Art. 65 Cont. Trib. – Proposizione della impugnazione
D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 — testo aggiornato
1. Competente per la revocazione è la stessa corte di giustizia tributaria di primo e secondo grado che ha pronunciato la sentenza impugnata.
2. A pena di inammissibilità il ricorso deve contenere gli elementi previsti dall’art. 53, comma 1, e la specifica indicazione del motivo di revocazione e della prova dei fatti di cui ai numeri 1, 2, 3 e 6 dell’art. 395 del codice di procedura civile nonchè del giorno della scoperta o della falsità dichiarata o del recupero del documento. La prova della sentenza passata in giudicato che accerta il dolo del giudice deve essere data mediante la sua produzione in copia autentica.
3. Il ricorso per revocazione è proposto e depositato a norma dell’art. 53, comma 2. 3 bis. Le parti possono proporre istanze cautelari ai sensi delle disposizioni di cui agli articoli 47 e 52, in quanto compatibili.
Stesso numero, altri codici
- Art. 65 Codice Civile: Nuovo matrimonio del coniuge
- Articolo 65 Codice della Crisi d'Impresa e dell’Insolvenza
- Articolo 65 Codice del Consumo: Decorrenze
- Articolo 65 Codice della Strada: Dispositivi di segnalazione visiva dei veicoli a trazione animale e delle slitte
- Articolo 65 Codice di Procedura Civile: Custode
- Articolo 65 Codice di Procedura Penale: Interrogatorio nel merito
Per il testo normativo integrale e aggiornato consulta Normattiva.it.