il parere di un professionista abilitato. Per la valutazione del caso concreto occorre sempre rivolgersi a un professionista.

  • Art. 163 Codice Civile: Modifica delle convenzioni

    Art. 163 Codice Civile: Modifica delle convenzioni

    Art. 163 c.c. Modifica delle convenzioni

    In vigore

    Le modifiche delle convenzioni matrimoniali, anteriori o successive al matrimonio, non hanno effetto se l’atto pubblico non è stipulato col consenso di tutte le persone che sono state parti nelle convenzioni medesime, o dei loro eredi. Se uno dei coniugi muore dopo aver consentito con atto pubblico alla modifica delle convenzioni, questa produce i suoi effetti se le altre parti esprimono anche successivamente il loro consenso, salva l’omologazione del giudice. L’omologazione può essere chiesta da tutte le persone che hanno partecipato alla modificazione delle convenzioni o dai loro eredi. Le modifiche convenute e la sentenza di omologazione hanno effetto rispetto ai terzi solo se ne è fatta annotazione in margine all’atto del matrimonio. L’annotazione deve inoltre essere fatta a margine della trascrizione delle convenzioni matrimoniali ove questa sia richiesta a norma degli articoli 2643 e seguenti.

  • Art. 164 Codice Civile: Simulazione delle convenzioni matrimoniali

    Art. 164 Codice Civile: Simulazione delle convenzioni matrimoniali

    Art. 164 c.c. – Simulazione delle convenzioni matrimoniali

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    È consentita ai terzi la prova della simulazione delle convenzioni matrimoniali.

    Le controdichiarazioni scritte possono aver effetto nei confronti di coloro tra i quali sono intervenute, solo se fatte con la presenza ed il simultaneo consenso di tutte le persone che sono state parti nelle convenzioni matrimoniali .

  • Art. 165 Codice Civile: Capacità del minore

    Art. 165 Codice Civile: Capacità del minore

    Art. 165 c.c. – Capacità del minore

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    Capacità del minore.

    Il minore ammesso a contrarre matrimonio è pure capace di prestare il consenso per tutte le relative convenzioni matrimoniali, le quali sono valide se egli è assistito dai genitori esercenti la responsabilità genitoriale su di lui o dal tutore o dal curatore speciale nominato a norma dell’articolo 90.

  • Art. 166 Codice Civile: Capacità dell’inabilitato

    Art. 166 Codice Civile: Capacità dell’inabilitato

    Art. 166 c.c. – Capacità dell’inabilitato

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    Per la validità delle stipulazioni e delle donazioni, fatte nel contratto di matrimonio dall’inabilitato o da colui contro il quale è stato promosso giudizio di inabilitazione, è necessaria l’assistenza del curatore già nominato. Se questi non è stato ancora nominato, si provvede alla nomina di un curatore speciale.

  • Art. 166 bis Codice Civile: Divieto di costituzione di dote

    Art. 166 bis Codice Civile: Divieto di costituzione di dote

    Art. 166-bis c.c. – Divieto di costituzione di dote

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    È nulla ogni convenzione che comunque tenda alla costituzione di beni in dote .

  • Art. 167 Codice Civile: Costituzione del fondo patrimoniale

    Art. 167 Codice Civile: Costituzione del fondo patrimoniale

    Art. 167 c.c. Costituzione del fondo patrimoniale

    In vigore

    Ciascuno o ambedue i coniugi, per atto pubblico, o un terzo, anche per testamento, possono costituire un fondo patrimoniale, destinando determinati beni, immobili o mobili iscritti in pubblici registri, o titoli di credito, a far fronte ai bisogni della famiglia. La costituzione del fondo patrimoniale per atto tra vivi, effettuata dal terzo, si perfeziona con l’accettazione dei coniugi. L’accettazione può essere fatta con atto pubblico posteriore. La costituzione può essere fatta anche durante il matrimonio. I titoli di credito devono essere vincolati rendendoli nominativi con annotazione del vincolo o in altro modo idoneo.

  • Art. 168 Codice Civile: Impiego ed amministrazione del fondo

    Art. 168 Codice Civile: Impiego ed amministrazione del fondo

    Art. 168 c.c. – Impiego ed amministrazione del fondo

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    La proprietà dei beni costituenti il fondo patrimoniale spetta ad entrambi i coniugi, salvo che sia diversamente stabilito nell’atto di costituzione.

    I frutti dei beni costituenti il fondo patrimoniale sono impiegati per i bisogni della famiglia.

    L’amministrazione dei beni costituenti il fondo patrimoniale è regolata dalle norme relative all’amministrazione della comunione legale .

  • Art. 169 Codice Civile: Alienazione dei beni del fondo

    Art. 169 Codice Civile: Alienazione dei beni del fondo

    Art. 169 c.c. Alienazione dei beni del fondo

    In vigore

    Se non è stato espressamente consentito nell’atto di costituzione, non si possono alienare, ipotecare, dare in pegno o comunque vincolare beni del fondo patrimoniale se non con il consenso di entrambi i coniugi e, se vi sono figli minori, con l’autorizzazione concessa dal giudice, con provvedimento emesso in camera di consiglio, nei soli casi di necessità od utilità evidente.

  • Art. 170 Codice Civile: Esecuzione sui beni e sui frutti

    Art. 170 Codice Civile: Esecuzione sui beni e sui frutti

    Art. 170 c.c. – Esecuzione sui beni e sui frutti

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    La esecuzione sui beni del fondo e sui frutti di essi non può aver luogo per debiti che il creditore conosceva essere stati contratti per scopi estranei ai bisogni della famiglia .

  • Art. 171 Codice Civile: Cessazione del fondo

    Art. 171 Codice Civile: Cessazione del fondo

    Art. 171 c.c. Cessazione del fondo

    In vigore

    La destinazione del fondo termina a seguito dell’annullamento o dello scioglimento o della cessazione degli effetti civili del matrimonio. Se vi sono figli minori il fondo dura fino al compimento della maggiore età dell’ultimo figlio. In tale caso il giudice può dettare, su istanza di chi vi abbia interesse, norme per l’amministrazione del fondo. Considerate le condizioni economiche dei genitori e dei figli ed ogni altra circostanza, il giudice può altresì attribuire ai figli, in godimento o in proprietà, una quota dei beni del fondo. Se non vi sono figli, si applicano le disposizioni sullo scioglimento della comunione legale.

  • Art. 172 c.c. – Riduzione (abrogato)

    Art. 172 c.c. – Riduzione (abrogato)

    Art. 172 c.c. – Riduzione

    R.D. 16 marzo 1942, n. 262 – Codice civile

    Articolo abrogato. Non è più in vigore: l’abrogazione è stata disposta dalla L. 19 maggio 1975, n. 151. Il testo previgente è riportato qui sotto a fini di consultazione storica.

    Testo previgente

    La costituzione dei beni in patrimonio familiare, fatta da un terzo, è soggetta a riduzione se al tempo della morte del costituente si riconosce che i beni eccedono la porzione di cui il costituente poteva disporre secondo le norme stabilite in materia di successioni

  • Art. 161 Codice Civile: Riferimento generico a leggi o agli usi

    Art. 161 Codice Civile: Riferimento generico a leggi o agli usi

    Art. 161 c.c. – Riferimento generico a leggi o agli usi

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    Gli sposi non possono pattuire in modo generico che i loro rapporti patrimoniali siano in tutto o in parte regolati da leggi alle quali non sono sottoposti o dagli usi, ma devono enunciare in modo concreto il contenuto dei patti con i quali intendono regolare questi loro rapporti.

Informazione di carattere generale. I calcoli e le indicazioni di questa pagina hanno finalità divulgativa e si basano sulle fonti ufficiali indicate nel metodo editoriale. Non sostituiscono il parere di un professionista abilitato: per la valutazione del caso concreto è necessario rivolgersi a un avvocato, a un commercialista o a un consulente iscritto al proprio albo.