Art. 62 Bis Cont. Trib. – Provvedimenti sull’esecuzione provvisoria della sentenza impugnata per cassazione
D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 — testo aggiornato
1. La parte che ha proposto ricorso per cassazione può chiedere alla corte di giustizia tributaria che ha pronunciato la sentenza impugnata di sospenderne in tutto o in parte l’esecutività allo scopo di evitare un danno grave e irreparabile. […]
2. Il presidente fissa con decreto la trattazione della istanza di sospensione per la prima camera di consiglio utile, comunque non oltre il trentesimo giorno dalla presentazione della medesima istanza, disponendo che ne sia data comunicazione alle parti almeno dieci giorni liberi prima.
3. In caso di eccezionale urgenza il presidente può disporre con decreto motivato la sospensione dell’esecutività della sentenza fino alla pronun- cia del collegio.
4. Il collegio, sentite le parti in camera di consiglio, provvede con ordinanza motivata non impugnabile.
5. La sospensione può essere subordinata alla prestazione della garanzia di cui all’articolo 69, comma 2. Si applica la disposizione dell’articolo 47, comma 8-bis.
6. La corte di giustizia tributaria non può pronunciarsi sulle richieste di cui al comma 1 se la parte istante non dimostra di avere depositato il ricorso per cassazione contro la sentenza.
Stesso numero, altri codici
- Articolo 62-bis Codice Penale: (Circostanze attenuanti generiche)<ref>Articolo aggiunto dall’art. 2 del D.L.vo Lgt 14 settembre 1944, n. 288, e così sostituito dall’art. 1, co. 1, della L. 5 dicembre 2005, n. 251.</ref>
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