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  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Domande frequenti
  4. Vedi anche

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

Art. 62 Bis Cont. Trib. – Provvedimenti sull’esecuzione provvisoria della sentenza impugnata per cassazione

D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 – testo aggiornato

1. La parte che ha proposto ricorso per cassazione può chiedere alla corte di giustizia tributaria che ha pronunciato la sentenza impugnata di sospenderne in tutto o in parte l’esecutività allo scopo di evitare un danno grave e irreparabile. […]

2. Il presidente fissa con decreto la trattazione della istanza di sospensione per la prima camera di consiglio utile, comunque non oltre il trentesimo giorno dalla presentazione della medesima istanza, disponendo che ne sia data comunicazione alle parti almeno dieci giorni liberi prima.

3. In caso di eccezionale urgenza il presidente può disporre con decreto motivato la sospensione dell’esecutività della sentenza fino alla pronun- cia del collegio.

4. Il collegio, sentite le parti in camera di consiglio, provvede con ordinanza motivata non impugnabile.

5. La sospensione può essere subordinata alla prestazione della garanzia di cui all’articolo 69, comma 2. Si applica la disposizione dell’articolo 47, comma 8-bis.

6. La corte di giustizia tributaria non può pronunciarsi sulle richieste di cui al comma 1 se la parte istante non dimostra di avere depositato il ricorso per cassazione contro la sentenza.

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In sintesi

  • Art. 62BIS D.Lgs. 546/1992 disciplina sospensione in cassazione nel processo tributario riformato L. 130/2022.
  • La norma assicura le garanzie del giusto processo ex art. 111 Cost. con riferimento a sospensione in cassazione.
  • Dal 2027 confluirà nel Testo Unico ex D.Lgs. 175/2024 senza modifiche sostanziali.
Indice dei contenuti

L'articolo 62-bis disciplina la sospensione dell'esecuzione provvisoria della sentenza tributaria impugnata per cassazione, su richiesta del ricorrente.

Contenuto della disposizione

La sospensione dell'esecuzione della sentenza di appello è chiesta alla corte di giustizia tributaria di secondo grado che ha emesso la sentenza impugnata in cassazione. La corte decide con ordinanza motivata, valutando fumus e periculum.

Ratio e inquadramento sistematico

La norma colma una lacuna del sistema, attribuendo competenza cautelare in pendenza di ricorso per cassazione alla stessa corte di appello, in linea con la riforma del processo civile.

Profili operativi e casi tipici

Il difensore predispone istanza di sospensione articolando fumus boni iuris (motivi di Cassazione) e periculum in mora (danno grave e irreparabile dall'esecuzione). Allega prove documentali dell'incidenza del pagamento sul patrimonio del contribuente.

Coordinamento normativo e giurisprudenziale

Sul piano sistematico, la disposizione si raccorda con i principi generali del processo civile (codice di procedura civile, richiamato dall'art. 1 D.Lgs. 546/1992 per quanto non diversamente disposto), con lo Statuto dei diritti del contribuente (L. 27 luglio 2000, n. 212) e con la disciplina del procedimento amministrativo tributario (L. 7 agosto 1990, n. 241 e D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472). Il difensore tributario, nella valutazione del caso concreto, considera congiuntamente la giurisprudenza delle corti di giustizia tributaria, le pronunce della Sezione Tributaria della Cassazione e le indicazioni operative diramate dall'Agenzia delle Entrate (circolari, risoluzioni e risposte a interpello pubblicate sul portale istituzionale).

Quadro normativo aggiornato 2026-2027

Il sistema disegnato dal D.Lgs. 546/1992 è stato profondamente riformato dalla L. 130/2022, che ha istituito le corti di giustizia tributaria di primo e secondo grado (in luogo delle commissioni tributarie provinciali e regionali), introdotto la magistratura tributaria professionale a tempo pieno e previsto la figura del giudice monocratico per le controversie fino a 5.000 euro. Il D.Lgs. 30 dicembre 2023, n. 220 ha completato la riforma abrogando l'istituto del reclamo-mediazione tributario (artt. 17-bis previgente), rendendo strutturale l'udienza a distanza, ampliando la prova testimoniale scritta nei casi tassativi e rafforzando la motivazione della sentenza. Il D.Lgs. 14 novembre 2024, n. 175 ha approvato il Testo Unico della giustizia tributaria che entrerà in vigore dal 1° gennaio 2027, riordinando in modo sistematico l'intera materia, recependo le riforme del 2022-2023 e raccordando il processo tributario con il codice del processo civile e con il Processo Tributario Telematico (PTT) ormai obbligatorio per tutti i giudizi. L'orientamento di Cassazione (in particolare le sezioni unite tributarie) conferma la tenuta sistematica delle nuove regole, con interventi mirati su contraddittorio, motivazione e tutela cautelare.

Domande frequenti

Posso sospendere la sentenza tributaria impugnata in Cassazione?

Sì, con istanza alla corte di secondo grado che ha emesso la sentenza ex art. 62-bis.

Quali presupposti?

Fumus boni iuris (motivi di Cassazione consistenti) e periculum in mora (danno grave e irreparabile dall'esecuzione).

L'ordinanza è impugnabile?

Non separatamente; può essere riesaminata in caso di sopravvenienze.

Vedi anche
A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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