Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Domande frequenti
  4. Vedi anche

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

Art. 65 Cont. Trib. – Proposizione della impugnazione

D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 – testo aggiornato

1. Competente per la revocazione è la stessa corte di giustizia tributaria di primo e secondo grado che ha pronunciato la sentenza impugnata.

2. A pena di inammissibilità il ricorso deve contenere gli elementi previsti dall’art. 53, comma 1, e la specifica indicazione del motivo di revocazione e della prova dei fatti di cui ai numeri 1, 2, 3 e 6 dell’art. 395 del codice di procedura civile nonchè del giorno della scoperta o della falsità dichiarata o del recupero del documento. La prova della sentenza passata in giudicato che accerta il dolo del giudice deve essere data mediante la sua produzione in copia autentica.

3. Il ricorso per revocazione è proposto e depositato a norma dell’art. 53, comma 2. 3 bis. Le parti possono proporre istanze cautelari ai sensi delle disposizioni di cui agli articoli 47 e 52, in quanto compatibili.

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In sintesi

  • Art. 65 D.Lgs. 546/1992 disciplina proposizione revocazione nel processo tributario riformato L. 130/2022.
  • La norma assicura le garanzie del giusto processo ex art. 111 Cost. con riferimento a proposizione revocazione.
  • Dal 2027 confluirà nel Testo Unico ex D.Lgs. 175/2024 senza modifiche sostanziali.
Indice dei contenuti

L'articolo 65 disciplina le modalità di proposizione della revocazione, indicando i motivi specifici da articolare e la prova dei fatti revocatori.

Contenuto della disposizione

La revocazione si propone con ricorso contenente: parti, sentenza impugnata, motivi specifici di revocazione, prova del fatto revocatorio (documenti scoperti, sentenza penale, ecc.). Il ricorso è depositato nel PTT con le formalità ordinarie.

Ratio e inquadramento sistematico

La norma assicura l'identificazione chiara del motivo revocatorio e la prova del fatto base, presupposti per l'ammissibilità del gravame straordinario.

Profili operativi e casi tipici

Il difensore predispone ricorso motivato indicando con precisione: tipo di motivo revocatorio (es. art. 395 n. 3 c.p.c.), prova del fatto sopravvenuto, data della scoperta. Allega documenti probatori.

Coordinamento normativo e giurisprudenziale

Sul piano sistematico, la disposizione si raccorda con i principi generali del processo civile (codice di procedura civile, richiamato dall'art. 1 D.Lgs. 546/1992 per quanto non diversamente disposto), con lo Statuto dei diritti del contribuente (L. 27 luglio 2000, n. 212) e con la disciplina del procedimento amministrativo tributario (L. 7 agosto 1990, n. 241 e D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472). Il difensore tributario, nella valutazione del caso concreto, considera congiuntamente la giurisprudenza delle corti di giustizia tributaria, le pronunce della Sezione Tributaria della Cassazione e le indicazioni operative diramate dall'Agenzia delle Entrate (circolari, risoluzioni e risposte a interpello pubblicate sul portale istituzionale).

Quadro normativo aggiornato 2026-2027

Il sistema disegnato dal D.Lgs. 546/1992 è stato profondamente riformato dalla L. 130/2022, che ha istituito le corti di giustizia tributaria di primo e secondo grado (in luogo delle commissioni tributarie provinciali e regionali), introdotto la magistratura tributaria professionale a tempo pieno e previsto la figura del giudice monocratico per le controversie fino a 5.000 euro. Il D.Lgs. 30 dicembre 2023, n. 220 ha completato la riforma abrogando l'istituto del reclamo-mediazione tributario (artt. 17-bis previgente), rendendo strutturale l'udienza a distanza, ampliando la prova testimoniale scritta nei casi tassativi e rafforzando la motivazione della sentenza. Il D.Lgs. 14 novembre 2024, n. 175 ha approvato il Testo Unico della giustizia tributaria che entrerà in vigore dal 1° gennaio 2027, riordinando in modo sistematico l'intera materia, recependo le riforme del 2022-2023 e raccordando il processo tributario con il codice del processo civile e con il Processo Tributario Telematico (PTT) ormai obbligatorio per tutti i giudizi. L'orientamento di Cassazione (in particolare le sezioni unite tributarie) conferma la tenuta sistematica delle nuove regole, con interventi mirati su contraddittorio, motivazione e tutela cautelare.

Domande frequenti

Come si propone la revocazione tributaria?

Con ricorso depositato nel PTT contenente motivi specifici e prova del fatto revocatorio.

Quali documenti allegare?

Sentenza impugnata, prova del fatto revocatorio (documenti scoperti, sentenza penale, etc.), procura del difensore.

La revocazione sospende l'esecuzione?

Solo su istanza separata di sospensione cautelare alla corte adita.

Vedi anche
A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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