Testo dell'articoloVigente
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 67 Bis Cont. Trib. – Esecuzione provvisoria
D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 – testo aggiornato
1. Le sentenze emesse dalle corti di giustizia tributaria di primo e secondo grado sono esecutive secondo quanto previsto dal presente capo.
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Vedi anche
→Cont. trib. art. 67 - Articolo 67 Contenzioso Tributario→Cont. trib. art. 68 - Articolo 68 Contenzioso Tributario→T.U. IVA art. 1 - Art. 1 T.U.IVA: Operazioni imponibili→IRAP art. 1 - Art. 1 IRAP - Istituzione dell’imposta→Imp. successioni art. 1 - Art. 1 D.Lgs. 346/1990 - Oggetto dell’imposta→Art. 66 Cont. Trib. – procedimento revocazione→Art. 69 Cont. Trib. – esecuzione sentenze favorevoli→Art. 69 Bis Cont. Trib. – [Aggiornamento degli atti catastali]→Art. 65 Cont. Trib. – proposizione revocazione→Art. 70 Cont. Trib. – giudizio di ottemperanza→Art. 64 Cont. Trib. – revocazione – Testo aggiornato→Art. 71 Cont. Trib. – norme abrogate
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In sintesi
Indice dei contenuti
L'articolo 67-bis, introdotto dalla L. 130/2022, disciplina l'esecuzione provvisoria delle sentenze tributarie, rendendole efficaci anche in pendenza di gravame.
Contenuto della disposizione
Le sentenze tributarie sono provvisoriamente esecutive in pendenza di gravame, salvo sospensione concessa dal giudice. L'esecuzione provvisoria si applica sia alle sentenze a favore del contribuente (rimborso) che a quelle a favore dell'ente impositore (riscossione frazionata ex art. 68).
Ratio e inquadramento sistematico
La norma supera il previgente regime di sospensione automatica delle sentenze impugnate, allineando il processo tributario al modello civilistico e accelerando l'effettività delle pronunce.
Profili operativi e casi tipici
Il difensore valuta richieste di sospensione cautelare in pendenza di gravame; per il contribuente, dimostrazione di danno grave e irreparabile; per l'ente, riscossione frazionata automatica in base all'esito di primo grado.
Coordinamento normativo e giurisprudenziale
Sul piano sistematico, la disposizione si raccorda con i principi generali del processo civile (codice di procedura civile, richiamato dall'art. 1 D.Lgs. 546/1992 per quanto non diversamente disposto), con lo Statuto dei diritti del contribuente (L. 27 luglio 2000, n. 212) e con la disciplina del procedimento amministrativo tributario (L. 7 agosto 1990, n. 241 e D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472). Il difensore tributario, nella valutazione del caso concreto, considera congiuntamente la giurisprudenza delle corti di giustizia tributaria, le pronunce della Sezione Tributaria della Cassazione e le indicazioni operative diramate dall'Agenzia delle Entrate (circolari, risoluzioni e risposte a interpello pubblicate sul portale istituzionale).
Quadro normativo aggiornato 2026-2027
Il sistema disegnato dal D.Lgs. 546/1992 è stato profondamente riformato dalla L. 130/2022, che ha istituito le corti di giustizia tributaria di primo e secondo grado (in luogo delle commissioni tributarie provinciali e regionali), introdotto la magistratura tributaria professionale a tempo pieno e previsto la figura del giudice monocratico per le controversie fino a 5.000 euro. Il D.Lgs. 30 dicembre 2023, n. 220 ha completato la riforma abrogando l'istituto del reclamo-mediazione tributario (artt. 17-bis previgente), rendendo strutturale l'udienza a distanza, ampliando la prova testimoniale scritta nei casi tassativi e rafforzando la motivazione della sentenza. Il D.Lgs. 14 novembre 2024, n. 175 ha approvato il Testo Unico della giustizia tributaria che entrerà in vigore dal 1° gennaio 2027, riordinando in modo sistematico l'intera materia, recependo le riforme del 2022-2023 e raccordando il processo tributario con il codice del processo civile e con il Processo Tributario Telematico (PTT) ormai obbligatorio per tutti i giudizi. L'orientamento di Cassazione (in particolare le sezioni unite tributarie) conferma la tenuta sistematica delle nuove regole, con interventi mirati su contraddittorio, motivazione e tutela cautelare.
Domande frequenti
Le sentenze tributarie sono provvisoriamente esecutive?
Sì, dalla L. 130/2022 le sentenze sono esecutive in pendenza di gravame salvo sospensione cautelare.
Posso sospendere l'esecuzione in appello?
Sì, con istanza cautelare alla corte adita; serve fumus e periculum in mora.
Vale anche per i rimborsi al contribuente?
Sì, la sentenza favorevole al contribuente è esecutiva: l'ente deve pagare salvo gravame con sospensione.