Testo dell'articoloVigente
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 67 Cont. Trib. – Decisione
D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 – testo aggiornato
1. Ove ricorrano i motivi di cui all’art. 395 del codice di procedura civile la corte di giustizia tributaria di primo e secondo grado decide il merito della causa e detta ogni altro provvedimento conseguenziale.
2. Contro la sentenza che decide il giudizio di revocazione sono ammessi i mezzi d’impugnazione ai quali era originariamente soggetta la sentenza impugnata per revocazione.
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Vedi anche
→Cont. trib. art. 66 - Articolo 66 Contenzioso Tributario→Cont. trib. art. 67-bis - Articolo 67 Bis Contenzioso Tributario→T.U. IVA art. 1 - Art. 1 T.U.IVA: Operazioni imponibili→IRAP art. 1 - Art. 1 IRAP - Istituzione dell’imposta→Imp. successioni art. 1 - Art. 1 D.Lgs. 346/1990 - Oggetto dell’imposta→Art. 68 Cont. Trib. – riscossione frazionata→Art. 65 Cont. Trib. – proposizione revocazione→Art. 69 Cont. Trib. – esecuzione sentenze favorevoli→Art. 69 Bis Cont. Trib. – [Aggiornamento degli atti catastali]→Art. 64 Cont. Trib. – revocazione – Testo aggiornato→Art. 70 Cont. Trib. – giudizio di ottemperanza→Art. 63 Cont. Trib. – giudizio di rinvio
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
In sintesi
Indice dei contenuti
L'articolo 67 disciplina il contenuto della decisione di revocazione, distinguendo la fase rescindente da quella rescissoria.
Contenuto della disposizione
Accolta la revocazione, la corte rescinde la sentenza impugnata e pronuncia nuova decisione nel merito alla luce del fatto revocatorio. Rigettata, la sentenza originaria resta in vigore e l'istante è condannato alle spese.
Ratio e inquadramento sistematico
La norma codifica la duplicità della pronuncia revocatoria, salvaguardando l'effettività del rimedio e la stabilità delle pronunce non viziate.
Profili operativi e casi tipici
Il difensore predispone difese su entrambe le fasi: dimostrazione del motivo revocatorio (rescindente) e ricostruzione del merito (rescissoria). In caso di accoglimento, la nuova sentenza è autonomamente impugnabile.
Coordinamento normativo e giurisprudenziale
Sul piano sistematico, la disposizione si raccorda con i principi generali del processo civile (codice di procedura civile, richiamato dall'art. 1 D.Lgs. 546/1992 per quanto non diversamente disposto), con lo Statuto dei diritti del contribuente (L. 27 luglio 2000, n. 212) e con la disciplina del procedimento amministrativo tributario (L. 7 agosto 1990, n. 241 e D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472). Il difensore tributario, nella valutazione del caso concreto, considera congiuntamente la giurisprudenza delle corti di giustizia tributaria, le pronunce della Sezione Tributaria della Cassazione e le indicazioni operative diramate dall'Agenzia delle Entrate (circolari, risoluzioni e risposte a interpello pubblicate sul portale istituzionale).
Quadro normativo aggiornato 2026-2027
Il sistema disegnato dal D.Lgs. 546/1992 è stato profondamente riformato dalla L. 130/2022, che ha istituito le corti di giustizia tributaria di primo e secondo grado (in luogo delle commissioni tributarie provinciali e regionali), introdotto la magistratura tributaria professionale a tempo pieno e previsto la figura del giudice monocratico per le controversie fino a 5.000 euro. Il D.Lgs. 30 dicembre 2023, n. 220 ha completato la riforma abrogando l'istituto del reclamo-mediazione tributario (artt. 17-bis previgente), rendendo strutturale l'udienza a distanza, ampliando la prova testimoniale scritta nei casi tassativi e rafforzando la motivazione della sentenza. Il D.Lgs. 14 novembre 2024, n. 175 ha approvato il Testo Unico della giustizia tributaria che entrerà in vigore dal 1° gennaio 2027, riordinando in modo sistematico l'intera materia, recependo le riforme del 2022-2023 e raccordando il processo tributario con il codice del processo civile e con il Processo Tributario Telematico (PTT) ormai obbligatorio per tutti i giudizi. L'orientamento di Cassazione (in particolare le sezioni unite tributarie) conferma la tenuta sistematica delle nuove regole, con interventi mirati su contraddittorio, motivazione e tutela cautelare.
Domande frequenti
Cosa decide la sentenza di revocazione?
Rescinde la sentenza impugnata e pronuncia nuova decisione nel merito, oppure rigetta confermando la sentenza originaria.
La nuova sentenza è impugnabile?
Sì, con gli ordinari mezzi di impugnazione (appello o Cassazione).
Cosa succede in caso di rigetto?
La sentenza originaria resta in vigore, l'istante è condannato alle spese e non può riproporre revocazione.