Art. 64 Cont. Trib. – Sentenze revocabili e motivi di revocazione
D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 — testo aggiornato
1. Le sentenze pronunciate in grado d’appello o in unico grado dalle corti di giustizia tributaria di primo e secondo grado possono essere impugnate ai sensi dell’articolo 395 del codice di procedura civile.
2. Le sentenze per le quali è scaduto il termine per l’appello possono essere impugnate per i motivi di cui ai numeri 1, 2, 3 e 6 dell’art. 395 del codice di procedura civile purchè la scoperta del dolo o della falsità dichiarata o il recupero del documento o il passaggio in giudicato della sentenza di cui al numero 6 dell’art. 395 del codice di procedura civile siano posteriori alla scadenza del termine suddetto.
3. Se i fatti menzionati nel comma precedente avvengono durante il termine per l’appello il termine stesso è prorogato dal giorno dell’avvenimento in modo da raggiungere i sessanta giorni da esso.
Stesso numero, altri codici
- Art. 64 Codice Civile: Immissione nel possesso e inventario
- Articolo 64 Codice della Crisi d'Impresa e dell’Insolvenza
- Articolo 64 Codice del Consumo: Esercizio del diritto di recesso
- Articolo 64 Codice della Strada: Dispositivi di frenatura dei veicoli a trazione animale e delle slitte
- Articolo 64 Codice di Procedura Civile: Responsabilità del consulente
- Articolo 64 Codice di Procedura Penale: Regole generali per l’interrogatorio
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