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Art. 67 Cont. Trib. – Decisione
D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 — testo aggiornato
1. Ove ricorrano i motivi di cui all’art. 395 del codice di procedura civile la corte di giustizia tributaria di primo e secondo grado decide il merito della causa e detta ogni altro provvedimento conseguenziale.
2. Contro la sentenza che decide il giudizio di revocazione sono ammessi i mezzi d’impugnazione ai quali era originariamente soggetta la sentenza impugnata per revocazione.
Stesso numero, altri codici
- Art. 67 Codice Civile: Dichiarazione di esistenza o accertamento
- Articolo 67 Codice della Crisi d'Impresa e dell’Insolvenza
- Articolo 67 Codice del Consumo: Ulteriori obbligazioni delle parti
- Articolo 67 Codice della Strada: Targhe dei veicoli a trazione animale e delle slitte
- Articolo 67 Codice di Procedura Civile: Responsabilità del custode
- Articolo 67 Codice di Procedura Penale: Incertezza sull’età dell’imputato
Scheda in aggiornamento. Il commento professionale, i casi pratici e le FAQ per questo articolo sono in corso di redazione.
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