Art. 63 Cont. Trib. – Giudizio di rinvio
D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 — testo aggiornato
1. Quando la Corte di cassazione rinvia la causa alla corte di giustizia tributaria di primo grado o secondo grado la riassunzione deve essere fatta nei confronti di tutte le parti personalmente entro il termine perentorio di sei mesi dalla pubblicazione della sentenza nelle forme rispettivamente previste per i giudizi di primo e di secondo grado in quanto applicabili.
2. Se la riassunzione non avviene entro il termine di cui al comma precedente o si avvera successivamente ad essa una causa di estinzione del giudizio di rinvio l’intero processo si estingue.
3. In sede di rinvio si osservano le norme stabilite per il procedimento davanti alla corte di giustizia tributaria di primo e secondo grado a cui il processo è stato rinviato. In ogni caso, a pena d’inammissibilità, deve essere prodotta copia autentica della sentenza di cassazione.
4. Le parti conservano la stessa posizione processuale che avevano nel procedimento in cui è stata pronunciata la sentenza cassata e non possono formulare richieste diverse da quelle prese in tale procedimento, salvi gli adeguamenti imposti dalla sentenza di cassazione.
5. Subito dopo il deposito dell’atto di riassunzione, la segreteria della commissione adita richiede alla cancelleria della Corte di cassazione la trasmissione del fascicolo del processo.
Stesso numero, altri codici
- Art. 63 Codice Civile: Effetti della dichiarazione di morte presunta
- Articolo 63 Codice della Crisi d'Impresa e dell’Insolvenza
- Articolo 63 Codice del Consumo: Foro competente
- Articolo 63 Codice della Strada: Traino veicoli
- Articolo 63 Codice di Procedura Civile: Obbligo di assumere l’incarico e ricusazione del consulente
- Articolo 63 Codice di Procedura Penale: Dichiarazioni indizianti
Per il testo normativo integrale e aggiornato consulta Normattiva.it.