Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Massime giurisprudenziali
  4. Pronunce Corte Costituzionale
  5. Prassi e linee guida
  6. Casi pratici
  7. Domande frequenti
  8. Vedi anche

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

Art. 160 L. Fall. – Presupposti per l’ammissione alla procedura

Presupposti per l’ammissione alla procedura

In sintesi

  • L'art. 160 L. Fall. disciplinava i presupposti per l'ammissione dell'imprenditore al concordato preventivo.
  • Richiesto lo stato di crisi (esteso a quello di insolvenza dal correttivo 2007).
  • La proposta deve prevedere la soddisfazione anche parziale dei creditori, con suddivisione in classi facoltativa.
  • Soglia minima del 20% per il chirografo nel concordato liquidatorio (introdotta nel 2015).
  • Sostituito dagli artt. 84-86 CCII che disciplinano concordato in continuita' e liquidatorio.
  • Continua ad applicarsi ai concordati pendenti al 15 luglio 2022 ex art. 390 CCII.
Indice dei contenuti

L'art. 160 della Legge Fallimentare individuava i presupposti per l'ammissione al concordato preventivo, lo strumento principale di soluzione concordata della crisi d'impresa nel sistema previgente. La norma è stata profondamente riformata dalla L. 80/2005, dal D.Lgs. 5/2006, dal D.Lgs. 169/2007 (correttivo) e da ultimo dal D.L. 83/2015 conv. L. 132/2015.

Presupposto soggettivo

Possono accedere al concordato preventivo gli imprenditori commerciali assoggettabili a fallimento (art. 1 L. Fall.). Sono esclusi gli imprenditori agricoli (per i quali era previsto, dal 2012, l'accordo di ristrutturazione ad hoc), gli imprenditori non commerciali e i piccoli imprenditori sotto soglia. La giurisprudenza ha ammesso anche le società in liquidazione.

Presupposto oggettivo: crisi o insolvenza

L'originario presupposto della «crisi» è stato esteso dal correttivo 2007 anche allo stato di insolvenza: l'imprenditore già insolvente può dunque proporre concordato preventivo per evitare il fallimento. La nozione di crisi è stata progressivamente intesa come stato di squilibrio economico-finanziario che rende probabile l'insolvenza, secondo la definizione poi codificata dall'art. 2 CCII.

Contenuto della proposta

La proposta deve prevedere: (i) ristrutturazione dei debiti e soddisfazione dei crediti in qualsiasi forma (anche mediante cessione di beni, assunzione di debiti da parte di terzi, attribuzione di azioni o partecipazioni); (ii) eventuale suddivisione in classi di creditori secondo posizione giuridica e interessi economici omogenei; (iii) trattamenti differenziati tra creditori di classi diverse. La suddivisione in classi è obbligatoria solo in alcuni casi (es. trattamento dei privilegiati con falcidia ex art. 160, comma 2).

Falcidia dei privilegiati

Il comma 2 (introdotto dal D.Lgs. 169/2007) consente di non soddisfare integralmente i creditori muniti di privilegio, pegno o ipoteca purchè il piano preveda per essi una soddisfazione non inferiore a quella realizzabile in caso di liquidazione, attestata dal professionista. È la base normativa della c.d. cram-down sui privilegiati.

Soglia del 20% nel concordato liquidatorio

Il D.L. 83/2015 ha introdotto al comma 4 l'obbligo, per il concordato meramente liquidatorio, di assicurare ai creditori chirografari il pagamento di almeno il 20% dell'ammontare dei crediti. La soglia non si applica al concordato in continuita' aziendale. La novita' ha drasticamente ridotto i concordati liquidatori, spingendo verso la continuita'.

Sostituzione con gli artt. 84-86 CCII

Il CCII ha riorganizzato la disciplina concordataria distinguendo nettamente tra: art. 84 CCII - finalita' e tipologie (continuita' diretta, indiretta, liquidatorio); art. 85 CCII - classi e trattamenti; art. 86 CCII - cessione dei beni. Sono stati confermati: la soglia del 20% per il liquidatorio (oggi elevata al fianco di un apporto di risorse esterne pari al 10%), la falcidia dei privilegiati, la suddivisione in classi (resa obbligatoria in più casi). Il concordato in continuita' aziendale è favorito e disciplinato in modo dettagliato dagli artt. 84, 87 e 112 CCII.

Disciplina transitoria

Le procedure di concordato preventivo aperte prima del 15 luglio 2022 (data di entrata in vigore del CCII) continuano ad essere regolate dalla L. Fall. ex art. 390 CCII. Considerati i tempi della procedura (apertura, ammissione, voto, omologazione, esecuzione), molti concordati pre-2022 sono ancora in corso e l'art. 160 conserva piena rilevanza pratica.

Profili pratici

Il commercialista che assiste l'impresa in crisi deve valutare attentamente: (i) la sussistenza dei presupposti soggettivi e oggettivi; (ii) la convenienza del concordato rispetto alle alternative (composizione negoziata, accordo di ristrutturazione, piano attestato, liquidazione giudiziale); (iii) la struttura della proposta (continuita' o liquidatorio); (iv) la sostenibilita' finanziaria del piano; (v) il rispetto delle soglie e dei limiti normativi. La predisposizione della relazione attestativa (art. 161, comma 3, L. Fall., oggi art. 87 CCII) è centrale.

Massime di Cassazione

Cass. , sent. n. /

Fonte ufficiale

Cass. , sent. n. /

Fonte ufficiale

Pronunce della Corte Costituzionale

Casi pratici

Caso 1: Tizio imprenditore presenta domanda di concordato preventivo

Tizio, titolare di una S.r.l. manifatturiera con debiti per 3,5 milioni di euro e impossibilita' di onorare le scadenze nei prossimi sei mesi, deposita ricorso ex art. 160 L. Fall. presso il tribunale competente. Allega piano di ristrutturazione con soddisfazione del 40% dei chirografari in 24 mesi tramite cessione di un capannone e prosecuzione dell'attività, corredato da relazione di professionista indipendente attestante la fattibilita'. Il tribunale, verificati i presupposti, ammette Tizio alla procedura nominando commissario giudiziale.

Caso 2: Caio propone concordato liquidatorio con apporto finanza esterna

Caio, imprenditore individuale del settore edile in stato di crisi conclamata, presenta domanda di concordato preventivo liquidatorio ai sensi dell'art. 160 L. Fall. Il piano prevede la vendita di tutti i beni aziendali entro 18 mesi e l'apporto di 200.000 euro da parte di un terzo investitore, garantendo così il pagamento integrale dei privilegiati e il 25% ai chirografari. La relazione del professionista indipendente attesta la convenienza rispetto all'alternativa fallimentare, e il tribunale ammette la procedura sotto controllo del commissario.

Caso 3: Sempronio vede respinta la domanda per piano non fattibile

Sempronio, amministratore di una S.r.l. commerciale, deposita domanda di concordato preventivo ex art. 160 L. Fall. proponendo soddisfazione del 30% ai chirografari tramite incassi futuri stimati ottimisticamente. Il professionista attestatore esprime riserve sulla fattibilita' del piano per l'incertezza dei flussi previsti. Il tribunale, valutata la relazione e sentito il commissario giudiziale, dichiara inammissibile la proposta per insufficienza dei presupposti sostanziali e apre d'ufficio la procedura fallimentare a tutela dei creditori.

Caso 4: Commento applicativo

L'art. 160 L. Fall. ha rappresentato per decenni il cardine del concordato preventivo italiano, richiedendo stato di crisi, piano credibile e attestazione di professionista indipendente. Con il Codice della Crisi (D.Lgs. 14/2019) la disciplina e' confluita negli artt. 84 e ss. CCII, che distinguono nettamente concordato in continuita' aziendale e liquidatorio, rafforzando il ruolo dell'attestatore e imponendo soglie minime di soddisfazione ai chirografari nel liquidatorio (almeno 20%). La ratio resta la composizione negoziata della crisi sotto controllo giudiziale.

Domande frequenti

Quali sono i presupposti per il concordato preventivo ex art. 160 L. Fall.?

Soggettivo: imprenditore commerciale assoggettabile a fallimento. Oggettivo: stato di crisi o di insolvenza. La proposta deve prevedere la soddisfazione, anche parziale, dei creditori.

L'art. 160 L. Fall. si applica ancora?

Si', alle procedure di concordato preventivo aperte prima del 15 luglio 2022 (art. 390 CCII). Per le nuove procedure si applicano gli artt. 84-86 CCII.

Cos'è la soglia del 20%?

Per il concordato liquidatorio (non in continuita') l'art. 160, comma 4, impone l'obbligo di pagamento di almeno il 20% del chirografo. Norma introdotta dal D.L. 83/2015.

Differenza tra concordato L. Fall. e concordato CCII?

Il CCII favorisce nettamente la continuita' aziendale, disciplina classi e trattamenti in modo più analitico, e prevede un'apertura più rigida sulla composizione negoziata come fase preliminare.

Si possono falcidiare i creditori privilegiati?

Si', purchè la soddisfazione offerta non sia inferiore a quella realizzabile in caso di liquidazione, attestata da un professionista indipendente (art. 160, comma 2, L. Fall.; art. 85 CCII).

Vedi anche
A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.