Autore: Andrea Marton

Autore

Andrea Marton

Dottore in Economia e Finanza · Divulgatore giuridico e fiscale

Cura Legge in Chiaro: la spiegazione in linguaggio chiaro dei testi normativi italiani, dal TUIR al Codice Civile, dai contratti collettivi alla Legge di Bilancio, sempre a partire dalle fonti ufficiali.

Metodo editoriale

  • Ogni scheda parte dal testo vigente pubblicato su Normattiva, non da rielaborazioni di terzi.
  • Le tabelle retributive CCNL sono ricostruite dai PDF ARAN e dai testi contrattuali depositati dalle parti firmatarie.
  • Vigenze e rinnovi sono verificati alla fonte e riportati con la data della verifica: quando un contratto viene rinnovato, le schede collegate vengono corrette.
  • Importi, aliquote e scadenze sono verificati sulle fonti primarie indicate in fondo a ogni scheda, con la data della verifica.
  • Gli errori segnalati vengono corretti e la correzione resta visibile nella pagina.

Fonti consultateNormattiva · Gazzetta Ufficiale · ARAN · Agenzia delle Entrate · INPS · INAIL · Banca d’Italia

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I contenuti pubblicati hanno finalità esclusivamente informativa e divulgativa: non costituiscono consulenza professionale e non sostituiscono il parere di un professionista abilitato. Per la valutazione del caso concreto occorre sempre rivolgersi a un professionista.

  • Art. 212 c.c. – Amministrazione e godimento dei beni parafernali (abrogato)

    Art. 212 c.c. – Amministrazione e godimento dei beni parafernali (abrogato)

    Art. 212 c.c. – Amministrazione e godimento dei beni parafernali

    R.D. 16 marzo 1942, n. 262 – Codice civile

    Articolo abrogato. Non è più in vigore: l’abrogazione è stata disposta dalla L. 19 maggio 1975, n. 151. Il testo previgente è riportato qui sotto a fini di consultazione storica.

    Testo previgente

    La moglie ha il godimento e l’amministrazione dei beni parafernali.

    Se al marito è stata conferita la procura ad amministrare tali beni, con l’obbligo di render conto dei frutti, egli è tenuto verso la moglie come qualunque altro procuratore.

    Se il marito ha goduto i beni parafernali senza procura e la moglie non ha fatto opposizione con atto scritto, ovvero se il marito li ha goduti con procura ma senza l’obbligo di render conto dei frutti, egli e i suoi eredi, a richiesta della moglie o allo scioglimento del matrimonio, sono tenuti a consegnare i frutti esistenti e non rispondono per quelli già consumati

  • Art. 213 c.c. – Obbligazioni del marito (abrogato)

    Art. 213 c.c. – Obbligazioni del marito (abrogato)

    Art. 213 c.c. – Obbligazioni del marito

    R.D. 16 marzo 1942, n. 262 – Codice civile

    Articolo abrogato. Non è più in vigore: l’abrogazione è stata disposta dalla L. 19 maggio 1975, n. 151.

  • Art. 214 c.c. – Obbligazioni della moglie per il godimento dei beni del marito (abrogato)

    Art. 214 c.c. – Obbligazioni della moglie per il godimento dei beni del marito (abrogato)

    Art. 214 c.c. – Obbligazioni della moglie per il godimento dei beni del marito

    R.D. 16 marzo 1942, n. 262 – Codice civile

    Articolo abrogato. Non è più in vigore: l’abrogazione è stata disposta dalla L. 19 maggio 1975, n. 151. Il testo previgente è riportato qui sotto a fini di consultazione storica.

    Testo previgente

    Le disposizioni degli articoli 212 e 213 si applicano anche al caso in cui la moglie ha avuto l’amministrazione e il godimento dei beni del marito

  • Art. 215 Codice Civile: Separazione dei beni

    Art. 215 Codice Civile: Separazione dei beni

    Art. 215 c.c. – Separazione dei beni

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    I coniugi possono convenire che ciascuno di essi conservi la titolarità esclusiva dei beni acquistati durante il matrimonio .

  • Art. 196 Codice Civile: Ripetizione del valore in caso di mancanza

    Art. 196 Codice Civile: Ripetizione del valore in caso di mancanza

    Art. 196 c.c. – Ripetizione del valore in caso di mancanza delle cose da prelevare

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    Se non si trovano i beni mobili che il coniuge o i suoi eredi hanno diritto di prelevare a norma dell’articolo precedente essi possono ripeterne il valore provandone l’ammontare anche per notorietà, salvo che la mancanza di quei beni sia dovuta a consumazione per uso o perimento o per altra causa non imputabile all’altro coniuge .

  • Art. 197 Codice Civile: Limiti al prelevamento nei riguardi dei terzi

    Art. 197 Codice Civile: Limiti al prelevamento nei riguardi dei terzi

    Art. 197 c.c. – Limiti al prelevamento nei riguardi dei terzi

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    Il prelevamento autorizzato dagli articoli precedenti non può farsi, a pregiudizio dei terzi, qualora la proprietà individuale dei beni non risulti da atto avente data certa. È fatto salvo al coniuge o ai suoi eredi il diritto di regresso sui beni della comunione spettanti all’altro coniuge nonché sugli altri beni di lui .

  • Art. 198 c.c. – Frutti della dote. Alimenti alla vedova (abrogato)

    Art. 198 c.c. – Frutti della dote. Alimenti alla vedova (abrogato)

    Art. 198 c.c. – Frutti della dote. Alimenti alla vedova

    R.D. 16 marzo 1942, n. 262 – Codice civile

    Articolo abrogato. Non è più in vigore: l’abrogazione è stata disposta dalla L. 19 maggio 1975, n. 151.

  • Art. 199 c.c. – Divisione dei frutti (abrogato)

    Art. 199 c.c. – Divisione dei frutti (abrogato)

    Art. 199 c.c. – Divisione dei frutti

    R.D. 16 marzo 1942, n. 262 – Codice civile

    Articolo abrogato. Non è più in vigore: l’abrogazione è stata disposta dalla L. 19 maggio 1975, n. 151.

  • Art. 200 c.c. – Locazioni (abrogato)

    Art. 200 c.c. – Locazioni (abrogato)

    Art. 200 c.c. – Locazioni

    R.D. 16 marzo 1942, n. 262 – Codice civile

    Articolo abrogato. Non è più in vigore: l’abrogazione è stata disposta dalla L. 19 maggio 1975, n. 151.

  • Art. 201 c.c. – Spese e miglioramenti (abrogato)

    Art. 201 c.c. – Spese e miglioramenti (abrogato)

    Art. 201 c.c. – Spese e miglioramenti

    R.D. 16 marzo 1942, n. 262 – Codice civile

    Articolo abrogato. Non è più in vigore: l’abrogazione è stata disposta dalla L. 19 maggio 1975, n. 151.

  • Art. 202 Codice Civile: Casi di separazione

    Art. 202 Codice Civile: Casi di separazione

    Art. 202 c.c.

    Articolo abrogato dalla L. 19 maggio 1975, n. 151. Fonte: Normattiva.

  • Art. 203 c.c. – Inefficacia della separazione (abrogato)

    Art. 203 c.c. – Inefficacia della separazione (abrogato)

    Art. 203 c.c. – Inefficacia della separazione

    R.D. 16 marzo 1942, n. 262 – Codice civile

    Articolo abrogato. Non è più in vigore: l’abrogazione è stata disposta dalla L. 19 maggio 1975, n. 151.

Informazione di carattere generale. I calcoli e le indicazioni di questa pagina hanno finalità divulgativa e si basano sulle fonti ufficiali indicate nel metodo editoriale. Non sostituiscono il parere di un professionista abilitato: per la valutazione del caso concreto è necessario rivolgersi a un avvocato, a un commercialista o a un consulente iscritto al proprio albo.